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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 281/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1 C.F._1
GENNARO DAVIDE GIUSEPPE e FATTIBENE ANGELA MARIA
appellante
e
(C.F. , in persona de l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dagli Avv.ti CLEMENTI DARIO e FALASCA GIAMPIERO appellata
OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , dipendente della con qualifica di Parte_1 Controparte_1 dirigente, ha impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro di Trani il licenziamento intimatogli in data 12.9.2019, chiedendo “accertare e dichiarare l'ingiustificatezza oltre che la mancanza di giusta causa del licenziamento intimato al dott. con lettera del Parte_1
12.09.2019; per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del dott. , di € 234.466,08 a titolo di Pt_1 indennità supplementare ex art. 19 del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del
26.11.2009 (e successivi rinnovi) e di € 117.233,14 a titolo di indennità sostituiva del preavviso ex art. 23 del medesimo contratto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare che in conseguenza dell'illegittimo licenziamento, il dott. ha ingiustamente perso il diritto a partecipare ai piani Pt_1 azionari di “stock option” e “RSU” e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 44.645,00, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola contenuta nel patto di non concorrenza dell'1.04.2018, prevedente una proporzionale riduzione del corrispettivo per il lavoratore in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, a titolo corrispettivo per patto di non concorrenza non ancora versato, della somma di € 4.142,85, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto del dott. al rimborso delle spese sostenute Pt_1 per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel mese di luglio 2019 e, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 suo favore, a tale titolo della somma di € 222,90, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo”.
1.1. Il licenziamento per giusta causa era scaturito dalla nota di addebito del 2.9.2019, con cui la datrice di lavoro aveva contestato quanto segue: “A seguito di segnalazione interna pervenuta alla Società in data 26 luglio 209 – ed alle conseguenti indagini operate al fine di verificare il rispetto delle norme di legge, delle procedure di gruppo e delle procedure aziendali – la stessa è pervenuta a conoscenza dei fatti di seguito descritti. In particolare, è emerso che Lei – congiuntamente alla sig.ra e alla di lei sorella è socio di una società denominata Parte_2 Parte_3
IG RN società cooperativa a responsabilità limitata. È emerso, altresì, che con atto registrato in data 4 giugno 2018, IG RN s.c.ar.l. ha acquistato, dal sig. , il 34% delle quote Persona_1 della società BF Medica 2.0 s.r.l. attiva nel settore del commercio di presidi chirurgici, farmaci, apparecchiature medicali, ecc.; in tal modo IG RN s.c.ar.l. è divenuta il socio di maggioranza della BF Medica 2.0 s.r.l. con la quale, come a Lei ben noto, la scrivente Società ha in essere un contratto di distribuzione della Divisione DePuySynthes con riferimento al territorio della regione
Puglia. Le condotte sopra descritte hanno, inequivocabilmente, generato una situazione di conflitto di
pag. 2/23 interessi in considerazione del suo rapporto di lavoro dirigenziale con la Società, del ruolo da Lei ricoperto nell'organizzazione di nonché dell'attività svolta dalla Controparte_1
BF Medica 2.0 s.r.l. e del rapporto contrattuale che la lega alla scrivente Società. Sebbene
l'illegittimità delle condotte sopra descritte sia di tutta evidenza, è opportuno comunque sottolineare come le stesse integrino una gravissima violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2015 c.c., ai sensi del quale “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da arrecare ad essa pregiudizio”. A ciò si aggiunga che, in sede di assunzione, Lei si è obbligato all'adempimento di un obbligo di fedeltà nei confronti della
Scrivente particolarmente articolato, obbligandosi espressamente: a non intraprendere, né direttamente né indirettamente, nel corso del rapporto di lavoro con la Scrivente, alcuna attività in concorrenza con essa;
a non divulgare in alcun modo, anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro, alcuna informazione o notizia, anche non di carattere riservato, acquisita durante il rapporto di lavoro e relativa all'organizzazione ed ai metodi di produzione della Scrivente;
a non utilizzare tali informazioni e notizie in modo da poter causare qualsivoglia pregiudizio alla Scrivente. Infine, le condotte sopra indicate integrano, altresì una grave violazione delle previsioni del codice di condotta aziendale della scrivente, ai sensi del quale si verifica un conflitto di interessi quando un rapporto o un'attività personale possono influenzare il giudizio e la capacità di svolgere il lavoro dei dipendenti in modo oggettivo. Le contestiamo, pertanto, quanto sopra, a tutti gli effetti di legge e in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art- 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300”.
1.2. Nel suo ricorso giudiziario, , in punto di fatto, ha premesso: Pt_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 21.5.2001, Controparte_1 dapprima come “ per la divisione Mitek”, poi venendo inquadrato nella Controparte_2 qualifica dirigenziale dal 1.3.2015 e nominato “Regional Development” e, da ultimo,
“Country Sales” responsabile nazionale delle linee “Trauma, Power Tools & CMF”;
- che la era legata alla S.r.l. BF Medica da un Controparte_1 contratto sottoscritto in data 26.7.2016 avente ad oggetto la distribuzione in esclusiva dei prodotti del listino “DePuySynthes Joint Recostruction” per la zona di Foggia;
- che il suddetto contratto di distribuzione era stato ceduto in data 5.7.2017 dalla S.r.l. BF
Medica alla S.r.l. BF Medica 2.0;
- di essere divenuto dal 28.4.2017 socio della IG RN S.c.a.r.l., costituita in data
10.2.2017, avente ad oggetto “la fornitura di servizi reali e strumentali alle imprese, enti no profit, enti pubblici e professionisti, finalizzati all'utilizzo in rete nella tecnologia digitale”;
pag. 3/23 - che in data 30.4.2018, il Consiglio di Amministrazione della Controparte_3 aveva deliberato di “acquisire la quota di partecipazione al capitale sociale della società BF Medica
2.0. s.r.l. nella misura del 34% del sig. al prezzo pattuito di € 3.400,00”; Persona_1
- di aver, quindi, receduto in pari data dalla sua qualità di socio, con deliberazione del recesso ad opera del C.d.A. in data 2.5.2018 e contestuale cancellazione dal libro dei soci;
- che solo successivamente, in data 25.5.2018, in qualità di socio della Persona_1
BF Medica 2.0 s.r.l., aveva in effetti ceduto il 34% della propria quota alla IG RN
S.c.a.r.l.;
- di essere legalmente separato da oltre 11 anni da , già socia della Parte_2
IG RN S.c.a.r.l.
Ha, quindi, sostenuto l'illegittimità del recesso datoriale, sotto i seguenti profili:
1.2.1. tardività della contestazione disciplinare, per essere la presunta situazione di conflitto di interessi, alla data della contestazione (2.9.2019), già abbondantemente cessata
(al 30.4, ovvero, al più tardi, al 2.5.2018);
1.2.2. violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, per avere la datrice di lavoro posto a fondamento del licenziamento fatti diversi da quelli oggetto di preventivo addebito (“…l'acquisizione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data
30 aprile 2018, quando Lei era ancora socio a tutti gli effetti della IG RN” e “pur volendo ammettere che Lei abbia perso la qualità di socio dal 2 maggio 2018 […] è pacifico che fosse pienamente a conoscenza del fatto che IG RN aveva deciso di acquisire un quota rilevante del capitale di BF medica 2.0 s.r.l.”);
1.2.3. assenza di giustificatezza e/o di giusta causa, tenuto conto che: - era stato socio della IG RN S.c.a.r.l. nel solo periodo 28.4.2017-2.5.2018, senza mai ricoprire incarichi di gestione e/o amministrazione;
- la IG RN S.c.a.r.l. non svolgeva alcuna attività in concorrenza con la e non era divenuta socia di Controparte_1 maggioranza della BF Medica 2.0. s.r.l.; - egli non soltanto non aveva preso parte alla seduta del C.d.A. della IG RN S.c.a.r.l., nel corso della quale era stata deliberata l'acquisizione delle quote della BF Medica 2.0, ma, appresa tale circostanza, aveva immediatamente esercitato il recesso dalla cooperativa;
- non aveva arrecato alcun pregiudizio alla datrice di lavoro, né si era posto in situazione di conflitto di interessi secondo il codice disciplinare aziendale.
1.3. La costituendosi in giudizio, ha insistito sulla Controparte_1 configurabilità del conflitto di interessi, replicando, in sintesi, che: - sino all'aprile 2019,
pag. 4/23 epoca in cui era intervenuta una riorganizzazione aziendale, il ricorrente aveva la piena responsabilità del contratto di distribuzione intercorrente con BF Medica 2.0 e, proprio in virtù del suo ruolo, aveva avallato in data 28.3.2017 la richiesta della BF Medica di cedere il contratto alla BF Medica 2.0; - la separazione legale, non avendo l'effetto di porre fine al rapporto matrimoniale, non rimuove il conflitto di interessi derivante dalla presenza nella compagine sociale della IG RN, che controllava BF Medica 2.0, del coniuge e della cognata;
- la domanda di recesso da socio della IG RN era stata redatta in carta semplice, senza timbro notarile o altro accorgimento atto a conferire alla stessa data certa;
- la e-mail inviata in data 17.7.2019 al collega dimostrava inequivocabilmente Persona_2
l'interesse diretto e personale di per le modalità di gestione e le sorti della IG Pt_1
RN S.c.a.r.l. e della BF Medical 2.0.
2. L'adito Tribunale, espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testimoni, con sentenza in data 18.1.2024, dato atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di rimborso delle spese pari a € 222,90, sostenute dal ricorrente nel luglio 2019 e pagate dalla società in corso di causa, ha respinto nel resto il ricorso, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la contestazione disciplinare del 2.9.2019 è stata tempestiva, atteso che la società ha avuto conoscenza dei fatti addebitati solo in data 26.7.2019, a seguito di una segnalazione del dipendente , il quale, escusso come teste, ha espressamente confermato Persona_2 tale circostanza;
d'altro canto, è rimasta indimostrata la tesi di di aver comunicato Pt_1 già in epoca antecedente la partecipazione societaria di cui si controverte, nulla potendosi evincere in proposito dalla deposizione del teste Tes_1
- non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità dell'addebito disciplinare, in quanto la contestazione, contenuta nella lettera di licenziamento, in ordine alla conoscenza della volontà della di acquisire le quote della BF Medica s.r.l. ed alla Controparte_4 perdurante qualità di socio all'epoca della deliberazione del predetto acquisto non altera il contenuto dell'originaria contestazione, ma si limita a specificare ulteriormente l'addebito, anche alla luce delle giustificazioni del;
Pt_1
- nel merito, la condotta del dirigente, il quale ha omesso di comunicare di aver ricoperto la qualità di socio della società acquirente del 34% delle quote di altra società con cui la datrice di lavoro ha stipulato un contratto di distribuzione, nonché la partecipazione a detta società anche della coniuge legalmente separata e della cognata, oltre a configurare una pag. 5/23 lesione delle regole di cui al codice di condotta aziendale, integra una violazione dell'art. 2105 c.c.;
- in particolare, contrasta con il codice di comportamento aziendale nella parte in cui prevede che “un conflitto di interessi si verifica quando un rapporto o un'attività personali possono influenzare il vostro giudizio e la capacità di svolgere il lavoro in modo oggettivo, e di rispettare i vostri compiti nei confronti del vostro datore di lavoro. Anche la semplice parvenza o percezione di un conflitto di interessi può esporre a rischi la nostra Società. In qualità di dipendenti, non dobbiamo mai permettere a interessi o vantaggi personali di impedirci di fare ciò che è giusto nel migliore interesse della nostra Azienda”, annoverando, tra le situazioni da segnalare, tutte quelle attività o rapporti che possono influenzare o dare l'impressione di influenzare la capacità del dipendente di prendere decisioni corrette ed imparziali o interferire con la capacità di svolgere il proprio lavoro e le attività che influenzano o tentano di influenzare operazioni commerciali tra la Società e un'altra entità in cui un dipendente ha un interesse economico diretto o indiretto o agisce in veste di dirigente, funzionario, dipendente, partner, agente o consulente;
al contempo, configura una violazione dell'art. 2105 c.c. che vieta al prestatore di lavoro di trattare, per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza con l'imprenditore e di divulgare o utilizzare in modo pregiudizievole per l'impresa, informazioni o metodi di cui sia venuto a conoscenza;
- dalla deposizione del teste e dalla e-mail datata 17.7.2019 emerge che Persona_2
aveva piena cognizione delle vicende societarie della B.F. Medica 2.0 anche in Pt_1 epoca di gran lunga successiva alla cessazione della sua partecipazione societaria, formalmente risalente al 2.5.2018, e che la separazione tra i coniugi non era effettiva, in ragione della riscontrata presenza della presso l'abitazione del;
Pt_2 Pt_1
- in definitiva, la condotta del dirigente appare suscettibile di integrare sia la nozione di giustificatezza, sia quella di giusta causa del licenziamento, in quanto idonea a turbare l'affidamento riposto dalla società nel corretto operato del dirigente;
- alla legittimità del recesso consegue l'infondatezza delle domande di condanna della società al pagamento dell'indennità supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del risarcimento di danni ulteriori derivanti dalla cessazione del rapporto;
- il corrispettivo del patto di non concorrenza era strettamente connesso alla durata del rapporto di lavoro, tenuto conto che le parti ne avevano previsto la ripartizione in 14 mensilità in costanza di rapporto, sicchè non appare irragionevole la previsione che al pag. 6/23 mancato decorso dell'annualità si ricolleghi una corrispondente riduzione della somma dovuta.
3. Avverso tale sentenza, ha interposto appello, con ricorso depositato in data Pt_1
16.4.2024.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
con apposita memoria, per resistere all'avverso gravame.
[...]
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, tentata infruttuosamente la conciliazione, all'udienza del 8.4.2025, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appellante affida il gravame a tre motivi, articolati in una serie di connesse censure.
4.1. Con il primo motivo, censura la statuizione di rigetto dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, evidenziando che lo stesso teste aveva riferito che Persona_2 la società era stata notiziata della partecipazione societaria del in epoca Pt_1 antecedente al luglio 2019 e che, in effetti, come riferito dal teste l'intenzione di Tes_1 diventare socio della IG RN era stata anticipata al responsabile aziendale sin dal novembre 2016.
4.2. Con il secondo, ripropone l'eccezione relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, sostenendo che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, tra l'addebito descritto nella nota del 2.9.2019, consistente nella titolarità della qualità di socio della IG RN S.c.a.r.l., divenuta socia di maggioranza di BF Medica, e quello poi riportato nella missiva di licenziamento del 12.9.2019, in termini di “conoscenza del fatto che IG RN aveva deciso di acquisire una quota rilevante del capitale di BF Medica 2.0 s.r.l.”, non sussisteva alcun rapporto di genere a specie ed era ravvisabile una modificazione sostanziale del fatto, in relazione al quale gli era stato precluso l'esercizio del diritto di difesa.
4.3. Con il terzo, si duole dell'erroneo apprezzamento in ordine alla sussistenza della condotta addebitata ed alla giustificatezza del licenziamento.
In particolare, lamenta: - l'eterogeneità della riscontrata omissione della comunicazione “di aver ricoperto la qualità di socio della società acquirente del 34% delle quote di altra società con cui la
ha stipulato un contratto di distribuzione, nonché la partecipazione alla stessa della Controparte_5 coniuge, da cui risulta legalmente separato, e della cognata” rispetto alla condotta originariamente contestata, come pure a quella indicata nella missiva di licenziamento;
- il vizio di motivazione della pronuncia, per assenza di adeguati riferimenti alle fonti di prova pag. 7/23 utilizzate per l'accertamento della sussistenza dell'addebito e di ogni effettivo vaglio delle prove invece addotte dal dirigente per dimostrare l'infondatezza delle contestazioni;
-
l'inconfigurabilità di un'ipotesi di conflitto di interessi, così come descritta nel codice etico e di comportamento aziendale, vieppiù considerato che la BF Medica 2.0 era un partner commerciale della e non già un concorrente e che, comunque, il dirigente non CP_1 avrebbe potuto intervenire sul contratto di distribuzione, non essendo più responsabile della divisione cui faceva capo il contratto (in particolare, con la e-mail del 26.3.2017 – citata dal giudicante – egli si sarebbe limitato a fornire indicazioni circa il contenuto del negozio già in essere con la prima società, senza avallare la cessione del contratto); - l'inutilizzabilità della e-mail del 17.7.2019 inviata al collega , trattandosi di corrispondenza Persona_2 privata illecitamente divulgata in violazione dell'art. 93, l. 633/1941; - assoluta carenza argomentativa in punto di prova della “non effettività” della separazione tra i coniugi, per aver il Tribunale dato prevalenza ad una generica propalazione del teste Persona_2 piuttosto che alla documentazione attestante la separazione legale tra e;
- Pt_1 Pt_2 omessa valutazione della concreta idoneità della condotta contestata a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
5. L'appello è infondato e va respinto.
Preliminarmente, va detto che non risulta censurata la statuizione con cui il Tribunale ha disatteso la domanda di pagamento dell'intero corrispettivo del patto di non concorrenza, sicchè sul punto si è formato il giudicato interno.
6. Quanto al primo motivo, premesso che il primo giudice ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo cui l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi tenere conto del tempo necessario per l'accertamento dei fatti e/o della complessità della struttura organizzativa dell'impresa (cfr. Cass. 17646/2024; 29332/2022;
2654/2022), va detto che l'appellante non fornisce alcun elemento idoneo a sovvertire la decisione, liddove ha accertato la tempestività della reazione datoriale.
A fronte del rilievo del giudicante, ancorato agli esiti dell'istruttoria, ed in particolare al contenuto della deposizione del teste – il quale ha confermato di aver Persona_2 effettuato una segnalazione interna, appunto, in data 26.7.2019 – non vi è alcun dato obiettivo che consenta di avvalorare la tesi del lavoratore secondo cui la partecipazione societaria del sarebbe stata nota ai vertici aziendali già in epoca precedente. Pt_1
A tanto non conduce nemmeno la più attenta rilettura della testimonianza di
, il quale ha dichiarato, con chiarezza, precisione e puntualità, di aver Persona_2
pag. 8/23 acquisito contezza del fatto che “era socio con la moglie e la cognata di una società Pt_1 cooperativa che era all'interno della rivendita della zona pugliese” nel corso di una riunione “con gli agenti e la sorella” tenutasi “a metà luglio 2019” e di aver, quindi, Persona_3 successivamente riferito quanto appreso in quella sede “al mio diretto superiore Per_4
e successivamente a ” (cfr. verbale udienza del 4.11.2021, in fasc.
[...] Controparte_6 ufficio I grado) .
Gli ulteriori riferimenti, richiamati dall'appellante nel gravame, a preventive comunicazioni della partecipazione societaria del sono frutto esclusivamente di Pt_1 quanto raccontato al teste, nel corso di quella stessa riunione, dagli agenti e non di quanto direttamente conosciuto o verificato dal teste medesimo (…“mi dissero che avevano già riferito all'azienda la circostanza [...] la società aveva già i documenti che erano stati consegnati dalla
, secondo quanto riportatomi da lei [...]” - ibidem); difetta, pertanto, qualsiasi dato o Per_1 riscontro obiettivo che i fatti genericamente prospettati dagli agenti siano effettivamente avvenuti, come pure qualsivoglia specificazione delle relative circostanze e coordinate spazio-temporali.
Del resto, ha aggiunto che, proprio nel corso della riunione di metà luglio Persona_2
2019, “la sorella dell'agente mi fece vedere un verbale di assemblea della società Per_1 comprovante la partecipazione del ” e che solo dopo quell'incontro egli aveva Pt_1 consegnato ai vertici aziendali “ciò che la mi aveva mostrato: verbali di assemblea di cui Per_1 ho detto prima, lo statuto della cooperativa e una cessione di quote” (ibidem).
Dunque, diversamente da quanto opinato dall'appellante, le dichiarazioni di Persona_2 non fanno che avvalorare il dato che l'odierna appellata abbia acquisito cognizione della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante solo in concomitanza con la segnalazione interna del 26.7.2019.
6.1. Nè, d'altro canto, ha fornito elementi di segno contrario. Pt_1
Posto che il codice etico e di comportamento aziendale impone a ciascun dipendente “la responsabilità di comunicare un potenziale conflitto” e di “discutere eventuali conflitti potenziali o dubbi su come gestire al meglio una situazione in cui può sussistere un conflitto, con i propri manager
o con il personale HR o del Legal Dept” (cfr. doc. all. sub 11 in fasc. parte I grado ) non CP_1 giova all'odierno appellante il contributo dichiarativo offerto dal teste richiamato Tes_1
a pag. 8 dell'atto di gravame.
Infatti, se è vero che ha riferito che “il ricorrente a novembre 2016 mi informò in Tes_1 qualità di capo della sua intenzione di divenire socio di una cooperativa che forniva servizi alle
pag. 9/23 imprese; io gli riferii di comunicarlo all'ufficio competente, cioè quello delle risorse umane in quanto quell'ufficio avrebbe verificato la compatibilità della qualità di socio e le sue mansioni all'interno della società resistente. Io non prestai alcun assenso non essendo di mia competenza né avvisai alcuno, avendo indirizzato il ricorrente alle risorse umane. So che l'ufficio risorse umane inviò una mail al ricorrente contenente delle linee guida per valutare la pratica” (cfr. verbale udienza del 4.11.2021, in fasc. ufficio I grado), v'è tuttavia che non ha fornito alcuna prova di aver dato Pt_1 seguito alle indicazioni ricevute, né, segnatamente, di aver comunicato la propria partecipazione societaria alla S.c.a.r.l. IG RN, già potenzialmente idonea ad integrare una situazione di conflitto di interessi, secondo la rigorosa regolamentazione contenuta nel codice etico aziendale, avuto riguardo al periodo in cui tale situazione si è definita, circostanziata e concretizzata (ossia dal 28.2.2017, cfr. doc. all. sub n. 25 in fasc. parte I grado ). Pt_1
7. Parimenti, va condivisa la statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità della denunciata violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
Non è superfluo rammentare che l'interpretazione della nota di addebito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservata al giudice di merito
(cfr. Cass. 13667/2018), tenuto a valutare attentamente se gli elementi ulteriori introdotti dal datore di lavoro nel successivo provvedimento disciplinare costituiscano circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione, in violazione del diritto di difesa (Cass. 26678/2017; 31130/2021), oppure se si tratti di circostanze confermative in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 19023/2018) ovvero che non modifichino in senso sostanziale il quadro generale di riferimento della contestazione (Cass. 8293/2019; 11159/2018;
21175/2024; 11540/2020).
7.1. Come correttamente rilevato dal Tribunale, nella missiva di licenziamento non si rinviene alcuna modificazione sostanziale delle condotte oggetto di contestazione nella precedente nota di addebito.
Ed invero, la nota del 2.9.2019 (cfr. doc. all. sub n. 1 fasc. parte I grado ) così Pt_1 descrive l'addebito: - il era socio, unitamente alla coniuge e alla Pt_1 Parte_2 cognata , della S.c.a.r.l. IG RN;
- quest'ultima società aveva Parte_3 acquistato il 34% delle quote sociali della S.r.l. BF Medica 2.0, operante nel settore del commercio dei presidi chirurgici, farmaci, apparecchiature medicali, con cui la CP_1
pag. 10/23 aveva in essere un contratto di distribuzione della divisione Controparte_1
DePuysynthes sul territorio della Regione Puglia;
- la società datrice aveva dunque scoperto l'esistenza di condotte generatrici di una situazione di conflitto di interessi, in considerazione del ruolo ricoperto dal dirigente nell'organizzazione aziendale e dell'attività svolta dalla S.r.l. BF Medica 2.0 nell'ambito del rapporto contrattuale in atto.
La missiva di licenziamento del 12.9.2019 (cfr. doc. all. sub n. 3, ibidem) richiama la missiva precedente (…“facendo seguito alla contestazione disciplinare del 2 settembre 2019, da intendersi qui integralmente trascritta”), dà conto delle giustificazioni relative alla intervenuta cessazione dalla qualità di socio ed alla separazione personale tra e e, Pt_1 Pt_2 cionondimeno, riafferma la sussistenza del contestato conflitto di interessi, così motivando:
“la prima delle predette circostanze (ndr. ossia il venir meno della qualità di socio a far data dal
2.5.2018) non è sufficiente a rimuovere gli addebiti contestati, in quanto l'acquisizione da parte di
IG RN del 34% delle quote di BF Medica 2.0 S.r.l. è stata deliberata dal Consiglio di
Amministrazione in data 30 aprile 2018, quando Lei era ancora a tutti gli effetti socio della Società
IG RN. Pertanto, pur volendo ammettere che lei abbia perso la qualità di socio dal 2 maggio
2018 (circostanza, questa, dimostrata solo con documentazione parziale e lacunosa) è pacifico che Lei fosse pienamente a conoscenza del fatto che IG RN aveva deciso di acquisire una quota rilevante del capitale di BF Medica 2.0, azienda con la quale intrattiene rapporti Controparte_1 commerciali […] e che rientra nella rete vendita di cui – in virtù del ruolo da Lei ricoperto fino ad
Aprile 2019- Lei era direttamente responsabile. Lei ha omesso di segnalare a Controparte_1 questa situazione di potenziale conflitto di interessi, pur essendone pienamente a conoscenza,
[...] senza alcuna valida giustificazione. Anche la seconda circostanza dedotta nelle giustificazioni – la separazione legale della Sig.ra – è insufficiente a rimuovere gli addebiti contestati. Parte_2
Come noto, il provvedimento di separazione personale (al contrario del divorzio) non pone fine agli effetti del rapporto matrimoniale;
pertanto, in costanza di matrimonio Lei avrebbe dovuto comunicare alla Società la situazione di potenziale conflitto di interessi dovuta alla presenza della compagine sociale che controlla BF Medica 2.0 della Sig.ra e della sorella . Del tutto Parte_2 Parte_3 irrilevante appare, infine, l'affermazione che la IG RN ha un oggetto sociale estraneo al campo di attività di abbiamo visto che tale Società detiene una quota rilevante Parte_4
(34%) del capitale sociale di BF Medica 2.0”.
7.2. Ad avviso di questa Corte è dunque evidente che, diversamente da quanto rappresentato dall'odierno appellante, la nota di licenziamento si limita a specificare e circostanziare la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, principalmente al fine di pag. 11/23 esplicitare le ragioni per le quali le giustificazioni rassegnate dal lavoratore sono state ritenute inidonee, ma senza introdurre alcuna variazione sostanziale dei fatti addebitati nella loro materialità e neppure nel loro significato giuridico.
Prova ne sia che, come si evince dalla piana disamina delle copiose allegazioni e deduzioni difensive del dirigente, non appare prospettabile alcun concreto vulnus al diritto di difesa, compiutamente esercitato sia sulle condotte contestate, sia sulle ulteriori argomentazioni circostanziate espresse dalla società a confutazione delle giustificazioni nella nota di licenziamento.
8. Infine, il primo giudice ha, ad avviso di questa Corte, correttamente valutato anche la sussistenza delle ragioni giustificative del recesso datoriale.
8.1. Occorre preliminarmente chiarire che la nozione di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti, al fine di riconnettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad un'indennità, si discosta, sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3.
Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un'importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso (cfr. Cass., 17/3/2014 n. 6110; Cass., 30/12/2019,
n. 34736).
La giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide, in linea di principio, con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (cfr. Cass., 10/4/2012 n. 5671; Cass.,
23/07/2021 n. 21172).
Benchè, infatti, anche la nozione di giusta causa legale di licenziamento possa risentire della considerazione dell'investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l'attribuire al pag. 12/23 dirigente compiti, di volta in volta strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale, essa resta indefettibilmente legata ad una definizione precisa, dettata dall'esigenza di tener conto della maggiore gravità delle conseguenze (così Cass., 5671/2012).
In definitiva, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria un'analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente, e che non devono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da renderla particolarmente onerosa (Cass., 17.3.2014, n. 6110; Cass., 8.3.2012 n. 3628; Cass., 20.6.2016 n. 12668).
La giusta causa di licenziamento consiste, invece, in un fatto che, valutato in concreto (e pertanto in relazione sia alla sua oggettività, sia alle sue connotazioni soggettive), determini una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di fiducia che esso postula (Cass., 15/03/2018, n. 6426).
In tale contesto, da un lato, deve rammentarsi che – come per la generalità dei lavoratori –
l'obbligo di fedeltà ha un contenuto più ampio di quello testualmente delineato dall'art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi (cfr. Cass. 33134/2024; 2550/2015;
14176/2009), per cui può rilevare anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (Cass. 313/1996;
512/1997; 8208/1998; 7990/2000; 6957/2005; 2474/2008; 2550/2015); dall'altro, poiché nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario occorre sempre aver riguardo anche alla natura ed alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate
(Cass. 1978/2016), deve tenersi conto della particolare intensità dell'elemento fiduciario propria del rapporto di lavoro dirigenziale (Cass. 12727/2024; 33134/2024; 381/2023), con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, insiti nella relazione di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, nella posizione di particolare responsabilità e nella pag. 13/23 collocazione al vertice dell'organizzazione aziendale (Cass. 12727/2024; 7295/2018;
394/2009).
In altri termini, proprio la stretta inerenza delle mansioni dirigenziali rispetto agli obiettivi generali dell'impresa, le prestazioni del dirigente si caratterizzano per un elevato grado di fiducia, che costituisce l' "in sé" della figura del dirigente (Cass. 6606/2003; 12727/2024) e, più di ogni altro elemento, rende ragione della tutela differenziata in caso di licenziamento illegittimo (Cass. 7295/2018; Corte Cost. 225/1994; Corte Cost. 309/1992).
8.2. Ciò premesso, ritiene questa Corte che il Tribunale abbia condotto una puntuale ed approfondita disamina delle prove acquisite e dei documenti agli atti ed abbia correttamente valutato, sotto il profilo sostanziale, la condotta addebitata al , come Pt_1 dimostrata all'esito dell'istruttoria svolta.
Fermo restando quanto poc'anzi già esposto in punto di immutabilità della contestazione, il primo giudice ha infatti colto l'essenza della contestazione datoriale, che, sin dalle prime battute, ha evidenziato come il dirigente avesse sottaciuto il fatto integrante il conflitto di interessi, ponendo l'accento sulla “scoperta” effettuata dopo una fase di acquisizione della notizia e una ulteriore di accertamento e verifica (cfr. lettera di contestazione in atti: “a seguito di segnalazione interna pervenuta alla Società […] ed alle conseguenti indagini… la stessa è pervenuta a conoscenza dei fatti di seguito descritti. In particolare è emerso che…”).
Il “fatto” è, evidentemente, come già detto, la partecipazione – mai comunicata prima alla datrice di lavoro – alla compagine societaria della S.c.a.r.l. IG RN, la quale, a sua volta, era divenuta socia, per una quota pari al 34% del capitale sociale, della S.r.l. BF
Medica 2.0, con cui la intratteneva un contratto di distribuzione. Controparte_1
Emerge per tabulas – e, in questi termini, è altresì incontroverso – che alla data del
30.4.2018, ossia quando il C.d.A. della IG RN ha deliberato l'acquisizione della partecipazione controversa – era ancora socio (cfr. doc. all. sub n. 22 in fasc.parte I Pt_1 grado ). Pt_1
D'altro canto, nel periodo in questione, rivestiva ancora il ruolo di “Regional Sales Pt_1
Manager” per le linee “JR, Mitek e Trauma” nel territorio pugliese, in cui rientrava – dato anche questo sostanzialmente incontestato, v. punto 2.3., pag. 8 del ricorso introduttivo di primo grado – anche il contratto di distribuzione in corso con la S.r.l. BF Medica 2.0 (cfr. doc. all. sub n. 14, ibidem).
Non è dato, allora dubitare della pertinenza della previsione del codice di condotta aziendale, particolarmente rigoroso nella prospettiva della prevenzione dei conflitti di pag. 14/23 interesse, anche attraverso obblighi di informativa (“Non sempre è possibile capire chiaramente se un'attività crea un conflitto di interessi. Tuttavia ciascun dipendente ha la responsabilità di comunicare un potenziale conflitto [...] i dipendenti devono discutere eventuali conflitti potenziali o dubbi su come gestire la meglio una situazione in cui può sussistere un conflitto, con i propri manager
o con il personale HR o del Legal Dept”; cfr. doc. all. sub n. 26 in fasc. parte I grado Lastella;
n.
11 in fasc. parte I grado Johnson).
Ancora, secondo il codice di condotta aziendale “un conflitto di interessi si verifica quando un'attività, un rapporto o un incarico commerciale personali interferiscono, o sembrano interferire, con la nostra capacità di adempiere a pieno alle nostre responsabilità lavorative. Il modo in cui ci comportiamo nei nostri rapporti di lavoro ha effetto sulla nostra reputazione e sulla fiducia di cui godiamo presso gli stakeholders […] Un conflitto di interessi si verifica quando un rapporto o un'attività personali possono influenzare il vostro giudizio e la capacità di svolgere il lavoro in modo oggettivo, e di rispettare i vostri compiti nei confronti del vostro datore di lavoro. Anche la semplice parvenza o percezione di un conflitto di interessi può esporre a rischi la nostra Società. In qualità di dipendenti, non dobbiamo mai permettere a interessi o vantaggi personali di impedirci di fare ciò che è giusto nel migliore interesse della nostra Azienda”; di talchè “la mancata segnalazione di un potenziale conflitto di interessi costituisce una violazione del nostro Codice. In caso di dubbi, siete tenuti a chiedere indicazioni al vostro manager” (cfr. pagg. 30 e 31).
E' appena il caso di evidenziare che nella parte relativa a “investimenti personali, transazioni e interessi commerciali esterni” è espressamente prevista la seguente casistica: “a volte potete voler fare degli investimenti o accettare un lavoro aggiuntivo per garantirvi una maggiore solidità finanziaria. Tuttavia dovete sempre tenere presente i problemi legati al potenziale conflitto di interessi”
e che, tra le “situazioni da evitare”, esemplificate a pag. 32, figurano anche le “attività che influenzano tentano di influenzare operazioni commerciali tra la società e un'altra entità in cui un dipendente ha un interesse economico diretto o indiretto o agisce in veste di dirigente, funzionario, dipendente, partner, agente o consulente”; inoltre, tra le domande e risposte, è riportato un esempio in cui “la mia famiglia è titolare di diritti in una società di distribuzione in fase di espansione appunto dal momento che posso ottenere un accordo molto vantaggioso, vorrei autorizzare
l'uso di questo distributore per un'attività di se informo il mio manager degli Controparte_1 interessi della mia famiglia in tale attività, è possibile ingaggiare la società di distribuzione? È permesso introdurre il distributore nella nostra attività. Dovete comunicare in modo dettagliato e il rapporto della vostra famiglia è vostro con distributore, quindi escludervi dei processi decisionali e della gestione del progetto punto la decisione finale deve essere presa in modo indipendente e senza il vostro
pag. 15/23 coinvolgimento da un senior business leader e voi non dovete cercare di influenzare in alcun modo il risultato di tale decisione”.
Solo per completezza, va detto che il codice non manca di chiarire come la casistica riportata sia solo esemplificativa (cfr. pag. 34: “nonostante il nostro codice contenga esempi di conflitti di interesse, è impossibile definire ogni singola situazione”) e che, proprio per tale ragione, il dipendente è tenuto, anche laddove sussistano semplici dubbi circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi concreto o potenziale “a fornire dettagli di tale conflitto al vostro manager e/o suo manager, oppure all'HR o al Legal Dept. E' consigliabile documentare la decisione per iscritto”.
Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, è conclamato non soltanto il coinvolgimento diretto del nella gestione del rapporto contrattuale di cui Pt_1 si discute, ma anche il suo fattivo intervento per ottenere il perfezionamento della cessione del contratto di distribuzione – consentita per espressa previsione negoziale solo previo consenso di – da BF Medica a BF Medica 2.0; infatti, in data Controparte_1
28.3.2017 – e dunque nell'imminenza dell'assunzione della qualità di socio in seno alla
IG RN, che avrebbe poi acquisito la partecipazione nella BF Medica 2.0 – Pt_1 scrive una dettagliata e-mail a proposito del contratto di distribuzione, indicando financo le specifiche condizioni della cessione (cfr. doc. all. sub n. 5 in fasc. parte I grado : “la CP_1
BF Medica di RE LA ha già in essere un contratto di distribuzione […] con la modifica effettuata allegata ha in essere sconto 80% sul listino 2015 e territorio San Giovanni Rotondo. A tale proposito ha la volontà di staccare la parte in distribuzione dalla parte in agenzia per una Per_3 questione gestionale e gestirla con 2 società differenti […] la parte in distribuzione diventa BF Medica
2.0 che avrà in essere solo la parte in rivendita. Al contratto di distribuzione devono essere inseriti i seguenti clienti privati: c.c. Villa Bianca di Lecce, c.c. Bernardini di Taranto, c.c. San Francesco di
Foggia. I clienti pubblici sono . Contestualmente deve essere eliminato il Controparte_7 contratto di distribuzione della Alfa Medical esistente per non avere una rivendita in sovrapposizione.
Le condizioni del contratto BF Medica 2.0. devono rimanere invariate per i tempi di pagamento e per lo sconto, considerando che: in gara per il e i prezzi dei privati hanno una media di oltre il Pt_5
65% per aver un markup valido considerando che su questa cifra non prenderà le provvigioni attualmente in essere del 16,5% dovrebbe avere almeno per pareggiare uno sconto dell'82,5% sul listino
2015, rispetto a quello in essere dell'80%. Inutile dirti che la questione è prioritaria per iniziare a lavorare in queste strutture. Ti allego anche visura camerale della BF Medica 2.0 è la certificazione notarile in cui si evince che è sempre l'amministratore…” ), cessione che, di lì a poco, in Per_3
pag. 16/23 data 23.5.2017, verrà effettivamente avallata dalla società (cf. doc. all. sub n. 6, ibidem: “voi ci avete manifestato l'intenzione di cedere in favore della società BF Medica 2.0 s.r.l., della quale il sig. è amministratore unico, il contratto di distribuzione in oggetto del 26/07/2016 Persona_1
[…] all'articolo 13 del contratto di distribuzione è previsto l'esplicito divieto di cessione del contratto stesso senza il preventivo consenso di;
la nostra società è comunque Controparte_1 disponibile alla cessione del contratto di distribuzione in favore della società BF Medica 2.0 […] comunica il proprio consenso alla cessione, con effetto a far data dal 05/06/2017, del contratto di distribuzione in favore della BF Medica 2.0 s.r.l.”).
Così contestualizzata la vicenda anche nelle sue coordinate temporali, appare all'evidenza recessivo il dato che la IG RN avesse quale oggetto sociale l'attività di “fornitura di servizi reali e strumentali alle imprese, enti no profit, enti pubblici e professionisti finalizzati all'utilizzo in rete della tecnologia digitale”, eterogenea rispetto alla , dovendosi, Controparte_1 piuttosto, conferire la giusta rilevanza al fatto – valorizzato con appropriatezza anche dal
Tribunale – che la IG RN, della quale era socio, unitamente al coniuge Pt_1 separato ed alla cognata, avesse acquisito quote sociali della BF Medica 2.0, avente, invece, ad oggetto “commercio all'ingrosso e al dettaglio, import export, forniture e/o noleggio integrato a lungo termine, quale rivenditore e/o agente di commercio di presidi chirurgici farmaci, apparecchiature scientifiche, medicali, paramedicali ed elettromedicali di sistemi di diagnostica remota, di materiale sanitario in genere anche monouso e per medicazioni, di protesi ed ausilii, di centrali di telecontrollo gestionale e sanitario, assistenza tecnica, rappresentanza con o senza deposito delle apparecchiature e materiali suddetti”, con cui la società datrice di lavoro aveva in essere un rapporto contrattuale di distribuzione.
8.3. Parimenti, è evidente – avendo il primo giudice ben valutato, per le ragioni innanzi esposte, gli esiti della prova testimoniale sul punto – che la odierna appellata non sia stata mai posta a conoscenza della situazione del suo dirigente, e, in particolare dei suoi rapporti con la BF Medica 2.0, mediati dalla IG RN.
Né appare sufficientemente provato che il rapporto del con la IG RN sia Pt_1 stato circoscritto e si sia interrotto alla data del 30.4.2018, prima ancora che la deliberata operazione di acquisto delle quote venisse, in concreto, perfezionata, in data 25.5.2018.
In effetti, la domanda di recesso da socio a firma del , datata 30.4.2018, non è Pt_1 corredata da una data certa di consegna alla società, risultando firmata per ricevuta a mani da la IG RN (cfr. doc. all. sub n. n. 23 fasc. parte I grado Controparte_8
); né è possibile acquisire aliunde elementi obiettivi al riguardo, posto che, come Pt_1
pag. 17/23 eccepito dalla società appellata, non risulta che la società abbia provveduto al deposito dell'elenco dei soci (v. visura storica della IG RN all. sub n. 3 in fasc. parte I grado
). CP_1
Da ultimo, è sintomatica la intrinseca contraddittorietà della posizione difensiva assunta dal , il quale da un lato nega che la sua partecipazione societaria potesse Pt_1 configurare un conflitto d'interesse da comunicare alla società datrice nel rispetto delle regole aziendali, dall'altro, però, sostiene di essersi affrettato a recedere da socio non appena venuto a conoscenza dell'acquisto di quote deliberata dal C.d.A. della IG RN, evidentemente ben conscio del significato e delle conseguenze di quella acquisizione.
A ciò si aggiunga – in disparte le pur assorbenti superiori considerazioni – che lo stabile e diretto interesse del nelle vicende societarie e commerciali “BF Medica 2.0” è Pt_1 ulteriormente evincibile dalla e-mail inviata al collega in data 17.7.2019 (cfr. Persona_2 doc. all. sub n. 13 fasc. parte I grado ). CP_1
8.3.1. Ad avviso del Collegio, tale documento è utilizzabile, atteso che, come chiarito dalla S.C., “il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 c.p. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonchè delle più specifiche norme del codice dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 24)
e della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 93 e 94, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorchè abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale” (cfr. Cass. 11979/2020; 21612/2013; 17204/2013;
18443/2013; 3033/2011).
Sin da Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3034 del 08/02/2011 è stato affermato il principio generale per cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.
pag. 18/23 La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “è legittimo l'accesso ai dati di un terzo, senza il consenso dell'interessato, per far valere o difendere un diritto in giudizio, purché: a) il trattamento avvenga esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento e b) riguardi esclusivamente i dati pertinenti alla tesi difensiva”; e ciò in quanto
“l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti;
né il diritto alla difesa giudiziale, anche mediante la conoscenza dei dati a ciò strettamente necessari, previsto dall'art. 24, comma 1, lett. f) del Codice privacy può essere interpretato in senso restrittivo, correlato cioè al solo titolare dei dati soggetti a trattamento: al contrario, anche altri soggetti possono formulare la richiesta di accesso ai dati, sempre se portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti prevale sul diritto alla riservatezza del soggetto, i cui dati siano resi necessari dalla necessità della tutela giudiziale dei propri diritti” (cfr. Cass. 39531/2021).
In un'ipotesi di utilizzo processuale di registrazioni di conversazioni acquisite senza il preventivo consenso degli interessati, la S.C. ha poi affermato che “il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612); sicché, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Si è quindi affermata la legittimità (idest: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322 cit.)” (cfr.
Cass. 28398/2022).
Dunque, ciò che rileva ai fini dell'utilizzabilità in giudizio, è la necessità di un bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte, e del diritto alla difesa, dall'altra, da fondarsi sulla rigorosa valutazione del pag. 19/23 requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e necessaria strumentalità all'apprestamento della finalità difensiva (cfr. Cass. 31204/2021).
Nella specie, ricorrono i presupposti sopra indicati, attesa l'inerenza della e-mail alla vicenda oggetto di causa e, in particolare, alla prova dell'addebito disciplinare, circostanza, questa, che, impregiudicata perché estranea alla presente sede ogni questione relativa ad eventuali responsabilità di terzi per la divulgazione al datore di lavoro di corrispondenza a lui non diretta, rende prevalente il diritto di difesa sul contrapposto interesse alla segretezza e riservatezza.
Né giova alla tesi di parte appellante il richiamo a Cass. 5334/2025, che si riferisce a diversa e non comparabile fattispecie, nella quale la condivisione di un video su una chat di gruppo Whatsapp, giunto nella disponibilità del datore di lavoro, aveva costituito, al contempo, l'oggetto dell'addebito disciplinare ed il presupposto fondante la giusta causa di licenziamento;
diversamente dal caso di specie, in cui la e-mail non è stata posta a base della contestazione disciplinare, in quanto, peraltro, ricevuta solo in data 17.7.2019 dal teste e da questi trasferita al suo indirizzo di posta elettronica aziendale il Persona_2 successivo 6.9.2019 (cfr. verbale udienza del 4.11.2021 in fasc. ufficio I grado)
8.3.2. Quanto, poi, al disconoscimento della e-mail operato dal , è sufficiente Pt_1 rammentare che, per giurisprudenza consolidata, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle riproduzioni informatiche o copie analogiche di documenti informatici di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, deve rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, e, cioè, consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (Cass. 23123/2024; 40750/2021; 12794/2021).
In altri termini, occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (Cass. 2907/2024) e, dunque, degli specifici aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. 16557/2019; 14279/2021; 16836/2021; 3171/2025).
Nella specie, il disconoscimento è palesemente generico, atteso che, nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento, si è limitato a dedurre: “disconosce Pt_1
l'autenticità e l'effettiva riferibilità al dott. della mail del 17/7/2019 asseritamente inviata Pt_1 dal ricorrente al sig. (doc. 13 avversa produzione documentale)” (cfr. verbale udienza Persona_2
pag. 20/23 del 1.10.2020 in fasc. ufficio I grado); financo in questa sede di gravame, egli si è limitato a sostenere che il “contenuto ed i cui allegati, non corrispondono affatto a quelli della email realmente inviata dal dott. al sig. , senza, tuttavia, chiarire con la necessaria Pt_1 Persona_2 precisione in che cosa consisterebbero le asserite discrasie.
D'altro canto, il teste , destinatario della predetta e-mail, ha confermato nel Persona_2 corso della sua escussione come testimone di averla ricevuta, riconoscendo espressamente il documento prodotto in atti.
8.3.3. Tanto detto, il contenuto della e-mail è tale da corroborare il quadro probatorio già solido ed autonomamente significativo nel senso che , anche successivamente Pt_1 alla (formale) cessazione della propria qualità di socio della S.c.a.r.l. IG RN, fosse interessato in prima persona alle vicende della B.F. Medica 2.0.
Egli, infatti, fornisce a una serie di dettagliate informazioni sulla situazione Persona_2 interna della B.F. Medica 2.0 e sugli sviluppi della sua gestione, manifestando chiaramente il proprio diretto interessamento, in un momento in cui, peraltro, non avrebbe avuto titolo ad occuparsene per ragioni lavorative, atteso il suo passaggio ad altra direzione della a decorrere da aprile 2019: “…in allegato lo statuto della BF 2.0. Come vedi al punto 27 CP_1 si impegna a cedere solo le quote ad altro ente ma senza utili se non pari al 2 %. Questa è una Per_3 operazione costruita solo ed esclusivamente a loro vantaggio, infatti, come vedi gli utili sono divisi tra i soci al 49% a e moglie e 49% a . Le quote che cede lo fa non per una natura Per_3 Pt_6 Per_3 economica ma solo fiscale perché i soldi sono solo ed esclusivamente ai soci. Il 2% che cedono ripaga a malapena le telefonate e gli appuntamenti. Cioè per intenderci con un utile di 50 k cede 1k. Per fare un utile di 50K occorre circa 1 ml di euro di fatturato. Perché l'utile è al netto dei costi di acquisto e dei costi di gestione cioè dipendenti, affitti, costi di gestione amministrativa ecc […] Adesso con la Coop che vende non sanno neanche andare avanti. La società certamente sarà chiusa […] non avere dubbi perché a perderci sei tu. I documenti parlano […] rifletti a bocca chiusa e valuta gli altri ascoltando
[…] perché nessuno mi chiama e mi dice che problema hanno? [...] Perché si vergognano di quanto sono inetti e consapevoli di avere un livello molto più basso […] monitora la questione ai fini aziendali
e inizia a pensare di liberare tutta la zona e fare pulizia” (cfr. doc. 13 fasc. parte I grado
). CP_1
D'altronde, non è secondario evidenziare che in allegato alla e-mail compaiono, con la denominazione “ ” e “ ”, dei documenti in formato pdf, riferibili, appunto, alla Pt_7 Pt_7
BF Medica 2.0 e inoltrati a , come si evince dalla dicitura in calce Controparte_9 Pt_1
“inizio messaggio inoltrato”, da tale anch'egli già socio della S.c.a.r.l. Persona_5
pag. 21/23 IG RN, come risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (cfr. doc. all. sub n. 25 in fasc. parte I grado ). Pt_1
8.4. Infine, occorre rimarcare che, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dal teste circa l'effettività della separazione tra i coniugi , la Persona_2 Parte_8 circostanza che la coniuge separata e la cognata del dirigente fossero socie della IG
RN non costituisce un dato neutro, tenuto conto che comunque il ha condiviso Pt_1 pacificamente con loro tale condizione e che il codice di comportamento aziendale – nell'individuare, come detto, a titolo esemplificativo le condotte potenzialmente a rischio – nella sezione relativa a “Familiari e rapporti personali stretti” descrive come un concreto o potenziale conflitto di interessi anche il rapporto “con un familiare o un'altra persona cui siete vicini, che potrebbe influenzare la vostra obiettività nel prendere decisioni aziendali”.
9. Alla stregua di tali considerazioni, va confermata la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla contrarietà della condotta di all'obbligo di fedeltà ex Pt_1 art. 2105 c.c. ed al codice di condotta aziendale, nonché alla sua idoneità a sorreggere il licenziamento irrogato in ragione della evidente attitudine ad incrinare irrimediabilmente l'affidabilità e fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel dirigente.
10. L'appello deve essere, quindi, respinto, con integrale conferma della gravata sentenza, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
11. Le spese del presente grado del giudizio seguono la ribadita soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
12. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
pag. 22/23 ricorso depositato in data 16.4.2024, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.1.2024, nei confronti di
[...]
, in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_10 rigetta l'appello e per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 8.4.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 281/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti DE Parte_1 C.F._1
GENNARO DAVIDE GIUSEPPE e FATTIBENE ANGELA MARIA
appellante
e
(C.F. , in persona de l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dagli Avv.ti CLEMENTI DARIO e FALASCA GIAMPIERO appellata
OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , dipendente della con qualifica di Parte_1 Controparte_1 dirigente, ha impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro di Trani il licenziamento intimatogli in data 12.9.2019, chiedendo “accertare e dichiarare l'ingiustificatezza oltre che la mancanza di giusta causa del licenziamento intimato al dott. con lettera del Parte_1
12.09.2019; per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del dott. , di € 234.466,08 a titolo di Pt_1 indennità supplementare ex art. 19 del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del
26.11.2009 (e successivi rinnovi) e di € 117.233,14 a titolo di indennità sostituiva del preavviso ex art. 23 del medesimo contratto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare che in conseguenza dell'illegittimo licenziamento, il dott. ha ingiustamente perso il diritto a partecipare ai piani Pt_1 azionari di “stock option” e “RSU” e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 44.645,00, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola contenuta nel patto di non concorrenza dell'1.04.2018, prevedente una proporzionale riduzione del corrispettivo per il lavoratore in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, a titolo corrispettivo per patto di non concorrenza non ancora versato, della somma di € 4.142,85, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto del dott. al rimborso delle spese sostenute Pt_1 per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel mese di luglio 2019 e, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 suo favore, a tale titolo della somma di € 222,90, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo”.
1.1. Il licenziamento per giusta causa era scaturito dalla nota di addebito del 2.9.2019, con cui la datrice di lavoro aveva contestato quanto segue: “A seguito di segnalazione interna pervenuta alla Società in data 26 luglio 209 – ed alle conseguenti indagini operate al fine di verificare il rispetto delle norme di legge, delle procedure di gruppo e delle procedure aziendali – la stessa è pervenuta a conoscenza dei fatti di seguito descritti. In particolare, è emerso che Lei – congiuntamente alla sig.ra e alla di lei sorella è socio di una società denominata Parte_2 Parte_3
IG RN società cooperativa a responsabilità limitata. È emerso, altresì, che con atto registrato in data 4 giugno 2018, IG RN s.c.ar.l. ha acquistato, dal sig. , il 34% delle quote Persona_1 della società BF Medica 2.0 s.r.l. attiva nel settore del commercio di presidi chirurgici, farmaci, apparecchiature medicali, ecc.; in tal modo IG RN s.c.ar.l. è divenuta il socio di maggioranza della BF Medica 2.0 s.r.l. con la quale, come a Lei ben noto, la scrivente Società ha in essere un contratto di distribuzione della Divisione DePuySynthes con riferimento al territorio della regione
Puglia. Le condotte sopra descritte hanno, inequivocabilmente, generato una situazione di conflitto di
pag. 2/23 interessi in considerazione del suo rapporto di lavoro dirigenziale con la Società, del ruolo da Lei ricoperto nell'organizzazione di nonché dell'attività svolta dalla Controparte_1
BF Medica 2.0 s.r.l. e del rapporto contrattuale che la lega alla scrivente Società. Sebbene
l'illegittimità delle condotte sopra descritte sia di tutta evidenza, è opportuno comunque sottolineare come le stesse integrino una gravissima violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2015 c.c., ai sensi del quale “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da arrecare ad essa pregiudizio”. A ciò si aggiunga che, in sede di assunzione, Lei si è obbligato all'adempimento di un obbligo di fedeltà nei confronti della
Scrivente particolarmente articolato, obbligandosi espressamente: a non intraprendere, né direttamente né indirettamente, nel corso del rapporto di lavoro con la Scrivente, alcuna attività in concorrenza con essa;
a non divulgare in alcun modo, anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro, alcuna informazione o notizia, anche non di carattere riservato, acquisita durante il rapporto di lavoro e relativa all'organizzazione ed ai metodi di produzione della Scrivente;
a non utilizzare tali informazioni e notizie in modo da poter causare qualsivoglia pregiudizio alla Scrivente. Infine, le condotte sopra indicate integrano, altresì una grave violazione delle previsioni del codice di condotta aziendale della scrivente, ai sensi del quale si verifica un conflitto di interessi quando un rapporto o un'attività personale possono influenzare il giudizio e la capacità di svolgere il lavoro dei dipendenti in modo oggettivo. Le contestiamo, pertanto, quanto sopra, a tutti gli effetti di legge e in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art- 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300”.
1.2. Nel suo ricorso giudiziario, , in punto di fatto, ha premesso: Pt_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 21.5.2001, Controparte_1 dapprima come “ per la divisione Mitek”, poi venendo inquadrato nella Controparte_2 qualifica dirigenziale dal 1.3.2015 e nominato “Regional Development” e, da ultimo,
“Country Sales” responsabile nazionale delle linee “Trauma, Power Tools & CMF”;
- che la era legata alla S.r.l. BF Medica da un Controparte_1 contratto sottoscritto in data 26.7.2016 avente ad oggetto la distribuzione in esclusiva dei prodotti del listino “DePuySynthes Joint Recostruction” per la zona di Foggia;
- che il suddetto contratto di distribuzione era stato ceduto in data 5.7.2017 dalla S.r.l. BF
Medica alla S.r.l. BF Medica 2.0;
- di essere divenuto dal 28.4.2017 socio della IG RN S.c.a.r.l., costituita in data
10.2.2017, avente ad oggetto “la fornitura di servizi reali e strumentali alle imprese, enti no profit, enti pubblici e professionisti, finalizzati all'utilizzo in rete nella tecnologia digitale”;
pag. 3/23 - che in data 30.4.2018, il Consiglio di Amministrazione della Controparte_3 aveva deliberato di “acquisire la quota di partecipazione al capitale sociale della società BF Medica
2.0. s.r.l. nella misura del 34% del sig. al prezzo pattuito di € 3.400,00”; Persona_1
- di aver, quindi, receduto in pari data dalla sua qualità di socio, con deliberazione del recesso ad opera del C.d.A. in data 2.5.2018 e contestuale cancellazione dal libro dei soci;
- che solo successivamente, in data 25.5.2018, in qualità di socio della Persona_1
BF Medica 2.0 s.r.l., aveva in effetti ceduto il 34% della propria quota alla IG RN
S.c.a.r.l.;
- di essere legalmente separato da oltre 11 anni da , già socia della Parte_2
IG RN S.c.a.r.l.
Ha, quindi, sostenuto l'illegittimità del recesso datoriale, sotto i seguenti profili:
1.2.1. tardività della contestazione disciplinare, per essere la presunta situazione di conflitto di interessi, alla data della contestazione (2.9.2019), già abbondantemente cessata
(al 30.4, ovvero, al più tardi, al 2.5.2018);
1.2.2. violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, per avere la datrice di lavoro posto a fondamento del licenziamento fatti diversi da quelli oggetto di preventivo addebito (“…l'acquisizione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data
30 aprile 2018, quando Lei era ancora socio a tutti gli effetti della IG RN” e “pur volendo ammettere che Lei abbia perso la qualità di socio dal 2 maggio 2018 […] è pacifico che fosse pienamente a conoscenza del fatto che IG RN aveva deciso di acquisire un quota rilevante del capitale di BF medica 2.0 s.r.l.”);
1.2.3. assenza di giustificatezza e/o di giusta causa, tenuto conto che: - era stato socio della IG RN S.c.a.r.l. nel solo periodo 28.4.2017-2.5.2018, senza mai ricoprire incarichi di gestione e/o amministrazione;
- la IG RN S.c.a.r.l. non svolgeva alcuna attività in concorrenza con la e non era divenuta socia di Controparte_1 maggioranza della BF Medica 2.0. s.r.l.; - egli non soltanto non aveva preso parte alla seduta del C.d.A. della IG RN S.c.a.r.l., nel corso della quale era stata deliberata l'acquisizione delle quote della BF Medica 2.0, ma, appresa tale circostanza, aveva immediatamente esercitato il recesso dalla cooperativa;
- non aveva arrecato alcun pregiudizio alla datrice di lavoro, né si era posto in situazione di conflitto di interessi secondo il codice disciplinare aziendale.
1.3. La costituendosi in giudizio, ha insistito sulla Controparte_1 configurabilità del conflitto di interessi, replicando, in sintesi, che: - sino all'aprile 2019,
pag. 4/23 epoca in cui era intervenuta una riorganizzazione aziendale, il ricorrente aveva la piena responsabilità del contratto di distribuzione intercorrente con BF Medica 2.0 e, proprio in virtù del suo ruolo, aveva avallato in data 28.3.2017 la richiesta della BF Medica di cedere il contratto alla BF Medica 2.0; - la separazione legale, non avendo l'effetto di porre fine al rapporto matrimoniale, non rimuove il conflitto di interessi derivante dalla presenza nella compagine sociale della IG RN, che controllava BF Medica 2.0, del coniuge e della cognata;
- la domanda di recesso da socio della IG RN era stata redatta in carta semplice, senza timbro notarile o altro accorgimento atto a conferire alla stessa data certa;
- la e-mail inviata in data 17.7.2019 al collega dimostrava inequivocabilmente Persona_2
l'interesse diretto e personale di per le modalità di gestione e le sorti della IG Pt_1
RN S.c.a.r.l. e della BF Medical 2.0.
2. L'adito Tribunale, espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testimoni, con sentenza in data 18.1.2024, dato atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di rimborso delle spese pari a € 222,90, sostenute dal ricorrente nel luglio 2019 e pagate dalla società in corso di causa, ha respinto nel resto il ricorso, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la contestazione disciplinare del 2.9.2019 è stata tempestiva, atteso che la società ha avuto conoscenza dei fatti addebitati solo in data 26.7.2019, a seguito di una segnalazione del dipendente , il quale, escusso come teste, ha espressamente confermato Persona_2 tale circostanza;
d'altro canto, è rimasta indimostrata la tesi di di aver comunicato Pt_1 già in epoca antecedente la partecipazione societaria di cui si controverte, nulla potendosi evincere in proposito dalla deposizione del teste Tes_1
- non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità dell'addebito disciplinare, in quanto la contestazione, contenuta nella lettera di licenziamento, in ordine alla conoscenza della volontà della di acquisire le quote della BF Medica s.r.l. ed alla Controparte_4 perdurante qualità di socio all'epoca della deliberazione del predetto acquisto non altera il contenuto dell'originaria contestazione, ma si limita a specificare ulteriormente l'addebito, anche alla luce delle giustificazioni del;
Pt_1
- nel merito, la condotta del dirigente, il quale ha omesso di comunicare di aver ricoperto la qualità di socio della società acquirente del 34% delle quote di altra società con cui la datrice di lavoro ha stipulato un contratto di distribuzione, nonché la partecipazione a detta società anche della coniuge legalmente separata e della cognata, oltre a configurare una pag. 5/23 lesione delle regole di cui al codice di condotta aziendale, integra una violazione dell'art. 2105 c.c.;
- in particolare, contrasta con il codice di comportamento aziendale nella parte in cui prevede che “un conflitto di interessi si verifica quando un rapporto o un'attività personali possono influenzare il vostro giudizio e la capacità di svolgere il lavoro in modo oggettivo, e di rispettare i vostri compiti nei confronti del vostro datore di lavoro. Anche la semplice parvenza o percezione di un conflitto di interessi può esporre a rischi la nostra Società. In qualità di dipendenti, non dobbiamo mai permettere a interessi o vantaggi personali di impedirci di fare ciò che è giusto nel migliore interesse della nostra Azienda”, annoverando, tra le situazioni da segnalare, tutte quelle attività o rapporti che possono influenzare o dare l'impressione di influenzare la capacità del dipendente di prendere decisioni corrette ed imparziali o interferire con la capacità di svolgere il proprio lavoro e le attività che influenzano o tentano di influenzare operazioni commerciali tra la Società e un'altra entità in cui un dipendente ha un interesse economico diretto o indiretto o agisce in veste di dirigente, funzionario, dipendente, partner, agente o consulente;
al contempo, configura una violazione dell'art. 2105 c.c. che vieta al prestatore di lavoro di trattare, per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza con l'imprenditore e di divulgare o utilizzare in modo pregiudizievole per l'impresa, informazioni o metodi di cui sia venuto a conoscenza;
- dalla deposizione del teste e dalla e-mail datata 17.7.2019 emerge che Persona_2
aveva piena cognizione delle vicende societarie della B.F. Medica 2.0 anche in Pt_1 epoca di gran lunga successiva alla cessazione della sua partecipazione societaria, formalmente risalente al 2.5.2018, e che la separazione tra i coniugi non era effettiva, in ragione della riscontrata presenza della presso l'abitazione del;
Pt_2 Pt_1
- in definitiva, la condotta del dirigente appare suscettibile di integrare sia la nozione di giustificatezza, sia quella di giusta causa del licenziamento, in quanto idonea a turbare l'affidamento riposto dalla società nel corretto operato del dirigente;
- alla legittimità del recesso consegue l'infondatezza delle domande di condanna della società al pagamento dell'indennità supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del risarcimento di danni ulteriori derivanti dalla cessazione del rapporto;
- il corrispettivo del patto di non concorrenza era strettamente connesso alla durata del rapporto di lavoro, tenuto conto che le parti ne avevano previsto la ripartizione in 14 mensilità in costanza di rapporto, sicchè non appare irragionevole la previsione che al pag. 6/23 mancato decorso dell'annualità si ricolleghi una corrispondente riduzione della somma dovuta.
3. Avverso tale sentenza, ha interposto appello, con ricorso depositato in data Pt_1
16.4.2024.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
con apposita memoria, per resistere all'avverso gravame.
[...]
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, tentata infruttuosamente la conciliazione, all'udienza del 8.4.2025, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appellante affida il gravame a tre motivi, articolati in una serie di connesse censure.
4.1. Con il primo motivo, censura la statuizione di rigetto dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, evidenziando che lo stesso teste aveva riferito che Persona_2 la società era stata notiziata della partecipazione societaria del in epoca Pt_1 antecedente al luglio 2019 e che, in effetti, come riferito dal teste l'intenzione di Tes_1 diventare socio della IG RN era stata anticipata al responsabile aziendale sin dal novembre 2016.
4.2. Con il secondo, ripropone l'eccezione relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, sostenendo che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, tra l'addebito descritto nella nota del 2.9.2019, consistente nella titolarità della qualità di socio della IG RN S.c.a.r.l., divenuta socia di maggioranza di BF Medica, e quello poi riportato nella missiva di licenziamento del 12.9.2019, in termini di “conoscenza del fatto che IG RN aveva deciso di acquisire una quota rilevante del capitale di BF Medica 2.0 s.r.l.”, non sussisteva alcun rapporto di genere a specie ed era ravvisabile una modificazione sostanziale del fatto, in relazione al quale gli era stato precluso l'esercizio del diritto di difesa.
4.3. Con il terzo, si duole dell'erroneo apprezzamento in ordine alla sussistenza della condotta addebitata ed alla giustificatezza del licenziamento.
In particolare, lamenta: - l'eterogeneità della riscontrata omissione della comunicazione “di aver ricoperto la qualità di socio della società acquirente del 34% delle quote di altra società con cui la
ha stipulato un contratto di distribuzione, nonché la partecipazione alla stessa della Controparte_5 coniuge, da cui risulta legalmente separato, e della cognata” rispetto alla condotta originariamente contestata, come pure a quella indicata nella missiva di licenziamento;
- il vizio di motivazione della pronuncia, per assenza di adeguati riferimenti alle fonti di prova pag. 7/23 utilizzate per l'accertamento della sussistenza dell'addebito e di ogni effettivo vaglio delle prove invece addotte dal dirigente per dimostrare l'infondatezza delle contestazioni;
-
l'inconfigurabilità di un'ipotesi di conflitto di interessi, così come descritta nel codice etico e di comportamento aziendale, vieppiù considerato che la BF Medica 2.0 era un partner commerciale della e non già un concorrente e che, comunque, il dirigente non CP_1 avrebbe potuto intervenire sul contratto di distribuzione, non essendo più responsabile della divisione cui faceva capo il contratto (in particolare, con la e-mail del 26.3.2017 – citata dal giudicante – egli si sarebbe limitato a fornire indicazioni circa il contenuto del negozio già in essere con la prima società, senza avallare la cessione del contratto); - l'inutilizzabilità della e-mail del 17.7.2019 inviata al collega , trattandosi di corrispondenza Persona_2 privata illecitamente divulgata in violazione dell'art. 93, l. 633/1941; - assoluta carenza argomentativa in punto di prova della “non effettività” della separazione tra i coniugi, per aver il Tribunale dato prevalenza ad una generica propalazione del teste Persona_2 piuttosto che alla documentazione attestante la separazione legale tra e;
- Pt_1 Pt_2 omessa valutazione della concreta idoneità della condotta contestata a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
5. L'appello è infondato e va respinto.
Preliminarmente, va detto che non risulta censurata la statuizione con cui il Tribunale ha disatteso la domanda di pagamento dell'intero corrispettivo del patto di non concorrenza, sicchè sul punto si è formato il giudicato interno.
6. Quanto al primo motivo, premesso che il primo giudice ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo cui l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi tenere conto del tempo necessario per l'accertamento dei fatti e/o della complessità della struttura organizzativa dell'impresa (cfr. Cass. 17646/2024; 29332/2022;
2654/2022), va detto che l'appellante non fornisce alcun elemento idoneo a sovvertire la decisione, liddove ha accertato la tempestività della reazione datoriale.
A fronte del rilievo del giudicante, ancorato agli esiti dell'istruttoria, ed in particolare al contenuto della deposizione del teste – il quale ha confermato di aver Persona_2 effettuato una segnalazione interna, appunto, in data 26.7.2019 – non vi è alcun dato obiettivo che consenta di avvalorare la tesi del lavoratore secondo cui la partecipazione societaria del sarebbe stata nota ai vertici aziendali già in epoca precedente. Pt_1
A tanto non conduce nemmeno la più attenta rilettura della testimonianza di
, il quale ha dichiarato, con chiarezza, precisione e puntualità, di aver Persona_2
pag. 8/23 acquisito contezza del fatto che “era socio con la moglie e la cognata di una società Pt_1 cooperativa che era all'interno della rivendita della zona pugliese” nel corso di una riunione “con gli agenti e la sorella” tenutasi “a metà luglio 2019” e di aver, quindi, Persona_3 successivamente riferito quanto appreso in quella sede “al mio diretto superiore Per_4
e successivamente a ” (cfr. verbale udienza del 4.11.2021, in fasc.
[...] Controparte_6 ufficio I grado) .
Gli ulteriori riferimenti, richiamati dall'appellante nel gravame, a preventive comunicazioni della partecipazione societaria del sono frutto esclusivamente di Pt_1 quanto raccontato al teste, nel corso di quella stessa riunione, dagli agenti e non di quanto direttamente conosciuto o verificato dal teste medesimo (…“mi dissero che avevano già riferito all'azienda la circostanza [...] la società aveva già i documenti che erano stati consegnati dalla
, secondo quanto riportatomi da lei [...]” - ibidem); difetta, pertanto, qualsiasi dato o Per_1 riscontro obiettivo che i fatti genericamente prospettati dagli agenti siano effettivamente avvenuti, come pure qualsivoglia specificazione delle relative circostanze e coordinate spazio-temporali.
Del resto, ha aggiunto che, proprio nel corso della riunione di metà luglio Persona_2
2019, “la sorella dell'agente mi fece vedere un verbale di assemblea della società Per_1 comprovante la partecipazione del ” e che solo dopo quell'incontro egli aveva Pt_1 consegnato ai vertici aziendali “ciò che la mi aveva mostrato: verbali di assemblea di cui Per_1 ho detto prima, lo statuto della cooperativa e una cessione di quote” (ibidem).
Dunque, diversamente da quanto opinato dall'appellante, le dichiarazioni di Persona_2 non fanno che avvalorare il dato che l'odierna appellata abbia acquisito cognizione della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante solo in concomitanza con la segnalazione interna del 26.7.2019.
6.1. Nè, d'altro canto, ha fornito elementi di segno contrario. Pt_1
Posto che il codice etico e di comportamento aziendale impone a ciascun dipendente “la responsabilità di comunicare un potenziale conflitto” e di “discutere eventuali conflitti potenziali o dubbi su come gestire al meglio una situazione in cui può sussistere un conflitto, con i propri manager
o con il personale HR o del Legal Dept” (cfr. doc. all. sub 11 in fasc. parte I grado ) non CP_1 giova all'odierno appellante il contributo dichiarativo offerto dal teste richiamato Tes_1
a pag. 8 dell'atto di gravame.
Infatti, se è vero che ha riferito che “il ricorrente a novembre 2016 mi informò in Tes_1 qualità di capo della sua intenzione di divenire socio di una cooperativa che forniva servizi alle
pag. 9/23 imprese; io gli riferii di comunicarlo all'ufficio competente, cioè quello delle risorse umane in quanto quell'ufficio avrebbe verificato la compatibilità della qualità di socio e le sue mansioni all'interno della società resistente. Io non prestai alcun assenso non essendo di mia competenza né avvisai alcuno, avendo indirizzato il ricorrente alle risorse umane. So che l'ufficio risorse umane inviò una mail al ricorrente contenente delle linee guida per valutare la pratica” (cfr. verbale udienza del 4.11.2021, in fasc. ufficio I grado), v'è tuttavia che non ha fornito alcuna prova di aver dato Pt_1 seguito alle indicazioni ricevute, né, segnatamente, di aver comunicato la propria partecipazione societaria alla S.c.a.r.l. IG RN, già potenzialmente idonea ad integrare una situazione di conflitto di interessi, secondo la rigorosa regolamentazione contenuta nel codice etico aziendale, avuto riguardo al periodo in cui tale situazione si è definita, circostanziata e concretizzata (ossia dal 28.2.2017, cfr. doc. all. sub n. 25 in fasc. parte I grado ). Pt_1
7. Parimenti, va condivisa la statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità della denunciata violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
Non è superfluo rammentare che l'interpretazione della nota di addebito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservata al giudice di merito
(cfr. Cass. 13667/2018), tenuto a valutare attentamente se gli elementi ulteriori introdotti dal datore di lavoro nel successivo provvedimento disciplinare costituiscano circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione, in violazione del diritto di difesa (Cass. 26678/2017; 31130/2021), oppure se si tratti di circostanze confermative in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 19023/2018) ovvero che non modifichino in senso sostanziale il quadro generale di riferimento della contestazione (Cass. 8293/2019; 11159/2018;
21175/2024; 11540/2020).
7.1. Come correttamente rilevato dal Tribunale, nella missiva di licenziamento non si rinviene alcuna modificazione sostanziale delle condotte oggetto di contestazione nella precedente nota di addebito.
Ed invero, la nota del 2.9.2019 (cfr. doc. all. sub n. 1 fasc. parte I grado ) così Pt_1 descrive l'addebito: - il era socio, unitamente alla coniuge e alla Pt_1 Parte_2 cognata , della S.c.a.r.l. IG RN;
- quest'ultima società aveva Parte_3 acquistato il 34% delle quote sociali della S.r.l. BF Medica 2.0, operante nel settore del commercio dei presidi chirurgici, farmaci, apparecchiature medicali, con cui la CP_1
pag. 10/23 aveva in essere un contratto di distribuzione della divisione Controparte_1
DePuysynthes sul territorio della Regione Puglia;
- la società datrice aveva dunque scoperto l'esistenza di condotte generatrici di una situazione di conflitto di interessi, in considerazione del ruolo ricoperto dal dirigente nell'organizzazione aziendale e dell'attività svolta dalla S.r.l. BF Medica 2.0 nell'ambito del rapporto contrattuale in atto.
La missiva di licenziamento del 12.9.2019 (cfr. doc. all. sub n. 3, ibidem) richiama la missiva precedente (…“facendo seguito alla contestazione disciplinare del 2 settembre 2019, da intendersi qui integralmente trascritta”), dà conto delle giustificazioni relative alla intervenuta cessazione dalla qualità di socio ed alla separazione personale tra e e, Pt_1 Pt_2 cionondimeno, riafferma la sussistenza del contestato conflitto di interessi, così motivando:
“la prima delle predette circostanze (ndr. ossia il venir meno della qualità di socio a far data dal
2.5.2018) non è sufficiente a rimuovere gli addebiti contestati, in quanto l'acquisizione da parte di
IG RN del 34% delle quote di BF Medica 2.0 S.r.l. è stata deliberata dal Consiglio di
Amministrazione in data 30 aprile 2018, quando Lei era ancora a tutti gli effetti socio della Società
IG RN. Pertanto, pur volendo ammettere che lei abbia perso la qualità di socio dal 2 maggio
2018 (circostanza, questa, dimostrata solo con documentazione parziale e lacunosa) è pacifico che Lei fosse pienamente a conoscenza del fatto che IG RN aveva deciso di acquisire una quota rilevante del capitale di BF Medica 2.0, azienda con la quale intrattiene rapporti Controparte_1 commerciali […] e che rientra nella rete vendita di cui – in virtù del ruolo da Lei ricoperto fino ad
Aprile 2019- Lei era direttamente responsabile. Lei ha omesso di segnalare a Controparte_1 questa situazione di potenziale conflitto di interessi, pur essendone pienamente a conoscenza,
[...] senza alcuna valida giustificazione. Anche la seconda circostanza dedotta nelle giustificazioni – la separazione legale della Sig.ra – è insufficiente a rimuovere gli addebiti contestati. Parte_2
Come noto, il provvedimento di separazione personale (al contrario del divorzio) non pone fine agli effetti del rapporto matrimoniale;
pertanto, in costanza di matrimonio Lei avrebbe dovuto comunicare alla Società la situazione di potenziale conflitto di interessi dovuta alla presenza della compagine sociale che controlla BF Medica 2.0 della Sig.ra e della sorella . Del tutto Parte_2 Parte_3 irrilevante appare, infine, l'affermazione che la IG RN ha un oggetto sociale estraneo al campo di attività di abbiamo visto che tale Società detiene una quota rilevante Parte_4
(34%) del capitale sociale di BF Medica 2.0”.
7.2. Ad avviso di questa Corte è dunque evidente che, diversamente da quanto rappresentato dall'odierno appellante, la nota di licenziamento si limita a specificare e circostanziare la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, principalmente al fine di pag. 11/23 esplicitare le ragioni per le quali le giustificazioni rassegnate dal lavoratore sono state ritenute inidonee, ma senza introdurre alcuna variazione sostanziale dei fatti addebitati nella loro materialità e neppure nel loro significato giuridico.
Prova ne sia che, come si evince dalla piana disamina delle copiose allegazioni e deduzioni difensive del dirigente, non appare prospettabile alcun concreto vulnus al diritto di difesa, compiutamente esercitato sia sulle condotte contestate, sia sulle ulteriori argomentazioni circostanziate espresse dalla società a confutazione delle giustificazioni nella nota di licenziamento.
8. Infine, il primo giudice ha, ad avviso di questa Corte, correttamente valutato anche la sussistenza delle ragioni giustificative del recesso datoriale.
8.1. Occorre preliminarmente chiarire che la nozione di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti, al fine di riconnettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad un'indennità, si discosta, sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3.
Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un'importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso (cfr. Cass., 17/3/2014 n. 6110; Cass., 30/12/2019,
n. 34736).
La giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide, in linea di principio, con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (cfr. Cass., 10/4/2012 n. 5671; Cass.,
23/07/2021 n. 21172).
Benchè, infatti, anche la nozione di giusta causa legale di licenziamento possa risentire della considerazione dell'investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l'attribuire al pag. 12/23 dirigente compiti, di volta in volta strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale, essa resta indefettibilmente legata ad una definizione precisa, dettata dall'esigenza di tener conto della maggiore gravità delle conseguenze (così Cass., 5671/2012).
In definitiva, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria un'analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente, e che non devono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da renderla particolarmente onerosa (Cass., 17.3.2014, n. 6110; Cass., 8.3.2012 n. 3628; Cass., 20.6.2016 n. 12668).
La giusta causa di licenziamento consiste, invece, in un fatto che, valutato in concreto (e pertanto in relazione sia alla sua oggettività, sia alle sue connotazioni soggettive), determini una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di fiducia che esso postula (Cass., 15/03/2018, n. 6426).
In tale contesto, da un lato, deve rammentarsi che – come per la generalità dei lavoratori –
l'obbligo di fedeltà ha un contenuto più ampio di quello testualmente delineato dall'art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi (cfr. Cass. 33134/2024; 2550/2015;
14176/2009), per cui può rilevare anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (Cass. 313/1996;
512/1997; 8208/1998; 7990/2000; 6957/2005; 2474/2008; 2550/2015); dall'altro, poiché nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario occorre sempre aver riguardo anche alla natura ed alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate
(Cass. 1978/2016), deve tenersi conto della particolare intensità dell'elemento fiduciario propria del rapporto di lavoro dirigenziale (Cass. 12727/2024; 33134/2024; 381/2023), con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, insiti nella relazione di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, nella posizione di particolare responsabilità e nella pag. 13/23 collocazione al vertice dell'organizzazione aziendale (Cass. 12727/2024; 7295/2018;
394/2009).
In altri termini, proprio la stretta inerenza delle mansioni dirigenziali rispetto agli obiettivi generali dell'impresa, le prestazioni del dirigente si caratterizzano per un elevato grado di fiducia, che costituisce l' "in sé" della figura del dirigente (Cass. 6606/2003; 12727/2024) e, più di ogni altro elemento, rende ragione della tutela differenziata in caso di licenziamento illegittimo (Cass. 7295/2018; Corte Cost. 225/1994; Corte Cost. 309/1992).
8.2. Ciò premesso, ritiene questa Corte che il Tribunale abbia condotto una puntuale ed approfondita disamina delle prove acquisite e dei documenti agli atti ed abbia correttamente valutato, sotto il profilo sostanziale, la condotta addebitata al , come Pt_1 dimostrata all'esito dell'istruttoria svolta.
Fermo restando quanto poc'anzi già esposto in punto di immutabilità della contestazione, il primo giudice ha infatti colto l'essenza della contestazione datoriale, che, sin dalle prime battute, ha evidenziato come il dirigente avesse sottaciuto il fatto integrante il conflitto di interessi, ponendo l'accento sulla “scoperta” effettuata dopo una fase di acquisizione della notizia e una ulteriore di accertamento e verifica (cfr. lettera di contestazione in atti: “a seguito di segnalazione interna pervenuta alla Società […] ed alle conseguenti indagini… la stessa è pervenuta a conoscenza dei fatti di seguito descritti. In particolare è emerso che…”).
Il “fatto” è, evidentemente, come già detto, la partecipazione – mai comunicata prima alla datrice di lavoro – alla compagine societaria della S.c.a.r.l. IG RN, la quale, a sua volta, era divenuta socia, per una quota pari al 34% del capitale sociale, della S.r.l. BF
Medica 2.0, con cui la intratteneva un contratto di distribuzione. Controparte_1
Emerge per tabulas – e, in questi termini, è altresì incontroverso – che alla data del
30.4.2018, ossia quando il C.d.A. della IG RN ha deliberato l'acquisizione della partecipazione controversa – era ancora socio (cfr. doc. all. sub n. 22 in fasc.parte I Pt_1 grado ). Pt_1
D'altro canto, nel periodo in questione, rivestiva ancora il ruolo di “Regional Sales Pt_1
Manager” per le linee “JR, Mitek e Trauma” nel territorio pugliese, in cui rientrava – dato anche questo sostanzialmente incontestato, v. punto 2.3., pag. 8 del ricorso introduttivo di primo grado – anche il contratto di distribuzione in corso con la S.r.l. BF Medica 2.0 (cfr. doc. all. sub n. 14, ibidem).
Non è dato, allora dubitare della pertinenza della previsione del codice di condotta aziendale, particolarmente rigoroso nella prospettiva della prevenzione dei conflitti di pag. 14/23 interesse, anche attraverso obblighi di informativa (“Non sempre è possibile capire chiaramente se un'attività crea un conflitto di interessi. Tuttavia ciascun dipendente ha la responsabilità di comunicare un potenziale conflitto [...] i dipendenti devono discutere eventuali conflitti potenziali o dubbi su come gestire la meglio una situazione in cui può sussistere un conflitto, con i propri manager
o con il personale HR o del Legal Dept”; cfr. doc. all. sub n. 26 in fasc. parte I grado Lastella;
n.
11 in fasc. parte I grado Johnson).
Ancora, secondo il codice di condotta aziendale “un conflitto di interessi si verifica quando un'attività, un rapporto o un incarico commerciale personali interferiscono, o sembrano interferire, con la nostra capacità di adempiere a pieno alle nostre responsabilità lavorative. Il modo in cui ci comportiamo nei nostri rapporti di lavoro ha effetto sulla nostra reputazione e sulla fiducia di cui godiamo presso gli stakeholders […] Un conflitto di interessi si verifica quando un rapporto o un'attività personali possono influenzare il vostro giudizio e la capacità di svolgere il lavoro in modo oggettivo, e di rispettare i vostri compiti nei confronti del vostro datore di lavoro. Anche la semplice parvenza o percezione di un conflitto di interessi può esporre a rischi la nostra Società. In qualità di dipendenti, non dobbiamo mai permettere a interessi o vantaggi personali di impedirci di fare ciò che è giusto nel migliore interesse della nostra Azienda”; di talchè “la mancata segnalazione di un potenziale conflitto di interessi costituisce una violazione del nostro Codice. In caso di dubbi, siete tenuti a chiedere indicazioni al vostro manager” (cfr. pagg. 30 e 31).
E' appena il caso di evidenziare che nella parte relativa a “investimenti personali, transazioni e interessi commerciali esterni” è espressamente prevista la seguente casistica: “a volte potete voler fare degli investimenti o accettare un lavoro aggiuntivo per garantirvi una maggiore solidità finanziaria. Tuttavia dovete sempre tenere presente i problemi legati al potenziale conflitto di interessi”
e che, tra le “situazioni da evitare”, esemplificate a pag. 32, figurano anche le “attività che influenzano tentano di influenzare operazioni commerciali tra la società e un'altra entità in cui un dipendente ha un interesse economico diretto o indiretto o agisce in veste di dirigente, funzionario, dipendente, partner, agente o consulente”; inoltre, tra le domande e risposte, è riportato un esempio in cui “la mia famiglia è titolare di diritti in una società di distribuzione in fase di espansione appunto dal momento che posso ottenere un accordo molto vantaggioso, vorrei autorizzare
l'uso di questo distributore per un'attività di se informo il mio manager degli Controparte_1 interessi della mia famiglia in tale attività, è possibile ingaggiare la società di distribuzione? È permesso introdurre il distributore nella nostra attività. Dovete comunicare in modo dettagliato e il rapporto della vostra famiglia è vostro con distributore, quindi escludervi dei processi decisionali e della gestione del progetto punto la decisione finale deve essere presa in modo indipendente e senza il vostro
pag. 15/23 coinvolgimento da un senior business leader e voi non dovete cercare di influenzare in alcun modo il risultato di tale decisione”.
Solo per completezza, va detto che il codice non manca di chiarire come la casistica riportata sia solo esemplificativa (cfr. pag. 34: “nonostante il nostro codice contenga esempi di conflitti di interesse, è impossibile definire ogni singola situazione”) e che, proprio per tale ragione, il dipendente è tenuto, anche laddove sussistano semplici dubbi circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi concreto o potenziale “a fornire dettagli di tale conflitto al vostro manager e/o suo manager, oppure all'HR o al Legal Dept. E' consigliabile documentare la decisione per iscritto”.
Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, è conclamato non soltanto il coinvolgimento diretto del nella gestione del rapporto contrattuale di cui Pt_1 si discute, ma anche il suo fattivo intervento per ottenere il perfezionamento della cessione del contratto di distribuzione – consentita per espressa previsione negoziale solo previo consenso di – da BF Medica a BF Medica 2.0; infatti, in data Controparte_1
28.3.2017 – e dunque nell'imminenza dell'assunzione della qualità di socio in seno alla
IG RN, che avrebbe poi acquisito la partecipazione nella BF Medica 2.0 – Pt_1 scrive una dettagliata e-mail a proposito del contratto di distribuzione, indicando financo le specifiche condizioni della cessione (cfr. doc. all. sub n. 5 in fasc. parte I grado : “la CP_1
BF Medica di RE LA ha già in essere un contratto di distribuzione […] con la modifica effettuata allegata ha in essere sconto 80% sul listino 2015 e territorio San Giovanni Rotondo. A tale proposito ha la volontà di staccare la parte in distribuzione dalla parte in agenzia per una Per_3 questione gestionale e gestirla con 2 società differenti […] la parte in distribuzione diventa BF Medica
2.0 che avrà in essere solo la parte in rivendita. Al contratto di distribuzione devono essere inseriti i seguenti clienti privati: c.c. Villa Bianca di Lecce, c.c. Bernardini di Taranto, c.c. San Francesco di
Foggia. I clienti pubblici sono . Contestualmente deve essere eliminato il Controparte_7 contratto di distribuzione della Alfa Medical esistente per non avere una rivendita in sovrapposizione.
Le condizioni del contratto BF Medica 2.0. devono rimanere invariate per i tempi di pagamento e per lo sconto, considerando che: in gara per il e i prezzi dei privati hanno una media di oltre il Pt_5
65% per aver un markup valido considerando che su questa cifra non prenderà le provvigioni attualmente in essere del 16,5% dovrebbe avere almeno per pareggiare uno sconto dell'82,5% sul listino
2015, rispetto a quello in essere dell'80%. Inutile dirti che la questione è prioritaria per iniziare a lavorare in queste strutture. Ti allego anche visura camerale della BF Medica 2.0 è la certificazione notarile in cui si evince che è sempre l'amministratore…” ), cessione che, di lì a poco, in Per_3
pag. 16/23 data 23.5.2017, verrà effettivamente avallata dalla società (cf. doc. all. sub n. 6, ibidem: “voi ci avete manifestato l'intenzione di cedere in favore della società BF Medica 2.0 s.r.l., della quale il sig. è amministratore unico, il contratto di distribuzione in oggetto del 26/07/2016 Persona_1
[…] all'articolo 13 del contratto di distribuzione è previsto l'esplicito divieto di cessione del contratto stesso senza il preventivo consenso di;
la nostra società è comunque Controparte_1 disponibile alla cessione del contratto di distribuzione in favore della società BF Medica 2.0 […] comunica il proprio consenso alla cessione, con effetto a far data dal 05/06/2017, del contratto di distribuzione in favore della BF Medica 2.0 s.r.l.”).
Così contestualizzata la vicenda anche nelle sue coordinate temporali, appare all'evidenza recessivo il dato che la IG RN avesse quale oggetto sociale l'attività di “fornitura di servizi reali e strumentali alle imprese, enti no profit, enti pubblici e professionisti finalizzati all'utilizzo in rete della tecnologia digitale”, eterogenea rispetto alla , dovendosi, Controparte_1 piuttosto, conferire la giusta rilevanza al fatto – valorizzato con appropriatezza anche dal
Tribunale – che la IG RN, della quale era socio, unitamente al coniuge Pt_1 separato ed alla cognata, avesse acquisito quote sociali della BF Medica 2.0, avente, invece, ad oggetto “commercio all'ingrosso e al dettaglio, import export, forniture e/o noleggio integrato a lungo termine, quale rivenditore e/o agente di commercio di presidi chirurgici farmaci, apparecchiature scientifiche, medicali, paramedicali ed elettromedicali di sistemi di diagnostica remota, di materiale sanitario in genere anche monouso e per medicazioni, di protesi ed ausilii, di centrali di telecontrollo gestionale e sanitario, assistenza tecnica, rappresentanza con o senza deposito delle apparecchiature e materiali suddetti”, con cui la società datrice di lavoro aveva in essere un rapporto contrattuale di distribuzione.
8.3. Parimenti, è evidente – avendo il primo giudice ben valutato, per le ragioni innanzi esposte, gli esiti della prova testimoniale sul punto – che la odierna appellata non sia stata mai posta a conoscenza della situazione del suo dirigente, e, in particolare dei suoi rapporti con la BF Medica 2.0, mediati dalla IG RN.
Né appare sufficientemente provato che il rapporto del con la IG RN sia Pt_1 stato circoscritto e si sia interrotto alla data del 30.4.2018, prima ancora che la deliberata operazione di acquisto delle quote venisse, in concreto, perfezionata, in data 25.5.2018.
In effetti, la domanda di recesso da socio a firma del , datata 30.4.2018, non è Pt_1 corredata da una data certa di consegna alla società, risultando firmata per ricevuta a mani da la IG RN (cfr. doc. all. sub n. n. 23 fasc. parte I grado Controparte_8
); né è possibile acquisire aliunde elementi obiettivi al riguardo, posto che, come Pt_1
pag. 17/23 eccepito dalla società appellata, non risulta che la società abbia provveduto al deposito dell'elenco dei soci (v. visura storica della IG RN all. sub n. 3 in fasc. parte I grado
). CP_1
Da ultimo, è sintomatica la intrinseca contraddittorietà della posizione difensiva assunta dal , il quale da un lato nega che la sua partecipazione societaria potesse Pt_1 configurare un conflitto d'interesse da comunicare alla società datrice nel rispetto delle regole aziendali, dall'altro, però, sostiene di essersi affrettato a recedere da socio non appena venuto a conoscenza dell'acquisto di quote deliberata dal C.d.A. della IG RN, evidentemente ben conscio del significato e delle conseguenze di quella acquisizione.
A ciò si aggiunga – in disparte le pur assorbenti superiori considerazioni – che lo stabile e diretto interesse del nelle vicende societarie e commerciali “BF Medica 2.0” è Pt_1 ulteriormente evincibile dalla e-mail inviata al collega in data 17.7.2019 (cfr. Persona_2 doc. all. sub n. 13 fasc. parte I grado ). CP_1
8.3.1. Ad avviso del Collegio, tale documento è utilizzabile, atteso che, come chiarito dalla S.C., “il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 c.p. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonchè delle più specifiche norme del codice dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 24)
e della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 93 e 94, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorchè abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale” (cfr. Cass. 11979/2020; 21612/2013; 17204/2013;
18443/2013; 3033/2011).
Sin da Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3034 del 08/02/2011 è stato affermato il principio generale per cui, in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.
pag. 18/23 La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “è legittimo l'accesso ai dati di un terzo, senza il consenso dell'interessato, per far valere o difendere un diritto in giudizio, purché: a) il trattamento avvenga esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento e b) riguardi esclusivamente i dati pertinenti alla tesi difensiva”; e ciò in quanto
“l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti;
né il diritto alla difesa giudiziale, anche mediante la conoscenza dei dati a ciò strettamente necessari, previsto dall'art. 24, comma 1, lett. f) del Codice privacy può essere interpretato in senso restrittivo, correlato cioè al solo titolare dei dati soggetti a trattamento: al contrario, anche altri soggetti possono formulare la richiesta di accesso ai dati, sempre se portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti prevale sul diritto alla riservatezza del soggetto, i cui dati siano resi necessari dalla necessità della tutela giudiziale dei propri diritti” (cfr. Cass. 39531/2021).
In un'ipotesi di utilizzo processuale di registrazioni di conversazioni acquisite senza il preventivo consenso degli interessati, la S.C. ha poi affermato che “il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612); sicché, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Si è quindi affermata la legittimità (idest: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322 cit.)” (cfr.
Cass. 28398/2022).
Dunque, ciò che rileva ai fini dell'utilizzabilità in giudizio, è la necessità di un bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte, e del diritto alla difesa, dall'altra, da fondarsi sulla rigorosa valutazione del pag. 19/23 requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e necessaria strumentalità all'apprestamento della finalità difensiva (cfr. Cass. 31204/2021).
Nella specie, ricorrono i presupposti sopra indicati, attesa l'inerenza della e-mail alla vicenda oggetto di causa e, in particolare, alla prova dell'addebito disciplinare, circostanza, questa, che, impregiudicata perché estranea alla presente sede ogni questione relativa ad eventuali responsabilità di terzi per la divulgazione al datore di lavoro di corrispondenza a lui non diretta, rende prevalente il diritto di difesa sul contrapposto interesse alla segretezza e riservatezza.
Né giova alla tesi di parte appellante il richiamo a Cass. 5334/2025, che si riferisce a diversa e non comparabile fattispecie, nella quale la condivisione di un video su una chat di gruppo Whatsapp, giunto nella disponibilità del datore di lavoro, aveva costituito, al contempo, l'oggetto dell'addebito disciplinare ed il presupposto fondante la giusta causa di licenziamento;
diversamente dal caso di specie, in cui la e-mail non è stata posta a base della contestazione disciplinare, in quanto, peraltro, ricevuta solo in data 17.7.2019 dal teste e da questi trasferita al suo indirizzo di posta elettronica aziendale il Persona_2 successivo 6.9.2019 (cfr. verbale udienza del 4.11.2021 in fasc. ufficio I grado)
8.3.2. Quanto, poi, al disconoscimento della e-mail operato dal , è sufficiente Pt_1 rammentare che, per giurisprudenza consolidata, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle riproduzioni informatiche o copie analogiche di documenti informatici di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, deve rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, e, cioè, consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (Cass. 23123/2024; 40750/2021; 12794/2021).
In altri termini, occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (Cass. 2907/2024) e, dunque, degli specifici aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. 16557/2019; 14279/2021; 16836/2021; 3171/2025).
Nella specie, il disconoscimento è palesemente generico, atteso che, nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento, si è limitato a dedurre: “disconosce Pt_1
l'autenticità e l'effettiva riferibilità al dott. della mail del 17/7/2019 asseritamente inviata Pt_1 dal ricorrente al sig. (doc. 13 avversa produzione documentale)” (cfr. verbale udienza Persona_2
pag. 20/23 del 1.10.2020 in fasc. ufficio I grado); financo in questa sede di gravame, egli si è limitato a sostenere che il “contenuto ed i cui allegati, non corrispondono affatto a quelli della email realmente inviata dal dott. al sig. , senza, tuttavia, chiarire con la necessaria Pt_1 Persona_2 precisione in che cosa consisterebbero le asserite discrasie.
D'altro canto, il teste , destinatario della predetta e-mail, ha confermato nel Persona_2 corso della sua escussione come testimone di averla ricevuta, riconoscendo espressamente il documento prodotto in atti.
8.3.3. Tanto detto, il contenuto della e-mail è tale da corroborare il quadro probatorio già solido ed autonomamente significativo nel senso che , anche successivamente Pt_1 alla (formale) cessazione della propria qualità di socio della S.c.a.r.l. IG RN, fosse interessato in prima persona alle vicende della B.F. Medica 2.0.
Egli, infatti, fornisce a una serie di dettagliate informazioni sulla situazione Persona_2 interna della B.F. Medica 2.0 e sugli sviluppi della sua gestione, manifestando chiaramente il proprio diretto interessamento, in un momento in cui, peraltro, non avrebbe avuto titolo ad occuparsene per ragioni lavorative, atteso il suo passaggio ad altra direzione della a decorrere da aprile 2019: “…in allegato lo statuto della BF 2.0. Come vedi al punto 27 CP_1 si impegna a cedere solo le quote ad altro ente ma senza utili se non pari al 2 %. Questa è una Per_3 operazione costruita solo ed esclusivamente a loro vantaggio, infatti, come vedi gli utili sono divisi tra i soci al 49% a e moglie e 49% a . Le quote che cede lo fa non per una natura Per_3 Pt_6 Per_3 economica ma solo fiscale perché i soldi sono solo ed esclusivamente ai soci. Il 2% che cedono ripaga a malapena le telefonate e gli appuntamenti. Cioè per intenderci con un utile di 50 k cede 1k. Per fare un utile di 50K occorre circa 1 ml di euro di fatturato. Perché l'utile è al netto dei costi di acquisto e dei costi di gestione cioè dipendenti, affitti, costi di gestione amministrativa ecc […] Adesso con la Coop che vende non sanno neanche andare avanti. La società certamente sarà chiusa […] non avere dubbi perché a perderci sei tu. I documenti parlano […] rifletti a bocca chiusa e valuta gli altri ascoltando
[…] perché nessuno mi chiama e mi dice che problema hanno? [...] Perché si vergognano di quanto sono inetti e consapevoli di avere un livello molto più basso […] monitora la questione ai fini aziendali
e inizia a pensare di liberare tutta la zona e fare pulizia” (cfr. doc. 13 fasc. parte I grado
). CP_1
D'altronde, non è secondario evidenziare che in allegato alla e-mail compaiono, con la denominazione “ ” e “ ”, dei documenti in formato pdf, riferibili, appunto, alla Pt_7 Pt_7
BF Medica 2.0 e inoltrati a , come si evince dalla dicitura in calce Controparte_9 Pt_1
“inizio messaggio inoltrato”, da tale anch'egli già socio della S.c.a.r.l. Persona_5
pag. 21/23 IG RN, come risultante dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (cfr. doc. all. sub n. 25 in fasc. parte I grado ). Pt_1
8.4. Infine, occorre rimarcare che, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dal teste circa l'effettività della separazione tra i coniugi , la Persona_2 Parte_8 circostanza che la coniuge separata e la cognata del dirigente fossero socie della IG
RN non costituisce un dato neutro, tenuto conto che comunque il ha condiviso Pt_1 pacificamente con loro tale condizione e che il codice di comportamento aziendale – nell'individuare, come detto, a titolo esemplificativo le condotte potenzialmente a rischio – nella sezione relativa a “Familiari e rapporti personali stretti” descrive come un concreto o potenziale conflitto di interessi anche il rapporto “con un familiare o un'altra persona cui siete vicini, che potrebbe influenzare la vostra obiettività nel prendere decisioni aziendali”.
9. Alla stregua di tali considerazioni, va confermata la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla contrarietà della condotta di all'obbligo di fedeltà ex Pt_1 art. 2105 c.c. ed al codice di condotta aziendale, nonché alla sua idoneità a sorreggere il licenziamento irrogato in ragione della evidente attitudine ad incrinare irrimediabilmente l'affidabilità e fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel dirigente.
10. L'appello deve essere, quindi, respinto, con integrale conferma della gravata sentenza, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
11. Le spese del presente grado del giudizio seguono la ribadita soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
12. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
pag. 22/23 ricorso depositato in data 16.4.2024, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.1.2024, nei confronti di
[...]
, in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_10 rigetta l'appello e per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 8.4.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
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