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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 901/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Cristian Zamfir
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con gli Avv.ti Vito Apuzzo e Nadia Tomazzolli resistente rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il
14 ottobre 2025 sulla domanda di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. a AS (TN) in data 27 novembre Controparte_1
1 2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS, Parte I, N. 3,
Anno 2011, e che dall'unione è nato in [...] figlio minore OL in data 30 aprile Per_1
2014.
La parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi seguenti alle condizioni, domandando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il
Tribunale di Trento voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“Separazione personale dei coniugi
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) disporre la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Per_ 2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minorenne , nato a [...]_2
30.04.2014, con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
3) assegnare la casa coniugale in Contà, via Vecchia n. 3, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
4) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di Controparte_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 600,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo CNF;
5) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola fino a dopo cena e ad week-end alternati da sabbato mattina fino a domenica sera, e potrà trascorrere insieme allo stesso un periodo di 1 mese durante le vacanze estive e metà delle vacanze invernali”.
La ricorrente ha dedotto che, dopo la nascita del figlio, i rapporti di coppia si sono interrotti e con il tempo l'unione matrimoniale si è dissolta al punto che, attualmente, le parti sono separate in casa. La stessa ha rappresentato che il marito non ha mai contribuito alla crescita del figlio né alla gestione della casa, rappresentando di aver scoperto l'esistenza di una relazione extraconiugale intrapresa dal sig. con altra donna. CP_1
La sig.ra ha allegato che, per i primi anni di vita del figlio, ha potuto svolgere Pt_1 unicamente lavori saltuari part-time o a chiamata e che, solamente dal mese di giugno 2023, lavora come collaboratrice domestica con reddito annuo di circa € 10.000,00; la stessa ha dedotto che il sig. si è licenziato a giugno 2024 da un lavoro che gli garantiva un CP_1 reddito annuale di circa € 22.000,00 ed è ancora in disoccupazione.
2 La ricorrente ha dedotto che il nucleo familiare risiede in un immobile sito in via Vecchia n.
3 a Contà (TN) condotto in locazione dal marito.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto contestando le deduzioni avversarie, aderendo alle domande di separazione e divorzio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. dichiarare - ove occorrendo con sentenza non definitiva all'esito della prima udienza ex art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. - la separazione personale dei coniugi nato Controparte_1
a il 19.05.1978 e nata in [...] il [...] ai sensi Per_1 Parte_1 dell'art. 151 c.c., con ogni ulteriore consequenzialità, assegnando congruo termine al resistente per lasciare l'immobile ex casa coniugale e disponendo che la sig.ra Parte_1
subentri nel contratto di locazione dell'immobile sub doc. 2, assumendosene ogni
[...] onere relativo, entro concedendo termine;
2. disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per l'effetto, le Persona_2 decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, continueranno ad essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Rimarranno comunque libere eventuali modifiche e/o accordi, contingenti o permanenti, secondo la necessaria ragionevolezza e sempre nell'interesse primario del minore, oltre che delle legittime aspettative e libertà dei genitori con impegno degli stessi, ora per allora, nel caso di insanabile dissenso, di affidarsi ad esperti mediatori della famiglia scelti di comune accordo. Resta intesa la piena collaborazione e comprensione nel caso di malattia del minore ed i genitori comunicheranno sempre tra di loro l'eventuale insorgere di malattie od infortuni nonché l'eventuale pernottamento al di fuori della propria abitazione elettiva. I genitori condivideranno con largo anticipo ogni e qualsiasi scelta educativa e pedagogica soprattutto in relazione alle scelte scolastiche. Le parti confermano con forza e convinzione la volontà di garantire al figlio la frequentazione e la conservazione di normali e ricorrenti rapporti con le rispettive famiglie d'origine e, segnatamente ma non esclusivamente, con i nonni materni e paterni, nei limiti consentiti dagli impegni di ogni natura;
3. quanto alle modalità di affido condiviso del figlio minore, accogliere quanto proposto dal resistente in narrativa e dunque disporre l'affidamento in forma paritaria a settimane alterne
3 presso ciascun genitore con domicilio quindi di alternato presso ciascuno di Persona_2 loro e, solo in via subordinata, con residenza e domicilio prevalente presso l'abitazione della madre in Contà (TN) - Fraz. Terres, via Vecchia n. 3 secondo lo schema di cui al piano genitoriale proposto dal resistente sub doc. 8, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
4. in punto di concorso al mantenimento del minore e ribadito quanto esposto Persona_2 in narrativa, stabilire:
a) l'obbligo del padre di contribuire direttamente al mantenimento del figlio durante le settimane in cui il minore risiederà presso la propria abitazione e, solo in via subordinata, disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere l'importo mensile di € Controparte_1
200,00= (duecento//00) in favore di da versarsi anticipatamente entro il Persona_2 giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora di cui si rimane in attesa di conoscere gli estremi IBAN;
tale importo Parte_1 dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con impegno del sig. di aumentare tale somma non appena ve ne sarà la possibilità; CP_1
b) in ordine alle spese straordinarie, che costituiscono un modo di contribuire al mantenimento dei figli adempiendo le obbligazioni in base al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c, saranno da suddividere tra loro nella misura del 50%, facendo espresso riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
- in particolare, saranno suddivise al 50% le spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione con il genitore non collocatario quali le spese scolastiche, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto dei farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
tutte le spese di cui al presente capo a) devono essere debitamente documentate;
- per le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, si richiama il testo delle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
- tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e dovranno formare oggetto di conteggio e reciproco rimborso per
4 la quota di rispettiva debenza entro il termine massimo di quaranta giorni dalla richiesta dietro semplice esibizione delle relative pezze giustificative;
- in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Resta inteso che tutte le spese straordinarie, salvo emergenze, verranno anticipate da ciascun genitore
(entro il limite di Euro 100,00=);
c) stabilire l'attribuzione integrale alla sig.ra delle agevolazioni Parte_1 economiche e/o dei contributi e/o assegni percepibili per il figlio erogati dallo Stato e/o
Regione e/o da altri Enti (Regione, Provincia, Comune, etc), nessuno escluso e quindi compreso altresì l'Assegno Unico Universale istituito dalla L. 46/2021 e l'Assegno Unico
Provinciale;
7. quanto ai periodi di vacanza, stabilire il riparto delle stesse in via paritaria ed alternata annua tra ciascun genitore come da piano genitoriale sub doc. 8;
8. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al 15% per rimborso spese ex art. 2/2 DM 55/14 e agli accessori di legge anche in ragione del mancato tentativo di conciliazione preventivo e oltre alla maggiorazione del 30% essendo l'atto redatto secondo modalità tali da agevolarne la consultazione”.
Il convenuto ha dedotto di aver contribuito durante il matrimonio alla gestione della casa, alla crescita del minore e al sostentamento economico della famiglia, rappresentando che la moglie ha reperito un'occupazione full-time solo recentemente e, pertanto, il marito ha sempre dovuto sostenere integralmente numerose spese quali, ad esempio, i canoni di locazione, le utenze domestiche, le spese relative all'educazione di OL e a quanto necessario per la casa coniugale.
Il sig. ha negato di aver avuto un rapporto sentimentale con un'altra donna, CP_1 asserendo che è stata la sig.ra ad intrattenere delle relazioni extraconiugali. Pt_1
Il resistente ha rappresentato di aver lavorato per dieci anni come cameriere presso un ristorante a Contà, di aver cercato in alternativa delle attività lavorative che fossero maggiormente compatibili con la vita familiare e di essere attualmente disoccupato per motivi di salute;
egli ha dato atto di aver inserito il proprio nominativo nelle liste del Centro
5 per l'Impiego e che, nel frattempo, percepisce il trattamento Naspi che varia mensilmente tra
€ 850,00 ed € 1.050,00, mentre la sig.ra percepisce uno stipendio mensile di € Pt_1
1.500,00.
Con note scritte depositate il 14 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale in Contà (TN), via Vecchia n. 3, con arredi e corredi (eccetto lavatrice e tv presente in salotto e relativi accessori, che verranno asportati dal sig. verrà CP_1 assegnata alla sig.ra per abitarla insieme al figlio OL, con contestuale obbligo Pt_1 per il sig. di liberare l'immobile entro il 30.11.2025 e di variare la propria CP_1 residenza, e obbligo della sig.ra di effettuare, entro tale termine, il subentro nel Pt_1 contratto di locazione in essere, nonché le volture delle utenze, in ogni caso con oneri a carico della stessa a far data dall'1.12.2025;
3. il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso la madre nella casa coniugale, dove continuerà a mantenere anche la residenza e con impegno di entrambe le parti a garantire rapporti continuativi con le rispettive famiglie di origine;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento per CP_1 Pt_1 il figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 con decorrenza dal
1.12.2025, con previsione di aumento ad € 400,00 non appena il sig. reperirà una CP_1 occupazione ed in ogni caso dal marzo 2026, senza necessità di alcuna richiesta o avviso da parte della sig.ra restando inteso che fino al 30.11.2025 il resistente contribuirà Pt_1 in maniera diretta al mantenimento del minore. L'importo dell'assegno sarà soggetto ad aggiornamento automatico annuale in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
5. entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, da determinare secondo il protocollo CNF, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, nella misura del 50%, con obbligo di preavviso qualora l'importo della spesa superi € 100,00;
6. il sig. avrà il diritto – dovere di tenere con sé il figlio a week-end alternati, CP_1 dall'uscita dalla scuola il venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena entro le ore
20.30 ed un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra le parti anche in base agli impegni
6 scolastici - e non - di OL, dall'uscita dalla scuola fino al giorno dopo con accompagnamento del minore alla fermata del mezzo pubblico che conduce a scuola, con incremento a due giornate infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al giorno successivo secondo le modalità sopra concordate a decorrere dal mese di gennaio 2026. Le parti si impegnano a non lasciare il figlio OL da solo con soggetti estranei alla famiglia impegnandosi altresì a contattare l'altro genitore in via prioritaria prima di affidarlo a costoro in caso di impossibilità;
7. il figlio passerà le festività invernali, dall'inizio delle vacanze fino al 2 gennaio, ad anni alterni con uno e con l'altro genitore, per poi trascorrere il resto delle vacanze con l'altro genitore, salvo accordi diversi tra le parti da concordarsi;
8. il periodo delle vacanze estive verrà diviso a metà tra i genitori, comunicando all'altro, al più tardi entro fine maggio di ogni anno, il periodo esatto delle eventuali prenotazioni, precisando che OL non potrà stare con ciascun genitore, senza vedere l'altro, per più di tre settimane consecutive;
9. il figlio trascorrerà le vacanze di Pasqua ed ogni altra ulteriore festività/periodo di vacanza a tempo equamente ripartito tra le parti ad anni alterni;
10. ogni genitore potrà espatriare con il figlio entro il territorio dell'Unione Europea nel periodo di sua competenza e limitatamente ad esso previa comunicazione all'altro genitore, mentre potrà espatriare al di fuori dell'Unione Europea solo previa autorizzazione dell'altro genitore;
11. l'assegno unico ed universale e l'assegno unico provinciale verranno percepiti interamente dalla sig.ra Pt_1
12. spese di lite integralmente compensate.
Trascorso il termine di legge e verificata la permanenza della volontà delle parti di sciogliere il matrimonio, voglia fissare udienza, sostituita da note di trattazione scritta, al fine dell'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a AS (TN) il
27.11.2011 tra i sig.ri e alle stesse condizioni di cui Controparte_1 Parte_1 sopra.”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della
7 convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore OL corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
La causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il 14 CP_1 ottobre 2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio;
3) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 901/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Cristian Zamfir
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con gli Avv.ti Vito Apuzzo e Nadia Tomazzolli resistente rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il
14 ottobre 2025 sulla domanda di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con il sig. a AS (TN) in data 27 novembre Controparte_1
1 2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS, Parte I, N. 3,
Anno 2011, e che dall'unione è nato in [...] figlio minore OL in data 30 aprile Per_1
2014.
La parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi seguenti alle condizioni, domandando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il
Tribunale di Trento voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“Separazione personale dei coniugi
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) disporre la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Per_ 2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minorenne , nato a [...]_2
30.04.2014, con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
3) assegnare la casa coniugale in Contà, via Vecchia n. 3, con arredi e corredi, alla madre per abitarla insieme al figlio;
4) condannare il signor a versare alla moglie, a titolo di assegno di Controparte_1 mantenimento per il figlio, la somma mensile di € 600,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente sulla base dell'ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo CNF;
5) disporre che il padre abbia il diritto di vedere il figlio nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola fino a dopo cena e ad week-end alternati da sabbato mattina fino a domenica sera, e potrà trascorrere insieme allo stesso un periodo di 1 mese durante le vacanze estive e metà delle vacanze invernali”.
La ricorrente ha dedotto che, dopo la nascita del figlio, i rapporti di coppia si sono interrotti e con il tempo l'unione matrimoniale si è dissolta al punto che, attualmente, le parti sono separate in casa. La stessa ha rappresentato che il marito non ha mai contribuito alla crescita del figlio né alla gestione della casa, rappresentando di aver scoperto l'esistenza di una relazione extraconiugale intrapresa dal sig. con altra donna. CP_1
La sig.ra ha allegato che, per i primi anni di vita del figlio, ha potuto svolgere Pt_1 unicamente lavori saltuari part-time o a chiamata e che, solamente dal mese di giugno 2023, lavora come collaboratrice domestica con reddito annuo di circa € 10.000,00; la stessa ha dedotto che il sig. si è licenziato a giugno 2024 da un lavoro che gli garantiva un CP_1 reddito annuale di circa € 22.000,00 ed è ancora in disoccupazione.
2 La ricorrente ha dedotto che il nucleo familiare risiede in un immobile sito in via Vecchia n.
3 a Contà (TN) condotto in locazione dal marito.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto contestando le deduzioni avversarie, aderendo alle domande di separazione e divorzio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. dichiarare - ove occorrendo con sentenza non definitiva all'esito della prima udienza ex art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. - la separazione personale dei coniugi nato Controparte_1
a il 19.05.1978 e nata in [...] il [...] ai sensi Per_1 Parte_1 dell'art. 151 c.c., con ogni ulteriore consequenzialità, assegnando congruo termine al resistente per lasciare l'immobile ex casa coniugale e disponendo che la sig.ra Parte_1
subentri nel contratto di locazione dell'immobile sub doc. 2, assumendosene ogni
[...] onere relativo, entro concedendo termine;
2. disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per l'effetto, le Persona_2 decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, continueranno ad essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Rimarranno comunque libere eventuali modifiche e/o accordi, contingenti o permanenti, secondo la necessaria ragionevolezza e sempre nell'interesse primario del minore, oltre che delle legittime aspettative e libertà dei genitori con impegno degli stessi, ora per allora, nel caso di insanabile dissenso, di affidarsi ad esperti mediatori della famiglia scelti di comune accordo. Resta intesa la piena collaborazione e comprensione nel caso di malattia del minore ed i genitori comunicheranno sempre tra di loro l'eventuale insorgere di malattie od infortuni nonché l'eventuale pernottamento al di fuori della propria abitazione elettiva. I genitori condivideranno con largo anticipo ogni e qualsiasi scelta educativa e pedagogica soprattutto in relazione alle scelte scolastiche. Le parti confermano con forza e convinzione la volontà di garantire al figlio la frequentazione e la conservazione di normali e ricorrenti rapporti con le rispettive famiglie d'origine e, segnatamente ma non esclusivamente, con i nonni materni e paterni, nei limiti consentiti dagli impegni di ogni natura;
3. quanto alle modalità di affido condiviso del figlio minore, accogliere quanto proposto dal resistente in narrativa e dunque disporre l'affidamento in forma paritaria a settimane alterne
3 presso ciascun genitore con domicilio quindi di alternato presso ciascuno di Persona_2 loro e, solo in via subordinata, con residenza e domicilio prevalente presso l'abitazione della madre in Contà (TN) - Fraz. Terres, via Vecchia n. 3 secondo lo schema di cui al piano genitoriale proposto dal resistente sub doc. 8, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
4. in punto di concorso al mantenimento del minore e ribadito quanto esposto Persona_2 in narrativa, stabilire:
a) l'obbligo del padre di contribuire direttamente al mantenimento del figlio durante le settimane in cui il minore risiederà presso la propria abitazione e, solo in via subordinata, disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere l'importo mensile di € Controparte_1
200,00= (duecento//00) in favore di da versarsi anticipatamente entro il Persona_2 giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora di cui si rimane in attesa di conoscere gli estremi IBAN;
tale importo Parte_1 dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con impegno del sig. di aumentare tale somma non appena ve ne sarà la possibilità; CP_1
b) in ordine alle spese straordinarie, che costituiscono un modo di contribuire al mantenimento dei figli adempiendo le obbligazioni in base al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c, saranno da suddividere tra loro nella misura del 50%, facendo espresso riferimento alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
- in particolare, saranno suddivise al 50% le spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione con il genitore non collocatario quali le spese scolastiche, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto dei farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
tutte le spese di cui al presente capo a) devono essere debitamente documentate;
- per le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, si richiama il testo delle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
- tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e dovranno formare oggetto di conteggio e reciproco rimborso per
4 la quota di rispettiva debenza entro il termine massimo di quaranta giorni dalla richiesta dietro semplice esibizione delle relative pezze giustificative;
- in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Resta inteso che tutte le spese straordinarie, salvo emergenze, verranno anticipate da ciascun genitore
(entro il limite di Euro 100,00=);
c) stabilire l'attribuzione integrale alla sig.ra delle agevolazioni Parte_1 economiche e/o dei contributi e/o assegni percepibili per il figlio erogati dallo Stato e/o
Regione e/o da altri Enti (Regione, Provincia, Comune, etc), nessuno escluso e quindi compreso altresì l'Assegno Unico Universale istituito dalla L. 46/2021 e l'Assegno Unico
Provinciale;
7. quanto ai periodi di vacanza, stabilire il riparto delle stesse in via paritaria ed alternata annua tra ciascun genitore come da piano genitoriale sub doc. 8;
8. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al 15% per rimborso spese ex art. 2/2 DM 55/14 e agli accessori di legge anche in ragione del mancato tentativo di conciliazione preventivo e oltre alla maggiorazione del 30% essendo l'atto redatto secondo modalità tali da agevolarne la consultazione”.
Il convenuto ha dedotto di aver contribuito durante il matrimonio alla gestione della casa, alla crescita del minore e al sostentamento economico della famiglia, rappresentando che la moglie ha reperito un'occupazione full-time solo recentemente e, pertanto, il marito ha sempre dovuto sostenere integralmente numerose spese quali, ad esempio, i canoni di locazione, le utenze domestiche, le spese relative all'educazione di OL e a quanto necessario per la casa coniugale.
Il sig. ha negato di aver avuto un rapporto sentimentale con un'altra donna, CP_1 asserendo che è stata la sig.ra ad intrattenere delle relazioni extraconiugali. Pt_1
Il resistente ha rappresentato di aver lavorato per dieci anni come cameriere presso un ristorante a Contà, di aver cercato in alternativa delle attività lavorative che fossero maggiormente compatibili con la vita familiare e di essere attualmente disoccupato per motivi di salute;
egli ha dato atto di aver inserito il proprio nominativo nelle liste del Centro
5 per l'Impiego e che, nel frattempo, percepisce il trattamento Naspi che varia mensilmente tra
€ 850,00 ed € 1.050,00, mentre la sig.ra percepisce uno stipendio mensile di € Pt_1
1.500,00.
Con note scritte depositate il 14 ottobre 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale in Contà (TN), via Vecchia n. 3, con arredi e corredi (eccetto lavatrice e tv presente in salotto e relativi accessori, che verranno asportati dal sig. verrà CP_1 assegnata alla sig.ra per abitarla insieme al figlio OL, con contestuale obbligo Pt_1 per il sig. di liberare l'immobile entro il 30.11.2025 e di variare la propria CP_1 residenza, e obbligo della sig.ra di effettuare, entro tale termine, il subentro nel Pt_1 contratto di locazione in essere, nonché le volture delle utenze, in ogni caso con oneri a carico della stessa a far data dall'1.12.2025;
3. il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento presso la madre nella casa coniugale, dove continuerà a mantenere anche la residenza e con impegno di entrambe le parti a garantire rapporti continuativi con le rispettive famiglie di origine;
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento per CP_1 Pt_1 il figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 con decorrenza dal
1.12.2025, con previsione di aumento ad € 400,00 non appena il sig. reperirà una CP_1 occupazione ed in ogni caso dal marzo 2026, senza necessità di alcuna richiesta o avviso da parte della sig.ra restando inteso che fino al 30.11.2025 il resistente contribuirà Pt_1 in maniera diretta al mantenimento del minore. L'importo dell'assegno sarà soggetto ad aggiornamento automatico annuale in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
5. entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, da determinare secondo il protocollo CNF, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, nella misura del 50%, con obbligo di preavviso qualora l'importo della spesa superi € 100,00;
6. il sig. avrà il diritto – dovere di tenere con sé il figlio a week-end alternati, CP_1 dall'uscita dalla scuola il venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena entro le ore
20.30 ed un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra le parti anche in base agli impegni
6 scolastici - e non - di OL, dall'uscita dalla scuola fino al giorno dopo con accompagnamento del minore alla fermata del mezzo pubblico che conduce a scuola, con incremento a due giornate infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al giorno successivo secondo le modalità sopra concordate a decorrere dal mese di gennaio 2026. Le parti si impegnano a non lasciare il figlio OL da solo con soggetti estranei alla famiglia impegnandosi altresì a contattare l'altro genitore in via prioritaria prima di affidarlo a costoro in caso di impossibilità;
7. il figlio passerà le festività invernali, dall'inizio delle vacanze fino al 2 gennaio, ad anni alterni con uno e con l'altro genitore, per poi trascorrere il resto delle vacanze con l'altro genitore, salvo accordi diversi tra le parti da concordarsi;
8. il periodo delle vacanze estive verrà diviso a metà tra i genitori, comunicando all'altro, al più tardi entro fine maggio di ogni anno, il periodo esatto delle eventuali prenotazioni, precisando che OL non potrà stare con ciascun genitore, senza vedere l'altro, per più di tre settimane consecutive;
9. il figlio trascorrerà le vacanze di Pasqua ed ogni altra ulteriore festività/periodo di vacanza a tempo equamente ripartito tra le parti ad anni alterni;
10. ogni genitore potrà espatriare con il figlio entro il territorio dell'Unione Europea nel periodo di sua competenza e limitatamente ad esso previa comunicazione all'altro genitore, mentre potrà espatriare al di fuori dell'Unione Europea solo previa autorizzazione dell'altro genitore;
11. l'assegno unico ed universale e l'assegno unico provinciale verranno percepiti interamente dalla sig.ra Pt_1
12. spese di lite integralmente compensate.
Trascorso il termine di legge e verificata la permanenza della volontà delle parti di sciogliere il matrimonio, voglia fissare udienza, sostituita da note di trattazione scritta, al fine dell'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a AS (TN) il
27.11.2011 tra i sig.ri e alle stesse condizioni di cui Controparte_1 Parte_1 sopra.”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della
7 convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica, essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore OL corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
La causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c..
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni congiuntamente precisate con note scritte depositate il 14 CP_1 ottobre 2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio;
3) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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