TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1818/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. FIORENTINO RENATO GIUSEPPE (cf ) C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
(cf , Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. FALDI ENRICO (cf C.F._2
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 11/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
19.2.2025, cui espressamente si rinvia
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
19.2.2025, cui espressamente si rinvia
Fatto e diritto
I.1. Viene proposta da opposizione avverso il d.i. n. 594/2022 Parte_2 emesso dall'intestato Tribunale in data 22-23.5.2022 in favore di
[...] per l'importo di euro 5.185,00 oltre interessi e spese di Controparte_2 procedura a titolo di mancato pagamento di prestazioni svolte dalla C&C in favore di P&C; quest'ultima adduce, quali motivi di censura al d.i. opposto
(i) incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Napoli;
(ii) inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità del ricorso monitorio per inesistenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. per assenza di prova del credito vantato dalla C&C;
(iii) eccezione di grave inadempimento contrattuale della C&C e domanda di risoluzione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1453 c.c.; e avanza domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, concludendo per sentir
“in via preliminare di rito:
1.- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato in favore del
Tribunale di Napoli per tutti i motivi illustrati nella narrativa;
nel merito:
1.- ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale della società e per l'effetto DICHIARARE ex art. 1453 Controparte_2
c.c. la risoluzione del contratto in danno della società opposta con CONDANNA alla restituzione della somma di € 6.405 ricevuta a titolo di acconto;
in via riconvenzionale:
3- CONDANNARE la al risarcimento dei danni da Controparte_2 inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. quantificati in € 38.692,00 meglio specificati nel capoverso 6.1 della narrativa, ovvero, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4.- in subordine, condannare la società al Controparte_2 pagamento della medesima somma, ovvero, della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di rimborso delle spese ingiustamente sostenute, ovvero a titolo di corrispettivo della prestazione eseguite dalla Pt_1 in danno della in conseguenza del grave
[...] Controparte_2 inadempimento contrattuale;
5.- in via ulteriormente subordinata, la eccepisce la compensazione Parte_1 del proprio credito con il controcredito dell'opposta fino alla rispettiva concorrenza;
6.- in ogni caso si chiede di REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto e
RIGETTARE la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di credito contestato e non provato anche in considerazione della domanda di risoluzione del contratto;
7.- condannare controparte al pagamento delle spese processuali ex DM
55/2014 come modificato dal DM 37/18”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, nel frattempo mutata denominazione in contestando funditus le eccezioni, Controparte_1 deduzioni e domande avversarie ed evidenziando piuttosto l'inadempimento della controparte, formulando istanza sia ex art. 648 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, così concludendo: “Voglia il Tribunale di Pistoia, previa ogni indagine ritenuta necessaria e ogni declaratoria in fatto e in diritto: in via preliminare: concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., con ordinanza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 594/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia, r.g. n. 1391/2022; in via principale: respingere le domande tutte ex adverso proposte da parte opponente, dacché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 594/2022, r.g. n. 1391/2022; in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto: respingere le domande tutte ex adverso proposte, dacché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, accertata l'esistenza del credito della
[...] nei confronti della condannare, per l'effetto, Controparte_1 Parte_2 quest'ultima a pagare, la somma complessiva di € 5.185,00, o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo;
condannare in ogni caso a pagare a una somma Parte_2 Controparte_1 determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e della fase monitoria, liquidati secondo la normativa vigente”.
I.3. Con ordinanza 9.5.2024 emessa dal g.o.p., supplente temporaneo dello scrivente magistrato durante il congedo maternale, a distanza di oltre un anno dalla celebrazione della prima udienza, viene accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte convenuta e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; quindi la causa viene istruita a mezzo prova per testi e viene trattenuta in decisione all'esito di udienza cd. figurata ex art. 127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con successiva assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione non merita accoglimento per i motivi che si vengono sinteticamente a esporre:
(i) l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere disattesa.
Parte convenuta, attrice in senso sostanziale quale ricorrente in via monitoria, ha correttamente adito l'intestato Tribunale ai sensi degli artt. 20 c.p.c. sub specie di forum destinatae solutionis e 1182 co. 3 c.c. a mente del quale l'obbligazione avente a oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, intendendosi per “somma di denaro” una somma determinata o determinabile, non necessitante di opera di liquidazione giudiziale per essere individuata: nella vicenda in disamina, non può revocarsi in dubbio tale requisito di “determinatezza” del quantum dovuto, atteso che lo stesso è consacrato in fattura commerciale emessa sulla base degli accordi economici contenuti nel contratto inter partes (doc. 2 fasc. monitorio) e confermati nello scambio di mail intercorse tra la C&C e il referente tecnico della P&C (cfr. doc. 9 fasc. convenuta, in Persona_1 particolare mail del giorno 21.2.2022) il quale, sentito a teste, ha integralmente confermato tale scambio di corrispondenza e il relativo contenuto (cfr. verbale udienza 28.11.2024);
(ii) le eccezioni attoree di mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per asserita mancata prova del credito azionato e di inadempimento contrattuale della convenuta con conseguente richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. possono essere trattate congiuntamente, avendo a medesimo presupposto proprio l'eccepito inadempimento contrattuale della convenuta il quale, invece, non è configurabile come si viene a dire.
Già in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c., il g.o.p. rilevava che “parte opposta ha prodotto numerose mail scambiate tra le parti (vedi doc 9 di parte opposta) il cui contenuto, allo stato, risulta confermare l'interpretazione del contratto in base al quale il preventivo rilasciato da parte opposta prevedeva un compenso per sette giorni lavorativi e che qualora non fosse stato possibile eseguire il rimontaggio nell'arco dei sette giorni, le parti avrebbero concordato un ulteriore compenso per l'ulteriore intervento che sarebbe stato necessario”; tali assunti hanno ricevuto conferma in sede testimoniale, osservandosi al riguardo come se le deposizioni dei testi e si sono rivelate inutili, Tes_1 Tes_2 trattandosi fondamentalmente di testimonianza generica e de relato la prima, mentre il secondo (teste nulla sapeva dei fatti di causa, per contro la Tes_2 deposizione del teste , già citato e rivestente il ruolo di referente Per_1 tecnico della sul cantiere per i lavori di cui si controverte, ha Parte_2 suffragato la ricostruzione fattuale offerta dalla convenuta contribuendo a formare la prova della fondatezza del credito ingiunto.
In particolare il teste , salve alcune precisazioni, ha confermato i Per_1 seguenti capitoli di prova:
“1. “che modificava le modalità operative di smontaggio della Parte_2 struttura presso il cantiere di IG di VE (NA) dopo aver firmato il contratto con C&C eliminando l'utilizzo della gru, dei carichi sospesi e imbracati, come da documento che si mostra (all. 9, email del 31 gennaio 2022)”, con la precisazione che la modifica fu concordata con C&C (“perché il carico era troppo grosso e quindi si decise concordemente di fare prima lo smontaggio e dopo usare la gru”);
2. “che P&C comunicava a C&C la modifica delle modalità operative di smontaggio della struttura presso il cantiere di IG di VE (NA) il 31 gennaio 2022, come da documento che si mostra (all. 9, email del 31 gennaio
2022)”;
3. “che C&C iniziava i lavori di smontaggio il giorno 01 febbraio 2022, come da comunicazione che si mostra (all. 9, email del 02 febbraio 2022)”;
4. “che iniziato il lavoro mancava l'autorizzazione per rimuovere la copertura della struttura e C&C doveva attendere per rimuovere la copertura”, il teste ha dichiarato di non ricordare il fatto ma ha confermato che concordemente le parti decisero di iniziare a smontare le pareti interne;
5. “che C&C veniva incaricata da P&C di smontare e rimuovere le pareti esterne
e interne, i profili, le porte e altri componenti della struttura prefabbricata presso il cantiere di IG di VE oltre a quanto previsto nel contratto”;
6. “che C&C smontava e rimuoveva le pareti esterne ed interne, la copertura, i profili, le porte, i tamponamenti interni, i carter di congiunzione della struttura prefabbricata presso il cantiere di IG di VE (NA)”; Contr
7. “che completava i lavori di smontaggio in data 08 febbraio 2022, come da documenti che si mostrano (all. 9, email del 08 e del 21 febbraio 2022)”;
8. “che P&C comunicava a C&C che lo smontaggio era finito il giorno 08 febbraio
2022 e che il giorno dopo la sua presenza sul cantiere sarebbe stata inutile, come da documento che si mostra (all. 9, email del 08 febbraio 2022);
9. “che C&C predisponeva il preventivo per il rimontaggio e lo comunicava a
P&C il giorno 08 febbraio 2022”; 10. “che P&C rispondeva il 21 febbraio 2022, come da documento che si mostra
(all. 9, email del 21 febbraio 2022);
11. “che P&C comunicava di essere disponibile a pagare l'importo della fattura
n. 10/2022 di 4.250,00 oltre IVA oltre ad euro 3.900,00 per il rimontaggio, come da documento che si mostra (all. 9, email del 21 febbraio 2022)””.
Da quanto sopra emerge inequivocabilmente come fosse indubbio fra le parti, in quanto corrispondente agli accordi versati nel contratto 20.12.2021, che l'obbligazione assunta da C&C corrispondesse al lavoro di 7 giorni e che, se in quel periodo non fosse terminata la lavorazione, sarebbe stato pattuito
(eventualmente) ulteriore accordo per il rimontaggio (“Come concordato , nel caso in cui il rimontaggio richieda un ulteriore intervento i nostri tecnici potranno tornare a fine lavoro già organizzato su un altro cantiere e dovremmo ricalcolare
i costi per lavorazioni extra in economia da quantificare in € 42/h con € 500 per trasferimenti, vitto e alloggio ns. maestranze”, cfr. doc. 2 fasc. monitorio, pag.
4); e, ancora, risulta confermata la disponibilità di P&C al pagamento della fattura n. 10/2022 poi azionata in via monitoria – e oggetto del presente contendere – oltre una ulteriore somma per il rimontaggio, così smentendo la tesi in questa sede sostenuta da parte attrice per cui il rimontaggio avrebbe dovuto essere ricompreso nell'importo di cui alla fattura citata, n. 10/2022.
In definitiva, stando al tenore testuale del contratto inter partes e all'interpretazione dello stesso emergente anche dalla corrispondenza prodotta in giudizio (docc.
4.5 e 9 fasc. convenuta), integralmente confermata in sede testimoniale, è provato che la fattura n. 10/2022 si riferisse al saldo delle opere effettivamente svolte da C&C nei 7 giorni lavorativi previsti in contratto e che non può parlarsi di credito non dovuto in ragione dell'inadempimento della convenuta consistente nel non aver provveduto alla fase di rimontaggio, atteso che sempre per accordi tra le parti (come risultanti dal suddetto scambio di mail e confermati dal teste ) per la fase di rimontaggio Per_1 sarebbe stato da accettare nuovo preventivo e dunque da corrispondere ulteriore compenso.
Pertanto, alcun inadempimento è imputabile alla convenuta che ha eseguito il proprio obbligo contrattuale nel periodo di tempo pattuito di 7 giorni, mentre per le opere ulteriori (rimontaggio) non risulta essere stato raggiunto alcun ulteriore accordo fra le parti con conseguente impossibilità di ravvisare un inadempimento in tal senso in mancanza di assunzione di obbligazione da parte di C&C oltre a quanto pattuito nel contratto 20.12.2021 ed eseguito;
(iii) da quanto sopra, discende ex se il rigetto sia della domanda attorea di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., sia della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla stessa attrice opponente, avendo entrambe a presupposto l'inadempimento contrattuale della convenuta che s'è visto non sussistere.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale, applicati valori medi per le singole fasi dello scaglione di riferimento.
Non si fa luogo a condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo l'opposizione risultata infondata all'esito dell'istruttoria processuale e non profilandosi quindi manifestamente temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 594/2022 emesso in data 22-23.5.2022;
2) respinge la domanda riconvenzionale attorea e tutte le ulteriori domande spiegate da parte attrice;
3) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (spese di intimazione a testi).
Pistoia, 11/06/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini