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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 04/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 280/2022 tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
E Controparte_1 CP_2
INTERVENUTI IN ADESIONE
E CONTRO
+ CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 4 marzo 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, nell'interesse delle parti costituite, è comparsa l'avv. Paola Cucca, la quale dà atto dell'avvenuto intervento in adesione alla domanda attrice da parte della madre e del germano dell'attore, signori Controparte_1
e con comparsa depositata il 20.1.2025; nessuno è comparso per i convenuti.
[...] CP_2
Il giudice, esaminato il certificato storico di famiglia di allegato alla comparsa Persona_1 in adesione degli intervenuti e e ritenuta l'integrità del Controparte_1 CP_2 contraddittorio instaurato, all'esito dell'intervento in adesione dei predetti intervenuti, invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nell'interesse dell'attore , l'avv. Cucca conferma le conclusioni come precisate Parte_1 con la memoria ex art. 183 c.p.c. e con la memoria conclusionale, “affinchè il Tribunale, voglia:
1. accertare e dichiarare che il sottoscritto nato a [...] il [...], Parte_1 residente Latina (LT), Via dell'Acacia, 3 C.F.: , meglio in epigrafe C.F._1
qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, ultraventennale, dell'immobile sito nel comune di Baunei, distinto al Catasto Terreni al foglio n. 61 ex particella
n.506, oggi n. 2367, classe ente urbano, di 23 mq, e il fabbricato ivi costruito;
1
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Spese solo in caso di ingiusta opposizione”.
Nell'interesse degli intervenuti in adesione, l'avv. Cucca si richiama al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.1.2025, con la quale i predetti nulla hanno opposto alla domanda formulata dall'attore e hanno concluso per l'accoglimento.
L'avv. Cucca chiede che la causa sia tenuta a decisione, con compensazione delle spese di lite.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore delle parti costituite che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,45, acquisita la disponibilità dell'avv. Cucca a comparire al predetto orario.
Alle ore 14,45, è comparso l'avv. Paola Cucca.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
2 N. R.G. 280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 280 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via A. Cervi, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paola
Cucca, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via A. Cervi, n. 9, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Paola Cucca, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti
INTERVENUTI IN ADESIONE
CONTRO
, (C.F. ), , CP_4 CP_5 C.F._4 CP_6
, , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.5.2022, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe,
ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che il medesimo è Parte_1
proprietario esclusivo, per maturata usucapione acquisitiva ultraventennale, dell'immobile sito nel
Comune di Baunei, distinto al Catasto Terreni al foglio 61, particella 2367, classe ente urbano, di
23 mq., con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
A sostegno della propria domanda, ha esposto di possedere da più di vent'anni il Parte_1
sopra identificato bene immobile, che era stato posseduto ininterrottamente e pacificamente, animo domini, a partire dagli anni Novanta a tutt'oggi, prima dal padre signor , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto nel 2005, lasciando quale erede solo l'attore che è subentrato nel possesso in tale qualità.
Tale possesso si era sempre concretizzato nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, prima da parte dal defunto genitore e in seguito dallo stesso . Parte_1
Ha proseguito l'attore che, poichè il bene in esame risulta intestato ad altri soggetti, come risulta dall'allegata visura storica per immobile, sebbene negli ultimi vent'anni nessuna rivendica e/o richiesta sia stata avanzata nei suoi confronti, sussiste il proprio interesse ad ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione del proprietario del terreno area di sedime del fabbricato per cui è causa, ente urbano dall'impianto meccanografico e quindi privo di intestatari catastali, risalendo alla formalità risultante dal Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro e, essendo questi deceduto, come attestato dal certificato di famiglia prodotto, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico originario rilasciati dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Baunei e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi del predetto e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Si deve ritenere pertanto che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, all'udienza del 13.4.2023 fissata per la prima comparizione delle parti, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
4 Alla suindicata udienza, l'attore precisava che l'immobile oggetto della domanda era costituito dal terreno con sovrastante fabbricato e, poichè lo stesso non era identificato nel Catasto Urbano, procedeva in corso di causa alla pratica di accatastamento, all'esito della quale, il predetto immobile è risultato distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Baunei, al F. 61, part. 2367, edificato sul terreno distinto nel Catasto Terreni del medesimo Comune, al F. 61, part. 2367, ente urbano.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., al cui incombente provvedeva parte attrice, la causa è stata istruita con prova orale e produzioni documentali e, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'udienza del 4.12.2024, il giudice istruttore ha rimesso la causa sul ruolo per acquisire il certificato storico di famiglia del dante causa dell'attore , nato a [...] il [...] e deceduto nel 2005, sul Persona_1
rilievo che la domanda di è fondata sulla successione nel possesso in precedenza Parte_1
esercitato dal genitore.
e , rispettivamente e germano dell'attore, con comparsa Controparte_1 CP_2
depositata il 20.1.2025, sono intervenuti nel presente giudizio, nulla eccependo ed opponendo in merito alla pretesa avanzata da e anzi riconoscendo integralmente le richieste Parte_1 promosse ed il possesso dallo stesso esercitato, così come rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio e hanno pertanto concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, all'odierna udienza del 4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa
5 contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass.
Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c. il possesso continua nell'erede a far data dall'apertura della successione.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 9.7.2024, i testi e -dell'attendibilità dei Testimone_1 Testimone_2
quali non v'è motivo in atti di dubitare;
compaesani e buoni conoscenti da lunga data dell'attore e del suo dante causa;
la prima, geometra, che ha curato la pratica di Persona_1 accatastamento dell'immobile; il secondo, lontano parente dell'attore; da svariati decenni abituali frequentatori della zona ove è ubicato l'immobile per il quale è causa;
disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da , riferendo con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti Parte_1 dell'immobile in questione, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie allegate agli atti di causa ed esibiti loro nel corso dell'audizione e la teste anche nell'estratto di mappa Tes_1
individuando l'esatto identificativo catastale, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato accertato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile de quo, per un tempo ben superiore al ventennio richiesto
6 per il perfezionamento dell'usucapione, unendo al proprio possesso quello in precedenza esercitato dal proprio dante causa.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che sicuramente dagli anni Ottanta e fino a quando è deceduto nei primi anni Duemila, , unitamente alla famiglia, e successivamente Persona_1
e fino all'attualità in via esclusiva il figlio che ha sempre vissuto nella provincia di Roma, Pt_1
rientrando periodicamente a Baunei nel periodo delle vacanze estive, hanno utilizzato in via esclusiva come deposito di vecchi mobili un vecchio fabbricato, sito nella via Venezia del
Comune di Baunei, realizzato in pietra, composto da due locali, sviluppato su due piani, con annessa area cortilizia.
L'immobile si trova vicino alla casa di abitazione della famiglia e i due fabbricati si Pt_1
affacciano sullo stesso cortile.
Alla fine del 1994, su incarico di , il teste e Persona_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
hanno partecipato ai lavori di rifacimento del solaio di copertura e di quello intermedio, che erano in legno e che erano stati sostituiti con pignatte e travetti in cemento.
Su incarico di , circa due anni fa, il teste ha ripulito l'interno del fabbricato Parte_1 Tes_2
e sistemato dei mobili, una stufa, una cucina e una lavatrice, portati dalla vicina casa di abitazione.
Il fabbricato in esame non è agibile, in quanto privo di infissi e impianti ma non è pericolante.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte di prima e del figlio odierno attore Persona_1 poi e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come i proprietari, tanto che i testi li hanno sempre ritenuti tali.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti che, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citato, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Inoltre, assume rilievo il fatto che le circostanze allegate dall'attore sono state integralmente confermate, con dichiarazioni da ritenersi munite di portata confessoria, dagli intervenuti nel giudizio, coeredi del dante causa , i quali non hanno sollevato alcuna eccezione Persona_1 avverso la domanda attrice e hanno riconosciuto che l'immobile oggetto del presente giudizio è stato nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'attore, nei termini dallo stesso prospettati nell'atto introduttivo.
7 ha quindi fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi Parte_1
– desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata dal medesimo e dal dante causa uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, Persona_1
pacificamente ed ininterrottamente sull'immobile oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirlo, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali, potendo invocare il possesso del suindicato de cuius.
Infatti, è stato documentato in causa che l'attore è l'erede del precedente possessore (si veda il certificato di stato di famiglia storico di , allegato alla comparsa di intervento), Persona_1 così risultando assolto l'onere probatorio richiesto per l'applicazione dell'art. 1146, comma 1,
c.c., in base al quale il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se il de cuius possedeva un bene in questo possesso succede il suo erede, non potendosi ritenere che la successione mortis causa determini di per sé mutamento del possesso in mera detenzione (Cass. Civ., sez. II, ordinanza
9.10.2020, n. 21854).
È noto, infatti, che per effetto della successione nel possesso, gli eredi subentrano nel possesso del de cuius senza necessità di una materiale apprensione del bene e sono legittimati all'esercizio delle azioni a difesa del possesso già prima di detta materiale apprensione, anche nei confronti del coerede che li escluda dal godimento del bene.
Si tratta di una fictio iuris, in forza della quale il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi che subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi, nella specie assolta dall'attrice con la produzione del richiamato certificato di stato di famiglia originario (Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2019, n. 30505).
Poiché l'attore risiede nel Comune di Latina, si osserva, infine, che la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione, non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n. 10204/2015).
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile come identificato nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158, 1140 e 1146, comma 1, c.c.
8 Nulla, invece, deve e può qui essere specificamente ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione
(artt. 2643 n. 14 e 2657 c.c.), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt. 2658 e ss. c.c. (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione, indipendentemente e a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali).
Stante la concorde richiesta delle parti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt.
1158, 1140 e 1146, comma 1, c.c., dichiara (C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a Roma il 19 ottobre 1974, esclusivo proprietario dell'immobile sito nel Comune di Baunei (NU), distinto nel Catasto Fabbricati, al F. 61, part. 2367, e al Catasto Terreni del medesimo Comune, al F. 61, part. 2367, ente urbano;
2) spese compensate.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
Lanusei, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perra
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 280/2022 tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
E Controparte_1 CP_2
INTERVENUTI IN ADESIONE
E CONTRO
+ CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 4 marzo 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, nell'interesse delle parti costituite, è comparsa l'avv. Paola Cucca, la quale dà atto dell'avvenuto intervento in adesione alla domanda attrice da parte della madre e del germano dell'attore, signori Controparte_1
e con comparsa depositata il 20.1.2025; nessuno è comparso per i convenuti.
[...] CP_2
Il giudice, esaminato il certificato storico di famiglia di allegato alla comparsa Persona_1 in adesione degli intervenuti e e ritenuta l'integrità del Controparte_1 CP_2 contraddittorio instaurato, all'esito dell'intervento in adesione dei predetti intervenuti, invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nell'interesse dell'attore , l'avv. Cucca conferma le conclusioni come precisate Parte_1 con la memoria ex art. 183 c.p.c. e con la memoria conclusionale, “affinchè il Tribunale, voglia:
1. accertare e dichiarare che il sottoscritto nato a [...] il [...], Parte_1 residente Latina (LT), Via dell'Acacia, 3 C.F.: , meglio in epigrafe C.F._1
qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, ultraventennale, dell'immobile sito nel comune di Baunei, distinto al Catasto Terreni al foglio n. 61 ex particella
n.506, oggi n. 2367, classe ente urbano, di 23 mq, e il fabbricato ivi costruito;
1
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Spese solo in caso di ingiusta opposizione”.
Nell'interesse degli intervenuti in adesione, l'avv. Cucca si richiama al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.1.2025, con la quale i predetti nulla hanno opposto alla domanda formulata dall'attore e hanno concluso per l'accoglimento.
L'avv. Cucca chiede che la causa sia tenuta a decisione, con compensazione delle spese di lite.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore delle parti costituite che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,45, acquisita la disponibilità dell'avv. Cucca a comparire al predetto orario.
Alle ore 14,45, è comparso l'avv. Paola Cucca.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
2 N. R.G. 280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 280 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via A. Cervi, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Paola
Cucca, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via A. Cervi, n. 9, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Paola Cucca, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in atti
INTERVENUTI IN ADESIONE
CONTRO
, (C.F. ), , CP_4 CP_5 C.F._4 CP_6
, , , Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.5.2022, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe,
ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che il medesimo è Parte_1
proprietario esclusivo, per maturata usucapione acquisitiva ultraventennale, dell'immobile sito nel
Comune di Baunei, distinto al Catasto Terreni al foglio 61, particella 2367, classe ente urbano, di
23 mq., con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
A sostegno della propria domanda, ha esposto di possedere da più di vent'anni il Parte_1
sopra identificato bene immobile, che era stato posseduto ininterrottamente e pacificamente, animo domini, a partire dagli anni Novanta a tutt'oggi, prima dal padre signor , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto nel 2005, lasciando quale erede solo l'attore che è subentrato nel possesso in tale qualità.
Tale possesso si era sempre concretizzato nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, prima da parte dal defunto genitore e in seguito dallo stesso . Parte_1
Ha proseguito l'attore che, poichè il bene in esame risulta intestato ad altri soggetti, come risulta dall'allegata visura storica per immobile, sebbene negli ultimi vent'anni nessuna rivendica e/o richiesta sia stata avanzata nei suoi confronti, sussiste il proprio interesse ad ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione del proprietario del terreno area di sedime del fabbricato per cui è causa, ente urbano dall'impianto meccanografico e quindi privo di intestatari catastali, risalendo alla formalità risultante dal Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro e, essendo questi deceduto, come attestato dal certificato di famiglia prodotto, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico originario rilasciati dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Baunei e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi del predetto e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Si deve ritenere pertanto che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, all'udienza del 13.4.2023 fissata per la prima comparizione delle parti, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
4 Alla suindicata udienza, l'attore precisava che l'immobile oggetto della domanda era costituito dal terreno con sovrastante fabbricato e, poichè lo stesso non era identificato nel Catasto Urbano, procedeva in corso di causa alla pratica di accatastamento, all'esito della quale, il predetto immobile è risultato distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Baunei, al F. 61, part. 2367, edificato sul terreno distinto nel Catasto Terreni del medesimo Comune, al F. 61, part. 2367, ente urbano.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., al cui incombente provvedeva parte attrice, la causa è stata istruita con prova orale e produzioni documentali e, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'udienza del 4.12.2024, il giudice istruttore ha rimesso la causa sul ruolo per acquisire il certificato storico di famiglia del dante causa dell'attore , nato a [...] il [...] e deceduto nel 2005, sul Persona_1
rilievo che la domanda di è fondata sulla successione nel possesso in precedenza Parte_1
esercitato dal genitore.
e , rispettivamente e germano dell'attore, con comparsa Controparte_1 CP_2
depositata il 20.1.2025, sono intervenuti nel presente giudizio, nulla eccependo ed opponendo in merito alla pretesa avanzata da e anzi riconoscendo integralmente le richieste Parte_1 promosse ed il possesso dallo stesso esercitato, così come rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio e hanno pertanto concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, all'odierna udienza del 4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa
5 contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass.
Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Inoltre, la continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c. il possesso continua nell'erede a far data dall'apertura della successione.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 9.7.2024, i testi e -dell'attendibilità dei Testimone_1 Testimone_2
quali non v'è motivo in atti di dubitare;
compaesani e buoni conoscenti da lunga data dell'attore e del suo dante causa;
la prima, geometra, che ha curato la pratica di Persona_1 accatastamento dell'immobile; il secondo, lontano parente dell'attore; da svariati decenni abituali frequentatori della zona ove è ubicato l'immobile per il quale è causa;
disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da , riferendo con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti Parte_1 dell'immobile in questione, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie allegate agli atti di causa ed esibiti loro nel corso dell'audizione e la teste anche nell'estratto di mappa Tes_1
individuando l'esatto identificativo catastale, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato accertato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile de quo, per un tempo ben superiore al ventennio richiesto
6 per il perfezionamento dell'usucapione, unendo al proprio possesso quello in precedenza esercitato dal proprio dante causa.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che sicuramente dagli anni Ottanta e fino a quando è deceduto nei primi anni Duemila, , unitamente alla famiglia, e successivamente Persona_1
e fino all'attualità in via esclusiva il figlio che ha sempre vissuto nella provincia di Roma, Pt_1
rientrando periodicamente a Baunei nel periodo delle vacanze estive, hanno utilizzato in via esclusiva come deposito di vecchi mobili un vecchio fabbricato, sito nella via Venezia del
Comune di Baunei, realizzato in pietra, composto da due locali, sviluppato su due piani, con annessa area cortilizia.
L'immobile si trova vicino alla casa di abitazione della famiglia e i due fabbricati si Pt_1
affacciano sullo stesso cortile.
Alla fine del 1994, su incarico di , il teste e Persona_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
hanno partecipato ai lavori di rifacimento del solaio di copertura e di quello intermedio, che erano in legno e che erano stati sostituiti con pignatte e travetti in cemento.
Su incarico di , circa due anni fa, il teste ha ripulito l'interno del fabbricato Parte_1 Tes_2
e sistemato dei mobili, una stufa, una cucina e una lavatrice, portati dalla vicina casa di abitazione.
Il fabbricato in esame non è agibile, in quanto privo di infissi e impianti ma non è pericolante.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte di prima e del figlio odierno attore Persona_1 poi e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come i proprietari, tanto che i testi li hanno sempre ritenuti tali.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti che, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citato, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attore ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Inoltre, assume rilievo il fatto che le circostanze allegate dall'attore sono state integralmente confermate, con dichiarazioni da ritenersi munite di portata confessoria, dagli intervenuti nel giudizio, coeredi del dante causa , i quali non hanno sollevato alcuna eccezione Persona_1 avverso la domanda attrice e hanno riconosciuto che l'immobile oggetto del presente giudizio è stato nel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'attore, nei termini dallo stesso prospettati nell'atto introduttivo.
7 ha quindi fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi Parte_1
– desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata dal medesimo e dal dante causa uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, Persona_1
pacificamente ed ininterrottamente sull'immobile oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirlo, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali, potendo invocare il possesso del suindicato de cuius.
Infatti, è stato documentato in causa che l'attore è l'erede del precedente possessore (si veda il certificato di stato di famiglia storico di , allegato alla comparsa di intervento), Persona_1 così risultando assolto l'onere probatorio richiesto per l'applicazione dell'art. 1146, comma 1,
c.c., in base al quale il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se il de cuius possedeva un bene in questo possesso succede il suo erede, non potendosi ritenere che la successione mortis causa determini di per sé mutamento del possesso in mera detenzione (Cass. Civ., sez. II, ordinanza
9.10.2020, n. 21854).
È noto, infatti, che per effetto della successione nel possesso, gli eredi subentrano nel possesso del de cuius senza necessità di una materiale apprensione del bene e sono legittimati all'esercizio delle azioni a difesa del possesso già prima di detta materiale apprensione, anche nei confronti del coerede che li escluda dal godimento del bene.
Si tratta di una fictio iuris, in forza della quale il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi che subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi, nella specie assolta dall'attrice con la produzione del richiamato certificato di stato di famiglia originario (Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2019, n. 30505).
Poiché l'attore risiede nel Comune di Latina, si osserva, infine, che la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione, non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n. 10204/2015).
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile come identificato nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158, 1140 e 1146, comma 1, c.c.
8 Nulla, invece, deve e può qui essere specificamente ordinato al Conservatore dei Registri
Immobiliari, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione
(artt. 2643 n. 14 e 2657 c.c.), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt. 2658 e ss. c.c. (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione, indipendentemente e a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali).
Stante la concorde richiesta delle parti, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, ai sensi degli artt.
1158, 1140 e 1146, comma 1, c.c., dichiara (C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a Roma il 19 ottobre 1974, esclusivo proprietario dell'immobile sito nel Comune di Baunei (NU), distinto nel Catasto Fabbricati, al F. 61, part. 2367, e al Catasto Terreni del medesimo Comune, al F. 61, part. 2367, ente urbano;
2) spese compensate.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
Lanusei, 4 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perra
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