Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 16.04.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3432/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. MASSIMO MONTAGNA ESPOSITO
(C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domicilia in OL alla CodiceFiscale_2
Via Arenaccia, 67;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore;
- convenuto contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 22.02.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento;
negati i benefici in via amministrativa con verbale del 09.04.2023, ha, quindi, proposto, in data
26.07.2023, ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 14431/2023, all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna alle spese di lite. L' convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica. CP_1 All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
*
Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti.
1
“• Osteoartrosi diffusa associata ad Osteoporosi senile, con prevalente impegno del tratto cervico-lombare del rachide e delle articolazioni coxo-femorali. Artrosi scapoloomerale bilaterale.
• Aortosclerosi ipertensiva in ateromasia dei tronchi sopraortici.
• Esiti di quadrantectomia (2/2021) per Carcinoma della mammella sinistra.
• Disturbo depressivo cronico”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il C.T.U. ha precisato che:
“La malattia osteoarticolare è caratterizzata da un processo degenerativo diffuso di tipo artrosico, che interessa in misura prevalente le articolazioni coxo-femorali ed il rachide, aggravato da una condizione di osteoporosi senile. Coesiste un'artrosi scapolo-omerale bilaterale, con ricorrenti manifestazioni dolorose.
Sul piano funzionale, l'impegno articolare riscontrato è di entità non grave, per cui, pur essendo risultata una difficoltà nei passaggi posturali e nella deambulazione prolungata, tali attività si svolgono in forma sufficientemente autonoma. Ai fini valutativi si ritiene che la patologia sia ben tabellata dai codici 7010 (anchilosi del rachide lombare, percentuale prevista 31-40%); 7217 (rigidità di anca superiore al 50%, percentuale prevista 35%); e 7215 (rigidità di spalla in posizione favorevole, percentuale prevista 25%).
La malattia cardiovascolare, riconducibile all'ipertensione arteriosa e alle sue complicanze, nonché a fenomeni sclerotici delle pareti cardiache e degli apparati valvolari, in presenza di un'ateromasia dei vasi sopraortici, è del tutto priva di ripercussioni emodinamiche, e potrà valutarsi con riferimento al codice 6442 (cardiopatia di entità moderata, in II classe NYHA), che prevede un tasso invalidante compreso tra il 41 il 50%.
Ciò, in considerazione dei dati clinici rilevati in occasione del consulto peritale e di quanto evidenziato dalla documentazione sanitaria versata in atti, da cui risulta una condizione di sufficiente equilibrio circolatorio, in assenza di elementi da riferire a scompenso funzionale cardiaco.
La patologia mammaria è da ritenere ben tabellata dai codici 9322 (neoplasia a prognosi favorevole: 11%) e 8006 (mammectomia: percentuale prevista 34%). Sono risultati, infatti, gli esiti di una quadrantectomia della mammella sinistra effettuata nel 2021 per una neoplasia mammaria maligna che è risultata a prognosi favorevole e con moderata compromissione funzionale.
Infine, è risultata una patologia psichiatrica, la cui insorgenza sarebbe avvenuta circa 35 anni prima, in seguito a un lutto familiare, la perdita di un fratello a seguito di un gesto anticonservativo. All'epoca si manifestava un grave quadro depressivo che, negli anni successivi si cronicizzava, determinando una condizione disfunzionale caratterizzata da sfumate difficoltà mnesico-attentive, da un lieve rallentamento ideativo e da una severa depressione del tono umorale, associata a sintomatologia ansiosa.
Tenuto conto di tali elementi, la suddetta patologia è riconducibile al codice tabellare 2206
(depressione endoreattiva di grave entità), che prevede un tasso invalidante compreso tra il 31 ed il 40%.
Di minore rilievo clinico e medico legale sono da ritenere le ulteriori patologie riscontrate, in considerazione della modesta entità dei fenomeni clinici che ne conseguono, tra le quali
2 una flebopatia varicosa già trattata con stripping safenico in giovane età; una ridotta tolleranza glucidica, per la quale non viene praticata alcuna terapia;
e un'edentulia totale”.
Ciò posto, in relazione alla configurabilità del diritto della ricorrente di beneficiare dell'indennità di accompagnamento, il CTU ha precisato che “La patologia neurologica, ai fini della concessione della suddetta indennità, è di scarso rilievo medico-legale, in quanto la depressione del tono umorale che si è riscontrata non compromette in misura rilevante il funzionamento cognitivo del soggetto. In tal senso si evidenzia come, nel corso della visita peritale, la signora si sia mostrata lucida e collaborante e correttamente orientata Parte_1 nei parametri spazio-temporali, palesando pensiero sufficientemente congruo e aderente ai piani di realtà, con un'adeguata capacità di critica e di giudizio. Analoghe considerazioni valgono per la patologia cardiovascolare, che è risultata in buon compenso funzionale. L'esame obiettivo ha evidenziato, infatti, una condizione di equilibrio emodinamico. Pertanto, sulla base di tali elementi, è da escludere che l'ipertensione e l'aortosclerosi possano influenzare l'autonomia del soggetto nel compimento delle sue ordinarie attività. Allo stesso modo, anche la patologia oncologica è priva di incidenza sull'autonomia personale della periziata. La neoplasia mammaria è stata completamente asportata nel 2021 con esiti chirurgici modesti. Non risultano recidive né segni di ripresa della malattia che, pertanto, è in condizioni di prolungata remissione clinica. La terapia ormonale, tuttora in corso, non comporta rilevanti effetti collaterali. Dunque, si tratta di malattia oncologica attualmente risolta dalle cure praticate con scarsi postumi chirurgici e, quindi, con una modesta compromissione funzionale che, in nessun modo, può compromettere l'autonomia della signora . Parte_1
Analoghe considerazioni valgono per il processo artrosico. Dall'esame clinico è risultato che le escursioni articolari di anche, ginocchia e collo-piede consentono ancora di eseguire tutti quei movimenti che sono necessari per la marcia. Inoltre, la forza muscolare è ben conservata, così come il sostanziale equilibrio dell'assetto scheletrico, sia in posizione statica che dinamica”.
Alla luce di tali premesse e considerazioni, il CTU ha concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, rilevando che
“la ricorrente, nonostante le patologie da cui è affetta e le conseguenti difficoltà nello svolgimento dei compiti della sua età, sia capace di deambulare e di provvedere alle proprie necessità in forma autonoma, per cui non sussistono elementi medicolegali sufficienti a riconoscere il diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo l'istante dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Va, in particolare, osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità.
3 Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971,
n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009).
Nel caso di specie, è lo stesso Ctu a precisare che “Si tratta di un complesso quadro morboso, già presente all'epoca di inoltro della domanda amministrativa, la cui valutazione, in considerazione dell'età del ricorrente, non può fondarsi su ipotetici riverberi menomativi sulla capacità lavorativa, trattandosi di un soggetto ultrasessantacinquenne, bensì sulla sussistenza o meno di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. L'ausiliare ha, poi, eseguito un esame clinico obiettivo e verificato la documentazione sanitaria, effettuando, pertanto, un'indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare non solo l'autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita, ma anche al fine di verificare la sussistenza di una condizione patologica idonea a ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Circostanze entrambe ritenute nella specie insussistenti.
Nessun rilievo assume, poi, la doglianza attorea per il mancato utilizzo a cura del C.T.U. dei tests IADL e ADL in quanto, trattandosi di strumenti di valutazione, l'omessa specificazione da parte del consulente di tali parametri non ha inficiato il contenuto della perizia, essendo il grado di autonomia della parte ricorrente ad ogni modo individuabile e descritto dall'ausiliare. E' emerso, infatti, dalla perizia che il CTU ha compiutamente eseguito l'esame obiettivo della perizianda, correttamente evidenziando che, ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennità di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, è indispensabile che la parte ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ebbene, il CTU ha rilevato che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, seppur rallentata, e che i passaggi posturali avvengono in maniera non assistita.
L'ausiliario ha poi accertato:
- quanto all'apparato cardiovascolare: “Azione cardiaca ritmica, con frequenza media di 80 b/min. Toni cardiaci validi. Pause libere. Pressione arteriosa 130/95 mm Hg”;
- quanto al sistema nervoso: “Capo mobile. Non segni meningei. Nervi cranici, per quanto clinicamente esplorabili, indenni. Pupille eucicliche, isocoriche, normo-reagenti alla luce;
riflesso di accomodazione-convergenza nella norma;
motilità oculare estrinseca indenne.
Normale tono-trofismo e forza muscolare. Assenza di slivellamento. Prove di Mingazzini negative. Rot validi. Sensibilità tattile e termo-dolorifica nella norma. Test di Romberg negativo. Prove di coordinazione motoria correttamente eseguite”;
- quanto alla psiche: “Sensorio integro. Accede al colloquio mostrandosi poco collaborante.
Appare lucida e cosciente, orientata nei parametri spaziotemporali e rispetto alla propria persona. Lieve deficit attentivo.
Dominio mnesico integro. Il pensiero è corretto con ideazione congrua e ben aderente ai piani di realtà. Nella norma le capacità di critica e di giudizio. L'eloquio è ridotto, seppure a contenuto strutturato e congruo. Buona la comprensione verbale. Le funzioni cognitive sono integre.
4 L'affettività è caratterizzata da una marcata deflessione negativa del tono umorale con iperemotività”.
Per quanto attiene, infine, alla documentazione medica prodotta dall'istante a corredo del ricorso in opposizione, si evidenzia che la stessa non è idonea a sminuire il giudizio dell'ausiliare, tenuto conto che dalla visita ortopedica eseguita presso la Asl nord CP_2 del 23.01.2025 nonché dalla visita geriatrica eseguita presso la Asl in data Controparte_3
03.02.2025 non emerge affatto la totale compromissione dell'autonomia della ricorrente, come preteso dall'opponente, risultando, di contro, la presenza di “Andatura esitante con pause frequenti. Stazione eretta protratta dolorosa. Movimenti di decubito lenti” e di
“deambulazione…autonoma ma lenta e non sempre sicura”, condizioni queste inidonee ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento.
La circostanza poi che in entrambi i suddetti certificati medici si indichi la sussistenza della necessità di assistenza continua non muta i termini della questione.
Trattasi, infatti, di valutazioni mediche che, sia pure difformi nelle conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine all'insussistenza dei presupposti circa la necessità di assistenza continua, non implicano per ciò solo un vizio metodologico e/o di valutazione da parte dell'ausiliare del Giudice.
Sotto quest'aspetto non può non rilevarsi che il CTU ha compiutamente eseguito l'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che la perizianda è risultata ben orientata nel tempo e nello spazio e che le menomazioni da cui la stessa risulta affetta non determinano la abolizione della deambulazione autonoma o della capacità di eseguire autonomamente gli atti quotidiani ed ha evidenziato specificamente le ragioni per le quali non possono ritenersi nella specie elementi sufficienti al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il consulente ha, dunque, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano, dunque, chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie.
La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
5 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, attesa la CP_ contumacia dell'
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell'
NAPOLI, 16.04.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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