Articolo 14 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 agosto 1984
Art. 14.
All' articolo 17-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono da considerarsi urbane, fra l'altro, le unita' immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano".
Entrata in vigore il 17 agosto 1984