Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FABRIZIO Parte_2 C.F._2
BARTOLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Matteotti n. 47, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno definitivamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali trasferimenti e con autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per le figlie minori;
2) le figlie e rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Durante la settimana il padre accompagnerà a scuola le figlie ed andrà a riprenderle da scuola laddove sia libero dal lavoro e previo accordo telefonico con la madre, nonché le terrà con sé il mercoledì dalle ore 18.00 circa sino al giovedì mattina in cui le riaccompagnerà a scuola;
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Durante i fine settimana, il padre vedrà e terrà con sé le figlie in modo alternato con la madre dal venerdì dalle ore 17.30 alla domenica alle ore 21.00.
In caso di malattia delle figlie, il genitore che in quel momento le ha con sé si obbliga ad informare immediatamente l'altro ed a consentirgli di fare visita alla figlia malata. In ogni caso, i genitori si impegnano ad ispirare il loro rispettivo comportamento alla massima collaborazione nell'interesse della salute e del benessere delle figlie.
Per quanto riguarda le festività natalizie le figlie staranno con i propri genitori ad anni alterni, iniziando da quelle 2024, secondo le seguenti modalità:
- 23/12 e 24/12 con madre;
- 25/12 con padre dalle ore 11;
- 26/12 con padre;
- 27/12 con madre dalla quale il padre le riporta alle 10.30;
- 28/12 con madre;
- 29/12 con padre dalle ore 10.30;
- 30/12 con padre;
- 31/12 con madre dalla quale il padre le riporta alle 10.30;
- 1/01 con madre;
- 2/01 con padre dalle ore 10.30;
- 3/01 con madre dalla quale il padre le riporta alle 10.30;
- 4/01 con madre;
- 5/01 con padre dalle ore 10.30;
- 6/01 con padre che le riporta alla madre alle 21.
Le parti saranno libere di modificare il calendario delle festività di cui sopra in futuro, previo accordo.
Le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di pari durata oppure trascorse interamente dalle figlie con ognuno dei genitori ad anni alterni;
nella prima ipotesi il giorno di Pasqua
e di Pasquetta sarà trascorso dalle bambine con ogni genitore alternativamente rispetto al giorno di
Natale e Santo Stefano.
Durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno con ognuno dei genitori periodi anche non consecutivi di 14 giorni.
Entrambi i genitori si impegnano a somministrare alle figlie le cure e/o trattamenti farmacologici che siano loro somministrati dai medici;
3) il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Parte_1 delle figlie a mezzo bonifico bancario (coordinate [...] Poste italiane) entro il giorno 30 di ogni mese, la somma mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di € 560,00, oltre al versamento dell'Assegno Unico che egli percepisce interamente pari ad €
340,00.
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie saranno corrisposte interamente dal padre. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data
7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia,
2 impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
-viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); -attività ludico-ricreative
(centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godrà il padre che le corrisponderà.
L'Assegno Unico ed Universale, comprensivo delle eventuali detrazioni fiscali, sarà percepito interamente dal IG. che lo verserà immediatamente alla IG.ra unitamente al Pt_2 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 18/9/2010, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_1 il 27/1/2015) e (nata l'[...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale
3 e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Camaiore (LU) in data 18/9/2010, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 41, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2010;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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