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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5163/2025 promossa con ricorso congiunto in data 24.7.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Sesto San Giovanni in Via Ludovico Ariosto n.1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Domenico Valentini che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Domenico Valentini che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Stalettì (RC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali, il tutto omologando le seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
la casa coniugale di Sesto San Giovanni, via Ludovico Ariosto n. 1, di proprietà del marito, viene assegnata alla sig.ra la quale l'abiterà insieme ai figli maggiorenni e Parte_2 Per_1 Per_2
fino a quando questi lo vorranno.
[...]
Il sig. preleverà tutti i propri effetti personali e si trasferirà in altra abitazione, Parte_1 portando ivi la propria residenza a far tempo dal deposito del presente ricorso e comunque non oltre la data di omologazione delle presenti condizioni di separazione. Le rate di estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione di via Ludovico Ariosto n. 1 continueranno ad essere pagate dal sig. che ne è proprietario esclusivo;
le spese Parte_1 condominiali ordinarie saranno invece a carico della coniuge assegnataria mentre le spese di straordinaria amministrazione saranno a carico del coniuge proprietario.
I coniugi si danno per il resto atto reciprocamente di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altra e rinunciano pertanto a pretendere assegni di mantenimento dall'altro coniuge per sè o per i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con la sottoscrizione e successiva omologazione delle presenti condizioni di separazione le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra in relazione al pregresso periodo di vita coniugale e di avere regolato con il presente atto ogni rapporto economico in comune”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Stalettì (CZ) in data 18.7.1996 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il giorno 8.10.2025 per l'udienza del 22.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stalettì (CZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5163/2025 promossa con ricorso congiunto in data 24.7.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Sesto San Giovanni in Via Ludovico Ariosto n.1, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Domenico Valentini che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Domenico Valentini che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Stalettì (RC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali, il tutto omologando le seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
la casa coniugale di Sesto San Giovanni, via Ludovico Ariosto n. 1, di proprietà del marito, viene assegnata alla sig.ra la quale l'abiterà insieme ai figli maggiorenni e Parte_2 Per_1 Per_2
fino a quando questi lo vorranno.
[...]
Il sig. preleverà tutti i propri effetti personali e si trasferirà in altra abitazione, Parte_1 portando ivi la propria residenza a far tempo dal deposito del presente ricorso e comunque non oltre la data di omologazione delle presenti condizioni di separazione. Le rate di estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione di via Ludovico Ariosto n. 1 continueranno ad essere pagate dal sig. che ne è proprietario esclusivo;
le spese Parte_1 condominiali ordinarie saranno invece a carico della coniuge assegnataria mentre le spese di straordinaria amministrazione saranno a carico del coniuge proprietario.
I coniugi si danno per il resto atto reciprocamente di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altra e rinunciano pertanto a pretendere assegni di mantenimento dall'altro coniuge per sè o per i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con la sottoscrizione e successiva omologazione delle presenti condizioni di separazione le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra in relazione al pregresso periodo di vita coniugale e di avere regolato con il presente atto ogni rapporto economico in comune”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Stalettì (CZ) in data 18.7.1996 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il giorno 8.10.2025 per l'udienza del 22.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stalettì (CZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi