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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 7486/25 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione decisa all'udienza del 17.6.25
TRA
(C.F: , nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Seccia -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Anna di Stefano -RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente che si liquidano CP_2 in €. 341,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 43,00 a titolo di contributo unificato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.3.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_2
esponendo:
- che in data 14.3.25 le era stata notificata ordinanza ingiunzione OI-000579014, per
€. 1.731,00; - l'OI impugnata era derivante dal pregresso atto di accertamento n.
.5100.10/01/2022.0013317; CP_2
- che l'Ordinanza ingiunzione amministrativa era relativa a mancato pagamento di contributi previdenziali per l'annualità 2019 e preceduta dal predetto accertamento mai notificato al ricorrente;
- che il verbale di accertamento doveva essere notificato nel termine di 90 giorni dalla presunta violazione, mentre nel caso di specie, per presunti mancati pagamenti per l'anno 2019, lo stesso sarebbe stato notificato al ricorrente ad avviso dell' il CP_2
10/01/2022 per cui si era maturata la decadenza di cui all'art 14 della l. 689/81;
- che in ogni caso era maturata la prescrizione quinquennale del credito;
- che i contributi non erano in ogni caso dovuti.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1. Nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i predetti motivi di diritto e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza di Ingiunzione impugnata;
2.Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 5.6.25 esponendo che, preso CP_2
atto del consolidato orientamento in giurisprudenza in relazione alla eccepita decadenza, in sede di autotutela aveva provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della giurisprudenza oscillante in materia e, solo di recente consolidatasi nel senso descritto da controparte, nonché in considerazione della correttezza che ha connotato
l'operato della P.A..
*****
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere avendo l annullato in CP_2 autotutela l'ordinanza ingiunzione di cui è causa.
La soccombenza virtuale è a carico dell' in ragione della circostanza che vi è stata CP_2 palese violazione dell'art 14 della l. 689/81 a fronte di una giurisprudenza costante circa la sua applicabilità.
Dunque le spese di lite sono a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_2
Napoli lì17.6.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 7486/25 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione decisa all'udienza del 17.6.25
TRA
(C.F: , nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Seccia -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Anna di Stefano -RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente che si liquidano CP_2 in €. 341,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 43,00 a titolo di contributo unificato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.3.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_2
esponendo:
- che in data 14.3.25 le era stata notificata ordinanza ingiunzione OI-000579014, per
€. 1.731,00; - l'OI impugnata era derivante dal pregresso atto di accertamento n.
.5100.10/01/2022.0013317; CP_2
- che l'Ordinanza ingiunzione amministrativa era relativa a mancato pagamento di contributi previdenziali per l'annualità 2019 e preceduta dal predetto accertamento mai notificato al ricorrente;
- che il verbale di accertamento doveva essere notificato nel termine di 90 giorni dalla presunta violazione, mentre nel caso di specie, per presunti mancati pagamenti per l'anno 2019, lo stesso sarebbe stato notificato al ricorrente ad avviso dell' il CP_2
10/01/2022 per cui si era maturata la decadenza di cui all'art 14 della l. 689/81;
- che in ogni caso era maturata la prescrizione quinquennale del credito;
- che i contributi non erano in ogni caso dovuti.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1. Nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i predetti motivi di diritto e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza di Ingiunzione impugnata;
2.Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 5.6.25 esponendo che, preso CP_2
atto del consolidato orientamento in giurisprudenza in relazione alla eccepita decadenza, in sede di autotutela aveva provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della giurisprudenza oscillante in materia e, solo di recente consolidatasi nel senso descritto da controparte, nonché in considerazione della correttezza che ha connotato
l'operato della P.A..
*****
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere avendo l annullato in CP_2 autotutela l'ordinanza ingiunzione di cui è causa.
La soccombenza virtuale è a carico dell' in ragione della circostanza che vi è stata CP_2 palese violazione dell'art 14 della l. 689/81 a fronte di una giurisprudenza costante circa la sua applicabilità.
Dunque le spese di lite sono a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_2
Napoli lì17.6.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola