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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/12/2024, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 654/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 654 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 12.11.2024
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.208 presso lo studio dell'avv.to Agata Armanetti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.8.2024
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso O.Raimondo n.117presso lo studio dell'avv.to Simona Bertoldo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alle note difensive del
29.5.2024
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 654/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 16.4.2024 chiedeva regolamentarsi le Parte_1 condizioni relative ad affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento dei Per_ figli minori (15 anni, essendo nata il [...]) e (10 anni, essendo nato il Per_2
10.10.2014), nati da relazione more uxorio con ormai cessata. In CP_1 particolare, chiedeva che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé (ed assegnazione della casa famigliare) e regolamentazione del diritto paterno di visita. Chiedeva, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli minori fosse fissato in misura non inferiore ad € 1.500,00 mensili (oltre all'80% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Tribunale, con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. in data 16.5.2024, stante la necessità di far cessare la pregiudizievole convivenza tra le parti, disponeva la collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre, assegnando alla stessa la casa coniugale e ponendo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, un assegno dell'importo di € 1.000,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie); quanto precede consentendo alla madre la percezione dell'intero AUU per i figli minori.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un rassegnava conclusioni non dissimili dal provvedimento indifferibile emesso dal Tribunale, chiedeva però che alla madre fosse assegnato immobile differente dalla casa famigliare e che egli era in procinto di acquistare.
All'udienza del 30.5.2024 – fissata per la conferma, la revoca e/o la modifica del decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. - le parti, dando atto di aver tra loro avviato un confronto funzionale ad una composizione concordata del contenzioso, chiedevano disporsi un rinvio della causa.
Con ordinanza in data 4.7.2024 il Tribunale confermava il contenuto dei provvedimenti indifferibili in precedenza adottati, salvo rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli minori in € 2.000,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie).
Ciò premesso, le parti facevano successivamente presente di aver tra loro medio tempore raggiunto un accordo. Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione Per_ dei figli minori e delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_2 rispettoso del loro diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età degli stessi. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al dr. Andrea CANCIANI 2 n. 654/2024 R.G.A.C.C.
Per_ mantenimento dei figli e adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla Per_2 situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore e con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre;
2) assegna a la casa famigliare sita in Sanremo, Via Solaro Parte_1
n.104/A ove la stessa continuerà a vivere unitamente ai figli e fino Per_1 Per_2 al raggiungimento della loro maggiore età ovvero, in ogni caso, della loro indipendenza economica;
quanto precede con contestuale autorizzazione alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione a carico dell'immobile sito in Sanremo (IM), Via De Amicis n.61 iscritto al Catasto fabbricati al Foglio 35, mappale 1557, sub. 4 ( cat A\3), 5 (cat C\6) e 7 (c/2), effettuata in data 17.5.2024 ai numeri 4155/4924 a favore di Parte_1 (nata in [...] l'[...] – CF: ) e contro C.F._1 CP_1
(nato a [...] il [...] - CF: ;
[...] C.F._2 3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenerle con sé i figli minori e a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera Per_1 Per_2 nonché, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un giorno infrasettimanale (martedì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando ivi li riaccompagnerà e, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per un giorno infrasettimanale (giovedì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando ivi li riaccompagnerà.
I figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale o il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano in modo che tutte le festività vengano trascorse sia con la madre che con il padre;
stesso criterio varrà per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; quanto precede altresì prevedendosi che i figli minori trascorrano un pari periodo con ciascuno dei genitori durante le festività natalizie e pasquali.
Il padre, infine, potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di due settimane (anche non consecutive) nelle vacanze estive e, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, per il periodo di una settimana durante la stagione invernale. Dandosi in ogni caso atto di come le parti, in considerazione dell'età ormai dalla stessa raggiunta, ritenga la figlia minore libera di decidere Per_1 autonomamente i periodi di permanenza presso il padre;
4) pone carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1 Per_2 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese non comprese in tale assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e dr. Andrea CANCIANI 3 n. 654/2024 R.G.A.C.C.
occhiali; b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per i figli minori e Per_1 Per_2
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 30.11.2024
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 654 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 12.11.2024
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.208 presso lo studio dell'avv.to Agata Armanetti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.8.2024
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso O.Raimondo n.117presso lo studio dell'avv.to Simona Bertoldo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alle note difensive del
29.5.2024
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 654/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 16.4.2024 chiedeva regolamentarsi le Parte_1 condizioni relative ad affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento dei Per_ figli minori (15 anni, essendo nata il [...]) e (10 anni, essendo nato il Per_2
10.10.2014), nati da relazione more uxorio con ormai cessata. In CP_1 particolare, chiedeva che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé (ed assegnazione della casa famigliare) e regolamentazione del diritto paterno di visita. Chiedeva, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli minori fosse fissato in misura non inferiore ad € 1.500,00 mensili (oltre all'80% delle spese straordinarie ed accessorie).
Il Tribunale, con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. in data 16.5.2024, stante la necessità di far cessare la pregiudizievole convivenza tra le parti, disponeva la collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre, assegnando alla stessa la casa coniugale e ponendo a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, un assegno dell'importo di € 1.000,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie); quanto precede consentendo alla madre la percezione dell'intero AUU per i figli minori.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un rassegnava conclusioni non dissimili dal provvedimento indifferibile emesso dal Tribunale, chiedeva però che alla madre fosse assegnato immobile differente dalla casa famigliare e che egli era in procinto di acquistare.
All'udienza del 30.5.2024 – fissata per la conferma, la revoca e/o la modifica del decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. - le parti, dando atto di aver tra loro avviato un confronto funzionale ad una composizione concordata del contenzioso, chiedevano disporsi un rinvio della causa.
Con ordinanza in data 4.7.2024 il Tribunale confermava il contenuto dei provvedimenti indifferibili in precedenza adottati, salvo rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli minori in € 2.000,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie).
Ciò premesso, le parti facevano successivamente presente di aver tra loro medio tempore raggiunto un accordo. Disposta dal Tribunale la discussione orale della causa ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione Per_ dei figli minori e delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_2 rispettoso del loro diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età degli stessi. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al dr. Andrea CANCIANI 2 n. 654/2024 R.G.A.C.C.
Per_ mantenimento dei figli e adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla Per_2 situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore e con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre;
2) assegna a la casa famigliare sita in Sanremo, Via Solaro Parte_1
n.104/A ove la stessa continuerà a vivere unitamente ai figli e fino Per_1 Per_2 al raggiungimento della loro maggiore età ovvero, in ogni caso, della loro indipendenza economica;
quanto precede con contestuale autorizzazione alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione a carico dell'immobile sito in Sanremo (IM), Via De Amicis n.61 iscritto al Catasto fabbricati al Foglio 35, mappale 1557, sub. 4 ( cat A\3), 5 (cat C\6) e 7 (c/2), effettuata in data 17.5.2024 ai numeri 4155/4924 a favore di Parte_1 (nata in [...] l'[...] – CF: ) e contro C.F._1 CP_1
(nato a [...] il [...] - CF: ;
[...] C.F._2 3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenerle con sé i figli minori e a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera Per_1 Per_2 nonché, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un giorno infrasettimanale (martedì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando ivi li riaccompagnerà e, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per un giorno infrasettimanale (giovedì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando ivi li riaccompagnerà.
I figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale o il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano in modo che tutte le festività vengano trascorse sia con la madre che con il padre;
stesso criterio varrà per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; quanto precede altresì prevedendosi che i figli minori trascorrano un pari periodo con ciascuno dei genitori durante le festività natalizie e pasquali.
Il padre, infine, potrà tenere con sé i figli minori per un periodo di due settimane (anche non consecutive) nelle vacanze estive e, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, per il periodo di una settimana durante la stagione invernale. Dandosi in ogni caso atto di come le parti, in considerazione dell'età ormai dalla stessa raggiunta, ritenga la figlia minore libera di decidere Per_1 autonomamente i periodi di permanenza presso il padre;
4) pone carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1 Per_2 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese non comprese in tale assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e dr. Andrea CANCIANI 3 n. 654/2024 R.G.A.C.C.
occhiali; b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per i figli minori e Per_1 Per_2
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 30.11.2024
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4