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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 798 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato RIZZO ANTONINO Pt_1
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. LO PRESTI Controparte_1 CP_2
[...]
-Appellato- All'udienza del 24 aprile 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 575/2024 dell'11.07.2014 il G.L. del Tribunale di Marsala ha accolto la domanda promossa da volta al riconoscimento del Controparte_1 trattamento di cui all'art. 1 commi 179-186 della L. n. 232/2016, cosiddetta “APE sociale”, che l' aveva rigettato con provvedimento del 15.06.2023 con la Pt_1 seguente motivazione: “…Non matura, entri i termini previsti dalla legge, i requisiti anagrafico e/o contributivo previsti…”; ha ritenuto, invece, il Tribunale che il possesso del requisito anagrafico e lo stato di disoccupazione involontaria dal 22.12.2022 legittimassero il ricorrente a fruire del trattamento richiesto. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1 data 11.07.2024, cui ha resistito con memoria depositata il Controparte_1
03.02.2025. All'udienza del 24/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
***
1 Con l'interposto appello l' censura la decisione del Tribunale per difetto Pt_1 di motivazione in ordine all'eccepito difetto del requisito contributivo - ragione che l' aveva posto, in sede amministrativa, a fondamento del rigetto della Pt_1 domanda;
deduce, in merito, che il al momento della domanda CP_1 amministrativa, non aveva il requisito contributivo richiesto (risultando accreditati 1479 contributi e non già 1560 come previsto dalla norma), poiché i contributi
“figurativi” derivanti dai periodi di disoccupazione non sarebbero computabili ai fini in discorso, atteso che in materia “…non vi è un principio generale che preveda la piena equiparazione tra la contribuzione figurativa, per disoccupazione e malattia, e quella effettiva, anzi è vero il contrario (Cass. Lav. 29968/2023)”. Tale assunto non è condivisibile alla luce del chiaro tenore del dato normativo di riferimento. La cosiddetta “APE sociale”, istituita con la L. n. 232/2016, è una misura di carattere previdenziale/assistenziale che consente, per quel che quivi rileva, (in presenza di alcuni requisiti) ai lavoratori dediti ad attività particolarmente gravose e che hanno compiuto i 63 anni e 5 mesi, di ottenere un'indennità economica che li accompagni sino al compimento dell'età prevista ai fini pensionistici, risolvendosi, di fatto, in un accesso anticipato al trattamento pensionistico. L'art. 1 comma 179 della L. n. 232/2016 prevede che “…In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni…”. La norma, dunque, esprimendosi in termini di “anzianità contributiva” generale, non effettua alcuna distinzione tra contribuzione effettiva e figurativa, né specifica ipotesi eccettuative inerenti la tipologia di contribuzione richiesta;
a conferma di tale impostazione, l'art. 2 del DPCM n. 88/2017, rubricato
2 “Condizioni per l'accesso all'APE sociale”, al comma 2° prevede espressamente che “… Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità…”. Dovendosi, dunque ritenere che, ai fini del diritto al riconoscimento dell'APE sociale debbano essere computati i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, va conseguentemente accertato se, nella specie, la loro somma consenta di raggiungere il requisito delle 1560 settimane. È documentato (ed è peraltro dedotto anche dall' che l'appellato al Pt_1
31.12.2020 aveva maturato 1531 settimane contributive (comprensive delle settimane di disoccupazione ordinaria); ad esse devono aggiungersi le giornate di lavoro agricolo relative agli anni 2021 e 2022 (avendo il presentato la CP_1 domanda in data 6.03.2023) pari, secondo quanto emerge dall'estratto contributivo in atti, a 162 giornate (equivalenti a 27 settimane) per ciascun anno;
appare, dunque, senz'altro raggiunto il requisito controverso, risultando totalizzate, al 31.12.2022, almeno 1585 settimane contributive complessive. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata va pertanto confermata, pur dovendosene integrare, nei sensi di cui sopra, la motivazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 575/2024 resa dal Tribunale di Marsala in data 11.07.2024. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali che Controparte_1 liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'ar. 1, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo 24/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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