CA
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione opera intellettuale” iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 793 dell'anno 2024
T R A
avv. Raffaele Olinto, in proprio, con studio in Bisceglie alla P.zza Vitt. Parte_1
Emanuele n. 54, nonché al domicilio digitale
Email_1
RICORRENTE
E
e Controparte_1 CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
All'udienza collegiale tenutasi il 21 marzo 2025 la procedura è stata riservata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/2011, l'avv. Valentini Raffaele Olinto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha maturato, per attività professionale svolta
in favore dei resistenti nel giudizio di Cassazione R.G. n. 2471/2020, la somma di
1 €.5.800,00 per compensi e di €. 200,00 per spese così come da nota depositata e limitata a
quanto liquidato dalla Suprema Corte oltre rimb. Forf. Spese, CNAP e IVA come per legge,
per l'effetto condannare i resistenti al pagamento di €.6.000,00 oltre al rimb. forf. spese al
CNAP, all'IVA e agli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di intimazione
(13.7.2023) e ai sensi dell'art.1284 IV co, dalla proposizione della presente domanda sino
all'effettivo soddisfo.
b) Con vittoria di spese e competenze di causa”
In particolare, il ricorrente prospettava di avere patrocinato i resitenti nel giudizio n.
32471/2020 R.G., svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e definito con decreto di inammissibilità ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c. in data 10 maggio 2023 e,
nonostante il sollecito datato 17 luglio 2023, di non essere stato saldato nelle sue competenze.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, nessuno dei resistenti si è costituito, rimamendo gli stessi contumaci.
In assenza di contestazioni, le prestazioni professionali dell'avvocato ricorrente appaiono dimostrate dalla documentazione in atti e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 vigente al momento della conclusione del mandato, dovendosi, quindi,
riconoscere compensi nella misura di €. 5.800,00, in tale importo essendo stata espressamente limitata la richiesta del ricorrente.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo soccombenza (secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), sono interamente poste a carico dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da avv. Raffaele Olinto, con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 Parte_1
:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
2 determina i compensi spettanti all'avv. Olinto R. Valentini, per la difesa svolta a favore di e nel giudizio n. 32471/2020 R.G. dinanzi alla Controparte_1 CP_2
Corte di Cassazione, la somma di €. 5.800,00, oltre spese per €. 200,00 ed oltre accessori di legge;
2) condanna i resistenti e in solido tra loro, a pagare, in Controparte_1 CP_2 favore dell'avv. Olinto R. Valentini, la somma complessiva di €. 5.800,00, oltre spese per €. 200,00, oltre rimborso delle spese generali (15%), iva e cap, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna i resistenti e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2 al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.712,00, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione opera intellettuale” iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 793 dell'anno 2024
T R A
avv. Raffaele Olinto, in proprio, con studio in Bisceglie alla P.zza Vitt. Parte_1
Emanuele n. 54, nonché al domicilio digitale
Email_1
RICORRENTE
E
e Controparte_1 CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
All'udienza collegiale tenutasi il 21 marzo 2025 la procedura è stata riservata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/2011, l'avv. Valentini Raffaele Olinto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha maturato, per attività professionale svolta
in favore dei resistenti nel giudizio di Cassazione R.G. n. 2471/2020, la somma di
1 €.5.800,00 per compensi e di €. 200,00 per spese così come da nota depositata e limitata a
quanto liquidato dalla Suprema Corte oltre rimb. Forf. Spese, CNAP e IVA come per legge,
per l'effetto condannare i resistenti al pagamento di €.6.000,00 oltre al rimb. forf. spese al
CNAP, all'IVA e agli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di intimazione
(13.7.2023) e ai sensi dell'art.1284 IV co, dalla proposizione della presente domanda sino
all'effettivo soddisfo.
b) Con vittoria di spese e competenze di causa”
In particolare, il ricorrente prospettava di avere patrocinato i resitenti nel giudizio n.
32471/2020 R.G., svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e definito con decreto di inammissibilità ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c. in data 10 maggio 2023 e,
nonostante il sollecito datato 17 luglio 2023, di non essere stato saldato nelle sue competenze.
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, nessuno dei resistenti si è costituito, rimamendo gli stessi contumaci.
In assenza di contestazioni, le prestazioni professionali dell'avvocato ricorrente appaiono dimostrate dalla documentazione in atti e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 vigente al momento della conclusione del mandato, dovendosi, quindi,
riconoscere compensi nella misura di €. 5.800,00, in tale importo essendo stata espressamente limitata la richiesta del ricorrente.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo soccombenza (secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), sono interamente poste a carico dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da avv. Raffaele Olinto, con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 Parte_1
:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
2 determina i compensi spettanti all'avv. Olinto R. Valentini, per la difesa svolta a favore di e nel giudizio n. 32471/2020 R.G. dinanzi alla Controparte_1 CP_2
Corte di Cassazione, la somma di €. 5.800,00, oltre spese per €. 200,00 ed oltre accessori di legge;
2) condanna i resistenti e in solido tra loro, a pagare, in Controparte_1 CP_2 favore dell'avv. Olinto R. Valentini, la somma complessiva di €. 5.800,00, oltre spese per €. 200,00, oltre rimborso delle spese generali (15%), iva e cap, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna i resistenti e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2 al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.712,00, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3