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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12743/2023 avente ad oggetto: contratto d'opera manuale
TRA
( , rappr.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Fortunato Taglioretti e Giovanni Masiello del Foro di Milano
ATTORE
E 1
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo l.r.p.t., con sede in Milano alla via Colonnetta n. 5 CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del suo l.r.p.t., con sede in Milano alla Controparte_2 via Colonnetta n. 5
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione: l'attore, riportandosi alle conclusioni rese nell'apposito foglio depositato telematicamente, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: I. In principalità.
Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, condannare la
in persona del suo legale rapp.te p.t., con Controparte_3 sede in - 20122 - Milano, via Colonnetta n. 5, P. IVA , e la P.IVA_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in - 20122 Controparte_2
- Milano, via Colonnetta n. 5, P. IVA a pagare in solido tra di P.IVA_2 loro, in favore del Sig. per le ragioni di cui in atti, la Parte_2 somma lorda di € 12.150,00, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere, quanto alla somma di € 4.500,00, dal 29 Aprile 2022 - data di emissione della fattura 5/2022 emessa dal Sig. in favore Pt_1 della come da indicazioni della Controparte_2 Controparte_4
– e, quanto alla somma di € 7.650,00, dalla data della
[...] domanda al saldo.
II. In subordine. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere la solidarietà passiva tra la
[...]
e la solo in relazione al Controparte_4 Controparte_2 pagamento del corrispettivo di cui alla fattura n. 5/2022, (i) condannare la
in persona del suo legale rapp.te p.t., con Controparte_3 sede in - 20122 - Milano, via Colonnetta n. 5, P. IVA , e la P.IVA_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in - 20122 - Controparte_2
Milano, via Colonnetta n. 5, P. IVA , a pagare in solido tra di P.IVA_2 loro, in favore del Sig. per le ragioni di cui in atti, la Parte_2 somma lorda di € 4.500,00, di cui alla fattura 5/2022 del 29 Aprile 2022, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 29
Aprile 2022 al saldo;
e (ii) condannare la Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in - 20122 - Milano, via
Colonnetta n. 5, P. IVA , a pagare, in favore del Sig. P.IVA_1 Parte_2
per le ragioni di cui in atti, l'ulteriore somma lorda di € 7.650,00,
[...] oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della domanda al saldo.
III. In ulteriore subordine. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse non sussistere alcun rapporto di solidarietà passiva tra la e la in 2 Controparte_4 Controparte_2 relazione al pa l Si Parte_2 per le ragioni di cui è causa, condannare la Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in - 20122 - Milano, via
[...]
Colonnetta n. 5, P. IVA a pagare al Sig. P.IVA_1 Parte_2 per le ragioni di cui in atti, la somma lorda di € 12.150,00, oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria a decorrere, quanto alla somma di € 4.500,00, dal 29 Aprile 2022, e quanto alla somma di € 7.650,00, dalla data della domanda, al saldo.
IV. In ogni caso e comunque. Con vittoria di spese, anche forfetarie, compensi ed accessori di legge relativi al presente giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio deduceva: a) Parte_1 che, nel “periodo Dicembre 2021 – Aprile 2022”, la Controparte_1 (in seguito, per brevità, anche semplicemente “ ”) gli
[...] CP_3 aveva commissionato l'esecuzione di alcuni lavori edili da eseguirsi presso le sedi della situate in Milano alla via Ponchielli ed alla via Piceno CP_5 ed in Travacò Siccomario;
b) che “agli inizi del 2022” la medesima gli CP_3 aveva, inoltre, commissionato l'esecuzione di altri lavori edili da eseguirsi presso la propria sede operativa di c) che esso attore e la Controparte_6
, in relazione a tutti i lavori commissionati, avevano pattuito un CP_3 compenso orario di € 25,00 lordi;
d) che la aveva, inoltre, CP_3 preannunciato che, in relazione ai tutti i lavori commissionati, esso attore avrebbe dovuto emettere le relative fatture intestandole alla Controparte_2
società che sarebbe divenuta condebitrice in solido;
e) che esso attore
[...] aveva regolarmente eseguito i lavori commissionatigli;
f) che, in particolare, esso attore, nel dicembre 2021, aveva eseguito una prima tranche di lavori all'interno della sede della sita in Milano alla via Ponchielli, CP_5 impiegando 180 ore lavorative e così maturando il diritto ad un corrispettivo pari ad € 4.500,00, mentre tra il gennaio e l'aprile del 2022, aveva eseguito ulteriori lavori presso la sede della sita in Milano alla via CP_5
Ponchielli, i lavori presso le sedi della site in Milano alla via CP_5
Piceno ed in Travacò Siccomario nonché i lavori presso la sede operativa della
, impiegando complessivamente 306 ore lavorative e così maturando il
CP_3 diritto ad un ulteriore corrispettivo pari ad € 7.650,00; g) che, in relazione ai primi lavori eseguiti nel mese di dicembre 2021, esso attore, in data 29.4.2022, aveva emesso la fattura n. 5/2022, recante l'importo di € 4.500,00, intestandola, così come indicato dalla , alla h) che, al
CP_3 CP_2 riguardo, la , con messaggio “whatsapp” del 5.5.2022, aveva
CP_3 comunicato ad esso attore il numero definitivo dell'ordine, corrispondente a quello già indicato nella predetta fattura emessa, e si era nuovamente raccomandata di intestare la fattura alla i) che, a tanto, non CP_2 aveva fatto seguito, tuttavia, alcun pagamento né da parte della né da
CP_3 parte della l) che parimenti, quanto all'ulteriore importo CP_2 dovuto di € 7.650,00, la non aveva autorizzato alcuna fatturazione né
CP_3 era stato effettuato un qualsivoglia pagamento;
m) che, in relazione al complessivo omesso pagamento della somma di € 12.150,00, il sig. CP_7
socio della , in data 12.7.2022, aveva, peraltro, inviato, a
[...] CP_3 mezzo “whatsapp”, alla moglie di esso attore un messaggio dal seguente 3 Pers tenore “Ciao mi hanno detto dall'ufficio che questa settimana ti fanno il bonifico”; n) che la e la erano debitrici in solido della CP_3 CP_2 predetta complessiva somma di € 12.150,00, la prima, quale committente dei lavori e, la seconda, “ai sensi dell'art. 1268 c.c.”.
L'attore svolgeva, pertanto, le domande di cui alle conclusioni sopra riportate.
Sia la che la pur regolarmente evocate in giudizio, CP_3 CP_2 rimanevano contumaci.
Tutto ciò premesso, le domande attoree non possono dirsi fondate e vanno, pertanto, respinte.
Ed, invero, non può non rilevarsi come le domande proposte dall' Pt_1 siano rimaste del tutto carenti sia sul piano delle necessarie allegazioni fattuali sia sul piano più squisitamente probatorio.
Quanto al primo aspetto, deve, infatti, rilevarsi che l'attore, entro i termini decadenziali di rito: a) non ha minimamente specificato in quali concrete circostanze di tempo e di luogo, con quali modalità ed a mezzo di quali persone fisiche, agenti in nome e per conto della società, la gli avrebbe CP_3 commissionato i vari lavori indicati in citazione;
b) pur avendo invocato la responsabilità solidale della “ai sensi dell'art. 1268 c.c.”, non CP_2 ha minimamente indicato quando ed in che modo la stessa CP_2 aderendo ad un'ipotetica delegazione, avrebbe espresso la propria volontà di obbligarsi.
Pur a voler superare tali (invero assorbenti) rilievi in punto di allegazioni fattuali, deve, poi, rilevarsi, che, in ogni caso, non può dirsi provato, con sufficiente grado di certezza, l'affidamento dei lavori indicati in citazione da parte della . CP_3
Al riguardo va, in primo luogo, rilevato come alcun valore di ricognizione di debito e, più in generale, alcun concreto valore probatorio possa attribuirsi ai messaggi “whatsapp” prodotti in atti dall'attore ai documenti n.ri 8 e 9.
Quanto allo scambio di messaggi intercorso tra il 5 ed il 9.5.2022 con l'utenza n. 3428165350 di cui al documento n. 8 in produzione attorea, deve, infatti, rilevarsi che l'attore, con riferimento alla provenienza del messaggio da egli ricevuto in data 5.5.2022, entro i termini decadenziali di rito, si è, ancora una volta, limitato a fare generico richiamo alla società “ ” senza, in alcun CP_3 modo, indicare la persona fisica con la quale sarebbe avvenuta l'interlocuzione a distanza di cui si tratta.
Quanto, poi, ai messaggi di cui al documento n. 9 in produzione attorea, deve rilevarsi, per un verso, che gli stessi non contengono alcun compiuto riferimento ad uno o più debiti determinati e, per altro verso, che, secondo la stessa prospettazione attorea, i messaggi in parola sarebbero stati inviato dal
“Sig. , mero socio della , e, dunque, da persona priva CP_7 CP_3 del potere di esprimere la volontà di tale società. 4
Né maggiori elementi probatori possono desumersi dalla prova testimoniale pure raccolta, atteso che il teste ha fatto riferimento all'affidamento di Tes_1 lavori da parte della solo de relato ed in relazione a lavori certamente CP_3 estranei e diversi da quelli oggetto del presente giudizio (poiché eseguiti
“prima del dicembre 2021” e presso una filiale della sita in CP_5
“Bonola”) mentre il teste ha fatto riferimento all'affidamento dei Tes_2 lavori eseguiti presso la sede della di via Ponchielli (Milano) da CP_5 parte della ma solo de relato actoris. CP_3
Va, inoltre, osservato che, quand'anche si volesse diversamente opinare in ordine al raggiungimento della prova dell'affidamento dei lavori per i quali è causa da parte della , ugualmente le domande attoree non potrebbero CP_3 trovare accoglimento, essendo, in ogni caso, mancata la prova dell'esatta consistenza (in termini materiali ovvero anche solo in termini di impegno orario) dei lavori eseguiti, atteso, per un verso, che alcun valore probatorio può attribuirsi ai “brogliacci” di cui ai documenti n.ri 5, 6 e 7 in produzione attorea poiché pacificamente promananti dallo stesso attore e, per altro verso, che nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire l'esatta consistenza dei lavori eseguiti, avendo il solo teste ed in relazione alla sola sede Tes_2 della di via Ponchielli, operato un generico riferimento a CP_5
“cartongessi”, “controsoffitti” e “tinteggiatura”.
E ciò con la precisazione che, in alcun modo, avrebbe potuto prescindersi dalla prova di cui ora si discute, atteso che (fermo restando che nel caso di specie è mancata del tutto la prova dell'esistenza di un accordo circa la misura del corrispettivo – la circostanza la riferisce il solo teste ma, Tes_2 ancora una volta, solo de relato actoris) le previsioni di cui agli artt. 1657 e 2225 c.c., nell'attribuire al Giudice il potere di determinare il corrispettivo dell'opera, non certo dispensano l'appaltatore od il prestatore d'opera dalla prova dell'entità e della consistenza dei lavori eseguiti, non potendo il Giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (cfr. in tal senso, Cass. n. 26365/2022).
Per tutto quanto innanzi, dunque, le domande attoree devono essere respinte.
Stante la soccombenza dell'attore e la contumacia delle convenute, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Milano addì 9.4.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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