Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 729/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 08/04/2024 e vertente
T R A
, (C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Antonio Plutino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Bolzano 12
APPELLANTE
E
(C.F.: , e (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 PA C.F._3 rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Luisa Franchina, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gallico, Via San Martino, 10
APPELLATI
(C.F.: , (C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F.: ), (C.F.: , , (CF
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
) C.F._8
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 1164/2018 del Tribunale di Reggio Calabria
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Mario Antonio Plutino, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
22/03/2024, nonché il difensore degli appellati presente, Avv. Maria Luisa Franchina che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 25/03/2024 nei termini assegnati col decreto del
08/01/2024 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
<< In ottemperanza al provvedimento con cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria ha disposto la trattazione scritta dell'udienza dell'08.04.2024 con termini per note sino al giorno dell'udienza, si rappresenta quanto segue:
L'odierna difesa si riporta a tutti i propri atti, scritti e verbali di causa e alle conclusioni ivi rese, di cui chiede l'integrale accoglimento;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e argomentato di cui chiede l'integrale rigetto, poiché infondato in fatto e in diritto e chiede che la causa venga introitata a sentenza. >>
Avv. : Email_2
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore per fattane anticipazione ai sensi art. 93 cpc dichiarandosi antistatario.
In accoglimento dell'appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello condannare l'appellante
[...]
a rifondere le spese ed i compensi di lite del ricorso per sequestro giudiziario proposto in corso di Pt_1 causa da liquidarsi secondo l'allegata notula, pari ad €. 4.139,36, con distrazione in favore del sottoscritto
Procuratore per fattane anticipazione ai sensi art. 93 cpc. >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/11/2006, regolarmente notificato, e Controparte_1 PA convenivano in giudizio e chiedendo al Tribunale adito la dichiarazione di Parte_1 Controparte_3 acquisto della proprietà per intervenuta usucapione della “porzione dell'appezzamento di terreno, sito in località Rosalì, di circa mq. 60, posta di fronte all'abitazione degli attori e separata dalla stessa da una stradella privata, riportato, nel suo intero, al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sezione Rosalì, in qualità di fabbricato rurale, al foglio 2, particella 224, di are 02 e ca 07, in base al frazionamento del 19/10/1972, n.
7184, in atti dal 21/03/1985”.
A tal fine, gli attori allegavano che:
con atto di compravendita dell'8/11/1972 (Notaio Rep. 31901) la sig.ra Persona_1 Controparte_1 moglie del sig. , aveva acquistato dalla sig.ra una vecchia casetta rurale con PA Persona_2 attiguo cortile facente parte del maggior cespite della di lei proprietà, sito in Rosalì di Reggio Calabria, in
Contrada S. Cono - all'epoca indicata al Catasto al Foglio di Mappa n. 2, part.lla n. 224 (fabbricato rurale) – che, con frazionamento catastale eseguito nel 1972, veniva individuata quale part.lla n. 224/b (sostituita dalla neo-formata particella n. 386) di mq. 180;
- sin dal 1972, gli stessi attori hanno sempre esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, di un appezzamento di terreno di circa mq. 60, facente parte dell'attuale part.lla n. 224, fl. 2 – are 02, ca 07 – fabbricato rurale, sito di fronte alla proprietà acquistata dalla sig.ra e separato, dalla stessa, da Persona_2 una stradella privata su cui gli attori hanno servitù di passaggio;
- durante questi anni, il possesso sull'appezzamento di terreno si è estrinsecato attraverso la realizzazione di una fossa biologica a servizio del loro antistante appartamento, la costruzione di un pollaio e di un canile, la coltivazione del piccolo fondo ad ortaggi e verdure varie, utilizzandolo come deposito per gli attrezzi da lavoro edili del sig. collocando sullo stesso laminati di alluminio della frontistante officina del figlio degli CP_2 attori. Instaurato il contraddittorio, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo ex art. 269 c.p.c., depositata in data 6/03/2007, il dott.
[...]
, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, chiedeva che il Pt_1
Tribunale adito condannasse e ordinasse agli attori “di restituire ex art. 948 c.p.c. al legittimo proprietario sig. , il fondo per cui è causa, completamente libero e sgombro da tutto il materiale depositato Parte_1 illegittimamente”, condannando, altresì, i sig.ri e “al risarcimento dei danni per CP_1 CP_2 occupazione abusiva dell'immobile di cui è causa, per un ammontare di euro 15.000,00 o nella maggiore o minore somma determinata a mezzo di CTU in misura pari al valore di affitto dell'immobile”.
A sostegno della propria domanda, il convenuto esponeva che: Pt_1
- la sig.ra aveva ceduto agli attori solo la casa rurale ed il contiguo cortile, rimanendo sempre in Persona_2 possesso degli altri suoi beni;
- con testamento olografo pubblicato il 17/12/1999, per Notaio , Rep. 4496 e Racc. n. 1446, Persona_3 la sig.ra disponeva dei beni di sua proprietà, lasciando al dott. “la (mia) casa Persona_2 Controparte_6 di campagna sita in S. Cono di Rosalì (RC) con il magazzino e le stalle dietro la casa, nonché due pezzettini di terreno coltivati a fiori, insomma tutto ciò che va dalla strada privata fino a dopo la conduttura del Consorzio irriguo”; in tale lascito era compresa anche la porzione di terreno oggetto di causa, così ponendo in essere un atto idoneo ad interrompere il presunto possesso ad usucapendum degli attori;
successivamente, il dott. con atto di compravendita del 19/01/2005 per Notaio Controparte_6 _4
, Rep. n. 41253, aveva ceduto al sig. le proprietà ereditate dalla sig.ra ,
[...] Parte_1 Persona_2 riportate al Catasto dei Fabbricati del Comune di Reggio Calabria – Sezione Rosalì al foglio n. 2, particelle accorpate n. 225 e 342 e nel Catasto Terreni al foglio n. 2, particella n. 226; atto successivamente rettificato in data 10 luglio 2006 con l'aggiunta delle particelle n. 224 e 227.
Il convenuto Idone, pertanto, chiamava in causa ex art. 106 c.p.c. , nella qualità di proprio Controparte_6 dante causa per atto di compravendita per notaio Rep. n. 41253, Racc. n. 10866 addì Persona_4
19/01/2005 in Villa San Giovanni, chiedendo a questo Tribunale, in caso di accoglimento della domanda attorea, di “condannarlo al risarcimento del danno: a restituire al dott. il prezzo pagato pari ad € Pt_1
15.500,00 ed a rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto pari ad € 1.500,00”.
Ai sensi dell'art. 269 c.p.c., vista l'istanza di differimento della prima udienza avanzata da parte convenuta, il
G.I. fissava, per la prima comparizione delle parti e dell'interveniente davanti a sé, l'udienza del 25/06/2007.
All'udienza del 3/12/2007 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale adito il rigetto Controparte_6 della domanda attorea, nonché quello della domanda subordinata dell'Idone e, in subordine, la dichiarazione di “avvenuta maturata usucapione speciale ex art. 1159 bis codice civile in favore del concludente della porzione di terreno contesa”. Inoltre, nell'ipotesi di soccombenza dell' e di accoglimento della richiesta Pt_1 risarcitoria dallo stesso avanzata, chiedeva la riduzione di quest'ultima “con la compensazione richiesta in via riconvenzionale per l'occupazione dell'immobile dalla data di acquisto alla data di effettivo rilascio”.
Con ricorso cautelare depositato in corso di causa, in data 3/07/2007, il convenuto chiedeva il sequestro giudiziario della porzione di terreno “foglio 2, particella 224, di are 02 e ca 07, in base al frazionamento del
19/10/1972 n. 7184, in atti dal 21/03/1985, Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria Sezione Rosalì” con nomina di un custode per la gestione sino alla conclusione della vertenza.
Tale ricorso veniva dichiarato inammissibile dal G.I. con l'ordinanza depositata il 7/08/2008.
All'udienza del 27/10/2010, il G.I. disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del sequestro giudiziario in corso di causa recante n. 3972/2006 sub. 1 R.G., il quale veniva ricostruito dalle parti e depositato in data
30/01/2012. A scioglimento della riserva assunta in data 30 gennaio 2012, con ordinanza del 4 maggio 2012 il G.I. dichiarava la contumacia di . Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e documentali.
Nelle more del giudizio, all'udienza del 5/10/2015, il procuratore del terzo chiamato il giudizio, dr.
[...]
dava atto della morte del proprio rappresentato ed il G.I., “dato atto che è morto il terzo chiamato, CP_6 dott. , come da certificato di morte con dichiarazione del procuratore”, dichiarava Controparte_6
l'interruzione del processo.
La causa veniva riassunta nei confronti degli eredi del de cuius, sia dalle parti attrici, con ricorso per la riassunzione del processo del 10/12/2015, notificato alle controparti ed ai sig.ri , CP_4 CP_6
, e , sia dal chiamante in causa, con comparsa di riassunzione del
[...] Controparte_7 Controparte_5 procedimento dell'1/12/2015 che veniva notificato anche collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi di , domiciliati presso l'ultima residenza del defunto. Controparte_6
All'udienza del 22/06/2016 il G.I. dichiarava la contumacia degli eredi di regolarmente Controparte_6 citati e non comparsi.
All'udienza del 26 marzo 2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 1164/2018 pubblicata il 18/07/2018 il Tribunale di Reggio Calabria ha deciso:<< :a) dichiara acquisito, in favore degli attori, per intervenuta usucapione il diritto di proprietà sul terreno di mq 60, facente parte della part.lla n. 224, fl. 2, Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria, Sezione Rosalì;
b) rigetta la domanda riconvenzionale di rivendica;
c) in parziale accoglimento della domanda di garanzia proposta da condanna gli eredi di Parte_1
a corrispondere all'acquirente la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali a far data dalla Controparte_6 domanda;
d) condanna il convenuto alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, in Parte_1 favore di parte attrice, liquidate in complessive € 1.500,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al
15% dei compensi, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge, da liquidarsi in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario;
e) condanna gli eredi di a rimborsare ad quanto da questi corrisposto in Controparte_6 Parte_1 attuazione del capo d) del presente dispositivo;
f) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al giudizio cautelare esperito in corso di causa.>>
Con atto di appello regolarmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. 1164/2018 Parte_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicata il 18/07/2018, lamentando: 1) Violazione degli articoli
1141 cc e 1158 e seguenti cc. Travisamento di fatti accertati in istruttoria;
2) Violazione degli artt. 1158 cc e
948 cpc.
Chiedeva:
<<-In via principale: Rigettare integralmente la domanda di usucapione esperita dai coniugi Parte_2 perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto per le motivazioni di cui in premessa. Con
[...] condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
-Accogliere la domanda riconvenzionale esperita in primo grado. Condannare ed Ordinare alla sig. CP_1
ed al di lei marito sig. di restituire ex. art. 948 c.p.c. al legittimo proprietario, sig.
[...] PA , il fondo per cui è causa, completamente libero e sgombro da tutto il materiale depositato Parte_1 illegittimamente.
-Vittoria nelle spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado>>.
Si costituivano in giudizio gli appellati e che contestavano la domanda Controparte_1 PA dell'appellante, e chiedevano il rigetto dell'appello, formulavano appello incidentale sul capo della sentenza che aveva compensato le spese relative al rigetto del ricorso per sequestro giudiziario, con la conferma della restante parte della impugnata sentenza.
Non si costituivano gli appellati rilevato preliminarmente che , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, e , benché ritualmente citati.
[...] Controparte_8 Controparte_7
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 6 ottobre 2020, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 348 bis c. p. c. per dichiarare, in via preliminare, inammissibile l'appello, dovendosi pertanto procedere alla sua trattazione, la Corte di Appello rinviava all'udienza del 17/06/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza emessa per l'udienza del 08/04/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 06/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta la << Violazione degli articoli 1141 cc e 1158 e seguenti cc. - Travisamento di fatti accertati in istruttoria>>
Assume che sul punto il primo Giudice ha ritenuto provato, da parte dell'attore, sia il corpus che l'animus possidendi per il periodo dal 1972 al 1992, evidenziando che tale affermazione contrasta con le risultanze istruttorie che sono state travisate dal primo Giudice, in quanto, sostiene che dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi indicati nella motivazione della sentenza, < ai fini della domanda di usucapione ma un utilizzo della cosa per fini temporanei>>.
Rileva che < impugnata non valorizza le testimonianze dei testimoni e >> evidenziando Testimone_1 Testimone_2 che<<… entrambi riferiscono di essere stati nei luoghi oggetto della domanda di usucapione negli anni 90, unitamente al proprietario addirittura afferma di aver visto interessarsi il ella CP_6 Tes_2 CP_6 coltivazione dell'orto.>>
Sostiene che < potessero entrare nel terreno oggetto di domanda di usucapione;
mentre non v'è dubbio, dalle testimonianze rese da e , che il legittimo proprietario, il Dott. esercitasse Testimone_1 Tes_2 CP_6 il proprio diritto certamente dagli anni '90 in poi, poiché accedeva al terreno unitamente ai testi escussi>>.
Paventa, inoltre, che << che la proprietaria , dante causa di aveva probabilmente autorizzato Pt_1 CP_6 il padre del . CP_2
Ancora, assume che il Giudice non ha valorizzato<< gli atti pubblici allegati (testamento del 23.12.1999), deve essere censurato poiché le risultanze dell'istruttoria sono perfettamente compatibili con tali atti pubblici.
Infatti, il Dott. acquista la proprietà dell'immobile oggetto della controversia tramite testamento CP_6 olografo del 17.02.1999 della sig.ra (all. b comparsa degli atti di causa), a mezzo del quale la Persona_2 sig.ra lasciava la casa di campagna sita in San Cono di Rosali (RC) con il magazzino, le stalle dietro Persona_2 la casa, nonché due pezzettini di terreno coltivati a fiori…>> Assume che il Dott. si immetteva nel possesso del terreno oggetto di causa esercitando il diritto CP_6 di proprietà, in seguito alla lettura del testamento e, < CP_6 vendeva l'immobile oggetto di controversia al Dott. così comportandosi da proprietario del cespite Pt_1 immobiliare.>>
Sostiene che <<…la sig.ra , sino al suo decesso avvenuto nel 1999 si è sempre comportata come Persona_2 proprietaria esercitando il relativo diritto reale e, per di più, nel proprio testamento manifesta chiaramente la volontà di sopportare quale ospite della casa di sua proprietà (padre dell'odierno Persona_5 attore)>>.
Ritiene che gli attori << non forniscono alcuna prova di un possesso qualificato>>
: infatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. Civ. n. 9325/2011). La mera attività di coltivazione del fondo - che nel caso di specie è comunque contestata - non è sufficiente a provare gli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem in quanto, di per sé. non esprime l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass civ. n. 18215/2013).>>
Rileva questa Corte che il Supremo Collegio precisa che, al fine di usucapire un bene, sia necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Il primo consiste nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.
Ciò considerato, i Giudici affermano che al fine della sussistenza di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa, risultando dunque incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario”.
Si aggiunge pure che, per pacifico principio giurisprudenziale, l'attività di coltivazione configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (coltivare un terreno, con la messa a dimora di piante, significa, infatti, disporre materialmente di esso), ma non nel caso in cui sia svolta grazie a mera tolleranza del proprietario, con la conseguenza che lo svolgimento di detta attività non può consentire, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi, in quanto non indicativa in via esclusiva e da sé sola dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Del resto la Cassazione dal punto di vista processuale, detta i seguenti principi: < ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (ovvero dell'intento di avere la cosa come propria)>> – (Cass. Civ. n. 9325/2011) -
Pertanto, grava su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Per la relativa prova non è sufficiente aver svolto sul fondo che si asserisce usucapito l'attività di coltivazione, in quanto detta attività “non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui” (Cassazione civile, sez. II, sentenza
26/04/2011 n° 9325).
In proposito, si precisa che, affinché vi sia un mutamento nel dominio deve verificarsi la cd. interversio possessionis.
La locuzione è usata per designare il mutamento del titolo o della qualifica del possesso. Tale mutamento non può dirsi avvenuto per un semplice mutamento dell'animus, della sfera interna, per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici. L'interversione del possesso può dunque avvenire solo per causa proveniente da un terzo (constitutum possessorium e traditio brevi manu), o in forza di un atto di opposizione, detto contradictio, fatto dal detentore o materialmente o con una dichiarazione non equivoca (ad esempio, un atto giudiziale).
L'usucapione, invece, è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.
Presupposti indefettibili dell'usucapione sono il possesso e il decorso dei termini di legge, laddove l'articolo
1140 cc definisce il possesso come "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".
Da tale definizione si ricavano due elementi che caratterizzano il possesso: 1) l'elemento oggettivo, consistente nella disponibilità della cosa, anche solo potenziale;
2) l'elemento soggettivo, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (cosiddetto "animus possidendi").
L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può portare all'usucapione).
La presunzione di possesso prevista dall'art. 1141, co. 1, c.c., va riferita al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa;
sicché, una volta che colui che contesta il possesso abbia dimostrato che il rapporto con il bene ha avuto inizio come detenzione, il medesimo non è tenuto altresì a provare che detto esercizio sia anche proseguito come detenzione.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Per orientamento consolidato, l'animus può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. (Cass. n. 9325 del 2011).
Ai fini dell'usucapione è necessaria, dunque, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione (Cass. n. 1367 del 1999; Cass. n. 19478 del 2007; Cass.
n. 4863 del 2010).
Sappiamo, invece, che l'interversio possessionis è il mutamento della detenzione in possesso o del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui in possesso coincidente all'esercizio del diritto di proprietà. L'art 1164 cc così recita: <ondente all di un diritto reale su cosa altrui non pu usucapire la propriet della stessa se il titolo del suo possesso mutato per causa proveniente da terzo o in forza opposizione lui fatta contro proprietario. tempo necessario>l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato>>.
La superiore disposizione riguarda il caso specifico di interversione nel possesso, che differisce dal più ampio istituto previsto dall'art. 1141, comma 2.
Mentre in quel caso il detentore si comporta come fosse possessore della cosa, nella presente ipotesi –art
1164 cc -, chi esercita sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, cambia il proprio possesso in un'altra tipologia corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene.
L'art. 1164 del c.c. regola i modi d'interversione del possesso, agli effetti dell'usucapione della proprietà, da parte di chi abbia un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui. Si richiede in questo caso, in conformità di una norma tradizionale, che il titolo del possesso sia mutato o per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario. La disposizione non costituisce un duplicato di quella dell'art. 1141 del c.c., secondo comma, la quale non concerne l'ipotesi del possessore che tende a invertire il titolo del suo possesso, ma l'ipotesi del detentore che tende a trasformare la detenzione in possesso, per quanto identici in entrambi i casi siano i modi d'interversione. Il tempo necessario per l'usucapione decorre naturalmente dalla data in cui il titolo del possesso fu mutato.
Sul punto l'orientamento della Cassazione è pacifico: < mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene>> (Cass.
n. 26327/2016 e precedente n. 4701/1999).
Rileva questa Corte che contrariamente all'assunto della difesa appellante nella fattispecie, parte attrice ha dato prova di aver compiuto atti di opposizione – contradictio - idonei a trasformare la originaria detenzione in possesso utile ai fini della usucapione della piena proprietà, in totale carenza di prova sulla contestazione del possesso esercitato dagli attori da parte del convenuto.
Tali atti possono identificarsi con l'apposizione da parte degli attori di una recinzione con fili di ferro e cancello, nonché di un pergolato, che, unito alla realizzazione di una fossa biologica a servizio del loro antistante appartamento, la costruzione di un pollaio e di un canile, la coltivazione del piccolo fondo ad ortaggi e verdure varie, utilizzandolo come deposito per gli attrezzi da lavoro edili del sig. e CP_2 collocando sullo stesso laminati di alluminio della frontistante officina del figlio degli attori – anche se parte della giurisprudenza afferma che questi ultimi non appaiono univocamente rivolti contro il possessore, in guisa da rendergli riconoscibile il dedotto mutamento della relazione di fatto con la cosa detenuta, costituiscono prova del possesso uti dominus, peraltro esercitato in maniera indisturbata per oltre un ventennio, atteso che il dante causa dell'appellante convenuto in primo grado, , solo dopo Controparte_6 la prima metà degli anni novanta ha effettuato un sopralluogo in seguito all'apertura del testamento della sig.ra . Persona_2
Riferisce il teste , sentito all'udienza del 06/02/2013, << preciso che nel 1972- 1973 io ho Testimone_3 aiutato gli attori a costruire la casa di cui mi si chiede;
nulla so dire sulla vecchia casa preesistente;
io li ho aiutati in quanto ero muratore;
che io ricordi la casa è stata ultimata nel 1974 circa e nello stesso anno gli attori vi si sono trasferiti ad abitare. La casa in questione è al piano terra ... davanti alla casa vi è un appezzamento di terreno nel quale c'è un canile, che esisteva già all'epoca della costruzione della casa, infatti ricordo che in esso riponevamo gli attrezzi edili necessari alla costruzione della casa>> e ancora:<< …..dalla parte opposta alla casa degli attori confina con una scala che porta alla vecchia casa . Preciso che CP_3 dal terreno di cui ho detto non è possibile accedere alla scala, in quanto vi è una recinzione con fili di ferro e cancello, che sono stati apposti al momento della costruzione della casa degli attori.>>.
Circostanze riferite anche dall'altro testimone di parte attrice, , escusso all'udienza Testimone_4 del 27/11/2013, che ha affermato di aver visto gli attori: << occuparsi di una porzione di terreno sita di fronte alla loro casa e delimitata da una strada su cui vi si posteggiano delle auto e da un cortile antistante proprio la loro abitazione… mi risulta che l'area in esame di circa 60 mq. è stata nel tempo utilizzata dall'attrice come stenditoio per i panni e per coltivarvi fiori e piante, mentre il vi ha coltivato ortaggi e vi ha CP_2 depositato degli attrezzi.>> e dichiara, altresì, che: “l'area è delimitata da una recinzione su cui insiste un pergolato”,>>
Tali dichiarazioni sono state confermate anche dal testimone di parte convenuta, Testimone_5 sentito alla stessa udienza del 27/11/2013, che ha dichiarato:<< ricordo ….nella seconda metà degli anni '90, quando il convenuto, -che è un mio amico- -stava avviando le trattative per l'acquisto di una vecchia casa e dei terreni intorno;
ricordo che l'ho accompagnato nel sopralluogo insieme al Ricordo che in CP_6 quell'occasione ho visitato la casa, la stradina di accesso ed i terreni;
con riguardo all'area di cui mi si chiede, riprodotta nelle foto nn. 2 e 4 allegate da parte convenuta, ricordo che era chiusa e c'era della ferraglia depositata..>>, dichiarando anche:<< non sono più entrato al suo interno… l'ultima volta in cui sono andato nella zona è stato un mese fa ma non mi ci recavo da circa tre anni>>, mentre l'altro teste di parte convenuta,
, ha riferito di sui luoghi di causa <– ma non ne Testimone_2 sono certo… sia di recente>>.
Di tale ultima testimonianza non può non rilevarsi l'aleatorietà, stante i <> più volte ripetuti dal teste.
Questa Corte non può non evidenziare, contrariamente a quanto vorrebbe sostenere la difesa dell'appellante, che parte attrice ha superato la prova del possesso indisturbato quanto meno dal 1972-1974
– anno di costruzione della casa – alla prima metà degli anni novanta.
Ancora, si rileva che le risultanze dell'espletata prova testimoniale sono state valutate attentamente dal
Giudice che non ha per nulla travisato i fatti così come riferiti dai testimoni sentiti, anzi l'esame della prova testimoniale è stata effettuata dal Giudice nel rispetto del dettato normativo dell'art. 116 cpc che dispone
< altrimenti.>>,
Per «prudente apprezzamento» si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.
Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Sul punto l'orientamento giurisprudenziale è ormai pacifico:<< Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità quale apprezzamento non prudente della prova, sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., perché l'esercizio del potere non deve uniformarsi ad un parametro astratto e generale di prudente apprezzamento ma è piuttosto estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa (secondo il "suo" prudente apprezzamento, prevede la norma), a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti della causa, salvo il limite che la legge disponga altrimenti>>
(Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.11.2021, n. 34786).
Il primo Giudice ha valutato il complesso delle risultanze istruttorie e delle prove fornite dalle parti facendo riferimento anche alle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice - prodotte, nel contraddittorio tra le parti, all'udienza del 27/11/2013, come afferma lo stesso Giudice -, da cui si evince la < contestazione specifica da parte del convenuto , del possesso esercitato dagli attori>>, e precisando: 1- Pt_1
< ammette di essere subentrato nella proprietà dell'appezzamento de quo a far data Pt_1 dal 2005 e che la stessa era stata trasferita al proprio dante causa solo in data 1999, con la pubblicazione del testamento olografo della sig.ra ; tanto è vero che il convenuto chiede che venga restituito Persona_2
l'immobile, sgombero da ciò che vi è stato depositato>>; - 2-< giudizio, l' aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. (datato 10/07/2006), nei confronti dell'odierna Pt_1 attrice, , chiedendo al Tribunale adito di ordinarle la cessazione di ogni “forma di utilizzazione Controparte_1 della proprietà per cui è causa”, con la rimozione immeditata di “tutto il materiale depositato, illegittimamente in questi anni, sui terreni… nonché di provvedere a dare una diversa collocazione al cane di sua proprietà”, riconoscendo, quantomeno, l'esistenza di una relazione materiale con il bene in contestazione. Il ricorrente produceva, altresì, lettera di diffida del 12/02/2006 (allegata al fascicolo delle parti attrici) con la quale il dott. riconosceva che, sul terreno per cui è causa, gli attori avevano Pt_1 depositato materiale di risulta proveniente dalla propria officina, limitando l'accesso alla proprietà in argomento, sulla quale avevano, altresì, costruito un pollaio, poggiato sul muro di cinta. La resistente CP_1 odierna attrice, anche nel giudizio cautelare, asseriva di avere acquistato la proprietà per maturata usucapione.
Il G.I. con ordinanza del 22/09/2006 dichiarava inammissibile il ricorso, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'invocata misura cautelare>>; nno 1999 è stato trascritto l'atto per causa di CP_9 morte – Pubblicazione testamento olografo del 23/12/1999, Rep. n. 4496 del 17/12/1999, con cui l'intestataria catastale del bene trasferisce la proprietà sul bene al dante causa del convenuto, sig. CP_6
(v. Visura per immobile al 6/02/2006 della part.lla n. 224, Foglio n. 2; Ispezione catastale datata 1/04/2005 dell'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità immobiliare di Reggio Calabria, prodotte da parte attrice).
Tale circostanza, individuata dalla parte convenuta quale atto interruttivo dell'usucapione, in ogni caso, non incide sull'avvenuta acquisizione del diritto di proprietà degli attori sul terreno per cui è causa, risultando la stessa essersi perfezionata ben prima della pubblicazione del testamento olografo del 1999, ossia, all'incirca, nei primi anni '90 (1992).>>
Non può non precisarsi che il riferimento al testamento della sig.ra , che la difesa appellante ha Persona_2 considerato quale atto interruttivo dell'usucapione, dimostra che il primo Giudice nell'esame delle risultanze istruttorie ha fatto anche espresso riferimento agli atti pubblici allegati (testamento del 23.12.1999) – capo punto 3.2 pagina 10 della sentenza impugnata.
Le superiori argomentazioni, concordemente al decisum del primo Giudice, portano al riconoscimento sia del possesso ad usucapionem, che del possesso esclusivo da parte degli attori oggi appellati, e al rigetto del motivo di appello.
2. Il secondo motivo di appello resta assorbito.
3. Appello incidentale.
La difesa degli appellati lamenta, invece, la mancata condanna alle spese relative al rigetto del ricorso per sequestro giudiziario. Evidenzia che < inammissibile il ricorso proposto in corso di causa da statuendo che le spese di lite devono Parte_1 essere liquidate nel giudizio di merito (testualmente: “Spese al merito”)>>.
Sostiene che < ha inteso procedere a liquidare le spese e i compensi di lite relativamente al ricorso per sequestro giudiziario proposto in corso di causa, nonostante formale richiesta avanzata con comparsa conclusionale degli odierni appellanti>>.
Rileva questa Corte che il primo Giudice, ha derogato alla regola della soccombenza che, è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nella fattispecie in esame, il Giudice spiega il perché della compensazione < di causa, tenuto conto dell'esito dello stesso e degli atti pubblici indicati in parte motiva, si compensano integralmente>>.
Come visto il convenuto riteneva di essere proprietario dell'appezzamento di terrena in virtù sia Pt_1 dell'atto di compravendita con il suo dante causa che del testamento della sig.ra , regolarmente Persona_2 pubblicato e trascritto e prodotti in giudizio, che, come precisato dal primo Giudice, giustificano la mancata condanna alle spese relative al rigetto del ricorso per sequestro giudiziario.
4. Le spese, seguono la soccombenza.
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la dichiarazione di valore nell'atto di appello - € 15.000,00 - applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, l'importo può essere così liquidato, € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 1.911,00
Disponendo la distrazione delle stesse ex art. 93 cpc a favore del difensore degli appellati richiedenti.
Nulla per , , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 Controparte_7 appellati contumaci
5. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 1164/2018 pubblicata il Parte_1
18/07/2018 dal Tribunale di Reggio Calabria:
1)Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
2)Rigetta l'appello incidentale
2)Condanna l'appellante , al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio, liquidate in complessivi € € 4.888,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc a favore del difensore degli appellati richiedente. 4)Nulla per le spese nei confronti delle parti , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_8
e , appellati contumaci
[...] Controparte_7
5) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 15.02.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)