Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/1971, n. 2871
CASS
Sentenza 12 ottobre 1971

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L'evento della fusione, nel suo duplice aspetto della sostituzione di piu societa da parte di una nuova o della incorporazione di una o piu in altra societa, realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti tra loro interdipendenti della Estinzione delle societa assoggettate a fusione e della contestuale sostituzione della societa risultante ed incorporante.*

La fusione non richiede alcun procedimento di liquidazione della struttura organizzativa e del patrimonio delle societa fuse, ed incorporate detto procedimento di liquidazione, che e invece necessario in Sede di scioglimento delle societa, non e configurabile nella specie, dal momento che la fusione delle societa realizza una successione di enti e postula la sopravvenienza di un soggetto che costituisce il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici riguardanti gli enti assoggettati a fusione e pertanto estinti.*

L'atto processuale di riassunzione, idoneo, come tale alla prosecuzione di un procedimento gia invalidamente instaurato, puo dar vita ad un nuovo e rituale rapporto processuale - salvi gli eventuali diritti quesiti conseguenti alla nullita del pregresso procedimento - se ed in quanto possieda i necessari requisiti che lo rendano oggettivamente idoneo all'instaurazione di un nuovo rapporto processuale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/1971, n. 2871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2871
    Data del deposito : 12 ottobre 1971

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