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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038 /2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TEDESCO GRAZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
CORBO CARLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025 le parti, premesso che in data
02.08.2015 avevano contratto matrimonio in Città del Vaticano trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, che dalla loro unione era nata la figlia n. il 31.12.2017) e che in data 14.07.2022 era stato autorizzato Persona_1
dal P.M. l'accordo di negoziazione assistita per la separazione delle parti;
adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1. Pronuncia sullo status
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori CP_1
e in data 01.08.2015 presso lo Stato della Città del
[...] Parte_1
Vaticano (SCV), trascritto nei registri dello Stato civile Comune di Roma Capitale dell'anno 2015, con atto n. 00868, parte 2, serie C43, ordinando all'Ufficiale di
Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed ulteriori incombenze.
Assegnazione della casa coniugale
Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma alla Via Norma
Pratelli Parenti n.57, alla signora , in quanto genitore Parte_1 collocatario della figlia minore.
2. Assegno di divorzio
I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, pertanto nulla e richiesto o dovuto tra i coniugi.
3. Affidamento della figlia minore
Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore, , con Persona_1 collocamento prevalente della stessa con la madre, presso la casa familiare sita in
Roma alla Via Norma Pratelli Parenti n.57.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo disgiunto dai genitori relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia,
(scuola, cure, sport, tempo libero etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro, quando hanno con sé la minore, di eventuali spostamenti in altre località e sulle attività quotidiane svolte dalle stesse.
4. Diritto-dovere di visita paterno
Il padre conserva il diritto – dovere di vedere, frequentare e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della stessa previo avviso alla madre. In ogni caso si indicano le seguenti modalità e tempi di visita:
2 - il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera dopo cena o al lunedì mattina con accompagno diretto a scuola (da comunicare alla madre entro il venerdì).
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza materna, il signor prenderà con sé la figlia un giorno alla settimana, coincidente con la CP_1 giornata di giovedì, in cui il padre terrà con sé la figlia dall'uscita da scuola con pernotto e la mattina la riaccompagnerà direttamente a scuola.
- due pomeriggi a settimana, ogni settimana, dall'uscita da scuola sino all'ora di cena.
- Il signor i impegna altresì ad accompagnare la figlia a scuola un ulteriore CP_1 giorno alla settimana rispetto ai giorni di sua spettanza sopra indicati. Tale ulteriore giorno, per esigenze organizzative, sarà concordato tra le parti all'inizio di ogni mese.
- le vacanze natalizie saranno divise ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Per_
- il 31 dicembre, compleanno di , la bambina lo passerà, salvo impegni dell'uno o dell'altra, con entrambi i genitori.
- le vacanze pasquali saranno alternate negli anni.
- durante le vacanze scolastiche estive la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni
(o più in caso di viaggio all'estero), in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, si stabilisce sin d'ora che nel mese di agosto la figlia, ad anni alterni, trascorrerà i primi quindici giorni con un genitore ed i secondi con l'altro.
- Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), saranno alternate tra i genitori durante l'anno.
5. Contributo paterno al mantenimento della figlia minore
Il signor corrisponderà mensilmente alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ contributo per il mantenimento della figlia , l'importo mensile di € 350,00 mensili, entro il giorno 24 di ogni mese, mediante versamento sul c/c bancario intestato alla signora Detto importo sarà rivalutato annualmente ed Parte_1 automaticamente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di inizio del versamento dell'assegno stesso.
3 - L'Assegno Unico Universale (AUU) corrisposto mensilmente dall'INPS per i figli sarà percepito al 100% dalla signora in quanto il signor Parte_1 CP_1 rinuncia, a favore di quest'ultima, della quota parte del 50% del suddetto assegno.
- Le parti contribuiranno in parti uguali (50%) alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la loro figlia definite secondo il Protocollo di intesa sottoscritto in data 17.12.2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro di Roma da intendersi parte integrante del presente accordo.
6. Ulteriori accordi
La signora entro e non oltre il 07.02.2025, ad estinzione del debito Parte_1 contratto con il signor n sede di separazione, - cfr. punto d) dell'accordo di CP_1 separazione -, anticipando la data di scadenza del 30.04.2027, prevista nel richiamato accordo, corrisponderà al signor che accetta, la somma di € CP_1
22.000,00.
Il signor con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di non aver CP_1 null'altro a pretendere a tale titolo dalla signora Parte_1
La signora a sua volta, con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 dichiara di essere soddisfatta del suo diritto di credito a titolo di differenze ISTAT nei confronti del signor sul contributo al mantenimento paterno mensile CP_1 versato dalla separazione ad oggi, e di non avere null'altro a pretendere dal signor
CP_1
7. Passaporto minore
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della loro figlia.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 2038 /2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Città del Vaticano in data 01.08.2015 e
[...] CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 00868,
Parte II, Serie C43);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038 /2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TEDESCO GRAZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
CORBO CARLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025 le parti, premesso che in data
02.08.2015 avevano contratto matrimonio in Città del Vaticano trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, che dalla loro unione era nata la figlia n. il 31.12.2017) e che in data 14.07.2022 era stato autorizzato Persona_1
dal P.M. l'accordo di negoziazione assistita per la separazione delle parti;
adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1. Pronuncia sullo status
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori CP_1
e in data 01.08.2015 presso lo Stato della Città del
[...] Parte_1
Vaticano (SCV), trascritto nei registri dello Stato civile Comune di Roma Capitale dell'anno 2015, con atto n. 00868, parte 2, serie C43, ordinando all'Ufficiale di
Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed ulteriori incombenze.
Assegnazione della casa coniugale
Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma alla Via Norma
Pratelli Parenti n.57, alla signora , in quanto genitore Parte_1 collocatario della figlia minore.
2. Assegno di divorzio
I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, pertanto nulla e richiesto o dovuto tra i coniugi.
3. Affidamento della figlia minore
Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore, , con Persona_1 collocamento prevalente della stessa con la madre, presso la casa familiare sita in
Roma alla Via Norma Pratelli Parenti n.57.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo disgiunto dai genitori relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia,
(scuola, cure, sport, tempo libero etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro, quando hanno con sé la minore, di eventuali spostamenti in altre località e sulle attività quotidiane svolte dalle stesse.
4. Diritto-dovere di visita paterno
Il padre conserva il diritto – dovere di vedere, frequentare e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della stessa previo avviso alla madre. In ogni caso si indicano le seguenti modalità e tempi di visita:
2 - il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera dopo cena o al lunedì mattina con accompagno diretto a scuola (da comunicare alla madre entro il venerdì).
- nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza materna, il signor prenderà con sé la figlia un giorno alla settimana, coincidente con la CP_1 giornata di giovedì, in cui il padre terrà con sé la figlia dall'uscita da scuola con pernotto e la mattina la riaccompagnerà direttamente a scuola.
- due pomeriggi a settimana, ogni settimana, dall'uscita da scuola sino all'ora di cena.
- Il signor i impegna altresì ad accompagnare la figlia a scuola un ulteriore CP_1 giorno alla settimana rispetto ai giorni di sua spettanza sopra indicati. Tale ulteriore giorno, per esigenze organizzative, sarà concordato tra le parti all'inizio di ogni mese.
- le vacanze natalizie saranno divise ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Per_
- il 31 dicembre, compleanno di , la bambina lo passerà, salvo impegni dell'uno o dell'altra, con entrambi i genitori.
- le vacanze pasquali saranno alternate negli anni.
- durante le vacanze scolastiche estive la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni
(o più in caso di viaggio all'estero), in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, si stabilisce sin d'ora che nel mese di agosto la figlia, ad anni alterni, trascorrerà i primi quindici giorni con un genitore ed i secondi con l'altro.
- Le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), saranno alternate tra i genitori durante l'anno.
5. Contributo paterno al mantenimento della figlia minore
Il signor corrisponderà mensilmente alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ contributo per il mantenimento della figlia , l'importo mensile di € 350,00 mensili, entro il giorno 24 di ogni mese, mediante versamento sul c/c bancario intestato alla signora Detto importo sarà rivalutato annualmente ed Parte_1 automaticamente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di inizio del versamento dell'assegno stesso.
3 - L'Assegno Unico Universale (AUU) corrisposto mensilmente dall'INPS per i figli sarà percepito al 100% dalla signora in quanto il signor Parte_1 CP_1 rinuncia, a favore di quest'ultima, della quota parte del 50% del suddetto assegno.
- Le parti contribuiranno in parti uguali (50%) alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la loro figlia definite secondo il Protocollo di intesa sottoscritto in data 17.12.2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro di Roma da intendersi parte integrante del presente accordo.
6. Ulteriori accordi
La signora entro e non oltre il 07.02.2025, ad estinzione del debito Parte_1 contratto con il signor n sede di separazione, - cfr. punto d) dell'accordo di CP_1 separazione -, anticipando la data di scadenza del 30.04.2027, prevista nel richiamato accordo, corrisponderà al signor che accetta, la somma di € CP_1
22.000,00.
Il signor con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di non aver CP_1 null'altro a pretendere a tale titolo dalla signora Parte_1
La signora a sua volta, con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 dichiara di essere soddisfatta del suo diritto di credito a titolo di differenze ISTAT nei confronti del signor sul contributo al mantenimento paterno mensile CP_1 versato dalla separazione ad oggi, e di non avere null'altro a pretendere dal signor
CP_1
7. Passaporto minore
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della loro figlia.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 2038 /2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Città del Vaticano in data 01.08.2015 e
[...] CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 00868,
Parte II, Serie C43);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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