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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n 753/2024 RGAC vertente tra
in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, p.i. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maiuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Cosenza alla Piazza Tommaso Campanella n. 9 appellante
e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, p.i. , rappresentata e difesa, anche P.IVA_2
disgiuntamente, dagli avvocati Michelangelo Sirena e Attilio
Santiago ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via Poerio 32 presso lo studio dell'Avv. Luca Alberto Cafasi appellato Conclusioni delle parti.
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro,
[...]
contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1853/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Imprese, in composizione collegiale, Giudice Estensore Dott.ssa Alessandra Petrolo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 280/17, depositata in cancelleria in data 09.11.2023, mai notificata, accogliere la domanda spiegata dalla difesa in primo grado, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo n. 922/16 emesso in favore della per tutti CP_1
i motivi meglio esposti nel presente atto. - condannare parte opposta alla ripetizione delle somme incassate in virtù del decreto ingiuntivo
n. 922/16 concesso provvisoriamente esecutivo, oltre alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede acquisire tutta la documentazione relativa al giudizio di primo grado”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'avverso appello perché inammissibile e/o manifestamente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
In fatto e diritto. Con atto di citazione notificato in data 09.05.2024, la società consortile a.r.l. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1853/2023 del tribunale di Catanzaro, con cui era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 922/2016 emesso in favore della , per l'importo di € € Controparte_1
93.091,87, oltre accessori di legge e spese della procedura.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante eccepiva: 1)
“Erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado – Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. – Difetto di motivazione”;
2) “– Errata ricostruzione del fatto – Difetto di motivazione”.
Chiedeva inoltre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa del 06.11.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
che contestava nel merito l'appello e ne chiedeva Controparte_1
la reiezione.
Con atto depositato il 13.12.2024, l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, con atto depositato il 17.12.2024, l'appellata dichiarava di accettare la suddetta rinuncia.
Le parti concludevano chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
Il collegio tratteneva la causa in decisione con ordinanza pubblicata l'11.10.2025.
Reputa la corte che, in virtù della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Dalla disamina delle suddette dichiarazioni emerge infatti che le parti non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Attesa la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione dell'appellato, appare giusto disporre la compensazione delle stesse.
PQM
La corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1853/2023 del 31.03.2023
[...]
– pubblicata il 09.11.2023 - del tribunale di Catanzaro, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese compensate.
Catanzaro 28.10.2025.
Il presidente estensore dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n 753/2024 RGAC vertente tra
in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, p.i. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maiuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Cosenza alla Piazza Tommaso Campanella n. 9 appellante
e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, p.i. , rappresentata e difesa, anche P.IVA_2
disgiuntamente, dagli avvocati Michelangelo Sirena e Attilio
Santiago ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via Poerio 32 presso lo studio dell'Avv. Luca Alberto Cafasi appellato Conclusioni delle parti.
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro,
[...]
contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1853/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Imprese, in composizione collegiale, Giudice Estensore Dott.ssa Alessandra Petrolo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 280/17, depositata in cancelleria in data 09.11.2023, mai notificata, accogliere la domanda spiegata dalla difesa in primo grado, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo n. 922/16 emesso in favore della per tutti CP_1
i motivi meglio esposti nel presente atto. - condannare parte opposta alla ripetizione delle somme incassate in virtù del decreto ingiuntivo
n. 922/16 concesso provvisoriamente esecutivo, oltre alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede acquisire tutta la documentazione relativa al giudizio di primo grado”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'avverso appello perché inammissibile e/o manifestamente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
In fatto e diritto. Con atto di citazione notificato in data 09.05.2024, la società consortile a.r.l. proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1853/2023 del tribunale di Catanzaro, con cui era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 922/2016 emesso in favore della , per l'importo di € € Controparte_1
93.091,87, oltre accessori di legge e spese della procedura.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante eccepiva: 1)
“Erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado – Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. – Difetto di motivazione”;
2) “– Errata ricostruzione del fatto – Difetto di motivazione”.
Chiedeva inoltre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa del 06.11.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
che contestava nel merito l'appello e ne chiedeva Controparte_1
la reiezione.
Con atto depositato il 13.12.2024, l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, con atto depositato il 17.12.2024, l'appellata dichiarava di accettare la suddetta rinuncia.
Le parti concludevano chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
Il collegio tratteneva la causa in decisione con ordinanza pubblicata l'11.10.2025.
Reputa la corte che, in virtù della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Dalla disamina delle suddette dichiarazioni emerge infatti che le parti non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Attesa la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione dell'appellato, appare giusto disporre la compensazione delle stesse.
PQM
La corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1853/2023 del 31.03.2023
[...]
– pubblicata il 09.11.2023 - del tribunale di Catanzaro, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese compensate.
Catanzaro 28.10.2025.
Il presidente estensore dott. Alberto Nicola Filardo