Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2002, n. 16865
CASS
Sentenza 28 novembre 2002

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Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1 cod. proc. civ. devono intendersi non solo quelle relative ad obblighi caratteristici del rapporto di lavoro, ma anche quelle per le quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue che la controversia con la quale il datore di lavoro richiede, al proprio dipendente, il rimborso delle spese di riparazione dei danni derivati ad autovetture per effetto di incidenti stradali causati dal medesimo in quanto svolgente mansioni inerenti alla qualifica di "viaggiatore" è devoluta alla competenza del giudice del lavoro.

Poiché il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnato, voglia conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2002, n. 16865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16865
    Data del deposito : 28 novembre 2002

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