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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8666 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RAFFAELLA Parte_1
NOCERINO e dall'avv. ANDREA DI LECCE presso i quali elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE DARIO CP_1
FERRAIOLI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: esprime parere favorevole alla separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2024 e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in PAROLISE (AV) il 24/06/2017 e che dall'unione era nato il [...], rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_1
insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Con decreto di fissazione udienza, il Giudice relatore, tra l'altro, onerava le parti al deposito del certificato di matrimonio del luogo di celebrazione e della documentazione integrale richiesta dal
Protocollo del Tribunale di Napoli per i trasferimenti immobiliari.
All'udienza di comparizione del 23.1.25, le parti con l'assistenza dei difensori dichiaravano che in parziale modifica degli accordi di separazione si obbligavano a trasferire l'immobile indicato in ricorso con atto notarile ai medesimi patti e condizioni. Confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso nativo digitale depositato come atto principale. I difensori chiedevano decidersi la causa. Il Giudice, dato atto che il tentativo di conciliazione non sortiva esito positivo, autorizzava le parti a vivere separatamente, recepiva in via d'urgenza le condizioni necessarie di cui al ricorso e raccolte le conclusioni del P.M. la causa era rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso, come da ultimo modificate all'udienza del 23.1.25:
“a. gli istanti fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, impegnandosi a comunicarsi eventuali variazioni anche dei recapiti telefonici, con obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b. il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, il tutto come meglio specificato dal piano genitoriale in allegato
(allegato 3);
c. il Sig. si obbliga alla corresponsione mensile, per il solo contributo del mantenimento CP_1 del minore della somma complessiva di €. 350,00, entro il 05 di ogni mese, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il Sig. si obbliga al pagamento del 50% CP_1 di tutte le spese ordinarie e straordinarie scolastiche (tasse, rette mensili, cancelleria, libri di testo, divisa e gite), così come quelle ordinarie e straordinarie mediche (gravi patologie ed odontoiatriche) non mutuabili, ludiche e sportive eventualmente necessarie per la minore, secondo come meglio specificato nel piano genitoriale;
d. nulla viene stabilito per il contributo del mantenimento con rinuncia reciproca di essi coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e, dichiarano, altresì, che tra di loro non esiste alcuna altra pendenza economica.
e. il IG. continuerà a pagare la sua quota, pari al 50% del rateo del mutuo ipotecario, CP_1 della casa coniugale fino all'omologazione della separazione consensuale;
f. la IG.ra , dal canto suo, rinuncia ai crediti di imposta ancora in scadenza (€ Parte_1 15.838) e dunque cede € 7.919. Si impegna, inoltre, a corrispondere l'equivalente della metà dei crediti ancora da riscattare (in modo rateale e a condizioni da definire), nell'ipotesi che il
2 presenti un'imposta Irpef non sufficiente ad assorbire il credito di pertinenza dell'anno. CP_1
In tale evenienza il esibirà copia della propria dichiarazione dalla quale si evinca CP_1 l'impossibilità di assorbire il credito di imposta e contestualmente riceverà bonifico pari all'importo della metà del credito di quell'anno.
g. I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto al minore.
h. Per una semplificazione e definizione di tutti i rapporti patrimoniali e come condizione essenziale ed imprescindibile per la soluzione definitiva della crisi coniugale, i coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione:
Il IG. trasferisce in piena proprietà alla IGnora il seguente CP_1 Parte_1 immobile, oggi casa coniugale, facente parte del fabbricato posto nel Comune di Napoli (NA) alla via Rodolfo Falvo n. 2, già Via Francesco Cilea n. 94/A, Parco Cilea, fabbricato "C/2" e più precisamente:
A) appartamento ad uso abitativo al settimo piano, distinto con il numero interno 24
(ventiquattro), avente accesso dalla porta di fronte per chi, salendo le scale, giunge al piano, composto da ingresso, tre vani, cucina, due bagni, corridoio ed un balcone, confinante con pianerottolo della scala, con appartamento dello stesso fabbricato distinto con il numero interno 25 (venticinque) ed avente accesso dalla porta a sinistra per chi, salendo le scale, giunge al piano, con Via Rodolfo Falvo in proiezione e con appartamento dello stesso fabbricato avente accesso dalla porta a destra per chi, salendo le scale, giunge al piano.
Più precisamente trattasi della unità immobiliare, così censita:
Catasto Fabbricati di Napoli, Sez. AVV, Foglio 13, mappale 1009 sub. 27, via Rodolfo Falvo n. 2,
P. 7, int. 24, Z.c. 6, Categ. A/2, Cl. 7, Vani 5,5, sup. cat. tot. mq. l05, tot. escluse aree scoperte mq. 99, R.C. €. 1.036,79; di proprietà di- nato ad [...] il [...], CP_1 codice fiscale e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_1 codice fiscale , entrambi con domicilio in Napoli (NA) via Rodolfo Falvo C.F._2
n. 2, per i diritti di un mezzo ciascuno, in regime di comunione legale.
All'appartamento in oggetto spettano 26,60/1000 (ventiseivirgolasessanta/millesimi) di proprietà sulle parti comuni e indivisibili dell'intero.
Il fabbricato di cui l'unità in oggetto è disciplinato dal regolamento di condominio con allegate tabelle millesimale che trovasi allegato all'atto redatto il 30 aprile 1957 e depositato presso il
Notaio di Napoli con verbale del 14 maggio 1957 e trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 15 maggio 1957 ai nn. 17364/12265, che la IG.ra dichiara di conoscere ed approvare per sé eredi ed aventi causa. Parte_1
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nelle fotocopie delle schede planimetriche prot. T320860 del 19/01/2024 che si allegano sub A.
Ai sensi dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n.380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B" la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di NAPOLI, l'alienante dichiara che dal rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici comunali.
Provenienza
3 - con atto a rogito del notaio di Napoli (allegato C), in data 10 luglio 2018, Persona_3 repertorio 63029, raccolta 19037, registrato a Napoli il 16 luglio 2018, trascritto a Napoli il 16 luglio 2018 ai nn. 15922-20881, i IGnori nata a [...] il 10 maggio Controparte_2
1942, nato a [...] il [...], nato a [...] il 28 marzo CP_3 CP_4
1968, ciascuno per i diritti pari ad 1/3 (un terzo), vendettero ai IGg. e CP_1 [...]
, che in regime di comunione legale acquistarono l'immobile in oggetto;
Parte_1
- ai IGnori e l'immobile in oggetto era Controparte_2 CP_3 CP_4 pervenuto per successione al IG. , nato a [...] il [...] e deceduto ab Persona_4 intestato in Napoli, ove aveva la sua ultima residenza in vita, in data 17 marzo 2018, lasciando a sé superstiti il coniuge ed i suoi figli e;
giusta Controparte_2 CP_3 CP_4 dichiarazione di successione registrata a Napoli 2 il 23 aprile 2018, al numero 27914 volume
88888 e trascritta a Napoli 1 il 27 aprile 2018 ai nn. 11974/9246; accettazione tacita di eredità trascritta a Napoli il 16 luglio 2018 ai nn. 15923-20882;
- a l'immobile in oggetto era pervenuto, in regime di separazione dei beni, con Persona_4 atto di compravendita a rogito del Notaio in data 29 novembre 1985, Persona_5 repertorio n. 36335, raccolta n. 6958, registrato a Napoli il 16 dicembre 1985 al n. 18036/A e trascritto a Napoli 1 il 12 dicembre 1985 ai nn. 21578/15729, per acquisto fattone da PE
, nato a [...] il [...]; - a l'immobile in oggetto era pervenuto
[...] Persona_6 con atto di compravendita a rogito del Notaio in data 8 giugno 1959, registrato a Persona_2
Napoli il 20 giugno 1959 al n. 30673 e trascritto a Napoli l''11 luglio 1959 ai nn. 25968/19116, per acquisto fattone dalla "Società C.E.P.I. Costruzioni Edili Partenopea Immobiliare a r.l.", con sede in Napoli, che costruì il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto sul suolo acquistato con i seguenti due atti di compravendita a rogito del Notaio in data 29 dicembre Persona_2
1954, registrata a Napoli il 13 gennaio 1955 al n. 14382 e trascritta a Napoli il 15 aprile 1955 ai nn. 10676/8157 ed in data 1 agosto 1956, registrata a Napoli il 13 agosto 1956 al n. 3819 e trascritta a Napoli il 18 agosto 1956 ai nn. 25865/19343.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte cedente dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale come si evince anche dalla relazione notarile del 12.02.2024 allegata al presente atto sub D e che parte cedente fa propria.
L'unità viene trasferita a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la comproprietà sulle parti comuni di cui all'art.
1. del regolamento di condominio e di cui all'art. 1117 c.c., con la servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti. Le parti convengono che la IGnora si Parte_1 accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi 26/03/2024 a €
188.201,70 (euro centoottantottomiladuecentouno/70) che i coniugi hanno verso il Banco di Napoli S.p.A oggi Intesa Sanpaolo S.p.A. per un mutuo di originari €.220.000,00 (euro duecentoventimila/00), di cui all'atto di mutuo a rogito del notaio di Napoli, in Persona_3 data 10 luglio 2018, repertorio 63030, registrato Napoli il 16 luglio 2018 al n. 1467341T.
A tali effetti la IGnora si riconosce subingredita al IGnor Parte_1 CP_1 verso la Banca mutuante, e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
4 GARANZIA CIRCA LA TITOLARITA' DEI DIRITTI REALI TRASFERITI
Il IGnor garantisce la proprietà delle quote immobiliari trasferite dette quote CP_1 risultano intestate correttamente alla parte cedente in catasto e, come si evince dalla allegata relazione notarile in base alle risultanze dei registri immobiliari Il IGnor CP_1 garantisce la proprietà delle quote immobiliari trasferite e la libertà delle stesse da ipoteche ed altri pesi ed oneri, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Napoli il 16 luglio 2018 ai numeri 3002- 20884, a favore di Banco di Napoli spa, contro e , a CP_1 Parte_1 garanzia dell'atto di mutuo a rogito del notaio di Napoli, in data 10 luglio 2018, Persona_3 repertorio 63030, registrato Napoli il 16 luglio 2018 al n. 1467341T,gravante l'immobile in oggetto. Ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della IGnora Parte_1 una volta completamente estinto il mutuo, il tutto come da relazione notarile riguardante le trascrizioni e/o iscrizioni intervenute dopo la stipula dell'atto di provenienza.
Comunque, le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità che non esistono ulteriori formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto iscritte o trascritte successivamente alla data della relazione notarile immobiliare come innanzi prodotta.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo il Decreto Legislativo 10/06/2020 n. 48 la IGnora Parte_1 dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n AENGR-727372-
19/01/2024 18.40.58.745 redatto in data 19.01.2024 dal Perito/geom iscritto al Persona_7
Collegio dei geometri di Caserta al n 2479.
Detto attestato, qui si allega al presente atto sub "E", garantendo il cedente della sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto all'accollo di mutuo e quanto all'eventuale pagamento di un prezzo: la cessione avviene a fronte del pagamento ad opera della IG.ra
, della somma forfettaria di € 12.000,00, (dodicimila,00) da pagarsi in n. 4 rate Parte_2 annuali a partire dall'omologazione della separazione consensuale: la prima di € 3.000,00 all'atto dell'accordo e le successive di € 3.000 ciascuna entro il 20/12/2024, 20/12/2025 e la terza entro il 20/12/2026. Le somme predette, per volontà del IG. verranno devolute al CP_1 fondo pensionistico del figlio minore della coppia e pertanto saranno versate nel fondo pensionistico Azimut, denominato Sustainable future.
I IGnori dichiarano di essere coniugi in regime di comunione dei beni. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il IG. , consapevole CP_1 delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., dichiara che l'unità immobiliare in oggetto costituisce opera iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 e che successivamente alla stessa unità immobiliare non sono state effettuate opere che avrebbero richiesto il rilascio di licenze o concessioni edilizie o permessi di costruire o la presentazione di pratiche urbanistico-edilizie.
Il IG. dichiara che relativamente all'unità immobiliare all'oggetto di questo CP_1 accordo non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art.41 della L.47/85.
5 Le parti dichiarano di essere consapevoli che i trasferimenti immobiliari adottati rimangono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale;
il Cancelliere attesta a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1-bis. L. 52 del 1985; in proposito il Cancelliere non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica.
Le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale (atteso che questo, limitandosi a dare atto degli accordi, non sarebbe affetto da errori) ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità; le parti — e con esse i difensori - si impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione e voltura del verbale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio — Agenzia del
Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalla relativa responsabilità; le parti e i difensori si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la richiesta di trascrizione degli accordi presentata nonché a depositare - successivamente e appena ottenuta - la copia della trascrizione rilasciata dall'Ufficio — Agenzia del Territorio competente;
le parti dichiarano di non essersi avvalsi di agenti di mediazione e di non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo;
Le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
Il presente contenuto è stato redatto in conformità al Protocollo Trasferimenti Immobiliari Nei procedimenti di Separazione e Divorzio tra il Tribunale di Napoli e il COA di Napoli in data 20.07.2022 n. 2022/008429.”
All'udienza del 23.1.25, le parti hanno parzialmente modificato tali accordi, prevedendo: “Le parti con l'assistenza dei difensori dichiarano che in parziale modifica degli accordi di separazione si obbligano a trasferire l'immobile indicato in ricorso con atto notarile ai medesimi patti e condizioni. Confermano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso nativo digitale depositato come atto principale.”
Nei patti di cui al ricorso, inoltre, le parti hanno richiamato il piano genitoriale allegato, che di seguito si riporta:
6 7 8 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi e tenuto conto dell'età del minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
9 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 1, parte II, s. A, ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 2017); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAROLISE (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 24/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Carla Hubler
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