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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3464/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3464/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOCCI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO DEI, 106 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. TOCCI ALESSANDRA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 24.10.2024 conveniva in Parte_1
giudizio domandando il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno unico e universale per i CP_1
figli a carico di cui al D.Lgs.230/2021, per il periodo dal 1.3.2022 al 31.10.2022 in relazione al figlio richiesti con domanda n. 3070376 del 28 febbraio 2022, rigettata per errata digitazione Persona_1
CP_ del codice fiscale dell'altro genitore , con condanna dell' al pagamento delle Parte_3
relative mensilità oltre interessi di legge.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
La controversia, istruita documentalmente è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è inammissibile attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da . CP_1
L'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 L. n. 438/1992, ha fissato il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e in un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee, rispettivamente decorrenti: dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo
1 pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Inoltre, l'istituto della decadenza previsto dal citato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, è stato autenticamente interpretato dall'art. 6 del Decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166) ed è stato riconosciuto legittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza 3 giugno 1992, n. 246. L'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 19 settembre
1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438) che ha modificato l'indicato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come già precisato, e ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria, rispettivamente, in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24, Legge 9 marzo 1989, n. 88.
.Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: “l'anzidetta disposizione (art. 47 DPR n.
639/1970 e successive modifiche) prevede, come già detto, quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa
(art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art.
46 - commi 5 e 6 - della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 28 aprile 2005, n. 8842).
Ciò chiarito si osserva che, dal momento che l'art. 24, Legge 9 marzo 1989, n. 88 reca un espresso riferimento alla “cassa unica per gli assegni familiari”, la fattispecie in esame rientra sicuramente nell'ambito di applicazione dell'art 47 DPR 639/1970” ed è, quindi, assoggettata al termine annuale di decadenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'assegno per il nucleo familiare ( prestazione sostituita da quella di cui si discute) : “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970 n.
639, come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1982 n. 384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n, 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente, o
2 dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto CP_ dell' trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)” ( cfr, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 agosto 2003, n. 12073).
Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata proposta in data 28 febbraio 2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 24 ottobre 2024, di talchè la decadenza annuale risulta senz'altro maturata. Infatti, , il termine ultimo per la valida proposizione del ricorso giudiziario risultava spirato in data 27 dicembre 2023. A tale risultato si perviene sommando alla data di presentazione della domanda amministrativa (28 febbraio 2022) il numero complessivo di n. 300 giorni e computando a partire dalla data così risultante (25 dicembre 2022) il termine annuale di decadenza (25 dicembre 2023 festivo e quindi 27 dicembre 2023).
Tanto basta a motivare la ritenuta inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
La particolarità della vicenda e le ragioni della decisione motivano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improponibile il ricorso per intervenuta decadenza e compensa le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3464/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOCCI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO DEI, 106 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. TOCCI ALESSANDRA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 24.10.2024 conveniva in Parte_1
giudizio domandando il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno unico e universale per i CP_1
figli a carico di cui al D.Lgs.230/2021, per il periodo dal 1.3.2022 al 31.10.2022 in relazione al figlio richiesti con domanda n. 3070376 del 28 febbraio 2022, rigettata per errata digitazione Persona_1
CP_ del codice fiscale dell'altro genitore , con condanna dell' al pagamento delle Parte_3
relative mensilità oltre interessi di legge.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
La controversia, istruita documentalmente è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è inammissibile attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da . CP_1
L'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 L. n. 438/1992, ha fissato il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e in un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee, rispettivamente decorrenti: dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo
1 pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Inoltre, l'istituto della decadenza previsto dal citato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, è stato autenticamente interpretato dall'art. 6 del Decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166) ed è stato riconosciuto legittimo dalla Corte
Costituzionale con sentenza 3 giugno 1992, n. 246. L'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 19 settembre
1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438) che ha modificato l'indicato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come già precisato, e ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria, rispettivamente, in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24, Legge 9 marzo 1989, n. 88.
.Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: “l'anzidetta disposizione (art. 47 DPR n.
639/1970 e successive modifiche) prevede, come già detto, quanto alla decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine di decadenza decorre comunque dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa
(art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art.
46 - commi 5 e 6 - della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 28 aprile 2005, n. 8842).
Ciò chiarito si osserva che, dal momento che l'art. 24, Legge 9 marzo 1989, n. 88 reca un espresso riferimento alla “cassa unica per gli assegni familiari”, la fattispecie in esame rientra sicuramente nell'ambito di applicazione dell'art 47 DPR 639/1970” ed è, quindi, assoggettata al termine annuale di decadenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'assegno per il nucleo familiare ( prestazione sostituita da quella di cui si discute) : “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970 n.
639, come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1982 n. 384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n, 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente, o
2 dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto CP_ dell' trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)” ( cfr, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 agosto 2003, n. 12073).
Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata proposta in data 28 febbraio 2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 24 ottobre 2024, di talchè la decadenza annuale risulta senz'altro maturata. Infatti, , il termine ultimo per la valida proposizione del ricorso giudiziario risultava spirato in data 27 dicembre 2023. A tale risultato si perviene sommando alla data di presentazione della domanda amministrativa (28 febbraio 2022) il numero complessivo di n. 300 giorni e computando a partire dalla data così risultante (25 dicembre 2022) il termine annuale di decadenza (25 dicembre 2023 festivo e quindi 27 dicembre 2023).
Tanto basta a motivare la ritenuta inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
La particolarità della vicenda e le ragioni della decisione motivano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improponibile il ricorso per intervenuta decadenza e compensa le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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