Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 80 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
TRA
, (C.F. , res.te in Olbia (SS), via Longhena n. 62, ma Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata in Olbia (SS), alla via Lazio, n. 44, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Durgoni (C.F.: - Fax: 0789/1791056 - P.E.C.: C.F._2
al quale indirizzo di posta elettronica certificata desidera Email_1
ricevere le comunicazioni), che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione, rilasciato su foglio separato
Attrice
partita iva , in persona dell'Amministratore Unico, nonché CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Nuoro, Via Straullu, 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , fax 070.658036, CodiceFiscale_3
Posta Elettronica Certificata del Foro di Email_2
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, al n. 29 del Viale Diaz, in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott.
, Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, allegata con atto Persona_1
separato nel contesto del fascicolo telematico =
Convenuta
Oggetto: Somministrazione
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fatture n. 202000738905, del 06.05.2020, da
€ 1.387,93, e n. 202001263026, del 17.07.020, da € 2.252,62, intestate alla sig.ra , Parte_1
ritenendole non dovute;
- in via subordinata: rideterminare la somma totale dovuta, ricostruendo i consumi per il periodo portato nelle fatture, scontando quelli causati dalla perdita idrica occulta, come prevede costante giurisprudenza, con il metodo più gradito all'Ill.Mo Sig. Giudice, perdita assolutamente provata dalle foto prodotte in giudizio quali allegati n.6 e 7 e dalla fattura dell'idraulico, anche questa prodotta in giudizio quale allegato n.8, che recita: “Vs dare per fornitura e sostituzione galleggiante cisterna interrata per rottura dello stesso presso Vs abitazione sita in Olbia”; perdita occulta non contestata da anzi da controparte accettata, con l'adozione, a causa di detta perdita, della CP_1
decurtazione del canone di fognatura e depurazione, come ricordato da in comparsa di CP_1
risposta a pagina 5, punto n. 3.
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre CPA,
IVA e spese generali, come per legge.
Per la convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis,
In via principale, in forza delle considerazioni di cui alla superiore espositiva, rigettare, per quanto di ragione, le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché integralmente sprovviste di prova, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, mandando assolta da ogni avversa pretesa. CP_1 In via subordinata, qualora venisse accertata, in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, la sussistenza di un minor credito vantato da , confermare la legittimità della pretesa creditoria limitatamente CP_1
alla somma che verrà accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene di ravvisare dall'esame degli atti un concorso di colpa di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, nella causazione dell'evento per cui è causa.
Invero, da un lato occorre osservare quanto segue: l'art. B 35.2 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato così dispone “L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione...”, mentre l'art. 35.1 del
Regolamento idrico recita che "È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso..” ed è in particolare “cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del
Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione.”. Dall'altro lato occorre osservare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall' art.
7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato
(che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta), per cui l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 24904/2021)
Ora sia l'attrice che la convenuta appaiono essere stati inadempienti ai propri obblighi, in quanto deve ritenersi che la prima non abbia fornito prova di avere effettuato tempestivamente i necessari controlli sul proprio impianto, e che la seconda non abbia fornito prova di aver tempestivamente segnalato il carattere anomalo dei consumi.
Stante il ritenuto concorso di colpa della convenuta nella misura del 50%, si ritiene quindi di dover decurtare in tale misura la somma dovuta, condannando l'attrice a pagare esclusivamente la ricalcolata somma di € 1.820,27
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio, stante il citato concorso di colpa di entrambe le parti nella misura del 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1 dichiara non dovute le somme richieste nelle seguenti fatture emesse da CP_1
a carico di : fatture n. 202000738905, del 06.05.2020, da € 1.387,93, e n. Parte_1
202001263026, del 17.07.2020, da € 2.252,62
2 condanna a corrispondere a , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., la somma di € 1.820,27 oltre interessi legali sino al saldo
3 compensa fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Nuoro in data 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra