CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANINI Parte_1 C.F._1
ELEONORA e dell'avv. MASTROROSA GIACOMO ( ) VIA C.F._2
BERNARDINO CASTELLI 11 21100 VARESE;
elettivamente domiciliato in VIA B. LUINI 2 21100
VARESE presso il difensore avv. PAGANINI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANINI Controparte_1 C.F._3
ELEONORA e dell'avv. MASTROROSA GIACOMO ( ) VIA C.F._2
BERNARDINO CASTELLI 11 21100 VARESE;
elettivamente domiciliato in VIA B. LUINI 2 21100
VARESE presso il difensore avv. PAGANINI ELEONORA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISSI GIANLUCA CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VISSI GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISSI Controparte_3 C.F._5
GIANLUCA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VISSI GIANLUCA
pagina 1 di 9 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per e Parte_2 Parte_1
“Gli appellanti insistono affinché la Corte di Appello voglia rimettere in istruttoria la causa e disporre
CTU, per le motivazioni meglio dedotte nei precedenti atti.
In ogni caso insistono nell'accoglimento dell'appello, come da conclusioni già rassegnate, e in particolare con riconoscimento dell'estensione della servitù di passo così come rappresentata a pag. 4 della memoria di replica o, in subordine, così come prospettata a pag. 5 e raffigurata a pag. 6 della memoria di replica. “
Per e CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare: preliminarmente: visto il combinato disposto degli artt. 327 e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile
l'appello per la decorrenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con le conseguenti statuizioni in punto di condanna alle spese e competenze del giudizio;
nel merito ed in via principale: confermare la sentenza n. 865 resa in data 09.08.2023 dal Tribunale di Varese, Sezione I Civile, nella causa civile RG n. 3011/2020 e pubblicata il 10.08.2023 (Repertorio
n. 1134/2023), per le motivazioni in narrativa dedotte, rigettando per l'effetto le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto.
Nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta opportuna l'ulteriore istruzione della causa, si insiste per
l'ammissione, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dei mezzi di prova testimoniale e di
C.T.U. come dedotti e articolati dagli odierni appellati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. del 14.2.2022, che si riportano integralmente qui di seguito:
Si chiede, quindi, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “Vero è che”:
1) “Dal 1988 al 2003 il signor ha condotto con contratto di locazione ad uso Controparte_4 abitativo l'appartamento sito al primo piano dell'immobile di via San Francesco n. 2 a Cadegliano
Viconago e dal 1988 sino al 2003 il signor ha parcheggiato abitualmente il proprio Controparte_4 autoveicolo sull'area del mappale 3784 attualmente contraddistinta da autobloccanti di colore rosso, che Le si rammostra come figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti”.
pagina 2 di 9 2) “Nel luglio del 2008, l'area del mappale n. 3784 attualmente contraddistinta da autobloccanti di colore rosso, che Le si rammostra come figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti, era delimitata da paletti e detti paletti sono stati presenti per tutto il periodo in cui Lei è stato proprietario dell'immobile sito in via San Francesco n. 8 del Comune di Cadegliano Viconago”.
3) “Dal luglio 2008 sino al novembre 2012, i signori e hanno CP_2 Controparte_3 utilizzato quotidianamente l'area del mappale n. 3784, attualmente contraddistinta da autobloccanti di colore rosso, che Le si rammostra come figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti, per parcheggiare il proprio autoveicolo”.
4) “Nel novembre 2012, in occasione della vendita del suo immobile ai signori e , la Pt_1 CP_1 superficie utilizzata per l'accesso al locale garage corrispondeva a quella raffigurata con pavimentazione in pietra grigia nella fotografia che le si rammostra come figura 10 del documento 1 del fascicolo dei convenuti e lo spazio adibito a parcheggio da parte dei convenuti, attualmente contraddistinto da autobloccanti di colore rosso, era delimitato da paletti come da figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti che pure le si rammostra”.
5) “Nel 2013 i paletti che delimitano l'area del mappale 3784 contraddistinta da autobloccanti di colore rosso che Le si rammostra nella figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti, sono stati divelti da ignoti e sono stati sostituiti dai convenuti al loro rientro dalle vacanze in Calabria”.
6) “Dal 2006 l'area del mappale 3784 contraddistinta da autobloccanti di colore rosso che Le si rammostra nella figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti è stata utilizzata quotidianamente dai signori e per il parcheggio di veicoli”. CP_2 Controparte_3
Si indicano a testi: sui capitoli 1) e 5) i signori , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
, tutti residenti in [...]; sui capitoli 2), 3) e 4) il CP_6
signor residente in [...]; sui capitoli 1) e 6) il Testimone_1
signor , residente in Cadegliano Viconago (VA), via Gariboldi Menotti s.n.c.; sui Testimone_2
capitoli 1) e 6) la sig.ra , residente in [...]. Testimone_3
Si chiede altresì, occorrendo e previa eventuale acquisizione di tutta la relativa documentazione catastale e/o urbanistica, disporre CTU finalizzata ad accertare:
- lo stato attuale dei luoghi;
- la corrispondenza dei luoghi con la documentazione tecnica e fotografica versata in atti da parte convenuta;
pagina 3 di 9 - la conformazione del centro storico di Cadegliano ed in particolare della via San Francesco, con indicazione della larghezza delle vie che si debbono percorrere per entrare e uscire nel/dal centro storico e descrizione degli ostacoli fissi (a solo titolo di esempio spigoli e strettoie) presenti lungo tutto il percorso;
- la compatibilità delle vie che caratterizzano il centro storico di Cadegliano, in particolare della via
San Francesco, con l'utilizzo di un mezzo di grandi dimensioni;
- la conformazione dell'immobile di proprietà degli attori con descrizione del locale garage, delle modifiche eventualmente intervenute e dell'idoneità dei serramenti posati per l'uso che ne viene concretamente fatto;
- lo spazio di manovra complessivo a disposizione degli attori nella fase di ingresso/uscita al/dal locale garage, incluso lo spazio presente sulla via San Francesco;
- l'adeguatezza e la sufficienza dello spazio di manovra complessivamente a disposizione degli attori per le esigenze di accesso carraio al loro immobile;
- la superficie totale dell'area utilizzata a parcheggio di veicoli da parte dei convenuti ed attualmente identificata dalla pavimentazione in autobloccanti di colore rosso e delimitata da paletti;
- la possibilità da parte dei convenuti di adibire a parcheggio di veicoli l'area come risultante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Con rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio e Controparte_1 Parte_1 CP_2 Controparte_3
innanzi al Tribunale di Varese, chiedendo la costituzione di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo dominante, di loro proprietà, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Cadegliano Viconago, sezione urbana CA, Foglio 6, mappale 861, sub. 501 e 502, ed a carico del fondo servente, di proprietà dei convenuti e odierni appellati, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Cadegliano-Viconago, sezione urbana CA, Foglio 6, mappale 3784, Area Urbana, mq 20. La servitù avrebbe dovuto essere costituita sulla parte del fondo servente corrispondente alla porzione di area raffigurata con il poligono rosso nella perizia prodotta dagli attori, o, in alternativa su quella stabilita da apposita CTU. Chiedevano altresì la rifusione delle spese di lite.
Affermavano gli appellanti di avere acquistato, con atto di compravendita, l'autorimessa, in data
20.11.2012, e di avere utilizzato l'immobile, sul quale chiedevano la costituzione della servitù di passaggio, per accedere alla suddetta autorimessa, fino all'acquisto da parte dei convenuti, nel 2018, dell'immobile gravato, allorquando esso in parte è stato delimitato con paletti. Ciò avrebbe pagina 4 di 9 determinato, secondo gli odierni appellanti, un più difficile accesso all' autorimessa, per la necessità di compiere manovre di avvicinamento, data la ristrettezza dei luoghi.
I convenuti e si costituivano tempestivamente, chiedendo, in via principale, il rigetto CP_2 CP_3
delle domande attoree;
in subordine, la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio, limitatamente all'area del mappale n. 3784, identificabile dalla pavimentazione in pietra grigia, con esclusione della “superficie ad uso parcheggio” evidenziata in rosso nel grafico (fig. 8), di cui all'elaborato peritale sub doc. 1 del fascicolo dei convenuti. Chiedevano altresì la rifusione delle spese di lite e la condanna degli attori ex art. 96 cpc.
Il Giudice di prime cure, rigettate entrambe le istanze di CTU e le istanze istruttorie testimoniali, con sentenza nr 865/2023, pubblicata il 10 agosto 2023, dichiarava la costituzione di servitù coattiva di passaggio, sia pedonale che carrabile, in favore del fondo dominante, di proprietà degli attori, ed a carico del fondo servente, di proprietà dei convenuti, ma limitatamente alla parte del mappale 3784 identificata in arancione alla pagina 7 della relazione tecnica, sub doc. 1, di parte convenuta, e cioè alla parte di mappale “non coperta da autobloccanti rossi”.
Stante la reciproca soccombenza parziale tra le parti, il Giudice compensava integralmente le spese di lite.
Detta sentenza è stata impugnata da e , che ne chiedono la riforma Controparte_1 Parte_1
parziale, articolando due motivi di appello.
Si sono costituiti e eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 Controparte_3
della impugnazione per l'asseritamente tardiva notifica dell'atto di citazione in appello, oltre il termine di cui all'art. 327 cpc. In ogni caso, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello nel merito.
All'udienza del 12/11/2024, il Consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
4/3/2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
4/3/2025, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, si rileva come, secondo gli appellati, in assenza di notificazione della sentenza, l'atto, che è stato notificato a mezzo pec in data 1/3/2024, avrebbe dovuto essere notificato entro il 29/2/2024, dato che la sentenza impugnata è stata emessa nel periodo feriale, e che il dies a quo per il decorso del termine per pagina 5 di 9 l'impugnazione decorrerebbe, ai sensi dell'art. 1 co.1 della L. 742/1969, dal primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, dovendosi calcolare tale termine “a mesi” e non “a giorni”.
Parte appellante sostiene invece che la notificazione sarebbe tempestiva, poiché, secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte, il dies a quo deve essere identificato nel giorno 1° settembre, e il calendario comune deve osservato, imponendo la norma il computo del termine “a mesi”. Di conseguenza, il termine di sei mesi, decorrente dal 1° settembre, dovrebbe ritenersi scaduto nel giorno corrispondente di scadenza del semestre, da identificarsi nel 1 marzo successivo.
Osserva la Corte, al riguardo, che, essendo la sentenza stata depositata durante il periodo di sospensione feriale dei termini, il dies a quo per il decorso del termine per l'impugnazione decorre dal
1° settembre successivo. Il termine deve calcolarsi a mesi e non a giorni. Secondo condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 14147 del 8/7/2020), il computo del termine va operato, ai sensi dell'art. 155 co. 2 cpc, ex numeratione dierum, di talché il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha iniziato a decorrere. Nel caso odierno, pertanto, il termine finale spira alla mezzanotte del giorno corrispondente al 1settembre, ovvero il 1° marzo. L'appello è, di conseguenza, tempestivo.
Gli appellanti, con il primo motivo di appello, lamentano la violazione degli artt. 1051 c.c. e 115 c.p.c. da parte del Tribunale di Varese, poiché avrebbe erroneamente applicato il “principio del minimo mezzo” nel costituire la servitù di passaggio sul fondo servente, con esclusione della zona utilizzata dagli appellati come parcheggio. Il Giudice di prime cure, pur costituendo la servitù su porzione del fondo servente utilizzata, da anni, dagli appellanti per parcheggiare l'autovettura nella autorimessa di loro proprietà, si sarebbe concentrato sugli interessi contrapposti delle parti. Il Tribunale avrebbe ritenuto la possibile futura intenzione degli appellanti di acquistare un'autovettura più grande, che potrebbe, per le sue dimensioni, non raggiungere la autorimessa di proprietà dei medesimi, un interesse eventuale non meritevole di protezione, a fronte dell'interesse contrapposto degli appellati a conservare una qualche utilità dell'immobile, usandolo come parcheggio di un'utilitaria. Il Giudice di primo grado avrebbe, invece, dovuto verificare il rapporto tra le utilità dei fondi, costituendo la servitù su una porzione di terreno sufficientemente ampia da permettere l'utilizzo di qualsiasi autoveicolo compatibile con le caratteristiche dell'autorimessa e della strada di accesso ai fabbricati. Inoltre, l'interesse alla destinazione, da parte degli appellati, della porzione residua del fondo servente a parcheggio non sarebbe meritevole di tutela, poiché tale fondo non avrebbe destinazione urbanistica o identificazione catastale come parcheggio, e sarebbe stato precedentemente usato come area di deposito di materiali e spazio di manovra.
pagina 6 di 9 Pertanto, reiterata la domanda di CTU in fase di appello, gli appellanti hanno chiesto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, che sia dichiarata la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo dominante, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Cadegliano-Viconago, sezione urbana CA, Foglio 6, mappale 861, sub. 501 e 502, ed a carico del fondo servente, identificato al catasto fabbricati del Comune di Cadegliano-Viconago, sezione urbana
CA, Foglio 6, mappale 3784, Area Urbana, mq 20, con estensione corrispondente alla porzione di area raffigurata con il poligono rosso nella perizia prodotta dagli attori nel primo grado di giudizio o determinando il passaggio ad esito di espletanda CTU.
Gli appellati, relativamente al primo motivo, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, che applicherebbe correttamente il principio del “minimo mezzo”, assicurando le necessarie utilità
(passaggio pedonale e carrabile) al fondo dominante, ed al contempo conservando una qualche utilità al fondo servente. La servitù, come concessa dal Giudice di prime cure, consente agli appellanti di accedere alla via pubblica, e di entrare e uscire dall'autorimessa seguendo il tragitto più breve e immediato, seppure con manovre necessitate dalle caratteristiche dell'abitato, e variabili a seconda delle dimensioni del veicolo e dell'esperienza del conducente. L'estensione del locus servitutis come richiesto dagli appellanti comprimerebbe eccessivamente, senza giustificazione, il contenuto del diritto di proprietà degli appellati. Infatti, il passaggio, sia pedonale che carrabile, è possibile, nella estensione prevista dalla sentenza impugnata, seppure non agevole per le caratteristiche proprie dei luoghi, essendo gli immobili, di cui è causa, siti in un centro storico antico, caratterizzato da strade strette, non concepite per il passaggio di veicoli di grandi dimensioni. In conclusione, il vantaggio richiesto dagli appellanti con il primo motivo sarebbe irragionevolmente più vasto di quanto necessario per soddisfare le esigenze, meritevoli di tutela, del fondo dominante, e, in modo corrispondente, contrarrebbe l'esercizio del diritto di proprietà degli appellati in maniera irragionevole e tale da esaurire ogni utilità dello stesso.
Osserva la Corte, in primo luogo, che l'asserita destinazione urbanistica e catastale di fondo servente non è rilevante, né è rilevante l'uso che dell'area hanno fatto, in tempi passati, i proprietari. Contenuto caratteristico del diritto di proprietà è la facoltà del dominus di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, pur entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Il proprietario può trarre dal proprio fondo tutte le utilità che non gli siano precluse dalla legge. Nel caso di specie l'utilizzo del fondo, proprietà privata, come luogo di sosta per un'autovettura non risulta violare alcuna norma di legge. Non è contestato da alcuna delle parti che, attualmente e per anni (cioè dal 2018), gli appellanti hanno potuto raggiungere con un autoveicolo l'autorimessa di loro proprietà, transitando sul terreno degli appellati, come delimitato con i paletti apposti al fine di pagina 7 di 9 riservare sufficiente spazio per al sosta della autovettura di loro proprietà, seppure con qualche manovra. Pertanto, risulta provato che la costituzione della servitù a carico del fondo degli appellati, come disposto nella sentenza appellata, è idonea a porre i due fondi in rapporto tra loro in modo che è garantito l'accesso, sia pedonale che carrabile, all' autorimessa degli appellanti. Allo stesso tempo, la servitù così costituita rispetta il principio del “minimo mezzo”, ed è idonea a permettere ai proprietari del fondo servente di mantenere per sé una residua utilità, e cioè l'uso di una porzione del fondo come area di sosta di autovettura di piccole dimensioni. Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, riconoscendo una, seppur parziale, reciproca soccombenza. Gli appellanti hanno richiamato il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale l'accoglimento parziale di una domanda, articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza;
questa è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo e tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Avendo gli odierni appellanti, in primo grado, articolato la domanda relativa alla costituzione della servitù in un unico capo, ed essendo essa stata accolta, seppure parzialmente, si sarebbe verificata la soccombenza integrale degli odierni appellati, con la conseguenza che le spese di lite non avrebbero potuto essere compensate.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, relativamente al secondo motivo, osservando di avere accettato l'ipotesi conciliativa suggerita dal Giudice di primo grado (e rispecchiata integralmente nella sentenza impugnata) relativamente alla estensione del locus servitutis, mentre gli appellanti l'hanno rifiutata. Pertanto, questi ultimi, ai sensi dell'art. 91 cpc, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente dal momento della formulazione della proposta in avanti. Con la compensazione delle spese di lite, il Tribunale di Varese avrebbe applicato correttamente la norma richiamata.
Osserva la Corte, sul secondo motivo, che se è vero che, secondo condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte, l'accoglimento parziale della domanda non comporta soccombenza reciproca, tale parziale accoglimento può essere valutato come elemento idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite. Inoltre, avendo gli appellanti rifiutato la proposta conciliativa del
Giudice in primo grado, ed avendo la sentenza accolto la domanda di e in proporzione CP_1 Pt_1
non maggiore di quanto prevedeva detta proposta, le spese delle fasi posteriori al rigetto della proposta avrebbero dovuto essere poste a carico degli odierni appellanti. In considerazione dei due fattori sopra pagina 8 di 9 esposti, la compensazione delle spese di lite della prima fase del giudizio risulta pertanto legittima e giustificata. Il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Quanto alle spese della presente fase del giudizio, in considerazione della soccombenza totale degli appellanti, questi devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate ai sensi del DM 147/2022.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta integralmente l'appello; condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 CP_2
e delle spese del presente grado giudizio, liquidate complessivamente in euro Controparte_3
2915,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie. dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANINI Parte_1 C.F._1
ELEONORA e dell'avv. MASTROROSA GIACOMO ( ) VIA C.F._2
BERNARDINO CASTELLI 11 21100 VARESE;
elettivamente domiciliato in VIA B. LUINI 2 21100
VARESE presso il difensore avv. PAGANINI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANINI Controparte_1 C.F._3
ELEONORA e dell'avv. MASTROROSA GIACOMO ( ) VIA C.F._2
BERNARDINO CASTELLI 11 21100 VARESE;
elettivamente domiciliato in VIA B. LUINI 2 21100
VARESE presso il difensore avv. PAGANINI ELEONORA
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISSI GIANLUCA CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VISSI GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISSI Controparte_3 C.F._5
GIANLUCA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VISSI GIANLUCA
pagina 1 di 9 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per e Parte_2 Parte_1
“Gli appellanti insistono affinché la Corte di Appello voglia rimettere in istruttoria la causa e disporre
CTU, per le motivazioni meglio dedotte nei precedenti atti.
In ogni caso insistono nell'accoglimento dell'appello, come da conclusioni già rassegnate, e in particolare con riconoscimento dell'estensione della servitù di passo così come rappresentata a pag. 4 della memoria di replica o, in subordine, così come prospettata a pag. 5 e raffigurata a pag. 6 della memoria di replica. “
Per e CP_2 Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare: preliminarmente: visto il combinato disposto degli artt. 327 e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile
l'appello per la decorrenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con le conseguenti statuizioni in punto di condanna alle spese e competenze del giudizio;
nel merito ed in via principale: confermare la sentenza n. 865 resa in data 09.08.2023 dal Tribunale di Varese, Sezione I Civile, nella causa civile RG n. 3011/2020 e pubblicata il 10.08.2023 (Repertorio
n. 1134/2023), per le motivazioni in narrativa dedotte, rigettando per l'effetto le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto.
Nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta opportuna l'ulteriore istruzione della causa, si insiste per
l'ammissione, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dei mezzi di prova testimoniale e di
C.T.U. come dedotti e articolati dagli odierni appellati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. del 14.2.2022, che si riportano integralmente qui di seguito:
Si chiede, quindi, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “Vero è che”:
1) “Dal 1988 al 2003 il signor ha condotto con contratto di locazione ad uso Controparte_4 abitativo l'appartamento sito al primo piano dell'immobile di via San Francesco n. 2 a Cadegliano
Viconago e dal 1988 sino al 2003 il signor ha parcheggiato abitualmente il proprio Controparte_4 autoveicolo sull'area del mappale 3784 attualmente contraddistinta da autobloccanti di colore rosso, che Le si rammostra come figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti”.
pagina 2 di 9 2) “Nel luglio del 2008, l'area del mappale n. 3784 attualmente contraddistinta da autobloccanti di colore rosso, che Le si rammostra come figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti, era delimitata da paletti e detti paletti sono stati presenti per tutto il periodo in cui Lei è stato proprietario dell'immobile sito in via San Francesco n. 8 del Comune di Cadegliano Viconago”.
3) “Dal luglio 2008 sino al novembre 2012, i signori e hanno CP_2 Controparte_3 utilizzato quotidianamente l'area del mappale n. 3784, attualmente contraddistinta da autobloccanti di colore rosso, che Le si rammostra come figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti, per parcheggiare il proprio autoveicolo”.
4) “Nel novembre 2012, in occasione della vendita del suo immobile ai signori e , la Pt_1 CP_1 superficie utilizzata per l'accesso al locale garage corrispondeva a quella raffigurata con pavimentazione in pietra grigia nella fotografia che le si rammostra come figura 10 del documento 1 del fascicolo dei convenuti e lo spazio adibito a parcheggio da parte dei convenuti, attualmente contraddistinto da autobloccanti di colore rosso, era delimitato da paletti come da figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti che pure le si rammostra”.
5) “Nel 2013 i paletti che delimitano l'area del mappale 3784 contraddistinta da autobloccanti di colore rosso che Le si rammostra nella figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti, sono stati divelti da ignoti e sono stati sostituiti dai convenuti al loro rientro dalle vacanze in Calabria”.
6) “Dal 2006 l'area del mappale 3784 contraddistinta da autobloccanti di colore rosso che Le si rammostra nella figura 9 del documento 1 del fascicolo dei convenuti è stata utilizzata quotidianamente dai signori e per il parcheggio di veicoli”. CP_2 Controparte_3
Si indicano a testi: sui capitoli 1) e 5) i signori , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
, tutti residenti in [...]; sui capitoli 2), 3) e 4) il CP_6
signor residente in [...]; sui capitoli 1) e 6) il Testimone_1
signor , residente in Cadegliano Viconago (VA), via Gariboldi Menotti s.n.c.; sui Testimone_2
capitoli 1) e 6) la sig.ra , residente in [...]. Testimone_3
Si chiede altresì, occorrendo e previa eventuale acquisizione di tutta la relativa documentazione catastale e/o urbanistica, disporre CTU finalizzata ad accertare:
- lo stato attuale dei luoghi;
- la corrispondenza dei luoghi con la documentazione tecnica e fotografica versata in atti da parte convenuta;
pagina 3 di 9 - la conformazione del centro storico di Cadegliano ed in particolare della via San Francesco, con indicazione della larghezza delle vie che si debbono percorrere per entrare e uscire nel/dal centro storico e descrizione degli ostacoli fissi (a solo titolo di esempio spigoli e strettoie) presenti lungo tutto il percorso;
- la compatibilità delle vie che caratterizzano il centro storico di Cadegliano, in particolare della via
San Francesco, con l'utilizzo di un mezzo di grandi dimensioni;
- la conformazione dell'immobile di proprietà degli attori con descrizione del locale garage, delle modifiche eventualmente intervenute e dell'idoneità dei serramenti posati per l'uso che ne viene concretamente fatto;
- lo spazio di manovra complessivo a disposizione degli attori nella fase di ingresso/uscita al/dal locale garage, incluso lo spazio presente sulla via San Francesco;
- l'adeguatezza e la sufficienza dello spazio di manovra complessivamente a disposizione degli attori per le esigenze di accesso carraio al loro immobile;
- la superficie totale dell'area utilizzata a parcheggio di veicoli da parte dei convenuti ed attualmente identificata dalla pavimentazione in autobloccanti di colore rosso e delimitata da paletti;
- la possibilità da parte dei convenuti di adibire a parcheggio di veicoli l'area come risultante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Con rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio e Controparte_1 Parte_1 CP_2 Controparte_3
innanzi al Tribunale di Varese, chiedendo la costituzione di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo dominante, di loro proprietà, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Cadegliano Viconago, sezione urbana CA, Foglio 6, mappale 861, sub. 501 e 502, ed a carico del fondo servente, di proprietà dei convenuti e odierni appellati, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Cadegliano-Viconago, sezione urbana CA, Foglio 6, mappale 3784, Area Urbana, mq 20. La servitù avrebbe dovuto essere costituita sulla parte del fondo servente corrispondente alla porzione di area raffigurata con il poligono rosso nella perizia prodotta dagli attori, o, in alternativa su quella stabilita da apposita CTU. Chiedevano altresì la rifusione delle spese di lite.
Affermavano gli appellanti di avere acquistato, con atto di compravendita, l'autorimessa, in data
20.11.2012, e di avere utilizzato l'immobile, sul quale chiedevano la costituzione della servitù di passaggio, per accedere alla suddetta autorimessa, fino all'acquisto da parte dei convenuti, nel 2018, dell'immobile gravato, allorquando esso in parte è stato delimitato con paletti. Ciò avrebbe pagina 4 di 9 determinato, secondo gli odierni appellanti, un più difficile accesso all' autorimessa, per la necessità di compiere manovre di avvicinamento, data la ristrettezza dei luoghi.
I convenuti e si costituivano tempestivamente, chiedendo, in via principale, il rigetto CP_2 CP_3
delle domande attoree;
in subordine, la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carraio, limitatamente all'area del mappale n. 3784, identificabile dalla pavimentazione in pietra grigia, con esclusione della “superficie ad uso parcheggio” evidenziata in rosso nel grafico (fig. 8), di cui all'elaborato peritale sub doc. 1 del fascicolo dei convenuti. Chiedevano altresì la rifusione delle spese di lite e la condanna degli attori ex art. 96 cpc.
Il Giudice di prime cure, rigettate entrambe le istanze di CTU e le istanze istruttorie testimoniali, con sentenza nr 865/2023, pubblicata il 10 agosto 2023, dichiarava la costituzione di servitù coattiva di passaggio, sia pedonale che carrabile, in favore del fondo dominante, di proprietà degli attori, ed a carico del fondo servente, di proprietà dei convenuti, ma limitatamente alla parte del mappale 3784 identificata in arancione alla pagina 7 della relazione tecnica, sub doc. 1, di parte convenuta, e cioè alla parte di mappale “non coperta da autobloccanti rossi”.
Stante la reciproca soccombenza parziale tra le parti, il Giudice compensava integralmente le spese di lite.
Detta sentenza è stata impugnata da e , che ne chiedono la riforma Controparte_1 Parte_1
parziale, articolando due motivi di appello.
Si sono costituiti e eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 Controparte_3
della impugnazione per l'asseritamente tardiva notifica dell'atto di citazione in appello, oltre il termine di cui all'art. 327 cpc. In ogni caso, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello nel merito.
All'udienza del 12/11/2024, il Consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
4/3/2025 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
4/3/2025, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, si rileva come, secondo gli appellati, in assenza di notificazione della sentenza, l'atto, che è stato notificato a mezzo pec in data 1/3/2024, avrebbe dovuto essere notificato entro il 29/2/2024, dato che la sentenza impugnata è stata emessa nel periodo feriale, e che il dies a quo per il decorso del termine per pagina 5 di 9 l'impugnazione decorrerebbe, ai sensi dell'art. 1 co.1 della L. 742/1969, dal primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, dovendosi calcolare tale termine “a mesi” e non “a giorni”.
Parte appellante sostiene invece che la notificazione sarebbe tempestiva, poiché, secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte, il dies a quo deve essere identificato nel giorno 1° settembre, e il calendario comune deve osservato, imponendo la norma il computo del termine “a mesi”. Di conseguenza, il termine di sei mesi, decorrente dal 1° settembre, dovrebbe ritenersi scaduto nel giorno corrispondente di scadenza del semestre, da identificarsi nel 1 marzo successivo.
Osserva la Corte, al riguardo, che, essendo la sentenza stata depositata durante il periodo di sospensione feriale dei termini, il dies a quo per il decorso del termine per l'impugnazione decorre dal
1° settembre successivo. Il termine deve calcolarsi a mesi e non a giorni. Secondo condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 14147 del 8/7/2020), il computo del termine va operato, ai sensi dell'art. 155 co. 2 cpc, ex numeratione dierum, di talché il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha iniziato a decorrere. Nel caso odierno, pertanto, il termine finale spira alla mezzanotte del giorno corrispondente al 1settembre, ovvero il 1° marzo. L'appello è, di conseguenza, tempestivo.
Gli appellanti, con il primo motivo di appello, lamentano la violazione degli artt. 1051 c.c. e 115 c.p.c. da parte del Tribunale di Varese, poiché avrebbe erroneamente applicato il “principio del minimo mezzo” nel costituire la servitù di passaggio sul fondo servente, con esclusione della zona utilizzata dagli appellati come parcheggio. Il Giudice di prime cure, pur costituendo la servitù su porzione del fondo servente utilizzata, da anni, dagli appellanti per parcheggiare l'autovettura nella autorimessa di loro proprietà, si sarebbe concentrato sugli interessi contrapposti delle parti. Il Tribunale avrebbe ritenuto la possibile futura intenzione degli appellanti di acquistare un'autovettura più grande, che potrebbe, per le sue dimensioni, non raggiungere la autorimessa di proprietà dei medesimi, un interesse eventuale non meritevole di protezione, a fronte dell'interesse contrapposto degli appellati a conservare una qualche utilità dell'immobile, usandolo come parcheggio di un'utilitaria. Il Giudice di primo grado avrebbe, invece, dovuto verificare il rapporto tra le utilità dei fondi, costituendo la servitù su una porzione di terreno sufficientemente ampia da permettere l'utilizzo di qualsiasi autoveicolo compatibile con le caratteristiche dell'autorimessa e della strada di accesso ai fabbricati. Inoltre, l'interesse alla destinazione, da parte degli appellati, della porzione residua del fondo servente a parcheggio non sarebbe meritevole di tutela, poiché tale fondo non avrebbe destinazione urbanistica o identificazione catastale come parcheggio, e sarebbe stato precedentemente usato come area di deposito di materiali e spazio di manovra.
pagina 6 di 9 Pertanto, reiterata la domanda di CTU in fase di appello, gli appellanti hanno chiesto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, che sia dichiarata la costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo dominante, identificato al catasto fabbricati del Comune di
Cadegliano-Viconago, sezione urbana CA, Foglio 6, mappale 861, sub. 501 e 502, ed a carico del fondo servente, identificato al catasto fabbricati del Comune di Cadegliano-Viconago, sezione urbana
CA, Foglio 6, mappale 3784, Area Urbana, mq 20, con estensione corrispondente alla porzione di area raffigurata con il poligono rosso nella perizia prodotta dagli attori nel primo grado di giudizio o determinando il passaggio ad esito di espletanda CTU.
Gli appellati, relativamente al primo motivo, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, che applicherebbe correttamente il principio del “minimo mezzo”, assicurando le necessarie utilità
(passaggio pedonale e carrabile) al fondo dominante, ed al contempo conservando una qualche utilità al fondo servente. La servitù, come concessa dal Giudice di prime cure, consente agli appellanti di accedere alla via pubblica, e di entrare e uscire dall'autorimessa seguendo il tragitto più breve e immediato, seppure con manovre necessitate dalle caratteristiche dell'abitato, e variabili a seconda delle dimensioni del veicolo e dell'esperienza del conducente. L'estensione del locus servitutis come richiesto dagli appellanti comprimerebbe eccessivamente, senza giustificazione, il contenuto del diritto di proprietà degli appellati. Infatti, il passaggio, sia pedonale che carrabile, è possibile, nella estensione prevista dalla sentenza impugnata, seppure non agevole per le caratteristiche proprie dei luoghi, essendo gli immobili, di cui è causa, siti in un centro storico antico, caratterizzato da strade strette, non concepite per il passaggio di veicoli di grandi dimensioni. In conclusione, il vantaggio richiesto dagli appellanti con il primo motivo sarebbe irragionevolmente più vasto di quanto necessario per soddisfare le esigenze, meritevoli di tutela, del fondo dominante, e, in modo corrispondente, contrarrebbe l'esercizio del diritto di proprietà degli appellati in maniera irragionevole e tale da esaurire ogni utilità dello stesso.
Osserva la Corte, in primo luogo, che l'asserita destinazione urbanistica e catastale di fondo servente non è rilevante, né è rilevante l'uso che dell'area hanno fatto, in tempi passati, i proprietari. Contenuto caratteristico del diritto di proprietà è la facoltà del dominus di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, pur entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Il proprietario può trarre dal proprio fondo tutte le utilità che non gli siano precluse dalla legge. Nel caso di specie l'utilizzo del fondo, proprietà privata, come luogo di sosta per un'autovettura non risulta violare alcuna norma di legge. Non è contestato da alcuna delle parti che, attualmente e per anni (cioè dal 2018), gli appellanti hanno potuto raggiungere con un autoveicolo l'autorimessa di loro proprietà, transitando sul terreno degli appellati, come delimitato con i paletti apposti al fine di pagina 7 di 9 riservare sufficiente spazio per al sosta della autovettura di loro proprietà, seppure con qualche manovra. Pertanto, risulta provato che la costituzione della servitù a carico del fondo degli appellati, come disposto nella sentenza appellata, è idonea a porre i due fondi in rapporto tra loro in modo che è garantito l'accesso, sia pedonale che carrabile, all' autorimessa degli appellanti. Allo stesso tempo, la servitù così costituita rispetta il principio del “minimo mezzo”, ed è idonea a permettere ai proprietari del fondo servente di mantenere per sé una residua utilità, e cioè l'uso di una porzione del fondo come area di sosta di autovettura di piccole dimensioni. Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, riconoscendo una, seppur parziale, reciproca soccombenza. Gli appellanti hanno richiamato il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale l'accoglimento parziale di una domanda, articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza;
questa è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo e tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Avendo gli odierni appellanti, in primo grado, articolato la domanda relativa alla costituzione della servitù in un unico capo, ed essendo essa stata accolta, seppure parzialmente, si sarebbe verificata la soccombenza integrale degli odierni appellati, con la conseguenza che le spese di lite non avrebbero potuto essere compensate.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, relativamente al secondo motivo, osservando di avere accettato l'ipotesi conciliativa suggerita dal Giudice di primo grado (e rispecchiata integralmente nella sentenza impugnata) relativamente alla estensione del locus servitutis, mentre gli appellanti l'hanno rifiutata. Pertanto, questi ultimi, ai sensi dell'art. 91 cpc, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente dal momento della formulazione della proposta in avanti. Con la compensazione delle spese di lite, il Tribunale di Varese avrebbe applicato correttamente la norma richiamata.
Osserva la Corte, sul secondo motivo, che se è vero che, secondo condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte, l'accoglimento parziale della domanda non comporta soccombenza reciproca, tale parziale accoglimento può essere valutato come elemento idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite. Inoltre, avendo gli appellanti rifiutato la proposta conciliativa del
Giudice in primo grado, ed avendo la sentenza accolto la domanda di e in proporzione CP_1 Pt_1
non maggiore di quanto prevedeva detta proposta, le spese delle fasi posteriori al rigetto della proposta avrebbero dovuto essere poste a carico degli odierni appellanti. In considerazione dei due fattori sopra pagina 8 di 9 esposti, la compensazione delle spese di lite della prima fase del giudizio risulta pertanto legittima e giustificata. Il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Quanto alle spese della presente fase del giudizio, in considerazione della soccombenza totale degli appellanti, questi devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate ai sensi del DM 147/2022.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta integralmente l'appello; condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 CP_2
e delle spese del presente grado giudizio, liquidate complessivamente in euro Controparte_3
2915,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie. dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 9 di 9