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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1935/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1935/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Patrizia Galvagni
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Lara Marcabruni e Claudia De Scolari Bonatti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Lana (BZ) in data 5 marzo 2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lana, Parte II, Serie
1 Per A, N. 1, Anno 2015, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 24 novembre 2017.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025:
“ Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lana (BZ);
Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione, residenza anagrafica abituale e abitazione principale presso la madre;
Per
Il signor potrà vedere il minore secondo il seguente Parte_1
calendario, a ripetersi:
Per
starà, a settimane alterne, con ciascun genitore dal lunedì al termine dell'orario scolastico, ovvero dalle ore 9.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica, fino al lunedì successivo allorquando il genitore che ne ha avuto la custodia lo accompagnerà a scuola;
in caso di sospensione dell'attività scolastica sarà il padre che avrà cura di ritirare e riportare il figlio presso l'abitazione materna alle ore 09.00.
Per quanto attiene le vacanze estive, natalizie e pasquali, il minore starà con entrambi i genitori secondo quanto previsto dal piano genitoriale richiamato nel sovra riportato ricorso per separazione coniugale, da intendersi qui integralmente trascritto ed accettato dalle parti in ogni sua parte;
I genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio nei periodi di spettanze e pattuiscono di suddividere al 50% le spese previste dal protocollo CNF
d.d.14.07.2017 come comprese nell'assegno di mantenimento (ad eccezione del vitto, alloggio e spese di baby sitter, che rimangono a carico diretto di ogni genitore) si impegnano a versare un contributo per il mantenimento ordinario del figlio con le seguenti modalità: ogni genitore si è impegnato a versare su un c/c comune, allo scopo dedicato, la somma di €. 300,00 mensili, a decorrere dalla
2 sottoscrizione del ricorso di separazione, che deve aumentarsi ogni 3 anni dalla data di sottoscrizione del ricorso di separazione, dell'importo di €. 50,00, fino al raggiungimento del tetto massimo di 400 euro mensili;
I genitori concordano che l'importo mensilmente che non dovesse essere utilizzato per le spese ordinarie sarà utilizzato per le spese straordinarie e che quanto dovesse eventualmente residuare andrà accumulato e sarà destinato unicamente a
Per finanziare attività / beni soprattutto in ambito scolastico per;
Le spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo CNF d.d.14.07.2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti concordano che il versamento della provvista necessaria a coprire la spesa straordinaria sarà accreditato sul c/c comune, mentre il rimborso della spesa straordinaria che dovesse essere anticipata da un genitore avverrà, successivamente alla presentazione di preventivi o documenti di pagamento, con rimborso diretto al genitore anticipatario;
o I genitori pattuiscono con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso per la sussistenza dell'obbligo di compartecipazione, che siano subordinate al consenso quelle che rientrano nell'elenco del citato protocollo CNF
(ad esclusione della spesa per Baby sitter che rimane a carico di ogni genitore direttamente) in caso superino €.250,00 per voce di spesa;
in caso di silenzio o mancato dissenso motivato e per iscritto, entro 1 settimana dalla comunicazione
Per (mail o whatsapp), si dà la spesa per accettata;
i genitori danno atto che sta frequentando al momento della sottoscrizione del ricorso per separazione coniugale la scuola paritaria cattolica Arcivescovile in Trento e il percorso di studi proseguirà
Per in tale Istituto. I genitori prestano il proprio consenso a che frequenti almeno
1 corso extrascolastico di suo interesse;
o Per le spese che nel tempo saranno sostenute direttamente dal figlio, i genitori forniranno carta ricaricabile, che sarà ricaricata attingendo dal c/c comune;
o Per le spese di cui sopra, se sarà necessario effettuare un pagamento in contanti da parte dei genitori, questo dovrà essere documentato in ordine alla destinazione del denaro;
3 Le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere in relazione al pregresso rapporto matrimoniale;
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
Le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità e del passaporto in capo al figlio minore ed in capo ad esse stesse personalmente;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 198/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 9 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa sulla domanda di divorzio è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 7 giugno 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 198/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 9 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento
Per del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
4 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
) a Lana (BZ) in data 5 marzo 2015, trascritto nel Registro C.F._2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Lana, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 2015, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva e precisate con note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1935/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Patrizia Galvagni
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Lara Marcabruni e Claudia De Scolari Bonatti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Lana (BZ) in data 5 marzo 2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lana, Parte II, Serie
1 Per A, N. 1, Anno 2015, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 24 novembre 2017.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025:
“ Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lana (BZ);
Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione, residenza anagrafica abituale e abitazione principale presso la madre;
Per
Il signor potrà vedere il minore secondo il seguente Parte_1
calendario, a ripetersi:
Per
starà, a settimane alterne, con ciascun genitore dal lunedì al termine dell'orario scolastico, ovvero dalle ore 9.00 in caso di sospensione dell'attività scolastica, fino al lunedì successivo allorquando il genitore che ne ha avuto la custodia lo accompagnerà a scuola;
in caso di sospensione dell'attività scolastica sarà il padre che avrà cura di ritirare e riportare il figlio presso l'abitazione materna alle ore 09.00.
Per quanto attiene le vacanze estive, natalizie e pasquali, il minore starà con entrambi i genitori secondo quanto previsto dal piano genitoriale richiamato nel sovra riportato ricorso per separazione coniugale, da intendersi qui integralmente trascritto ed accettato dalle parti in ogni sua parte;
I genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio nei periodi di spettanze e pattuiscono di suddividere al 50% le spese previste dal protocollo CNF
d.d.14.07.2017 come comprese nell'assegno di mantenimento (ad eccezione del vitto, alloggio e spese di baby sitter, che rimangono a carico diretto di ogni genitore) si impegnano a versare un contributo per il mantenimento ordinario del figlio con le seguenti modalità: ogni genitore si è impegnato a versare su un c/c comune, allo scopo dedicato, la somma di €. 300,00 mensili, a decorrere dalla
2 sottoscrizione del ricorso di separazione, che deve aumentarsi ogni 3 anni dalla data di sottoscrizione del ricorso di separazione, dell'importo di €. 50,00, fino al raggiungimento del tetto massimo di 400 euro mensili;
I genitori concordano che l'importo mensilmente che non dovesse essere utilizzato per le spese ordinarie sarà utilizzato per le spese straordinarie e che quanto dovesse eventualmente residuare andrà accumulato e sarà destinato unicamente a
Per finanziare attività / beni soprattutto in ambito scolastico per;
Le spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo CNF d.d.14.07.2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti concordano che il versamento della provvista necessaria a coprire la spesa straordinaria sarà accreditato sul c/c comune, mentre il rimborso della spesa straordinaria che dovesse essere anticipata da un genitore avverrà, successivamente alla presentazione di preventivi o documenti di pagamento, con rimborso diretto al genitore anticipatario;
o I genitori pattuiscono con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso per la sussistenza dell'obbligo di compartecipazione, che siano subordinate al consenso quelle che rientrano nell'elenco del citato protocollo CNF
(ad esclusione della spesa per Baby sitter che rimane a carico di ogni genitore direttamente) in caso superino €.250,00 per voce di spesa;
in caso di silenzio o mancato dissenso motivato e per iscritto, entro 1 settimana dalla comunicazione
Per (mail o whatsapp), si dà la spesa per accettata;
i genitori danno atto che sta frequentando al momento della sottoscrizione del ricorso per separazione coniugale la scuola paritaria cattolica Arcivescovile in Trento e il percorso di studi proseguirà
Per in tale Istituto. I genitori prestano il proprio consenso a che frequenti almeno
1 corso extrascolastico di suo interesse;
o Per le spese che nel tempo saranno sostenute direttamente dal figlio, i genitori forniranno carta ricaricabile, che sarà ricaricata attingendo dal c/c comune;
o Per le spese di cui sopra, se sarà necessario effettuare un pagamento in contanti da parte dei genitori, questo dovrà essere documentato in ordine alla destinazione del denaro;
3 Le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere in relazione al pregresso rapporto matrimoniale;
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
Le parti si danno sin d'ora autorizzazione reciproca al rilascio della carta di identità e del passaporto in capo al figlio minore ed in capo ad esse stesse personalmente;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 198/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 9 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa sulla domanda di divorzio è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 7 giugno 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 198/2024 di data 2 luglio 2024, pubblicata il 9 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento
Per del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
4 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
) a Lana (BZ) in data 5 marzo 2015, trascritto nel Registro C.F._2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Lana, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 2015, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva e precisate con note di trattazione scritta depositate in data 10 febbraio 2025, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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