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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 4516 /2023 R.G., riservato per la decisione all'udienza del 13-3-2024, e vertente TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
NS (NA)
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
NS , rappresentati e difesi dall'avv. Annunziata Aiello giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto. Conclusioni: Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate. PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 2-10-2023 e Parte_1 [...] hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Pt_2 celebrato in data 18 maggio 1996 in Sant'Agnello (Na) regolarmente trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Agnello al n° 35 – Parte II – Serie A- Anno 1996. A fondamento della domanda hanno allegato che dalla loro unione è nato, in data 30- 10-2002, il figlio maggiorenne e autosufficiente, e che, venuta meno la loro Per_1 comunione morale e materiale, hanno depositato ricorso per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (R.G. 4084/2022). L' udienza presidenziale si è tenuta in data 30-11-2022 e con decreto n. cronol. 2291 del 14/12/2022 gli accordi di separazione sono stati omologati. Hanno precisato dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale hanno vissuto sempre separatamente, non sussistendo tra loro alcuna possibilità di ricongiunzione spirituale e/o materiale, e che pertanto ricorrono tutti gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come novellata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 ai fini del divorzio. Con note autorizzate di trattazione scritta le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
2.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi. Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Al riguardo si dà atto che le parti non hanno formulato alcuna richiesta economica per sé, ma precisato di essere titolari di adeguati redditi propri e di aver definito ogni questione relativa ai loro rapporti patrimoniali.
Vanno infine disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18 maggio 1996 in Sant'Agnello (Na) tra e , annotato Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Agnello al n° 35 – Parte II – Serie A- Anno 1996; B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile); C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 19/03/2024
Il Presidente estensore
Dott. ssa Silvia Blasi