TRIB
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2024, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20113/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20113/21, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13.03.2024 vertente
TRA
(C.F. in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
- titolare della Farmacia IG Dott.ssa Persona_1
UE - rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori dall'Avvocato Federico
Vecchio e dall'Avvocato Giammarco Navarra entrambi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, in Via delle Quattro
Fontane n. 161. attore
E
(P.I. in persona del ON P.IVA_1
Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante dott.
elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia Controparte_2
n. 8/A, presso lo studio dagli avv.ti Fabrizio Conte e Marcella Pelà che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
E
(C.F. e P.I. in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 persona della procuratrice Dott.ssa in forza dei Controparte_4
pagina 1 di 13 poteri conferitile mediante delibera del Consiglio di amministrazione del 23.07.2019, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte
n. 13, presso lo studio dall'avv. Andrea Zeroli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
[...
(C.F. per il tramite della Controparte_5 P.IVA_4 mandataria in persona della procuratrice Controparte_3
Dott.ssa in forza dei poteri conferitile mediante Controparte_4 delibera del Consiglio di amministrazione del 23.07.2019, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 13, presso lo studio dall'avv. Andrea Zeroli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
E
Controparte_6
(C.F. in persona del legale rappresentante
[...] C.F._2
p.t. Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dall'avv. Enrico Grassi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento intervenuta
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, così giudicare:
In via principale, per i motivi e le causali di cui in atti, accertata e dichiarata da parte della Finanziaria l' omessa indicazione del tasso d'interesse e dello spread così concretando una palese violazione dei principi buona fede, correttezza e trasparenza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., e la violazione del comma 4 dell'Art. 117 T.U.B., sanzionata come specificato nel successivo comma 7: disporre la nullità della pagina 2 di 13 relativa clausola e la sua sostituzione ex lege con il tasso minimo dei BOT, in forza del quale si dovrà ordinare, in favore del Dott.
n.q. di erede, la restituzione degli interessi Parte_1 ultralegali corrisposti pari ad € 50.610,50 per il Finanziamento nr.
200505058 ed € € 70.250,05 per il Finanziamento nr. 701378, per un importo totale, quindi, pari ad € 120.860,55.
Ancora in via principale e/o alternativa: per i motivi e le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la nullità della clausola floor implicitamente inserita nel contratto e dunque dell'intera clausola di indicizzazione del mutuo, con conseguente attivazione del rimedio previsto dall'art. 117 T.U.B. ed il conseguente ricalcolo degli interessi ai tassi minimi dei BOT, e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del Dott. della somma pari alla Parte_1 differenza tra gli importi corrispettivi e gli interessi calcolati ai sensi dell'art 117 c. 7 TUB
In ogni caso,
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso;
- con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e rimborso del contributo unificato, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Conclusioni per la convenuta ON
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in via preliminare,
1) accertare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità in capo al sig. nonché in capo alla « Parte_1 [...]
per Controparte_7
i motivi indicati nei propri atti difensivi e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione promossa;
pagina 3 di 13 nel merito,
2) rigettare ogni domanda proposta da parte attrice, nonché dalla terza intervenuta in quanto infondata per i motivi esposti nei precedenti atti difensivi;
3) condannare parte attrice, nonché la parte intervenuta a pagare all'esponente le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.”
Conclusioni per la convenuta Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
Nel merito, in via principale e preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancata prova della sua qualità di erede della Dott.ssa quale mutuataria nei Persona_1 contratti di finanziamento, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta Controparte_6 per i motivi dedotti nella memoria
[...] autorizzata di quale procuratrice di Controparte_3 CP_5
3.
[...]
Nel merito, in via subordinata rispetto alla conclusione che precede, dichiarare la carenza di passiva di Controparte_3 quale servicer ai sensi della Legge n. 130/199, per motivi esposti nel paragrafo n. 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, in via subordinata, nel non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, respingere tutte le domande attoree e dell'intervenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.”
Conclusioni per la convenuta Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
pagina 4 di 13 Nel merito, in via principale e preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancata prova della sua qualità di erede della Dott.ssa quale mutuataria nei Persona_1 contratti di finanziamento, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta Controparte_6 per i motivi dedotti nella memoria
[...] autorizzata;
Nel merito, in via subordinata rispetto alla conclusione che precede, dichiarare la carenza di passiva di Controparte_3 quale procuratrice mandataria di per motivi Controparte_5 esposti nel paragrafo n. 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, in via subordinata, nel non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, respingere tutte le domande attoree e dell'intervenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.”
Conclusioni per l'intervenuta
[...]
Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, così giudicare:
In via principale, per i motivi e le causali di cui in atti, accertata e dichiarata da parte della Finanziaria l' omessa indicazione del tasso d'interesse e dello spread così concretando una palese violazione dei principi buona fede, correttezza e trasparenza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., e la violazione del comma 4 dell'Art. 117 T.U.B., sanzionata come specificato nel successivo comma 7: disporre la nullità della relativa clausola e la sua sostituzione ex lege con il tasso minimo dei BOT, in forza del quale si dovrà ordinare, in favore del Dott.
n.q. di erede, la restituzione degli interessi Parte_1
pagina 5 di 13 ultralegali corrisposti pari ad € 50.610,50 per il Finanziamento nr.
200505058 ed € € 70.250,05 per il Finanziamento nr. 701378, per un importo totale, quindi, pari ad € 120.860,55.
Ancora in via principale e/o alternativa: per i motivi e le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la nullità della clausola floor implicitamente inserita nel contratto e dunque dell'intera clausola di indicizzazione del mutuo, con conseguente attivazione del rimedio previsto dall'art. 117 T.U.B. ed il conseguente ricalcolo degli interessi ai tassi minimi dei BOT, e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del Dott. della somma pari alla Parte_1 differenza tra gli importi corrispettivi e gli interessi calcolati ai sensi dell'art 117 c. 7 TUB
In ogni caso,
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso;
- con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e rimborso del contributo unificato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da in Parte_1 qualità di erede di - titolare della Farmacia Persona_1
IG Dott.ssa UE - nei confronti di ON
, e
[...] Controparte_3 Controparte_5 affinché fosse accertata, in relazione ai contratti di finanziamento del 10.5.2005 e del 26.9.2007 stipulati tra Farmacia IG
Dott.ssa UE e la violazione dell'art. 117, CP_1 comma 4, T.U.B. per mancata indicazione del TAN e dello spread nonché per indeterminatezza degli interessi in ragione dei piani di ammortamento adottati e la nullità delle clausole c.d. floor implicitamente inserite nei contratti, con conseguente ricalcolo dei due piani d'ammortamento al tasso dei BOT ex art. 117 T.U.B. e condanna della società convenuta alla restituzione in favore pagina 6 di 13 dell'attore dell'importo complessivo di euro 120.860,55 di cui euro
50.610,50 per il primo contratto ed euro 70.250,05 per il secondo.
Costituendosi chiedeva che le domande ON avanzate in citazione fossero rigettate. La convenuta eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e di titolarità del rapporto in quanto non risultava provata la sua qualità di erede della dott.ssa IG ed in data 13.11.2008 la nuova società “Antiche Farmacie della dott.ssa UE IG & C.
s.a.s” subentrava nei contratti stipulati originariamente dalla dott.ssa IG, divenendone a tutti gli effetti la parte finanziata, in sostituzione della ditta individuale cessata.
Nel merito sosteneva che l'indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento era idonea ad assicurare le esigenze di trasparenza sottese al disposto dell'art. 117 TUB e che comunque il TAN era calcolabile mediante una semplice formula matematica. Deduceva inoltre la “natura creditizia” e non di derivato della clausola c.d. floor ed il conseguente assoggettamento alla disciplina del T.U.B. e non del T.U.F. Quanto ai piani di ammortamento chiariva che le relative modalità erano state pattuite dalle parti risultando chiara l'adozione del criterio c.d. alla francese.
Si costituiva, poi, in proprio e quale Controparte_3 mandataria di eccependo preliminarmente il Controparte_5 difetto di legittimazione attiva dell'attore nonché chiedendo l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'attore non aveva fornito la prova della cessione da parte di in favore di dei crediti CP_1 Controparte_5 oggetto di causa. Contestava, inoltre, la censura di indeterminatezza sollevata dall'attore sul rilievo che il TAEG rappresentava un parametro in grado di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza informativa e chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Infine, interveniva in giudizio mediante comparsa di intervento volontario Controparte_6
pagina 7 di 13 (già Controparte_6 Controparte_8
) chiedendo l'accoglimento in proprio favore delle domande
[...] formulate dall'attore.
Tanto premesso, in primo luogo deve essere analizzata, data la sua valenza preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore formulata dalle convenute.
La questione è, in realtà, da ricondursi al piano della titolarità del diritto, dato che la legitimatio ad causam deve essere valutata sulla base della sola prospettazione della parte, così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto.
Avendo l'attore prospettato nella narrativa dei fatti circostanze idonee a riscontrare la propria legittimazione, sostenendo di agire in giudizio in qualità di erede della parte finanziata, si deve ritenere che tale condizione dell'azione sussista.
Risulta parimenti provata la titolarità del rapporto sostanziale, in quanto l'attore documentava la sua qualità di erede di Per_1
mediante il deposito della dichiarazione di successione
[...]
(allegato alla memoria n. 1 di parte attrice) e dell'atto notarile di accettazione di eredità ed acquiescenza a disposizioni testamentarie del 9.12.2014 redatto dal Notaio Dott. (allegato alla memoria n. Per_2
2 di parte attrice).
Neppure può contestarsi all'attore di aver agito in assenza degli altri eredi della dott.ssa IG in quanto nella fattispecie in esame non è ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Infatti, come più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la pagina 8 di 13 possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.” (tra le tante, sentenza n. 10585 del 18/04/2024).
Deve, invece, rilevarsi la carenza di legittimazione passiva di e dunque di quale Controparte_5 Controparte_3 procuratrice di 3. CP_5
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
21843/2019 “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”.
Pertanto, quale società di cartolarizzazione Controparte_5
e mera cessionaria dei crediti oggetto di causa è priva di legittimazione passiva rispetto alle domande giudiziali formulate dall'attore.
Nel merito tali domande non possono comunque trovare accoglimento.
L'attore eccepiva in primo luogo l'omessa indicazione nei due contratti del tasso d'interesse, TAN e dello spread, in violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B.
Tale disposizione, come noto prevede infatti che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Il Contratto n. 200505058 era regolato dalle seguenti condizioni economiche (doc. 1 parte attrice): Importo finanziato euro
200.000,00; Importo Rata euro 3.049.00; n. rate 84 con periodicità mensile;
Tasso variabile Indicizzato (valore iniziale) Euribor 3 mesi pagina 9 di 13 (2,00%); TAEG / ISC 7,76%; Indice minimo applicabile (Euribor 3 mesi)
2,00%.
Il Contratto n. 701378 invece era regolato dalle seguenti condizioni
(doc. 2 parte attrice): Importo finanziato 170.000,00 euro;
importo
Rata euro 2.125,00; n. rate 120 con periodicità mensile;
Tasso variabile Indicizzato (valore iniziale) Euribor 3 mesi (4,70%); TAEG
/ ISC 9,13%; Indice minimo applicabile (Euribor 3 mesi) 4,70%
Effettivamente nei contratti oggetto di causa non veniva indicato il tasso di interesse cui si riferisce l'art. 117 comma 4 T.U.B. ossia il TAN.
Come chiarito anche dalla Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 16456/2024, sebbene il TAEG e il TAN siano entità giuridiche distinte, rappresentando il primo un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito ed il secondo il tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione, “il tasso di interesse può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto”, così da rendere determinabile anche si sensi dell'art. 1346 c.c.
l'oggetto della pattuizione relativa agli interessi.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la formulazione dell'art. 117, comma 4, e la sua ratio, di assicurare la Pt_2 trasparenza delle condizioni contrattuali, non esclude che il TAN possa essere determinato per relationem, purchè mediante criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non determinati unilateralmente dalla banca, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla convenzione degli interessi ultralegali ex art. 1284 c.c. terzo comma
(tra le altre Cass. 8028/2018)
Nel caso di specie il TAN dei due finanziamenti poteva essere calcolato tanto dal Taeg, tenendo conto degli oneri e dei costi ulteriori rispetto agli interessi a carico del soggetto finanziato specificamente indicati, tanto dagli altri elementi tutti riportati nel contratto, ossia l'importo finanziato, il numero di rate e la loro periodicità nonché l'importo di ciascuna rata. I piani di pagina 10 di 13 ammortamento, inoltre, allegati al contratto, consentivano di verificare la composizione dalla quota capitale e dagli interessi con riferimento a ciascuna rata.
Cont Il risultava pertanto determinabile, non ravvisandosi alcuna nullità pur in mancanza della sua specifica indicazione.
Parte attrice contestava poi che nei contratti mancasse l'indicazione dello spread. Sul punto si rileva tuttavia che in entrambi i contratti erano specificati gli indici di riferimento per l'adeguamento delle rate a tasso variabile e specificamente: l'Indice di riferimento Euribor 3 mesi lettera pubblicato su “Il Sole 24 Ore;
l'Indice iniziale Euribor 3 mesi lettera pari al 2,00% (contratto n.
505058) / 4,70% (contratto n. 701378); l'Indice minimo applicabile
2,000% (contratto n. 505058) /4,70%(contratto n. 701378). L'art. 7 inoltre precisava le modalità di variazione del tasso contrattuale in relazione all'Indice di riferimento ed il significato di Indice minimo applicabile nei seguenti termini: “il limite sino al quale la riduzione dell'”Indice di riferimento” determina la correlativa riduzione del tasso contrattuale;
quest'ultimo, pertanto, non potrà subire ulteriori riduzioni, qualora l'”Indice di riferimento” dovesse scendere al di sotto di tale limite.
Deve altresì essere rigettata la domanda di accertamento della nullità della clausola floor sopra menzionata che secondo parte attrice costituirebbe un derivato implicito pattuito in assenza di un contratto quadro e, quindi, in violazione d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF)
La tesi infatti non è condivisibile in quanto l'inserimento di un tasso minimo, nell'ambito della previsione di un tasso variabile, non consente di ritenere modificata la causa di finanziamento sottesa ai contratti in oggetto, trasformandola nella finalità di scambio di rischi finanziari propria degli strumenti derivati.
La clausola floor, infatti, per come prevista in contratto, stabilisce semplicemente le modalità di esecuzione dell'obbligazione gravante sull'utilizzatore, fissando una soglia minima agli interessi pagina 11 di 13 dovuti, al di sotto della quale, secondo valutazione condivisa pattiziamente, l'operazione risulterebbe antieconomica per il
Finanziatore.
Inoltre la pattuizione in contestazione veniva espressamente prevista per iscritto nei due contratti e sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.
A fronte di tutto quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree e della terza intervenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, considerato il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone: rigetta le domande avanzate da e dalla Parte_1 [...]
Controparte_6 condanna e l' Parte_1 [...] in via solidale a rifondere le Controparte_6 spese di lite in favore di (IÀ ON
, che liquida in euro 14103,00 per compenso oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali pari al 15% oltre IVA e C.P.A. come per legge. condanna e l' Parte_1 [...] in via solidale a rifondere le Controparte_6 spese di lite in favore di e Controparte_5 Controparte_3
che liquida unitariamente in euro 14103,00 per compenso oltre
[...] rimborso forfettario spese generali pari al 15% oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Pone a carico di e l' Parte_1 [...] in via solidale le Controparte_6 spese di c.t.u.
Milano 3.07.2024
Il Giudice
pagina 12 di 13 Michela Guantario
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20113/21, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13.03.2024 vertente
TRA
(C.F. in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
- titolare della Farmacia IG Dott.ssa Persona_1
UE - rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori dall'Avvocato Federico
Vecchio e dall'Avvocato Giammarco Navarra entrambi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, in Via delle Quattro
Fontane n. 161. attore
E
(P.I. in persona del ON P.IVA_1
Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante dott.
elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia Controparte_2
n. 8/A, presso lo studio dagli avv.ti Fabrizio Conte e Marcella Pelà che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
E
(C.F. e P.I. in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 persona della procuratrice Dott.ssa in forza dei Controparte_4
pagina 1 di 13 poteri conferitile mediante delibera del Consiglio di amministrazione del 23.07.2019, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte
n. 13, presso lo studio dall'avv. Andrea Zeroli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
[...
(C.F. per il tramite della Controparte_5 P.IVA_4 mandataria in persona della procuratrice Controparte_3
Dott.ssa in forza dei poteri conferitile mediante Controparte_4 delibera del Consiglio di amministrazione del 23.07.2019, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte n. 13, presso lo studio dall'avv. Andrea Zeroli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
E
Controparte_6
(C.F. in persona del legale rappresentante
[...] C.F._2
p.t. Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dall'avv. Enrico Grassi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento intervenuta
Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, così giudicare:
In via principale, per i motivi e le causali di cui in atti, accertata e dichiarata da parte della Finanziaria l' omessa indicazione del tasso d'interesse e dello spread così concretando una palese violazione dei principi buona fede, correttezza e trasparenza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., e la violazione del comma 4 dell'Art. 117 T.U.B., sanzionata come specificato nel successivo comma 7: disporre la nullità della pagina 2 di 13 relativa clausola e la sua sostituzione ex lege con il tasso minimo dei BOT, in forza del quale si dovrà ordinare, in favore del Dott.
n.q. di erede, la restituzione degli interessi Parte_1 ultralegali corrisposti pari ad € 50.610,50 per il Finanziamento nr.
200505058 ed € € 70.250,05 per il Finanziamento nr. 701378, per un importo totale, quindi, pari ad € 120.860,55.
Ancora in via principale e/o alternativa: per i motivi e le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la nullità della clausola floor implicitamente inserita nel contratto e dunque dell'intera clausola di indicizzazione del mutuo, con conseguente attivazione del rimedio previsto dall'art. 117 T.U.B. ed il conseguente ricalcolo degli interessi ai tassi minimi dei BOT, e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del Dott. della somma pari alla Parte_1 differenza tra gli importi corrispettivi e gli interessi calcolati ai sensi dell'art 117 c. 7 TUB
In ogni caso,
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso;
- con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e rimborso del contributo unificato, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Conclusioni per la convenuta ON
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in via preliminare,
1) accertare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità in capo al sig. nonché in capo alla « Parte_1 [...]
per Controparte_7
i motivi indicati nei propri atti difensivi e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione promossa;
pagina 3 di 13 nel merito,
2) rigettare ogni domanda proposta da parte attrice, nonché dalla terza intervenuta in quanto infondata per i motivi esposti nei precedenti atti difensivi;
3) condannare parte attrice, nonché la parte intervenuta a pagare all'esponente le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.”
Conclusioni per la convenuta Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
Nel merito, in via principale e preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancata prova della sua qualità di erede della Dott.ssa quale mutuataria nei Persona_1 contratti di finanziamento, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta Controparte_6 per i motivi dedotti nella memoria
[...] autorizzata di quale procuratrice di Controparte_3 CP_5
3.
[...]
Nel merito, in via subordinata rispetto alla conclusione che precede, dichiarare la carenza di passiva di Controparte_3 quale servicer ai sensi della Legge n. 130/199, per motivi esposti nel paragrafo n. 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, in via subordinata, nel non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, respingere tutte le domande attoree e dell'intervenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.”
Conclusioni per la convenuta Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
pagina 4 di 13 Nel merito, in via principale e preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore per mancata prova della sua qualità di erede della Dott.ssa quale mutuataria nei Persona_1 contratti di finanziamento, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta Controparte_6 per i motivi dedotti nella memoria
[...] autorizzata;
Nel merito, in via subordinata rispetto alla conclusione che precede, dichiarare la carenza di passiva di Controparte_3 quale procuratrice mandataria di per motivi Controparte_5 esposti nel paragrafo n. 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, in via subordinata, nel non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, respingere tutte le domande attoree e dell'intervenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa.”
Conclusioni per l'intervenuta
[...]
Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, così giudicare:
In via principale, per i motivi e le causali di cui in atti, accertata e dichiarata da parte della Finanziaria l' omessa indicazione del tasso d'interesse e dello spread così concretando una palese violazione dei principi buona fede, correttezza e trasparenza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., e la violazione del comma 4 dell'Art. 117 T.U.B., sanzionata come specificato nel successivo comma 7: disporre la nullità della relativa clausola e la sua sostituzione ex lege con il tasso minimo dei BOT, in forza del quale si dovrà ordinare, in favore del Dott.
n.q. di erede, la restituzione degli interessi Parte_1
pagina 5 di 13 ultralegali corrisposti pari ad € 50.610,50 per il Finanziamento nr.
200505058 ed € € 70.250,05 per il Finanziamento nr. 701378, per un importo totale, quindi, pari ad € 120.860,55.
Ancora in via principale e/o alternativa: per i motivi e le causali di cui in atti, accertare e dichiarare la nullità della clausola floor implicitamente inserita nel contratto e dunque dell'intera clausola di indicizzazione del mutuo, con conseguente attivazione del rimedio previsto dall'art. 117 T.U.B. ed il conseguente ricalcolo degli interessi ai tassi minimi dei BOT, e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del Dott. della somma pari alla Parte_1 differenza tra gli importi corrispettivi e gli interessi calcolati ai sensi dell'art 117 c. 7 TUB
In ogni caso,
- emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso;
- con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e rimborso del contributo unificato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da in Parte_1 qualità di erede di - titolare della Farmacia Persona_1
IG Dott.ssa UE - nei confronti di ON
, e
[...] Controparte_3 Controparte_5 affinché fosse accertata, in relazione ai contratti di finanziamento del 10.5.2005 e del 26.9.2007 stipulati tra Farmacia IG
Dott.ssa UE e la violazione dell'art. 117, CP_1 comma 4, T.U.B. per mancata indicazione del TAN e dello spread nonché per indeterminatezza degli interessi in ragione dei piani di ammortamento adottati e la nullità delle clausole c.d. floor implicitamente inserite nei contratti, con conseguente ricalcolo dei due piani d'ammortamento al tasso dei BOT ex art. 117 T.U.B. e condanna della società convenuta alla restituzione in favore pagina 6 di 13 dell'attore dell'importo complessivo di euro 120.860,55 di cui euro
50.610,50 per il primo contratto ed euro 70.250,05 per il secondo.
Costituendosi chiedeva che le domande ON avanzate in citazione fossero rigettate. La convenuta eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e di titolarità del rapporto in quanto non risultava provata la sua qualità di erede della dott.ssa IG ed in data 13.11.2008 la nuova società “Antiche Farmacie della dott.ssa UE IG & C.
s.a.s” subentrava nei contratti stipulati originariamente dalla dott.ssa IG, divenendone a tutti gli effetti la parte finanziata, in sostituzione della ditta individuale cessata.
Nel merito sosteneva che l'indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento era idonea ad assicurare le esigenze di trasparenza sottese al disposto dell'art. 117 TUB e che comunque il TAN era calcolabile mediante una semplice formula matematica. Deduceva inoltre la “natura creditizia” e non di derivato della clausola c.d. floor ed il conseguente assoggettamento alla disciplina del T.U.B. e non del T.U.F. Quanto ai piani di ammortamento chiariva che le relative modalità erano state pattuite dalle parti risultando chiara l'adozione del criterio c.d. alla francese.
Si costituiva, poi, in proprio e quale Controparte_3 mandataria di eccependo preliminarmente il Controparte_5 difetto di legittimazione attiva dell'attore nonché chiedendo l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'attore non aveva fornito la prova della cessione da parte di in favore di dei crediti CP_1 Controparte_5 oggetto di causa. Contestava, inoltre, la censura di indeterminatezza sollevata dall'attore sul rilievo che il TAEG rappresentava un parametro in grado di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza informativa e chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Infine, interveniva in giudizio mediante comparsa di intervento volontario Controparte_6
pagina 7 di 13 (già Controparte_6 Controparte_8
) chiedendo l'accoglimento in proprio favore delle domande
[...] formulate dall'attore.
Tanto premesso, in primo luogo deve essere analizzata, data la sua valenza preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore formulata dalle convenute.
La questione è, in realtà, da ricondursi al piano della titolarità del diritto, dato che la legitimatio ad causam deve essere valutata sulla base della sola prospettazione della parte, così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto.
Avendo l'attore prospettato nella narrativa dei fatti circostanze idonee a riscontrare la propria legittimazione, sostenendo di agire in giudizio in qualità di erede della parte finanziata, si deve ritenere che tale condizione dell'azione sussista.
Risulta parimenti provata la titolarità del rapporto sostanziale, in quanto l'attore documentava la sua qualità di erede di Per_1
mediante il deposito della dichiarazione di successione
[...]
(allegato alla memoria n. 1 di parte attrice) e dell'atto notarile di accettazione di eredità ed acquiescenza a disposizioni testamentarie del 9.12.2014 redatto dal Notaio Dott. (allegato alla memoria n. Per_2
2 di parte attrice).
Neppure può contestarsi all'attore di aver agito in assenza degli altri eredi della dott.ssa IG in quanto nella fattispecie in esame non è ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Infatti, come più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la pagina 8 di 13 possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.” (tra le tante, sentenza n. 10585 del 18/04/2024).
Deve, invece, rilevarsi la carenza di legittimazione passiva di e dunque di quale Controparte_5 Controparte_3 procuratrice di 3. CP_5
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
21843/2019 “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”.
Pertanto, quale società di cartolarizzazione Controparte_5
e mera cessionaria dei crediti oggetto di causa è priva di legittimazione passiva rispetto alle domande giudiziali formulate dall'attore.
Nel merito tali domande non possono comunque trovare accoglimento.
L'attore eccepiva in primo luogo l'omessa indicazione nei due contratti del tasso d'interesse, TAN e dello spread, in violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B.
Tale disposizione, come noto prevede infatti che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Il Contratto n. 200505058 era regolato dalle seguenti condizioni economiche (doc. 1 parte attrice): Importo finanziato euro
200.000,00; Importo Rata euro 3.049.00; n. rate 84 con periodicità mensile;
Tasso variabile Indicizzato (valore iniziale) Euribor 3 mesi pagina 9 di 13 (2,00%); TAEG / ISC 7,76%; Indice minimo applicabile (Euribor 3 mesi)
2,00%.
Il Contratto n. 701378 invece era regolato dalle seguenti condizioni
(doc. 2 parte attrice): Importo finanziato 170.000,00 euro;
importo
Rata euro 2.125,00; n. rate 120 con periodicità mensile;
Tasso variabile Indicizzato (valore iniziale) Euribor 3 mesi (4,70%); TAEG
/ ISC 9,13%; Indice minimo applicabile (Euribor 3 mesi) 4,70%
Effettivamente nei contratti oggetto di causa non veniva indicato il tasso di interesse cui si riferisce l'art. 117 comma 4 T.U.B. ossia il TAN.
Come chiarito anche dalla Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 16456/2024, sebbene il TAEG e il TAN siano entità giuridiche distinte, rappresentando il primo un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito ed il secondo il tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione, “il tasso di interesse può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto”, così da rendere determinabile anche si sensi dell'art. 1346 c.c.
l'oggetto della pattuizione relativa agli interessi.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la formulazione dell'art. 117, comma 4, e la sua ratio, di assicurare la Pt_2 trasparenza delle condizioni contrattuali, non esclude che il TAN possa essere determinato per relationem, purchè mediante criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non determinati unilateralmente dalla banca, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla convenzione degli interessi ultralegali ex art. 1284 c.c. terzo comma
(tra le altre Cass. 8028/2018)
Nel caso di specie il TAN dei due finanziamenti poteva essere calcolato tanto dal Taeg, tenendo conto degli oneri e dei costi ulteriori rispetto agli interessi a carico del soggetto finanziato specificamente indicati, tanto dagli altri elementi tutti riportati nel contratto, ossia l'importo finanziato, il numero di rate e la loro periodicità nonché l'importo di ciascuna rata. I piani di pagina 10 di 13 ammortamento, inoltre, allegati al contratto, consentivano di verificare la composizione dalla quota capitale e dagli interessi con riferimento a ciascuna rata.
Cont Il risultava pertanto determinabile, non ravvisandosi alcuna nullità pur in mancanza della sua specifica indicazione.
Parte attrice contestava poi che nei contratti mancasse l'indicazione dello spread. Sul punto si rileva tuttavia che in entrambi i contratti erano specificati gli indici di riferimento per l'adeguamento delle rate a tasso variabile e specificamente: l'Indice di riferimento Euribor 3 mesi lettera pubblicato su “Il Sole 24 Ore;
l'Indice iniziale Euribor 3 mesi lettera pari al 2,00% (contratto n.
505058) / 4,70% (contratto n. 701378); l'Indice minimo applicabile
2,000% (contratto n. 505058) /4,70%(contratto n. 701378). L'art. 7 inoltre precisava le modalità di variazione del tasso contrattuale in relazione all'Indice di riferimento ed il significato di Indice minimo applicabile nei seguenti termini: “il limite sino al quale la riduzione dell'”Indice di riferimento” determina la correlativa riduzione del tasso contrattuale;
quest'ultimo, pertanto, non potrà subire ulteriori riduzioni, qualora l'”Indice di riferimento” dovesse scendere al di sotto di tale limite.
Deve altresì essere rigettata la domanda di accertamento della nullità della clausola floor sopra menzionata che secondo parte attrice costituirebbe un derivato implicito pattuito in assenza di un contratto quadro e, quindi, in violazione d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF)
La tesi infatti non è condivisibile in quanto l'inserimento di un tasso minimo, nell'ambito della previsione di un tasso variabile, non consente di ritenere modificata la causa di finanziamento sottesa ai contratti in oggetto, trasformandola nella finalità di scambio di rischi finanziari propria degli strumenti derivati.
La clausola floor, infatti, per come prevista in contratto, stabilisce semplicemente le modalità di esecuzione dell'obbligazione gravante sull'utilizzatore, fissando una soglia minima agli interessi pagina 11 di 13 dovuti, al di sotto della quale, secondo valutazione condivisa pattiziamente, l'operazione risulterebbe antieconomica per il
Finanziatore.
Inoltre la pattuizione in contestazione veniva espressamente prevista per iscritto nei due contratti e sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.
A fronte di tutto quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree e della terza intervenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, considerato il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone: rigetta le domande avanzate da e dalla Parte_1 [...]
Controparte_6 condanna e l' Parte_1 [...] in via solidale a rifondere le Controparte_6 spese di lite in favore di (IÀ ON
, che liquida in euro 14103,00 per compenso oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali pari al 15% oltre IVA e C.P.A. come per legge. condanna e l' Parte_1 [...] in via solidale a rifondere le Controparte_6 spese di lite in favore di e Controparte_5 Controparte_3
che liquida unitariamente in euro 14103,00 per compenso oltre
[...] rimborso forfettario spese generali pari al 15% oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Pone a carico di e l' Parte_1 [...] in via solidale le Controparte_6 spese di c.t.u.
Milano 3.07.2024
Il Giudice
pagina 12 di 13 Michela Guantario
pagina 13 di 13