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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 3741 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: altri rapporti condominiali T R A
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 di Sorrento il 9.1.1955 e residente in [...], ivi dom.to anche elett.te alla Via Angri 5 presso lo studio dell'Avv. Valerio Ricciardi (C.F. ), CodiceFiscale_2 dal quale è rapp.to e difeso giusta pr su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c. -opponente- e sito in Sorrento (NA) al Vico II Controparte_1
), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, Rag. , rapp.to, CP_2 difeso ed elettivamente domiciliato pr tonino di Somma (C.F. ), con studio legale in C.F._3
Castellammare Europa, n. 184, in virtù di procura in atti, nonché di deliberazione assembleare del 23.9.2023 -opposto-
Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 10.6.2025 Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e
1 dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.).
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità – poiché costituenti una non consentita “mutatio libelli” – delle domande e conclusioni “nuove” formulate dall'opposto
[...]
solamente nella memoria Controparte_3
2.1.2024 concernenti la richiesta di declaratoria di asserita nullità delle clausole relative ai compensi dell'Amm.re p.t. “inserite” nei rendiconti annuali per pretesa violazione della disciplina prevista in tema di clausole vessatorie dall'art. 33, comma II, lett. l), e n) D. Lgs. n. 206/2006, nonché di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dell'opponente Rag. al pagamento di una Parte_1 somma di denaro pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della documentazione inerente alla gestione condominiale. La prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, consente la sola precisazione o modifica delle domande già proposte con atto introduttivo, purché connesse con la domanda principale. La proposizione di una domanda aggiuntiva non può essere qualificata come emendatio libelli, ma, più correttamente, come mutatio in quanto non specifica né modifica una domanda già proposta (cfr. Cass. S.U. 12310/2015). In questo senso, “la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (Cass. SS.UU. cit.). In giurisprudenza è stato affermato che “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed
2 alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (ex multis Cass. Civ. n. 12621/2012). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la richiesta di condanna ex art. 614-bis c.p.c. è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda in senso stretto;
in quanto tale, deve essere proposta “prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito” (Cass. 14461/2024). Pertanto, le domande avversarie dovranno essere inevitabilmente dichiarate inammissibili poiché integranti una
“mutatio libelli” non consentita e, in quanto tali, reputate
“tamquam non essent” ai fini della decisione. Nel merito la opposizione è infondata e pertanto va rigettata: infatti va osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92 - Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI); pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id
3 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità ormai consolidato (cfr. tra le tante Cass nr. 10815/00, Trib. Messina 9 gennaio 2012) l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza , con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato;
pertanto, a norma dell'art.1723 cc, l'amministratore cessato, per qualunque causa, dalla carica è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato, inclusi tutti i documenti, di qualsiasi natura e provenienza, relativi alla gestione condominiale, anche se riferiti a segmenti temporali. Siffatta interpretazione, in ordine al “passaggio di consegne” tra il nuovo e vecchio amministratore ha trovato una sistemazione normativa nel novellato art 1129 cc che al comma 8 prevede quanto segue: “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e ai singoli condomini, ed a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. L'art. 1129, 8° comma, c.c. dispone che alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini;
la S.C. ha, peraltro, chiarito che, in caso di cessazione dell'incarico di amministratore di condominio, questi è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso ed inerente alla gestione dell'immobile ed ai condomini, non essendo sufficiente la mera messa a disposizione di tali documenti (Cass. Civ. Sez. 6, 8 marzo 2019 n. 6760). Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e i singoli condomini;
la mancata disponibilità di tale documentazione o di parte di essa, in relazione alle notorie incombenze di diverso genere e natura che gravano sull'amministrazione di un condominio, può determinare per il condominio stesso e per ciascun condomino, un grave pregiudizio non agevolmente commisurabile né agevolmente riparabile se non altro per l'insorgere di una situazione di stallo nociva alla proficua e corretta gestione dell'attività condominiale (cfr. Tribunale Torino, Sez. 3, 8 luglio 2014). Ciò premesso in punto di diritto, è pacifico che, nonostante le richieste formulate dal condominio l'ex amministratore abbia adempiuto solo parzialmente all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo amministratore l'integrale documentazione condominiale in suo possesso. Invero, da
4 quanto dedotto da parte ricorrente, emerge che l'obbligo è stato adempiuto, solo parzialmente. L'odierno opponente ha lamentato la genericità delle indicazioni fornite circa i documenti da restituire. Il rilievo non è fondato. È stata chiesta, infatti, la consegna di tutta la documentazione contabile afferente al periodo nel quale ha Parte_1 gestito il condominio. L'oggetto della domanda era quindi evincibile sulla base del rilievo che la documentazione richiesta non poteva che essere quella che per legge deve essere tenuta e conservata dall'amministratore condominiale. Invero, l'indicazione della tipologia di atti richiesti in sede monitoria, afferenti al unitamente Controparte_1 alla specificazione del periodo di riferimento, risulta sufficientemente precisa e chiara ai fini dell'identificazione di quale documentazione avrebbe dovuto Parte_1 riconsegnare, trattandosi estitutoria di fonte legislativa. Risulta, quindi, essere stato specificato l'oggetto dell'obbligo di consegna. Il decreto ingiuntivo è quindi legittimo. Circa il limite temporale dell'obbligo di conservazione dei documenti da parte dell'amministratore uscente, l'articolo 1129 c.c. prevede che alla cessazione dell'incarico l'amministratore sia
“tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Tale obbligo restitutorio è coerente alla natura del rapporto intercorrente fra amministratore e condominio, con conseguente applicazione ai rapporti fra condomini e amministratore delle norme in materia di mandato. Si aggiunga che ai sensi dell'articolo 1.130 bis c.c. le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
quindi senz'altro tenuto alla consegna della Parte_1 documentazione afferente alla gestione del Controparte_1
nell'ultimo decennio.
[...]
Risulta, altresì, infondata la spiegata domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, relativa al pagamento in suo favore della somma di € 14.953,04 a titolo di compensi professionali maturati e non riscossi sino al 3.12.2022 nei confronti del Controparte_1
La domanda d imprecisa, in quanto omette di dettagliare il quantum dovuto per i singoli anni, impedendo di determinare l'esatto ammontare della somma complessiva.
5 L'assenza dei rendiconti e di tutte le evidenze contabili utili e necessarie, all'atto del passaggio di consegna, impedisce di accertare la fondatezza di quanto sostenuto da parte opponente. Pertanto, in mancanza di adeguata prova in ordine al pattuito compenso annuo, la domanda riconvenzionale formulata dall'odierno opponente non può trovare accoglimento. Va, infine, respinta la domanda volta alla condanna dell'opponente per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie la domanda dell'opponente va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento degli istanti alcuna mala fede o colpa grave. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo N. 797/2023 emesso da questo Tribunale che diventa definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
-condanna l'opponente, al pagamento, in favore degli opposti delle spese di lite che determina nella complessiva somma di
€ 1.955,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
Il Giudice Onorario di Tribunale
6 dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
7
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 di Sorrento il 9.1.1955 e residente in [...], ivi dom.to anche elett.te alla Via Angri 5 presso lo studio dell'Avv. Valerio Ricciardi (C.F. ), CodiceFiscale_2 dal quale è rapp.to e difeso giusta pr su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c. -opponente- e sito in Sorrento (NA) al Vico II Controparte_1
), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, Rag. , rapp.to, CP_2 difeso ed elettivamente domiciliato pr tonino di Somma (C.F. ), con studio legale in C.F._3
Castellammare Europa, n. 184, in virtù di procura in atti, nonché di deliberazione assembleare del 23.9.2023 -opposto-
Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 10.6.2025 Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e
1 dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.).
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità – poiché costituenti una non consentita “mutatio libelli” – delle domande e conclusioni “nuove” formulate dall'opposto
[...]
solamente nella memoria Controparte_3
2.1.2024 concernenti la richiesta di declaratoria di asserita nullità delle clausole relative ai compensi dell'Amm.re p.t. “inserite” nei rendiconti annuali per pretesa violazione della disciplina prevista in tema di clausole vessatorie dall'art. 33, comma II, lett. l), e n) D. Lgs. n. 206/2006, nonché di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dell'opponente Rag. al pagamento di una Parte_1 somma di denaro pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della documentazione inerente alla gestione condominiale. La prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, consente la sola precisazione o modifica delle domande già proposte con atto introduttivo, purché connesse con la domanda principale. La proposizione di una domanda aggiuntiva non può essere qualificata come emendatio libelli, ma, più correttamente, come mutatio in quanto non specifica né modifica una domanda già proposta (cfr. Cass. S.U. 12310/2015). In questo senso, “la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività” (Cass. SS.UU. cit.). In giurisprudenza è stato affermato che “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed
2 alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (ex multis Cass. Civ. n. 12621/2012). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la richiesta di condanna ex art. 614-bis c.p.c. è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda in senso stretto;
in quanto tale, deve essere proposta “prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito” (Cass. 14461/2024). Pertanto, le domande avversarie dovranno essere inevitabilmente dichiarate inammissibili poiché integranti una
“mutatio libelli” non consentita e, in quanto tali, reputate
“tamquam non essent” ai fini della decisione. Nel merito la opposizione è infondata e pertanto va rigettata: infatti va osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92 - Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI); pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id
3 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità ormai consolidato (cfr. tra le tante Cass nr. 10815/00, Trib. Messina 9 gennaio 2012) l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza , con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato;
pertanto, a norma dell'art.1723 cc, l'amministratore cessato, per qualunque causa, dalla carica è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato, inclusi tutti i documenti, di qualsiasi natura e provenienza, relativi alla gestione condominiale, anche se riferiti a segmenti temporali. Siffatta interpretazione, in ordine al “passaggio di consegne” tra il nuovo e vecchio amministratore ha trovato una sistemazione normativa nel novellato art 1129 cc che al comma 8 prevede quanto segue: “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e ai singoli condomini, ed a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. L'art. 1129, 8° comma, c.c. dispone che alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini;
la S.C. ha, peraltro, chiarito che, in caso di cessazione dell'incarico di amministratore di condominio, questi è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso ed inerente alla gestione dell'immobile ed ai condomini, non essendo sufficiente la mera messa a disposizione di tali documenti (Cass. Civ. Sez. 6, 8 marzo 2019 n. 6760). Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e i singoli condomini;
la mancata disponibilità di tale documentazione o di parte di essa, in relazione alle notorie incombenze di diverso genere e natura che gravano sull'amministrazione di un condominio, può determinare per il condominio stesso e per ciascun condomino, un grave pregiudizio non agevolmente commisurabile né agevolmente riparabile se non altro per l'insorgere di una situazione di stallo nociva alla proficua e corretta gestione dell'attività condominiale (cfr. Tribunale Torino, Sez. 3, 8 luglio 2014). Ciò premesso in punto di diritto, è pacifico che, nonostante le richieste formulate dal condominio l'ex amministratore abbia adempiuto solo parzialmente all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo amministratore l'integrale documentazione condominiale in suo possesso. Invero, da
4 quanto dedotto da parte ricorrente, emerge che l'obbligo è stato adempiuto, solo parzialmente. L'odierno opponente ha lamentato la genericità delle indicazioni fornite circa i documenti da restituire. Il rilievo non è fondato. È stata chiesta, infatti, la consegna di tutta la documentazione contabile afferente al periodo nel quale ha Parte_1 gestito il condominio. L'oggetto della domanda era quindi evincibile sulla base del rilievo che la documentazione richiesta non poteva che essere quella che per legge deve essere tenuta e conservata dall'amministratore condominiale. Invero, l'indicazione della tipologia di atti richiesti in sede monitoria, afferenti al unitamente Controparte_1 alla specificazione del periodo di riferimento, risulta sufficientemente precisa e chiara ai fini dell'identificazione di quale documentazione avrebbe dovuto Parte_1 riconsegnare, trattandosi estitutoria di fonte legislativa. Risulta, quindi, essere stato specificato l'oggetto dell'obbligo di consegna. Il decreto ingiuntivo è quindi legittimo. Circa il limite temporale dell'obbligo di conservazione dei documenti da parte dell'amministratore uscente, l'articolo 1129 c.c. prevede che alla cessazione dell'incarico l'amministratore sia
“tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Tale obbligo restitutorio è coerente alla natura del rapporto intercorrente fra amministratore e condominio, con conseguente applicazione ai rapporti fra condomini e amministratore delle norme in materia di mandato. Si aggiunga che ai sensi dell'articolo 1.130 bis c.c. le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
quindi senz'altro tenuto alla consegna della Parte_1 documentazione afferente alla gestione del Controparte_1
nell'ultimo decennio.
[...]
Risulta, altresì, infondata la spiegata domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, relativa al pagamento in suo favore della somma di € 14.953,04 a titolo di compensi professionali maturati e non riscossi sino al 3.12.2022 nei confronti del Controparte_1
La domanda d imprecisa, in quanto omette di dettagliare il quantum dovuto per i singoli anni, impedendo di determinare l'esatto ammontare della somma complessiva.
5 L'assenza dei rendiconti e di tutte le evidenze contabili utili e necessarie, all'atto del passaggio di consegna, impedisce di accertare la fondatezza di quanto sostenuto da parte opponente. Pertanto, in mancanza di adeguata prova in ordine al pattuito compenso annuo, la domanda riconvenzionale formulata dall'odierno opponente non può trovare accoglimento. Va, infine, respinta la domanda volta alla condanna dell'opponente per lite temeraria al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, III comma, c.p.c. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie la domanda dell'opponente va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento degli istanti alcuna mala fede o colpa grave. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo N. 797/2023 emesso da questo Tribunale che diventa definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
-condanna l'opponente, al pagamento, in favore degli opposti delle spese di lite che determina nella complessiva somma di
€ 1.955,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
Il Giudice Onorario di Tribunale
6 dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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