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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con studio in Jesi (AN), Viale Cavallotti n. 11, rappresentato dall'Avv. Gianpaolo Sicuro (cf.
) ed a tal fine elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Corso C.F._2
Mazzini 156, Pec: Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gerardo Villanacci CP_2 C.F._3
(c.f. ), con questi elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento C.F._4 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Coen, Corso Stamira n. 10 di Ancona, con facoltà di ricevere pagina 1 di 15 notifiche, nel rispetto delle leggi vigenti, a mezzo fax all'utenza 0733.817054, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-APPELLATO-
Oggetto: impugnazione in materia di compensi per rapporto professionale
RAGIONI IN FATTO ED IN
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Il dottor otteneva dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo contro la so. Parte_1
, esponendo di averla assistita, unitamente ad altri due professionisti, per quattro avvisi di Pt_2
accertamento, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona e dinanzi alla Commissione regionale tributaria delle Marche, per cui complessivamente avrebbe maturato una parcella per 60mila euro, vidimata dal proprio ordine dei commercialisti.
Esponeva altresì che gli altri due professionisti coinvolti nella difesa gli avevano riconosciuto la sua esclusiva spettanza nonché l'esclusivo diritto di promuovere ogni opportuna azione per recuperare la detta somma oltre accessori, come da dichiarazione scritta che il commercialista depositava in sede di ricorso per ingiunzione.
L'ingiunta proponeva opposizione, esponendo che la ricostruzione dei fatti contenuta Pt_3
nella domanda monitoria risultava parziale e scorretta. In particolare:
- Affermava di aver remunerato il professionista ampiamente ed adeguatamente avendo già pagato parcelle per oltre 78 mila euro al ricorrente e per oltre 33 mila euro all'altro professionista, dottor
Persona_1
- Aggiungeva che i ricorsi, formalmente distinti, erano relativi a diverse annualità di una medesima presunta frode carosello, e quindi erano praticamente “in fotocopia”.
- Nella parcella opinata erano state inserite attività già remunerate e altre erano state valutate in maniera esagerata. Per la difesa penale l'opponente aveva corrisposto 4 mila euro.
L'opposto, dal canto suo, osservava che
- l'incarico era collegiale e che si può andare fino al raddoppio per le pratiche di particolare complessità;
pagina 2 di 15 - era stato saldato solo il primo grado.
§ 2 - Il primo giudice decideva la causa attraverso i seguenti passaggi in fatto e diritto, i quali, per la loro (a dir poco) estrema sinteticità, possono trascriversi pressoché pari pari, salvo un migliore approfondimento nel prosieguo:
1) Il valore della causa è circa euro 859.876, conteggiando tutte le annualità.
2) Secondo l'Art. 28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria del dm 140/2012 “
1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. ll valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. ll valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Quindi, sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%.”
3) La dichiarazione versata in atti dai colleghi di difesa del dottor non mette al riparo Parte_1
l'opponente da richieste analoghe. L'incarico ancora non era terminato;
lo stesso professionista sottolinea la convenienza per la cliente di definire la pratica pendente in cassazione con circa 20 mila euro.
4) La missiva [dei colleghi di studio] riconosce al Professionista il diritto di agire per 60 mila euro oltre accessori per lui, ma non contiene rinunce verso la CP_1
5) La richiesta per 60 mila euro è in linea con quanto chiesto in primo grado [tributario] ; tuttavia va tenuto conto del concreto apporto degli altri due colleghi, che non hanno dato alcun mandato ad agire in loro nome per il ricorrente, poteva essere riconosciuto al ricorrente un 70 % di quanto richiesto, in linea di quanto fatturato in primo grado;
pagina 3 di 15 6) quindi il decreto ingiuntivo andava revocato, ed al ricorrente possono essere riconosciuti 42 mila euro, oltre accessori. Anche perché la sorta di liberatoria che i due colleghi hanno dato al ricorrente ha solo valore interno e non può essere utilizzata dalla resistente per eventuali pretese degli altri due, e comunque si avvicina al 5% del valore della pratica globalmente considerata, limite che deve essere applicato in difetto di specifici accordi tra professionista e cliente. Per cui, ferma restando la congruità di quanto globalmente richiesto per la discussione, e l'assenza di accordi di altro tipo, per l'incarico, che ancora non ha avuto un definitivo esito in favore del contribuente, possano essere riconosciuti 42 mila euro oltre accessori
§ 3 - I motivi di appello
Il dr, , con il primo motivo d'appello, lamenta che il Tribunale sia incorso nel vizio di Parte_1
ultrapetita, poiché la questione del diritto al compenso di e colleghi di studio Per_1 CP_3 dell'appellato, è totalmente assente negli atti difensivi della ed è stata sollevata, per la CP_1
prima volta, dal Giudice soltanto nella sentenza.
Con il secondo motivo d'appello, parte appellante formula due distinte doglianze:
- Con la prima si censura che il Giudice di primo grado non abbia correttamente inquadrato la missiva del 3/04/2019, quando afferma che la stessa ha solo rilievo interno;
-Con la seconda ci si lamenta che la notifica della cessione di credito (contenuta all'interno della missiva) può essere effettuata anche con forme irrituali, e quindi anche a mezzo del decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta che il Tribunale di primo grado abbia errato quando ha rideterminato il compenso da € 60.000 a 48.000: il compenso di € 60.000, originariamente richiesto a mezzo del decreto ingiuntivo sarebbe, secondo parte appellante, equo e congruo ai sensi del
DM 140/2012, e anzi, il Giudice di primo grado avrebbe provveduto alla riduzione senza motivare il perché di tale riduzione in maniera chiara e completa.
Si è costituita ed ha controdedotto la società appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 4 – Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente e, sia pure sulla base di una doverosa integrazione della motivazione del primo giudice, il cui argomentare è effettivamente, talvolta, “di difficile lettura” (o,per meglio dire, di una stringatezza tale da non consentire, spesso, l'individuazione pagina 4 di 15 di tutti i passaggi logico-giuridici), come pure rilevato nell'atto di appello, esse sono infondate ed inidonee alla riforma della sentenza, la cui statuizione va confermata.
È utile partire dalla notazione contenuta nell'appello, secondo la quale, dell'erroneità della sentenza impugnata
“…si ha evidenza esaminando i passaggi del provvedimento impugnato in cui il Giudice, sulla base di valutazioni - peraltro totalmente erronee sotto il profilo giuridico, come verrà esposto al paragrafo che segue - concernenti il contenuto della missiva del 3/04/2019 in atti (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio), ha riconosciuto un diritto al compenso del Dott.
e della Dott.ssa (colleghi di difesa del Dott. e parti estranee al giudizio) e ha decurtato, Per_1 CP_3 Parte_1 conseguentemente, il compenso dell'odierno appellante. Trattasi di una questione - id est: l'esistenza di presunto diritto al compenso di e -: a) che è completamente estranea al giudizio che ci occupa;
b) sulla quale la controparte nulla Per_1 CP_3 ha mai osservato, eccepito o contestato;
c) che è risolta e definita ab origine dalla sopra richiamata comunicazione da essi inviata al Dott. in data 3/04/2019, in atti. Atteso che la questione del diritto al compenso di e è Parte_1 Per_1 CP_3 totalmente assente negli atti difensivi della ed è stata sollevata, per la prima volta, dal Giudice soltanto nella CP_1 sentenza…”
Tali affermazioni sono palesemente infondate, e sotto vari profili.
Innanzitutto, giova osservare che, come è piuttosto comune verificare da parte di chi si occupa del processo tributario, si tratta di ricorsi omogenei, rispetto a diverse annate, o, come, in maniera più sbrigativa, da subito obiettato dalla società appellata già in sede di opposizione ai d.i., di “ricorsi fotocopia” :
“Si consideri, infatti, che in relazione alle controversie sopracitate (o, per meglio dire, alla controversia in oggetto, trattandosi di un'unica attività di assistenza sulle medesime questioni in fatto e in diritto, per quanto formalmente espletata in relazione a quattro procedimenti “fotocopia”, relativi a quattro distinte annualità)”
[atto di citaz. in opp. a d.i., pag. 3]
Di questi ricorsi omogenei, o, se si preferisce “fotocopia”, come pure risulta pacifico, si sono occupati, specificamente per il secondo grado, non solo il Dott. , ma il Dott. Parte_1 Persona_1
e la Dott.ssa
[...] Controparte_4
Del tutto pertinente, perchè al centro del thema decidendum, già dall'esposizione contenuta nello stesso ricorso per d.i. è pertanto il richiamo alla “rinuncia” di tali due ultimi professionisti ed alle sue conseguenze. Lo è nella misura in cui introduce – e non poteva non farlo – i dati obiettivi che debbono essere esaminati per poter motivare adeguatamente (la qual cosa peraltro il primo giudice non fa) la statuizione del giudice di merito sull'applicazione dei parametri consentiti.
In buona sostanza, non solo il primo giudice non ha fatto altro che attingere ai fatti dedotti, in primis dall'attore in senso sostanziale, ma ha posto, nel suo potere-dovere di decidere, nel merito, sulla congruità della richiesta di compenso secondo i parametri normativi, la questione se, con riferimento a quegli stessi ricorsi (“fotocopia”) il Dott. e la Dott.ssa potessero Persona_1 Controparte_4 pagina 5 di 15 (ancora) chiedere a So tac i compensi di loro spettanza ovvero nei loro confronti ciò fosse precluso dalla rinuncia il cui contenuto testuale è pure riprodotto in atti. Si vedrà nel prosieguo che la questione appare mal posta, ma, nel contempo, è innegabile che questo sia un dato che il giudice ha il pieno potere di valutare, per poi decidere in punto di rilevanza o meno.
E di tale questione, tutto può dirsi meno che sia al di fuori del potere-dovere del Giudice di applicare il compenso.
4.1 – L'art. 28 dm e la sua applicazione
Come stabilito dalla norma richiamata dal primo giudice, il citato art. 28 prevede, al comma 2, prevede che
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonchè per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Pure corretto è il riferimento del primo giudice alle aliquote che derivano da quanto contenuto nel
Riquadro 10.2 della tabella C : sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%
Nel nostro caso per i vari processi, abbiamo, secondo quanto versato in atti
Procedimento N° 791/2012
CP Reddito (in più ) ai fini in euro 139.724 (in luogo dì euro 80.610 dichiarati); l'imposta veniva accertata in euro 15.007 in luogo di -4.501 dichiarati base per calcolo 19.508
La base imponibile Irap veniva accertata in euro 613.560 in luogo di 554.446 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 3.044.
Ai fini Iva, restava invariato il volume degli affari, e il totale degli acquisti veniva accertato in euro
12.299.549 in luogo di 12.358.663 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 67.508.
Procedimento 792/2012
pagina 6 di 15 Il reddito imponibile accertato ai fini ires in euro 386.370 in luogo di euro 284.850 dichiarati;
l'imposta veniva accertata in euro 33.502 in luogo di zero dichiarata.
La base imponibile Irap veniva accertata in euro 874.686 in luogo di 773.166 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 5.228.
Ai fini iva, il volume d'affari veniva accertato in euro 16.950.003 in luogo di 16.077.433 dichiarati e il totale degli acquisti veniva accertato in euro 15.778.093 in luogo di 15.879.613 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 194.818.
Procedimento 1032/2013
CP
Il reddito imponibile fissato ai fini in euro 220.052 in luogo di euro 107.852 dichiarati;
l'imposta veniva accertata in euro 30.855 in luogo di zero dichiarata.
La base imponibile Irap veniva accertata in euro 631.376 in luogo di 519.176 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 5.307.
Ai fini Iva, fermo restando il volume d'affari, veniva accertato in euro 14.093.847 il totale degli acquisti, in luogo di 14.206.047 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 22.440.
Proc. N 1033/2013
CP
Il reddito imponibile veniva fissato ai fini in euro 585.951 in luogo di euro 141.501 dichiarati;
l'imposta veniva accertata in euro 146.669 in luogo di zero dichiarata.
La base imponibile irap veniva accertata in euro 1.134.944 in luogo di 690.494 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 22.890.
Ai fini Iva, il volume d'affari veniva accertato in euro 16.776.947 in luogo di 16.575.317 dichiarati e il totale degli acquisti veniva accertato in euro 15.641.809 in luogo di 16.086.259 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 129.216.
Inoltre, dalla richiesta di opinamento, viene dichiarato l'ammontare complessivo delle sanzioni, per euro 876.681 e degli interessi per euro 94.687, questi importi si evincono solo dal predetto documento, peraltro non sono specificamente contestati.
Abbiamo quindi una base di calcolo ex art. 28 cir., pari ad euro 1.652.353: questa somma tiene conto sia della maggiore ires che della maggiore iva ed è questo il motivo per cui è diversa da quella pagina 7 di 15 contenuta nell'opinamento, che si rifà – non se ne capisce il motivo ALLA SOLA IVA E NON
ALL'IRES. Si può ipotizzare solamente che ciò sia dovuto
- Ad una scarsa precisione che caratterizza la posizione dell'appellante in altri passaggi ( paradossalmente, in quanto ci troviamo di fronte ad un professioniste il quale, per definizione, è un esperto contabile)
- Ovvero per un intento di rifarsi ad un forfait, almeno di fatto. In qualche punto delle sue argomentazioni, in effetti, parte appellante sembra fare riferimento a tale intento di definire le proprie pretese con una richiesta forfettaria.
- O ancora, come adombra parte appellata, in maniera generica, perché già pagato in parte il compenso
CP Ad ogni modo, in assenza di una specifica rinuncia per la parte ovvero ad una precisa indicazione di pretesa forfettaria, la base imponibile deve ritenersi quella sopra precisata, salvo vedere le conseguenze sul quantum pretendibile.
Quanto poteva richiedersi sulla base della somma appena determinata va
- da un minimo (1%) di euro 16.523,53
- ad un massimo (5 %) di euro 82.617,65 .
4.2 – Commercialisti, avvocati, stessa funzione difensiva nel processo tributario, computi diversi
In realtà si è scelto, per semplicità, di effettuare un cumulo dei valori dei 4 procedimenti, in quanto, in ogni caso, si tratta di un sistema di computo su una base cui vanno riferiti dei coefficienti, e nulla muterebbe, sotto tal profilo,nel calcolare una percentuale dall' 1 al 5 % su due valori, poniamo, di 100
e 50 singolarmente, ovvero su un ammontare di 150 .
Si avrà infatti, nel primo caso un'addizione tra un minimo di 1+0.5 ed un massimo di 5+2,5, nel secondo caso lo stesso risultato sarà, più sinteticamente, già determinato in 1,5 e 7,5 nel minimo e massimo.
Tale notazione non è affatto superflua, in quanto segna un'importante distinzione tra i compensi del commercialista e quelli dell'avvocato, anche se il commercialista in questo caso esercita un'attività squisitamente difensiva in sede processuale.
pagina 8 di 15 In altre parole, non è affatto indifferente se il difensore che sia avvocato, svolga la sua attività, anche nel contenzioso tributario, in favore di un determinato soggetto in un procedimento unico ovvero in più procedimenti, anche se l'ammontare complessivo dei valori in gioco è identico tra il procedimento unico e la pluralità di procedimenti.
Si prenda il caso di un identico valore di riferimento complessivo vale a dire 1.652.353.
Per un unico procedimento, senza la fase cautelare (richiesta di sospensiva atto), si avrebbe
Tabelle: 2014-2018 - Competenza: corte di giustizia tributaria di secondo grado
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.537,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.538,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.431,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.651,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 12.157,00
Tabelle: 2014-2018 - Competenza: corte di giustizia tributaria di secondo grado
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 12.731,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 5.537,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 9.802,00
Fase decisionale, valore massimo: € 13.142,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 41.212,00
Come si vede, anche dal punto di vista di un solo procedimento, l'avvocato ha parametri inferiori
(anche di molto) sia nel minimo (12.157 vs 16.523) sia nel massimo (41.212 vs 82.617) rispetto al commercialista, pur essendo evidente che, nel processo tributario, essi svolgono un identico ruolo.
Ben diverso è il caso di difesa per una pluralità di procedimenti nei quali come in questo caso, le questioni siano pressochè identiche, anche se i procedimenti stessi rimangano separati . Lasciando per un momento da parte la questione riunione/separazione, che si affronterà nel prosieguo, e ritenendo di pagina 9 di 15 “parcellizzare l'affare” dividendolo in 4 procedimenti i quali hanno un valore medio di euro 413.075 circa, per ciascuno di questi 4 procedimenti i compensi per avvocato saranno
Minimo euro 7.193 – Massimo euro 24.385
Come appare evidente, il minimo è superiore rispetto al compenso del commercialista sia nel minimo
(28.772 vs 16.523) che nel massimo (97.540 vs 82.617) .
Pluralità o unicità di procedimenti, a fronte delle stesse funzioni, è (formalmente) neutra per il commercialista, assai rilevante per l'avvocato, sempre, si ripete, in uno scenario, tipico delle controversie tributarie che vedono controversie seriali in base all'annualità.
4.3 – Riunione e separazione processi, conseguenze sulle spese (per l'avvocato)
Nel caso in esame, pur venendo i processi alla medesima udienza (7.7.2017), innanzi alla Commissione tributaria Regionale, non è stata disposta la riunione ex art. 29 d.lgs 546/92, come pure sarebbe stato più che opportuno, in relazione a questioni molto simili, per non dire identiche.
L'impianto originario della predetta norma, come è noto, non è stato oggetto di modifiche legislative, ed individua il potere di riunione in capo rispettivamente, a seconda della pendenza dei procedimenti connessi, in capo al presidente della sezione o della commissione e, ora, della Corte.
Non è previsto esplicitamente tale potere in capo al collegio, mentre il 3° comma prevede in capo ad esso il potere di separare i procedimenti, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione.
Non si dubita, peraltro, che, ove i procedimenti vengano chiamati alla stessa udienza, il collegio possa riunirli. Nessuna conseguenza processuale, tuttavia, deriva dalla mancata riunione: v. Cass. n. 18382 del 2020, secondo la quale l'eventuale mancata riunione dei giudizi non è sanzionata processualmente.
Del resto, il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria, come precisa Cass. n. 12989 del 2010, e può avvenire anche nei successivi gradi di giudizio.
L'eventuale mancata riunione, potrà essere se del caso fatta valere in sede di impugnazione ove comporti una violazione dei principi sulla regolamentazione delle spese processuali. Così, perspicuamente, da ultimo Cass. n. 29638.2020
“…….Il Tribunale di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015 n. 2245; Cass. 30 marzo 2018 n. 8024). L'omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa
pagina 10 di 15 sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. 10 marzo 2014 n. 5457)…”.
Ad esempio, potendo essere riuniti due procedimenti, in questo successivo giudizio si dovrà tenere conto delle norme, ove più favorevoli alla parte soccombente, che regolano la liquidazione delle spese in più procedimenti riuniti, onde evitare “….il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese…”, come appena sopra indicato dalla Cassazione esplicitamente per il difensore/avvocato.
A tal fine si dovrà tener conto
1) Di quanto già liquidato nella sentenza relativa al procedimento che poteva essere riunito
2) Del valore delle cause complessivamente riunibili, tenuto presente l'art. 10 c.p.c.
3) Di quanto liquidabile secondo lo scaglione di riferimento per valore e secondo i valori di tale scaglione
Da tale computo discende, ad esempio
1) Somma già liquidata nell'altro processo = euro 11mila
2) Valore delle causa riunite = poniamo euro 414mila circa + euro 127mila circa = scaglione corrispondente da € 520mila a 1 milione
3) Liquidazione secondo il valore della causa e valori medi = euro 29.193
Nel secondo procedimento, pertanto, ricorrendo tutti i i presupposti per l'applicazione dei valori medi , non si potrà liquidare alla parte difesa dall'avvocato più di 18.193 euro.
Pure di rilievo l'arresto costituito da Cass. 17147/15, sia pure pronunciandosi sul sistema antecedente all'abrogazione delle tariffe “inderogabili” :
“…Si trattava, quindi, di 12 identici giudizi, con identica questione posta e di limitato e circoscritto contenuto, nei quali gli odierni ricorrenti, quali difensori dell'Ente, svolsero identiche difese, come rilevato dal Tribunale. Inoltre, per quanto risulta dagli atti, le dodici diverse cause, seppure non formalmente riunite, furono trattate contemporaneamente nelle stesse udienze con evidenti economie e ripetitività delle stesse attività procuratorie. Tanto chiarito, il Tribunale ha ritenuto che la citata norma dell'art. 5 non escludesse la possibilità di liquidare unitariamente la parcella dovuta in dodici giudizi identici, con difese identiche e identico iter processuale, essendo sostanzialmente equiparabile la posizione di chi difenda più persone aventi posizioni processuali identiche a quella di chi difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, seppure a fronte di cause non riunite. Così, a giudizio di questo Collegio, valorizzando l'ultima parte della norma citata che, nel prevedere testualmente due distinte ipotesi ("la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto") ribadisce, da un lato, il principio che nel caso di assistenza e difesa di una parte contro più parti aventi la stessa posizione processuale all'avvocato compete un unico onorario, indipendentemente dalla riunione delle più cause nelle quali la assistenza o difesa è esercitata, non potendo l'onere della mancata riunione essere posto a carico del cliente, e, dall'altro, quello che in tale ipotesi l'unico onorario può essere percentualmente aumentato soltanto se la prestazione abbia comportato l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
Il tribunale ha implicitamente ritenuto che nella fattispecie concreta ricorresse tale ipotesi. Tale opzione interpretativa è condivisa da questo collegio, ben potendo l'espressione indicata ricomprendere la assoluta ripetitività dell'unica questione giuridica trattata, assolutamente identica e del tutto circoscritta nelle dodici distinte cause. Tale opzione interpretativa non appare, inoltre, esclusa dal
pagina 11 di 15 tenore letterale della norma applicata ed appare conforme ai principi generali che ispirano la liquidazione dei compensi degli avvocati (corrispondenza ed adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata
2.3 - Una volta ritenuta legittima l'unica liquidazione, resta il problema della corretta applicazione della norma citata quanto agli incrementi previsti ed al rispetto dei minimi tariffari. Occorre rilevare, in primo luogo, che la censura proposta col ricorso sul punto non appare adeguatamente articolata sotto entrambi i profili, mentre nella memoria appare più diffusamente illustrata. Seppure ai limiti dell'ammissibilità, tenuto conto che le parti hanno riprodotto nel ricorso il contenuto dettagliato di una delle dodici identiche notule e hanno sufficientemente indicato l'oggetto della controversia, è possibile valutare la censura proposta, calcolando, sulle base delle indicazioni fornite, i minimi tariffari, applicando le maggiorazioni previste e verificando se via sia stato o meno violazione della norma sulla inderogabilità dei minimi tariffari. Al riguardo, applicando le tariffe del 2004, secondo il valore indeterminabile, nei minimi previsti, si giunge, secondo le voci indicate dai ricorrenti, all'importo per la prima liquidazione pari a € 649 (come indicato dai ricorrenti) per Ì diritti e pari a circa € 1.400 per gli onorari (a fronte dei 4200 richiesti). Applicando la maggiorazione del 200% per le altre 10 parti (20% per 10 parti), nonché l'ulteriore 5% per l'ultima, sommano tale incremento alla "parcella base" si giunge ad un totale di circa € 2000 curo per i diritti, a fronte dei € 3.000 liquidati dal Tribunale, e di circa € 4.300 per gli onorari a fronte dei € 4.900 liquidati dal Tribunale. In definitiva, il Tribunale ha rispettato i minimi tariffari, liquidando anzi più del dovuto. Ciò è sufficiente a ritenere infondata la censura anche sotto tale profilo….”.
4.4 – Necessità di ricondurre a razionalità le differenti regole di computo.
Si badi bene che la giurisprudenza da ultimo citata si riferisce anche ad un caso particolare, cioè la liquidazione delle spese ex art- 151 disp. Att., allargandone, in via generale, la portata.
Ma l'esigenza di ricondurre a razionalità l'intero complesso deve ritenersi immanente, né può dirsi che manchino gli strumenti normativi all'uopo.
E tali strumenti si rinvengono nell'ampio ventaglio che viene previsto nell'art. 28 più volte citato, e che ha una sua corrispondenza in altre norme in tema di spese processuali, come ad es. tutte le previsioni del dm 140 che prevedono aumenti o diminuzioni in presenza di particolari fattispecie. Ma la stessa previsione di minimi e massimi – molto ampliata, come si è visto, per la prestazione del commercialista/difensore – non può che essere ancorata alla varietà di fattispecie, non tipizzate dal dm, che pure si possono presentare.
Sarà, pertanto, necessariamente nell'ambito del potere-dovere del Giudice di determinare il compenso alla stregua di queste regole, che va vista la decisione finale del primo giudice, che va confermata, peraltro, non solo mediante una più approfondita disamina delle fattispecie, ma anche correggendo altra imprecisione rinvenibile nella stringata motivazione spesa nella sentenza.
4.5 – La pretesa rinuncia dei co-difensori ad essere pagati, a favore – esclusivamente- del
[...]
Pt_1
Viene introdotta, dapprima come premessa da parte del commercialista richiedente il decreto ingiuntivo, poi come elemento fondamentale alla base della motivazione della sentenza impugnata, la questione, spesa con la stringatissima espressione del primo giudice “… La dichiarazione versata in
pagina 12 di 15 atti dai colleghi di difesa del dottor non mette al riparo l'opponente da richieste Parte_1 analoghe…[…]… La missiva riconosce al Professionista il diritto di agire per 60 mila euro oltre accessori per lui, ma non contengono rinunce verso la ”. CP_1
Come pare di capire, secondo il primo giudice, a tenore della dichiarazione, il avrebbe Parte_1
agito per sé stesso, potendo in futuro gli altri due professionisti pretendere il compenso per l'opera difensiva da loro prestata.
Al contrario, parte appellante invoca espressamente le regole relative alla cessione del credito, con ciò facendo intendere, e non c'è alcuna altra interpretazione possibile, che in tal modo egli ha agito per l'intera attività professionale dei tre commercialisti- difensori, in proprio per la sua parte, quale cessionario del credito per gli altri due .
Questo il contenuto della lettera [sottolineatura nell'originale grassetto aggiunto ] :
Gentile Dott. , Parte_1 scriviamo la presente con riferimento all'attività di assistenza giudiziale svolta da Lei e dagli scriventi in favore della innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delie Marche, nei giudìzi di Parte_4 appello promossi dall per la riforma delle sentenze delia Commissione Tributaria Parte_5 Provinciale di Ancona n°107/2/12 del 01/03/2012, n°108/2/212 de! 01/03/2012, nD76/02/13 del 13/12/2013 e
n°75/02/13 del 13/13/2012.
Ad oggi risulta che la SO.T.A.C. S.r.l. non ha ancora provveduto ad effettuare il pagamento dei compensi professionali maturati per la predetta attività di assistenza ovvero la somma complessiva di Euro 60.000,00, oltre al 4% Legge 414/91 ed IVA al 22%, ragion per cui LL ha preannunciato l'avvìo dell'azione monitoria di recupero.
Nel dar seguito agli accordi già intercorsi, con la presente Le riconosciamo l'esclusivo diritto di promuovere ogni più opportuna azione giudiziale nei confronti del debitore per ottenere il pagamento di Euro
60.000,00. oltre accessori dì legge e, al contempo, Le confermiamo che l'intera somma che verrà corrisposta dai debitore per i titoli che precedono è e sarà di sua esclusiva spettanza, esonerandola espressamente da ogni obbligo, onere e adempimento nei nostri confronti, connesso e/o derivante dalla prestazione di assistenza indicata in oggetto.
Il tenore letterale della missiva sembra essere quello di una cessione del credito, in disparte tutte le altre questioni agitate fra le parti circa la validità della comunicazione al debitore .
Questa Corte, peraltro, non intende pronunciarsi sulla questione se si tratti di una cessione del credito e, soprattutto, se si tratti di cessione del credito validamente attivata.
In altri termini, pur aderendo all'ipotesi di cessione del credito, rilevato che occorre rispondere al quesito – non compiutamente assolto dal primo giudice dal punto di vista motivazionale ma, come deve ribadirsi ancora una volta, attinente al potere-dovere del giudice di dare conto, in tema di spese processuali di come e perché abbia applicato i parametri di riferimento – non può essere elusa la seguente domanda: in che limiti la pluralità di difensori postula un automatico e corrispondente aumento della parcella .
pagina 13 di 15 Ove ci trovassimo di fronte alla difesa di un avvocato, l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 55 del 2014, esprime un principio ben noto, secondo il quale “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
Principio espressamente ribadito, ove ce ne fosse bisogno, da Cass, ord. 3 marzo 2022, numero
7030.
Il primo problema che ci troviamo di fronte è quello se tale passaggio, previsto per l'avvocato/difensore, vale anche per il commercialista/difensore. Sembrerebbe proprio di no, anche se la mediocre formulazione normativa che, sul punto, ha il dm 140, lascia qualche incertezza. Per qualche dubbia ragione, si è consentita al commercialista l'attività difensiva (e procuratoria) al commercialista come ad altri professionisti, nell'ambito del processo tributario, ma il compenso del commercialista, difensore e procuratore in un processo altamente tecnico, attinge piuttosto a quello della consulenza.
Ma, come dettagliatamente visto, il difensore commercialista, tra il minimo ed il massimo, viene molto favorito nella liquidazione del compenso. Ed al molto migliore trattamento in tema di pluralità di processi a fronte di un medesimo affare/pratica, riconosciuto per converso all'avvocato, l'ordinamento, come visto, reagisce in vari modi (ove sia possibile reagire, e nel nostro caso lo era, in primis, con la riunione, e posi con le norme sopra enucleate in materia di spese, conseguenti alla mancata riunione).
Cosicché, proprio la riconduzione a razionalità del sistema, sulla base delle regole espresse, consente di motivare tra il minimo ed il massimo che, come sopra visto (a valori corretti, la qual cosa non è stata fatta, in primis, dall'appellante)
È
- da un minimo (1%) di euro 16.523,53
- ad un massimo (5 %) di euro 82.617,65 .
Ora, è di palmare evidenza che tra questo minimo e questo massimo la presenza di tre difensori che si occupano del medesimo affare non è neutra, e non lo può essere, nei termini che si vengono a spiegare
.
Infatti , o ci si avvicina al minimo, e si riconosce l'importo triplicato, o ci si allontana dal minimo stesso ma, in tal caso non si vede il perché liquidare a valori medi o superiori alla media il compenso pagina 14 di 15 per ciascuno dei tre professionisti i quali, scendendo nel dettaglio, avranno avuto la loro opera difensiva resa più semplice proprio dalle sinergie interne allo Studio professionale.
Il primo giudice ha liquidato la somma di euro 42mila oltre accessori.
La somma appare eccessivamente bassa, alla luce dei criteri sopra descritti: più corretto riconoscere almeno la somma di euro 51mila complessivi o, se si preferisce, euro 17mila per i tre difensori .
Si vede così, in maniera plastica, che proprio la minor sussistenza di parametri per l'onorario difensivo del difensore/commercialista consente, di fatto, di commisurare il compenso all'opera prestata, in concreto, dallo studio professionale, senza doversi pronunciare espressamente sulla questione: cessione si o no, la cui portata viene depotenziata nelle sue conseguenze pratiche.
§§§§§§§§§§§
Alla stregua delle considerazioni rassegnate, al parziale accoglimento dell'appello appare corretto far conseguire la compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , accoglie parzialmente l'appello e riforma Parte_1 Controparte_1
parzialmente l'impugnata sentenza, così provvedendo:
- Condanna al pagamento della maggior somma di € 51mila, oltre accessori , a Controparte_1
favore di ; Parte_1
- Spese del grado compensate.
Ancona, così deciso in c.c. del 24.3.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 679 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con studio in Jesi (AN), Viale Cavallotti n. 11, rappresentato dall'Avv. Gianpaolo Sicuro (cf.
) ed a tal fine elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Corso C.F._2
Mazzini 156, Pec: Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gerardo Villanacci CP_2 C.F._3
(c.f. ), con questi elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento C.F._4 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Coen, Corso Stamira n. 10 di Ancona, con facoltà di ricevere pagina 1 di 15 notifiche, nel rispetto delle leggi vigenti, a mezzo fax all'utenza 0733.817054, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-APPELLATO-
Oggetto: impugnazione in materia di compensi per rapporto professionale
RAGIONI IN FATTO ED IN
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Il dottor otteneva dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo contro la so. Parte_1
, esponendo di averla assistita, unitamente ad altri due professionisti, per quattro avvisi di Pt_2
accertamento, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona e dinanzi alla Commissione regionale tributaria delle Marche, per cui complessivamente avrebbe maturato una parcella per 60mila euro, vidimata dal proprio ordine dei commercialisti.
Esponeva altresì che gli altri due professionisti coinvolti nella difesa gli avevano riconosciuto la sua esclusiva spettanza nonché l'esclusivo diritto di promuovere ogni opportuna azione per recuperare la detta somma oltre accessori, come da dichiarazione scritta che il commercialista depositava in sede di ricorso per ingiunzione.
L'ingiunta proponeva opposizione, esponendo che la ricostruzione dei fatti contenuta Pt_3
nella domanda monitoria risultava parziale e scorretta. In particolare:
- Affermava di aver remunerato il professionista ampiamente ed adeguatamente avendo già pagato parcelle per oltre 78 mila euro al ricorrente e per oltre 33 mila euro all'altro professionista, dottor
Persona_1
- Aggiungeva che i ricorsi, formalmente distinti, erano relativi a diverse annualità di una medesima presunta frode carosello, e quindi erano praticamente “in fotocopia”.
- Nella parcella opinata erano state inserite attività già remunerate e altre erano state valutate in maniera esagerata. Per la difesa penale l'opponente aveva corrisposto 4 mila euro.
L'opposto, dal canto suo, osservava che
- l'incarico era collegiale e che si può andare fino al raddoppio per le pratiche di particolare complessità;
pagina 2 di 15 - era stato saldato solo il primo grado.
§ 2 - Il primo giudice decideva la causa attraverso i seguenti passaggi in fatto e diritto, i quali, per la loro (a dir poco) estrema sinteticità, possono trascriversi pressoché pari pari, salvo un migliore approfondimento nel prosieguo:
1) Il valore della causa è circa euro 859.876, conteggiando tutte le annualità.
2) Secondo l'Art. 28 Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria del dm 140/2012 “
1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. ll valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. ll valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Quindi, sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%.”
3) La dichiarazione versata in atti dai colleghi di difesa del dottor non mette al riparo Parte_1
l'opponente da richieste analoghe. L'incarico ancora non era terminato;
lo stesso professionista sottolinea la convenienza per la cliente di definire la pratica pendente in cassazione con circa 20 mila euro.
4) La missiva [dei colleghi di studio] riconosce al Professionista il diritto di agire per 60 mila euro oltre accessori per lui, ma non contiene rinunce verso la CP_1
5) La richiesta per 60 mila euro è in linea con quanto chiesto in primo grado [tributario] ; tuttavia va tenuto conto del concreto apporto degli altri due colleghi, che non hanno dato alcun mandato ad agire in loro nome per il ricorrente, poteva essere riconosciuto al ricorrente un 70 % di quanto richiesto, in linea di quanto fatturato in primo grado;
pagina 3 di 15 6) quindi il decreto ingiuntivo andava revocato, ed al ricorrente possono essere riconosciuti 42 mila euro, oltre accessori. Anche perché la sorta di liberatoria che i due colleghi hanno dato al ricorrente ha solo valore interno e non può essere utilizzata dalla resistente per eventuali pretese degli altri due, e comunque si avvicina al 5% del valore della pratica globalmente considerata, limite che deve essere applicato in difetto di specifici accordi tra professionista e cliente. Per cui, ferma restando la congruità di quanto globalmente richiesto per la discussione, e l'assenza di accordi di altro tipo, per l'incarico, che ancora non ha avuto un definitivo esito in favore del contribuente, possano essere riconosciuti 42 mila euro oltre accessori
§ 3 - I motivi di appello
Il dr, , con il primo motivo d'appello, lamenta che il Tribunale sia incorso nel vizio di Parte_1
ultrapetita, poiché la questione del diritto al compenso di e colleghi di studio Per_1 CP_3 dell'appellato, è totalmente assente negli atti difensivi della ed è stata sollevata, per la CP_1
prima volta, dal Giudice soltanto nella sentenza.
Con il secondo motivo d'appello, parte appellante formula due distinte doglianze:
- Con la prima si censura che il Giudice di primo grado non abbia correttamente inquadrato la missiva del 3/04/2019, quando afferma che la stessa ha solo rilievo interno;
-Con la seconda ci si lamenta che la notifica della cessione di credito (contenuta all'interno della missiva) può essere effettuata anche con forme irrituali, e quindi anche a mezzo del decreto ingiuntivo.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta che il Tribunale di primo grado abbia errato quando ha rideterminato il compenso da € 60.000 a 48.000: il compenso di € 60.000, originariamente richiesto a mezzo del decreto ingiuntivo sarebbe, secondo parte appellante, equo e congruo ai sensi del
DM 140/2012, e anzi, il Giudice di primo grado avrebbe provveduto alla riduzione senza motivare il perché di tale riduzione in maniera chiara e completa.
Si è costituita ed ha controdedotto la società appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 4 – Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente e, sia pure sulla base di una doverosa integrazione della motivazione del primo giudice, il cui argomentare è effettivamente, talvolta, “di difficile lettura” (o,per meglio dire, di una stringatezza tale da non consentire, spesso, l'individuazione pagina 4 di 15 di tutti i passaggi logico-giuridici), come pure rilevato nell'atto di appello, esse sono infondate ed inidonee alla riforma della sentenza, la cui statuizione va confermata.
È utile partire dalla notazione contenuta nell'appello, secondo la quale, dell'erroneità della sentenza impugnata
“…si ha evidenza esaminando i passaggi del provvedimento impugnato in cui il Giudice, sulla base di valutazioni - peraltro totalmente erronee sotto il profilo giuridico, come verrà esposto al paragrafo che segue - concernenti il contenuto della missiva del 3/04/2019 in atti (cfr. doc. n. 10 del fascicolo monitorio), ha riconosciuto un diritto al compenso del Dott.
e della Dott.ssa (colleghi di difesa del Dott. e parti estranee al giudizio) e ha decurtato, Per_1 CP_3 Parte_1 conseguentemente, il compenso dell'odierno appellante. Trattasi di una questione - id est: l'esistenza di presunto diritto al compenso di e -: a) che è completamente estranea al giudizio che ci occupa;
b) sulla quale la controparte nulla Per_1 CP_3 ha mai osservato, eccepito o contestato;
c) che è risolta e definita ab origine dalla sopra richiamata comunicazione da essi inviata al Dott. in data 3/04/2019, in atti. Atteso che la questione del diritto al compenso di e è Parte_1 Per_1 CP_3 totalmente assente negli atti difensivi della ed è stata sollevata, per la prima volta, dal Giudice soltanto nella CP_1 sentenza…”
Tali affermazioni sono palesemente infondate, e sotto vari profili.
Innanzitutto, giova osservare che, come è piuttosto comune verificare da parte di chi si occupa del processo tributario, si tratta di ricorsi omogenei, rispetto a diverse annate, o, come, in maniera più sbrigativa, da subito obiettato dalla società appellata già in sede di opposizione ai d.i., di “ricorsi fotocopia” :
“Si consideri, infatti, che in relazione alle controversie sopracitate (o, per meglio dire, alla controversia in oggetto, trattandosi di un'unica attività di assistenza sulle medesime questioni in fatto e in diritto, per quanto formalmente espletata in relazione a quattro procedimenti “fotocopia”, relativi a quattro distinte annualità)”
[atto di citaz. in opp. a d.i., pag. 3]
Di questi ricorsi omogenei, o, se si preferisce “fotocopia”, come pure risulta pacifico, si sono occupati, specificamente per il secondo grado, non solo il Dott. , ma il Dott. Parte_1 Persona_1
e la Dott.ssa
[...] Controparte_4
Del tutto pertinente, perchè al centro del thema decidendum, già dall'esposizione contenuta nello stesso ricorso per d.i. è pertanto il richiamo alla “rinuncia” di tali due ultimi professionisti ed alle sue conseguenze. Lo è nella misura in cui introduce – e non poteva non farlo – i dati obiettivi che debbono essere esaminati per poter motivare adeguatamente (la qual cosa peraltro il primo giudice non fa) la statuizione del giudice di merito sull'applicazione dei parametri consentiti.
In buona sostanza, non solo il primo giudice non ha fatto altro che attingere ai fatti dedotti, in primis dall'attore in senso sostanziale, ma ha posto, nel suo potere-dovere di decidere, nel merito, sulla congruità della richiesta di compenso secondo i parametri normativi, la questione se, con riferimento a quegli stessi ricorsi (“fotocopia”) il Dott. e la Dott.ssa potessero Persona_1 Controparte_4 pagina 5 di 15 (ancora) chiedere a So tac i compensi di loro spettanza ovvero nei loro confronti ciò fosse precluso dalla rinuncia il cui contenuto testuale è pure riprodotto in atti. Si vedrà nel prosieguo che la questione appare mal posta, ma, nel contempo, è innegabile che questo sia un dato che il giudice ha il pieno potere di valutare, per poi decidere in punto di rilevanza o meno.
E di tale questione, tutto può dirsi meno che sia al di fuori del potere-dovere del Giudice di applicare il compenso.
4.1 – L'art. 28 dm e la sua applicazione
Come stabilito dalla norma richiamata dal primo giudice, il citato art. 28 prevede, al comma 2, prevede che
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonchè per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Pure corretto è il riferimento del primo giudice alle aliquote che derivano da quanto contenuto nel
Riquadro 10.2 della tabella C : sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dall'1% al 5%
Nel nostro caso per i vari processi, abbiamo, secondo quanto versato in atti
Procedimento N° 791/2012
CP Reddito (in più ) ai fini in euro 139.724 (in luogo dì euro 80.610 dichiarati); l'imposta veniva accertata in euro 15.007 in luogo di -4.501 dichiarati base per calcolo 19.508
La base imponibile Irap veniva accertata in euro 613.560 in luogo di 554.446 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 3.044.
Ai fini Iva, restava invariato il volume degli affari, e il totale degli acquisti veniva accertato in euro
12.299.549 in luogo di 12.358.663 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 67.508.
Procedimento 792/2012
pagina 6 di 15 Il reddito imponibile accertato ai fini ires in euro 386.370 in luogo di euro 284.850 dichiarati;
l'imposta veniva accertata in euro 33.502 in luogo di zero dichiarata.
La base imponibile Irap veniva accertata in euro 874.686 in luogo di 773.166 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 5.228.
Ai fini iva, il volume d'affari veniva accertato in euro 16.950.003 in luogo di 16.077.433 dichiarati e il totale degli acquisti veniva accertato in euro 15.778.093 in luogo di 15.879.613 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 194.818.
Procedimento 1032/2013
CP
Il reddito imponibile fissato ai fini in euro 220.052 in luogo di euro 107.852 dichiarati;
l'imposta veniva accertata in euro 30.855 in luogo di zero dichiarata.
La base imponibile Irap veniva accertata in euro 631.376 in luogo di 519.176 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 5.307.
Ai fini Iva, fermo restando il volume d'affari, veniva accertato in euro 14.093.847 il totale degli acquisti, in luogo di 14.206.047 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 22.440.
Proc. N 1033/2013
CP
Il reddito imponibile veniva fissato ai fini in euro 585.951 in luogo di euro 141.501 dichiarati;
l'imposta veniva accertata in euro 146.669 in luogo di zero dichiarata.
La base imponibile irap veniva accertata in euro 1.134.944 in luogo di 690.494 dichiarati, con una maggiore imposta di euro 22.890.
Ai fini Iva, il volume d'affari veniva accertato in euro 16.776.947 in luogo di 16.575.317 dichiarati e il totale degli acquisti veniva accertato in euro 15.641.809 in luogo di 16.086.259 dichiarati, con una maggiore Iva dovuta di euro 129.216.
Inoltre, dalla richiesta di opinamento, viene dichiarato l'ammontare complessivo delle sanzioni, per euro 876.681 e degli interessi per euro 94.687, questi importi si evincono solo dal predetto documento, peraltro non sono specificamente contestati.
Abbiamo quindi una base di calcolo ex art. 28 cir., pari ad euro 1.652.353: questa somma tiene conto sia della maggiore ires che della maggiore iva ed è questo il motivo per cui è diversa da quella pagina 7 di 15 contenuta nell'opinamento, che si rifà – non se ne capisce il motivo ALLA SOLA IVA E NON
ALL'IRES. Si può ipotizzare solamente che ciò sia dovuto
- Ad una scarsa precisione che caratterizza la posizione dell'appellante in altri passaggi ( paradossalmente, in quanto ci troviamo di fronte ad un professioniste il quale, per definizione, è un esperto contabile)
- Ovvero per un intento di rifarsi ad un forfait, almeno di fatto. In qualche punto delle sue argomentazioni, in effetti, parte appellante sembra fare riferimento a tale intento di definire le proprie pretese con una richiesta forfettaria.
- O ancora, come adombra parte appellata, in maniera generica, perché già pagato in parte il compenso
CP Ad ogni modo, in assenza di una specifica rinuncia per la parte ovvero ad una precisa indicazione di pretesa forfettaria, la base imponibile deve ritenersi quella sopra precisata, salvo vedere le conseguenze sul quantum pretendibile.
Quanto poteva richiedersi sulla base della somma appena determinata va
- da un minimo (1%) di euro 16.523,53
- ad un massimo (5 %) di euro 82.617,65 .
4.2 – Commercialisti, avvocati, stessa funzione difensiva nel processo tributario, computi diversi
In realtà si è scelto, per semplicità, di effettuare un cumulo dei valori dei 4 procedimenti, in quanto, in ogni caso, si tratta di un sistema di computo su una base cui vanno riferiti dei coefficienti, e nulla muterebbe, sotto tal profilo,nel calcolare una percentuale dall' 1 al 5 % su due valori, poniamo, di 100
e 50 singolarmente, ovvero su un ammontare di 150 .
Si avrà infatti, nel primo caso un'addizione tra un minimo di 1+0.5 ed un massimo di 5+2,5, nel secondo caso lo stesso risultato sarà, più sinteticamente, già determinato in 1,5 e 7,5 nel minimo e massimo.
Tale notazione non è affatto superflua, in quanto segna un'importante distinzione tra i compensi del commercialista e quelli dell'avvocato, anche se il commercialista in questo caso esercita un'attività squisitamente difensiva in sede processuale.
pagina 8 di 15 In altre parole, non è affatto indifferente se il difensore che sia avvocato, svolga la sua attività, anche nel contenzioso tributario, in favore di un determinato soggetto in un procedimento unico ovvero in più procedimenti, anche se l'ammontare complessivo dei valori in gioco è identico tra il procedimento unico e la pluralità di procedimenti.
Si prenda il caso di un identico valore di riferimento complessivo vale a dire 1.652.353.
Per un unico procedimento, senza la fase cautelare (richiesta di sospensiva atto), si avrebbe
Tabelle: 2014-2018 - Competenza: corte di giustizia tributaria di secondo grado
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.537,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.538,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.431,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.651,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 12.157,00
Tabelle: 2014-2018 - Competenza: corte di giustizia tributaria di secondo grado
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 12.731,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 5.537,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 9.802,00
Fase decisionale, valore massimo: € 13.142,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 41.212,00
Come si vede, anche dal punto di vista di un solo procedimento, l'avvocato ha parametri inferiori
(anche di molto) sia nel minimo (12.157 vs 16.523) sia nel massimo (41.212 vs 82.617) rispetto al commercialista, pur essendo evidente che, nel processo tributario, essi svolgono un identico ruolo.
Ben diverso è il caso di difesa per una pluralità di procedimenti nei quali come in questo caso, le questioni siano pressochè identiche, anche se i procedimenti stessi rimangano separati . Lasciando per un momento da parte la questione riunione/separazione, che si affronterà nel prosieguo, e ritenendo di pagina 9 di 15 “parcellizzare l'affare” dividendolo in 4 procedimenti i quali hanno un valore medio di euro 413.075 circa, per ciascuno di questi 4 procedimenti i compensi per avvocato saranno
Minimo euro 7.193 – Massimo euro 24.385
Come appare evidente, il minimo è superiore rispetto al compenso del commercialista sia nel minimo
(28.772 vs 16.523) che nel massimo (97.540 vs 82.617) .
Pluralità o unicità di procedimenti, a fronte delle stesse funzioni, è (formalmente) neutra per il commercialista, assai rilevante per l'avvocato, sempre, si ripete, in uno scenario, tipico delle controversie tributarie che vedono controversie seriali in base all'annualità.
4.3 – Riunione e separazione processi, conseguenze sulle spese (per l'avvocato)
Nel caso in esame, pur venendo i processi alla medesima udienza (7.7.2017), innanzi alla Commissione tributaria Regionale, non è stata disposta la riunione ex art. 29 d.lgs 546/92, come pure sarebbe stato più che opportuno, in relazione a questioni molto simili, per non dire identiche.
L'impianto originario della predetta norma, come è noto, non è stato oggetto di modifiche legislative, ed individua il potere di riunione in capo rispettivamente, a seconda della pendenza dei procedimenti connessi, in capo al presidente della sezione o della commissione e, ora, della Corte.
Non è previsto esplicitamente tale potere in capo al collegio, mentre il 3° comma prevede in capo ad esso il potere di separare i procedimenti, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione.
Non si dubita, peraltro, che, ove i procedimenti vengano chiamati alla stessa udienza, il collegio possa riunirli. Nessuna conseguenza processuale, tuttavia, deriva dalla mancata riunione: v. Cass. n. 18382 del 2020, secondo la quale l'eventuale mancata riunione dei giudizi non è sanzionata processualmente.
Del resto, il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria, come precisa Cass. n. 12989 del 2010, e può avvenire anche nei successivi gradi di giudizio.
L'eventuale mancata riunione, potrà essere se del caso fatta valere in sede di impugnazione ove comporti una violazione dei principi sulla regolamentazione delle spese processuali. Così, perspicuamente, da ultimo Cass. n. 29638.2020
“…….Il Tribunale di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015 n. 2245; Cass. 30 marzo 2018 n. 8024). L'omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell'art. 151, disp. att., c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa
pagina 10 di 15 sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. 10 marzo 2014 n. 5457)…”.
Ad esempio, potendo essere riuniti due procedimenti, in questo successivo giudizio si dovrà tenere conto delle norme, ove più favorevoli alla parte soccombente, che regolano la liquidazione delle spese in più procedimenti riuniti, onde evitare “….il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese…”, come appena sopra indicato dalla Cassazione esplicitamente per il difensore/avvocato.
A tal fine si dovrà tener conto
1) Di quanto già liquidato nella sentenza relativa al procedimento che poteva essere riunito
2) Del valore delle cause complessivamente riunibili, tenuto presente l'art. 10 c.p.c.
3) Di quanto liquidabile secondo lo scaglione di riferimento per valore e secondo i valori di tale scaglione
Da tale computo discende, ad esempio
1) Somma già liquidata nell'altro processo = euro 11mila
2) Valore delle causa riunite = poniamo euro 414mila circa + euro 127mila circa = scaglione corrispondente da € 520mila a 1 milione
3) Liquidazione secondo il valore della causa e valori medi = euro 29.193
Nel secondo procedimento, pertanto, ricorrendo tutti i i presupposti per l'applicazione dei valori medi , non si potrà liquidare alla parte difesa dall'avvocato più di 18.193 euro.
Pure di rilievo l'arresto costituito da Cass. 17147/15, sia pure pronunciandosi sul sistema antecedente all'abrogazione delle tariffe “inderogabili” :
“…Si trattava, quindi, di 12 identici giudizi, con identica questione posta e di limitato e circoscritto contenuto, nei quali gli odierni ricorrenti, quali difensori dell'Ente, svolsero identiche difese, come rilevato dal Tribunale. Inoltre, per quanto risulta dagli atti, le dodici diverse cause, seppure non formalmente riunite, furono trattate contemporaneamente nelle stesse udienze con evidenti economie e ripetitività delle stesse attività procuratorie. Tanto chiarito, il Tribunale ha ritenuto che la citata norma dell'art. 5 non escludesse la possibilità di liquidare unitariamente la parcella dovuta in dodici giudizi identici, con difese identiche e identico iter processuale, essendo sostanzialmente equiparabile la posizione di chi difenda più persone aventi posizioni processuali identiche a quella di chi difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, seppure a fronte di cause non riunite. Così, a giudizio di questo Collegio, valorizzando l'ultima parte della norma citata che, nel prevedere testualmente due distinte ipotesi ("la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto") ribadisce, da un lato, il principio che nel caso di assistenza e difesa di una parte contro più parti aventi la stessa posizione processuale all'avvocato compete un unico onorario, indipendentemente dalla riunione delle più cause nelle quali la assistenza o difesa è esercitata, non potendo l'onere della mancata riunione essere posto a carico del cliente, e, dall'altro, quello che in tale ipotesi l'unico onorario può essere percentualmente aumentato soltanto se la prestazione abbia comportato l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
Il tribunale ha implicitamente ritenuto che nella fattispecie concreta ricorresse tale ipotesi. Tale opzione interpretativa è condivisa da questo collegio, ben potendo l'espressione indicata ricomprendere la assoluta ripetitività dell'unica questione giuridica trattata, assolutamente identica e del tutto circoscritta nelle dodici distinte cause. Tale opzione interpretativa non appare, inoltre, esclusa dal
pagina 11 di 15 tenore letterale della norma applicata ed appare conforme ai principi generali che ispirano la liquidazione dei compensi degli avvocati (corrispondenza ed adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata
2.3 - Una volta ritenuta legittima l'unica liquidazione, resta il problema della corretta applicazione della norma citata quanto agli incrementi previsti ed al rispetto dei minimi tariffari. Occorre rilevare, in primo luogo, che la censura proposta col ricorso sul punto non appare adeguatamente articolata sotto entrambi i profili, mentre nella memoria appare più diffusamente illustrata. Seppure ai limiti dell'ammissibilità, tenuto conto che le parti hanno riprodotto nel ricorso il contenuto dettagliato di una delle dodici identiche notule e hanno sufficientemente indicato l'oggetto della controversia, è possibile valutare la censura proposta, calcolando, sulle base delle indicazioni fornite, i minimi tariffari, applicando le maggiorazioni previste e verificando se via sia stato o meno violazione della norma sulla inderogabilità dei minimi tariffari. Al riguardo, applicando le tariffe del 2004, secondo il valore indeterminabile, nei minimi previsti, si giunge, secondo le voci indicate dai ricorrenti, all'importo per la prima liquidazione pari a € 649 (come indicato dai ricorrenti) per Ì diritti e pari a circa € 1.400 per gli onorari (a fronte dei 4200 richiesti). Applicando la maggiorazione del 200% per le altre 10 parti (20% per 10 parti), nonché l'ulteriore 5% per l'ultima, sommano tale incremento alla "parcella base" si giunge ad un totale di circa € 2000 curo per i diritti, a fronte dei € 3.000 liquidati dal Tribunale, e di circa € 4.300 per gli onorari a fronte dei € 4.900 liquidati dal Tribunale. In definitiva, il Tribunale ha rispettato i minimi tariffari, liquidando anzi più del dovuto. Ciò è sufficiente a ritenere infondata la censura anche sotto tale profilo….”.
4.4 – Necessità di ricondurre a razionalità le differenti regole di computo.
Si badi bene che la giurisprudenza da ultimo citata si riferisce anche ad un caso particolare, cioè la liquidazione delle spese ex art- 151 disp. Att., allargandone, in via generale, la portata.
Ma l'esigenza di ricondurre a razionalità l'intero complesso deve ritenersi immanente, né può dirsi che manchino gli strumenti normativi all'uopo.
E tali strumenti si rinvengono nell'ampio ventaglio che viene previsto nell'art. 28 più volte citato, e che ha una sua corrispondenza in altre norme in tema di spese processuali, come ad es. tutte le previsioni del dm 140 che prevedono aumenti o diminuzioni in presenza di particolari fattispecie. Ma la stessa previsione di minimi e massimi – molto ampliata, come si è visto, per la prestazione del commercialista/difensore – non può che essere ancorata alla varietà di fattispecie, non tipizzate dal dm, che pure si possono presentare.
Sarà, pertanto, necessariamente nell'ambito del potere-dovere del Giudice di determinare il compenso alla stregua di queste regole, che va vista la decisione finale del primo giudice, che va confermata, peraltro, non solo mediante una più approfondita disamina delle fattispecie, ma anche correggendo altra imprecisione rinvenibile nella stringata motivazione spesa nella sentenza.
4.5 – La pretesa rinuncia dei co-difensori ad essere pagati, a favore – esclusivamente- del
[...]
Pt_1
Viene introdotta, dapprima come premessa da parte del commercialista richiedente il decreto ingiuntivo, poi come elemento fondamentale alla base della motivazione della sentenza impugnata, la questione, spesa con la stringatissima espressione del primo giudice “… La dichiarazione versata in
pagina 12 di 15 atti dai colleghi di difesa del dottor non mette al riparo l'opponente da richieste Parte_1 analoghe…[…]… La missiva riconosce al Professionista il diritto di agire per 60 mila euro oltre accessori per lui, ma non contengono rinunce verso la ”. CP_1
Come pare di capire, secondo il primo giudice, a tenore della dichiarazione, il avrebbe Parte_1
agito per sé stesso, potendo in futuro gli altri due professionisti pretendere il compenso per l'opera difensiva da loro prestata.
Al contrario, parte appellante invoca espressamente le regole relative alla cessione del credito, con ciò facendo intendere, e non c'è alcuna altra interpretazione possibile, che in tal modo egli ha agito per l'intera attività professionale dei tre commercialisti- difensori, in proprio per la sua parte, quale cessionario del credito per gli altri due .
Questo il contenuto della lettera [sottolineatura nell'originale grassetto aggiunto ] :
Gentile Dott. , Parte_1 scriviamo la presente con riferimento all'attività di assistenza giudiziale svolta da Lei e dagli scriventi in favore della innanzi alla Commissione Tributaria Regionale delie Marche, nei giudìzi di Parte_4 appello promossi dall per la riforma delle sentenze delia Commissione Tributaria Parte_5 Provinciale di Ancona n°107/2/12 del 01/03/2012, n°108/2/212 de! 01/03/2012, nD76/02/13 del 13/12/2013 e
n°75/02/13 del 13/13/2012.
Ad oggi risulta che la SO.T.A.C. S.r.l. non ha ancora provveduto ad effettuare il pagamento dei compensi professionali maturati per la predetta attività di assistenza ovvero la somma complessiva di Euro 60.000,00, oltre al 4% Legge 414/91 ed IVA al 22%, ragion per cui LL ha preannunciato l'avvìo dell'azione monitoria di recupero.
Nel dar seguito agli accordi già intercorsi, con la presente Le riconosciamo l'esclusivo diritto di promuovere ogni più opportuna azione giudiziale nei confronti del debitore per ottenere il pagamento di Euro
60.000,00. oltre accessori dì legge e, al contempo, Le confermiamo che l'intera somma che verrà corrisposta dai debitore per i titoli che precedono è e sarà di sua esclusiva spettanza, esonerandola espressamente da ogni obbligo, onere e adempimento nei nostri confronti, connesso e/o derivante dalla prestazione di assistenza indicata in oggetto.
Il tenore letterale della missiva sembra essere quello di una cessione del credito, in disparte tutte le altre questioni agitate fra le parti circa la validità della comunicazione al debitore .
Questa Corte, peraltro, non intende pronunciarsi sulla questione se si tratti di una cessione del credito e, soprattutto, se si tratti di cessione del credito validamente attivata.
In altri termini, pur aderendo all'ipotesi di cessione del credito, rilevato che occorre rispondere al quesito – non compiutamente assolto dal primo giudice dal punto di vista motivazionale ma, come deve ribadirsi ancora una volta, attinente al potere-dovere del giudice di dare conto, in tema di spese processuali di come e perché abbia applicato i parametri di riferimento – non può essere elusa la seguente domanda: in che limiti la pluralità di difensori postula un automatico e corrispondente aumento della parcella .
pagina 13 di 15 Ove ci trovassimo di fronte alla difesa di un avvocato, l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 55 del 2014, esprime un principio ben noto, secondo il quale “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
Principio espressamente ribadito, ove ce ne fosse bisogno, da Cass, ord. 3 marzo 2022, numero
7030.
Il primo problema che ci troviamo di fronte è quello se tale passaggio, previsto per l'avvocato/difensore, vale anche per il commercialista/difensore. Sembrerebbe proprio di no, anche se la mediocre formulazione normativa che, sul punto, ha il dm 140, lascia qualche incertezza. Per qualche dubbia ragione, si è consentita al commercialista l'attività difensiva (e procuratoria) al commercialista come ad altri professionisti, nell'ambito del processo tributario, ma il compenso del commercialista, difensore e procuratore in un processo altamente tecnico, attinge piuttosto a quello della consulenza.
Ma, come dettagliatamente visto, il difensore commercialista, tra il minimo ed il massimo, viene molto favorito nella liquidazione del compenso. Ed al molto migliore trattamento in tema di pluralità di processi a fronte di un medesimo affare/pratica, riconosciuto per converso all'avvocato, l'ordinamento, come visto, reagisce in vari modi (ove sia possibile reagire, e nel nostro caso lo era, in primis, con la riunione, e posi con le norme sopra enucleate in materia di spese, conseguenti alla mancata riunione).
Cosicché, proprio la riconduzione a razionalità del sistema, sulla base delle regole espresse, consente di motivare tra il minimo ed il massimo che, come sopra visto (a valori corretti, la qual cosa non è stata fatta, in primis, dall'appellante)
È
- da un minimo (1%) di euro 16.523,53
- ad un massimo (5 %) di euro 82.617,65 .
Ora, è di palmare evidenza che tra questo minimo e questo massimo la presenza di tre difensori che si occupano del medesimo affare non è neutra, e non lo può essere, nei termini che si vengono a spiegare
.
Infatti , o ci si avvicina al minimo, e si riconosce l'importo triplicato, o ci si allontana dal minimo stesso ma, in tal caso non si vede il perché liquidare a valori medi o superiori alla media il compenso pagina 14 di 15 per ciascuno dei tre professionisti i quali, scendendo nel dettaglio, avranno avuto la loro opera difensiva resa più semplice proprio dalle sinergie interne allo Studio professionale.
Il primo giudice ha liquidato la somma di euro 42mila oltre accessori.
La somma appare eccessivamente bassa, alla luce dei criteri sopra descritti: più corretto riconoscere almeno la somma di euro 51mila complessivi o, se si preferisce, euro 17mila per i tre difensori .
Si vede così, in maniera plastica, che proprio la minor sussistenza di parametri per l'onorario difensivo del difensore/commercialista consente, di fatto, di commisurare il compenso all'opera prestata, in concreto, dallo studio professionale, senza doversi pronunciare espressamente sulla questione: cessione si o no, la cui portata viene depotenziata nelle sue conseguenze pratiche.
§§§§§§§§§§§
Alla stregua delle considerazioni rassegnate, al parziale accoglimento dell'appello appare corretto far conseguire la compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , accoglie parzialmente l'appello e riforma Parte_1 Controparte_1
parzialmente l'impugnata sentenza, così provvedendo:
- Condanna al pagamento della maggior somma di € 51mila, oltre accessori , a Controparte_1
favore di ; Parte_1
- Spese del grado compensate.
Ancona, così deciso in c.c. del 24.3.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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