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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [Appello avverso alla Sentenza N° 862/2022 DE Tribunale di Rovigo, emessa in data 21.10.2022, pubblicata il 24.10.2022 e non notificata] iscritta al n. r.g. 823/2023 CC da:
C.F. ), in proprio e quale titolare DEla cessata impresa Parte_1 C.F._1 individuale omonima (P.I. ), con il patrocinio DEl'avv. STEFANO MASSARI e DEl'avv. P.IVA_1
BARBARA MASSARI DE Foro di Padova, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 _1 DEl'avv. LARA SANTIN DE Foro di Rovigo, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per : _1
“nel merito:
1 - per tutti i motivi esposti in narrativa, riformarsi in senso favorevole all'appellante la sentenza impugnata, accogliendo l'eccezione di compensazione svolta dal ut supra in sede di citazione _1
in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado e riproposta nel presente appello, in quanto fondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiararsi che nulla deve l'appellante all'appellata in relazione al credito di € 13.232,63 (IVA già compresa) e interessi, portato dalla seguenti fatture: nr.
2640/2015 di € 966,14, n. 2798/2015 di € 3.192,70, n. 956/2017 di € 3.192,06 e n.672/2017 di €
6.012,87, già detratta la nota di credito n. 699/2017, ed azionate con il monitorio DE Tribunale di
Rovigo RG 327/2019 Ing;
in via istruttoria:
- con ogni e più ampia riserva di ulteriori eccezioni e deduzioni, si chiede che vengano ammesse tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e rigettate dal Tribunale di primo grado e con i testi già indicati, in quanto pertinenti e rilevanti ai fini DE decidere;
sull'appello incidentale:
- con riserva di argomentare in sede di conclusionale diretta, rigettarsi l'appello incidentale svolto da
in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
_1
- respingersi le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili per tutti i motivi già esposti in atti DE giudizio di primo grado;
in punto spese legali
- in caso di accoglimento DElo spiegato appello, si chiede la condanna DEla controparte alla rifusione DEle spese e DEle competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri aggiornati DE DM 55/2014” [v. precisazione conclusioni DE 04.06.2024];
“non accettare il contraddittorio sulle nuove circostanze in fatto eccepite da per la prima _1
volta in sede di comparsa conclusionale di replica (ovvero la contestazione DEla disponibilità/titolarità in capo all'appellante dei terreni, diversi da quelli di T'OL, da cui provenivano i raccolti portati in compensazione DE credito di ) [v. note d'udienza _1 DEl'11.12.2024];
per _1
“in via principale:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal confermando la sentenza di primo grado e Parte_1 conseguentemente rigettare l'eccezione di compensazione riproposta dall'appellante; in accoglimento DEl'appello incidentale:
2 - in parziale riforma DEla sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto a favore di
l'importo DEle fatture di trasporto ed essiccazione rispettivamente per € 1.444,09 ed € _1
2.243,56 e nella parte in cui statuisce la compensazione DEle spese di lite e, per l'effetto, condannare
l'appellante al pagamento a favore DEl'appellata DEla somma di € 3.687,65 (€ 1.444,09 + €
2.243,56), oltre che DEle spese DE primo grado di giudizio.
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma DEla sentenza di primo grado sul quantum DE credito riconosciuto a riformare l'impugnata sentenza sul punto DEla _1
compensazione integrale DEle spese di lite, disponendo la compensazione parziale DEle stesse nella misura di 1/4, o in diversa misura ritenuta di giustizia, con condanna DEl'opponente-appellante principale al pagamento a favore DEl'appellata dei residui 3/4, o diversa misura ritenuta di giustizia, in favore DEl'opposto.
In ogni caso, condannare la parte appellante alla rifusione DEle spese di lite DE giudizio di secondo grado, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge. in via istruttoria:
Si insiste affinchè vengano ammesse tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellata nel giudizio di I grado e rigettate dal Tribunale, con i testi già indicati” [precisazione conclusioni DE 05.06.2024].
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, , in proprio e quale titolare DEl'omonima Parte_2
impresa individuale, impugnava il d.i. n. 327/2019 (r.g. n. 842/19), emesso dal Tribunale di Rovigo in data 08.04.2019 a favore di per l'importo di € 16.920,28 per fatture impagate, oltre agli _1
interessi di mora maturati e maturandi ed alle spese DE procedimento liquidate nel decreto.
In particolare, l'opponente deduceva:
- l'inesistenza DE credito azionato per assenza di prova, ritenendo che le fatture commerciali e l'estratto DEle scritture contabili non assurgano a dimostrazione DE rapporto sottostante fra le parti;
- con riferimento alla fattura n. 672/2017 relativa alla vendita di mais, l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge per la cessione di prodotti agricoli, essendo necessaria a pena di nullità la stipula in forma scritta DE contratto da cui scaturisce la fattura;
- quanto alle fatture nn. 2640, 2798 e 956 DE 2017, l'avvenuto saldo a settembre 2016, con l'aggiunta di interessi, tramite due assegni bancari, l'uno da € 7.373,61 e l'altro da € 3.000,00;
- riguardo alle fatture nn. 1274 e 1661 DE 2017, la non riferibilità a “servizi” commissionati a _1
3 - l'eccezione di compensazione con quanto ancora dovuto da in relazione alla fattura n. 5/2017 _1
emessa il 30.11.2017 per la vendita di Kg 65.102,00 di grano duro nazionale DEl'importo di €
15.640,10, fattura munita di tutti i requisiti previsti dalla legge per la cessione di prodotti agricoli.
2. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e chiedendo la concessione _1
DEla provvisoria esecutività DE d.i. opposto, in quanto l'opposizione non era basata né su prova scritta né di pronta e facile soluzione.
L'opposta replicava che:
- la fattura n. 672/2017 da € 6.012,87 aveva ad oggetto sia la vendita di seme per il mais sia di prodotti per l'agricoltura (fitosanitari e fertilizzanti); nei DDT era chiaramente riportato “assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, DE decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27” (v. doc. 2);
- le fatture nn. 2640, 2798 e 956 DE 2017 non erano state saldate, perché aveva consegnato nel _1
2016 due assegni, uno da € 3.000,00 che è stato incassato (v. importo portato in detrazione alla fattura n. 2640/2015 con importo originario di € 3.966,14 e residue € 966,14 indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo) ed uno da € 7.373,61 (n. 0895837507-06) che non è mai stato incassato poiché _1 aveva chiesto di non portarlo all'incasso in quanto privo di copertura e ciò lo avrebbe esposto a conseguenze negative (v. doc. 3 copia assegno);
- la fattura n. 1274/2017 da € 1.444,09 si riferiva al trasporto per la consegna di grano duro nazionale
(doc. 4 fattura n. 04 DE 30.11.2017 di ); _1
- la fattura n. 1661/2017 da € 2.243,56 si riferiva al trasporto per la consegna di mais vitreo (doc. 7 fattura n. 04-03 DE 30.11.2017 di ), di cui € 1.260,66 per essiccazione ed € 764,32 per spese _1
trasporto (doc. 8); per una partita era stato incaricato il trasportatore Z.M SE S.r.l (v. fattura n. 437 doc. 9), mentre altre partite di merce erano state trasportate con automezzi di _1
- la fattura n. 05-04 DE 30.11.2017 emessa da era stata portata in compensazione in virtù di un _1
atto di transazione sottoscritto in data 16.01.2017 fra Parte_3
- e perché aveva ottenuto l'emissione DE d.i. n. 825/16 da € 73.007,10 nei
[...] _1 _1
confronti di Bovo Soc. Coop. di cui era il legale rappresentante;
tale Pt_3 Parte_3 Parte_2
d.i. era stato oggetto DEla transazione ed al punto 5 DEl'accordo era stato stabilito che si _1
impegnava a mettere a disposizione di fino alla concorrenza DEla somma ingiunta aumentata _1
DEle spese, il frumento, il mais, la soia e qualsiasi prodotto raccolto annualmente nei suoi terreni (doc.
10).
3. Alla prima udienza DE 06.11.2019, il Giudice si riservava sulla richiesta ex art. 648 c.p.c. e concedeva termine sino all'8.11.2019 all'opposta per depositare in Cancelleria l'originale DEl'assegno
4 da € 7.373,61; in data 07.11.2019, l'avv. Santin per Me.Cer depositava l'originale DEl'assegno n.
0895837507-06 tratto su Monte Paschi di Siena.
4. Con Ordinanza DE 03.03.2020, il Giudice rigettava l'esecuzione provvisoria DE d.i. e formulava una proposta conciliativa, assegnando termine di giorni 30 per comunicare l'assenso oppure il dissenso alla stessa.
La proposta formulata consisteva “nell'abbandono DEla causa a spese compensate con pagamento da parte DEl'opponente in favore DEl'opposta DEla somma di € Parte_2 Controparte_1
13.232,63 oltre interessi di mora, previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, dalla scadenza DEle singole fatture allegate al ricorso monitorio, con la sola esclusione di quelle n.1274 e n.1661 DE 2017 al saldo effettivo. Revoca DE decreto ingiuntivo opposto a seguito DEla cessazione DEla materia DE contendere”.
5. In data 03.04.2020, depositava atto di dissenso e, in data 14.04.2020, depositava _1 _1
nota in cui prendeva atto DE mancato assenso di controparte, non prendendo posizione sulla citata proposta.
6. Con Ordinanza datata 16.04.2020, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con decorrenza dal 12.05.2020 e fissava per la prosecuzione l'udienza DE 19.05.2021.
7. Non venivano ammesse le prove richieste da entrambe le parti e la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza DE 05.05.2022, con termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali;
tale udienza veniva differita e veniva disposta la precisazione DEle conclusioni per l'udienza DE 23.06.2022.
8. Con Sentenza monocratica N° 862/2022, emessa in data 21.10.2022, pubblicata il 24.10.2022 e non notificata, il Tribunale di Rovigo ha statuito:
“1. in parziale accoglimento DEl'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_2
n.327/19 Ing e R.G. n. 842/19 Gen., emesso dal Tribunale di Rovigo in data 8.04.2019;
2. condanna , in proprio e quale titolare DEl'impresa individuale omonima, a Parte_2
corrispondere in favore di la residua somma di € 13.232,63, oltre Iva ed Controparte_1
interessi moratori maturati dalla data DE deposito DE ricorso per decreto ingiuntivo sino a quella DE saldo effettivo;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto;
4. dichiara le spese di lite compensate”.
9. Dunque, il Giudice ha ritenuto non dovuta da la somma portata dalle fatture nn. Parte_2
1274 e 1661 DE 2017 per l'importo complessivo di € 3.687,65, mentre - respinta l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente – ha condannato quest'ultimo al pagamento DEl'importo di €
5 13.232,63, quale residuo avere DEla fattura n. 2640/2015 e pagamento DEle fatture n. 2798/2015 e nn.
672, 956 DE 2017, il tutto oltre IVA ed interessi di mora dalla data DE deposito DE decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
10. Avverso tale pronuncia, ha proposto Appello formulando un unico ed articolato Parte_2
motivo di doglianza.
Violazione di legge in relazione agli artt. 1249 e 1193 cc, in materia di interpretazione e applicazione dei criteri di imputazione dei pagamenti in caso di compensazione dei crediti;
DEl'art. 2697 cc in materia di ripartizione DEl'onere probatorio.
Travisamento di elementi in fatto e di documenti acquisiti al giudizio, nonché omessa valutazione di elementi in fatto ritualmente dedotti e rilevanti ai fini DE decidere.
Motivazione carente, apparente e contraddittoria.
L'odierno appellante non ha assunto alcuna obbligazione personale ed illimitata di pagamento DE debito di nei confronti di essendosi impegnato esclusivamente a mettere a sua Parte_3 _1
disposizione - sino ad estinzione DE debito contratto dalla Cooperativa e portato dal d.i. n. 825/2016 - tutti i prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione dei terreni (e solo di quelli) siti in Rovigo, Frazione
T'OL.
Il credito portato dalla fattura n. 5/2017 di è stato imputato da al debito di _1 _1 Pt_3
di cui all'accordo transattivo.
[...]
Il G.I., in violazione DEl'art 2697 c.c., da valutarsi in relazione agli artt. 1249 e 1193 c.c., anziché pretendere da la dimostrazione DEla legittimità DEl'imputazione DE
contro
-credito vantato da _1
, ha addossato a quest'ultimo - illegittimamente - l'onere di dimostrare che i beni di cui alla _1 fattura n. 5/2017 non provenivano dai terreni di T'OL.
A dispetto di quanto affermato dal Tribunale, il doc. 6 di prodotto da contenente la Pt_4 _1 fattura emessa dall'autotrasportatore nei confronti di (v. doc. 4 Appello Controparte_2 _1
fattura autotrasportatore), è da riferire al trasporto dei beni di cui alla fattura n. Controparte_2
5/2017 di e reca come luogo di partenza DE prodotto le Frazioni di AL e di IL DE _1
CO, non di T'OL.
I DDT indicati da nella sua fattura (doc. 4 Appello) sono gli stessi annotati nella fattura CP_2
5/2017 di , ossia quelli prodotti da ai docc 13 e 14 di (doc. 5 Appello - _1 _1 Pt_4
trasporto beni fattura n. 5/2017).
La compensazione avrebbe dovuto operare nei termini e nei limiti indicati da nella citazione in _1
opposizione, portando - quindi - all'integrale estinzione DE credito azionato da con il monitorio _1
opposto.
6 L'art. 1249 c.c. configura una compensazione legale (art. 1241 c.c.) che, una volta eccepita dalla parte, opera automaticamente dal giorno DEla coesistenza dei due debiti (art. 1242 c.c.).
Il credito vantato da avrebbe dovuto essere imputato a tutti i debiti scaduti, partendo dal più _1
risalente, datato 2015 (fatt. nn. 2640 e 2798), sino ad arrivare a quelli più recenti DE 2017 (fatt. 672 e
956).
Ad ogni modo, ha indicato specificatamente il debito che intendeva estinguere con la _1
compensazione, ossia proprio quello azionato da con il monitorio opposto;
a detta imputazione _1
il Giudice, ex art. 1193, 1° comma c.c., avrebbe dovuto dare la prevalenza.
Non sussistono dubbi sull'esistenza DE credito posto in compensazione da (fattura n. 5/2017 – _1 doc. 2 ) per l'importo complessivo di € 15.640,10, dato che la sua sussistenza è stata ammessa Pt_4
dalla medesima controparte, che - a sua volta - ha prodotto la fattura avversaria al doc. 4 recante anche il timbro di registrazione contabile (doc. 6 fattura ex adverso prodotta in ). Pt_4
Sarebbe spettato a (non a ) l'onere di provare che il credito opposto da _1 _1 Parte_2
doveva - in realtà - essere imputato ad un diverso debito, DE quale doveva dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la sussistenza DEle condizioni richieste per la diversa imputazione. ha chiesto il rigetto DEla compensazione eccepita da affermando che la stessa fattura _1 _1
era già stata portata in compensazione di un diverso debito, asseritamente assunto appunto da _1
nei confronti di _1
Per Me.Cer, - in forza DEla transazione di gennaio 2017 - si è illimitatamente e solidalmente _1
obbligato con al pagamento DE credito portato dal d.i. n. Controparte_3
825/2016, mediante il conferimento di qualsiasi raccolto ottenuto dai terreni di sua proprietà; i prodotti agricoli indicati nella fattura 5/2017 di si riferiscono a detta transazione, in quanto il prezzo _1 praticato in fattura è quello pattuito nell'accordo.
Diversamente, - con la transazione - non si è impegnato a mettere a disposizione di _1 _1
tutti i prodotti ottenuti da qualsiasi terreno di proprietà, ma solamente quelli provenienti dai terreni di
T'OL.
non ha assunto alcuna obbligazione illimitata e solidale di pagamento DE debito contratto da _1
; il fatto che egli compaia nell'intestazione DEl'accordo in proprio e quale legale Parte_3
rappresentante DEla Cooperativa non porta ad affermare che ne abbia assunto personalmente il debito.
All'art. 2, l'unico soggetto che si riconosce debitore DEl'intera somma e promette il pagamento è
[...]
, mentre quelle indicate agli artt. 3, 4 e 5 rappresentano solo le modalità di pagamento Parte_3
DE debito.
7 All'art. 11 DEla transazione si afferma: “...il pagamento in tutto o in parte DEla somma pari ad €
66983,97 potrà essere effettuato in ogni momento da , ovvero da altro soggetto Pt_3 Parte_3 terzo..(…)...In caso di parziale pagamento, il conferimento DE raccolto da parte DE sig. verrà _1 effettuato in considerazione DEla somma residua dovuta da Soc Coop”. Parte_3
non si è costituito garante, fideiussore o responsabile DEl'adempimento di;
_1 Parte_3 inoltre, se per qualsiasi motivo i raccolti dei terreni di T'OL non fossero venuti ad esistenza, non vi sarebbe stato alcun obbligo di di pagare l'eventuale debito residuo di con _1 Parte_3
sistemi solutori diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati al punto 4 DEla transazione (conferimento dei raccolti di T'OL).
Non sussiste in capo a un'obbligazione personale, illimitata e solidale di pagamento Parte_2
DE debito contratto da , mediante conferimento di ogni raccolto ottenuto Controparte_3
da qualsiasi terreno di sua proprietà.
L'unica possibilità per sarebbe stata quella di dimostrare che i beni indicati nella fattura n. _1
5/2017 provenivano dai terreni di T'OL. non si è mai curata di fornire la prova DEla provenienza DEla merce indicata nella fattura DEla CP_4 ditta;
anzi, non ha neppure mai affermato che questa provenisse dai terreni di T'OL _1
[Frazione DE Comune di Rovigo], o contestato che questa arrivasse dai raccolti di IL DE CO, di
NO e di AL [sempre Frazioni DE Comune di Rovigo], essendosi limitata ad eccepire che il prezzo praticato in fattura era lo stesso pattuito nell'accordo.
All'art 10 DEl'accordo si è stabilito che il prezzo alla tonnellata da praticarsi per la vendita dei prodotti dei terreni di T'OL doveva essere quello più alto registrato dal listino AGER tra i mesi di luglio e ottobre e non quello risultante dalla media dei valori massimi registrati in detto periodo.
Dai mercuriali prodotti da al doc 16 (doc. 11 Appello -listino prezzo), il prezzo era di € 235,00 _1 alla tonnellata (0,235 al KG), mentre quello praticato in fattura da (doc. 2 ) è stato di € _1 Pt_4
231,00 alla tonnellata (0,231 al KG).
Nella fattura n. 5/2017 di (accettata da controparte ed avente valore di contratto), la modalità _1 di pagamento concordata è stata “bonifico bancario a 15 gg” e non “compensazione”.
[. I DDT menzionati sia nella fattura di (doc. 2 di parte appellante e docc. 4, 13 e 14 di _1 Pt_4
di parte appellata), sia nella fattura DEl'autotrasportatore (doc. sub 6 di Pt_4 CP_2 Pt_5
hanno attestato che i prodotti venduti da sono partiti da IL DE CO e AL e
[...] _1 non da T'OL.
Il luogo di partenza DEla merce indicato nel DDT, in assenza di contestazioni da parte di non Pt_6
esclude certo che detti prodotti siano stati raccolti proprio nei luoghi di partenza.
8 Sarebbe spettato a provare il diverso luogo di raccolta, vista la differente imputazione data alla _1
fattura di . _1
La messa a disposizione dei prodotti raccolti sui terreni di T'OL doveva avvenire con formale e preventiva comunicazione di , da eseguirsi con Raccomandata A/R, oppure con FAX _1
o con PEC (art 5 DEl'accordo), tutti adempimenti che sono mancati.
11. si è costituita in II Grado ed ha eccepito l'inammissibilità DE motivo d'Appello e DEle _1
conseguenti censure mosse alla Sentenza di I Grado per quanto statuito a pag. 8.
Ad avviso DEl'appellata, con le note conclusive DEla causa di I Grado, ha introdotto Parte_2 nuove domande che non sono state “conseguenza” di quanto introdotto da rispetto a dette _1
domande non si accetta il contradditorio;
comunque, le stesse sono infondate e pretestuose al solo fine di sottrarsi al dovuto non ha mai corrisposto quanto statuito dal Tribunale di Rovigo. _1
La difesa di ha ripetuto in Appello gli stessi argomenti e documenti di I Grado, appesantendo _1
la Corte di quanto già valutato dal Giudice di prime cure.
In data 16.01.2017, le parti hanno concluso un atto di transazione (doc. n. 10 fascicolo I ) nel Pt_4
quale il - sia in proprio che quale legale rappresentante pro tempore di Parte_2 [...]
, che da anni era insolvente nei confronti DEl'odierna appellata - si è Controparte_3
impegnato a conferire a il raccolto annuale di frumento, mais e soia od altro prodotto coltivati _1 nei terreni siti in Rovigo fino alla concorrenza DEla somma di € 66.983,97, in virtù DE decreto ingiuntivo n. 825/2016 DE 21.04.2016 DE Tribunale di Rovigo divenuto nelle more esecutivo.
ha preteso di sottrarsi a detto pagamento “in natura” eccependo che i raccolti venivano dai _1 terreni di AL e IL DE CO e non di T'OL.
I terreni di indicati nell'accordo (pagg. 2 e 3) si trovano tutti in Comune di Rovigo e sono tutti _1
contigui.
Alcuna compensazione può determinare l'estinzione DE credito azionato da CP_5
si è obbligato per il debito di;
qualsiasi altra interpretazione non trova alcun
[...] Parte_3 fondamento giuridico, come si evince leggendo attentamente l'accordo di cui al doc. 10.
La fattura n. 5/2017 DE 30.11.2017 (doc. 15 fascicolo I ) per grano duro si riferisce proprio a Pt_4
quei frutti che doveva conferire ed è compatibile anche come periodo;
l'accordo è DE _1
14.01.2017 e si è impegnato a conferire mais, frumento, grano per il prezzo compreso tra _1
luglio ed ottobre 2017 DE listino prezzi DEla Borsa Merci Bologna;
a novembre 2017 ha emesso la fattura, avendo atteso - rispetto ai termini di raccolta/consegna - di conoscere i prezzi dei listini merci
9 Bologna dei mesi di luglio-agosto-settembre-ottobre, sempre in virtù di quanto pattuito nell'accordo sottoscritto.
Il fatto che in questa fattura ci sia scritto pagamento mediante bonifico a 15 giorni non è significativo;
la fattura è stata redatta da probabilmente ha utilizzato lo stampato standard. _1
Stessa sorte ha avuto la fattura n. 4/2017 DE 30.11.2017 (doc. 23 fascicolo I ) - avente ad oggetto Pt_4
mais vitreo - emessa da e DEla quale non si è poi occupato in giudizio. _1
Ad oggi, e sono ancora debitori nei confronti di DEla somma di Parte_3 Parte_2 _1
€ 29.154,4, poiché i conferimenti si sono interrotti e alcun pagamento è più avvenuto. ha proposto anche Appello Incidentale, con espresso riferimento all'avvenuto scomputo DEle _1 fatture di trasporto ed accessorie n. 1274/17 da € 1.444,09 (v. trasporto grano) e n. 1661/2017 da €
2.243,56 (v. essicazione mais + trasporto).
Nelle fatture è stato indicato che il prezzo era franco arrivo; pertanto, è pacifico che le spese di trasporto erano a carico di , come stabilito anche dal listino Ager di Bologna usato nel settore _1 DEl'agricoltura di zona.
Dato che non poteva trasportare con i suoi mezzi, si è avvalsa di un vettore per il _1 _1
quale ha chiesto il rimborso DE relativo corrispettivo;
nei DDT - mai contestati - è riportato il nome DE vettore. ha impugnato in via Incidentale anche l'avvenuta compensazione integrale DEle spese di I _1
Grado, in quanto le spettano altresì le spese di trasporto ed accessorie, scomputate illegittimamente dal
Tribunale dal credito di cui all'originario decreto ingiuntivo.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza DE 16.12.2024.
13. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono DE tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019)
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_2
“ancorate” al contenuto DEla decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito DEla portata DEl'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza; non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale DEla sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre
10 privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo DEl'atto (v. Cass. n. 13535/2018).
In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. _1
14. Occorre precisare fin d'ora che non possono trovare spazio i mezzi istruttori orali reiterati dalle parti dopo il I , poiché questi - per la loro formulazione generica, non abbastanza incisiva e poco Pt_4
pertinente - risultano inidonei a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia DEle risultanze documentali, posto che gli elementi che assumono particolare rilievo per la definizione DEla controversia non possono che essere tutti di natura documentale a riprova DEla loro valenza oggettiva.
15. L'Appello Principale è solo parzialmente fondato.
A. Dal documento 8 di parte appellante si evince - per estratto - quanto segue.
11 12 13 14 B. Nella fattura di cui al documento 2 di prodotto in I Grado si legge: Parte_2
Dunque, Parte_2
a. ha concluso la transazione in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore di ; Parte_3
b. si è personalmente impegnato a conferire in favore di il raccolto annuale di frumento e/o _1
mais e/o soia e/o di qualsiasi prodotto coltivati nei terreni agricoli siti in Rovigo, frazione di
T'OL, via Selva, catastalmente censiti al Catasto Terreni DE Comune di Rovigo, Fg 12, mappali 190-191-192-193 ed al Fg 14, mappali 40-41-42-43-44-67 e 68 e ciò fino alla concorrenza DEla somma di € 66.983,97;
c.ha emesso la fattura n. 05/2017 DE 30.11.2017 da € 15.640,10 che si riferisce ai prodotti di cui ai suoi DDT 02 e 03 DE 24.06.2017.
C. Fra la produzione di di ci sono i documenti13 e 14 che sono proprio i seguenti Pt_4 _1
DDT 02 e 03 in conto-deposito di : _1
15 Il totale DE grano duro nazionale corrisponde a Kg. 65.760 [che da giugno a novembre potrebbero essere “calati” a Kg. 65.102 di cui alla fattura n. 05/2017 di ]. _1
D. ha dimesso anche la fattura DEl'autotrasportatore [che non Controparte_6 Controparte_2
sarebbe - però - di cui al DDT 03 DE 24.06.2017] n. 53 DE 30.06.2017 relativa Controparte_7
ai seguenti servizi:]
16 E. A bene vedere, soltanto il DDT (di ) n. 02 DE 24.06.2017 è espressamente indicato sia nella _1
fattura n. 05/2017 DE 30.11.2017 di sia nella fattura n. 53/2017 DE 30.06.2017 di Parte_2
Controparte_2
In verità, nel DDT n. 02/2017 DE 24.06.2017 si fa riferimento a Kg. 36.480 [pari a _1 Per_1
364,80] di grano duro nazionale, mentre nella fattura n. 53/2017 DE 30.06.2017 - rispetto al CP_2
DDT n. 02/2017 DE 24.06.2017 - viene a indicata la misura di 292,80 [pari a Kg. _1 Per_1
29.280] provenienti da EN DE CO (RO).
17 Come sopra riportato, il quantitativo di Kg. 29.280 [pari a 292,80 è quello che compare nel Per_1
DDT n. 03/2017 [non 02/2017] DE 24.06.2017. _1
A fronte DEla divergenza fra numero DE DDT e quantità DE prodotto ritirato/trasportato, sembra più verosimile che sia stato “scambiato” il numero di DDT 02 al posto di 03, piuttosto che la quantità di
364,80 con quella di 292,80 Per_1 Per_1
F. Dunque, si deve concludere che il grano duro nazionale di cui alla fattura di n. 05/2017 _1
DE 30.11.2017 che risulta provenire da EN DE CO (RO) - e non da T'OL (RO) - corrisponde a 292,80 Quintali pari a 29.280 Kg.
Il prezzo chiesto per questo quantitativo [€ 0,231 al Kg x 29.280 Kg = € 6.763,68] nella fattura n.
05/2017 di non può essere imputato all'Atto di Transazione DE _1 Parte_7
16.01.2017 e quindi va posto in “compensazione” con il
contro
-credito azionato in via monitoria nella misura di € 13.232,63.
G. Ne consegue che la Sentenza di I Grado deve essere parzialmente riformata mediante riconoscimento a favore di ed a carico di DE minore importo di € 6.468,95 _1 Parte_2
(€ 13.232,63 - € 6.763,68), poiché l'odierno appellante - gravato DE relativo onere probatorio - è riuscito a dimostare solo in parte la provenienza DE grano duro nazionale fornito a di cui _1
alla propria fattura n. 05/2017 (opposta in compensazione a da un luogo - EN DE _1
CO (RO) - diverso da T'OL (RO).
Va osservato che sarebbe spettato a l'obbligo di comprovare - a mezzo di idonea _1
documentazione di trasporto - che tutta la merce di cui alla citata fattura non proveniva da
T'OL.
16. L'Appello Incidentale è infondato e va respinto.
Le fatture di che ha contestato in sede di opposizione al d.i. n. 327/2019 e che _1 Parte_2 il Tribunale ha ritenuto “non dovute” dal medesimo sono: _1
- n. 1274/2017 DE 30.06.2017 da € 1.444,09 per rimborso spese e accessorie nonché per spese di trasporto;
- n. 1661/2017 DE 31.08.2017 da € 2.243,56 per essicazione mais vitreo nonché per trasporto mais vitreo.
In proposito, occorre tenere presente che - ai sensi DEl'art. 1510 c.c. -, salvo patto od uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo DEla consegna rimettendo la cosa al vettore (art. 1678 c.c.) od allo spedizioniere (art. 1737 c.c.); le spese DE trasporto sono a carico DE compratore (art. 1475).
Il documento che segue:
18
si riferisce a mais vistreo che verosimilmente è stato fornito da a (v. fattura 03/2017 _1 _1
DE 30.11.2017 emessa da a carico di rispetto a DDT di 04-05-06 DE _1 _1 _1
28.08.2017); quindi, è logico reputare che - in assenza di elementi sicuri di chiaro segno contrario (non essendoci sulle fatture alcuna dicitura “franco arrivo” come sostenuto da - le spese di trasporto _1
ed essicazione sono rimaste a carico DE compratore a cui nulla spetta per la fattura _1
emessa.
Il secondo documento:
19
concerne le due partite di frumento duro (v. Kg. 36.480 + Kg 29.280) - di cui si è detto al punto 15.C. - fornite da a in base ai DDT in conto-deposito DE 24.06.2017 e che hanno originato la _1 _1
fattura n. 05/2017 di (v. Kg. 65.102). _1
La medesima fattura è accompagnata dal prospetto che si riporta:
20
Ancora una volta vengono in rilievo esborsi di trasporto destinati a rimanere a carico DE compratore a cui nulla spetta. _1
17. L'accoglimento parziale DEl'impugnazione principale (v. compensazione a favore di per € _1
€ 6.763,68) ed il rigetto di quella incidentale (v. complessive € 3.687,65) giustificano la compensazione DE 50% DEle spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre il residuo 50% va posto a carico di Pt_2
ed a favore di con liquidazione in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M.
[...] _1
n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione € 5.201,00/26.000,00 ed alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'Appello Principale, RIFORMA la Sentenza impugnata e
ND (in proprio e nella qualità di cui all'atto di gravame) a Parte_2 corrispondere a la somma di € 6.468,95, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo _1
effettivo;
2. RIGETTA in toto l'Appello Incidentale;
3. COMPENSA per ½ le spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
4. ND (in proprio e nella qualità di cui all'atto di gravame) a rifondere Parte_2 il 50% DEle spese di entrambi i Gradi a liquidando tale percentuale in € 2.538,50 per il _1
21 I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, ed in € 1.983,00 per il II Grado, oltre iva- cpa-spese generali come per legge;
5. DÀ ATTO, ai sensi DEl'art. 13, comma 1 quater, DE DPR 115/2002, DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte DEl'Appellante Incidentale soccombente DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello
Incidentale, a norma DE comma 1 bis DElo stesso art. 13.
Venezia, 03.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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