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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3009/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE MANGIA, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA 13 20122
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FABBI,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II SECONDO N. 326
00186 ROMA presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 3009/2023
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la Sentenza n. 7572/2023 pubblicata il 03/10/2023 RG n. 21899/2022 del Tribunale di Milano e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 del 18/01/2022 RG n. 41302/2021 del Tribunale di
Milano, per le ragioni dedotte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la Sentenza n. 7572/2023 pubblicata il
03/10/2023 RG n. 21899/2022 del Tribunale di Milano e, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare parte appellata al pagamento della somma di Euro 20.961,51 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02, dalle singole scadenze sino al saldo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio e del giudizio di primo grado (Tribunale di Milano, R.G. 21899/2022)”.
Per l'Appellata Controparte_1
:
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, per le ragioni tutte esposte in narrativa:
rigettare l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed onorari di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7572/2023, il Tribunale di Milano, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 ottenuto nei suoi confronti da
[...] [...] quale cessionaria del credito in origine nella titolarità di Parte_1
REPOWER VENDITE ITALIA S.P.A., per il pagamento della somma di € 20.961,51, oltre interessi, relativa a somministrazione di energia elettrica come da fatture insolute emesse negli anni 2012- 2013, ha disatteso la preliminare eccezione inerente al preteso pagina 2 di 6 n. r.g. 3009/2023
difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, ma, riconoscendo la fondatezza dell'ulteriore eccezione riguardante l'intervenuta prescrizione del credito, ha revocato il decreto e condannato l'opposta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, Parte_1 deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie quanto all'esistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale ed ha quindi chiesto, in totale riforma della sentenza gravata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque, in subordine, la condanna di controparte al pagamento in proprio favore della somma di € 20.961,51, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002; con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado e vittoria delle spese di gravame.
Si è costituita Parte_2
ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata.
[...]
Alla prima udienza del 23.4.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al
Collegio l'udienza del 15.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con un unico motivo di appello, quale cessionaria a far Parte_1 tempo dal 19.4.2014 del credito di € 20.961,51 portato da fatture insolute emesse in date comprese tra l'1.5.2012 e l'1.4.2013 da REPOWER VENDITE ITALIA S.P.A. nei confronti di Parte_2
per somministrazione di energia elettrica, lamenta che il Giudice di prime cure
[...] avrebbe erroneamente ritenuto prescritto tale credito, azionato in via monitoria, negando valenza probatoria “alla diffida datata 07.07.2017 prodotta … e tempestivamente contestata dall'attrice opponente per non essere mai giunta a destino …” e riconoscendo l'esistenza “di un unico atto interruttivo, da individuarsi nella missiva del 01.02.2021 … quindi oltre il termine di prescrizione di 5 anni”.
Assume l'appellante che fosse in realtà sufficiente documentare l'avvenuta spedizione con lettera raccomandata della diffida e messa in mora del 17.7.2017, anche ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., incombendo semmai su controparte l'onere di dimostrare di non averla ricevuta, o di non averne comunque avuto conoscenza, per disservizio postale o per altre comprovate ragioni.
pagina 3 di 6 n. r.g. 3009/2023
L'assunto non è condivisibile.
Costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, se è vero che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, sulla base dell'attestazione di spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione dell'atto inviato, sorge in capo al mittente l'onere di provare tale ricevimento (v. Cass. nr. 6725/2018; id. nr. 10849/2006).
L'indirizzo in parola ha trovato conferma nella recente pronuncia nr. 31845/2022, la quale, richiamando argomenti sviluppati da Cass. Sez.U. nr. 10012/2021, ha osservato che anche quando il procedimento di notificazione è per legge integrato (e completato) dall'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione, dovendo in particolare ritenersi che tale documentazione debba essere fornita dal mittente esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. In difetto di tale produzione, e dunque in presenza solo della prova dell'invio della raccomandata, deve escludersi che il Giudice di merito possa ritenere operativa la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., essendo ragionevole, alla luce degli evidenti “punti di contatto” con la tematica affrontata dalle Sezioni Unite (riguardante la prova della notifica di atti processuali e impositivi) e in base al principio di vicinanza della prova, individuare nel mittente la parte tenuta alla dimostrazione dell'esito dell'inoltro della raccomandata spedita con a mezzo del servizio postale, “proprio in considerazione della peculiare caratteristica di tale servizio, che si connota per offrire una documentazione sufficientemente certa dell'esito dell'invio della missiva”.
Anche recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di riaffermare al riguardo che «l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile… » (Cass. Ord. nr. 28580/2024).
Nel caso in esame, risulta che, a seguito della costituzione in giudizio di
[...]
dell'affermazione, da parte di quest'ultima, di avere utilmente Parte_1
pagina 4 di 6 n. r.g. 3009/2023
interrotto il corso della prescrizione quinquennale con l'invio da parte dell'Avv. Del
Corona della prodotta diffida in data 17.7.2017 (doc. 35), alla prima udienza del 26.0.2022
Parte_2 abbia tempestivamente contestato l'idoneità del documento “ad interrompere il termine di prescrizione in quanto mai giunto presso il destinatario” ed abbia ribadito tale presa di posizione nelle successive memorie depositate il 16.1.2013 e il 18.9.2023.
Sarebbe stato dunque onere di imostrare l'infondatezza di Parte_1 tale assunto, documentando che, viceversa, il piego inviato era stato regolarmente ricevuto dalla destinataria.
A fronte delle indicate emergenze processuali, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha quindi deciso la causa in senso sfavorevole all'odierna appellante, negando valenza interruttiva del termine prescrizionale alla missiva del 17.7.2017 ed osservando come il termine in questione (di cinque anni, ex art. 2948 n. 4 c.c.) fosse ampiamente decorso, rispetto a crediti da somministrazione di energia elettrica maturati negli anni 2012 – 2013, nel momento in cui avvenne la notificazione dell'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione, costituito dalla diffida a mezzo p.e.c. in data 1.2.2021 (doc. 4 appellante).
Ne consegue – siccome anticipato – l'inevitabile rigetto dell'appello, ponendosi tale statuizione come assorbente rispetto al secondo motivo, con cui Parte_1 ha lamentato il preteso malgoverno delle spese di lite da parte del primo Giudice sul
[...] presupposto, rivelatosi infondato, della fondatezza del gravame.
Le spese del presente grado seguono a loro volta la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (pari ad € 20.961,51, dunque ricompreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso, limitato alla partecipazione ad un'unica udienza.
è quindi condannata a rifondere in favore di Parte_1 [...]
Parte_2 complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 Parte_1 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
pagina 5 di 6 n. r.g. 3009/2023
24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per Parte_2
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7572/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 3.10.2023;
2) condanna a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente Parte_2 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
21.1.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3009/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE MANGIA, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA 13 20122
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FABBI,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II SECONDO N. 326
00186 ROMA presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 3009/2023
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la Sentenza n. 7572/2023 pubblicata il 03/10/2023 RG n. 21899/2022 del Tribunale di Milano e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 del 18/01/2022 RG n. 41302/2021 del Tribunale di
Milano, per le ragioni dedotte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare la Sentenza n. 7572/2023 pubblicata il
03/10/2023 RG n. 21899/2022 del Tribunale di Milano e, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare parte appellata al pagamento della somma di Euro 20.961,51 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02, dalle singole scadenze sino al saldo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio e del giudizio di primo grado (Tribunale di Milano, R.G. 21899/2022)”.
Per l'Appellata Controparte_1
:
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, per le ragioni tutte esposte in narrativa:
rigettare l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed onorari di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7572/2023, il Tribunale di Milano, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 ottenuto nei suoi confronti da
[...] [...] quale cessionaria del credito in origine nella titolarità di Parte_1
REPOWER VENDITE ITALIA S.P.A., per il pagamento della somma di € 20.961,51, oltre interessi, relativa a somministrazione di energia elettrica come da fatture insolute emesse negli anni 2012- 2013, ha disatteso la preliminare eccezione inerente al preteso pagina 2 di 6 n. r.g. 3009/2023
difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, ma, riconoscendo la fondatezza dell'ulteriore eccezione riguardante l'intervenuta prescrizione del credito, ha revocato il decreto e condannato l'opposta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, Parte_1 deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie quanto all'esistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale ed ha quindi chiesto, in totale riforma della sentenza gravata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque, in subordine, la condanna di controparte al pagamento in proprio favore della somma di € 20.961,51, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002; con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado e vittoria delle spese di gravame.
Si è costituita Parte_2
ed ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata.
[...]
Alla prima udienza del 23.4.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al
Collegio l'udienza del 15.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Con un unico motivo di appello, quale cessionaria a far Parte_1 tempo dal 19.4.2014 del credito di € 20.961,51 portato da fatture insolute emesse in date comprese tra l'1.5.2012 e l'1.4.2013 da REPOWER VENDITE ITALIA S.P.A. nei confronti di Parte_2
per somministrazione di energia elettrica, lamenta che il Giudice di prime cure
[...] avrebbe erroneamente ritenuto prescritto tale credito, azionato in via monitoria, negando valenza probatoria “alla diffida datata 07.07.2017 prodotta … e tempestivamente contestata dall'attrice opponente per non essere mai giunta a destino …” e riconoscendo l'esistenza “di un unico atto interruttivo, da individuarsi nella missiva del 01.02.2021 … quindi oltre il termine di prescrizione di 5 anni”.
Assume l'appellante che fosse in realtà sufficiente documentare l'avvenuta spedizione con lettera raccomandata della diffida e messa in mora del 17.7.2017, anche ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., incombendo semmai su controparte l'onere di dimostrare di non averla ricevuta, o di non averne comunque avuto conoscenza, per disservizio postale o per altre comprovate ragioni.
pagina 3 di 6 n. r.g. 3009/2023
L'assunto non è condivisibile.
Costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, se è vero che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, sulla base dell'attestazione di spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione dell'atto inviato, sorge in capo al mittente l'onere di provare tale ricevimento (v. Cass. nr. 6725/2018; id. nr. 10849/2006).
L'indirizzo in parola ha trovato conferma nella recente pronuncia nr. 31845/2022, la quale, richiamando argomenti sviluppati da Cass. Sez.U. nr. 10012/2021, ha osservato che anche quando il procedimento di notificazione è per legge integrato (e completato) dall'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione, dovendo in particolare ritenersi che tale documentazione debba essere fornita dal mittente esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. In difetto di tale produzione, e dunque in presenza solo della prova dell'invio della raccomandata, deve escludersi che il Giudice di merito possa ritenere operativa la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., essendo ragionevole, alla luce degli evidenti “punti di contatto” con la tematica affrontata dalle Sezioni Unite (riguardante la prova della notifica di atti processuali e impositivi) e in base al principio di vicinanza della prova, individuare nel mittente la parte tenuta alla dimostrazione dell'esito dell'inoltro della raccomandata spedita con a mezzo del servizio postale, “proprio in considerazione della peculiare caratteristica di tale servizio, che si connota per offrire una documentazione sufficientemente certa dell'esito dell'invio della missiva”.
Anche recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di riaffermare al riguardo che «l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile… » (Cass. Ord. nr. 28580/2024).
Nel caso in esame, risulta che, a seguito della costituzione in giudizio di
[...]
dell'affermazione, da parte di quest'ultima, di avere utilmente Parte_1
pagina 4 di 6 n. r.g. 3009/2023
interrotto il corso della prescrizione quinquennale con l'invio da parte dell'Avv. Del
Corona della prodotta diffida in data 17.7.2017 (doc. 35), alla prima udienza del 26.0.2022
Parte_2 abbia tempestivamente contestato l'idoneità del documento “ad interrompere il termine di prescrizione in quanto mai giunto presso il destinatario” ed abbia ribadito tale presa di posizione nelle successive memorie depositate il 16.1.2013 e il 18.9.2023.
Sarebbe stato dunque onere di imostrare l'infondatezza di Parte_1 tale assunto, documentando che, viceversa, il piego inviato era stato regolarmente ricevuto dalla destinataria.
A fronte delle indicate emergenze processuali, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha quindi deciso la causa in senso sfavorevole all'odierna appellante, negando valenza interruttiva del termine prescrizionale alla missiva del 17.7.2017 ed osservando come il termine in questione (di cinque anni, ex art. 2948 n. 4 c.c.) fosse ampiamente decorso, rispetto a crediti da somministrazione di energia elettrica maturati negli anni 2012 – 2013, nel momento in cui avvenne la notificazione dell'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione, costituito dalla diffida a mezzo p.e.c. in data 1.2.2021 (doc. 4 appellante).
Ne consegue – siccome anticipato – l'inevitabile rigetto dell'appello, ponendosi tale statuizione come assorbente rispetto al secondo motivo, con cui Parte_1 ha lamentato il preteso malgoverno delle spese di lite da parte del primo Giudice sul
[...] presupposto, rivelatosi infondato, della fondatezza del gravame.
Le spese del presente grado seguono a loro volta la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (pari ad € 20.961,51, dunque ricompreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso dovuto è determinato con riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso, limitato alla partecipazione ad un'unica udienza.
è quindi condannata a rifondere in favore di Parte_1 [...]
Parte_2 complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 Parte_1 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
pagina 5 di 6 n. r.g. 3009/2023
24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per Parte_2
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7572/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 3.10.2023;
2) condanna a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente Parte_2 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
21.1.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6