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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 162/2020 e pubblicata il 9 gennaio 2020, iscritto al n. 2999/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025 e pendente
TRA
l (già c.f.: Parte_1 Parte_2
, con sede in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 83 , in P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione , legale rappresentante p.t., dott. (c.f.: ), Persona_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Viglialoro (c.f.:
) APPE LL A NTE C.F._2
E
: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del
Direttore generale dr. , giusta delibera GRC n° 370 del CP_2
06.08.2019, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Mesco ( c.f.:
), (c.f.: , C.F._3 Parte_3 C.F._4 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Annamaria De Nicola ( c.f.: ) e Giuseppe Iervolino C.F._5
(c.f.: ) APPE LL A TA CodiceFiscale_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2016 la (d'ora in poi Controparte_3
anche solo ), in qualità di struttura accreditata presso il a Controparte_4 CP_5
svolgere prestazioni afferenti alla branca di radioterapia e radiodiagnostica per gli assistiti dell' , chiedeva di condannare quest'ultima al pagamento Parte_4
in suo favore dell'importo di 416.634,11 €, “oltre interessi di mora di cui al D.lgs.
231/2002 per il credito relativo all'anno 2012 ed ex art. 7 punto 6 del contratto stipulato tra le parti per il credito riferito all'anno 2013 dalle singole scadenze all'effettivo saldo” a titolo di saldo residuo non ancora pagato delle prestazioni effettuate nel 2012 e 2013, per cui erano state emesse fatture analiticamente indicate in atti, eseguite in virtù dei contratti stipulati, ai sensi dell'art.
8-quinquies del d. lgs. 502/1992, per la branca di radiologia diagnostica e radioterapia rispettivamente il 10 agosto 2012 per l'anno 2012 e il 7 agosto 2013 per l'anno 2013.
2. A seguito di richiesta d'integrazione documentale del Tribunale, relativa alla Part
“documentazione proveniente dall' attestante il mancato superamento del tetto di spesa e la conseguente mancata applicazione di RTU in relazione alle annualità di cui in ricorso per la branca di radioterapia…” nonché al “mancato superamento della C.O.M. per le medesime annualità e per entrambe le branche oggetto della domanda”, il
Centro produceva quanto richiesto, riducendo il proprio credito per l'anno 2013 a
141.078,45 € per la branca di Radioterapia e a 5.306,56 € per la branca di Radiologia
Diagnostica, così uniformandosi alla comunicata regressione tariffaria unica degli anni di riferimento, contestualmente depositando la nota prot. n. 1170 del 26 aprile 2016, Par con la quale il Direttore Responsabile dell' aveva attestato che “lo
[...]
con sede legale in Napoli alla Galleria Umberto I, n.83 in Parte_2
temporaneo accreditamento con la , codice struttura 440018: Parte_5
- non ha superato il tetto di spesa per la Branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013;
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
non ha superato la COM per la branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013; non ha Cont superato la per la branca di Diagnostica per Immagini negli anni 2012 e 2013”.
3. Con il decreto ingiuntivo n. 3272/2016, emesso in data 12 maggio 2016 e Par Par notificato all' il 16 maggio 2016, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento in favore del della somma richiesta di 416.634,11 € oltre “interessi come richiesti”, CP_4
nonché delle spese della procedura monitoria.
Par 4. Con atto di citazione notificato il 23 giugno 2016, l' proponeva opposizione avverso il detto decreto, chiedendone la revoca, eccependo, per quel che in questa sede rileva:
- il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del Tribunale amministrativo;
- l'avvenuto pagamento per l'anno 2013 delle prestazioni afferenti sia la branca di Radiologia Diagnostica che la Radioterapia, salvo che per la fattura n.1666/14 di
4.302,66 €, ritenendo che il residuo richiesto, afferente “le schermature” effettuate per l'anno 2013, non era remunerabile sulla base del vigente nomenclatore tariffario;
- il superamento del tetto di spesa sempre relativo alla branca di Radioterapia per l'anno 2013, in relazione al quale, con nota prot. n.1233 del 2 maggio 2016, essa aveva comunicato allo che avrebbe proceduto a recuperare, sulle prime Parte_2
mensilità utili, la somma di 1.370.754,00 €, quale recupero per le prestazioni di schermatura effettuate rientranti nel fatturato dell'anno 2013.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare in ogni caso, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo
n.3272/16 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, farne revoca;
- vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
5. Con comparsa depositata il 22 novembre 2016 si costituiva in giudizio il
Centro, resistendo all'avversa opposizione e deducendo che, per l'anno 2012, la pretesa creditoria non era stata specificamente contestata, mentre per l'anno 2013, Par per il recupero delle somme per le prestazioni di schermatura, comunicatole dall' affermava:
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
a) che aveva impugnato con ricorso per motivi aggiunti presentato al Tar
Campania - nell'ambito dell'originario ricorso, da esso proposto nel dicembre 2015, avverso le note, emesse tra agosto ed ottobre 2015, dal sub commissario ad acta, dalla Par Par Giunta regionale e dall' – (anche) le note emesse dall' nel maggio 2016, relative Par alle prestazioni dell'anno 2013, contestate nella presente sede, con cui l' veva dato indicazioni per il recupero, con effetti retroattivi, delle prestazioni di “schermatura personalizzata” (già) rese (in eccesso) dal Centro, sulla base del tariffario del 2012, che
– a dire di quest'ultimo- non conteneva nessuna limitazione al numero di schermature, a differenza del tariffario del 1996, che limitava tali schermature ad “una prestazione per ogni trattamento”;
b) che il giudice amministrativo adito, con ordinanza n. 01030/2016, aveva accolto la sua domanda cautelare sospendendo l'efficacia delle due note impugnate, contrassegnate dai numeri prot. 1233 e 1237 del 2 maggio 2016 e n. 1310 del 6 maggio
2016, recanti addebito di somme quale recupero di schermature relativa al fatturato dell'anno 2013.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto previa correzione dello stesso in ragione del credito vantato pari ad € 335.311,14, di cui, per l'anno 2012, € 20.961,16 per prestazioni afferenti la Branca di Radiologia Diagnostica ed € 167.964,97 per prestazioni afferenti la branca di Radioterapia. Per l'anno 2013 € 5.306,56 per prestazioni afferenti la branca di Radiologia Diagnostica ed € 141.078,45 afferenti la branca di Radioterapia. in via principale rigettare per tutte le ragioni indicate nel presente atto l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in accoglimento della domanda, condannare la al pagamento della Parte_6
somma di € 335.311,14 oltre interessi ex art. 5 d. lgs 231/2002 e s.m.i. Con riserva di precisare le domande, formulare nuove eccezioni e articolare i mezzi istruttori in sede di memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese
e competenze di lite”.
6. Con ordinanza ex art.648 comma I c.p.c. del 25 luglio 2017, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza della somma di 188.926,13 € quale sorta capitale inerente le sole prestazioni erogate nel 2012, mentre per le prestazioni del 2013 le contestazioni Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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mosse dall'amministrazione sanitaria impedivano la concessione della provvisoria esecutività, anche in considerazione della pendenza del giudizio amministrativo.
Durante la fase istruttoria dell'opposizione, emergeva che:
i) il giudizio amministrativo si era concluso con la sentenza n. 1/2017 del 2 gennaio 2017, con la quale il Tar Campania aveva accolto il ricorso proposto per Par l'annullamento della nota prot. n. 1233 del 2 maggio 2016 - nella parte in cui l' aveva applicato retroattivamente l'interpretazione data dalla Regione, su indicazione del Ministero della Salute, del nuovo tariffario, disponendo il recupero delle prestazioni sanitarie di schermatura riferite al fatturato dell'anno 2013 e rese in eccesso dal Centro - riconoscendo l'illegittimità dell'atto di recupero adottato dalla Part
annullando sia la nota principale che le note applicative prot. 1237 del 2 maggio2016 e 1310 del 6 maggio 2016. Inoltre, il Tar Campania aveva anche affermato che le suddette note facevano riferimento a codici di prestazioni (92.29.8, 92.29.9,
92.29.4), diversi da quelli riferiti alle schermature personalizzate (che avevano il diverso cod. 92.29.7) di cui si chiedeva sostanzialmente la restituzione;
Par ii) l' dopo aver dichiarato di aver proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suindicata sentenza del Tar, allegava che, in ottemperanza alla statuizione amministrativa, “sulla mensilità di gennaio 2017 ha riaccreditato alla società opposta la somma di € 392.688,59, precedentemente posta a recupero”, richiamando e depositando le comunicazioni inviate allo prot. nn.1027/17, 1246/17 e Parte_2
2055/17 e sostenendo che col detto riaccredito era stata soddisfatta ogni pretesa economica del per l'anno 2013; CP_4
Par iii) il Centro opposto contestava, invece, che, col detto riaccredito, l' avesse adempiuto a tutto quanto dovutogli per le prestazioni di radioterapia da esso effettuate nell'anno 2013, giacché, mentre il riaccredito aveva riguardato la Par restituzione di quanto illegittimamente prelevato dall' (nel corso del 2016, pendente il giudizio amministrativo) a titoli di prestazioni di schermatura, rese dal
Centro nell'anno 2013 sulla base di una diversa lettura del tariffario 2012, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguardava, invece, il pagamento del saldo delle prestazioni erogate nel 2013, quantificato in 5.306,56 € per la branca di Radiologia
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Diagnostica e in 141.078,45 € per la branca di Radioterapia, di guisa che la pretesa creditoria non poteva ritenersi soddisfatta;
Par iv) l' nel richiamare la relazione del Direttore del DS 24 n. prot. 2002 del 19 giugno 2017, affermava che, a seguito del riaccredito a gennaio 2017 della somma di Con 392.688,59 €, era emerso di fatto uno sforamento della per 141.078,45 €, comunicato al Centro con missiva n. prot. 2055 del 22 giugno 2017.
7. Con la sentenza impugnata il Tribunale confermava l'ordinanza ex art.648 comma I c.p.c. del 25 luglio 2017, con la conseguenza che riconosceva come dovuto il solo importo richiesto per l'anno 2012, non invece quello dell'anno 2013, e, per Part l'effetto, condannava l' al pagamento: a) sull'importo di cui al predetto provvedimento, degli interessi al tasso legale, dalla data di notifica del ricorso monitorio e fino all'effettivo soddisfo, nonché, b) sull'importo di 141.078,45 € (non Par riconosciuto perché già versato dall' , relativo alle prestazioni rese nel 2013, dei soli interessi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui all'art.7 del contratto stipulato il 7 agosto 2013, fino al gennaio 2017. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nello specifico, per quel che in questa sede rileva, il Tribunale – previo rigetto Par dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' nonché di quella relativa al superamento del tetto di spesa dell'anno 2012 per la branca di radiologia, per il quale il Centro aveva già detratto, dall'importo originariamente richiesto, la somma di Par 19.487,52 €, oggetto della Regressione Tariffaria per tale anno, comunicatagli dall' respingeva la domanda del relativa al corrispettivo dovutogli per le prestazioni CP_4
di radioterapia rese nell'anno 2013, sostenendo:
A) che il riaccredito alla società opposta, sulla mensilità di gennaio 2017, della somma di 392.688,59 €, effettuato in esecuzione della sentenza del Tar Campania
n.1/17, aveva determinato l'estinzione della relativa obbligazione;
B) che la verifica del rispetto del limite della C.O.M. rientrava in un'attività tecnico-discrezionale della P.A., che involgeva situazioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, per cui ogni contestazione sui detti limiti riguardava la giurisdizione del giudice amministrativo.
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(già Prima Sezione Civile bis)
8. Avverso la sentenza con atto di citazione notificato il 7 settembre 2020 la
(già ha proposto appello Parte_1 Controparte_3
contestando, con i suoi tre motivi di gravame, il fatto che il primo Giudice non aveva valutato correttamente i documenti acquisiti al giudizio, e, proponendo per la prima Par volta, domanda di condanna dell' ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e abuso del processo.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Riformare parzialmente la sentenza appellata n. 162/2020 pubblicata il 9/1/2020, non notificata, emessa dal
Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, dott. V. Pappalardo, nei sensi di cui ai spiegati motivi di appello e, per l'effetto: In accoglimento del proposto gravame confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3272/2016 del 12 maggio 2016 emesso dal Tribunale di
Napoli; In via gradata, in accoglimento della domanda di pagamento previa conferma della resa ordinanza ex art. 648 comma I c.p.c.; accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento degli interessi moratori sull'importo di cui al predetto provvedimento dalla maturazione del credito all'avvenuto soddisfo;
Solo in via meramente subordinata riconoscere il diritto al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito all'avvenuto soddisfo: Sempre in via gradata, in accoglimento dell'interposto gravame, accertare e dichiarare la spettanza del pagamento del saldo delle prestazioni erogate da , già , nell'anno 2013 quantificate in € Pt_1 Parte_2
5.306,56 per la branca di Radiologia Diagnostica e in € 141.078,45 per la branca di
con conseguente condanna dell'appellata al relativo pagamento, oltre CP_8
interessi ex D. Lgs. 231/2002. Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità in capo all'appellata ex art. 96 c.p.c. e riconoscere il diritto al pagamento di una equa somma quale danno putativo per abuso del diritto e responsabilità aggravata. Con condanna, comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. Si ripropongono ad ogni buon fine tutte le domande, istanze, eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie non accolte in primo grado, senza che possa eccepirsi in alcun modo la rinuncia alle stesse”.
Par 9. In data 1 ottobre 2020 si è costituita in appello l' che ha resistito all'avversa impugnazione, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., deducendo la correttezza della decisione di primo grado, formulando le seguenti conclusioni: “rigetto dell'appello
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principale perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e quindi perché venga rigettata ogni pretesa creditoria dell'appellante, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
10. All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini ex art. 190, I comma c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto, secondo quanto si dirà.
II. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, perché logicamente connessi, la si duole del fatto che il Pt_1
Tribunale non le abbia - a suo dire irragionevolmente ed illegittimamente - riconosciuto l'importo delle prestazioni rese per l'anno 2013, pari a 141.078,45 € (per la branca di radioterapia) e 5.306,56 € (per la branca radiologia diagnostica), perché:
A1) aveva erroneamente ritenuto che il “riaccredito” effettuato dall'Amministrazione sanitaria nel gennaio 2017 aveva estinto l'intera obbligazione di quest'ultima, omettendo, invece, di considerare, da un lato, che tale riaccredito rappresentava la restituzione di somme - indebitamente compensate in precedenza Par dall' - posta in essere in esecuzione della sentenza n. 1/2017 del Tar Campania, Par dall'altro lato che l' non aveva mai corrisposto la somma dovuta a saldo delle Par prestazioni dell'anno 2013, e che, a seguito della sentenza Tar, l' aveva volutamente confuso il piano contabile (relativo al fatturato ed al superamento della Con
) con quello giuridico (pagamento), violando il principio di buona fede processuale;
Par B1) aveva erroneamente ritenuto che l'esecuzione da parte dell' della sentenza del Tar Campania - che aveva riconosciuto la legittimità di tutte le prestazioni di schermature effettuate dal Centro per l'anno 2013 - con il riaccredito al Centro di somme in precedenza da essa illegittimamente prelevate, rendesse poi legittimo il rifiuto di remunerarne il saldo, sulla base del superamento della Com (capacità Part operativa massima), così motivando: “Occorre allora in proposito precisare che la ha effettuato il ricalcolo delle prestazioni liquidabili per l'anno 2013 tenendo conto, ai
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fini della verifica del rispetto dei limiti di C.O.M., anche delle prestazioni di un primo tempo (illegittimamente, secondo quanto affermato dalla citata sentenza TAR) escluse.
Dell'avvenuto riaccredito rendeva edotta anche l'opposta, con apposite note, comunicando, in particolare, con la nota prot. N. 2055/2017, l'avvenuto ricalcolo, ad opera della apposita procedura informatica all'uopo deputata, e i compensi, al netto dello sforamento della C.O.M.- di 1436 unità, per la complessiva somma di € 99.261,02- rideterminata secondo il criterio dettato dal Giudice Amministrativo (e dunque includendo le prestazioni di schermatura in precedenza escluse). Alla citata comunicazione, con nota protocollo 114 del 9/6/2017, forniva riscontro, contestandola, il legale rapp.te della società opposta”.
I motivi sono fondati e vanno accolti.
Va, preliminarmente, affermato, che la sentenza del Tar Campania n. 1/2017 pubblicata il 2 gennaio 2017, è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di
Stato, con la sua sentenza n. 6875/2018, del 4 dicembre 2018, sicché può ritenersi oramai coperto dal giudicato il fatto che le prestazioni di radioterapia, in particolare, quelle di schermatura personalizzata rese dal Centro appellante nell'anno 2013, dovessero essere considerate legittimamente erogate in considerazione del legittimo affidamento da quest'ultimo riposto sulla remunerabilità di tali prestazioni, in Par precedenza sempre erogate dall' mai contestate dalla . Controparte_9
La presente controversia nasce dall'interpretazione che alcuni centri, che erogavano prestazioni di radioterapia, con schermatura personalizzata, per la cura dei tumori, tra cui il Centro appellante, avevano dato della dizione contenuta nel tariffario nazionale del 1996, che specificava che tali prestazioni dovevano consistere in “una
“prestazione per l'intero trattamento”, che, a dire dell'appellante, non poteva ridursi ad una sola schermatura per ciascun trattamento - come peraltro confermato dal fatto che il nomenclatore tariffario del 2012 non riportava più la detta limitazione - giacché le moderne tecnologie per le irradiazioni, utilizzate anche dal Centro, facevano partire automaticamente, a tutela dei tessuti sani, per ciascuna seduta, schermature diverse, laterali, posteriori etc.., la cui liquidazione non era stata mai contestata in precedenza Part dalla Regione e dalle di appartenenza,
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L'esplosione della spesa sanitaria aveva poi indotto la a Controparte_9
ritornare sui suoi passi e rivedere l'eccessiva spesa sostenuta nel settore della radioterapia – coperta, per gli anni dal 2009 al 2014, con i risparmi di spesa sanitaria realizzati in altri settori - sicché era sorta l'esigenza, a partire dal 2015, anno a cui risalgono le note impugnate dinnanzi al Tar, di chiarire cosa s'intendesse con la dizione
“una prestazione per intero trattamento”.
Il Tar aderendo all'interpretazione data dalla Regione, ha poi chiarito CP_9
che l'intero trattamento poteva riguardare anche più cicli terapici, e che, pertanto, non era prevista la limitazione di “una sola schermatura per trattamento”(cosa che, come detto, contestava il centro appellante, riferendosi però a ciascuna seduta di radioterapia), atteso che l'intero trattamento include(va) più cicli terapici, sicché ciò Par che si era voluto evitare tramite le note impugnate, emesse dall' in esecuzione di determine regionali, era sostanzialmente l'indiscriminato utilizzo delle schermature, effettuate dai centri autorizzati in ciascuna seduta con le nuove tecnologie di radioterapia, che, però - come affermato dal Tar - se per l'anno 2015 (cui CP_9
risalivano le note impugnate) potevano ancora essere oggetto di una rideterminazione, Par da parte della , e per essa, da parte delle competenti, dei tetti di spesa e CP_9
Con delle (numero massimo di prestazioni erogabili), lo stesso non poteva affermarsi per gli anni pregressi, ed anche per l'anno 2013, esaminato in tale sede, in cui tali schermature, contrassegnate dal codice , erano state sempre erogate, anche Nume_1
Part per ciascuna seduta, senza contestazioni, e pacificamente liquidate da parte dell'
Tanto premesso, oggetto di appello è la parte della sentenza in cui il Tribunale non riconosce le prestazioni di radioterapia erogate dal nell'anno 2013, Parte_7
poiché sostiene che, con il riaccredito della somma di 392.688,59 € - avvenuto nel gennaio 2017 sulle fatture da liquidare per tale mensilità, in esecuzione della sentenza Par Tar n. 1/2017 - si sia completamente estinta la debitoria per le prestazioni di radioterapia dell'anno 2013.
Par Tuttavia, di tale estinzione l' on fornisce nessuna prova, non risultando che il riaccredito comprendesse anche il saldo residuo delle prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica dell'anno 2013; anzi, deve ritenersi che il riaccredito di somme Par in precedenza prelevate mediante compensazione forzosa - nella convinzione dell' di poter, in tal modo, recuperare l'importo delle prestazioni per “schermature Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. S.R.L. c. Pag. 10 di 17 Pt_1 Corte d'Appello di Napoli
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personalizzate” rese in buona fede dal Centro appellante nell'anno 2013 in esubero rispetto alla corretta interpretazione del tariffario 1996 e 2012 - non estingue(va) la debitoria residua dell'anno 2013, che era stata oggetto di decreto ingiuntivo, pari a €
141.078,45 € per la branca di radioterapia e 5.306,56 € per la branca di radiologia diagnostica.
E di tanto sembra essere consapevole lo stesso Tribunale, il quale, per dare spiegazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, chiama in causa la diversa Par problematica sollevata dall' di superamento da parte del Centro appellante della capacità operativa massima (cd. Com) stabilita per le prestazioni di radioterapia dell'anno 2013.
Par A tal riguardo, il primo Giudice sostiene che l' non aveva fatto altro che esercitare un suo legittimo potere di rideterminare la com per la branca di radioterapia stabilita per l'anno 2013, resasi necessaria a seguito della sentenza Tar 1/2017 che Par aveva escluso che l' potesse recuperare in modo forzoso le somme attribuite alle schermature personalizzate contestate, poste in essere nell'anno 2013 (per il legittimo affidamento del sul numero di prestazioni erogabili, secondo la diversa CP_4
interpretazione da esso data al nomenclatore tariffario del 1996 e del 2012, poi sconfessata dal Tar nella citata sentenza, per le sole prestazioni erogate a decorre dal
2015 in poi).
Tuttavia, il Tribunale non si avvede che le due problematiche, da esso accomunate, sono distinte, perché - come correttamente messo in evidenza dalla società appellante - una cosa sono le prestazioni rese dal nell'anno 2013, Parte_7
che il Tar prima ed il Consiglio di Stato poi avevano ritenuto erogate dal Parte_8
(divenuto poi in buona fede, anche quanto al rispetto della
[...] Parte_1
capacità operativa massima allora stabilita, e per le quali residuava un saldo impagato Par Par dall' altra cosa è l'esercizio da parte dell' del potere di rifissare un livello della Con
per le prestazioni di radioterapia, che escludeva le prestazioni rese in eccesso da parte del Centro e che, sostanzialmente, modificava quanto in precedenza, in data 26 aprile 2016, essa aveva attestato al Centro, che, cioè, esso “ non ha superato il tetto di Cont spesa per la Branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013; non ha superato la per la branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013…”.
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Ciò è messo ben in evidenza nella nota prot. n. 2055 del 22 giugno 2017 inviata Par dall' l legale rappresentante dello allegata anche alla comparsa Controparte_3
Part conclusionale dell' - in cui si diceva sostanzialmente che il recupero dell'importo di
141.078,45 € per le prestazioni di radioterapia dell'anno 2013 dipendeva dall'esito del giudizio pendente dinnanzi al giudice amministrativo e che il recupero com anno 2013 Par si era reso “di fatto” necessario solo perché l a seguito della sentenza Tar, non aveva potuto procedere al recupero forzoso delle prestazioni di schermatura Part personalizzata rese in eccesso. Tanto stava a significare, che, se l non aveva potuto riprendere in un modo le somme erogate in eccesso, le avrebbe potuto riprendere - peraltro superando il principio del legittimo affidamento dello Studio Muto affermato dal Tar per le prestazioni rese nell'anno 2013 - riducendo la Com e ritenendo, senza tuttavia darne prova, che tali prestazioni avevano superato “di fatto” di 1436 unità quelle dovute e, per l'importo corrispondente, andavano, pertanto, restituite.
Importo che era stato, peraltro, già addebitato di 99.261,02 € sulle fatture da liquidare allo per il mese di febbraio 2017, e che, pertanto, avrebbe Parte_2
potuto semmai formare oggetto di contestazione tra le parti in sede di liquidazione delle prestazioni relative all'anno 2017, non a quelle dell'anno 2013, la cui integrale Par remunerazione non era stata provata dall' neppure tramite il citato riaccredito di
392.688,59 € avvenuto nel gennaio 2017.
A riprova del fatto che ancora era dovuto il saldo di 141.078,45 € per le prestazioni di radioterapia anno 2013 vi è poi il fatto che nella citata nota prot. 2055 Par del 22 giugno 2017, successiva al riaccredito, l' ancora sosteneva che la somma residua, riconosciuta come “ancora dovuta”, dipendeva dall'esito del giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato (da essa instaurato con l'impugnazione della sentenza del Tar
Campania n. 1/2017).
Par In conclusione, i primi due motivi d'appello sono fondati e l' va, pertanto, condannata a pagare all anche le prestazioni di radioterapia di 141.078,45 Parte_1
Par
€ e di radiologia diagnostica di 5.306,56 € (rispetto a queste ultime l' nulla ha, peraltro, contestato).
III. Con il terzo motivo rubricato “interessi moratori” l'appellante contesta che il
Tribunale, con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2012, abbia affermato che
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sulla sorte capitale di 188.926,13 €, spettavano alla poi Controparte_3 Pt_1
i soli interessi legali, negandole i richiesti interessi moratori ex art. 5 del d.lgs.
[...]
231/2002, che, a giudizio del primo Giudice, non trovavano applicazione nei rapporti Par tra strutture provate accreditate e convenzionate ed
Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi Controparte_10
ultimi, è stata riconosciuta dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass, s.u. 35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del
d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - CP_5
concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto
a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
Pertanto, sulla somma di 188.926,13 €, relativa alla sorta capitale inerente a prestazioni rese nel 2012, vanno riconosciuti gli interessi moratori ex art. 5 del d. lgs. n.
231/2002, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento stabilito dall'art. 7 dei contratti stipulati il 10 agosto 2012 rispettivamente per la branca radioterapia e radiologia diagnostica (secondo le seguenti modalità entro il 31 luglio per le fatture del prime trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre, entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre).
L'appellante non ha, invece, contestato nulla per gli interessi moratori sulle prestazioni rese nell'anno 2013, perché già riconosciuti dal Tribunale secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del contratto, dedotti in giudizio, che impone il pagamento degli interessi in caso di ritardato pagamento, così prevedendo: “gli
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interessi di mora” sono “convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”.
Va, tuttavia, precisato che il dies ad quem di tali interessi è rappresentato dal futuro pagamento dell'importo riconosciuto con l'accoglimento dei primi due motivi d'appello, non rispondendo al vero quanto sostenuto dal Tribunale dell'avvenuto pagamento integrale delle prestazioni rese nell'anno 2013 con il riaccredito di somme Par effettuato dall' el gennaio 2017.
IV. Quanto alla nuova domanda proposta per la prima volta in appello, rubricata Par
“in ordine all'abuso del processo”, l'appellante chiede la condanna dell per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per avere quest'ultima tenuto una condotta fraudolenta, consistente nella manipolazione reiterata delle risultanze documentali. Par L' avrebbe, cioè, a suo dire, agito in malafede, omettendo consapevolmente di precisare che il riaccredito effettuato nel 2017 non riguardava il saldo del credito relativo al 2013, ancora insoluto, bensì la restituzione coattiva di somme trattenute illegittimamente a titolo di recupero.
La domanda - pur proponibile, per la prima volta, in appello – deve, tuttavia, considerarsi infondata.
Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., co. 2, la Suprema Corte ha precisato che “La domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1,
c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale
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dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma” (così, Cass.
1115/2016).
Par Nella specie, in grado d'appello, l' on ha fatto altro che chiedere la conferma di una sentenza che le aveva dato ragione, per cui non ha insistito in tesi giuridiche già rigettate dal primo Giudice, e tanto, di per sé solo, esclude che essa abbia resistito fraudolentemente in giudizio, e che, pertanto, vi siano gli estremi di un suo “abuso del processo” (cfr. Cass. 29812/2019; Cass. 20018/2020; Cass. 3830/2021).
V. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda dello
[...]
poi divenuto emina S.R.L. nei seguenti limiti: 188.926,13 € per le CP_3
prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica relative all'anno 2012, oltre interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ivi prevista;
141.078,45 € nonché 5.306,56 € per le prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica anno 2013, oltre interessi moratori, come richiesti e previsti dall'art. 7, comma 6, del contratto relativo a tale anno, con la decorrenza ivi prevista.
VI. L'accoglimento dell'appello determina la condanna dell' al Parte_4
pagamento, in favore della delle spese del doppio grado, non risultando Parte_1
esservi i presupposti per la loro compensazione derivanti dal rigetto della domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c., proposta dal Centro appellante vincitore (cfr., in tal senso, Cass.
18036/2022, secondo cui “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c.”).
Esse vanno liquidate d'ufficio, in assenza di deposito di nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto
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del valore della causa (scaglione tra 52.001,01 € e 260.000,00 €), nei seguenti importi, compresi tra minimi e medi:
- per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 11.155,00 €, di cui
9.700,00 € per compensi (2.100,00 € per la fase di studio, 1.400,00 € per la fase introduttiva, 3.000,00 € per la fase di trattazione/istruttoria e 3.200,00 € per la fase decisoria), e 1.455,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado del giudizio, in complessivi 11.975,50 €, di cui 9.400,00 € per compensi (2.200,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase di trattazione e 3.500,00 € per quella decisoria), 1.410,00 € per spese generali e 1.165,50 € spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 162/2020, pubblicata il 9 gennaio 2020, proposto dalla con Parte_1
Par citazione notificata all il 7 settembre 2020, ogni altra domanda Parte_4
dichiarata inammissibile e/o rigettata, così provvede:
1) accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda della con conseguente condanna dell' al Parte_1 Parte_4
pagamento in suo favore dei seguenti importi: 188.926,13 € per le prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica relative all'anno 2012, oltre interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ivi prevista;
141.078,45 € nonché 5.306,56 € rispettivamente per le prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica anno 2013, oltre interessi moratori, come richiesti e previsti dall'art. 7, comma 6, del contratto relativo a tale anno, con la decorrenza ivi prevista;
2) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_4 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il processo di primo grado, nel complessivo importo di 11.155,00 €, di cui 9.700,00 € per compensi e
1.455,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio in complessivi 11.975,50 €, di cui 9.400,00 € per compensi, 1.410,00
€ per spese generali e 1.165,50 € spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 16 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 17 di 17 Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 162/2020 e pubblicata il 9 gennaio 2020, iscritto al n. 2999/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025 e pendente
TRA
l (già c.f.: Parte_1 Parte_2
, con sede in Napoli, alla Galleria Umberto I n. 83 , in P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione , legale rappresentante p.t., dott. (c.f.: ), Persona_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Viglialoro (c.f.:
) APPE LL A NTE C.F._2
E
: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del
Direttore generale dr. , giusta delibera GRC n° 370 del CP_2
06.08.2019, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Mesco ( c.f.:
), (c.f.: , C.F._3 Parte_3 C.F._4 Corte d'Appello di Napoli
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Annamaria De Nicola ( c.f.: ) e Giuseppe Iervolino C.F._5
(c.f.: ) APPE LL A TA CodiceFiscale_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2016 la (d'ora in poi Controparte_3
anche solo ), in qualità di struttura accreditata presso il a Controparte_4 CP_5
svolgere prestazioni afferenti alla branca di radioterapia e radiodiagnostica per gli assistiti dell' , chiedeva di condannare quest'ultima al pagamento Parte_4
in suo favore dell'importo di 416.634,11 €, “oltre interessi di mora di cui al D.lgs.
231/2002 per il credito relativo all'anno 2012 ed ex art. 7 punto 6 del contratto stipulato tra le parti per il credito riferito all'anno 2013 dalle singole scadenze all'effettivo saldo” a titolo di saldo residuo non ancora pagato delle prestazioni effettuate nel 2012 e 2013, per cui erano state emesse fatture analiticamente indicate in atti, eseguite in virtù dei contratti stipulati, ai sensi dell'art.
8-quinquies del d. lgs. 502/1992, per la branca di radiologia diagnostica e radioterapia rispettivamente il 10 agosto 2012 per l'anno 2012 e il 7 agosto 2013 per l'anno 2013.
2. A seguito di richiesta d'integrazione documentale del Tribunale, relativa alla Part
“documentazione proveniente dall' attestante il mancato superamento del tetto di spesa e la conseguente mancata applicazione di RTU in relazione alle annualità di cui in ricorso per la branca di radioterapia…” nonché al “mancato superamento della C.O.M. per le medesime annualità e per entrambe le branche oggetto della domanda”, il
Centro produceva quanto richiesto, riducendo il proprio credito per l'anno 2013 a
141.078,45 € per la branca di Radioterapia e a 5.306,56 € per la branca di Radiologia
Diagnostica, così uniformandosi alla comunicata regressione tariffaria unica degli anni di riferimento, contestualmente depositando la nota prot. n. 1170 del 26 aprile 2016, Par con la quale il Direttore Responsabile dell' aveva attestato che “lo
[...]
con sede legale in Napoli alla Galleria Umberto I, n.83 in Parte_2
temporaneo accreditamento con la , codice struttura 440018: Parte_5
- non ha superato il tetto di spesa per la Branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013;
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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non ha superato la COM per la branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013; non ha Cont superato la per la branca di Diagnostica per Immagini negli anni 2012 e 2013”.
3. Con il decreto ingiuntivo n. 3272/2016, emesso in data 12 maggio 2016 e Par Par notificato all' il 16 maggio 2016, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento in favore del della somma richiesta di 416.634,11 € oltre “interessi come richiesti”, CP_4
nonché delle spese della procedura monitoria.
Par 4. Con atto di citazione notificato il 23 giugno 2016, l' proponeva opposizione avverso il detto decreto, chiedendone la revoca, eccependo, per quel che in questa sede rileva:
- il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del Tribunale amministrativo;
- l'avvenuto pagamento per l'anno 2013 delle prestazioni afferenti sia la branca di Radiologia Diagnostica che la Radioterapia, salvo che per la fattura n.1666/14 di
4.302,66 €, ritenendo che il residuo richiesto, afferente “le schermature” effettuate per l'anno 2013, non era remunerabile sulla base del vigente nomenclatore tariffario;
- il superamento del tetto di spesa sempre relativo alla branca di Radioterapia per l'anno 2013, in relazione al quale, con nota prot. n.1233 del 2 maggio 2016, essa aveva comunicato allo che avrebbe proceduto a recuperare, sulle prime Parte_2
mensilità utili, la somma di 1.370.754,00 €, quale recupero per le prestazioni di schermatura effettuate rientranti nel fatturato dell'anno 2013.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare in ogni caso, inammissibile ed infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo
n.3272/16 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, farne revoca;
- vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
5. Con comparsa depositata il 22 novembre 2016 si costituiva in giudizio il
Centro, resistendo all'avversa opposizione e deducendo che, per l'anno 2012, la pretesa creditoria non era stata specificamente contestata, mentre per l'anno 2013, Par per il recupero delle somme per le prestazioni di schermatura, comunicatole dall' affermava:
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a) che aveva impugnato con ricorso per motivi aggiunti presentato al Tar
Campania - nell'ambito dell'originario ricorso, da esso proposto nel dicembre 2015, avverso le note, emesse tra agosto ed ottobre 2015, dal sub commissario ad acta, dalla Par Par Giunta regionale e dall' – (anche) le note emesse dall' nel maggio 2016, relative Par alle prestazioni dell'anno 2013, contestate nella presente sede, con cui l' veva dato indicazioni per il recupero, con effetti retroattivi, delle prestazioni di “schermatura personalizzata” (già) rese (in eccesso) dal Centro, sulla base del tariffario del 2012, che
– a dire di quest'ultimo- non conteneva nessuna limitazione al numero di schermature, a differenza del tariffario del 1996, che limitava tali schermature ad “una prestazione per ogni trattamento”;
b) che il giudice amministrativo adito, con ordinanza n. 01030/2016, aveva accolto la sua domanda cautelare sospendendo l'efficacia delle due note impugnate, contrassegnate dai numeri prot. 1233 e 1237 del 2 maggio 2016 e n. 1310 del 6 maggio
2016, recanti addebito di somme quale recupero di schermature relativa al fatturato dell'anno 2013.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto previa correzione dello stesso in ragione del credito vantato pari ad € 335.311,14, di cui, per l'anno 2012, € 20.961,16 per prestazioni afferenti la Branca di Radiologia Diagnostica ed € 167.964,97 per prestazioni afferenti la branca di Radioterapia. Per l'anno 2013 € 5.306,56 per prestazioni afferenti la branca di Radiologia Diagnostica ed € 141.078,45 afferenti la branca di Radioterapia. in via principale rigettare per tutte le ragioni indicate nel presente atto l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in accoglimento della domanda, condannare la al pagamento della Parte_6
somma di € 335.311,14 oltre interessi ex art. 5 d. lgs 231/2002 e s.m.i. Con riserva di precisare le domande, formulare nuove eccezioni e articolare i mezzi istruttori in sede di memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. Con condanna dell'opponente al pagamento delle spese
e competenze di lite”.
6. Con ordinanza ex art.648 comma I c.p.c. del 25 luglio 2017, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto fino alla concorrenza della somma di 188.926,13 € quale sorta capitale inerente le sole prestazioni erogate nel 2012, mentre per le prestazioni del 2013 le contestazioni Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
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mosse dall'amministrazione sanitaria impedivano la concessione della provvisoria esecutività, anche in considerazione della pendenza del giudizio amministrativo.
Durante la fase istruttoria dell'opposizione, emergeva che:
i) il giudizio amministrativo si era concluso con la sentenza n. 1/2017 del 2 gennaio 2017, con la quale il Tar Campania aveva accolto il ricorso proposto per Par l'annullamento della nota prot. n. 1233 del 2 maggio 2016 - nella parte in cui l' aveva applicato retroattivamente l'interpretazione data dalla Regione, su indicazione del Ministero della Salute, del nuovo tariffario, disponendo il recupero delle prestazioni sanitarie di schermatura riferite al fatturato dell'anno 2013 e rese in eccesso dal Centro - riconoscendo l'illegittimità dell'atto di recupero adottato dalla Part
annullando sia la nota principale che le note applicative prot. 1237 del 2 maggio2016 e 1310 del 6 maggio 2016. Inoltre, il Tar Campania aveva anche affermato che le suddette note facevano riferimento a codici di prestazioni (92.29.8, 92.29.9,
92.29.4), diversi da quelli riferiti alle schermature personalizzate (che avevano il diverso cod. 92.29.7) di cui si chiedeva sostanzialmente la restituzione;
Par ii) l' dopo aver dichiarato di aver proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suindicata sentenza del Tar, allegava che, in ottemperanza alla statuizione amministrativa, “sulla mensilità di gennaio 2017 ha riaccreditato alla società opposta la somma di € 392.688,59, precedentemente posta a recupero”, richiamando e depositando le comunicazioni inviate allo prot. nn.1027/17, 1246/17 e Parte_2
2055/17 e sostenendo che col detto riaccredito era stata soddisfatta ogni pretesa economica del per l'anno 2013; CP_4
Par iii) il Centro opposto contestava, invece, che, col detto riaccredito, l' avesse adempiuto a tutto quanto dovutogli per le prestazioni di radioterapia da esso effettuate nell'anno 2013, giacché, mentre il riaccredito aveva riguardato la Par restituzione di quanto illegittimamente prelevato dall' (nel corso del 2016, pendente il giudizio amministrativo) a titoli di prestazioni di schermatura, rese dal
Centro nell'anno 2013 sulla base di una diversa lettura del tariffario 2012, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguardava, invece, il pagamento del saldo delle prestazioni erogate nel 2013, quantificato in 5.306,56 € per la branca di Radiologia
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Diagnostica e in 141.078,45 € per la branca di Radioterapia, di guisa che la pretesa creditoria non poteva ritenersi soddisfatta;
Par iv) l' nel richiamare la relazione del Direttore del DS 24 n. prot. 2002 del 19 giugno 2017, affermava che, a seguito del riaccredito a gennaio 2017 della somma di Con 392.688,59 €, era emerso di fatto uno sforamento della per 141.078,45 €, comunicato al Centro con missiva n. prot. 2055 del 22 giugno 2017.
7. Con la sentenza impugnata il Tribunale confermava l'ordinanza ex art.648 comma I c.p.c. del 25 luglio 2017, con la conseguenza che riconosceva come dovuto il solo importo richiesto per l'anno 2012, non invece quello dell'anno 2013, e, per Part l'effetto, condannava l' al pagamento: a) sull'importo di cui al predetto provvedimento, degli interessi al tasso legale, dalla data di notifica del ricorso monitorio e fino all'effettivo soddisfo, nonché, b) sull'importo di 141.078,45 € (non Par riconosciuto perché già versato dall' , relativo alle prestazioni rese nel 2013, dei soli interessi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui all'art.7 del contratto stipulato il 7 agosto 2013, fino al gennaio 2017. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nello specifico, per quel che in questa sede rileva, il Tribunale – previo rigetto Par dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' nonché di quella relativa al superamento del tetto di spesa dell'anno 2012 per la branca di radiologia, per il quale il Centro aveva già detratto, dall'importo originariamente richiesto, la somma di Par 19.487,52 €, oggetto della Regressione Tariffaria per tale anno, comunicatagli dall' respingeva la domanda del relativa al corrispettivo dovutogli per le prestazioni CP_4
di radioterapia rese nell'anno 2013, sostenendo:
A) che il riaccredito alla società opposta, sulla mensilità di gennaio 2017, della somma di 392.688,59 €, effettuato in esecuzione della sentenza del Tar Campania
n.1/17, aveva determinato l'estinzione della relativa obbligazione;
B) che la verifica del rispetto del limite della C.O.M. rientrava in un'attività tecnico-discrezionale della P.A., che involgeva situazioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, per cui ogni contestazione sui detti limiti riguardava la giurisdizione del giudice amministrativo.
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
8. Avverso la sentenza con atto di citazione notificato il 7 settembre 2020 la
(già ha proposto appello Parte_1 Controparte_3
contestando, con i suoi tre motivi di gravame, il fatto che il primo Giudice non aveva valutato correttamente i documenti acquisiti al giudizio, e, proponendo per la prima Par volta, domanda di condanna dell' ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e abuso del processo.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Riformare parzialmente la sentenza appellata n. 162/2020 pubblicata il 9/1/2020, non notificata, emessa dal
Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, dott. V. Pappalardo, nei sensi di cui ai spiegati motivi di appello e, per l'effetto: In accoglimento del proposto gravame confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3272/2016 del 12 maggio 2016 emesso dal Tribunale di
Napoli; In via gradata, in accoglimento della domanda di pagamento previa conferma della resa ordinanza ex art. 648 comma I c.p.c.; accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento degli interessi moratori sull'importo di cui al predetto provvedimento dalla maturazione del credito all'avvenuto soddisfo;
Solo in via meramente subordinata riconoscere il diritto al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito all'avvenuto soddisfo: Sempre in via gradata, in accoglimento dell'interposto gravame, accertare e dichiarare la spettanza del pagamento del saldo delle prestazioni erogate da , già , nell'anno 2013 quantificate in € Pt_1 Parte_2
5.306,56 per la branca di Radiologia Diagnostica e in € 141.078,45 per la branca di
con conseguente condanna dell'appellata al relativo pagamento, oltre CP_8
interessi ex D. Lgs. 231/2002. Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità in capo all'appellata ex art. 96 c.p.c. e riconoscere il diritto al pagamento di una equa somma quale danno putativo per abuso del diritto e responsabilità aggravata. Con condanna, comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. Si ripropongono ad ogni buon fine tutte le domande, istanze, eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie non accolte in primo grado, senza che possa eccepirsi in alcun modo la rinuncia alle stesse”.
Par 9. In data 1 ottobre 2020 si è costituita in appello l' che ha resistito all'avversa impugnazione, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., deducendo la correttezza della decisione di primo grado, formulando le seguenti conclusioni: “rigetto dell'appello
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(già Prima Sezione Civile bis)
principale perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e quindi perché venga rigettata ogni pretesa creditoria dell'appellante, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
10. All'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini ex art. 190, I comma c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto, secondo quanto si dirà.
II. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, perché logicamente connessi, la si duole del fatto che il Pt_1
Tribunale non le abbia - a suo dire irragionevolmente ed illegittimamente - riconosciuto l'importo delle prestazioni rese per l'anno 2013, pari a 141.078,45 € (per la branca di radioterapia) e 5.306,56 € (per la branca radiologia diagnostica), perché:
A1) aveva erroneamente ritenuto che il “riaccredito” effettuato dall'Amministrazione sanitaria nel gennaio 2017 aveva estinto l'intera obbligazione di quest'ultima, omettendo, invece, di considerare, da un lato, che tale riaccredito rappresentava la restituzione di somme - indebitamente compensate in precedenza Par dall' - posta in essere in esecuzione della sentenza n. 1/2017 del Tar Campania, Par dall'altro lato che l' non aveva mai corrisposto la somma dovuta a saldo delle Par prestazioni dell'anno 2013, e che, a seguito della sentenza Tar, l' aveva volutamente confuso il piano contabile (relativo al fatturato ed al superamento della Con
) con quello giuridico (pagamento), violando il principio di buona fede processuale;
Par B1) aveva erroneamente ritenuto che l'esecuzione da parte dell' della sentenza del Tar Campania - che aveva riconosciuto la legittimità di tutte le prestazioni di schermature effettuate dal Centro per l'anno 2013 - con il riaccredito al Centro di somme in precedenza da essa illegittimamente prelevate, rendesse poi legittimo il rifiuto di remunerarne il saldo, sulla base del superamento della Com (capacità Part operativa massima), così motivando: “Occorre allora in proposito precisare che la ha effettuato il ricalcolo delle prestazioni liquidabili per l'anno 2013 tenendo conto, ai
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fini della verifica del rispetto dei limiti di C.O.M., anche delle prestazioni di un primo tempo (illegittimamente, secondo quanto affermato dalla citata sentenza TAR) escluse.
Dell'avvenuto riaccredito rendeva edotta anche l'opposta, con apposite note, comunicando, in particolare, con la nota prot. N. 2055/2017, l'avvenuto ricalcolo, ad opera della apposita procedura informatica all'uopo deputata, e i compensi, al netto dello sforamento della C.O.M.- di 1436 unità, per la complessiva somma di € 99.261,02- rideterminata secondo il criterio dettato dal Giudice Amministrativo (e dunque includendo le prestazioni di schermatura in precedenza escluse). Alla citata comunicazione, con nota protocollo 114 del 9/6/2017, forniva riscontro, contestandola, il legale rapp.te della società opposta”.
I motivi sono fondati e vanno accolti.
Va, preliminarmente, affermato, che la sentenza del Tar Campania n. 1/2017 pubblicata il 2 gennaio 2017, è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di
Stato, con la sua sentenza n. 6875/2018, del 4 dicembre 2018, sicché può ritenersi oramai coperto dal giudicato il fatto che le prestazioni di radioterapia, in particolare, quelle di schermatura personalizzata rese dal Centro appellante nell'anno 2013, dovessero essere considerate legittimamente erogate in considerazione del legittimo affidamento da quest'ultimo riposto sulla remunerabilità di tali prestazioni, in Par precedenza sempre erogate dall' mai contestate dalla . Controparte_9
La presente controversia nasce dall'interpretazione che alcuni centri, che erogavano prestazioni di radioterapia, con schermatura personalizzata, per la cura dei tumori, tra cui il Centro appellante, avevano dato della dizione contenuta nel tariffario nazionale del 1996, che specificava che tali prestazioni dovevano consistere in “una
“prestazione per l'intero trattamento”, che, a dire dell'appellante, non poteva ridursi ad una sola schermatura per ciascun trattamento - come peraltro confermato dal fatto che il nomenclatore tariffario del 2012 non riportava più la detta limitazione - giacché le moderne tecnologie per le irradiazioni, utilizzate anche dal Centro, facevano partire automaticamente, a tutela dei tessuti sani, per ciascuna seduta, schermature diverse, laterali, posteriori etc.., la cui liquidazione non era stata mai contestata in precedenza Part dalla Regione e dalle di appartenenza,
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L'esplosione della spesa sanitaria aveva poi indotto la a Controparte_9
ritornare sui suoi passi e rivedere l'eccessiva spesa sostenuta nel settore della radioterapia – coperta, per gli anni dal 2009 al 2014, con i risparmi di spesa sanitaria realizzati in altri settori - sicché era sorta l'esigenza, a partire dal 2015, anno a cui risalgono le note impugnate dinnanzi al Tar, di chiarire cosa s'intendesse con la dizione
“una prestazione per intero trattamento”.
Il Tar aderendo all'interpretazione data dalla Regione, ha poi chiarito CP_9
che l'intero trattamento poteva riguardare anche più cicli terapici, e che, pertanto, non era prevista la limitazione di “una sola schermatura per trattamento”(cosa che, come detto, contestava il centro appellante, riferendosi però a ciascuna seduta di radioterapia), atteso che l'intero trattamento include(va) più cicli terapici, sicché ciò Par che si era voluto evitare tramite le note impugnate, emesse dall' in esecuzione di determine regionali, era sostanzialmente l'indiscriminato utilizzo delle schermature, effettuate dai centri autorizzati in ciascuna seduta con le nuove tecnologie di radioterapia, che, però - come affermato dal Tar - se per l'anno 2015 (cui CP_9
risalivano le note impugnate) potevano ancora essere oggetto di una rideterminazione, Par da parte della , e per essa, da parte delle competenti, dei tetti di spesa e CP_9
Con delle (numero massimo di prestazioni erogabili), lo stesso non poteva affermarsi per gli anni pregressi, ed anche per l'anno 2013, esaminato in tale sede, in cui tali schermature, contrassegnate dal codice , erano state sempre erogate, anche Nume_1
Part per ciascuna seduta, senza contestazioni, e pacificamente liquidate da parte dell'
Tanto premesso, oggetto di appello è la parte della sentenza in cui il Tribunale non riconosce le prestazioni di radioterapia erogate dal nell'anno 2013, Parte_7
poiché sostiene che, con il riaccredito della somma di 392.688,59 € - avvenuto nel gennaio 2017 sulle fatture da liquidare per tale mensilità, in esecuzione della sentenza Par Tar n. 1/2017 - si sia completamente estinta la debitoria per le prestazioni di radioterapia dell'anno 2013.
Par Tuttavia, di tale estinzione l' on fornisce nessuna prova, non risultando che il riaccredito comprendesse anche il saldo residuo delle prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica dell'anno 2013; anzi, deve ritenersi che il riaccredito di somme Par in precedenza prelevate mediante compensazione forzosa - nella convinzione dell' di poter, in tal modo, recuperare l'importo delle prestazioni per “schermature Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. S.R.L. c. Pag. 10 di 17 Pt_1 Corte d'Appello di Napoli
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personalizzate” rese in buona fede dal Centro appellante nell'anno 2013 in esubero rispetto alla corretta interpretazione del tariffario 1996 e 2012 - non estingue(va) la debitoria residua dell'anno 2013, che era stata oggetto di decreto ingiuntivo, pari a €
141.078,45 € per la branca di radioterapia e 5.306,56 € per la branca di radiologia diagnostica.
E di tanto sembra essere consapevole lo stesso Tribunale, il quale, per dare spiegazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, chiama in causa la diversa Par problematica sollevata dall' di superamento da parte del Centro appellante della capacità operativa massima (cd. Com) stabilita per le prestazioni di radioterapia dell'anno 2013.
Par A tal riguardo, il primo Giudice sostiene che l' non aveva fatto altro che esercitare un suo legittimo potere di rideterminare la com per la branca di radioterapia stabilita per l'anno 2013, resasi necessaria a seguito della sentenza Tar 1/2017 che Par aveva escluso che l' potesse recuperare in modo forzoso le somme attribuite alle schermature personalizzate contestate, poste in essere nell'anno 2013 (per il legittimo affidamento del sul numero di prestazioni erogabili, secondo la diversa CP_4
interpretazione da esso data al nomenclatore tariffario del 1996 e del 2012, poi sconfessata dal Tar nella citata sentenza, per le sole prestazioni erogate a decorre dal
2015 in poi).
Tuttavia, il Tribunale non si avvede che le due problematiche, da esso accomunate, sono distinte, perché - come correttamente messo in evidenza dalla società appellante - una cosa sono le prestazioni rese dal nell'anno 2013, Parte_7
che il Tar prima ed il Consiglio di Stato poi avevano ritenuto erogate dal Parte_8
(divenuto poi in buona fede, anche quanto al rispetto della
[...] Parte_1
capacità operativa massima allora stabilita, e per le quali residuava un saldo impagato Par Par dall' altra cosa è l'esercizio da parte dell' del potere di rifissare un livello della Con
per le prestazioni di radioterapia, che escludeva le prestazioni rese in eccesso da parte del Centro e che, sostanzialmente, modificava quanto in precedenza, in data 26 aprile 2016, essa aveva attestato al Centro, che, cioè, esso “ non ha superato il tetto di Cont spesa per la Branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013; non ha superato la per la branca di Radioterapia negli anni 2012 e 2013…”.
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Ciò è messo ben in evidenza nella nota prot. n. 2055 del 22 giugno 2017 inviata Par dall' l legale rappresentante dello allegata anche alla comparsa Controparte_3
Part conclusionale dell' - in cui si diceva sostanzialmente che il recupero dell'importo di
141.078,45 € per le prestazioni di radioterapia dell'anno 2013 dipendeva dall'esito del giudizio pendente dinnanzi al giudice amministrativo e che il recupero com anno 2013 Par si era reso “di fatto” necessario solo perché l a seguito della sentenza Tar, non aveva potuto procedere al recupero forzoso delle prestazioni di schermatura Part personalizzata rese in eccesso. Tanto stava a significare, che, se l non aveva potuto riprendere in un modo le somme erogate in eccesso, le avrebbe potuto riprendere - peraltro superando il principio del legittimo affidamento dello Studio Muto affermato dal Tar per le prestazioni rese nell'anno 2013 - riducendo la Com e ritenendo, senza tuttavia darne prova, che tali prestazioni avevano superato “di fatto” di 1436 unità quelle dovute e, per l'importo corrispondente, andavano, pertanto, restituite.
Importo che era stato, peraltro, già addebitato di 99.261,02 € sulle fatture da liquidare allo per il mese di febbraio 2017, e che, pertanto, avrebbe Parte_2
potuto semmai formare oggetto di contestazione tra le parti in sede di liquidazione delle prestazioni relative all'anno 2017, non a quelle dell'anno 2013, la cui integrale Par remunerazione non era stata provata dall' neppure tramite il citato riaccredito di
392.688,59 € avvenuto nel gennaio 2017.
A riprova del fatto che ancora era dovuto il saldo di 141.078,45 € per le prestazioni di radioterapia anno 2013 vi è poi il fatto che nella citata nota prot. 2055 Par del 22 giugno 2017, successiva al riaccredito, l' ancora sosteneva che la somma residua, riconosciuta come “ancora dovuta”, dipendeva dall'esito del giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato (da essa instaurato con l'impugnazione della sentenza del Tar
Campania n. 1/2017).
Par In conclusione, i primi due motivi d'appello sono fondati e l' va, pertanto, condannata a pagare all anche le prestazioni di radioterapia di 141.078,45 Parte_1
Par
€ e di radiologia diagnostica di 5.306,56 € (rispetto a queste ultime l' nulla ha, peraltro, contestato).
III. Con il terzo motivo rubricato “interessi moratori” l'appellante contesta che il
Tribunale, con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2012, abbia affermato che
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sulla sorte capitale di 188.926,13 €, spettavano alla poi Controparte_3 Pt_1
i soli interessi legali, negandole i richiesti interessi moratori ex art. 5 del d.lgs.
[...]
231/2002, che, a giudizio del primo Giudice, non trovavano applicazione nei rapporti Par tra strutture provate accreditate e convenzionate ed
Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi Controparte_10
ultimi, è stata riconosciuta dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass, s.u. 35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del
d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - CP_5
concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto
a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
Pertanto, sulla somma di 188.926,13 €, relativa alla sorta capitale inerente a prestazioni rese nel 2012, vanno riconosciuti gli interessi moratori ex art. 5 del d. lgs. n.
231/2002, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento stabilito dall'art. 7 dei contratti stipulati il 10 agosto 2012 rispettivamente per la branca radioterapia e radiologia diagnostica (secondo le seguenti modalità entro il 31 luglio per le fatture del prime trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre, entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre).
L'appellante non ha, invece, contestato nulla per gli interessi moratori sulle prestazioni rese nell'anno 2013, perché già riconosciuti dal Tribunale secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del contratto, dedotti in giudizio, che impone il pagamento degli interessi in caso di ritardato pagamento, così prevedendo: “gli
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interessi di mora” sono “convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”.
Va, tuttavia, precisato che il dies ad quem di tali interessi è rappresentato dal futuro pagamento dell'importo riconosciuto con l'accoglimento dei primi due motivi d'appello, non rispondendo al vero quanto sostenuto dal Tribunale dell'avvenuto pagamento integrale delle prestazioni rese nell'anno 2013 con il riaccredito di somme Par effettuato dall' el gennaio 2017.
IV. Quanto alla nuova domanda proposta per la prima volta in appello, rubricata Par
“in ordine all'abuso del processo”, l'appellante chiede la condanna dell per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per avere quest'ultima tenuto una condotta fraudolenta, consistente nella manipolazione reiterata delle risultanze documentali. Par L' avrebbe, cioè, a suo dire, agito in malafede, omettendo consapevolmente di precisare che il riaccredito effettuato nel 2017 non riguardava il saldo del credito relativo al 2013, ancora insoluto, bensì la restituzione coattiva di somme trattenute illegittimamente a titolo di recupero.
La domanda - pur proponibile, per la prima volta, in appello – deve, tuttavia, considerarsi infondata.
Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., co. 2, la Suprema Corte ha precisato che “La domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1,
c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale
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dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma” (così, Cass.
1115/2016).
Par Nella specie, in grado d'appello, l' on ha fatto altro che chiedere la conferma di una sentenza che le aveva dato ragione, per cui non ha insistito in tesi giuridiche già rigettate dal primo Giudice, e tanto, di per sé solo, esclude che essa abbia resistito fraudolentemente in giudizio, e che, pertanto, vi siano gli estremi di un suo “abuso del processo” (cfr. Cass. 29812/2019; Cass. 20018/2020; Cass. 3830/2021).
V. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda dello
[...]
poi divenuto emina S.R.L. nei seguenti limiti: 188.926,13 € per le CP_3
prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica relative all'anno 2012, oltre interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ivi prevista;
141.078,45 € nonché 5.306,56 € per le prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica anno 2013, oltre interessi moratori, come richiesti e previsti dall'art. 7, comma 6, del contratto relativo a tale anno, con la decorrenza ivi prevista.
VI. L'accoglimento dell'appello determina la condanna dell' al Parte_4
pagamento, in favore della delle spese del doppio grado, non risultando Parte_1
esservi i presupposti per la loro compensazione derivanti dal rigetto della domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c., proposta dal Centro appellante vincitore (cfr., in tal senso, Cass.
18036/2022, secondo cui “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c.”).
Esse vanno liquidate d'ufficio, in assenza di deposito di nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto
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del valore della causa (scaglione tra 52.001,01 € e 260.000,00 €), nei seguenti importi, compresi tra minimi e medi:
- per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 11.155,00 €, di cui
9.700,00 € per compensi (2.100,00 € per la fase di studio, 1.400,00 € per la fase introduttiva, 3.000,00 € per la fase di trattazione/istruttoria e 3.200,00 € per la fase decisoria), e 1.455,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado del giudizio, in complessivi 11.975,50 €, di cui 9.400,00 € per compensi (2.200,00 € per la fase di studio, 1.500,00 € per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase di trattazione e 3.500,00 € per quella decisoria), 1.410,00 € per spese generali e 1.165,50 € spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 162/2020, pubblicata il 9 gennaio 2020, proposto dalla con Parte_1
Par citazione notificata all il 7 settembre 2020, ogni altra domanda Parte_4
dichiarata inammissibile e/o rigettata, così provvede:
1) accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda della con conseguente condanna dell' al Parte_1 Parte_4
pagamento in suo favore dei seguenti importi: 188.926,13 € per le prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica relative all'anno 2012, oltre interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ivi prevista;
141.078,45 € nonché 5.306,56 € rispettivamente per le prestazioni di radioterapia e radiologia diagnostica anno 2013, oltre interessi moratori, come richiesti e previsti dall'art. 7, comma 6, del contratto relativo a tale anno, con la decorrenza ivi prevista;
2) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_4 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il processo di primo grado, nel complessivo importo di 11.155,00 €, di cui 9.700,00 € per compensi e
1.455,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio in complessivi 11.975,50 €, di cui 9.400,00 € per compensi, 1.410,00
€ per spese generali e 1.165,50 € spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Controparte N. 2999/2020 R.G.A.C.C. c. Pag. 16 di 17 Parte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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