Sentenza 18 giugno 2008
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- 1. L'arricchimento senza causa e l'arricchimento ingiustificato della Pubblica AmministrazioneAdele Portera · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2021
Sommario: 1. Introduzione: l'arricchimento senza causa. 2. L'azione e le condizioni di ammissibilità. 3. L'arricchimento ingiustificato della Pubblica Amministrazione. 1. Introduzione: l'arricchimento senza causa. L'arricchimento senza causa è un istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto e che trova un'espressa disciplina sia negli articoli 2041 e 2042 c.c., sia in alcune normative di settore (in materia cambiaria, l'art. 67 R.D. 1669/1933; in riferimento all'assegno, l'art. 59 R. D. 1736/1933). Si tratta di una figura che risponde alla regola generale secondo la quale non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 16577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16577 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GUGLIONESI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto 18, presso l'avv. MARCO ORLANDO, rappresentato e difeso dall'avv. RUTA EOLO, del Foro di Campobasso, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
ER LU e ER IN;
- intimati -
e sul ricorso n. 10110/04 proposto da:
ER LU e ER IN, elettivamente domiciliati in Roma, viale del Vignola 5, presso l'avv. NORANTE Domenico Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. TROIANO Michele, del Foro di Larino, per procura in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI GUGLIONESI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto 18, presso l'avv. MARCO ORLANDO, rappresentato e difeso dall'avv. RUTA EOLO, del Foro di Campobasso, per procura in atti;
- controricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 126/03 della Corte di appello di Campobasso in data 10 novembre 2003;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 27 febbraio 2008 dal relatore, Cons. SCHIRÒ Stefano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei ricorsi, dichiararsi l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e rigettarsi il secondo motivo dello stesso ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale e condanna del Comune di Guglionesi al pagamento delle spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 126/03 del 10 novembre 2003 la Corte di appello di Campobasso - pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Guglionesi nei confronti di GI OL e HI FE avverso la sentenza del Tribunale di Larino del 13 novembre 2001 e sull'appello incidentale proposto dagli appellati - in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale condannava il Comune di Guglionesi al pagamento in favore del OL L. e del FE C., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., della somma di L. 50.000.000, pari ad Euro 25.822,84, con rivalutazione ed interessi dal 6 marzo 2000 al 13 novembre 2001 e con i soli interessi da tale data sino al soddisfo, compensando le spese di lite di secondo grado.
2. I giudici di appello così ricostruivano i fatti di causa:
2.a. con atto di citazione notificato il 20 novembre 1998, il OL L., di professione ingegnere, e il FE C., architetto, - premesso che con due delibere del 1985 era stato loro conferito dal Comune di Guglionesi l'incarico di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori per la costruzione di un poliambulatorio medico, il cui impegno finanziario era stato indicato in L.
2.500.000.000 nella delibera di approvazione del progetto esecutivo aggiornato, e che dal Comune erano state disattese le loro istanze di pagamento delle competenze professionali - avevano chiesto la condanna del menzionato Comune alla corresponsione in loro favore della somma di L. 119.431.032, oltre a L.
1.199.500 per esame parere, secondo la liquidazione operata dall'Ordine degli Ingegneri di Campobasso;
2.b. Nel contraddittorio con il Comune convenuto - il quale aveva eccepito che gli atti deliberativi e lo stesso contratto erano nulli per difetto di forma e che agli attori non spettava neppure l'indennità ex art. 2041 c.c., non avendo il Comune ricevuto alcuna utilità dal progetto - il Tribunale di Larino, ritenuta fondata l'azione residuale di arricchimento senza causa, con sentenza del 13 novembre 2001 aveva condannato il Comune di Guglionesi a pagare al OL L. e al FE C. gli importi di L. 119.431.062 e di L. 1.199.500 (corrispondenti a quelli liquidati dal Consiglio dell'Ordine), con interessi dalla messa in mora al saldo, e le spese processuali del grado;
avverso tale sentenza il Comune aveva proposto appello, a cui avevano resistito gli originari attori, che avevano proposto appello incidentale.
3. A fondamento della sentenza di appello qui impugnata, e per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, la Corte territoriale affermava che era parzialmente fondata la censura sollevata dall'appellante principale in ordine all'ammontare dell'indennità, in quanto - fermo restando che il Comune, avendo approvato il progetto allo scopo di ottenerne il finanziamento, ne aveva anche riconosciuto l'utilità - l'importo dovuto ex art. 2041 c.c. non poteva coincidere con quello derivante dall'obbligazione contrattuale, nella specie non dovuta stante la nullità del contratto per difetto di forma, come rilevato dallo stesso giudice di primo grado. Ad avviso della Corte di merito, invece, l'indennizzo spettante agli originari attori andava determinato equitativamente nella somma di L. 50.000.000, con riferimento alla data del 6 marzo 1990, in cui il Consiglio comunale aveva ratificato la delibera della Giunta di approvazione del progetto esecutivo aggiornato, oltre - da tale data e sino alla sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale - alla rivalutazione ed agli interessi, avendo l'indennizzo ex art. 2041 c.c. natura risarcitoria, ed ai soli interessi dalla sentenza di primo grado sino al soddisfo, con compensazione delle spese del grado.
4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Guglionesi sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso il OL L. e il FE C., proponendo anche ricorso incidentale condizionato, con un motivo, a cui ha resistito con controricorso il Comune di Guglionesi. All'odierna pubblica udienza è stata disposta la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti all'impugnazione della medesima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con primo motivo il Comune ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. - censura la sentenza impugnata, deducendo che nella specie manca la prova dell'avvenuto riconoscimento dell'utilità dell'opera prestata dai due professionisti e che comunque, anche ammesso che l'ente abbia deliberato l'approvazione del progetto per ottenerne il finanziamento, manca una prova certa che l'amministrazione abbia tratto dal progetto medesimo un indiscutibile beneficio.
1.1. Il motivo è privo di fondamento.
La Corte territoriale, con accertamento di fatto congruamente motivato e immune da vizi logici, ha accertato che il Comune di Guglionesi ha approvato il progetto per la costruzione di un poliambulatorio medico redatto dall'ingegnere OL L. e dall'architetto FE C. allo scopo di ottenerne il finanziamento, così formalmente riconoscendo l'utilità del progetto.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato il principio che il collegio condivide e intende in questa sede confermare, secondo cui, ai fini dell'utile "versum" dell'azione di arricchimento senza causa, proposta ai sensi dell'ari. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell'opera progettata, l'ente medesimo è tenuto a indennizzare l'autore dell'elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dello stesso, restando poi irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica da sovvenzionare non sia stata realizzata (Cass.1986/ 6981; 2002/ 1884). La Corte di merito si è uniformata al principio enunciato e resiste pertanto alla infondata censura del ricorrente.
2. Con il secondo motivo il Comune di Guglionesi denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. nonché difetto assoluto di motivazione, e censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale proceduto alla liquidazione equitativa dell'indennità ex art. 1226 c.c., sebbene nella specie non fosse impossibile per gli attori, che già avevano fornito la prova documentale delle spese sopportate per lo studio geologico effettuato, dimostrare le spese sostenute per la predisposizione del progetto e il pregiudizio patito per la rinuncia ad altri eventuali incarichi concomitanti.
2.1. Anche tale doglianza è priva di fondamento.
La Corte di appello, con apprezzamento di merito sorretto da congrua motivazione, ha stabilito che, tenuto conto delle spese affrontate dai professionisti per l'effettuazione dello studio geologico e della mancanza di ulteriori elementi valutativi per eventuali altre spese sostenute e per gli importi degli incarichi a cui essi hanno dovuto rinunciare nel tempo impegnato nella progettazione del poliambulatorio, l'indennizzo doveva essere determinato equitativamente nella somma di L. 50.000.000, con riferimento alla data del 6 marzo 1990 in cui il Consiglio comunale ha ratificato la delibera della Giunta di approvazione del progetto esecutivo aggiornato.
Sulla possibilità di determinare in via equitativa, ex art. 1226 c.c., l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., questa Corte si è
pronunciata affermando, secondo un condivisibile orientamento che merita conferma in questa sede, che l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile soltanto limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio e non oltre la effettiva entità della diminuzione patrimoniale correlativamente subita dall'altro soggetto. Pertanto, nel caso dell'elaborazione, a favore di un ente pubblico, che poi ne abbia riconosciuto la utilità, di un progetto di opera pubblica non preceduta da un valido incarico professionale conferito contrattualmente, l'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c. al professionista va liquidato, nei limiti dell'arricchimento dell'ente, con riguardo alla entità dell'effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l'esecuzione dell'opera e del mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c., che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece all'esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali. (Cass. 1996/ 7136; 2000/ 10712;
2005/6570; 2005/21079).
Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello, nel determinare complessivamente e in via equitativa in L. 50.000.000 l'indennizzo ex art. 2041 c.c., ha in realtà tenuto conto, per la parte minore, delle spese sostenute per effettuare lo studio geologico e specificamente quantificate in L. 3.171.350, in mancanza di altri elementi valutativi relativamente alle spese affrontate per la complessiva elaborazione del progetto, e, per la somma residua, ha quantificato equitativamente l'importo degli incarichi a cui i professionisti hanno dovuto rinunciare nel tempo impegnato nella progettazione del poliambulatorio, in tal modo uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale in precedenza indicato e sottraendosi alle censure del Comune ricorrente, che non meritano di conseguenza accoglimento.
3. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, con il quale il OL L. e il FE C. - denunciando falsa applicazione degli artt. 2041 e 1226 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. - si dolgono della liquidazione equitativa dell'indennità per arricchimento senza causa, malgrado essi avessero prodotto la specifica delle competenze dovute, liquidata dall'Ordine professionale, e deducono che il pregiudizio subito andava commisurato quanto meno al compenso che sarebbe loro spettato se fosse stata stipulata con il Comune una valida convenzione.
4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008