Decreto cautelare 3 agosto 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00811/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, ciascuno in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Istituto Tecnico Professionale -OMISSIS-di Padova, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
Consiglio della Classe -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1. dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data 11 giugno 2021, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe l'11 giugno 2021, attraverso cui l'alunno -OMISSIS-è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. del verbale n. 5 del Consiglio della Classe -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale, redatto in data 11 giugno 2021, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 9 luglio 2021, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del verbale n. 6 del Consiglio della Classe -OMISSIS-, redatto in data 9 luglio 2021, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 9 luglio 2021, riportante la revisione della delibera di non ammissione dell'alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
4. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;
5. della pagella scolastica dell'alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
6. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2020/2021, e del registro elettronico;
7. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto;
nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Tecnico Professionale -OMISSIS-Padova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la presenza di numerose insufficienze, per di più afferenti alle materie qualificanti dell’indirizzo prescelto (scienze e tecnologie applicate), appaiono attestare l’esito negativo del percorso di istruzione, esito ulteriormente avvalorato dal mancato superamento delle “ -OMISSIS- ” rilevate sin dall’apertura dell’anno scolastico;
Ritenuto che la valutazione negativa dei risultati raggiunti dall’alunno non permette di apprezzare favorevolmente i motivi di ricorso, dovendosi in ogni caso escludere palesi inadempimenti degli obblighi formativi e informativi incombenti sull’Istituto;
Ritenuto per quanto precede di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate sopra menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.