Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03312/2025REG.PROV.COLL.
N. 09333/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9333 del 2024, proposto da Il Chiosco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edward W.W. Cheyne, con domicilio eletto presso lo studio Edward William Watson Cheyne in Roma, piazza Barberini 12;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 489/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa, del Ministero della Cultura e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Cristiana Carcelli, per delega dell'avv. Cheyne Edward William Watson, e Manuela Pellegrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La società il Chiosco S.R.L. ha impugnato con il ricorso introduttivo l'ordinanza del Comune di Massa n. 416/2020 avente ad oggetto “ rimessa e ripristino dello stato dei luoghi e calcolo indennizzi per occupazione indebita di suolo demaniale marittimo -concessione demaniale marittima denominata Il Chiosco ”. Tale provvedimento è stato assunto a seguito del sopralluogo del 4 agosto 2020 della Capitaneria di porto della Marina di Carrara, nel corso del quale si è contestato alla ricorrente la realizzazione di opere non autorizzate e l'occupazione di porzioni di suolo demaniale marittimo in assenza di titolo idoneo.
2 - La società ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione comunale non avrebbe distinto le opere legittime, le opere prive di rilevanza edilizia, le opere prive di rilevanza paesaggistica e quelle oggetto di istanze di accertamento di conformità presentate nel corso del 2019. L'amministrazione non avrebbe tenuto neanche conto di quanto rappresentato dal provvedimento n. 583/2014, con il quale il Comune di Massa aveva autorizzato - ex articolo 46 del codice della navigazione -il subingresso della società “il chiosco srl” nella concessione demaniale n. 20 denominata “chiosco RI” già nella titolarità della signora RI Iacopa.
3 – In particolare, nell'impugnare l'ordinanza di rimozione la ricorrente ha sostenuto l'esistenza dei seguenti vizi:
3.1 - la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, degli artt. 134 - 137 della legge regionale n. 65/2014, dell’art 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del Dpr n.31/2017, in quanto le opere relative al fabbricato principale risulterebbero comunque legittime.
3.2 - la violazione degli artt. 134, 136 e 137 della l. reg. n. 65/2014, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e il travisamento dello stato di fatto, in quanto sarebbero legittime, fra le altre, le opere relative alla realizzazione di una nuova pavimentazione, di una pergola, di un ampliamento con struttura portante e montanti e travi in legno, di un prolungamento di una gronda, di un muro sul lato mare e di una scala per l'accesso alla spiaggia e di ulteriori manufatti.
3.3 - la violazione dell’art 136, n. 2, lett a) della l. reg. n. 65/2014, in quanto sarebbero legittime anche le opere consistenti nella realizzazione di un vano contatori acqua ed energia elettrica e di un piccolo pavimento avente funzione di piatto doccia per i frequentatori della spiaggia libera comunale, opere queste che sarebbero state realizzate dalla precedente concessionaria e sanate prima della cessione dell'attività alla società ricorrente.
3.4 – Con un ultimo motivo, la società ha reiterato le medesime censure con riferimento ad alcune ulteriori opere., concludendo infine per la illegittimità della ordinanza impugnata per la sua genericità, suscettibile di ledere anche il legittimo affidamento della parte privata.
3.5 – Riassumendo la complessa vicenda contenziosa, quindi:
i) con il primo motivo del ricorso di primo grado, il provvedimento è stato censurato nella parte relativa alle opere di cui al punto 2 dell’ordinanza impugnata, evidenziando che il fabbricato principale risultava legittimo nella sua interezza, essendo munito dei necessari titoli abilitativi;
ii) con il secondo, il provvedimento è stato censurato nella parte relativa alle opere di cui ai punti 6, 8, 9, 10 e 13, tutte attenenti all’area perimetrale del fabbricato, stante l’insussistenza di un ampliamento (punto 6), il possesso di apposita autorizzazione (punti 8, 10 e 13) e l’intervenuta sanatoria (punto 9);
iii) con il terzo, il provvedimento è stato censurato nella parte relativa alle opere di cui ai punti 16 e 17;
iv) con il quarto, il provvedimento è stato censurato nella parte relativa alle opere di cui ai punti 11 e 12.
3.6 - Ferma restando l’impugnazione proposta, la Società riferisce di avere provveduto a realizzare una serie di interventi di ripristino, analiticamente indicati in una relazione di parte comunicata alle
amministrazioni competenti. Peraltro, in data 20 giugno 2023, è stata notificata l’ordinanza n. 311/2023 il cui contenuto, seppur con talune variazioni e ritenute contraddittorietà, reitererebbe quello dell’ordinanza n.416/2020. Con il suddetto provvedimento il Comune ha, infatti:
i) diffidato ed ordinato alla ricorrente di eseguire la demolizione di tutte le opere di cui ai punti 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17 e A ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica;
ii) avvisato di smaltire i prodotti risultati dalla demolizione secondo le norme di legge;
iii) avvertito che, in difetto di adempimento, si sarebbe proceduto d’ufficio a spese della ricorrente resasi inadempiente.
Con nota notificata il 9 agosto 2023, il Comune ha anche sollecitato il pagamento della somma di € 762,96, richiesta a titolo di indennizzo per la (presunta) illegittima occupazione di suolo demaniale, come determinata con determinazione dirigenziale n.416/2020.
3.7 – Pertanto, con successivi motivi aggiunti è stata impugnata la sopraindicata ordinanza dirigenziale n. 311/2023 con la quale il Comune di massa ha intimato alla ricorrente di eseguire la demolizione delle opere di cui sopra e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, unitamente al sollecito di pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo per l'occupazione non autorizzata di suolo demaniale.
4 - Il TAR ha respinto il ricorso affermando che l'entità delle opere descritte negli atti impugnati, consistenti in interventi che hanno comportato la modifica della superficie e del volume dei manufatti e che hanno radicalmente modificato l'originario chiosco realizzato sul demanio marittimo, confermava la necessità del previo rilascio di un permesso di costruire.
4.1 - Costituiva, inoltre, circostanza incontestata il fatto che l'unico titolo edilizio posseduto dalla ricorrente fosse l'autorizzazione a titolo precario rilasciata nel 1989 per l'installazione di un piccolo chiosco in legno che è stato successivamente ristrutturato mediante interventi per i quali non era mai stato richiesto alcun titolo.
4.2 - Non sarebbe stata rilevante neanche la pretesa autorizzazione dell'agenzia delle Dogane, ente non competente ad autorizzare la realizzazione di opere sotto il profilo edilizio ed il cui provvedimento era solo diretto a verificare la possibilità del controllo doganale sull'area di cui si trattava.
4.3 - Il Tar ha poi riportato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 5327/2015, secondo la quale “ l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico edilizio (ex art 146.4 d.lgs. 42/2004 codice dei beni culturali). Non comporta una sanatoria delle opere predette neanche il versamento della sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione di inizio lavori”.
4.4 - Secondo il TAR non potevano essere fatte salve neanche le opere minori, quali la pavimentazione, le tende e il massetto, in ossequio a un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “ in tema di ordinanza di demolizione di un abuso edilizio, il complesso unitario dell'intervento abusivo non può essere scisso, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonome considerate. Pertanto non è possibile frazionare la costruzione tra i vari elementi che la conformano per ritenere sanabili ovvero conservabili singole porzioni della stessa ” (Tar Toscana sezione III, n.40/2021).
5 – La società ricorrente ha proposto appello, argomentando l’erroneità della sentenza del TAR per la parte in cui non ha dato conto delle censure di primo grado volte a far valere la indistinta e quindi illegittima considerazione di opere legittime, opere prive di rilevanza edilizia, opere prive di rilevanza paesaggistica e opere oggetto di istanze di accertamento di conformità. Il TAR neppure avrebbe dato conto dell’autorizzazione - ex articolo 46 codice della navigazione- al subingresso nella precedente concessione demaniale n. 20 denominata “chiosco RI”. Infine, il TAR avrebbe ignorato la nota comunale N.39674/2013, di applicazione al dante causa dell'appellante di una sanzione pecuniaria per interventi edilizi di cui all’art 80.2 della legge regionale n. 1/2005, in quanto interventi di manutenzione straordinaria conformi alle disposizioni del vigente regolamento comunale. In particolare:
5.1 – con il primo motivo d’appello vengono dedotti i vizi di “ Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, 134, 135, 136 e 137 l.r. 65/2014. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dello stato di fatto” . La Sentenza meriterebbe infatti di essere riformata, anzitutto, nel capo con cui ha rigettato il primo motivo del ricorso, in quanto fondata su di un’errata interpretazione della normativa di riferimento, nonché sul travisamento dei fatti e documenti di causa. Pertanto, il capo della Sentenza con cui è stato rigettato il primo motivo del ricorso meriterebbe di essere riformato, con conseguente accoglimento delle censure ivi formulate ed annullamento dell’ordinanza 2020 e, conseguentemente, di quella del 2023 che, come visto, si fonda sui medesimi presupposti. In tal senso meriterebbe, pertanto, di essere riformato anche il capo con cui il TAR ha rigettato i Motivi Aggiunti;
5.2 - con il secondo motivo d’appello vengono dedotti i vizi di “ Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134, 136 e 137 l.r. 65/2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dello stato di fatto ”. La Sentenza meriterebbe di essere riformata anche con riferimento alla parte con cui è stato rigettato il secondo motivo del ricorso, che atteneva alle opere di cui ai punti 6, 8, 9, 10 e 13 dell’Ordinanza 2020, essendo stato il rigetto di tale censura motivato dal TAR solo attraverso il richiamo a quanto dedotto a supporto della declaratoria di infondatezza del primo motivo. Inoltre, le chiusure perimetrali realizzate mediante l’installazione di una tenda in pvc completamente apribile, ed avente mera funzione frangivento, non poteva considerarsi una “tamponatura” e, tanto meno, poteva ritenersi idonea a determinare l’ampliamento del manufatto, comunque autorizzato dall’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 70861/2016 e da quella doganale;
5.3 – con il terzo motivo d’appello vengono dedotti i vizi di “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, 134, 135, 136 e 137 l.r. 65/2014. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dello stato di fatto ”. La Sentenza meriterebbe di essere riformata anche nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo del Ricorso, attinente alle opere (vano contatori in muratura e piatto doccia) di cui ai punti 16 e 17 dell’Ordinanza 2020. A tal proposito il TAR si sarebbe limitato ad affermare che tali opere non sarebbero assistite da «… una specifica istanza di sanatoria o di una CILA …» deducendo da ciò la loro abusività, e quindi la legittimità del provvedimento che ne ha ordinato la demolizione senza avvedersi del fatto che il Comune aveva già qualificato tali opere come attività edilizia libera, limitandosi a comminare al riguardo una sanzione pecuniaria.
5.4 – con il quarto motivo d’appello vengono dedotte le censure di “ Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.36 del DPR 380/2001 e art. 209 l.r. 65/2014. Violazione e falsa applicazione art. 167 D.lgs 42/2004. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità”. Meritevole di riforma sarebbe anche il capo della Sentenza con cui è stato rigettato il quarto motivo del Ricorso, che aveva censurato l’Ordinanza relativamente agli interventi di cui ai punti 11 e 12, avendo il TAR liquidato il motivo in esame sul mero presupposto della inidoneità dell’autorizzazione paesaggistica a sanare interventi illegittimi, non considerando né le censure di genericità, né la preesistenza della pavimentazione a sbalzo, né la preesistenza della scala in muratura poi sostituita con una scala in ferro per esigenze di sicurezza;
5.5 – con il quinto motivo d’appello vengono dedotte le censure di “ Error in iudicando. Error in procedendo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, 134, 135, 136 e 137 l.r. 65/2014. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017. Violazione e/o falsa dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dello stato di fatto”. La sentenza, per la parte in cui ha rigettato i motivi aggiunti, meriterebbe di essere riformata anche per aver erroneamente assunto che l’ordinanza del 2023 aveva preso in considerazione gli interventi di remissione in pristino posti in essere dalla ricorrente e per non aver tenuto conto dei profili di contraddittorietà rispetto all’Ordinanza del 2020, con particolare riferimento agli interventi di cui ai punti 3, 5 e 7, che nell’Ordinanza 2020 erano stati invece ritenuti privi di rilevanza edilizia ex art. 137, comma 1, lettera a), della L.R. Toscana
65/2014 (punto 4, quanto alle opere di cui ai numeri 3 e 5, e punto 1, quanto alle
opere di cui al numero 7).
6 – Il Comune si è costituito in giudizio per difendere la sentenza appellata argomentando la infondatezza dell’appello e prima ancora la inammissibilità, per la genericità o per la mancata riproposizione delle censure, dei singoli motivi d’appello.
7 - In prossimità dell’udienza di merito, con propria memoria la società appellante, nel ribadire le proprie difese, ha infine rappresentato che, a seguito della rimessione in pristino di taluni interventi e in ragione dell'assenza del rilievo edilizio di altri interventi – circostanza che sarebbe stata confermata dalla stessa amministrazione comunale –l'ambito di operatività dell'ordinanza in esame sarebbe oggi circoscritto a solo alcune delle opere inizialmente considerate.
8 – Ai fini della decisione, deve essere in primo luogo statuita la non fondatezza, in fatto prima ancora che in diritto, delle proposte eccezioni di inammissibilità dei motivi d’appello, puntualmente indicati ed argomentati nell’atto d’appello e già presenti fin dal ricorso di primo grado, seppure successivamente sviluppati nell’ambito dell’ampia dialettica processuale instaurata. Deve essere altresì ravvisata la permanenza dell’interesse delle parti alla definizione della controversia con riferimento a tutte le opere come sopra individuate, considerati anche i possibili rilessi sanzionatori e risarcitori.
Nel merito, occorre premettere la prevalenza - riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa - della disciplina urbanistica ed edilizia su quella riferita al patrimonio demaniale e culturale, di modo che la giurisprudenza è costante nel ritenere che né la titolarità di una concessione demaniale né il rilascio di una autorizzazione paesaggistica possono compensare la mancanza del necessario permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5327/2015). Per le predette ragioni, già ampiamente esaminate dal TAR, devono essere respinti il secondo e il quarto motivo d’appello.
In particolare:
8.1 - quanto agli interventi indicati ai punti 6, 8, 9, 10 e 13 dell’ordinanza del 2020, tutti attenenti all’area perimetrale del fabbricato ampliato senza titolo (II motivo d’appello), assume rilievo dirimente la mancanza di un idoneo titolo edilizio, trattandosi di opere in muratura e comunque stabili volte alla realizzazione di una maggiore volumetria utile, indipendentemente dalla -non rilevante- diversità dei materiali costruttivi rispetto al manufatto in legno oggetto della autorizzazione del 1989, nonché l’assenza di una autorizzazione paesaggistica (opere di cui ai punti 8, 10, 13). Rileva inoltre, quanto al punto 9, anche l’inidoneità dell’intervenuta sanatoria, in quanto non riferita ai sopraindicati profili edilizi. In particolare, il contestato muro di contenimento, consentendo una maggiore fruizione commerciale dell’area, risulta eccedente rispetto alla originaria funzione della barriera frangiflutti e alle richiamate finalità di contenimento dell’erosione marina, assumendo anch’esso un proprio rilievo edilizio;
8.2 – quanto agli interventi indicati ai punti 11 e 12 dell’ordinanza del 2020 (IV motivo d’appello), assume ugualmente rilievo dirimente la non sufficienza di un titolo paesaggistico in mancanza di idoneo titolo edilizio, così come richiesto dalla natura delle opere edilizie considerate.
9 – A considerazioni diverse si prestano il primo e il terzo motivo d’appello: il Collegio è consapevole del consolidato principio giurisprudenziale concernente la inscindibilità dell’intervento abusivo, che peraltro non può prevalere sul più generale principio dell’ordinamento di ragionevolezza dell’attività amministrativa, che trova il proprio fondamento nella imparzialità e nel buon andamento, che devono caratterizzare, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, l’attività amministrativa che si frappone all’esercizio dei diritti riconosciuti e garantiti dagli articoli 2, 41 e 42 della Costituzione e che impongono, quale necessario corollario, la necessità di parametrare la legittimità dell’azione amministrativa, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità dell’intervento pubblico autoritativo, principi che non possono non riguardare anche gli atti (pareri e nullaosta) preposti alla verifica della effettiva non compatibilità dei singoli interventi con i vincoli di varia natura eventualmente gravanti sulle aree di sedime.
10 – Ne consegue la illegittimità dei provvedimenti impugnati e degli atti ad essi connessi e presupposti per la parte in cui hanno indifferentemente considerato opere già in passato riconosciute dallo stesso Comune come afferenti ad interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria o ad interventi minori di edilizia libera (con particolare riguardo alle opere di cui ai punti 2,16, 17 dell’ordinanza del 2020) sotto il plurimo dedotto profilo del difetto di istruttoria, della intrinseca contraddittorietà dell’azione amministrativa e della violazione del ragionevole affidamento ingenerato nel privato circa la non abusività delle specifiche opere considerate, non adeguatamente valutate dall’amministrazione nell’ambito della definizione dell’abuso edilizio in esame.
10.1 – In particolare, le opere di cui al punto 2 la dell’Ordinanza del 2020 sono state realizzate dalla dante causa dell’Appellante previo rilascio di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria (rilasciata con provvedimento n. 67564/2013 ) e di un’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane (rilasciata con note del 10 e 11 luglio 2013), ed hanno già comportato l’accoglimento, da parte del Comune, della domanda di pagamento di una sanzione pecuniaria « per interventi edilizi già eseguiti, ricadenti nell’art. 80, comma 2, L.R.T. 1/2005 » (richiesta prot. 2135 del 24 giugno 2013), puntualmente descritti quali « diversa distribuzione degli spazi interni, realizzata con pareti in cartongesso facilmente removibili (eseguita per ragioni di normativa ASL, essendo la struttura autorizzata a bar ristoro) e dello spostamento di aperture, porte e finestre, apportate nelle facciate in legno del fabbricato esistente (sempre realizzate per rispettare l’areazione ed illuminazione dei locali commerciali, e per le uscite di sicurezza) ». Dalla documentazione in atti, si evince quindi l’intervenuta corretta applicazione dell’art. 80, comma 2, della L.R. Toscana n. 1/2005, trattandosi di “ interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne e lo spostamento di pareti interne, nonché di opere e di modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici ” , come confermato dalla nota prot. 39674 del 21 agosto 2013 recante « Comunicazione versamento sanzione pecuniaria per interventi edilizi di cui all’art. 80 LR 1/05 effettuati c/o chiosco ad uso bar ristoro » .
10.2 - Di conseguenza, si trattava di opere minori riconducibili alla edilizia libera, non necessitanti di un particolare titolo edilizio, che avevano viceversa conseguito il necessario titolo autorizzatorio delle autorità proposte alla tutela dei vincoli gravanti sull’area di sedime, di modo che la irregolarità dell’iter seguito ai fini della prevista comunicazione, già regolarizzata mediante il pagamento della prevista sanzione pecuniaria, non determinava una loro abusività urbanistico-edilizia suscettibile di fornire una idonea base giuridica all’impugnato ordine di demolire. Esattamente, quindi, il TAR rileva che le descritte vicende ammnistrative non erano idonee a sanare opere che, peraltro, al contrario di quanto ritenuto dal TAR non erano ab origine abusive solo poiché riferite ad un immobile (a suo tempo regolarmente autorizzato ma) successivamente fatto oggetto di altri interventi (come sopra individuati) esattamente ritenuti abusivi. Non rilevante è altresì il carattere precario del titolo edilizio dell’originario manufatto oggetto degli interventi, posto che la predetta precarietà si riferiva solo alla verifica della sua compatibilità con un successivo Piano degli arenili che in realtà non è mai stato approvato.
10.3 – Ad analoghe considerazioni si prestano gli interventi edilizi di cui ai punti 16 e 17 dell’impugnata ordinanza del 2020 (consistenti nella realizzazione di un vano contatori acqua ed energia elettrica e di un piccolo pavimento avente funzione di piatto doccia per i frequentatori della spiaggia libera comunale, opere realizzate dalla precedente concessionaria e sanate prima della cessione dell'attività alla società ricorrente), trattandosi di opere minori non comportanti aumenti di superficie e di volumetria, meramente pertinenziali e volte alla migliore utilizzazione di un fabbricato che, come sopra evidenziato, era stato regolarmente autorizzato.
10.4 - Ne consegue che il successivo ordine di demolizione del 2023, oggetto dei motivi aggiunti in primo grado, integra in parte qua i dedotti vizi di contraddittorietà, di carenza di istruttoria e di motivazione e di lesione del legittimo affidamento suscitato nella società appellante, discendendone la non abusività delle opere in esame e, pertanto, l’accoglimento del quinto motivo d’appello con riferimento alla demolizione delle citate opere di cui ai punti 2, 16 e 17 della ordinanza del 2020 (qui annullata per i menzionati punti) e di cui ai punti 3, 5, 7, per le quali con l’ordinanza del 2020 era già stata riconosciuta la non rilevanza edilizia.
11 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, la sentenza appellata deve essere solo parzialmente confermata, in quanto l’appello deve essere accolto in parte, con specifico riferimento al primo e terzo motivo di ricorso in relazione alle opere minori (punti 2, 16 e 17 della ordinanza impugnata del 2020) e, in parte qua, al quinto motivo relativo alle conseguenti statuizioni dell’ordinanza, parimenti impugnata, del 2023, mentre, come sopra evidenziato, deve essere respinto per ogni restante parte.
12 – Ne consegue che l’Amministrazione dovrà procedere, in contraddittorio con gli interessati, alla puntuale e motivata individuazione, nei sensi di cui in motivazione, delle specifiche opere da demolire.
13 - La reciproca soccombenza giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per la restante parte lo respinge e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla i punti 2, 16 e 17 dell’ordinanza n. 416/2020 e le statuizioni dell’ordinanza n. 311/2023 del Comune intimato nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO