Art. 1. Articolo unico
Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e successive modificazioni, puo' procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.
Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e successive modificazioni, puo' procedere al contemporaneo espletamento di tutti gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si riferiscono.