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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/09/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 9 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1557/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli avv.ti Giovanni Scavello e Alberto
Cardia, dai quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
IVA con sede in Roma, Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
subentrata a titolo universale a elettivamente domiciliata presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Carmela Maria Cucinotta, che la rappresenta e difende per mandato in atti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede in Roma, c.f. , partita iva n. il quale agisce P.IVA_2 P.IVA_3 in proprio e quale procuratore speciale della “ Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso CP_5
dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistenti
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 20/03/2023, impugnava l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 295 2022 90091643 39 000, emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, notificata il 02/03/2023 e relativa ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito 59520140002654278000 notificato il 31/10/2014 – € 13.597,97
- Avviso di addebito 59520140004654788000 notificato il 30/07/2019 – € 2.697,61
- Avviso di addebito 59520150001552417000 notificato il 30/07/2019 – € 2.668,93
- Avviso di addebito 59520160000657067000 notificato il 30/07/2019 – € 2,652,28
- Avviso di addebito 59520160004128803000 notificato il 30/07/2019 – € 2,613,99.
Il ricorrente chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e, eccependo la carenza di notifica degli Ava, la revoca dell'intimazione di pagamento n. 295 2022 90091643 39 000, con vittoria di spese.
Con note 14/04/2023 depositava delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Costituitosi in giudizio, l rappresentava che gli avvisi di addebito CP_6
59520140004654788000, 59520150001552417000 e 59520160004128803000 erano stati medio tempore cancellati, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con riferimento ai tre avvisi di addebito su indicati, con debito residuo pari a
0, ed il rigetto dell'opposizione con riferimento ai due restanti avvisi di addebito.
Con successive note il ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia, con condanna di controparte alle spese di giudizio in forza del principio della soccombenza virtuale, essendo intervenuto l'annullamento a seguito della proposizione del ricorso. Chiedeva inoltre accertarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale per l'ava n.
59520140002654278000 notificato in data 31/10/2014 (la notifica dell'intimazione di pagamento essendo avvenuta il 02/03/2023 e non potendo intervenire la sospensione covid, successiva al 2019) e la mancata prova della notifica per l'ava n. 59520160000657067000.
Si costituiva l'ente previdenziale, deducendo il difetto di legittimazione passiva della CP_5
trattandosi di crediti successivi alla cessione e chiedendo al tribunale di ordinare all CP_6 di esibire gli atti compiuti volti al recupero del credito contestato. Come l' sosteneva CP_6 che la prescrizione non era ancora maturata, volendo considerare il periodo di sospensione della prescrizione per effetto della normativa covid. Chiedeva la compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza e domanda di manleva.
Con provvedimento del 13.10.2023, il giudice disponeva la sospensione dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Cessazione della materia del contendere e analisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
In ragione dell'intervenuto sgravio degli Ava 59520140004654788000,
59520150001552417000 e 59520160004128803000, questo Giudice prende atto della congiunta richiesta delle parti e pronuncia la cessazione della materia del contendere, osservando che lo sgravio è stato disposto in autotutela da parte dell'ente impositore, ma in epoca successiva all'instaurazione della lite
Con riguardo l'ava n. 59520160000657067000, non è fornita in giudizio la prova della notifica, mentre l'ava n. 59520140002654278000 può dirsi prescritto non essendo intervenuto alcun atto interruttivo antecedente al maturarsi della prescrizione nel quinquennio successivo alla notifica avvenuta in data 31.10.2014. Pertanto, non interviene nel caso in oggetto la sospensione del termine in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. CP_5
55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sull'impugnazione proposta avverso gli ava
59520140004654788000, 59520150001552417000 e 59520160004128803000; 2) dichiara prescritti l'ava n. 59520140002654278000 e l'ava n.
59520160000657067000;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.695,5, oltre iva, CP_5
cpa e spese generali al 15% in favore dell'Erario essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Messina il 10 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando