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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 580/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILAZZO VINCENZO PEC: Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CALVARUSO SILVANA MARIA , PEC:
Email_2
, (C.F. con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
degli avv. PIRITORE ACHILLE, PEC: e Email_3 dell'avv. PIRITORE GASPARE, PEC: Email_4 resistenti
Conclusioni:
Per Parte_1
Pag. 1 di 9 VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) ritenere e dichiarare l'illiceità dell'occupazione dei terreni di proprietà dell'attore, data
l'assenza del verbale d'immissione in possesso, del verbale di consistenza delle aree poi effettivamente urbanizzate, e comunque per il mancato rispetto delle norme previste in materia di procedimento ablativo;
2) Ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno per illecita occupazione dei terreni di sua proprietà che permane ed è irreversibile, per effetto dello spostamento dell'area di realizzazione del Programma Costruttivo, nonché per le aree residue, la cui volumetria è stata utilizzata per l'edificazione dei fabbricati, il tutto da determinare secondo il valore venale del terreno ed in base all'incidenza dell'area rispetto al valore del costruito realizzato su detto terreno ed alle sue potenzialità;
4) ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno per illecita occupazione dei terreni di sua proprietà utilizzato come area del cantiere con decorrenza dal
22.09.2003;
5) determinare la misura pecuniaria del valore del predetto terreno e delle aree residue secondo
i criteri previsti dalla normativa vigente con decorrenza dal 22.09.2003;
6) attribuire gli interessi legali su tutte le somme che saranno dovute in dipendenza dei superiori capi, aumentata dalla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 22.09.2003;
7) ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale secondo i criteri previsti dalla legge, stante l'incertezza e l'angoscia conseguenti all'indisponibilità del terreno;
8) condannare il in persona del persona del pro - tempore e la Controparte_1 CP_3 ciascuno per le sue competenze, a corrispondere e pagare all'odierno attore le CP_2 somme dovute in dipendenza dei superiori capi;
Con vittoria di spese, competenze e onorari
Per il Controparte_1
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare:
Pag. 2 di 9 - ritenere e dichiarare l'incompetenza della adita Corte di Appello di Palermo in favore del
Tribunale ordinario di Trapani;
Sempre in via preliminare ed in rito
- ritenere e dichiarare per le ragioni tutte esposte in parte narrativa, il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
- quanto alla domanda relativa al disvalore del fondo residuo in proprietà dell'odierno attore ritenere e dichiarare la stessa già oggetto di pronuncia da parte della Corte di Appello di
Palermo giusta sentenza n. 380/2008, diversamente versandosi in evidente ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem;
- in via gradatamente subordinata ritenere e dichiarare l'attore, su tale domanda, decaduto per decorso del termine quinquennale dall'emissione del decreto definitivo di esproprio.
Nel merito e senza recesso alcuno dalle superiori rilevate eccezioni:
- ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il proposto atto di citazione e le domande in esso contenute;
- per l'effetto, rigettarlo unitamente alle domande formulate;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per la ditta Controparte_2
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Adversis reiectis
In via gradata
Ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 50 c.p.c..
Ritenere e dichiarare l'incompetenza della Corte Adita, essendo competente il Tribunale Civile di Trapani.
Ritenere e dichiarare improcedibili, perché coperte da giudicato, le domande proposte dall'attore.
Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto dell'attore per essere decorso il termine quinquennale dall'emanazione del decreto definitivo di esproprio.
Ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore in quanto indeterminate e/o indeterminabili.
Pag. 3 di 9 Rigettare le domande proposte dall'attore perché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto oltre che sfornite di prova.
Ritenere e dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i diritti oggetto delle domande proposte dall'attore.
Con il favore delle spese.
Salvis iuribus
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in riassunzione - a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR Sicilia con sentenza n. 138/2019- ha Parte_1
convenuto in giudizio il e la ditta per ivi Controparte_1 Controparte_2
sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
2. All'uopo ha premesso:
- Di essere comproprietario di un terreno sito nel Comune di , distinto in CP_1
catasto al foglio 40 p.lle ex 232 e 243 oggi 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,
771, 773, e 774; nonché comproprietario delle p.lle 835, 839, 772;
- Che il Comune di approvava un programma di edilizia residenziale CP_1 agevolata e stipulava una convenzione con la per la realizzazione di CP_4
alloggi assegnando 2 lotti (nn. 2 e 4), cui veniva delegata anche la procedura espropriativa;
- Che, a causa dell'intervenuta confisca di uno dei terreni inserito nel progetto programma, la ditta - nel frattempo immessa nel possesso dei terreni – CP_2
aveva provveduto alla costruzione degli alloggi, facendo “slittare” di alcuni metri le costruzioni, che sono andate a ricadere su aree di sua proprietà non oggetto di espropriazione;
- Che era stata approvata una variante al progetto originario, ma le aree effettivamente trasformate dalla ditta non erano corrispondenti CP_2
nemmeno alla suddetta variante;
- Di essere, inoltre, proprietario di alcune aree non oggetto di espropriazione che, tuttavia non sono utilizzabili in parte perché intercluse e in parte perché ne è stata sfruttata la volumetria;
Pag. 4 di 9 - Che aveva proposto ricorso al TAR, il quale ha declinato la giurisdizione in favore del G.O.
3. Si sono costituiti sia il sia la ditta che hanno eccepito CP_1 CP_2
l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di “sconfinamento” e dunque di comportamento di mero fatto, in assenza di potere della P.A. In riferimento alle aree residue hanno rilevato che tale voce di danno è stata già inclusa nella determinazione dell'indennità di espropriazione in favore del dalla Corte di Appello di Pt_1
Palermo (sentenza n. 830/2008) e, in ogni caso, ove questi abbia inteso riferirsi ad aree non considerate a suo tempo, lo stesso sarebbe decaduto, essendo ampiamente decorsi cinque anni dall'emanazione del decreto di esproprio.
4. Sostituita l'udienza del 17 luglio 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. La preliminare eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti è fondata e va, pertanto, accolta.
6. Come accennato, difatti, il pur nella genericità dell'atto introduttivo, ha Pt_1 dedotto, per un verso, “lo spossessamento del suolo derivante dall'occupazione illegittima e della perdita della proprietà del bene per effetto dell'irreversibile trasformazione” e per un altro “l'illecita occupazione di aree diverse da quelle espropriate per effetto dello spostamento operato dalla ditta , invocando il CP_2
risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
7. Secondo il costante indirizzo della S.C., seguito alla pronuncia della Corte
Cost. n. 191/2006 (v. fra tutte Cass. sez. un., n. 18272 dell'8/07/2019), allorché
l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituiscono comportamenti posti in essere in carenza assoluta di potere, integranti un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo - che la giurisprudenza anteriore alle pronunce CEDU in materia definiva "espropriazione usurpativa" - l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Pag. 5 di 9 8. Specularmente, Cass. sez. un., sent. n. 9334 del 16/04/2018 ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione di un bene sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale.
9. Così chiarita la ripartizione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia, va aggiunto che, secondo l'orientamento di Cass. civ., Sez. Unite,
08/11/2018, n. 28572 (cfr. anche Cass. sez. un. 20/07/2021, n. 20691), la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto dall'art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, è devoluta alla competenza in unico grado della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato.
10. Viene in tal senso interpretato in via estensiva l'art. 29, d. l.gs. n. 150/2011
(concernente "le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità"), tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.
11. Nella fattispecie, tuttavia (in cui peraltro il giudizio è stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, come prescritto dagli artt. 29 d.l.gs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c.), la mancanza di un provvedimento della P.A. che abbia disposto ai sensi dell'art. 42 bis T.U. esp. l'acquisizione sanante dei terreni di proprietà dell'attore e che abbia determinato la relativa indennità, esclude che la controversia rientri nella competenza in unico grado della Corte di appello in materia di opposizione alla stima, trovando applicazione la regola generale dell'art. 9 c.p.c.
Pag. 6 di 9 12. È opportuno aggiungere, altresì, che si tratta di questione di competenza per materia (cfr. Cass. 12 luglio 2007/n. 21434; Cass. civ. Sez. III, Sent., 18/08/2011, n.
17351; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020), in quanto il citato art. 29 demanda la cognizione delle controversie in essa previste ad un determinato organo giurisdizionale (la Corte di appello), piuttosto che di un'ipotesi di competenza funzionale, per tale intendendosi quella distribuita per gradi (v. art. 341 c.p.c.) ovvero radicata su un collegamento, per l'appunto, funzionale, come nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. 2006/n.5962 e Cass. 2000/n.
14356).
13. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale civile di Trapani, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di cui al dispositivo, in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attore e relativa alla illecita occupazione delle aree di sua proprietà per effetto della dedotta traslazione dei fabbricati realizzati dalla ditta Riggi.
14. Il ha, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni per l'occupazione Parte_1
di “altre aree” di sua proprietà divenute inutilizzabili, perché ne è stata utilizzata la volumetria o perché inaccessibili, nonché per l'occupazione di un'area estesa mq
7.737,89 per i lavori di cantiere protrattasi dall'inizio dei lavori fino alla loro conclusione.
15. Orbene, con riferimento alle aree residue (delle quali nell'atto di citazione non
è stata specificata né l'individuazione catastale, né l'effettiva estensione) non è dato comprendere se la pretesa inutilizzabilità sia frutto della traslazione oppure fosse già presente nel procedimento espropriativo.
16. In entrambi i casi la competenza appartiene al Tribunale, trattandosi di domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., così come anche rilevato nella sentenza di questa Corte n. 830/2008, che, nel determinare l'indennità di espropriazione in favore dei comproprietari dei terreni del , ha rilevato che la domanda proposta Parte_1 per la perdita di valore delle aree residue non rientrasse nella competenza della Corte di Appello in unico grado, attesa la natura chiaramente risarcitoria.
Pag. 7 di 9 17. Lo stesso è a dirsi per l'area occupata per i lavori di cantiere, considerato che dagli atti di causa non risulta che la suddetta area sia stata occupata sulla base di un provvedimento dell'autorità espropriante. Anche in tal caso, quindi, difettando l'esercizio di un potere della P.A., la domanda appartiene alla competenza del
Tribunale.
18. In definitiva, deve essere dichiarata l'incompetenza di questa Corte di Appello in riferimento a tutte le domande proposte da , essendo Parte_1
competente il Tribunale di Trapani, davanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di rito.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, lette le difese delle parti,
- Dichiara la propria incompetenza sulle domande proposte da
[...]
nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 [...]
con atto di citazione in riassunzione notificato in Controparte_2
data 8.3.2019, essendo competente a decidere il Tribunale di Trapani;
- assegna all'attore il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 3.500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Pag. 8 di 9 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 580/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILAZZO VINCENZO PEC: Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CALVARUSO SILVANA MARIA , PEC:
Email_2
, (C.F. con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
degli avv. PIRITORE ACHILLE, PEC: e Email_3 dell'avv. PIRITORE GASPARE, PEC: Email_4 resistenti
Conclusioni:
Per Parte_1
Pag. 1 di 9 VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) ritenere e dichiarare l'illiceità dell'occupazione dei terreni di proprietà dell'attore, data
l'assenza del verbale d'immissione in possesso, del verbale di consistenza delle aree poi effettivamente urbanizzate, e comunque per il mancato rispetto delle norme previste in materia di procedimento ablativo;
2) Ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno per illecita occupazione dei terreni di sua proprietà che permane ed è irreversibile, per effetto dello spostamento dell'area di realizzazione del Programma Costruttivo, nonché per le aree residue, la cui volumetria è stata utilizzata per l'edificazione dei fabbricati, il tutto da determinare secondo il valore venale del terreno ed in base all'incidenza dell'area rispetto al valore del costruito realizzato su detto terreno ed alle sue potenzialità;
4) ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno per illecita occupazione dei terreni di sua proprietà utilizzato come area del cantiere con decorrenza dal
22.09.2003;
5) determinare la misura pecuniaria del valore del predetto terreno e delle aree residue secondo
i criteri previsti dalla normativa vigente con decorrenza dal 22.09.2003;
6) attribuire gli interessi legali su tutte le somme che saranno dovute in dipendenza dei superiori capi, aumentata dalla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 22.09.2003;
7) ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale secondo i criteri previsti dalla legge, stante l'incertezza e l'angoscia conseguenti all'indisponibilità del terreno;
8) condannare il in persona del persona del pro - tempore e la Controparte_1 CP_3 ciascuno per le sue competenze, a corrispondere e pagare all'odierno attore le CP_2 somme dovute in dipendenza dei superiori capi;
Con vittoria di spese, competenze e onorari
Per il Controparte_1
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare:
Pag. 2 di 9 - ritenere e dichiarare l'incompetenza della adita Corte di Appello di Palermo in favore del
Tribunale ordinario di Trapani;
Sempre in via preliminare ed in rito
- ritenere e dichiarare per le ragioni tutte esposte in parte narrativa, il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1
- quanto alla domanda relativa al disvalore del fondo residuo in proprietà dell'odierno attore ritenere e dichiarare la stessa già oggetto di pronuncia da parte della Corte di Appello di
Palermo giusta sentenza n. 380/2008, diversamente versandosi in evidente ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem;
- in via gradatamente subordinata ritenere e dichiarare l'attore, su tale domanda, decaduto per decorso del termine quinquennale dall'emissione del decreto definitivo di esproprio.
Nel merito e senza recesso alcuno dalle superiori rilevate eccezioni:
- ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il proposto atto di citazione e le domande in esso contenute;
- per l'effetto, rigettarlo unitamente alle domande formulate;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per la ditta Controparte_2
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Adversis reiectis
In via gradata
Ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 50 c.p.c..
Ritenere e dichiarare l'incompetenza della Corte Adita, essendo competente il Tribunale Civile di Trapani.
Ritenere e dichiarare improcedibili, perché coperte da giudicato, le domande proposte dall'attore.
Ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto dell'attore per essere decorso il termine quinquennale dall'emanazione del decreto definitivo di esproprio.
Ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore in quanto indeterminate e/o indeterminabili.
Pag. 3 di 9 Rigettare le domande proposte dall'attore perché destituite di fondamento sia in fatto che in diritto oltre che sfornite di prova.
Ritenere e dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i diritti oggetto delle domande proposte dall'attore.
Con il favore delle spese.
Salvis iuribus
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in riassunzione - a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR Sicilia con sentenza n. 138/2019- ha Parte_1
convenuto in giudizio il e la ditta per ivi Controparte_1 Controparte_2
sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
2. All'uopo ha premesso:
- Di essere comproprietario di un terreno sito nel Comune di , distinto in CP_1
catasto al foglio 40 p.lle ex 232 e 243 oggi 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,
771, 773, e 774; nonché comproprietario delle p.lle 835, 839, 772;
- Che il Comune di approvava un programma di edilizia residenziale CP_1 agevolata e stipulava una convenzione con la per la realizzazione di CP_4
alloggi assegnando 2 lotti (nn. 2 e 4), cui veniva delegata anche la procedura espropriativa;
- Che, a causa dell'intervenuta confisca di uno dei terreni inserito nel progetto programma, la ditta - nel frattempo immessa nel possesso dei terreni – CP_2
aveva provveduto alla costruzione degli alloggi, facendo “slittare” di alcuni metri le costruzioni, che sono andate a ricadere su aree di sua proprietà non oggetto di espropriazione;
- Che era stata approvata una variante al progetto originario, ma le aree effettivamente trasformate dalla ditta non erano corrispondenti CP_2
nemmeno alla suddetta variante;
- Di essere, inoltre, proprietario di alcune aree non oggetto di espropriazione che, tuttavia non sono utilizzabili in parte perché intercluse e in parte perché ne è stata sfruttata la volumetria;
Pag. 4 di 9 - Che aveva proposto ricorso al TAR, il quale ha declinato la giurisdizione in favore del G.O.
3. Si sono costituiti sia il sia la ditta che hanno eccepito CP_1 CP_2
l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di “sconfinamento” e dunque di comportamento di mero fatto, in assenza di potere della P.A. In riferimento alle aree residue hanno rilevato che tale voce di danno è stata già inclusa nella determinazione dell'indennità di espropriazione in favore del dalla Corte di Appello di Pt_1
Palermo (sentenza n. 830/2008) e, in ogni caso, ove questi abbia inteso riferirsi ad aree non considerate a suo tempo, lo stesso sarebbe decaduto, essendo ampiamente decorsi cinque anni dall'emanazione del decreto di esproprio.
4. Sostituita l'udienza del 17 luglio 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. La preliminare eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti è fondata e va, pertanto, accolta.
6. Come accennato, difatti, il pur nella genericità dell'atto introduttivo, ha Pt_1 dedotto, per un verso, “lo spossessamento del suolo derivante dall'occupazione illegittima e della perdita della proprietà del bene per effetto dell'irreversibile trasformazione” e per un altro “l'illecita occupazione di aree diverse da quelle espropriate per effetto dello spostamento operato dalla ditta , invocando il CP_2
risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
7. Secondo il costante indirizzo della S.C., seguito alla pronuncia della Corte
Cost. n. 191/2006 (v. fra tutte Cass. sez. un., n. 18272 dell'8/07/2019), allorché
l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituiscono comportamenti posti in essere in carenza assoluta di potere, integranti un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo - che la giurisprudenza anteriore alle pronunce CEDU in materia definiva "espropriazione usurpativa" - l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Pag. 5 di 9 8. Specularmente, Cass. sez. un., sent. n. 9334 del 16/04/2018 ha chiarito che in tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione di un bene sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale.
9. Così chiarita la ripartizione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia, va aggiunto che, secondo l'orientamento di Cass. civ., Sez. Unite,
08/11/2018, n. 28572 (cfr. anche Cass. sez. un. 20/07/2021, n. 20691), la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto dall'art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001, è devoluta alla competenza in unico grado della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato.
10. Viene in tal senso interpretato in via estensiva l'art. 29, d. l.gs. n. 150/2011
(concernente "le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità"), tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.
11. Nella fattispecie, tuttavia (in cui peraltro il giudizio è stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, come prescritto dagli artt. 29 d.l.gs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c.), la mancanza di un provvedimento della P.A. che abbia disposto ai sensi dell'art. 42 bis T.U. esp. l'acquisizione sanante dei terreni di proprietà dell'attore e che abbia determinato la relativa indennità, esclude che la controversia rientri nella competenza in unico grado della Corte di appello in materia di opposizione alla stima, trovando applicazione la regola generale dell'art. 9 c.p.c.
Pag. 6 di 9 12. È opportuno aggiungere, altresì, che si tratta di questione di competenza per materia (cfr. Cass. 12 luglio 2007/n. 21434; Cass. civ. Sez. III, Sent., 18/08/2011, n.
17351; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020), in quanto il citato art. 29 demanda la cognizione delle controversie in essa previste ad un determinato organo giurisdizionale (la Corte di appello), piuttosto che di un'ipotesi di competenza funzionale, per tale intendendosi quella distribuita per gradi (v. art. 341 c.p.c.) ovvero radicata su un collegamento, per l'appunto, funzionale, come nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. 2006/n.5962 e Cass. 2000/n.
14356).
13. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale civile di Trapani, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di cui al dispositivo, in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attore e relativa alla illecita occupazione delle aree di sua proprietà per effetto della dedotta traslazione dei fabbricati realizzati dalla ditta Riggi.
14. Il ha, inoltre, chiesto il risarcimento dei danni per l'occupazione Parte_1
di “altre aree” di sua proprietà divenute inutilizzabili, perché ne è stata utilizzata la volumetria o perché inaccessibili, nonché per l'occupazione di un'area estesa mq
7.737,89 per i lavori di cantiere protrattasi dall'inizio dei lavori fino alla loro conclusione.
15. Orbene, con riferimento alle aree residue (delle quali nell'atto di citazione non
è stata specificata né l'individuazione catastale, né l'effettiva estensione) non è dato comprendere se la pretesa inutilizzabilità sia frutto della traslazione oppure fosse già presente nel procedimento espropriativo.
16. In entrambi i casi la competenza appartiene al Tribunale, trattandosi di domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., così come anche rilevato nella sentenza di questa Corte n. 830/2008, che, nel determinare l'indennità di espropriazione in favore dei comproprietari dei terreni del , ha rilevato che la domanda proposta Parte_1 per la perdita di valore delle aree residue non rientrasse nella competenza della Corte di Appello in unico grado, attesa la natura chiaramente risarcitoria.
Pag. 7 di 9 17. Lo stesso è a dirsi per l'area occupata per i lavori di cantiere, considerato che dagli atti di causa non risulta che la suddetta area sia stata occupata sulla base di un provvedimento dell'autorità espropriante. Anche in tal caso, quindi, difettando l'esercizio di un potere della P.A., la domanda appartiene alla competenza del
Tribunale.
18. In definitiva, deve essere dichiarata l'incompetenza di questa Corte di Appello in riferimento a tutte le domande proposte da , essendo Parte_1
competente il Tribunale di Trapani, davanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di rito.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, lette le difese delle parti,
- Dichiara la propria incompetenza sulle domande proposte da
[...]
nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 [...]
con atto di citazione in riassunzione notificato in Controparte_2
data 8.3.2019, essendo competente a decidere il Tribunale di Trapani;
- assegna all'attore il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice competente;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 3.500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Pag. 8 di 9 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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