Sentenza 28 novembre 2002
Massime • 2
Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1 cod. proc. civ. devono intendersi non solo quelle relative ad obblighi caratteristici del rapporto di lavoro, ma anche quelle per le quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue che la controversia con la quale il datore di lavoro richiede, al proprio dipendente, il rimborso delle spese di riparazione dei danni derivati ad autovetture per effetto di incidenti stradali causati dal medesimo in quanto svolgente mansioni inerenti alla qualifica di "viaggiatore" è devoluta alla competenza del giudice del lavoro.
Poiché il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnato, voglia conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2002, n. 16865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16865 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA CA s.r.l., già Effezeta Carta s.n.c. di ZE ZO GI & C., in persona dell'amministrazione unico legale rappresentante pro tempore ZE ZO GI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/A, presso l'avv. Franco Pascucci, che lo difende unitamente all'avv. Paolo Cristoni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER FA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Giordani n. 22, presso l'avv. Francesco Fabbri, che lo difende unitamente all'avv. Alberto De Grandis, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1750/98 del 13 - 23 ottobre 1998 (R.G. 818/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Fabbri per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in via subordinata il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 12 novembre 1997 la TA CA s.n.c., di RI ZO GI & C. conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Verona ER FA, per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 4.499.330, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Esponeva la società attrice che il convenuto, dipendente di essa concludente, aveva svolto mansioni inerenti alla qualifica di "viaggiatore C/E" impiegando, per l'attività lavorativa, l'autovettura Alfa Romeo 33, targata VR 752247 di sua proprietà, concessa in comodato alla società datrice di lavoro in data 19 ottobre 1993 e che nel dicembre 1993 e nel febbraio 1996 il ER era rimasto coinvolto in due sinistri stradali, tamponando - in entrambi i casi - il veicolo che precedeva.
Poiché i detti incidenti si erano verificati per fatto e colpa esclusivi del ER ed essa attrice aveva sostenuto integralmente le spese di riparazione dei danni derivati alle autovetture (con un esborso complessivo, appunto, di lire 4.499.330), la TA CA chiedeva la condanna di controparte al pagamento del detto importo, in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 Cc. Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva l'incompetenza ratione materiae del giudice adito, sussistendo, al riguardo, la competenza per materia del pretore - giudice del lavoro.
Faceva comunque presente il convenuto che le parti avevano convenuto espressamente che i costi delle riparazioni sarebbero rimasti a carico del datore di lavoro.
Il giudice adito, con sentenza 13 - 20 febbraio 1998 dichiarava la propria incompetenza per materia, indicando come competente il pretore di Verona, quale giudice del lavoro, con termine di mesi due per la riassunzione.
Gravata tale pronunzia dalla TA CA S.r.l. (già TA CA s.n.c.), il tribunale di Verona, con sentenza 13 - 23 ottobre 1998 rigettava l'appello, ponendo a carico della società appellante le spese di lite.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, la TA CA S.r.l., con atto notificato il 12 novembre 1999. Resiste, con controricorso, il ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva la società TA CA s.n.c. (ora TA CA s.r.l.) ha evocato in giudizio, innanzi al giudice di pace di Verona, il proprio dipendente ER FA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 4.499.330, sul rilievo che detto ER, mentre svolgeva le proprie mansioni lavorative ("viaggiatore C/E") era, per propria colpa, rimasto coinvolto in due sinistri stradali in esito a quali, la vettura dallo stesso condotta (di sua proprietà ma in comodato alla attrice) aveva subito danni per detto importo complessivo.
I giudici di secondo grado, evidenziato che la pronunzia con il quale il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per materia, correttamente era stata oggetto di appello e non di regolamento di competenza, hanno ritenuto la competenza del pretore - giudice del lavoro a conoscere della controversia, trovando la fattispecie la propria disciplina nell'art. 17 del contratto collettivo di lavoro disciplinante il rapporto inter partes, e relativo, appunto, al "rischio macchina".
2. Con il secondo motivo, che per ragioni di ordine logico deve esaminarsi con precedenza, rispetto al primo, la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa - come sopra evidenziato - ha ritenuto la esperibilità nel caso di specie del rimedio dell'appello, anziché del regolamento di competenza, denunziando, da un lato, "violazione e falsa applicazione dell'art. 43 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)", dall'altro "insufficiente e contraddittoria motivazione circa le ragioni giustificanti l'ammissibilità dell'appello (art. 360 n. 5 c.p.c.)". "Corretta la conclusione alla quale perviene il secondo giudice, in ordine alla ritenuta ammissibilità del mezzo di impugnazione costituito dall'appello - afferma parte ricorrente - assai poco convincente e non condivisibile invece (è) la motivazione dell'assunto".
3. La deduzione è manifestamente inammissibile.
I giudici del merito, in particolare, hanno invocato, a fondamento della raggiunta conclusione - quanto alla ammissibilità nella specie dell'appello - ben due autonome rationes decidendi, delle quali una (e, in particolare, quella fondata sull'art. 46 c.p.c. (e sulla pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sulla inapplicabilità del regolamento di competenza alle pronunzie rese dal giudice di pace)) non è stata in alcun modo oggetto di censura da parte della società ora ricorrente.
È evidente, pertanto, già sotto tale profilo, la inammissibilità del motivo in esame (cfr., ad esempio, Cass. 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione). Anche a prescindere da quanto precede, comunque. non può non evidenziarsi la inammissibilità del motivo ora in esame per palese difetto di interesse.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - e da cui, del tutto immotivatamente, prescinde la difesa della parte ora ricorrente - il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022;
Cass. 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526). Sempre al riguardo si osserva che ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare la nozione di soccombenza che rileva è quella sostanziale o materiale e non quella formale. Occorre perciò fare riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18 marzo 1999, n. 2494, specie in motivazione). In particolare, ai fini dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, mentre non rileva il dato formale dell'atteggiamento assunto dalla parte nel giudizio, che può essere di indifferenza, come nel caso della contumacia, o anche di adesione alla pretesa contraria.
Deriva da quanto precede, pertanto, che come non sussiste interesse alla impugnazione, in capo alla parte vittoriosa ove la stessa voglia conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata (Cass. 26 maggio 1998, n. 5229), così è inammissibile l'impugnazione qualora la stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale (Cass. 2 dicembre 1998, n. 12241). Pacifico quanto precede e non controverso che nella specie il tribunale ha dichiarato ammissibile l'appello proposto dalla società TA CA s.r.l. (ancorché rigettandolo, poi nel merito) è evidente che la detta società è carente di interesse a censurare la motivazione (recte: una delle motivazioni) in forza delle quali è stata ritenuta la ricordata ammissibilità, non sussistendo sul punto "soccombenza" della società ora ricorrente per cassazione.
4. Con il primo motivo la ricorrente, ancora, censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto la competenza per materia del giudice del lavoro a conoscere della controversia. La censura si articola in due parti.
Da un lato la ricorrente denunzia, in particolare, "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p.c., in relazione all'art. 10 c.p.c., dell'art. 409, n. 1, c.p.c., in relazione all'art. 413 c.p.c.
e dell'art. 2036 c.c.: art. 360, n. 2 c.p.c.. Dall'altro, contemporaneamente, la ricorrente, lamenta "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dalla individuazione della causa petendi della domanda proposta dalla TA CA s.r.l., dalla rilevanza delle difese svolte dal convenuto al fine della determinazione della competenza ratione materiae e dalla natura del collegamento tra il rapporto di lavoro subordinato e la pretesa fatta valere in giudizio: art. 360, n. 5, c.p.c.". Si osserva, in particolare, da parte della ricorrente, che ai fini della determinazione della competenza per materia doveva, nella specie, aversi riguardo solo alle circostanze inerenti al rapporto giuridico dedotto, rilevandosi del tutto ininfluenti le ulteriori circostanze estranei a detto rapporto, i c.
4. fatti extraprocessuali.
Il giudice, pertanto, doveva determinare la competenza avuto riguardo al rapporto fatto valere così come descritto de facto dall'attore, ovvero con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, fatta salva ogni diversa valutazione.
Nella specie oggetto della controversia - prosegue la ricorrente - erano esclusivamente le spese per la riparazioni dell'autovettura del ER, in via diretta a carico di quest'ultimo, in quanto proprietario della medesima e responsabile dei danni a questa derivati in due sinistri stradali e, invece, integralmente sostenute dalla TA CA s.r.l. estranea al rapporto obbligatorio tra le carrozzerie creditrici e il debitore ER, per cui la causa petendi correttamente era stata individuata nella mancanza della causa solvendi, mentre il petitum era costituito dalle somme indebitamente corrisposte, a norma dell'art. 2036 c.c.
5. Il motivo è - in parte inammissibile - in parte totalmente infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.
5.1. In primis si osserva - in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi del ricorso alla decisione impugnata non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza (Cass. 20 aprile 1998, n. 4013). In altri termini, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (in procedendo o in judicando), non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass. 13 gennaio 1996, n. 252).
È palese, pertanto, che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutti i riferimenti contenuti nel ricorso agli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio non trascritti ne' ribaditi nel ricorso stesso, ma solo richiamati per relationem.
5.2. Contemporaneamente si osserva che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, nonché Cass. 20 febbraio 2002, n. 2442, specie in motivazione).
5.3. Precisato quanto sopra si osserva che ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia si deve fare riferimento all'oggetto della domanda proposta dall'attore ed ai fatti posti a fondamento della medesima, ne' le eccezioni formulate dal convenuto, ne' i documenti prodotti in giudizio possono comportare una decisione diversa da quella fondata sui fatti dedotti dall'attore (Cass. 6 aprile 1998 n. 3546). Qualora, peraltro, la parte convenuta in giudizio contesti la competenza del giudice adito secondo le regole ordinarie ed affermi quella per materia del giudice del lavoro, perché il giudice possa escludere ictu oculi l'esistenza di un rapporto ex art. 409 c.p.c. - e negare la competenza del giudice del lavoro - occorre che l'inesistenza di rapporti siffatti si desuma dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria competenza, senza la necessità di procedere ad ulteriori indagini e senza che rilevino questioni riguardanti il merito della controversia (Cass. 7 giugno 2000, n. 7736). Pacifico quanto precede è palese la correttezza della conclusione raggiunta nella specie dai giudici del merito, allorché hanno ritenuto la competenza, per materia del giudice del lavoro a conoscere della controversia.
Deve ribadirsi, infatti, che per controversia relativa a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, c.p.c. debbono intendersi non solo quelle relative ad obblighi caratteristici del rapporto di lavoro, ma anche quelle per le quali la pretesa fatta valere si colleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale (Cass. 8 luglio 1999, n. 7171;
Cass. 8 settembre 1999, n. 9539. Analogamente, nel senso che sussiste la competenza del giudice del lavoro riguardo alla controversia nella quale si chiede la tutela di diritti sorti in dipendenza diretta e non meramente occasionale di un rapporto di lavoro subordinato, Cass. 15 luglio 1998, n. 6916).
Non controverso quanto precede si osserva che nella specie è assolutamente pacifico, in causa, che la stessa società attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, in primo grado, ha assunto, a fondamento della pretesa azionata nei confronti del ER (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 2 e 4) che:
- all'epoca dei fatti di causa il convenuto ER era legato alla società ora ricorrente da un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di "viaggiatore C/E";
- per l'attività lavorativa il convenuto impiegava una autovetture che benché di sua proprietà era stata concessa in comodato alla società datrice di lavoro (la quale pertanto, giusta la puntuale previsione di cui all'art. 1804 c.c., doveva ritenersi quale comodataria, responsabile della custodia della cosa con obbligo di custodia e di conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia);
- chiedendo l'attrice la restituzione delle spese sostenute per la riparazione di tale veicolo il convenuto ha, sin dalla prima difesa, eccepito che "le parti, nell'ambito della regolamentazione del rapporto di lavoro avrebbero convenuto che i costi delle riparazioni sarebbero rimasti a carico del datore di lavoro, come pure secondo l'art. 17 del contratto collettivo, ritenuto applicabile...". È palese, in conclusione. come sopra anticipato, che nella specie si è a fronte a una controversia di lavoro, anche tenuto presente il principio, generalissimo (totalmente pretermesso dalla difesa della ricorrente) secondo cui ove la controversia involga un rapporto di lavoro subordinato sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro, ex artt. 409 e 413 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui la domanda sia proposta dal datore di lavoro (tra le tantissime, cfr., ad esempio, Cass. 30 ottobre 1998, n. 10883; Cass. 8 agosto 1996, n. 7272; Cass. 2 settembre 1995, n. 9280).
6. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, ER DI, liquidate in euro 64,98, oltre euro 500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 24 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2002