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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
SIMONETTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
COVIELLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, formulando in Parte_1 via subordinata domanda di riduzione dell'assegno divorzile
Per : eccepisce la novità della domanda subordinata proposta in udienza Controparte_1 da controparte e precisa le conclusioni come da memoria ex art 473 bis.17 n. 2) c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso per la modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 75/2005 depositata il 10/02/2005, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente in favore della convenuta. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con Controparte_1 conseguente conferma dell'assegno divorzile previsto dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 75/2005.
Le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 28/05/2025, all'esito della quale il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Giova ricordare che la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute medio tempore e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
La regola di tutte le statuizioni in tema di condizioni di separazione e divorzio è infatti la modificabilità e revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati;
il principio regolatore della materia si esprime con la formula rebus sic stantibus, che indica una regola di immodificabilità in presenza dei medesimi presupposti di fatto, che in questi casi esclude anche l'intangibilità assoluta del giudicato.
In definitiva, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio presuppongono la sopravvenienza di giustificati motivi, da intendersi come fatti sopravvenuti, tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di un diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto, e occorre una verifica in concreto della sua incidenza sull'equilibrio voluto dalle parti o dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione” (Cass., n. 24515/2013).
Nel caso in esame, e hanno contratto matrimonio a Lecco il Parte_1 Controparte_1
08/01/1983 e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 75/2005 del 10/02/2005, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dai coniugi, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e provvedendo in conformità alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate tra le parti.
Tali condizioni prevedono, per quel che rileva nel presente giudizio, un assegno divorzile pari a € 1.300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a carico di Parte_1
e in favore di .
[...] Controparte_1
Il ricorrente sostiene che nel caso di specie si siano verificate sopravvenienze idonee a giustificare la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore dell'ex moglie.
pagina 2 di 5 Deve innanzitutto osservarsi che la domanda di riduzione dell'assegno divorzile, come eccepito dalla parte convenuta, è inammissibile, in quanto tardivamente formulata dalla parte ricorrente solo in sede di udienza di prima comparizione delle parti.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, giova ricordare che l'onere della prova delle sopravvenienze nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio grava interamente sulla parte che richiede la modifica.
Nel caso in esame, come eccepito dalla parte convenuta, le produzioni documentali di parte ricorrente appaiono incomplete e non consentono di verificare in maniera esaustiva la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, con conseguenti ricadute in punto di onere della prova.
Non risulta prodotta, in particolare, la dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023.
In ogni caso, dalla dichiarazione dei redditi 2023, relativa al periodo d'imposta 2022 – pressoché in linea con le dichiarazioni dei redditi relative alle due annualità precedenti – si evince che il ricorrente ha percepito in tale annualità un reddito complessivo di € 91.381,00, pari a un reddito netto mensile di circa € 5.200,00 per dodici mensilità.
La parte convenuta ha inoltre documentalmente provato che il ricorrente è proprietario di immobili, sia pur per la quota di 1/2, in Galbiate e in al contrario di quanto affermato Per_1 dallo stesso in ricorso.
Il ricorrente allega quale circostanza sopravvenuta idonea a giustificare la domanda di revoca dell'assegno divorzile il proprio pensionamento, senza tuttavia provare che ciò abbia comportato una diminuzione reddituale: il ricorrente si limita ad affermare che all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio percepiva uno stipendio di circa € 5.200,00 mensili, senza però provare tale circostanza.
Anche ad aderire alla tesi di parte ricorrente, secondo cui nel 2005 percepiva Parte_1 uno stipendio di € 5.200,00 mensili, non risulta provato dalla documentazione versata in atti il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente.
Infatti, come sopra rilevato, dalla dichiarazione dei redditi 2023, relativa al periodo d'imposta 2022 emerge che il ricorrente ha percepito in tale annualità un reddito complessivo di € 91.381,00, pari a un reddito netto mensile di circa € 5.200,00 per dodici mensilità; inoltre, la parte convenuta ha documentalmente provato (cfr. in particolare doc. 9 di parte convenuta) che l'importo mensile erogato in pagamento dall'INPS è di circa € 5.000,00.
Agli importi percepiti a titolo pensionistico devono inoltre aggiungersi gli emolumenti percepiti in forza del lavoro svolto da , il quale in ricorso ha dichiarato di essere Parte_1 occupato presso l'ASST di Lecco con la mansione di addetto alla vigilanza, senza tuttavia produrre il contratto di lavoro o le buste paga.
Il cumulo fra la pensione e il reddito da lavoro consente di ritenere che Parte_1 percepisca un reddito almeno pari a quello percepito all'epoca della pronuncia della sentenza di pagina 3 di 5 divorzio, non avendo la parte ricorrente assolto l'onere probatorio gravante in capo alla stessa circa l'asserito peggioramento della propria condizione reddituale.
Le trattenute attualmente in essere sugli importi dovuti a titolo pensionistico dall'INPS in favore di non possono essere considerate quali mutamenti in peius delle condizioni Parte_1 economiche del ricorrente: si tratta infatti di azioni esecutive promosse dalla convenuta CP_1
in conseguenza del mancato versamento per diverse mensilità degli importi dovuti a titolo
[...] di assegno divorzile.
Tale situazione debitoria non può dunque essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio, essendo somme che avrebbe dovuto in ogni caso versare a Parte_1 CP_1
negli anni passati in forza della medesima sentenza di divorzio di cui egli chiede ora la
[...] modifica.
Quanto alla dedotta formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente, giova ricordare che ciò non può giustificare automaticamente la richiesta di revisione delle condizioni di divorzio, dovendo essere dimostrata dalla parte richiedente la modifica l'incidenza causale di tale circostanza sul peggioramento della complessiva condizione economica del soggetto obbligato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., n. 21818/2021; Cass., n. 14175/2016; Cass., n. 6289/2014; Cass., n. 25010/2007).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere probatorio, dovendosi peraltro rilevare che la nascita del figlio risale al 2010, mentre il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio è stato depositato nel 2025, dunque circa 15 anni dopo.
Deve ritenersi che, anche in ragione dell'ampio arco temporale trascorso tra la nascita del figlio e l'instaurazione del presente giudizio, la formazione di un nuovo nucleo familiare non abbia avuto incidenza causale sulle condizioni economiche del ricorrente tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico.
Inoltre, deve presumersi che , moglie del ricorrente, sia titolare di capacità Parte_2 lavorativa, in mancanza di elementi di segno contrario, ben potendo dunque la stessa contribuire alle esigenze del nucleo familiare;
la parte convenuta ha inoltre allegato e documentato che la predetta è proprietaria di immobili in Brasile. Parte_2
Quanto alle condizioni reddituali della convenuta, le stesse appaiono immutate rispetto alla sentenza di divorzio: non svolge attività lavorativa e compirà quest'anno 64 Controparte_1 anni, avendo quindi un'età tale da rendere assai arduo il reperimento di un lavoro;
inoltre, ella risulta essere affetta da malattia di Parkinson.
pagina 4 di 5 Il Tribunale ritiene dunque non sussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di in favore di , non ravvisandosi Parte_3 Controparte_1 sopravvenienze di rilevanza tale da giustificare una revisione delle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta in ragione della contenuta attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma le condizioni poste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Lecco n. 75/2005;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
SIMONETTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
COVIELLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, formulando in Parte_1 via subordinata domanda di riduzione dell'assegno divorzile
Per : eccepisce la novità della domanda subordinata proposta in udienza Controparte_1 da controparte e precisa le conclusioni come da memoria ex art 473 bis.17 n. 2) c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso per la modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 75/2005 depositata il 10/02/2005, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente in favore della convenuta. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con Controparte_1 conseguente conferma dell'assegno divorzile previsto dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 75/2005.
Le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 28/05/2025, all'esito della quale il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Giova ricordare che la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime;
a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute medio tempore e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
La regola di tutte le statuizioni in tema di condizioni di separazione e divorzio è infatti la modificabilità e revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati;
il principio regolatore della materia si esprime con la formula rebus sic stantibus, che indica una regola di immodificabilità in presenza dei medesimi presupposti di fatto, che in questi casi esclude anche l'intangibilità assoluta del giudicato.
In definitiva, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio presuppongono la sopravvenienza di giustificati motivi, da intendersi come fatti sopravvenuti, tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di un diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto, e occorre una verifica in concreto della sua incidenza sull'equilibrio voluto dalle parti o dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione” (Cass., n. 24515/2013).
Nel caso in esame, e hanno contratto matrimonio a Lecco il Parte_1 Controparte_1
08/01/1983 e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 75/2005 del 10/02/2005, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dai coniugi, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e provvedendo in conformità alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate tra le parti.
Tali condizioni prevedono, per quel che rileva nel presente giudizio, un assegno divorzile pari a € 1.300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a carico di Parte_1
e in favore di .
[...] Controparte_1
Il ricorrente sostiene che nel caso di specie si siano verificate sopravvenienze idonee a giustificare la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore dell'ex moglie.
pagina 2 di 5 Deve innanzitutto osservarsi che la domanda di riduzione dell'assegno divorzile, come eccepito dalla parte convenuta, è inammissibile, in quanto tardivamente formulata dalla parte ricorrente solo in sede di udienza di prima comparizione delle parti.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, giova ricordare che l'onere della prova delle sopravvenienze nei giudizi di modifica delle condizioni di separazione o divorzio grava interamente sulla parte che richiede la modifica.
Nel caso in esame, come eccepito dalla parte convenuta, le produzioni documentali di parte ricorrente appaiono incomplete e non consentono di verificare in maniera esaustiva la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, con conseguenti ricadute in punto di onere della prova.
Non risulta prodotta, in particolare, la dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023.
In ogni caso, dalla dichiarazione dei redditi 2023, relativa al periodo d'imposta 2022 – pressoché in linea con le dichiarazioni dei redditi relative alle due annualità precedenti – si evince che il ricorrente ha percepito in tale annualità un reddito complessivo di € 91.381,00, pari a un reddito netto mensile di circa € 5.200,00 per dodici mensilità.
La parte convenuta ha inoltre documentalmente provato che il ricorrente è proprietario di immobili, sia pur per la quota di 1/2, in Galbiate e in al contrario di quanto affermato Per_1 dallo stesso in ricorso.
Il ricorrente allega quale circostanza sopravvenuta idonea a giustificare la domanda di revoca dell'assegno divorzile il proprio pensionamento, senza tuttavia provare che ciò abbia comportato una diminuzione reddituale: il ricorrente si limita ad affermare che all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio percepiva uno stipendio di circa € 5.200,00 mensili, senza però provare tale circostanza.
Anche ad aderire alla tesi di parte ricorrente, secondo cui nel 2005 percepiva Parte_1 uno stipendio di € 5.200,00 mensili, non risulta provato dalla documentazione versata in atti il peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente.
Infatti, come sopra rilevato, dalla dichiarazione dei redditi 2023, relativa al periodo d'imposta 2022 emerge che il ricorrente ha percepito in tale annualità un reddito complessivo di € 91.381,00, pari a un reddito netto mensile di circa € 5.200,00 per dodici mensilità; inoltre, la parte convenuta ha documentalmente provato (cfr. in particolare doc. 9 di parte convenuta) che l'importo mensile erogato in pagamento dall'INPS è di circa € 5.000,00.
Agli importi percepiti a titolo pensionistico devono inoltre aggiungersi gli emolumenti percepiti in forza del lavoro svolto da , il quale in ricorso ha dichiarato di essere Parte_1 occupato presso l'ASST di Lecco con la mansione di addetto alla vigilanza, senza tuttavia produrre il contratto di lavoro o le buste paga.
Il cumulo fra la pensione e il reddito da lavoro consente di ritenere che Parte_1 percepisca un reddito almeno pari a quello percepito all'epoca della pronuncia della sentenza di pagina 3 di 5 divorzio, non avendo la parte ricorrente assolto l'onere probatorio gravante in capo alla stessa circa l'asserito peggioramento della propria condizione reddituale.
Le trattenute attualmente in essere sugli importi dovuti a titolo pensionistico dall'INPS in favore di non possono essere considerate quali mutamenti in peius delle condizioni Parte_1 economiche del ricorrente: si tratta infatti di azioni esecutive promosse dalla convenuta CP_1
in conseguenza del mancato versamento per diverse mensilità degli importi dovuti a titolo
[...] di assegno divorzile.
Tale situazione debitoria non può dunque essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio, essendo somme che avrebbe dovuto in ogni caso versare a Parte_1 CP_1
negli anni passati in forza della medesima sentenza di divorzio di cui egli chiede ora la
[...] modifica.
Quanto alla dedotta formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente, giova ricordare che ciò non può giustificare automaticamente la richiesta di revisione delle condizioni di divorzio, dovendo essere dimostrata dalla parte richiedente la modifica l'incidenza causale di tale circostanza sul peggioramento della complessiva condizione economica del soggetto obbligato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., n. 21818/2021; Cass., n. 14175/2016; Cass., n. 6289/2014; Cass., n. 25010/2007).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere probatorio, dovendosi peraltro rilevare che la nascita del figlio risale al 2010, mentre il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio è stato depositato nel 2025, dunque circa 15 anni dopo.
Deve ritenersi che, anche in ragione dell'ampio arco temporale trascorso tra la nascita del figlio e l'instaurazione del presente giudizio, la formazione di un nuovo nucleo familiare non abbia avuto incidenza causale sulle condizioni economiche del ricorrente tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico.
Inoltre, deve presumersi che , moglie del ricorrente, sia titolare di capacità Parte_2 lavorativa, in mancanza di elementi di segno contrario, ben potendo dunque la stessa contribuire alle esigenze del nucleo familiare;
la parte convenuta ha inoltre allegato e documentato che la predetta è proprietaria di immobili in Brasile. Parte_2
Quanto alle condizioni reddituali della convenuta, le stesse appaiono immutate rispetto alla sentenza di divorzio: non svolge attività lavorativa e compirà quest'anno 64 Controparte_1 anni, avendo quindi un'età tale da rendere assai arduo il reperimento di un lavoro;
inoltre, ella risulta essere affetta da malattia di Parkinson.
pagina 4 di 5 Il Tribunale ritiene dunque non sussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di in favore di , non ravvisandosi Parte_3 Controparte_1 sopravvenienze di rilevanza tale da giustificare una revisione delle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta in ragione della contenuta attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma le condizioni poste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Lecco n. 75/2005;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5