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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 468 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cervellati n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Maria Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Rieti, alla Via Sanizi n.19, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, , premesso di svolgere sin Parte_1
dal 1985 attività lavorativa di impiegata addetta ai banconi sportelleria alle dipendenze di con orario di lavoro di 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, ha Controparte_2
allegato di aver presentato in data 30.09.2020 domanda amministrativa per malattia professionale, in quanto affetta da “sindrome del tunnel carpale bilaterale severa”, chiedendo il conseguente riconoscimento di un grado di invalidità permanente pari al 6%, istanza rigettata dall' con provvedimento del 10 novembre 2020, con la seguente motivazione: CP_1
“gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata” (v. allegato 2 al ricorso).
Proposto inutilmente ricorso amministrativo (rigettato dall'istituto il 20 maggio 2021), la ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accertare e dichiarare che a causa ed a seguito dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze delle
[...]
, dal 1985 ad oggi, essa istante è affetta da “Sindrome del tunnel carpale CP_2 bilaterale” di origine professionale, con un conseguente grado di invalidità permanente pari al 6% ovvero pari alla misura maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio e, per
l'effetto, condannare l di Rieti in persona del Direttore pro-tempore, per la carica CP_1
domiciliato in Rieti al V.le Matteucci n°6/a, all'erogazione in favore della ricorrente delle prestazioni previste dal T.U. 1124/65 e D. Lgs. 23.02.2000 n° 38 in quanto affetta da malattia professionale;
-condannare, quindi, il convenuto al pagamento degli eventuali arretrati dalla data CP_1
della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha contestato il CP_1
ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Espletata l'istruttoria orale e disposta la c.t.u. medio legale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
2 L'istruttoria orale dichiarativa ha confermato le mansioni e le modalità esecutive lavorative osservate dalla ricorrente, nei termini meglio dettagliati nel ricorso.
Ciò posto, in sede di consulenza tecnica medico-legale, il c.t.u. ha innanzitutto affermato come, “tenuto conto della raccolta anamnestica lavorativa, delle risultanze delle prove testimoniali, delle foto allegate al fascicolo di parte ricorrente, nonché degli elementi emersi dal verbale di accertamento violazioni e prescrizioni redatto dal Dipartimento di Prevenzione
(del 05.03.2015) e sulla base dei dati riportati nella letteratura scientifica…nel Parte_2 corso dell'attività lavorativa svolta, la ricorrente sia stata esposta ai seguenti fattori di rischio: movimenti ripetitivi delle mani e dei polsi, posizioni incongrue delle mani anche per la presenza di superfici di lavoro poco adeguate, flessione prolungata delle dita, sforzi e stress meccanici del palmo della mano nell'utilizzo di strumenti quali mouse e tastiera.
La ricorrente, inoltre, durante il periodo lavorativo in cui ha assolto mansioni di ripartitrice, ha messo in atto gesti ripetuti dei polsi e delle mani con impegno di forza muscolare elevata
e con prese di forza (grip) e di precisione (pinch), nonché con movimenti che implicano eccessive deviazioni angolari di una o più articolazioni della mano, in maniera ciclica”.
Tanto premesso, dunque, il consulente ha attestato che “la patologia denunciata, sindrome del tunnel carpale bilaterale, può essere messa in rapporto concausale, con elevata e qualificata probabilità, alla…storia lavorativa di impiegata sportellista e già ripartitrice di
”, in quanto la ricorrente “ha effettuato attività lavorative che l'hanno esposta CP_2
ai fattori di rischio idonei, in maniera qualitativa e quantitativa sufficiente, al determinismo concausale della sindrome del tunnel carpale”.
Con riferimento, però, alla determinazione del pregiudizio biologico patito, il consulente tecnico ha affermato che, “in considerazione delle risultanze dell'esame EMG del
15/09/2020, che ha documentato una importante sofferenza del nervo mediano al canale del carpo bilaterale, con prevalenza destra, e delle risultanze della visita medica peritale” è da ritenersi “adeguata una valutazione del danno biologico permanente (DBP) nella misura del
5% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.09.2020)”.
Ebbene, ai fini del giudizio rilevano essenzialmente le risultanze della perizia depositata dal
CTU medico legale, il quale, con valutazione immune da vizi perché congruamente motivata, ha rilevato nella propria relazione che la ricorrente ha contratto una patologia di natura professionale con un grado complessivo di invalidità pari al 5%.
3 Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, essendo stato riconosciuto un danno biologico inferiore alla soglia minima indennizzabile, pari al 6 per cento.
Le spese di lite (incentrate sui valori minimi e tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto) sono a carico della ricorrente, ivi comprese quelle di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in euro 3.246,60, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico della ricorrente.
Rieti, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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