CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. GI PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY IS Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1348 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
GGI Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni, Paolo Marra e Marianna Caldiera per mandato in atti;
–parte appellante – contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fallica per mandato in atti;
– parte appellata -
E
e per essa Controparte_2 [...]
Controparte_3
- contumace-
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza n. 5390/2022, pubblicata in data 27.06.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 7145/2020, ha accolto la domanda ex art. 2872 c.c. proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, ordinato la riduzione della somma per la quale è stata iscritta ipoteca giudiziale in data 7.3.2014 ai nn. 10397 reg. gen. e 808 reg. part. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, a favore di e contro da un Controparte_4 Controparte_1 totale di euro 75.000,00 (di cui euro 44.768,74 a titolo di capitale) alla somma totale di euro 41.000,00 (di cui euro 36.301,416 per capitale e con maggiorazione ex art. 2855 c.c. di interessi e spese); ha accolto la domanda svolta ex art. 2872 c.c. da e, per l'effetto, ha Controparte_1 ordinato la restrizione della suddetta ipoteca alla quota pari 1/2 dell'immobile sito a Palermo, via Lanza di Scalea n. 1589, piano cantinato, al N.C.E.U. foglio 17, p.lla 335, sub 207, disponendo la cancellazione della suddetta ipoteca giudiziale relativamente ai seguenti immobili:
1. Appartamento sito a Palermo, via Albanese n. 80, piano primo, al N.C.E.U. foglio 117, p.lla 7, sub 4 ;
2. Magazzino sito a Palermo, via Orsini n. 14, piano seminterrato, al N.C.E.U. foglio 118, p.lla 28 sub 22 ;
3. Magazzino sito a Palermo, via Omodei n. 2, piano terra, al N.C.E.U. foglio 117, p.lla 77 sub 1; 4. Magazzino sito a Palermo, via Omodei n. 2/A, piano terra, al N.C.E.U. foglio 117, p.lla 77 sub 4; ha condannato il al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni;
ha compensato Controparte_1 per metà le spese di lite tra il ricorrente e e posto Controparte_2
a carico di quest'ultima ed a favore di il pagamento della restante metà delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 4.312,50 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
- ha condannato il al pagamento in favoe di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in euro 2.425,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese
[...] generali nella misura di legge;
ha posto definitivamente a carico di Controparte_2 le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
[...]
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , oggi Parte_1 Controparte_5
giusto atto di fusione per incorporazione del 12/04/2022 a Rogito Notaio
[...] [...]
Rep/Racc 6926/3496,, contestandone l'erroneità sotto diversi profili. Per_1
Si è costituito in giudizio , contestando l'appello e insistendo per la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
, ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 23.05.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato l'illegittimità della condotta della appellante. Il Tribunale ha, infatti, CP_6 ritenuto abusiva l'iscrizione di ipoteca su tutti i beni del debitore, giudicandola sproporzionata rispetto al credito originariamente vantato (€44.768,74). Secondo la prospettazione dell'appellante, invece, l'iscrizione era pienamente legittima ai sensi degli artt. 2740, 2828 e 2877 c.c. che consentono di iscrivere ipoteca su qualsiasi bene del debitore. Contesta, peraltro, l'applicazione al caso di specie del principio di diritto enunciato da Cass. 39441/2021, poiché in radicale contrasto con la giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass. n. 16308/2007) che esclude la responsabilità aquiliana del creditore per ipoteca eccedente.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata al risarcimento della somma di € 10.000,00 ritenendo che, fermo restando quanto già argomentato in punto di responsabilità ex art. 2043 c.c. imputabile alla difetterebbe CP_6 altresì la prova tanto del nesso causale, quanto dell'effettivo esborso della somma richiesta a titolo di risarcimento.
Con il terzo motivo di appello, viene impugnato il capo relativo alle spese.
---------
Il primo motivo di appello è infondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'iscrizione ipotecaria su tutti i beni del debitore sarebbe pienamente legittima ai sensi degli artt. 2740, 2828 e 2877 c.c., se confrontato con i principi di diritto applicati dal Giudice di prime cure e con gli esiti dell'accertamento peritale svolto, non può essere condiviso.
Dalla CTU espletata in primo grado è emerso che la garanzia iscritta dal Parte_1 sull'intero patrimonio immobiliare del debitore (il cui valore è stato stimato in € 540.000,00) fosse superiore di oltre dodici volte il credito vantato per un importo complessivo di € 75.000,00 (di cui € 44.768,74 a titolo di capitale). Il Tribunale di Palermo ha, a questo proposito, correttamente richiamato il principio di diritto enunciato da Cassazione civile, sez. III, n. 3944/2021, che ha superato l'orientamento restrittivo precedente, ammettendo la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. del creditore che iscriva ipoteca su beni di valore sproporzionato, in violazione dei principi di buona fede e cautela imposti al creditore. Il Giudice di prime cure ha valorizzato tale principio, rilevando come la banca avesse la possibilità di garantire adeguatamente il proprio credito su un solo bene (o su una parte limitata del patrimonio del debitore) ma scelse consapevolmente di vincolare l'intero patrimonio immobiliare, senza alcun vantaggio apprezzabile per sé e con evidente pregiudizio per il debitore.
Tale condotta, definita abusiva e contraria a buona fede, integra pienamente gli estremi dell'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., in linea con la giurisprudenza di legittimità e con i principi di proporzionalità e correttezza contrattuale.
2. Il secondo motivo di appello è fondato.
Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta della ed il danno CP_6 asseritamente subito da il Giudice di prime cure ha valorizzato la condotta successiva CP_1 posta in essere dalla Banca. E', infatti, documentalmente provato che in data 26 Luglio 2016 il procuratore di Venezia chiedeva alla creditrice di prestare il consenso alla restrizione dell'ipoteca escludendo dalla stessa gli immobili siti in Palermo, via Francesco Omodei nn.2 e 2/A che erano stati promessi in vendita a con contratto preliminare del 10 Luglio 2016 Parte_3 al prezzo di € 28.000,00 e previo versamento di una caparra di € 10.000,00. La rifiutò tale CP_6 richiesta subordinandola al pagamento di una congrua somma di denaro. Successivamente,
decise di recedere dal preliminare per grave inadempimento imputabile al Parte_3 promittente venditore e chiese la restituzione del doppio della caparra versata. A questo proposito, prive di rilievo sono le argomentazioni relative alla carenza di prova dell'effettivo esborso monetario da parte dell'appellato. Occorre precisare che la "perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Ciò posto, occorre tuttavia ritenersi insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dalla e le conseguenze economiche patite da in ragione dell'inadempimento CP_6 CP_1 al contratto preliminare di compravendita. Va, infatti, precisato che al momento della stipulazione del contratto preliminare l'ipoteca era già stata iscritta sugli immobili oggetto di compravendita e, ciononostante, ebbe a dichiarare che i beni promessi in vendita fossero liberi da pesi CP_1 ed iscrizioni pregiudizievoli. Ragioni di cautela nella conclusione di affari commerciali avrebbero dovuto indurre il ad estrarre un'ispezione ipotecaria degli immobili oggetto di CP_1 preliminare prima della sua stipulazione e non successivamente. La violazione di tale regola di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda è idonea a configurarsi come un antecedente necessario dell'evento dannoso, così come il recesso dal preliminare per inadempimento del promittente venditore e la richiesta di restituzione del doppio della caparra costituisce una conseguenza prevedibile ed evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza (v. art. 1227 co. 2 c.c.). Non può, pertanto, addebitarsi alla CP_6 il verificarsi di tale evento dannoso nella sfera giuridica di CP_1
In parziale riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. deve rigettarsi la domanda di alla condanna di al Controparte_1 Controparte_5 Parte_2 risarcimento dei danni.
Sulle spese di lite
L'esito complessivo della lite impone di rideterminare la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, unitamente a quelle relative al secondo grado di giudizio, seguiranno la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma dell'ordinanza n.rep. 5390/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 27/06/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 7145/2020;
a) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da Controparte_1 nei confronti di;
Controparte_5
b) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_5 spese del primo grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre accessori di legge e delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 30/10/2025
Palermo, 3/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY IS GI PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. GI PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa RY IS Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1348 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
GGI Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni, Paolo Marra e Marianna Caldiera per mandato in atti;
–parte appellante – contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ; Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fallica per mandato in atti;
– parte appellata -
E
e per essa Controparte_2 [...]
Controparte_3
- contumace-
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza n. 5390/2022, pubblicata in data 27.06.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 7145/2020, ha accolto la domanda ex art. 2872 c.c. proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, ordinato la riduzione della somma per la quale è stata iscritta ipoteca giudiziale in data 7.3.2014 ai nn. 10397 reg. gen. e 808 reg. part. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, a favore di e contro da un Controparte_4 Controparte_1 totale di euro 75.000,00 (di cui euro 44.768,74 a titolo di capitale) alla somma totale di euro 41.000,00 (di cui euro 36.301,416 per capitale e con maggiorazione ex art. 2855 c.c. di interessi e spese); ha accolto la domanda svolta ex art. 2872 c.c. da e, per l'effetto, ha Controparte_1 ordinato la restrizione della suddetta ipoteca alla quota pari 1/2 dell'immobile sito a Palermo, via Lanza di Scalea n. 1589, piano cantinato, al N.C.E.U. foglio 17, p.lla 335, sub 207, disponendo la cancellazione della suddetta ipoteca giudiziale relativamente ai seguenti immobili:
1. Appartamento sito a Palermo, via Albanese n. 80, piano primo, al N.C.E.U. foglio 117, p.lla 7, sub 4 ;
2. Magazzino sito a Palermo, via Orsini n. 14, piano seminterrato, al N.C.E.U. foglio 118, p.lla 28 sub 22 ;
3. Magazzino sito a Palermo, via Omodei n. 2, piano terra, al N.C.E.U. foglio 117, p.lla 77 sub 1; 4. Magazzino sito a Palermo, via Omodei n. 2/A, piano terra, al N.C.E.U. foglio 117, p.lla 77 sub 4; ha condannato il al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento danni;
ha compensato Controparte_1 per metà le spese di lite tra il ricorrente e e posto Controparte_2
a carico di quest'ultima ed a favore di il pagamento della restante metà delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 4.312,50 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
- ha condannato il al pagamento in favoe di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in euro 2.425,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese
[...] generali nella misura di legge;
ha posto definitivamente a carico di Controparte_2 le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
[...]
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , oggi Parte_1 Controparte_5
giusto atto di fusione per incorporazione del 12/04/2022 a Rogito Notaio
[...] [...]
Rep/Racc 6926/3496,, contestandone l'erroneità sotto diversi profili. Per_1
Si è costituito in giudizio , contestando l'appello e insistendo per la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado.
, ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 23.05.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato l'illegittimità della condotta della appellante. Il Tribunale ha, infatti, CP_6 ritenuto abusiva l'iscrizione di ipoteca su tutti i beni del debitore, giudicandola sproporzionata rispetto al credito originariamente vantato (€44.768,74). Secondo la prospettazione dell'appellante, invece, l'iscrizione era pienamente legittima ai sensi degli artt. 2740, 2828 e 2877 c.c. che consentono di iscrivere ipoteca su qualsiasi bene del debitore. Contesta, peraltro, l'applicazione al caso di specie del principio di diritto enunciato da Cass. 39441/2021, poiché in radicale contrasto con la giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass. n. 16308/2007) che esclude la responsabilità aquiliana del creditore per ipoteca eccedente.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata al risarcimento della somma di € 10.000,00 ritenendo che, fermo restando quanto già argomentato in punto di responsabilità ex art. 2043 c.c. imputabile alla difetterebbe CP_6 altresì la prova tanto del nesso causale, quanto dell'effettivo esborso della somma richiesta a titolo di risarcimento.
Con il terzo motivo di appello, viene impugnato il capo relativo alle spese.
---------
Il primo motivo di appello è infondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'iscrizione ipotecaria su tutti i beni del debitore sarebbe pienamente legittima ai sensi degli artt. 2740, 2828 e 2877 c.c., se confrontato con i principi di diritto applicati dal Giudice di prime cure e con gli esiti dell'accertamento peritale svolto, non può essere condiviso.
Dalla CTU espletata in primo grado è emerso che la garanzia iscritta dal Parte_1 sull'intero patrimonio immobiliare del debitore (il cui valore è stato stimato in € 540.000,00) fosse superiore di oltre dodici volte il credito vantato per un importo complessivo di € 75.000,00 (di cui € 44.768,74 a titolo di capitale). Il Tribunale di Palermo ha, a questo proposito, correttamente richiamato il principio di diritto enunciato da Cassazione civile, sez. III, n. 3944/2021, che ha superato l'orientamento restrittivo precedente, ammettendo la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. del creditore che iscriva ipoteca su beni di valore sproporzionato, in violazione dei principi di buona fede e cautela imposti al creditore. Il Giudice di prime cure ha valorizzato tale principio, rilevando come la banca avesse la possibilità di garantire adeguatamente il proprio credito su un solo bene (o su una parte limitata del patrimonio del debitore) ma scelse consapevolmente di vincolare l'intero patrimonio immobiliare, senza alcun vantaggio apprezzabile per sé e con evidente pregiudizio per il debitore.
Tale condotta, definita abusiva e contraria a buona fede, integra pienamente gli estremi dell'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., in linea con la giurisprudenza di legittimità e con i principi di proporzionalità e correttezza contrattuale.
2. Il secondo motivo di appello è fondato.
Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta della ed il danno CP_6 asseritamente subito da il Giudice di prime cure ha valorizzato la condotta successiva CP_1 posta in essere dalla Banca. E', infatti, documentalmente provato che in data 26 Luglio 2016 il procuratore di Venezia chiedeva alla creditrice di prestare il consenso alla restrizione dell'ipoteca escludendo dalla stessa gli immobili siti in Palermo, via Francesco Omodei nn.2 e 2/A che erano stati promessi in vendita a con contratto preliminare del 10 Luglio 2016 Parte_3 al prezzo di € 28.000,00 e previo versamento di una caparra di € 10.000,00. La rifiutò tale CP_6 richiesta subordinandola al pagamento di una congrua somma di denaro. Successivamente,
decise di recedere dal preliminare per grave inadempimento imputabile al Parte_3 promittente venditore e chiese la restituzione del doppio della caparra versata. A questo proposito, prive di rilievo sono le argomentazioni relative alla carenza di prova dell'effettivo esborso monetario da parte dell'appellato. Occorre precisare che la "perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti, Cass. 06/10/2021, n.27129; v. Cass., 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Ciò posto, occorre tuttavia ritenersi insussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dalla e le conseguenze economiche patite da in ragione dell'inadempimento CP_6 CP_1 al contratto preliminare di compravendita. Va, infatti, precisato che al momento della stipulazione del contratto preliminare l'ipoteca era già stata iscritta sugli immobili oggetto di compravendita e, ciononostante, ebbe a dichiarare che i beni promessi in vendita fossero liberi da pesi CP_1 ed iscrizioni pregiudizievoli. Ragioni di cautela nella conclusione di affari commerciali avrebbero dovuto indurre il ad estrarre un'ispezione ipotecaria degli immobili oggetto di CP_1 preliminare prima della sua stipulazione e non successivamente. La violazione di tale regola di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda è idonea a configurarsi come un antecedente necessario dell'evento dannoso, così come il recesso dal preliminare per inadempimento del promittente venditore e la richiesta di restituzione del doppio della caparra costituisce una conseguenza prevedibile ed evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza (v. art. 1227 co. 2 c.c.). Non può, pertanto, addebitarsi alla CP_6 il verificarsi di tale evento dannoso nella sfera giuridica di CP_1
In parziale riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. deve rigettarsi la domanda di alla condanna di al Controparte_1 Controparte_5 Parte_2 risarcimento dei danni.
Sulle spese di lite
L'esito complessivo della lite impone di rideterminare la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio che, unitamente a quelle relative al secondo grado di giudizio, seguiranno la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma dell'ordinanza n.rep. 5390/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 27/06/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 7145/2020;
a) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da Controparte_1 nei confronti di;
Controparte_5
b) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_5 spese del primo grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre accessori di legge e delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 30/10/2025
Palermo, 3/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY IS GI PO