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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, MA ES AT, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5935/2021 del Ruolo Generale
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti Parte_1
dall' avvocato Daniele Cutolo con studio in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maddalena Petronelli in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-appellante-
, rappresentato e difeso come da procura a margine del decreto ingiuntivo opposto, Parte_2
dall'Avv. Gabriella Bongi, con studio eletto in Canosa di Puglia (BT) alla via G. da Procida n. 18
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.11.2021, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia nr. 144/2021
pubblicata in data in data 14.5.2021, non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 474/2020, che ha rigettato l'opposizione al decreto nr. 467/2019 di ingiunzione di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza contraddistinta dal numero 327/6968503, richiesta da . Parte_2
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per territorio avanzate da nel merito, ha ritenuto legittimamente emesso il decreto ingiuntivo sulla base Pt_1
1 della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dall'opposto e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile siccome rientrante pienamente nei diritti dell'utente e comunque indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re. Com.
Avverso la sentenza nr. 144/2021 ha proposto appello ribadendo l'eccezione di incompetenza Parte_1
per valore, per materia e per territorio del Giudice di Pace adito, vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo a che per adire il Parte_2
Co. Re. Com. non necessita del contratto, errata motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto ed omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl.
196/2003.
L'appellante ha concluso chiedendo: accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n. 144/2021, depositata dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, avv. Felice
Occhiello, depositata e resa pubblica il 14.5.2021; b) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto,
condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da Parte_3
in suo favore, quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.1.2022 si è costituita , eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollecitando la conciliazione della lite e in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, deducendo che il difensore antistatario non è provato che abbia ricevuto somme in dipendenza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive che depositava la sola parte appellante, oggi comparsa.
***
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
2 È oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 'una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice' (Cass. Sez. Un.
n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presente i requisiti sopra evidenziati idonei a consentire Pt_3
di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, reiterate in questo giudizio, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal primo giudice, in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c. a mente del quale 'nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore'.
Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
Egualmente non meritevole di condivisione è l'eccezione di incompetenza territoriale legata al foro del consumatore.
Nel caso di specie il ricorrente, pacificamente residente in [...], cfr. richiesta di copia del contratto di telefonia del 6.2.2019 (pag. 91 della produzione telematica dell'odierna appellante)
depositò il ricorso monitorio al Giudice di pace di Canosa di Puglia, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
Dall'esame del decreto ingiuntivo opposto si evinceva chiaramente che era stato adito il Giudice di un luogo diverso da quello di residenza del ricorrente (non potendo ritenersi tale il luogo dove il consumatore ha eletto domicilio solo al fine di intraprendere l'azione giudiziaria - cfr. Corte di Cassazione, sent. 17 maggio 2011, n.
108321), ciononostante, trattandosi di disciplina posta ad esclusiva tutela del consumatore medesimo, la sua violazione non può essere eccepita dal professionista, né rilevata d'ufficio dal Giudice, dal momento che, per
3 giurisprudenza costante, quando il consumatore è attore (come in tal caso, essendo attore sostanziale) e rinuncia al suo foro, l'incompetenza non può essere eccepita dal professionista né rilevata d'ufficio dal giudice, ben potendo il consumatore rinunciare alla norma di favore in questione in favore dei criteri di competenza generali previsti nel codice di procedura civile Cass. 5933/2012, 12981/2020).
Nel caso di specie il consumatore, pacificamente non residente a [...]di Puglia ha depositato il ricorso monitorio dinanzi a quel Giudice di pace, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005,
il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è
esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso (Trib. Benevento, 1123/2022).
Non si condividono - invece - le argomentazioni rese dal Giudice di Pace per rigettare le ulteriori eccezioni di incompetenza territoriale.
Innanzitutto, l'eccezione è stata correttamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriali possibili (sul punto cfr. da ultimo Cass. 5 novembre 2020 n. 24632), ossia sia in relazione al foro generale delle persone giuridiche (ex art.19 c.p.c.) sia in relazione al foro facoltativo dei diritti di obbligazione (ex art. 20 c.p.c.) ed il Giudice di Pace di Canosa di Puglia non risultava competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Non può considerarsi quale domicilio ex art. 18 c.p.c. quello indicato nell'epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, il termine “domicilio” cui fa riferimento l'art. 18 c.p.c. è quello di cui è quello di cui all'art. 43 c.c. e non il domicilio eletto a fini processuali con il conferimento di procura ad litem.
Come precisato dalla Suprema Corte di legittimità, “l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine
del ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo ivi indicato quale il domicilio del
creditore di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, atteso che "ai fini
della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del
4 domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod.
proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai
rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono
normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. Ne consegue che il domicilio è caratterizzato
dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari,
sociali ed economiche” (in tal senso, Cass., 14.6.2013, n. 14937).
Come noto, è pur vero che l'art. 18 primo comma c.p.c. pone quale regola generale quella della residenza e, in alternativa, del domicilio del convenuto, o, ove non conosciuti, quello della sua dimora;
ma è pur vero che, nel caso in cui si versi nell'impossibilità di identificarle, il secondo comma della norma in oggetto, individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo di residenza dell'attore, ove persona fisica, o della sua sede, ove persona giuridica (si veda in parte motiva, Cass., 18.3.1994, n. 2596).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in oggetto, è evidente che il GDP di Canosa di Puglia non risulta competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Infatti, applicando il foro delle persone fisiche, competente risulta il Giudice di Pace di Orta Nova in ragione del luogo di residenza dell'odierno appellato, presso il quale doveva essere consegnata la documentazione richiesta;
in alternativa, essendo a HO (MI) la sede legale della società odierna appellante (cfr. visura della
Società depositata in atti) e non risultando esistente in Canosa di Puglia uno stabilimento della o un suo Pt_3
rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, la competenza per territorio ex art. 19 spettava al Giudice di Pace di HO e non a quello adito da;
infine, in applicazione dei Parte_2
criteri di cui all'art. 20 c.p.c., tenuto conto che il contratto è stato concluso telematicamente sul sito internet della società, si deve ritenere concluso con la ricezione da parte dell'odierna appellante dell'accettazione della offerta effettuata dall'odierna parte appellata sui server della società, e, quindi, ove aveva sede legale all'epoca la in Roma, con conseguente competenza per territorio del giudice di pace di Roma (cfr. documentazione Pt_3
allegata al fascicolo di parte appellante).
Pertanto, avendo la parte appellata con il deposito del ricorso al giudice di pace di Canosa di Puglia rinunciato al più vantaggioso foro del consumatore presso la propria residenza, deve rilevarsi l'incompetenza territoriale
5 del giudice di pace adito all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultava competente, per le ragioni esposte, il Giudice di Pace di HO o di Roma o di Orta Nova.
La questione di incompetenza rilevata è di per sé idonea a definire la controversia: difatti, nell'ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, il giudice del gravame non può decidere nel merito, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, poiché, essendo il giudice di appello "istituzionalmente investito di poteri sostitutivi" del primo giudice, egli "non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché
incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva..." (Cass. n. 22958/2010).
In accoglimento dell'appello, quindi, occorre riformare totalmente la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione spiegata stante la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Giudice
che lo ha emesso (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21530 del 07/10/20203 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579
del 10/06/2019).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza del decreto Parte_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo.
Il decreto ingiuntivo ha liquidato le spese con distrazione in favore dell'avv. Bongi, così come la sentenza di rigetto dell'opposizione ha condannato alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore Pt_3
dell'avv. Bongi.
Secondo la S.C. 'In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in
appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte
vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale
parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha
diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma
corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento' (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del04/04/2013; Cass.
6 Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio,
perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del
28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite, atteso che anche tale statuizione è conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
5935/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza del giudice di pace di Canosa di Puglia in favore del giudice di pace di Roma o di Rho o di Orta Nova (FG), innanzi al quale andrà
riassunta la controversia entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
2) per effetto dell'accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto in prime cure e condanna
7 l'appellato alla restituzione di ogni somma corrisposta in suo favore da in forza del d.i. revocato;
Pt_3
3) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 662,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Trani, 18.11.2025
Il Giudice
MA ES AT
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, MA ES AT, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5935/2021 del Ruolo Generale
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti Parte_1
dall' avvocato Daniele Cutolo con studio in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maddalena Petronelli in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-appellante-
, rappresentato e difeso come da procura a margine del decreto ingiuntivo opposto, Parte_2
dall'Avv. Gabriella Bongi, con studio eletto in Canosa di Puglia (BT) alla via G. da Procida n. 18
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.11.2021, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia nr. 144/2021
pubblicata in data in data 14.5.2021, non notificata, nel giudizio recante R.G. n. 474/2020, che ha rigettato l'opposizione al decreto nr. 467/2019 di ingiunzione di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza contraddistinta dal numero 327/6968503, richiesta da . Parte_2
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per territorio avanzate da nel merito, ha ritenuto legittimamente emesso il decreto ingiuntivo sulla base Pt_1
1 della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dall'opposto e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile siccome rientrante pienamente nei diritti dell'utente e comunque indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re. Com.
Avverso la sentenza nr. 144/2021 ha proposto appello ribadendo l'eccezione di incompetenza Parte_1
per valore, per materia e per territorio del Giudice di Pace adito, vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo a che per adire il Parte_2
Co. Re. Com. non necessita del contratto, errata motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto ed omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl.
196/2003.
L'appellante ha concluso chiedendo: accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n. 144/2021, depositata dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, avv. Felice
Occhiello, depositata e resa pubblica il 14.5.2021; b) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto,
condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da Parte_3
in suo favore, quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.1.2022 si è costituita , eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollecitando la conciliazione della lite e in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, deducendo che il difensore antistatario non è provato che abbia ricevuto somme in dipendenza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive che depositava la sola parte appellante, oggi comparsa.
***
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
2 È oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 'una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice' (Cass. Sez. Un.
n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presente i requisiti sopra evidenziati idonei a consentire Pt_3
di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, reiterate in questo giudizio, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal primo giudice, in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c. a mente del quale 'nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore'.
Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
Egualmente non meritevole di condivisione è l'eccezione di incompetenza territoriale legata al foro del consumatore.
Nel caso di specie il ricorrente, pacificamente residente in [...], cfr. richiesta di copia del contratto di telefonia del 6.2.2019 (pag. 91 della produzione telematica dell'odierna appellante)
depositò il ricorso monitorio al Giudice di pace di Canosa di Puglia, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
Dall'esame del decreto ingiuntivo opposto si evinceva chiaramente che era stato adito il Giudice di un luogo diverso da quello di residenza del ricorrente (non potendo ritenersi tale il luogo dove il consumatore ha eletto domicilio solo al fine di intraprendere l'azione giudiziaria - cfr. Corte di Cassazione, sent. 17 maggio 2011, n.
108321), ciononostante, trattandosi di disciplina posta ad esclusiva tutela del consumatore medesimo, la sua violazione non può essere eccepita dal professionista, né rilevata d'ufficio dal Giudice, dal momento che, per
3 giurisprudenza costante, quando il consumatore è attore (come in tal caso, essendo attore sostanziale) e rinuncia al suo foro, l'incompetenza non può essere eccepita dal professionista né rilevata d'ufficio dal giudice, ben potendo il consumatore rinunciare alla norma di favore in questione in favore dei criteri di competenza generali previsti nel codice di procedura civile Cass. 5933/2012, 12981/2020).
Nel caso di specie il consumatore, pacificamente non residente a [...]di Puglia ha depositato il ricorso monitorio dinanzi a quel Giudice di pace, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u), del d. lgs. n. 206 del 2005,
il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è
esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso (Trib. Benevento, 1123/2022).
Non si condividono - invece - le argomentazioni rese dal Giudice di Pace per rigettare le ulteriori eccezioni di incompetenza territoriale.
Innanzitutto, l'eccezione è stata correttamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriali possibili (sul punto cfr. da ultimo Cass. 5 novembre 2020 n. 24632), ossia sia in relazione al foro generale delle persone giuridiche (ex art.19 c.p.c.) sia in relazione al foro facoltativo dei diritti di obbligazione (ex art. 20 c.p.c.) ed il Giudice di Pace di Canosa di Puglia non risultava competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Non può considerarsi quale domicilio ex art. 18 c.p.c. quello indicato nell'epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, il termine “domicilio” cui fa riferimento l'art. 18 c.p.c. è quello di cui è quello di cui all'art. 43 c.c. e non il domicilio eletto a fini processuali con il conferimento di procura ad litem.
Come precisato dalla Suprema Corte di legittimità, “l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine
del ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo ivi indicato quale il domicilio del
creditore di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, atteso che "ai fini
della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del
4 domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod.
proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai
rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono
normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. Ne consegue che il domicilio è caratterizzato
dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari,
sociali ed economiche” (in tal senso, Cass., 14.6.2013, n. 14937).
Come noto, è pur vero che l'art. 18 primo comma c.p.c. pone quale regola generale quella della residenza e, in alternativa, del domicilio del convenuto, o, ove non conosciuti, quello della sua dimora;
ma è pur vero che, nel caso in cui si versi nell'impossibilità di identificarle, il secondo comma della norma in oggetto, individua quale giudice territorialmente competente quello del luogo di residenza dell'attore, ove persona fisica, o della sua sede, ove persona giuridica (si veda in parte motiva, Cass., 18.3.1994, n. 2596).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in oggetto, è evidente che il GDP di Canosa di Puglia non risulta competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Infatti, applicando il foro delle persone fisiche, competente risulta il Giudice di Pace di Orta Nova in ragione del luogo di residenza dell'odierno appellato, presso il quale doveva essere consegnata la documentazione richiesta;
in alternativa, essendo a HO (MI) la sede legale della società odierna appellante (cfr. visura della
Società depositata in atti) e non risultando esistente in Canosa di Puglia uno stabilimento della o un suo Pt_3
rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, la competenza per territorio ex art. 19 spettava al Giudice di Pace di HO e non a quello adito da;
infine, in applicazione dei Parte_2
criteri di cui all'art. 20 c.p.c., tenuto conto che il contratto è stato concluso telematicamente sul sito internet della società, si deve ritenere concluso con la ricezione da parte dell'odierna appellante dell'accettazione della offerta effettuata dall'odierna parte appellata sui server della società, e, quindi, ove aveva sede legale all'epoca la in Roma, con conseguente competenza per territorio del giudice di pace di Roma (cfr. documentazione Pt_3
allegata al fascicolo di parte appellante).
Pertanto, avendo la parte appellata con il deposito del ricorso al giudice di pace di Canosa di Puglia rinunciato al più vantaggioso foro del consumatore presso la propria residenza, deve rilevarsi l'incompetenza territoriale
5 del giudice di pace adito all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultava competente, per le ragioni esposte, il Giudice di Pace di HO o di Roma o di Orta Nova.
La questione di incompetenza rilevata è di per sé idonea a definire la controversia: difatti, nell'ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, il giudice del gravame non può decidere nel merito, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, poiché, essendo il giudice di appello "istituzionalmente investito di poteri sostitutivi" del primo giudice, egli "non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché
incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva..." (Cass. n. 22958/2010).
In accoglimento dell'appello, quindi, occorre riformare totalmente la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione spiegata stante la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Giudice
che lo ha emesso (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21530 del 07/10/20203 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579
del 10/06/2019).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza del decreto Parte_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo.
Il decreto ingiuntivo ha liquidato le spese con distrazione in favore dell'avv. Bongi, così come la sentenza di rigetto dell'opposizione ha condannato alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore Pt_3
dell'avv. Bongi.
Secondo la S.C. 'In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in
appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte
vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale
parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha
diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma
corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento' (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del04/04/2013; Cass.
6 Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio,
perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del
28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite, atteso che anche tale statuizione è conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
5935/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza del giudice di pace di Canosa di Puglia in favore del giudice di pace di Roma o di Rho o di Orta Nova (FG), innanzi al quale andrà
riassunta la controversia entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
2) per effetto dell'accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto in prime cure e condanna
7 l'appellato alla restituzione di ogni somma corrisposta in suo favore da in forza del d.i. revocato;
Pt_3
3) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 662,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Trani, 18.11.2025
Il Giudice
MA ES AT
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