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Sentenza 21 aprile 2024
Sentenza 21 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/04/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2024 |
Testo completo
N.R.G. 476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 476/2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ed Erica GIOIOSO ed elettivamente domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F: ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
OPPOSTA
********
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.03.2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate dalle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso del 26.09.2023, depositato il 28 successivo, il Sig. Parte_1
impugnava l'ordinanza ingiunzione della
[...]
Organizzazione_1
, Prot. 0334641/23 del 03.08.2023, notificata il 04.08.2023,
[...] con la quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 31, comma 1 e 2, della L.R. n. 3
1 N.R.G. 476/2023
del 04.01.2014, commessa in solido con (non opponente in questa Parte_2
sede).
Con il provvedimento in parola, veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 6.000,00, quantificata ex art. 70, comma 1, L.R. 3/2014.
A mente dell'art. 31, comma 1 e 2, L.R. n.3 del 2014, “
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
2. La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione
d'uso rivestono carattere di eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico o per la realizzazione di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale”.
La predetta contestazione veniva effettuata a seguito di un accertamento compiuto durante il regolare svolgimento del servizio, dai Carabinieri Forestali di Fara Filiorum Petri, in data
30.11.2021, nel corso del quale gli accertatori constatavano che il ricorrente, sulla particella n. 50 del foglio di mappa n. 3 del Comune di Filetto, in località “Viano”, eseguiva lavori di sbancamento di terreno, finalizzati all'eliminazione di tutta la vegetazione preesistente, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, su un'area di mq. 5500, costituita da parte di soprassuolo ricoperta da vegetazione boschiva di mq. 2854 e, per la restante parte, da vegetazione arbustiva e cespugliata per mq. 2646 e che l'area in questione era soggetta a vincoli paesaggistici del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio per la voce “Boschi” ed “Aree di rispetto fluviale” unitamente al vincolo idrogeologico previsto dal R.D. 3267 del 30.01.1923, come successivamente verificato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Filetto.
Il ricorrente deduceva di avere anche inoltrato memoria difensiva, datata 22.02.2022, chiedendo, in via preliminare, l'estinzione del procedimento, nonché, in via principale, la declaratoria di invalidità e/o di annullamento del verbale impugnato e, nel merito, in via subordinata, applicarsi la sanzione nel minimo edittale. Sollevava, in via preliminare,
l'eccezione di illegittimità del verbale impugnato per errata indicazione del coobbligato indicato nella persona di , cui è stata erroneamente indirizzata la Parte_2
notifica del verbale in parola e, non avendo l'amministrazione procedente notificato all'interessato un ulteriore atto interamente sostitutivo o chiaramente integrativo del precedente, entro 90 giorni dall'originario accertamento, asseriva la nullità del verbale
2 N.R.G. 476/2023
medesimo. Inoltre, il ricorrente, nel merito, rilevava che la violazione ad esso contestata era insussistente per mancanza dell'elemento materiale, nonché per la carenza di prova dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo e per violazione di legge, cui consegue l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Contestava la violazione dell'art. 31, comma 1 e 2, della L.R. n. 3/2014, poiché, sul terreno in parola, sono stati eseguiti solo lavori di sistemazione al fine di renderlo più funzionale, migliorandone la naturale vocazione agricola. Inoltre, deduceva che il terreno non è classificato come bosco, ma come seminativo arborato di classe 4, la cui superficie è occupata per almeno l'80% da colture annuali, con campi delimitati da fosse o canalette, per lo più privo di vegetazione arborea o arbustiva e che nessuna trasformazione del bosco è stata operata, per cui non doveva essere richiesta nessuna autorizzazione. Il ricorrente rappresentava, ancora, che il terreno in parola era stato oggetto di pignoramento e, dopo averne ottenuto il possesso nell'anno 2020, sempre al fine di rendere il terreno agricolo più funzionale ripristinando le colture, erano state eseguite anche opere di livellamento e consolidamento, così negando di avere eliminato tutta la vegetazione boschiva, arbustiva e cespugliata, poiché solo quest'ultima vegetazione era destinata all'eliminazione. Ulteriore doglianza del ricorrente era riservata all'aspetto formale della sanzione amministrativa pecuniaria, poiché il verbale fa fede fino a prova contraria in merito ai fatti ivi contestati da pubblico ufficiale, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e, siccome nel caso di specie si è trattato di apprezzamenti mediati attraverso la percezione sensoriale, non godono di fede privilegiata, peraltro non vi è certezza circa la reale estensione delle aree oggetto dei lavori in contestazione, poiché eseguita attraverso satellite, contestando infine anche la qualificazione come bosco poiché non sono stati rinvenuti in loco chiome di alberi maggiore del 20% e una larghezza media non inferiore a 20 metri come vuole la norma. Infine, contestava la quantificazione della sanzione applicata, chiedendone la sua rideterminazione, applicando il minimo edittale ridotto di un terzo trattandosi di microimpresa e che l'ordinanza di ingiunzione, carente di motivazione, rende la stessa illegittima e quindi annullabile, pertanto rivolgeva istanza di sospensione del provvedimento impugnato che, per l'entità della somma richiesta, renderebbe altresì la situazione economica del ricorrente, già resa precaria dalla crisi del settore agricolo, dovuta agli sfavorevoli eventi atmosferici e dalla malattia (peronospora) che ha colpito i vigneti nella provincia di Chieti.
2- La si costituiva in giudizio, con memoria di costituzione e risposta del Controparte_1
21.11.2023, depositata il 27.11.2023, per chiedere il rigetto dell'opposizione proposta, infondata in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
3 N.R.G. 476/2023
La in punto di diritto, contestava in primis l'eccezione avversa, relativa all'erronea CP_1
indicazione del nominativo in luogo di nella Parte_2 Parte_1
relazione di notificazione ed anche perché, nel testo del verbale, veniva riportata la dicitura
“persona obbligata in solido con l'autore della violazione”, tale da impedire idonea difesa che invece il ricorrente ha di fatto effettuato, sia in sede amministrativa, sia nel ricorso introduttivo e, sul punto, come anche per orientamento giurisprudenziale, tale contestazione relativa a mero errore materiale, non inficia il valore, nè la difesa dell'opponente e la notifica del verbale è stata correttamente eseguita all'indirizzo pec reperito sul sito INI-PEC, pertanto alcun vizio di forma può essere attribuito al verbale. 1) In merito alla prima doglianza del ricorrente, relativa alla mancanza dell'elemento materiale della condotta contestata per carenza di prova circa il fatto oggettivo dell'illecito amministrativo, oltre che per violazione di legge, deduceva che l'opponente, dopo aver specificato i dati catastali del proprio fondo, confessava l'esistenza su di esso di specifici vincoli, che rendevano chiaro come la particella riferita al suo terreno possa essere normativamente considerata e definita
“bosco” ex art. 3, comma 2, L.R. n. 3/2014, pertanto per la sua natura di bosco viene assoggettata a specifiche autorizzazioni per consentirne eventuali trasformazioni e, sul punto, smentiva le dichiarazioni del ricorrente, volte a creare confusione, precisando invece che il terreno in questione era in stato di abbandono e in fase avanzata di rinaturalizzazione dal 2003, per come rilevato con il sistema di google heart, atto a smentire che l'80% del terreno fosse occupata da colture agricole annuali, come sostenuto dal ricorrente. 2) Quanto alla seconda doglianza, relativa ai movimenti di terra strettamente collegati all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-pastorali che, come nel caso di specie, non necessitano di titolo autorizzativo, la ne deduceva l'infondatezza, poiché invece vi CP_1
era stata un'attività di movimento terra di notevole rilevanza edilizia che implicava un'autorizzazione, precisando che si può prescindere dall'autorizzazione solo per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. 3) In ordine alla contestazione dei rilievi effettuati dai verbalizzanti, negando valenza probatoria al sistema satellitare Org_2
rilevava che, come chiarito dagli stessi accertatori, il sistema in parola era stato utilizzato solo come supporto alle attività messe in atto per risalire alla vegetazione preesistente e poi si era proceduto alla verifica successiva delle superfici, a mezzo di altri sistemi noti, come il
GPS e il sistema della rotella metrica, che hanno consentito di avere un rilievo pressoché fedele delle due tipologie di superficie, ossia quella boscata e cespugliata. Deduceva
l'infondatezza anche della doglianza relativa alla dedotta incertezza sulla estensione reale
4 N.R.G. 476/2023
del terreno, poiché l'analisi era stata effettuata attraverso la metodologia della fotointerpretazione, dalla quale emergeva la qualificazione dell'area come bosco, oltre che con un raffronto dello stato dei luoghi nell'anno 2003 rispetto al 2022, al fine di verificare la trasformazione, e che tale metodologia riduce al minimo il margine di errore sui concetti di densità e copertura rilevanti ai fini della definizione come bosco. L'accertamento sul quantum era, invece, avvenuto con il sistema della comparazione dell'ortofotocarta (SIM
Montagna) con lo stato dei luoghi accertato dai Carabinieri Forestali, nonché mediante rilievi georeferenziati, attraverso i quali è stato possibile stimare la superficie, poi riportata nel verbale. 4) In merito alla paventata violazione del diritto di difesa, la si CP_1
riportava a quanto già sostenuto nelle controdeduzioni e alla pag. 2 della medesima memoria e, invece, sulla doglianza relativa alla violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 3 L. 241/9, previsto come noto per i provvedimenti amministrativi e anche per l'ordinanza ingiunzione ex art. 281/90, precisava come detta motivazione debba essere, ex art. 18 L.
689/1981, tale da consentire all'ingiunto di difendersi e tale requisito deve considerarsi soddisfatto, quando nel suo contenuto minimo descrive la condotta sanzionata con indicazione della violazione addebitata, per consentire all'ingiunto di far valere le proprie ragioni. Precisava altresì, su tale ultimo punto, che l'ordinanza ingiunzione non assume la natura di provvedimento amministrativo, ma di atto meramente dichiarativo di un'obbligazione pecuniaria sorta in precedenza, con la commissione di un fatto illecito, pertanto si deve fare riferimento per tali atti solo alla L. 689/1981, per mancanza del tratto essenziale della produzione di effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica precedente, pertanto l'ordinanza è valida poiché contiene tutti i requisiti di forma ed è, di conseguenza, idonea a garantire il più ampio diritto di difesa dell'incolpato. 5) In ordine alla richiesta di rideterminazione della sanzione, con applicazione del minimo edittale, ridotto di un terzo perché trattasi di microimpresa, la deduceva che, nel determinare la sanzione CP_1 amministrativa, l'Autorità amministrativa si era attenuta alla prescrizione ex art. 16 L.
689/81, lasciandola invariata rispetto a quanto comminato dai Carabinieri Forestali, apparendo la stessa con i fatti accertati e con la gravità della condotta rilevata, non potendo, nel caso di specie, considerare nessuna circostanza attenuante ipotizzata dall'ingiunto.
3- Alla udienza del 07.12.2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte di udienza e il Giudice, con provvedimento dell'08.12.2024, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, rinviava, per la discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., alla udienza del 28.03.2024, concedendo alle parti termine per note conclusionali, sino a giorni dieci prima dell'udienza;
5 N.R.G. 476/2023
alla udienza del 28.03.2024, sostituita, con provvedimento del 25.03.2024, dal deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni e, nelle note di udienza, si sono rispettivamente riportate ai propri scritti difensivi e alle note conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta infondata, per le ragioni di seguito esplicitate.
4- Va preliminarmente osservato, in merito alla dedotta eccezione di illegittimità del verbale impugnato, per i due motivi dedotti dal ricorrente, ossia l'errata indicazione, nel verbale medesimo, del nominativo di , quale coobbligato dell'illecito Parte_2
contestato, che era persona ad esso sconosciuta e, inoltre, perché, nello stesso, prima veniva indicato l'odierno ricorrente quale persona obbligata in solido con l'autore della violazione, mentre poi si affermava, nella parte in fatto, che egli era “l'autore di tali opere”, quanto segue.
Risulta evidente che tali doglianze non sono fondate, perché le dedotte difformità non sono frutto di errori sostanziali, ma certamente di meri errori materiali dell'atto, che alcuna confusione potevano generare nel ricorrente.
Infatti, il ricorrente si è correttamente e puntualmente difeso, sia nell'inviare le deduzioni, sia nel proporre la presente opposizione, pertanto concretamente il suo diritto di difesa non ha subito alcun limite e, dunque, tali errori materiali sono più che manifesti.
Che si sia trattato di errore materiale si arguisce agevolmente proprio dal contenuto del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, ove viene indicato con precisione il terreno soggetto al controllo alla data del 12.01.2022, che è stato identificato alla particella n. 50 del Foglio di Mappa n. 03 del Comune di Filetto, in località “Viano”, di proprietà del ricorrente e, nel corpo del verbale, non si legge mai ”, bensì sempre Parte_2
e stessa cosa è avvenuta nell'ordinanza ingiunzione. Parte_1
Nel caso di specie, l'errore materiale non determina nullità del verbale, poiché non ha compromesso il diritto di difesa del trasgressore, pertanto l'eccezione di illegittimità del verbale, non potendo trovare accoglimento, va rigettata.
5- Nel merito, il ricorrente nega la violazione dell'art. 31, comma 1 e 2, della L.R. n. 3 del
04.01.2014, nonché di avere svolto i lavori di sbancamento finalizzati alla eliminazione di tutta la vegetazione boschiva, arbustiva e cespugliata svolti sull'area, poiché, a suo dire, erano finalizzati alla sistemazione del terreno stesso, per migliorarne la sua naturale vocazione agricola e renderlo più funzionale.
6 N.R.G. 476/2023
Inoltre, contesta la qualificazione di bosco riferibile all'area di sua proprietà, ritenendo che il proprio fondo possa qualificarsi seminativo arborato di classe 4.
Nel caso di specie, non può sottovalutarsi che il ricorrente, come ben rappresentato dai
Carabinieri Forestali nelle controdeduzioni del 03.07.2023, anche nelle memorie difensive depositate, dichiarava che il terreno non poteva considerarsi come bosco, perché una superficie pari all'80% era occupata da colture annuali, tuttavia senza indicare quali fossero, né lo ha indicato nel presente giudizio con perizie o altri mezzi posti a sua disposizione e lo stesso ricorrente comunicava pure di aver eliminato canneti, alberi di cacia e pioppi nati spontaneamente ed in ordine sparso ed anche che il terreno in parola era stato abbandonato e non più coltivato da circa dieci anni.
Da tanto, i Carabinieri Forestali deducevano correttamente che risulta dubbia l'asserita coltivazione di colture annuali sul terreno, per come visionabile dalle ortofoto aeree storiche dell'area.
Inoltre, gli accertatori, in merito all'asserita non necessità dell'acquisizione di titoli abilitativi quando i movimenti terra sono strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, precisavano che deve intendersi, per
“strettamente pertinenti”, le ordinarie e non invasive pratiche agricole, invece, nel caso di specie, il ricorrente, non avendo operato in tal senso, avrebbe dovuto quantomeno presentare la Comunicazione all' . Organizzazione_3
Cosa che, invece, l'odierno ricorrente non ha fatto.
Né può attribuirsi valenza probatoria, sul punto, alle risultanze catastali e alle relative classificazioni e qualificazioni, poiché, come noto, non essendo il Catasto aggiornato, non può garantire che i dati siano sempre corrispondenti alla realtà dei fatti e, pertanto, le visure catastali non possono produrre effetti giuridici, tantomeno dove, come nel caso di specie, la situazione dei fatti è ben diversa da tali dati.
Né possono essere accolte le dichiarazioni del ricorrente relative al fatto che i lavori da esso eseguiti, stante l'assenza di prova al contrario, non hanno avuto come conseguenza la riduzione della superficie boscata, con trasformazione in altra destinazione d'uso, per essersi concretizzati in una semplice ripulitura del fondo per renderlo più funzionale all'uso agricolo, poiché, come hanno dichiarato i Carabinieri Forestali di Fara Filiorum Petri,
“…(omissis)… erano stati eseguiti, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, lavori finalizzati all'eliminazione di tutta la vegetazione preesistente su un'area avente superficie di mq.
5500, costituita da parte di soprassuolo ricoperto da vegetazione boschiva, avente superficie di mq. 2854, e dalla restante parte ricoperta da vegetazione arbustiva cespugliata avente superficie di mq. 2646. Tale area risulta essere soggetta ai vincoli paesaggistici del
7 N.R.G. 476/2023
D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per la voce “Boschi” ed “Aree di rispetto fluviale”, unitamente al vincolo idrogeologico previsto dal R.D. 3267 del 30.01.1923, come successivamente verificato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Filetto. Dalle indagini esperite in loco, si risaliva all'autore di tali opere finalizzate alla trasformazione del bosco nella persona di , sopra generalizzato, Parte_1
proprietario del terreno agricolo oggetto dei lavori, realizzati in assenza di alcuna richiesta autorizzativa agli Enti preposti”.
Nessun dubbio si pone dunque né sul taglio di tutta la vegetazione preesistente, per come accertata, né sull'assenza della prescritta autorizzazione.
Tantomeno sussistono dubbi sul vincolo idrogeologico cui risulta sottoposta l'area in parola, che parte resistente continua a negare finanche nella comparsa conclusionale, ma immotivatamente poiché, come si legge nel verbale di accertamento, “Tale area risulta essere soggetta ai vincoli paesaggistici del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per la voce “Boschi” ed “Aree di rispetto fluviale”, unitamente al vincolo idrogeologico previsto dal R.D. 3267 del 30.01.1923, come successivamente verificato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Filetto”.
Dunque, gli accertatori non hanno errato sul punto, poiché hanno invece verificato l'esistenza del vincolo, confermandola nel verbale.
Le deduzioni del ricorrente su asseriti errori nei verbalizzanti non sono fondate.
In merito al verbale con le fonoregistrazioni del teste , si osserva che Testimone_1
l'utilizzabilità di tali informazioni assunte in sede penale è consentita al giudice civile, che può tenerne conto senza tuttavia attribuire alle stesse effetti vincolanti, poiché, in sede di decisione, il giudice ha l'obbligo di valutare integralmente i fatti di causa.
La Suprema Corte, sul tema, chiarisce che “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile, infatti, può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio soprattutto quando non sono smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal moneto che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”. (Cass. Civ., Sez. VI, 01.02.2023 n. 2947)
Pertanto, ritiene la scrivente che le dichiarazioni rese dal teste, peraltro non discordanti con quanto dichiarato nel verbale accertativo, non possono in alcun modo superare ciò che esso ha dichiarato nel verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, anche in
8 N.R.G. 476/2023
considerazione del fatto che la prova testimoniale è stata svolta a più di due anni di distanza dai fatti, tanto che lo stesso accertatore ha palesato la sua difficoltà a ricordare gli accadimenti e, comunque, tali dichiarazioni sono rese in un processo penale a tutt'oggi pendente e non garantite da sentenza passata in giudicato.
La prova documentale in atti è redatta da organi con funzioni di polizia giudiziaria, che attestano l'esistenza di un determinato fatto sino a prova contraria, pertanto vincolanti per il giudice.
In ogni caso, non sono emerse risultanze istruttorie tali da smentirne il contenuto.
A ciò si aggiunga che, a mente dell'art. 3 della L. 689/81, nei casi di violazioni cui conseguono sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria e, in tema di elemento soggettivo dell'illecito, come ha stabilito la
Cassazione (Ordinanza 15/05/2019 n. 12901), l'onere probatorio in tema di colpevolezza fa capo all'autore della violazione in quanto, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, posta dalla L. 689/81 all'art. 3, l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza.
La prova di cui era onerato l'odierno ricorrente, non potendo essere rilevata d'ufficio, non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio, pertanto, esso, quale autore materiale, non va esente da responsabilità per l'illecito contestato.
6- Infine, in merito alla doglianza relativa alla quantificazione della sanzione ammnistrativa pecuniaria, si rileva che il calcolo è stato eseguito nel rispetto della legge in € 6.000,00 e,
d'altro canto, il non ha fornito prova di essersi avvalso della facoltà di conciliazione Pt_1
attraverso il pagamento in misura ridotta;
calcolo che in nessun modo il giudicante, allo stato, potrebbe confutare, anche in considerazione del fatto che nessun altro documento è stato allegato dalla ricorrente a supporto della sua contestazione, che resta non dimostrata e, quindi, va rigettata.
7- Va, di conseguenza, respinto in toto il ricorso, non potendosi accogliere nessuna delle censure di cui ai motivi in esso dedotti a sostegno della domanda, poiché, come emerge dai documenti in atti, tutti gli accertamenti e le verifiche effettuate dalla Controparte_1
risultano legittime e nel pieno rispetto della L.R. n. 3/14, più volte citata, nonché della legge n. 689/81 e dei principi ispiratori della materia trattata.
8- Nulla può essere disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la CP_1
si è costituita in giudizio a mezzo di funzionario e non ha dimostrato di aver
[...]
sopportato spese aggiuntive rispetto a quelle mensilmente corrisposte.
P.Q.M.
9 N.R.G. 476/2023
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto,
Conferma nei confronti del ricorrente , l'ordinanza ingiunzione della Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Prot. 0334641/23 del Organizzazione_1
03.08.2023, notificata al ricorrente il 04.08.2023;
Conferma la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di € 6.000,00.
Nulla si dispone in ordine alle spese per le ragioni di cui alla parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 21.04.2024
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
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Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 476/2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ed Erica GIOIOSO ed elettivamente domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F: ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
OPPOSTA
********
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.03.2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate dalle parti.
---- FATTO E PROCESSO ----
1- Con ricorso del 26.09.2023, depositato il 28 successivo, il Sig. Parte_1
impugnava l'ordinanza ingiunzione della
[...]
Organizzazione_1
, Prot. 0334641/23 del 03.08.2023, notificata il 04.08.2023,
[...] con la quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 31, comma 1 e 2, della L.R. n. 3
1 N.R.G. 476/2023
del 04.01.2014, commessa in solido con (non opponente in questa Parte_2
sede).
Con il provvedimento in parola, veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 6.000,00, quantificata ex art. 70, comma 1, L.R. 3/2014.
A mente dell'art. 31, comma 1 e 2, L.R. n.3 del 2014, “
1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
2. La riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra destinazione
d'uso rivestono carattere di eccezionalità e sono autorizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico o per la realizzazione di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, e compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale”.
La predetta contestazione veniva effettuata a seguito di un accertamento compiuto durante il regolare svolgimento del servizio, dai Carabinieri Forestali di Fara Filiorum Petri, in data
30.11.2021, nel corso del quale gli accertatori constatavano che il ricorrente, sulla particella n. 50 del foglio di mappa n. 3 del Comune di Filetto, in località “Viano”, eseguiva lavori di sbancamento di terreno, finalizzati all'eliminazione di tutta la vegetazione preesistente, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, su un'area di mq. 5500, costituita da parte di soprassuolo ricoperta da vegetazione boschiva di mq. 2854 e, per la restante parte, da vegetazione arbustiva e cespugliata per mq. 2646 e che l'area in questione era soggetta a vincoli paesaggistici del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio per la voce “Boschi” ed “Aree di rispetto fluviale” unitamente al vincolo idrogeologico previsto dal R.D. 3267 del 30.01.1923, come successivamente verificato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Filetto.
Il ricorrente deduceva di avere anche inoltrato memoria difensiva, datata 22.02.2022, chiedendo, in via preliminare, l'estinzione del procedimento, nonché, in via principale, la declaratoria di invalidità e/o di annullamento del verbale impugnato e, nel merito, in via subordinata, applicarsi la sanzione nel minimo edittale. Sollevava, in via preliminare,
l'eccezione di illegittimità del verbale impugnato per errata indicazione del coobbligato indicato nella persona di , cui è stata erroneamente indirizzata la Parte_2
notifica del verbale in parola e, non avendo l'amministrazione procedente notificato all'interessato un ulteriore atto interamente sostitutivo o chiaramente integrativo del precedente, entro 90 giorni dall'originario accertamento, asseriva la nullità del verbale
2 N.R.G. 476/2023
medesimo. Inoltre, il ricorrente, nel merito, rilevava che la violazione ad esso contestata era insussistente per mancanza dell'elemento materiale, nonché per la carenza di prova dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo e per violazione di legge, cui consegue l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento. Contestava la violazione dell'art. 31, comma 1 e 2, della L.R. n. 3/2014, poiché, sul terreno in parola, sono stati eseguiti solo lavori di sistemazione al fine di renderlo più funzionale, migliorandone la naturale vocazione agricola. Inoltre, deduceva che il terreno non è classificato come bosco, ma come seminativo arborato di classe 4, la cui superficie è occupata per almeno l'80% da colture annuali, con campi delimitati da fosse o canalette, per lo più privo di vegetazione arborea o arbustiva e che nessuna trasformazione del bosco è stata operata, per cui non doveva essere richiesta nessuna autorizzazione. Il ricorrente rappresentava, ancora, che il terreno in parola era stato oggetto di pignoramento e, dopo averne ottenuto il possesso nell'anno 2020, sempre al fine di rendere il terreno agricolo più funzionale ripristinando le colture, erano state eseguite anche opere di livellamento e consolidamento, così negando di avere eliminato tutta la vegetazione boschiva, arbustiva e cespugliata, poiché solo quest'ultima vegetazione era destinata all'eliminazione. Ulteriore doglianza del ricorrente era riservata all'aspetto formale della sanzione amministrativa pecuniaria, poiché il verbale fa fede fino a prova contraria in merito ai fatti ivi contestati da pubblico ufficiale, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e, siccome nel caso di specie si è trattato di apprezzamenti mediati attraverso la percezione sensoriale, non godono di fede privilegiata, peraltro non vi è certezza circa la reale estensione delle aree oggetto dei lavori in contestazione, poiché eseguita attraverso satellite, contestando infine anche la qualificazione come bosco poiché non sono stati rinvenuti in loco chiome di alberi maggiore del 20% e una larghezza media non inferiore a 20 metri come vuole la norma. Infine, contestava la quantificazione della sanzione applicata, chiedendone la sua rideterminazione, applicando il minimo edittale ridotto di un terzo trattandosi di microimpresa e che l'ordinanza di ingiunzione, carente di motivazione, rende la stessa illegittima e quindi annullabile, pertanto rivolgeva istanza di sospensione del provvedimento impugnato che, per l'entità della somma richiesta, renderebbe altresì la situazione economica del ricorrente, già resa precaria dalla crisi del settore agricolo, dovuta agli sfavorevoli eventi atmosferici e dalla malattia (peronospora) che ha colpito i vigneti nella provincia di Chieti.
2- La si costituiva in giudizio, con memoria di costituzione e risposta del Controparte_1
21.11.2023, depositata il 27.11.2023, per chiedere il rigetto dell'opposizione proposta, infondata in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
3 N.R.G. 476/2023
La in punto di diritto, contestava in primis l'eccezione avversa, relativa all'erronea CP_1
indicazione del nominativo in luogo di nella Parte_2 Parte_1
relazione di notificazione ed anche perché, nel testo del verbale, veniva riportata la dicitura
“persona obbligata in solido con l'autore della violazione”, tale da impedire idonea difesa che invece il ricorrente ha di fatto effettuato, sia in sede amministrativa, sia nel ricorso introduttivo e, sul punto, come anche per orientamento giurisprudenziale, tale contestazione relativa a mero errore materiale, non inficia il valore, nè la difesa dell'opponente e la notifica del verbale è stata correttamente eseguita all'indirizzo pec reperito sul sito INI-PEC, pertanto alcun vizio di forma può essere attribuito al verbale. 1) In merito alla prima doglianza del ricorrente, relativa alla mancanza dell'elemento materiale della condotta contestata per carenza di prova circa il fatto oggettivo dell'illecito amministrativo, oltre che per violazione di legge, deduceva che l'opponente, dopo aver specificato i dati catastali del proprio fondo, confessava l'esistenza su di esso di specifici vincoli, che rendevano chiaro come la particella riferita al suo terreno possa essere normativamente considerata e definita
“bosco” ex art. 3, comma 2, L.R. n. 3/2014, pertanto per la sua natura di bosco viene assoggettata a specifiche autorizzazioni per consentirne eventuali trasformazioni e, sul punto, smentiva le dichiarazioni del ricorrente, volte a creare confusione, precisando invece che il terreno in questione era in stato di abbandono e in fase avanzata di rinaturalizzazione dal 2003, per come rilevato con il sistema di google heart, atto a smentire che l'80% del terreno fosse occupata da colture agricole annuali, come sostenuto dal ricorrente. 2) Quanto alla seconda doglianza, relativa ai movimenti di terra strettamente collegati all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-pastorali che, come nel caso di specie, non necessitano di titolo autorizzativo, la ne deduceva l'infondatezza, poiché invece vi CP_1
era stata un'attività di movimento terra di notevole rilevanza edilizia che implicava un'autorizzazione, precisando che si può prescindere dall'autorizzazione solo per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. 3) In ordine alla contestazione dei rilievi effettuati dai verbalizzanti, negando valenza probatoria al sistema satellitare Org_2
rilevava che, come chiarito dagli stessi accertatori, il sistema in parola era stato utilizzato solo come supporto alle attività messe in atto per risalire alla vegetazione preesistente e poi si era proceduto alla verifica successiva delle superfici, a mezzo di altri sistemi noti, come il
GPS e il sistema della rotella metrica, che hanno consentito di avere un rilievo pressoché fedele delle due tipologie di superficie, ossia quella boscata e cespugliata. Deduceva
l'infondatezza anche della doglianza relativa alla dedotta incertezza sulla estensione reale
4 N.R.G. 476/2023
del terreno, poiché l'analisi era stata effettuata attraverso la metodologia della fotointerpretazione, dalla quale emergeva la qualificazione dell'area come bosco, oltre che con un raffronto dello stato dei luoghi nell'anno 2003 rispetto al 2022, al fine di verificare la trasformazione, e che tale metodologia riduce al minimo il margine di errore sui concetti di densità e copertura rilevanti ai fini della definizione come bosco. L'accertamento sul quantum era, invece, avvenuto con il sistema della comparazione dell'ortofotocarta (SIM
Montagna) con lo stato dei luoghi accertato dai Carabinieri Forestali, nonché mediante rilievi georeferenziati, attraverso i quali è stato possibile stimare la superficie, poi riportata nel verbale. 4) In merito alla paventata violazione del diritto di difesa, la si CP_1
riportava a quanto già sostenuto nelle controdeduzioni e alla pag. 2 della medesima memoria e, invece, sulla doglianza relativa alla violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 3 L. 241/9, previsto come noto per i provvedimenti amministrativi e anche per l'ordinanza ingiunzione ex art. 281/90, precisava come detta motivazione debba essere, ex art. 18 L.
689/1981, tale da consentire all'ingiunto di difendersi e tale requisito deve considerarsi soddisfatto, quando nel suo contenuto minimo descrive la condotta sanzionata con indicazione della violazione addebitata, per consentire all'ingiunto di far valere le proprie ragioni. Precisava altresì, su tale ultimo punto, che l'ordinanza ingiunzione non assume la natura di provvedimento amministrativo, ma di atto meramente dichiarativo di un'obbligazione pecuniaria sorta in precedenza, con la commissione di un fatto illecito, pertanto si deve fare riferimento per tali atti solo alla L. 689/1981, per mancanza del tratto essenziale della produzione di effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica precedente, pertanto l'ordinanza è valida poiché contiene tutti i requisiti di forma ed è, di conseguenza, idonea a garantire il più ampio diritto di difesa dell'incolpato. 5) In ordine alla richiesta di rideterminazione della sanzione, con applicazione del minimo edittale, ridotto di un terzo perché trattasi di microimpresa, la deduceva che, nel determinare la sanzione CP_1 amministrativa, l'Autorità amministrativa si era attenuta alla prescrizione ex art. 16 L.
689/81, lasciandola invariata rispetto a quanto comminato dai Carabinieri Forestali, apparendo la stessa con i fatti accertati e con la gravità della condotta rilevata, non potendo, nel caso di specie, considerare nessuna circostanza attenuante ipotizzata dall'ingiunto.
3- Alla udienza del 07.12.2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte di udienza e il Giudice, con provvedimento dell'08.12.2024, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, rinviava, per la discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., alla udienza del 28.03.2024, concedendo alle parti termine per note conclusionali, sino a giorni dieci prima dell'udienza;
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alla udienza del 28.03.2024, sostituita, con provvedimento del 25.03.2024, dal deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni e, nelle note di udienza, si sono rispettivamente riportate ai propri scritti difensivi e alle note conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta infondata, per le ragioni di seguito esplicitate.
4- Va preliminarmente osservato, in merito alla dedotta eccezione di illegittimità del verbale impugnato, per i due motivi dedotti dal ricorrente, ossia l'errata indicazione, nel verbale medesimo, del nominativo di , quale coobbligato dell'illecito Parte_2
contestato, che era persona ad esso sconosciuta e, inoltre, perché, nello stesso, prima veniva indicato l'odierno ricorrente quale persona obbligata in solido con l'autore della violazione, mentre poi si affermava, nella parte in fatto, che egli era “l'autore di tali opere”, quanto segue.
Risulta evidente che tali doglianze non sono fondate, perché le dedotte difformità non sono frutto di errori sostanziali, ma certamente di meri errori materiali dell'atto, che alcuna confusione potevano generare nel ricorrente.
Infatti, il ricorrente si è correttamente e puntualmente difeso, sia nell'inviare le deduzioni, sia nel proporre la presente opposizione, pertanto concretamente il suo diritto di difesa non ha subito alcun limite e, dunque, tali errori materiali sono più che manifesti.
Che si sia trattato di errore materiale si arguisce agevolmente proprio dal contenuto del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, ove viene indicato con precisione il terreno soggetto al controllo alla data del 12.01.2022, che è stato identificato alla particella n. 50 del Foglio di Mappa n. 03 del Comune di Filetto, in località “Viano”, di proprietà del ricorrente e, nel corpo del verbale, non si legge mai ”, bensì sempre Parte_2
e stessa cosa è avvenuta nell'ordinanza ingiunzione. Parte_1
Nel caso di specie, l'errore materiale non determina nullità del verbale, poiché non ha compromesso il diritto di difesa del trasgressore, pertanto l'eccezione di illegittimità del verbale, non potendo trovare accoglimento, va rigettata.
5- Nel merito, il ricorrente nega la violazione dell'art. 31, comma 1 e 2, della L.R. n. 3 del
04.01.2014, nonché di avere svolto i lavori di sbancamento finalizzati alla eliminazione di tutta la vegetazione boschiva, arbustiva e cespugliata svolti sull'area, poiché, a suo dire, erano finalizzati alla sistemazione del terreno stesso, per migliorarne la sua naturale vocazione agricola e renderlo più funzionale.
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Inoltre, contesta la qualificazione di bosco riferibile all'area di sua proprietà, ritenendo che il proprio fondo possa qualificarsi seminativo arborato di classe 4.
Nel caso di specie, non può sottovalutarsi che il ricorrente, come ben rappresentato dai
Carabinieri Forestali nelle controdeduzioni del 03.07.2023, anche nelle memorie difensive depositate, dichiarava che il terreno non poteva considerarsi come bosco, perché una superficie pari all'80% era occupata da colture annuali, tuttavia senza indicare quali fossero, né lo ha indicato nel presente giudizio con perizie o altri mezzi posti a sua disposizione e lo stesso ricorrente comunicava pure di aver eliminato canneti, alberi di cacia e pioppi nati spontaneamente ed in ordine sparso ed anche che il terreno in parola era stato abbandonato e non più coltivato da circa dieci anni.
Da tanto, i Carabinieri Forestali deducevano correttamente che risulta dubbia l'asserita coltivazione di colture annuali sul terreno, per come visionabile dalle ortofoto aeree storiche dell'area.
Inoltre, gli accertatori, in merito all'asserita non necessità dell'acquisizione di titoli abilitativi quando i movimenti terra sono strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, precisavano che deve intendersi, per
“strettamente pertinenti”, le ordinarie e non invasive pratiche agricole, invece, nel caso di specie, il ricorrente, non avendo operato in tal senso, avrebbe dovuto quantomeno presentare la Comunicazione all' . Organizzazione_3
Cosa che, invece, l'odierno ricorrente non ha fatto.
Né può attribuirsi valenza probatoria, sul punto, alle risultanze catastali e alle relative classificazioni e qualificazioni, poiché, come noto, non essendo il Catasto aggiornato, non può garantire che i dati siano sempre corrispondenti alla realtà dei fatti e, pertanto, le visure catastali non possono produrre effetti giuridici, tantomeno dove, come nel caso di specie, la situazione dei fatti è ben diversa da tali dati.
Né possono essere accolte le dichiarazioni del ricorrente relative al fatto che i lavori da esso eseguiti, stante l'assenza di prova al contrario, non hanno avuto come conseguenza la riduzione della superficie boscata, con trasformazione in altra destinazione d'uso, per essersi concretizzati in una semplice ripulitura del fondo per renderlo più funzionale all'uso agricolo, poiché, come hanno dichiarato i Carabinieri Forestali di Fara Filiorum Petri,
“…(omissis)… erano stati eseguiti, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, lavori finalizzati all'eliminazione di tutta la vegetazione preesistente su un'area avente superficie di mq.
5500, costituita da parte di soprassuolo ricoperto da vegetazione boschiva, avente superficie di mq. 2854, e dalla restante parte ricoperta da vegetazione arbustiva cespugliata avente superficie di mq. 2646. Tale area risulta essere soggetta ai vincoli paesaggistici del
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D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per la voce “Boschi” ed “Aree di rispetto fluviale”, unitamente al vincolo idrogeologico previsto dal R.D. 3267 del 30.01.1923, come successivamente verificato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Filetto. Dalle indagini esperite in loco, si risaliva all'autore di tali opere finalizzate alla trasformazione del bosco nella persona di , sopra generalizzato, Parte_1
proprietario del terreno agricolo oggetto dei lavori, realizzati in assenza di alcuna richiesta autorizzativa agli Enti preposti”.
Nessun dubbio si pone dunque né sul taglio di tutta la vegetazione preesistente, per come accertata, né sull'assenza della prescritta autorizzazione.
Tantomeno sussistono dubbi sul vincolo idrogeologico cui risulta sottoposta l'area in parola, che parte resistente continua a negare finanche nella comparsa conclusionale, ma immotivatamente poiché, come si legge nel verbale di accertamento, “Tale area risulta essere soggetta ai vincoli paesaggistici del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” per la voce “Boschi” ed “Aree di rispetto fluviale”, unitamente al vincolo idrogeologico previsto dal R.D. 3267 del 30.01.1923, come successivamente verificato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Filetto”.
Dunque, gli accertatori non hanno errato sul punto, poiché hanno invece verificato l'esistenza del vincolo, confermandola nel verbale.
Le deduzioni del ricorrente su asseriti errori nei verbalizzanti non sono fondate.
In merito al verbale con le fonoregistrazioni del teste , si osserva che Testimone_1
l'utilizzabilità di tali informazioni assunte in sede penale è consentita al giudice civile, che può tenerne conto senza tuttavia attribuire alle stesse effetti vincolanti, poiché, in sede di decisione, il giudice ha l'obbligo di valutare integralmente i fatti di causa.
La Suprema Corte, sul tema, chiarisce che “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile, infatti, può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio soprattutto quando non sono smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal moneto che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”. (Cass. Civ., Sez. VI, 01.02.2023 n. 2947)
Pertanto, ritiene la scrivente che le dichiarazioni rese dal teste, peraltro non discordanti con quanto dichiarato nel verbale accertativo, non possono in alcun modo superare ciò che esso ha dichiarato nel verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, anche in
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considerazione del fatto che la prova testimoniale è stata svolta a più di due anni di distanza dai fatti, tanto che lo stesso accertatore ha palesato la sua difficoltà a ricordare gli accadimenti e, comunque, tali dichiarazioni sono rese in un processo penale a tutt'oggi pendente e non garantite da sentenza passata in giudicato.
La prova documentale in atti è redatta da organi con funzioni di polizia giudiziaria, che attestano l'esistenza di un determinato fatto sino a prova contraria, pertanto vincolanti per il giudice.
In ogni caso, non sono emerse risultanze istruttorie tali da smentirne il contenuto.
A ciò si aggiunga che, a mente dell'art. 3 della L. 689/81, nei casi di violazioni cui conseguono sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria e, in tema di elemento soggettivo dell'illecito, come ha stabilito la
Cassazione (Ordinanza 15/05/2019 n. 12901), l'onere probatorio in tema di colpevolezza fa capo all'autore della violazione in quanto, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, posta dalla L. 689/81 all'art. 3, l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza.
La prova di cui era onerato l'odierno ricorrente, non potendo essere rilevata d'ufficio, non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio, pertanto, esso, quale autore materiale, non va esente da responsabilità per l'illecito contestato.
6- Infine, in merito alla doglianza relativa alla quantificazione della sanzione ammnistrativa pecuniaria, si rileva che il calcolo è stato eseguito nel rispetto della legge in € 6.000,00 e,
d'altro canto, il non ha fornito prova di essersi avvalso della facoltà di conciliazione Pt_1
attraverso il pagamento in misura ridotta;
calcolo che in nessun modo il giudicante, allo stato, potrebbe confutare, anche in considerazione del fatto che nessun altro documento è stato allegato dalla ricorrente a supporto della sua contestazione, che resta non dimostrata e, quindi, va rigettata.
7- Va, di conseguenza, respinto in toto il ricorso, non potendosi accogliere nessuna delle censure di cui ai motivi in esso dedotti a sostegno della domanda, poiché, come emerge dai documenti in atti, tutti gli accertamenti e le verifiche effettuate dalla Controparte_1
risultano legittime e nel pieno rispetto della L.R. n. 3/14, più volte citata, nonché della legge n. 689/81 e dei principi ispiratori della materia trattata.
8- Nulla può essere disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la CP_1
si è costituita in giudizio a mezzo di funzionario e non ha dimostrato di aver
[...]
sopportato spese aggiuntive rispetto a quelle mensilmente corrisposte.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto,
Conferma nei confronti del ricorrente , l'ordinanza ingiunzione della Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Prot. 0334641/23 del Organizzazione_1
03.08.2023, notificata al ricorrente il 04.08.2023;
Conferma la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di € 6.000,00.
Nulla si dispone in ordine alle spese per le ragioni di cui alla parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 21.04.2024
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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