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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 18783/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18783 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), anche quali eredi di CodiceFiscale_2 Persona_1 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), anche quali eredi di Parte_5 C.F._5 Persona_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Mattiangeli, Pierluigi Boscia e Federico
[...]
Mattiangeli e ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Terni, Via della
Rinascita n°8
- Attori -
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Controparte_1 C.F._6
Vacca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio dell'Avv. Andrea Perna in Roma, Via
Andrea Fulvio n° 10
- Convenuto -
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2 - Intimata contumace-
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
onvenivano in giudizio i Sigg.ri e Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale e nel merito, visto l'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti dell'attore l'atto di donazione stipulato tra e Controparte_1
in data 06.03.2012 a rogito Notaio Dott. rep 4348 avente ad oggetto il Controparte_2 Per_3 seguente bene immobile e precisamente l'appartamento sito in Roma, Via Lorenzo il Magnifico,
110, distinto in N.C.E.U. del predetto Comune Foglio 590, particella 91, Sub. 33 e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare: sospendere il giudizio de quo, stante l'evidente correlazione con l'azione risarcitoria da cui scaturisce, allo stato pendente davanti al Tribunale di Cassino rg 3262/2014,
in attesa di un eventuale pronuncia e/o sentenza con passaggio in iudicato idonea CP_3
semmai a fondare la pretesa;
In via principale e nel merito: qualora il giudice non volesse sospendere la controversia de quo agitur per le ragioni anzidette, voler ritenere-dichiarare, per le ragioni di cui in premessa e per quelle che emergeranno dall'istruttoria di causa, inammissibile e infondata la pretesa attorea, con vittoria di spese e competenze di lite”.
La convenuta non si costituiva in giudizio, ma si presentava a rendere Controparte_2 interrogatorio formale all'udienza del 26/05/2022, mentre il convenuto costituito, CP_1
, rendeva interrogatorio alla successiva udienza dell'01/02/2023.
[...] Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 23/05/2024, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue:
1. Parte attrice chiedeva la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione stipulato in data
06.03.2012, con il quale aveva donato alla figlia il bene Controparte_1 Controparte_2
immobile sito in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n ° 110, sostenendo che tale atto dispositivo sarebbe stato realizzato al solo scopo di sottrarre il bene alle azioni esecutive che parte attrice avrebbe potuto attuare nei confronti del Sig. per ottenere il pagamento delle somme da CP_1
questi dovute a titolo di risarcimento del danno per aver cagionato, in esito ad accertata responsabilità professionale, il decesso di dante causa degli odierni attori. Persona_1
Parte convenuta, invece, eccepiva l'assenza, in capo al donante e al donatario della consapevolezza
(scientia damni) di aver compiuto un atto pregiudizievole per gli attori (evenutus damni) nonché la volontà di danneggiare gli stessi (animus nocendi).
2. A norma dell'art. 2901 c.c. nell' actio pauliana promossa avverso un atto a titolo gratuito, riferito a un credito sorto anteriormente alla stipula, devono sussistere: l'evento lesivo e la consapevolezza in capo al debitore di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con riguardo all'evento lesivo deve considerarsi, preliminarmente, che a norma di legge il credito vantato può essere anche sottoposto a termini e condizioni e che, quindi, l'azione revocatoria è esperibile anche a tutela di crediti meramente eventuali ovvero oggetto di contestazione giudiziale
(cfr. Cass. S.U. 9440/2004, Cass. 5649/2023 e Cass. 11121/ 2020) e che, nel caso di specie, la pretesa attorea trova il suo fondamento nella sentenza di Cassazione passata in giudicato n.
34537/2010, la quale, nel rigettare il ricorso promosso dall'odierno convenuto ha Controparte_1
confermato il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli stessi per la morte della Sig.ra
[...]
successivamente quantificati nella sentenza civile n. 167/2023 emessa dal Tribunale di Per_1
Cassino e attualmente oggetto di appello.
Non vi è dubbio, quindi, circa l'esistenza dell'evento lesivo, essendo sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato, in assenza di allegazioni di segno contrario da parte del debitore, una variazione, in questo caso in re ipsa trattandosi di atto a titolo gratuito, quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio dell'onerato, implicante una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. 23907/2019, Cass. 16221/2019 e Cass. 19207/2018).
3. Inoltre, deve ritenersi sussistente anche il requisito della scientia damni in capo al donante che, da un lato non poteva ignorare il proprio debito originato dalle suddette pronunce giudiziali e che in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 01/02/2023) ha dichiarato di essere consapevole che gli odierni attori non erano ancora stati interamente risarciti del danno subito.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
La presente pronuncia costituisce titolo, a cura delle parti interessate, per le trascrizioni ed annotazioni previste dall'art. 2655 c.c. presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
con distrazione in favore dei due difensori dichiaratisi antistatari, dei due terzi della somma complessivamente liquidata, non avendo, il terzo difensore, formulato analoga dichiarazione (attribuendo, quindi, il presente titolo, per il restante terzo, il diritto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di , , Parte_1 Parte_2 [...]
per l'effetto dichiara Parte_3 Parte_4 Parte_5
Cont l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione stipulato tra e CP_1 CP_2
in data 06.03.2012 a rogito Notaio Dott. rep 4348, relativo all'immobile sito in Roma,
[...] Per_3
Via Lorenzo il Magnifico n° 110, distinto in N.C.E.U. del predetto Comune Foglio 590, particella
91, Sub. 33;
2. Condanna e , in solido, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con distrazione, in solido dal lato attivo e limitatamente ai due terzi della somma liquidata, in favore degli Avv.ti Francesco
Mattiangeli e Federico Mattiangeli, procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 03/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18783 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), anche quali eredi di CodiceFiscale_2 Persona_1 Parte_3
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: ), anche quali eredi di Parte_5 C.F._5 Persona_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Mattiangeli, Pierluigi Boscia e Federico
[...]
Mattiangeli e ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Terni, Via della
Rinascita n°8
- Attori -
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Controparte_1 C.F._6
Vacca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio dell'Avv. Andrea Perna in Roma, Via
Andrea Fulvio n° 10
- Convenuto -
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2 - Intimata contumace-
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
onvenivano in giudizio i Sigg.ri e Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale e nel merito, visto l'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti dell'attore l'atto di donazione stipulato tra e Controparte_1
in data 06.03.2012 a rogito Notaio Dott. rep 4348 avente ad oggetto il Controparte_2 Per_3 seguente bene immobile e precisamente l'appartamento sito in Roma, Via Lorenzo il Magnifico,
110, distinto in N.C.E.U. del predetto Comune Foglio 590, particella 91, Sub. 33 e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Roma la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare: sospendere il giudizio de quo, stante l'evidente correlazione con l'azione risarcitoria da cui scaturisce, allo stato pendente davanti al Tribunale di Cassino rg 3262/2014,
in attesa di un eventuale pronuncia e/o sentenza con passaggio in iudicato idonea CP_3
semmai a fondare la pretesa;
In via principale e nel merito: qualora il giudice non volesse sospendere la controversia de quo agitur per le ragioni anzidette, voler ritenere-dichiarare, per le ragioni di cui in premessa e per quelle che emergeranno dall'istruttoria di causa, inammissibile e infondata la pretesa attorea, con vittoria di spese e competenze di lite”.
La convenuta non si costituiva in giudizio, ma si presentava a rendere Controparte_2 interrogatorio formale all'udienza del 26/05/2022, mentre il convenuto costituito, CP_1
, rendeva interrogatorio alla successiva udienza dell'01/02/2023.
[...] Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 23/05/2024, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue:
1. Parte attrice chiedeva la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione stipulato in data
06.03.2012, con il quale aveva donato alla figlia il bene Controparte_1 Controparte_2
immobile sito in Roma, Via Lorenzo il Magnifico n ° 110, sostenendo che tale atto dispositivo sarebbe stato realizzato al solo scopo di sottrarre il bene alle azioni esecutive che parte attrice avrebbe potuto attuare nei confronti del Sig. per ottenere il pagamento delle somme da CP_1
questi dovute a titolo di risarcimento del danno per aver cagionato, in esito ad accertata responsabilità professionale, il decesso di dante causa degli odierni attori. Persona_1
Parte convenuta, invece, eccepiva l'assenza, in capo al donante e al donatario della consapevolezza
(scientia damni) di aver compiuto un atto pregiudizievole per gli attori (evenutus damni) nonché la volontà di danneggiare gli stessi (animus nocendi).
2. A norma dell'art. 2901 c.c. nell' actio pauliana promossa avverso un atto a titolo gratuito, riferito a un credito sorto anteriormente alla stipula, devono sussistere: l'evento lesivo e la consapevolezza in capo al debitore di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Con riguardo all'evento lesivo deve considerarsi, preliminarmente, che a norma di legge il credito vantato può essere anche sottoposto a termini e condizioni e che, quindi, l'azione revocatoria è esperibile anche a tutela di crediti meramente eventuali ovvero oggetto di contestazione giudiziale
(cfr. Cass. S.U. 9440/2004, Cass. 5649/2023 e Cass. 11121/ 2020) e che, nel caso di specie, la pretesa attorea trova il suo fondamento nella sentenza di Cassazione passata in giudicato n.
34537/2010, la quale, nel rigettare il ricorso promosso dall'odierno convenuto ha Controparte_1
confermato il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli stessi per la morte della Sig.ra
[...]
successivamente quantificati nella sentenza civile n. 167/2023 emessa dal Tribunale di Per_1
Cassino e attualmente oggetto di appello.
Non vi è dubbio, quindi, circa l'esistenza dell'evento lesivo, essendo sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato, in assenza di allegazioni di segno contrario da parte del debitore, una variazione, in questo caso in re ipsa trattandosi di atto a titolo gratuito, quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio dell'onerato, implicante una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. 23907/2019, Cass. 16221/2019 e Cass. 19207/2018).
3. Inoltre, deve ritenersi sussistente anche il requisito della scientia damni in capo al donante che, da un lato non poteva ignorare il proprio debito originato dalle suddette pronunce giudiziali e che in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale del 01/02/2023) ha dichiarato di essere consapevole che gli odierni attori non erano ancora stati interamente risarciti del danno subito.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
La presente pronuncia costituisce titolo, a cura delle parti interessate, per le trascrizioni ed annotazioni previste dall'art. 2655 c.c. presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
con distrazione in favore dei due difensori dichiaratisi antistatari, dei due terzi della somma complessivamente liquidata, non avendo, il terzo difensore, formulato analoga dichiarazione (attribuendo, quindi, il presente titolo, per il restante terzo, il diritto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di , , Parte_1 Parte_2 [...]
per l'effetto dichiara Parte_3 Parte_4 Parte_5
Cont l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione stipulato tra e CP_1 CP_2
in data 06.03.2012 a rogito Notaio Dott. rep 4348, relativo all'immobile sito in Roma,
[...] Per_3
Via Lorenzo il Magnifico n° 110, distinto in N.C.E.U. del predetto Comune Foglio 590, particella
91, Sub. 33;
2. Condanna e , in solido, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con distrazione, in solido dal lato attivo e limitatamente ai due terzi della somma liquidata, in favore degli Avv.ti Francesco
Mattiangeli e Federico Mattiangeli, procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 03/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.