TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/08/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1268/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1268/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LUIGI MARIO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via dei Mulini n. 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zerbolò in data 16/06/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zerbolò alla
Parte II, Serie A, n. 7, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione e della prole;
2) Assegnare alla moglie la casa coniugale sita in AG (PV), Via B. Caimi n.42 già di sua proprietà che la abiterà unitamente al figlio minore ed al Persona_1
pag. 1 di 4 figlio maggiorenne (non economicamente autosufficiente) – quest'ultimo Persona_2
- sarà libero di decidere dove porre la propria residenza;
3) Il marito si trasferirà dalla casa coniugale in un'altra abitazione, asportando i propri effetti personali, avendo acquistato nuova abitazione in Garlasco sita a circa 4 Km di distanza dalla casa coniugale;
4) Affidare il figlio minore (c.f. Persona_1 C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale solamente sulle questioni di ordinaria amministrazione afferenti la quotidianità con riferimento al tempo in cui ciascuno avrà con sé il minore.
La collocazione prevalente dei figli sarà presso l'abitazione della madre in AG (PV)
Via B. Caimi n.42;
5) Le spese inerenti la vita dei due figli saranno a carico al 50% di ciascuno dei coniugi percependo un reddito, allo stato, sufficiente per il loro mantenimento e, più precisamente, i coniugi apriranno un c/c bancario cointestato tra loro sul quale conferiranno periodicamente pari importi destinati al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
6) Il sig. eserciterà il diritto di visita al figlio, in modio Parte_1 ampio e secondo accordi di volta in volta presi con il figlio e la moglie e comunque portandolo con sé a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera e nei periodi delle festività natalizie, pasquali per la metà del tempo in modo alternato tra i genitori di anno in anno;
durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15gg anche non consecutivi da comunicare previamente entro il 31 maggio precedente;
7) Il marito contribuirà alle spese di gestione ordinarie della casa coniugale di AG
(PV) Via B. Caimi n.42 nella misura di 1/3 (bollette energia, riscaldamento, rifiuti, e spese ordinarie) ad esclusione delle spese straordinarie o di lavori di ampliamento o modifica dell'immobile che saranno a carico della proprietà applicando per il resto il protocollo d'intesa sulle spese in vigore presso il Tribunale di Pavia;
8) Autorizzare i coniugi a darsi sin da ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.4.2025 contenente l'indicazione parziale delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, meglio precisate all'udienza del 16.5.2025 e sopra ritrascritte.
All'udienza del 16.5.2025, le Parti hanno integrato l'indicazione delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali e hanno confermato di volersi separare consensualmente alle sopra estese condizioni.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Zerbolò in data
[...] CP_1
16/06/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zerbolò alla Parte II, Serie A, n. 7, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
pag. 3 di 4 Così deciso in Pavia, il 27/08/2025
pag. 4 di 4
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1268/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1268/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LUIGI MARIO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via dei Mulini n. 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zerbolò in data 16/06/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zerbolò alla
Parte II, Serie A, n. 7, dell'anno 2002, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione e della prole;
2) Assegnare alla moglie la casa coniugale sita in AG (PV), Via B. Caimi n.42 già di sua proprietà che la abiterà unitamente al figlio minore ed al Persona_1
pag. 1 di 4 figlio maggiorenne (non economicamente autosufficiente) – quest'ultimo Persona_2
- sarà libero di decidere dove porre la propria residenza;
3) Il marito si trasferirà dalla casa coniugale in un'altra abitazione, asportando i propri effetti personali, avendo acquistato nuova abitazione in Garlasco sita a circa 4 Km di distanza dalla casa coniugale;
4) Affidare il figlio minore (c.f. Persona_1 C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale solamente sulle questioni di ordinaria amministrazione afferenti la quotidianità con riferimento al tempo in cui ciascuno avrà con sé il minore.
La collocazione prevalente dei figli sarà presso l'abitazione della madre in AG (PV)
Via B. Caimi n.42;
5) Le spese inerenti la vita dei due figli saranno a carico al 50% di ciascuno dei coniugi percependo un reddito, allo stato, sufficiente per il loro mantenimento e, più precisamente, i coniugi apriranno un c/c bancario cointestato tra loro sul quale conferiranno periodicamente pari importi destinati al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
6) Il sig. eserciterà il diritto di visita al figlio, in modio Parte_1 ampio e secondo accordi di volta in volta presi con il figlio e la moglie e comunque portandolo con sé a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera e nei periodi delle festività natalizie, pasquali per la metà del tempo in modo alternato tra i genitori di anno in anno;
durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15gg anche non consecutivi da comunicare previamente entro il 31 maggio precedente;
7) Il marito contribuirà alle spese di gestione ordinarie della casa coniugale di AG
(PV) Via B. Caimi n.42 nella misura di 1/3 (bollette energia, riscaldamento, rifiuti, e spese ordinarie) ad esclusione delle spese straordinarie o di lavori di ampliamento o modifica dell'immobile che saranno a carico della proprietà applicando per il resto il protocollo d'intesa sulle spese in vigore presso il Tribunale di Pavia;
8) Autorizzare i coniugi a darsi sin da ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.4.2025 contenente l'indicazione parziale delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, meglio precisate all'udienza del 16.5.2025 e sopra ritrascritte.
All'udienza del 16.5.2025, le Parti hanno integrato l'indicazione delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali e hanno confermato di volersi separare consensualmente alle sopra estese condizioni.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Zerbolò in data
[...] CP_1
16/06/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Zerbolò alla Parte II, Serie A, n. 7, dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
pag. 3 di 4 Così deciso in Pavia, il 27/08/2025
pag. 4 di 4
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi