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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2125/2020 (a cui è riunito il n° 1488/22) R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/12/2020 al n. 2125/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ) e poi Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ), entrambe elettivamente domiciliate presso lo CP_3 P.IVA_2 studio dell'Avv. BURGIO MANFREDI, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_4 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARZUOLI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso CP_5 CodiceFiscale_2 lo studio dell'avv. PIER ETTORE OLIVETTI RASON, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 2114/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
5.10.2020;
a cui è stata riunita la causa n° 1488/2022 RG promossa da:
(C.F. ) e già Controparte_1 P.IVA_1 CP_3 CP_2
(P. IVA , entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. BURGIO MANFREDI, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_4 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARZUOLI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(C.F. ) CP_5 CodiceFiscale_2
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 393/2022 emessa dal Tribunale di e pubblicata in data 14/02/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa integrale riforma delle sentenze del Tribunale di Firenze n. 2114/2020 del 5 ottobre
2020 e n. 393/2022 del 13-14 febbraio 2022, respingere le domande tutte proposte dal
Sig. contro le appellanti. Con vittoria di spese anche generali e Controparte_4 compenso di difesa”;
Per la parte appellata e appellante incidentale “In ordine all'appello CP_4 relativo alla sentenza non definitiva ( RG 2125/2020): Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, in via principale: respingere l'appello avanzato da Controparte_1
e e per l'effetto confermare la sentenza n. 2114/2020 del Tribunale di Controparte_2
Firenze pubblicata il 5.10.2020 sui punti oggetto del gravame presentato dagli appellanti in via principale;
In via incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2114/2020 del Tribunale di Firenze pubblicata il 5.10.2020, valutando in via equitativa, tenuto conto dei criteri orientativi pubblicati dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano, condannare e Controparte_1 CP_2 CP_5 al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione subito da
[...] [...] per i fatti di cui è causa nella misura di € 50.000,00 o comunque nella diversa CP_4 misura che sarà ritenuta di giustizia comunque superiore all'importo di € 10.000,00 stabilito nella sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante principale alle spese del grado di giudizio. In ordine all'appello relativo alla sentenza definitiva (RG
1488/2022): Dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n° 393/2022 del Tribunale di Firenze resa in data
[...]
13.02.2022 nella causa civile n° 1488/2022 RG, perchè del tutto generica ed indeterminata nell'individuazione dei motivi e delle specifiche questioni di fatto e di diritto, ed in contrasto con la norma di cui all'art. 392 c.p.c. Nel merito: Respingere perchè infondato in fatto e in diritto l'atto di impugnazione proposto da
[...] avverso la sentenza n° 393/2022 del Tribunale di Firenze e per Parte_1
l'effetto confermare in ogni suo punto la stessa sentenza n° 393/2022 resa in data
13.02.2022 dal Tribunale di Firenze seconda sezione civile, Con vittoria di spese ed onorari”; per parte appellata “affinché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, CP_5 previa integrale riforma della sentenza 5 ottobre 2020 n. 2114/2020 e previo rigetto dell'appello incidentale, rigettare integralmente le domande tutte avanzate dal Sig. nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto e in Controparte_4 CP_5 diritto per i motivi tutti esposti. In ogni caso: Con vittoria di spese anche generali e competenze ed onorari di difesa del doppio grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, unitamente a Controparte_6
(poi divenuta convenivano davanti alla Corte di Appello di Controparte_2 CP_3
Firenze e proponendo appello avverso la sentenza n. CP_5 Controparte_4
2114/2020 con la quale il Tribunale d Firenze, non definitivamente pronunciando, aveva condannato e , a corrispondere in Controparte_1 CP_2 CP_5 favore di l'importo di euro 10.000 a titolo di risarcimento del danno Controparte_4 alla reputazione (somma che era disposto venisse suddivisa quanto al 25% a carico di
, quanto al 50% a carico di ed il residuo 25% a carico di Controparte_1 CP_2
In particolare, il primo giudice, aveva affermato la responsabilità di CP_5
quale editore del quotidiano 'La Nazione', nonché di Controparte_1 CP_2
quale titolare del sito web www.lanazione.it e di , quale titolare
[...] CP_5 dell'omonimo profilo su facebook, per avere pubblicato la foto del mentre CP_4 stava urinando nel piazzale antistante il Duomo di Firenze la notte dell'ultimo dell'anno
2013/2014. Il Tribunale rilevava in tal senso che non vi era prova che l'attore avesse prestato il consenso ad essere ritratto nella foto e specificava che, pur non essendo questo necessario ai fini della riproduzione di un fatto svoltosi in pubblico, lo era senz'altro l'esposizione dell'immagine qualora, come nel caso in esame, fosse suscettibile di recare pregiudizio al decoro ed alla reputazione del soggetto ritratto.
Aggiungeva il primo giudice che, nella fattispecie, neppure poteva ritenersi sussistente la scriminante del c.d. diritto di cronaca in quanto, pur essendo il fatto vero e di interesse pubblico, non era rispettato il principio della continenza e della proporzionalità, nella misura in cui la foto era stata pubblicata con il volto dell'uomo, intento ad urinare, ben visibile e riconoscibile. Con riferimento poi al che dopo aver scattato la foto CP_5
l'aveva pubblicata nel suo profilo facebook tale scriminante neppure era invocabile. Era invece esclusa la responsabilità di e (la prima titolare del blog CP_7 Controparte_8 su La Nazione.it e la seconda autrice dell'articolo pubblicato accanto alla foto il 2.01.24), risultate completamente estranee alla pubblicazione della detta fotografia.
Contestualmente alla suddetta sentenza parziale la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza con cui si disponeva l'esame testimoniale e la CTU medico legale per quantificare l'eventuale danno all'integrità fisio psichica di cui l'attore aveva lamentato la lesione.
Esponevano gli appellanti principali che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione del consenso del ad essere ritratto nella fotografia in CP_4 oggetto, nonché alla sua successiva pubblicazione, come emergente dalle risultanze istruttorie, con conseguente legittimità della condotta ascritta;
2)errore nel non aver ritenuto la legittimità della pubblicazione della fotografia ai sensi dell'art. 97 co 1 L. 633/1941 in quanto posta a corredo di un'inchiesta giornalistica che non parlava dell'episodio in sé, posto in essere dal ma del degrado e degli CP_4 oltraggi sopportati dal centro storico di Firenze, con conseguente funzione di campagna di sensibilizzazione e dunque finalità didattico culturale;
errore nell'aver ritenuto che la pubblicazione della foto recasse pregiudizio al decoro ed alla reputazione della persona ritratta, non potendo trovare applicazione l'art. 97 co 2 L. 633/41 a fronte di una condotta volontaria del soggetto ritratto, che si era messo in posa, consapevole di essere fotografato dal fotografo professionista de La Nazione, come riferito dal teste
; errore nell'aver ritenuto l'illegittimità della pubblicazione della fotografia Tes_1 collegata a fatti e avvenimenti di interesse pubblico;
3) errore nel non aver ritenuto integrato il diritto di cronaca, essendo il fatto oltre che vero e di pubblico interesse, anche espresso con continenza dal momento che erano state oscurate le parti intime del giovane nell'atto di urinare e non ne era stato riportato il nome, essendo irrilevante che lo stesso fosse stato riconosciuto da chi già lo conosceva;
mancata considerazione che il aveva posto in essere il gesto CP_4 osceno davanti a migliaia di persone in uno dei luoghi più famosi al mondo, non potendo dolersi se tali soggetti terzi fossero aumentati per effetto della pubblicazione della sua fotografia in un luogo pubblico;
4) errore nell'aver ritenuto il danno subito dall'attore in re ipsa, nella misura in cui non si era considerato che l'attore non aveva dato alcuna prova del danno effettivamente patito alla propria immagine;
mancato rilievo che i commenti dei lettori a fronte della pubblicazione di detta fotografia non avevano mai trasceso il legittimo diritto di critica;
mancata considerazione del concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella liquidazione del danno.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure Controparte_4 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)erronea quantificazione del danno a immagine e reputazione che non teneva conto delle innumerevoli visualizzazioni della foto, dei commenti e della riconoscibilità che aveva portato rapidamente alla sua identificazione anche da parte delle Forze dell'Ordine che l'avevano denunciato per violazione dell'art. 724 c.p.
Si costituiva altresì che contestava le censure mosse dalla parte CP_5 appellante incidentale chiedendo che, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, fossero respinte tutte le domande proposte dal ciò faceva, tuttavia CP_4 senza formalizzare la proposizione di appello incidentale e senza formulare specifici motivi di appello intesi a contestare la sentenza di primo grado.
***
Con atto di appello ritualmente notificato e Controparte_6 CP_3 convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze e CP_5 Controparte_4 proponendo appello avverso la sentenza n. 393/22 con la quale il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, aveva condannato Controparte_1 CP_3 già e , a corrispondere in favore di l'importo CP_2 CP_5 Controparte_4 di euro 32.496,75 a titolo di risarcimento del danno psichico subito a seguito della pubblicazione, senza il suo consenso, della sua foto mentre urinava sul sagrato antistante il Duomo di Firenze, la notte di Capodanno 2014 (somma che era disposto venisse suddivisa quanto al 25% a carico di , quanto al 50% a carico Controparte_1 di già ed il residuo 25% a carico di . In proposito il CP_3 CP_2 CP_5
Tribunale rilevava come dall'istruttoria espletata fosse risultato che a seguito della pubblicazione della foto per cui è causa il era caduto in uno stato di CP_4 prostrazione, tanto che aveva smesso di uscire di casa, frequentare gli amici, effettuare le normali attività sportive, rivolgendosi prima ad uno psicoterapeuta e poi anche ad uno psichiatra, data la crisi di ansia reattiva da cui aveva cominciato ad essere attinto.
Il primo giudice aveva in proposito aderito alle conclusioni cui era pervenuto il CTU medico nominato che, pur escludendo la sussistenza di postumi permanenti tali da incidere sull'integrità psico fisica, riteneva che l'attore avesse subito una menomazione psico fisica temporanea per complessivi 180 giorni (da gennaio a luglio 2014) nella misura del 50%, di ulteriori 515 giorni (da agosto 2014 a dicembre 2015) nella misura del 25% ed infine per 1095 giorni (da gennaio 2016 a dicembre 2018) al 10%. Le parti convenute e odierne appellate erano inoltre condannate a rifondere all'attore le spese di lite e di CTU in applicazione del principio di soccombenza.
Esponevano gli appellanti principali che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erroneo risarcimento del danno alla salute sulla base di CTU fondata sulle dichiarazioni della parte;
errata interpretazione delle risultanze testimoniali;
2) errata condanna alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in detto secondo procedimento eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. e nel merito contestando le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di cui chiedeva la conferma.
I due appelli, concernenti impugnazioni di due sentenze (la prima parziale, la seconda definitiva) emesse nell'ambito del medesimo processo di primo grado, venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che nella notte del 31.12.2013, , allora studente Controparte_4 di 21 anni, veniva fotografato da , fotografo professionista del quotidiano CP_5
, mentre nel corso dei festeggiamenti dell'ultimo giorno dell'anno, stava CP_6 urinando nel piazzale antistante il Duomo di Firenze, proprio ai piedi della scalinata di accesso alla cattedrale. Altrettanto pacifica e documentata in atti è la circostanza che il giorno seguente, la foto del nell'atto di urinare davanti al Duomo di Firenze CP_4 era pubblicata nel sito web de e il giorno dopo (ovvero il 2 gennaio 2014) CP_6 compariva anche nell'edizione del quotidiano cartaceo , con l'oscuramento CP_6 delle sole parti intime, mentre il volto del giovane, rivolto con il volto a ¾ rispetto a chi scattava la foto, risultava riprodotto nelle pubblicazioni il modo del tutto riconoscibile.
La detta foto corredava un articolo a firma di (collocato a pag 12 del Controparte_8 quotidiano) intitolato 'Firenze, vergogna davanti al Duomo. Il sagrato usato come orinatoio. La grande Festa sporcata dai vandali. Rifiuti Dappertutto'. A margine della stessa pagina, dunque interamente dedicata allo stato di degrado in cui il centro di
Firenze era stato gettato da maleducazione e inappropriati festeggiamenti dell'ultimo giorno dell'anno, un ulteriore articolo di commento a firma di dal titolo Testimone_2
'Chieda scusa alla città'.
Il successivo 3 gennaio 2014 la medesima foto del intento ad urinare in CP_4 prossimità del Duomo era riproposta dal quotidiano La Nazione quale illustrazione di un articolo a firma di dal titolo 'Perché a Firenze e non a Parigi' con Controparte_9 sottotitolo: 'fare pipì sul sagrato del Duomo. Tra indignazione ed analisi storica'. Ancora il 4 gennaio 2014 La Nazione riprendeva il dibattito sugli atti vandalici commessi nel centro di Firenze la notte di Capodanno con un articolo a firma di Testimone_3 questa volta a corredo dell'articolo si trova però una diversa foto di un uomo che, dando le spalle a chi lo fotografa, urina sempre nelle scale del Duomo, proprio contro i preziosi marmi policromi della facciata. Ad introdurre l'articolo un breve trafiletto in cui si dà conto del dibattito scatenatosi a seguito della pubblicazione da parte de della CP_6 foto 'del giovane che senza vergogna a Capodanno, ha usato il sagrato del Duomo di
Firenze come un orinatoio', dandosi conto di tutti gli interventi di intellettuali ed esponenti di spicco del mondo culturale fiorentino e non.
La stessa fotografia del sempre con volto riconoscibile, era pubblicata anche CP_4 dal suo autore, il fotografo nel suo profilo facebook. CP_5
Nell'edizione dell'8 gennaio 2014 la Nazione pubblicava un articolo - questa volta corredato da una foto di giovani seduti sui gradini del Duomo – in cui dava la notizia che tramite i commenti sul web ed i vari post relativi alla foto del la Questura CP_4 di Firenze era riuscita ad identificare il giovane ritratto mentre faceva pipì davanti al
Duomo, notificandogli una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza.
Con ricorso in data 12.02.2013 il proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti CP_4 al Tribunale di Firenze per ottenere che fosse ordinato a Controparte_10 quale editore pro tempore del quotidiano e responsabile del relativo sito CP_6 web, nonché a l'inibizione all'utilizzo della foto ritraente il ricorrente CP_5 nell'atto di urinare in piazza Duomo a Firenze. Nel corso del detto procedimento cautelare dava atto di aver rimosso l'immagine dai propri Controparte_10 archivi, così come il fotografo dichiarava di aver spontaneamente provveduto a CP_5 cancellare la foto del dal proprio profilo facebook al momento della notifica CP_4 del ricorso. Sulla base delle suddette affermazioni il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere con spese a carico delle parti resistenti.
Non è infine contestato che la medesima foto del ricompariva il successivo 22 CP_4 aprile 2014a sul quotidiano La Nazione fianco di altro articolo relativo al degrado della città di Firenze.
Non è oggetto di controversia neppure la circostanza che la fotografia del CP_4 rimbalzava freneticamente nel web e il suo soggetto era bersaglio di commenti ed epiteti di ogni genere da parte di terzi. E' tuttavia passata il giudicato in quanto non oggetto di gravame l'esclusione della responsabilità di e per i contenuti pubblicati Controparte_1 Controparte_2 diversi dalla fotografia, nonché per le condotte poste in essere da terzi a seguito della detta pubblicazione (con riferimento sia alla ripubblicazione in altri siti o testate, sia ai post contenenti frasi aggressive e/o minacciose all'indirizzo del . CP_4
E' in particolare coperta da giudicato, per non essere oggetto di motivi di appello,
l'esclusione di ogni responsabilità delle giornaliste autrici di articoli su la Nazione ed il relativo sito.
Ugualmente passata in giudicato è l'affermazione della responsabilità del fotografo che, pur essendosi costituito nel proc 2125/20 con comparsa in cui ha CP_5 chiesto l'integrale riforma della sentenza, non ha articolato alcun appello incidentale, non strutturando alcun motivo di gravame e neppure un generico confronto critico con la sentenza parziale, limitandosi a ribadire le difese già spiegate in primo grado, prescindendo del tutto dalla sentenza parziale emessa.
Dunque nei confronti del controversa unicamente la quantificazione del danno CP_5 all'immagine in forza dell'appello incidentale proposto dal a tale proposito. CP_4
Quanto alla sentenza definitiva relativa alla condanna del danno psichico, invece, il neppure risulta costituito nel relativo procedimento, nè risulta aver proposto CP_5 alcun autonomo gravame avverso detta pronuncia, con conseguente passaggio in giudicato della relativa condanna nei suoi confronti, con riferimento alla percentuale di responsabilità a lui riconosciuta dal Tribunale e anche questa non impugnata. Tra gli appellanti e è infatti configurabile Controparte_1 CP_2 CP_5 non un litisconsorzio necessario, bensì facoltativo (essendo stati convenuti ciascuno per la propria autonoma condotta, ancorchè in funzione del risarcimento dell'unico danno arrecato dalla sommatoria delle stesse) con conseguente inoperatività dell'automatica estensione del gravame.
Non essendo controversa neppure la verità di quanto rappresentato dalla fotografia, la questione si incentra dunque sulla illiceità della condotta posta in essere dall' del CP_11 giornale e dal responsabile del suo sito internet, oltre alla sussistenza ed CP_6 alla relativa quantificazione dei danni subiti dal CP_4
2.Il primo ed il secondo motivo del primo appello principale: il consenso – Con il primo motivo di appello avverso la sentenza parziale n° 2114/2020
[...]
e hanno contestato l'esclusione della prova del consenso Controparte_1 Controparte_2 del a farsi ritrarre dal fotografo de La , come sarebbe dimostrato sia CP_4 CP_6 dal fatto che lo stesso si sarebbe messo 'in posa', sia dalle dichiarazioni del teste , che avrebbe confermato che il si era qualificato quale fotografo del Tes_1 CP_5 quotidiano, con conseguente evidente intento di pubblicazione degli scatti.
Con il secondo motivo del medesimo appello principale si sostiene che la pubblicazione della fotografia in questione sarebbe stata comunque legittima in quanto posta a corredo di una articolata inchiesta giornalistica su degrado e oltraggi sopportati dal centro di Firenze, dunque con finalità di campagna di sensibilizzazione didattico culturale.
I due motivi meritano trattazione congiunta in quanto entrambi si muovono attorno alla questione del consenso del soggetto ritratto in una immagine pubblicata e diffusa.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: 'La pubblicazione della foto è avvenuta senza il consenso dell'interessato. Neppure comunque vi è prova che il medesimo avesse prestato il consenso allo scatto, non essendo sufficiente a dimostrare tale circostanza la dichiarazione testimoniale del teste , che si è limitato Testimone_4 ad affermare che il si era qualificato quale fotografo de La Nazione ma non ha CP_5 dichiarato che il medesimo avesse acquisito il consenso del Il consenso può CP_4 anche non essere dato per iscritto ma non può essere presunto. In ogni caso, come detto, il fatto illecito lesivo è costituito dalla pubblicazione della foto, pubblicazione che non era stata assolutamente consentita dall'attore. Pur non necessitando la riproduzione dell'immagine del consenso dell'interessato nel caso in cui la riproduzione sia collegata
a fatti svoltisi in pubblico (art. 97 c. 1 l. 633/1941) come nella fattispecie, non è ammessa l'esposizione quando questa può recare pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta (art. 97 c. 2 legge cit.). Non vi è dubbio che la pubblicazione della foto in questione rechi tale pregiudizio'.
Il motivo di appello in esame non è fondato e la statuizione sul punto merita integrale conferma.
Va premesso come il profilo di consenso rilevante ai fini della legittima diffusione di una immagine non deve tanto riguardare lo scatto della fotografia in sé, bensì la specifica diffusione della stessa su un organo di stampa, apparendo, conseguentemente, del tutto irrilevante la circostanza che le persone ritratte abbiano manifestato la propria disponibilità 'ad essere fotografate', ben potendo conservare la propria volontà contraria alla diffusione di tale fotografie su un organo ad ampia tiratura come un giornale quotidiano.
Nel caso in oggetto dall'esame della fotografia di cui è causa emerge come dato di fatto che il fotografo si trovava a pochi metri dal ragazzo intento a urinare, in quale era, a sua volta, posto frontalmente rispetto alla macchina fotografica, con nello sfondo altri giovani.
Nella sequenza fotografica degli scatti prodotta da (c.d. provinatura) si CP_5 osserva poi che subito dopo lo scatto del ragazzo che urinava, lo stesso, insieme ad altri giovani si prestavano a pose in foto di gruppo, evidentemente consapevoli e consenzienti ad essere ripresi.
Il teste che ha premesso di essere stato presente agli scatti Testimone_4 fotografici di cui è causa per aver accompagnato il fotografo della Nazione durante il suo servizio, ha dichiarato che il i era rivolto ad un gruppo di ragazzi presenti in CP_5 piazza Duomo la sera di Capodanno, dicendo: 'sono un fotografo della Nazione me la rifate questa azione?” . Infatti si erano messi con il sedere di fuori e poi si erano rivestiti.
Che fosse un fotografo si vedeva anche dalla macchina fotografica.' Spiegava quindi come dopo che il aveva proferito queste frasi, i ragazzi non avevano rifatto CP_5 davanti alla macchina fotografica l'azione poco prima posta in essere, ma uno degli stessi si era messo ad urinare davanti a loro. Confermava infine che i ragazzi avevano quindi acconsentito a farsi riprendere nelle foto di gruppo presenti nella 'provinatura'
(quelle che si è detto contenere una chiara 'messa in posa' degli stessi).
, che dichiarava di essere amico del si riconosceva in alcune Testimone_5 CP_4 delle foto scattate (facenti parte della detta 'provinatura'), ma negava di aver visto il cattare, affermando di non sapere chi fosse. Negava quindi che le foto fossero CP_5 state fatte dal con il loro consenso, tantomeno con quello del CP_5 CP_4
Dichiarazioni di analogo tenore erano rese dal teste , altro amico del Tes_6 presenti la sera di Capodanno in questione. Quest'ultimo spiegava come dagli CP_4 scatti appariva che il gruppo di amici guardasse l'obiettivo solo perché si stavano a loro volta scattando delle fotografie tra loro con il cellulare.
Pur nella contraddittorietà di alcune dichiarazioni, dalle suddette risultanze istruttorie può ritenersi provato che il che pacificamente si trovava in giro per un servizio CP_5 fotografico per sulla notte dell'ultimo dell'anno nel centro di Firenze, ha CP_6 scattato a distanza ravvicinata alcune foto ad un gruppo di ragazzi che dagli scatti appaiono vedere chiaramente – al di là della spiegazione dei c.d. scatti fotografici incrociati – che l'uomo con macchina fotografica professionale li stava riprendendo. Ciò tuttavia non comporta l'estensione della prova del consenso allo specifico scatto della fotografia del mentre urinava (comunque sia preceduta, sia seguita, nella CP_4 sequenza della 'provinatura' prodotta dal da foto del gruppo di amici chiaramente CP_5 rivolti verso il fotografo). In ogni caso, come detto, il consenso a farsi fotografare – ovvero la mancata opposizione davanti agli scatti di un fotografo, che come documentato furono molteplici davanti al che urinava - non implica affatto che il soggetto ritratto abbia dato CP_4 il suo consenso anche alla pubblicazione e diffusione della fotografia, neppure allorchè fosse stato edotto della qualità del fotografo professionista dipendente di un quotidiano.
E' infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il suddetto consenso alla diffusione dell'immagine, che rende lecita la pubblicazione della fotografia, non può mai essere presunto, ma deve essere fornita la prova della sua esplicita ed univoca prestazione. E nel caso di specie tale prova del consenso espresso dal alla CP_4 pubblicazione della sua foto non emerge da alcunchè.
Va quindi verificato – in tal modo passando all'esame del secondo motivo di appello principale – se, nello specifico caso, vi fossero i presupposti per considerare lecita la pubblicazione e divulgazione della fotografia del anche a prescindere dal CP_4 relativo consenso del soggetto ritratto, proprio in considerazione del carattere educativo/divulgativo/culturale del servizio giornalistico cui ineriva.
Secondo l'art. 96, co. 1, della legge n. 633/41: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente”; il successivo art. 97 della legge n. 633/41 prevede:
“Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta”. Vi è poi l'art 10 c.c. che recita: “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Dunque, ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di informazione, ovvero esprima finalità didattico culturali (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016, Rv. 638444 –
01; v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 19515 del 16/06/2022, Rv. 664972 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 8880 del 13/05/2020, Rv. 657866 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1748 del
29/01/2016, Rv. 638444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015, Rv. 636902
- 01), nonché quando sia giustificata dall'interesse pubblico all'informazione, sempre chè però tale evento non derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona raffigurata, nel qual caso la riproduzione dell'immagine rimane illecita e la persona raffigurata ha diritto al conseguente risarcimento del danno.
Nel caso in oggetto non vi è dubbio che la pubblicazione della fotografia ritraente un giovane nell'atto di urinare davanti alla scalinata del Duomo di Firenze rispondeva ad esigenze di informazione, trattandosi di un atto di deturpamento commesso in uno dei contesti monumentali e artistici più famosi al mondo;
del pari è indubitabile che la pubblicazione della fotografia in esame fosse tutt'altro che gratuita e avente finalità di mera pubblicizzazione del quotidiano, essendo inserita in un ampio servizio giornalistico inerente il degrado del Centro storico di Firenze, con dibattito tra vari esponenti di spicco del modo intellettuale e culturale. Tuttavia ciò non basta a rendere lecita la pubblicazione della fotografia anche senza il consenso del soggetto ritratto. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, la divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a scopi didattico culturali e/o manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta (cfr. Cass. n° 2304/2023). E nel caso in esame non ci sono dubbi che la divulgazione e pubblicazione della fotografia del intento ad urinare davanti al Duomo di Firenze, ritraendo un gesto connotato CP_4 da particolare volgarità e scarso senso civico, senza dubbio era suscettibile di ledere l'onore ed il decoro del soggetto ritratto con un tale contegno. Né, in senso contrario rileva, come vorrebbero gli appellanti che il comportamento ritratto sia stato volontariamente posto in essere: la norma non contiene infatti limitazioni di sorta alla tutela di onore e decoro anche nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere consapevolmente condotte riprovevoli ed in un contesto pubblico;
nel bilanciamento di interessi che sempre deve caratterizzare l'applicazione delle leggi, infatti, l'interesse didattico culturale ed informativo, che rende legittima la pubblicazione dell'immagine, trova il suo limite nella tutela dell'onore e del decoro a cui ogni soggetto ha diritto. Il tenore della condotta tenuta dal soggetto pubblico ed il contesto in cui l'immagine è stata ripresa rileveranno semmai a livello del diverso aspetto della quantificazione del danno, di cui infra.
Per quanto detto dunque entrambi i primi due motivi di appello principale sono da ritenere infondati e come tali respinti.
3.Il terzo motivo del primo appello principale: l'esimente del diritto di cronaca
– Con il terzo motivo di gravame gli appellanti principali hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca. In proposito il primo giudice ha statuito: 'Né, nel caso, può ritenersi che la lesione del diritto all'immagine dell'attore sia giustificata o scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, poiché non ricorrono tutte le condizioni per l'esercizio legittimo di quest'ultimo.
Pur essendo il fatto vero e di interesse pubblico, la foto, così come pubblicata, con il volto del ben visibile, non rispetta il principio di continenza o proporzionalità. CP_4
Il diritto all'immagine può essere compresso a tutela dell'interesse pubblico nei rigorosi limiti in cui la pubblicazione sia funzionale a tale interesse. Era certamente di pubblico interesse il fatto in sé, l'atto incivile commesso dall'attore davanti ad un monumento simbolo della città di Firenze, come denota anche l'ampio dibattito che ne è conseguito, ma non vi era alcuno specifico e autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze della persona ritrattata (cfr. Cass. 18006/18), che avrebbero potuto essere modificate (per es. sgranando l'immagine del volto o altro) in modo da renderla non riconoscibile. Nel caso poi del convenuto che ha pubblicato la foto sul proprio CP_5 profilo Facebook, neppure è invocabile il diritto di cronaca'.
Gli appellanti hanno in proposito dedotto come la pubblicazione della foto, oltre a rappresentare un fatto vero e di pubblico interesse, era connotata, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, anche da continenza e proporzionalità, dal momento che erano state oscurate le parti intime del del quale non erano stati CP_4 comunque riportati né nome, né generalità, essendo irrilevante che lo stesso fosse stato riconosciuto da chi già lo conosceva.
Anche detto motivo non merita accoglimento.
Il diritto di cronaca, che costituisce esplicitazione del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art 21 Cost.), proprio in virtù del necessario bilanciamento con il diritto, di pari livello, all'onore ed alla reputazione, necessita, per operare, di particolari presupposti, ovvero: la verità oggettiva del fatto rappresentato, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (pertinenza), la correttezza formale delle modalità espressive e/o rappresentative del fatto (continenza e proporzionalità).
Nel caso in oggetto non è controverso che la fotografia ritraesse in modo fedele quanto effettivamente accaduto, né è contestato che il fatto in sé di un soggetto intento a urinare davanti al sagrato del Duomo a Firenze fosse un fatto di pubblico interesse svoltosi in luogo pubblico;
ciò di cui si discute è l'estensione dell'interesse pubblico anche alla specifica persona del nonché la mancanza di continenza nell'aver CP_4 pubblicato la foto in modo che lo stesso fosse chiaramente visibile e riconoscibile.
Certamente l'interesse pubblico a conoscere il fatto che un giovane, durante la festa di capodanno urinasse di fronte al Duomo di Firenze, non può ritenersi estendibile anche alla identità del medesimo giovane, che non era un personaggio pubblico e la cui riconoscibilità non incideva minimamente sul contenuto della notizia.
Conseguentemente, il fatto che la foto dello stesso sia stata pubblicata senza attuare gli accorgimenti necessari a non renderlo riconoscibile - tipo sgranamento della foto in corrispondenza del volto – deve ritenersi condotta esorbitante la continenza richiesta in funzione dell'esimente del diritto di cronaca. Questa rileva infatti sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicchè la pubblicazione della fotografia del tutto riconoscibile del non solo era inutile ai CP_4 fini della notizia (consistente nella commissione del gesto in uno dei luoghi più famosi al mondo e non nell'identità di chi lo stava commettendo), ma eccedeva quei limiti di correttezza che avrebbero imposto l'oscuramento delle parti atte alla identificazione del soggetto ritratto.
Né, infine in senso contrario può in questa sede assumere alcun rilievo, come suggeriscono invece gli appellanti, il testo dell'ordinanza emessa dal Tribunale a conclusione del procedimento ex art 700 c.p.c., nella parte in cui, prima di pervenire alla conclusione in termini di cessazione della materia del contendere, nel ricostruire la vicenda, ha affermato: 'Incidentalmente si rileva che la pubblicazione della fotografia, ai sensi dell'art. 97 della L. 633/1941, è in sé legittima, dato che trattasi di evento svoltosi in luogo pubblico e che nella normale diffusione della carta stampata essa non avrebbe di certo generato le abnormi conseguenze create dalla diffusione telematica'.
Si tratta all'evidenza di affermazione incidentale e comunque priva di valenza di giudicato in processo di merito avente peraltro oggetto del tutto differente rispetto alla inibizione dell'utilizzo della foto richiesta in via di urgenza.
4.Il quarto motivo del primo appello principale ed il motivo di appello incidentale: an e quantum del danno alla lesione di immagine e reputazione –
Con il quarto motivo di appello si è censurato il riconoscimento del danno da lesione dell'immagine e della reputazione del conseguente alla pubblicazione della CP_4 sua foto mentre urinava in prossimità della scalinata del . In particolare Controparte_12 gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia risarcito il danno alla lesione di onore e reputazione considerandolo in re ipsa, senza che fosse stata in alcun modo provata la sua specifica sussistenza. Aggiungevano che per poter ravvisare il suddetto danno non potevano considerarsi le azioni di soggetti terzi, quali coloro che, a seguito della pubblicazione della foto in esame, avevano postato commenti di vario genere nel web. Infine, con detto motivo di appello, censuravano comunque la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della quantificazione del danno, ritenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto essere ridotto in relazione al concorso colposo del soggetto danneggiato che si era volontariamente esposto in pubblico nell'atto di urinare.
Il detto motivo merita trattazione congiunta con il motivo di appello incidentale con il quale il ha contestato la quantificazione del danno fatta in primo grado, CP_4 ritenendola insufficiente rispetto al clamore sopportato, alla diffusione della fotografia in relazione anche alle caratteristiche della pubblicazione.
4.1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposta dagli appellanti principali per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza che si intendeva appellare.
L'eccezione d'inammissibilità dell'atto d'appello per genericità dei motivi è infondata.
E' vero che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c. Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
4.2. Il merito del danno alla lesione di immagine e reputazione - A proposito del primo aspetto trattato, ovvero la sussistenza di un danno alla reputazione, nella sentenza parziale n° 2114/2020 il Tribunale ha così motivato: 'Anche il danno alla reputazione non può ritenersi sussistente in re ipsa ma deve essere allegato e provato
(tra le ultime Cass. 10596/20). A tale fine la prova può essere fornita anche in via presuntiva su elementi indiziari, diversi dal fatto in sé. Nella fattispecie i predetti elementi indiziari del danno alla reputazione possono evincersi dal clamore mediatico suscitato dalla pubblicazione e dal coro di riprovazione generale manifestato dai lettori
e frequentatori del sito web o del profilo facebook.'
La suddetta statuizione merita conferma e la relativa parte del quarto motivo di appello principale deve essere ritenuta infondata.
Invero il primo giudice ha correttamente ritenuto che, l'aver diffuso sia nella pubblicazione on line, sia in quella cartacea del quotidiano La Nazione, la fotografia in cui era chiaramente riconoscibile il ripreso mentre era intento ad urinare CP_4 davanti alla scalinata del Duomo, fosse tale da produrre, secondo l'id quod plerumque accidit, discredito in capo al medesimo Il gesto riprodotto era talmente CP_4 increscioso e amplificato dal contesto monumentale in cui era avvenuto, oltre che dal contrasto con la vocazione culturale del sito, da ledere obiettivamente ed inevitabilmente la reputazione del soggetto ritratto. D'altro canto, è orientamento consolidato in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come idonei parametri di riferimento la diffusione dell'immagine e/o dello scritto, la rilevanza della lesione e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. per tutte Cass. 9799/19). A fronte di tale quadro, dunque, avrebbero semmai dovuto essere gli appellanti a spiegare perché nonostante la portata del discredito derivante dalla diffusione di una tale immagine, il non CP_4 avrebbe subito alcun patema d'animo conseguente.
Passando dunque ad affrontare l'aspetto della quantificazione di un tale danno alla reputazione, devono valutarsi congiuntamente la seconda parte del quarto motivo di appello principale, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c., con il motivo di appello incidentale del che lamenta la non adeguatezza della quantificazione CP_4 del danno effettuata dal primo giudice.
Il Tribunale ha riconosciuto, per la pubblicazione della fotografia del sia sul CP_4 sito web della , sia alcune volte (almeno tre) sulla carta stampata a corredo di CP_6 articoli di giornale, la complessiva somma di euro 10.000, comprensiva anche del danno derivante dalla pubblicazione della stessa immagine nel profilo facebook del CP_5
(valutato nella percentuale del 25%), posizione quest'ultima che, come detto, in mancanza di proposizione di appello incidentale, è da ritenere coperta da giudicato.
La suddetta quantificazione del danno risulta essere stata così argomentata: 'La liquidazione del danno alla reputazione non può che farsi in via equitativa. Tenuto conto che la foto non era accompagnata dall'indicazione del nome della persona ritrattata e che quindi solo chi conosceva l'attore ha potuto riconoscerlo nell'immagine, il danno alla reputazione che ne è conseguito e che può essere addebitato ai convenuti sopra indicati deve ritenersi contenuto e quantificabile in € 10.000, somma onnicomprensiva di interessi e rivalutazione'.
La valutazione equitativa a cui si deve farsi necessariamente richiamo ha come riferimento le tabelle milanesi predisposte per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa, che nella versione vigente ratione temporis al momento della redazione della sentenza si articolava in cinque livelli di gravità: diffamazioni di tenue gravità (con danno liquidabile nell'importo da euro 1000 ad euro 10.000); diffamazione di modesta gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 11.000 ad euro 20.000); diffamazione di media gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 21.000 ad euro 30.000); diffamazione di elevata gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 31.000 ad euro 50.000. Il danno liquidato da primo giudice si inserisce nel primo gradino delle suddette tabelle – utilizzabili per assimilazione del danno in questione – caratterizzata dai seguenti parametri: limitata/assente notorietà del diffamante, - tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, - minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, - minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria, - assente risonanza mediatica, - tenue intensità elemento soggettivo, - intervento riparatorio/rettifica del convenuto). Con l'appello incidentale il ha chiesto che, utilizzando i parametri CP_4 offerti dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, che riassumono gli orientamenti giurisprudenziali maturati nel triennio precedente, emerge come il danno subito sia incluso nella fascia di gravità elevata, con un danno quantificato nel range tra i
31.000,00 e i 50.000,00.
Il suddetto motivo di appello incidentale può essere accolto solo in parte: considerando la notorietà del diffamante, quotidiano di ampia diffusione, ma radicato solo in alcune specifiche aree geografiche, tenuto conto che le condotte di coloro che hanno fatto ulteriormente circolare la foto in siti e altri quotidiani o che hanno posto in essere condotte minacciose nei confronti del soggetto ritratto non sono suscettibili di essere imputate a non potendo essere nei loro confronti Controparte_13 configurata una sorta di responsabilità oggettiva anche per tutte le condotte ulteriori di terzi seguite alla pubblicazione della foto (come condivisibilmente affermato dal primo giudice con statuizione peraltro non impugnata); considerato che la pubblicazione della stessa foto risulta essere stata ripetuta per più volte e gli è stato riservato ampio spazio;
visto che all'epoca dei fatti il era un giovane studente di 21 anni e non CP_4 ricopriva nessuna carica pubblica, né aveva un ruolo istituzionale o professionale;
tenuto conto che il era ben visibile nella foto, ma che il giornale ha omesso di CP_4 indicare le sue generalità;
considerato che
la foto è stata ripubblicata ad aprile anche successivamente alla proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza di cessazione della materia del contendere per avere i resistenti dato atto di aver eliminato la foto;
tenuto conto di tutti i suddetti parametri, può ritenersi che il danno in questione possa essere liquidato facendo riferimento alla categoria di media gravità delle tabelle milanesi (connotata da media notorietà del diffamante, significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale, uno o più episodi diffamatori, media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio - diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento - eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale). Il danno andrà dunque liquidato applicando lo scaglione medio delle tabelle, ma facendo riferimento a quelle attualmente vigenti. A tale ultimo proposito, come chiarito dalla
Suprema Corte, se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr.
Cass. n. 11/05/2012 7272; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018 e Cass.
30516/19), posto che la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Sulla base di detti criteri il danno alla lesione di immagine e reputazione subito dal va dunque riquantificato in complessive euro 25.000 (scaglione di riferimento CP_4 per diffamazione di media entità delle tabelle aggiornate al 2024 da euro 23.489,00 ad euro 35.247,00).
Ciò posto, merita accoglimento anche la seconda parte del quarto motivo di appello principale, laddove e hanno invocato l'applicazione del Controparte_1 CP_2 concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c.
A tale proposito non può infatti non considerarsi che fu il a mettersi nella CP_4 condizione di essere visto in una affollata piazza Duomo mentre poneva volontariamente in essere l'increscioso gesto. L'essersi messo ad urinare davanti al Duomo in una piazza brulicante di gente in occasione del Capodanno ha costituito infatti indubbiamente un fatto gravemente colposo che ha, in larga parte, contribuito a cagionare il danno, consistente nell'essere il giovane stato ripreso dal fotografo professionista che si aggirava nella piazza, vista anche la peculiarità della condotta posta in essere dal giovane, come tale suscettibile di suscitare interesse giornalistico e divulgativo. A ciò si aggiunge che la condotta del era di tale gravità da integrare, almeno in CP_4 astratto, una condotta penalmente rilevante (non è documentato nello specifico se vi sia stato effettivamente un seguito procedimentale anche a livello penale e quale ne sia stato l'esito; soltanto in sede di CTU è riportato come riferito dal periziando che il detto processo si sarebbe concluso con l'applicazione di una sanzione amministrativa, dallo stesso pagata). Per tali motivi si riconosce un concorso colposo della parte danneggiata che appare congruo quantificare, per i motivi sopra esposti, nella misura dell'80%.
Tenuto conto di ciò, il danno risarcibile da parte di e Controparte_1 [...] in favore del è dunque risarcibile nella misura del residuo 20%, pari CP_2 CP_4
a complessive euro 5.000.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, alla data del fatto (euro 4142,50) e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 5.565,03.
Considerato che non è stato oggetto di impugnazione e deve pertanto ritenersi coperta da giudicato, la ripartizione interna delle percentuali di responsabilità tra i soggetti convenuti (50% 25% ciascuno e ) CP_2 Controparte_1 CP_5 gli odierni appellanti saranno tenuti a rifondere al il sopra indicato importo in CP_4 solido, ferma restando, nei rapporti interni, la ripartizione della responsabilità nelle suddette percentuali (mentre il che non ha proposto gravame, sarà tenuto a CP_5 risarcire il relativo danno nella percentuale a lui attribuita, del 25%, ma riferita al maggiore importo di euro 25.000, importo riquantificato in parziale accoglimento dell'appello incidentale del . CP_4
Su detto importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
5.Eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del secondo appello avverso la sentenza definitiva – L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del secondo CP_4 appello avverso la sentenza definitiva per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017;
Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, ed in particolare indicando quale avrebbe dovuto essere il diverso giudizio del Tribunale in punto di prova e quantificazione del danno biologico;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
6.Il primo motivo del secondo appello principale: an e quantum del danno alla salute – Con il primo motivo di appello avverso la sentenza definitiva n° 393/2022 del
Tribunale di Firenze e hanno contestato il CP_1 Controparte_1 Controparte_2 riconoscimento al anche di un danno da lesione della salute come CP_4 conseguenza della pubblicazione della foto di cui è causa. In particolare hanno lamentato la mancanza di prova di alcuna lesione della salute sul piano medico legale e comunque l'eccessività della relativa quantificazione del detto danno.
Il primo giudice ha sul punto così motivato: 'L'istruttoria ha posto in luce che CP_4 dal mese di gennaio 2014 ma soprattutto dalla fine del mese di aprile del 2014 (quando la foto venne nuovamente pubblicata il 22.4.2014) smise di uscire di casa, di frequentare gli amici, di allenarsi a rugby cui invece partecipava in modo assiduo, tanto da doversi rivolgere ad uno psicoterapeuta (dott. e financo ad uno psichiatra Per_1
(dott.ssa per un sostegno psicologico e perché gli venisse prescritta anche una Per_2 cura farmacologica che lo compensasse dalle crisi di ansia reattiva da cui cominciò ad essere attinto. A tale ultimo riguardo, il CTU dott. – alle cui conclusioni questo Per_3
Giudice intende aderire per l'esaustività e completezza del suo elaborato di consulenza
- ha dato atto che la situazione psicopatologica del sig. – già precaria - si era CP_4 aggravata e che si rese necessario il ricorso allo psicoterapeuta nel maggio 2014, presso il quale avviò un percorso psicoterapeutico con una seduta settimanale;
poi, CP_4 nel mese di novembre 2014, lo psicotrapeuta reputò necessario, per il persistere del quadro clinico, un intervento psicofarmacologico, per cui si dovette rivolgere CP_4 alla psichiatra che gli prescrisse un antidepressivo serotoninergico (Zoloft).
Attualmente, nonostante un miglioramento parziale del quadro clinico, il CTU ha dato atto che persistono elevazione della quota ansiosa (soprattutto in situazioni che richiamano l'evento), polarizzazione e ruminazioni su quanto accaduto, sentimenti di vergogna ed umiliazione con tendenza all'evitamento fobico, timore che si possano ripresentare situazioni analoghe o che la propria immagine possa essere utilizzata nuovamente a fini mediatici;
condizione che sebbene non abbia comportato l'insorgenza di postumi permanenti che incidano sull'integrità psichica della persona, al contempo comporta una menomazione dell'integrità psico-fisica temporanea dell'attore, che ha peraltro condotto a vere e proprie ripercussioni negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita della persona danneggiata, oltre che ad una sofferenza psichica derivante dal danno patito;
tale menomazione temporanea ha interessato
l'attore da gennaio 2014 a luglio 2014 (180 gg) nella misura del 50%, da agosto 2014 al dicembre 2015 (515 gg) 25%; da gennaio 2016 a dicembre 2018 (x 1.095 gg) al
10%'.
Sulla base di tali elementi il Tribunale, adottando il valore di euro 99 per ogni giorno di invalidità temporanea, sulla base delle tabelle milanesi, ha riconosciuto al un CP_4 danno biologico da invalidità temporanea pari a complessive euro 32.496,75.
Tanto premesso, il motivo è fondato per come di seguito specificato.
Il teste , che premetteva di essere stato l'allenatore di rugby Testimone_7 del sentito come testimone, riferiva: 'Posso dire che da gennaio 2014 dopo CP_4 la pubblicazione della foto il è sparito dalla nostra attività. Veniva tre volte la CP_4 settimana e poi è sparito all'improvviso'. Nulla sapeva dire sulle cause di questa improvvisa interruzione dell'attività sportiva, così come non sapeva dire se il CP_4 avesse avuto disturbi del sonno o quanto uscisse. Il medesimo teste spiegava quindi che quest'ultimo gli aveva riferito, verso la fine di gennaio 2014 'di avere timore di essere riconosciuto e di essere cercato da chi lo aveva minacciato sui social'.
, in sede di dichiarazioni testimoniali, riferiva di essere un amico del Testimone_8
e confermava che quest'ultimo, dal momento della pubblicazione della CP_4 fotografia in esame, 'non era più uscito o quasi', spiegando: 'Mi disse che non usciva perché aveva paura per le minacce ricevute. A suo tempo vidi gli screen sui commenti all'articolo'.
, padre del giovane, sentito come testimone, confermava di aver Testimone_9 accompagnato il figlio, verso il mese di maggio 2014, da uno psicologo, il dott. Per_1 il quale a sua volta aveva consigliato di andare da uno psichiatra, la dott.ssa Per_2
Confermava altresì che il figlio in quel periodo aveva assunto un farmaco denominato
Zoloft.
Veniva sentito come testimone anche il dott. , che confermava che nel Tes_10 mese di maggio 2014 aveva visitato il il quale lamentava episodi ansiosi, CP_4 riferendogli che 'in quel momento non riusciva a uscire di casa e si vergognava e temeva di essere riconosciuto. Riferiva anche insonnia, astenia e calo ponderale, oltre a difficoltà
a proseguire gli studi'. Il medesimo teste spiegava quindi: 'Con me ha fatto una serie di incontri di psicoterapia dal maggio al dicembre 2014. C'era stato un miglioramento della situazione psicologica del ma a dicembre permaneva una sindrome post CP_4 traumatica da stress. Aveva il terrore di avere una fedina penale sporca e uno stato di ansia perché temeva ritorsioni dal gruppo della Nazione avendo lui denunciato il gruppo stesso. Io consigliai il di sottoporsi anche a una visita psichiatrica con la dott. CP_4
questo ai fini di una terapia non solo di psicoterapia ma anche farmacologica, Per_2 per completare l'iter terapeutico'. A domanda del difensore dei convenuti il teste aggiungeva: 'il manifestava anche consapevolezza che il fatto dipendesse CP_4 anche dall'aver il medesimo compiuto il gesto oggetto della foto'.
La dott.ssa , anch'essa sentita come testimone, riconosceva la sua Testimone_11 prescrizione al di un farmaco antidepressivo, ma nulla ricordava delle visite CP_4 dello stesso.
Il CTU medico legale (dott. specialista in psichiatria) nominato per verificare Persona_4 la sussistenza di un danno alla salute di tipo psichico conseguente ai fatti di causa, ha affermato: 'A causa degli eventi stressanti sopra esposti, protrattisi per molti mesi a partire dal gennaio 2014, il Sig. ha sviluppato, in assenza di precedenti Controparte_4 di tipo psichiatrico nell'anamnesi personale, un grave Disturbo dell'Adattamento con
Ansia e Umore Depresso Misti', concludendo nei seguenti termini: 'Si ritiene, pertanto, che come diretta conseguenza di tale disturbo, si sia determinato un danno biologico di tipo temporaneo che può essere equamente “quantizzato” in un periodo di 5 mesi al
100% (relativo alla sospensione di tutte le attività di studio, sociali e sportive), seguito da un periodo di 6 mesi al 50%'. Veniva esclusi postumi di carattere permanente di qualsiasi natura.
Ciò posto, se si vanno ad esaminare i tipi di reazione esaminati dal CTU e considerati alla base del sovraindicato periodo di malattia psichica, si osserva come gli stessi siano descritti nei seguenti termini: 'forte disagio di uscire di casa, insieme alla totale incapacità di recarsi in luoghi pubblici. Si genera in lui un forte senso di colpa nei confronti dei genitori e dei nonni e un senso di vergogna nel relazionarsi con le altre persone. Egli inoltre viene subissato da continue minacce sul web'. E ancora di seguito:
'paura di avere una fedina penale sporca con ripercussioni sulla sua futura attività lavorativa, insieme al bisogno contrapposto di poter uscire “pulito” da questa situazione in cui lui non si riconosce. Infine egli teme che, all'interno dell'iter processuale da lui intentato nei confronti de e del fotografo, la sua immagine sia, ancora una CP_6 volta postata sui giornali e sui social networks'.
Si tratta, a ben vedere, di conseguenze di carattere psicologico non correlate né correlabili causalmente alla pubblicazione della fotografia con le sembianze del riconoscibili nell'atto di urinare, quanto piuttosto in gran parte alla intervenuta CP_4 comprensione da parte del ragazzo della gravità del gesto in sé, dunque del relativo senso di vergogna e di colpa;
tutti sentimenti che non sarebbero venuti meno se la fotografia fosse stata pubblicata in maniera che il soggetto non fosse individuabile da parte di terzi, ma certamente riconoscibile da parte del suo protagonista, che si sarebbe dunque comunque reso conto della gravità di quanto fatto. Per altra parte lo stato ansioso posto alla base della valutazione medica del CTU viene ricollegato a contenuti minacciosi di post seguiti alla pubblicazione della foto che, come detto, non sono ricollegabili alla condotta di per come peraltro Controparte_14 affermato già dal primo giudice con statuizione non impugnata. Anche dall'esame delle dichiarazioni testimoniali – peraltro per lo più contenenti dichiarazioni de relato ex parte actoris, come tali non aventi alcun valore probatorio relativamente al contenuto di quanto riferito dalla parte al teste – emerge come la tendenza all'isolamento manifestata dal dopo la pubblicazione della foto fosse correlata CP_4 massimamente ai contenuti minacciosi di alcun post, nonché alla vergogna per il gesto commesso, oltre alla paura delle conseguenze -sul piano penale e/o professionale - dello stesso, queste ultime circostanze correlabili in parte alla condotta posta in essere in sé (e dunque alle sue conseguenze sul piano processuale penale), in parte rientranti nelle normali conseguenze sul piano dinamico-relazione della lesione dell'immagine e del decoro, già oggetto di risarcimento per come sopra specificato.
Da quanto sopra emerge dunque che il periodo di malattia psichica indicato dal CTU non
è causalmente correlabile alla pubblicazione della fotografia da parte di
[...]
e , già Controparte_1 CP_3 Controparte_2
In accoglimento del detto motivo di appello deve pertanto essere riformata la sentenza
393/2022 del Tribunale di Firenze e respinta la richiesta di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico fisica del CP_4
7.Il secondo motivo del secondo appello principale: le spese di lite di primo grado – Stante l'accoglimento di alcuni dei motivi di appello (principale e incidentale) proposti, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, il terzo motivo di appello incidentale vertente sulle spese di lite di primo grado, rimane assorbito dalla caducazione della pronuncia sulle spese, le quali vengono nuovamente liquidate in base ai principi e nei modi esposti nel paragrafo che segue.
8.Le spese di lite - La riforma ancorché parziale del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Nel caso di specie, considerato il riconosciuto concorso colposo della parte danneggiata e il rigetto di una delle domande risarcitorie proposte, sussistono i presupposto per compensare le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3; per il restante terzo le stesse sono poste definitivamente a carico di , già Controparte_1 CP_3 CP_2
e , in solido, in applicazione del principio di prevalente soccombenza. CP_5
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum relativo all'esito finale del gravame (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
In applicazione dei medesimi principi le spese della CTU espletata in primo grado, liquidate come in atti, sono compensate tra le parti per 2/3 e per il restante 1/3 sono poste a carico di e già 125 Controparte_6 CP_3 Controparte_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale di parte avverso la CP_4 sentenza non definitiva n° 2114/2020 del Tribunale di Firenze, riquantifica il danno da questo complessivamente subito per la lesione di immagine e reputazione in euro
25.000; 2)in parziale accoglimento dell'appello principale di e Controparte_6 CP_3 già riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato pari all'80%, Controparte_2 condanna questi ultimi, in solido tra loro, a risarcire a il danno da Controparte_4 lesione dell'immagine e alla reputazione, pari alla somma di euro 5.565,03, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo, ferme restando nei rapporti interni le percentuali di responsabilità indicate nella sentenza impugnata, ovvero 50% per già 25% per condanna a CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_5 risarcire a il danno subito per la lesione di immagine e reputazione, Controparte_4 secondo la percentuale di responsabilità indicata nella sentenza impugnata nella misura del 25%, con riferimento all'importo di euro 25.000 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
3) respinge nel resto l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n°
2114/2020 del Tribunale di Firenze;
4) accoglie l'appello di e già avverso Controparte_6 CP_3 Controparte_2 la sentenza definitivo n° 393/2022 del Tribunale di Firenze e, in totale riforma della stessa, respinge la domanda di risarcimento del danno all'integrità psichica proposta dal nei confronti di e , già CP_4 Controparte_6 CP_3 Controparte_2
4) dichiara le spese di lite di entrambi i gradi compensate tra le parti nella misura di
2/3; condanna , già Controparte_6 CP_3 Controparte_2 CP_5
a rifondere a il restante 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi, che Controparte_4 si liquidano (con riferimento al suddetto 1/3): quanto al primo grado in complessivi €
1692,33 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 1322,00 da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) compensa le spese di CTU, liquidate come in atti, tra le parti, nella misura di 2/3 e per il restante 1/3 le pone a carico di , già Controparte_15 CP_3 CP_2
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.03.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/12/2020 al n. 2125/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ) e poi Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ), entrambe elettivamente domiciliate presso lo CP_3 P.IVA_2 studio dell'Avv. BURGIO MANFREDI, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_4 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARZUOLI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso CP_5 CodiceFiscale_2 lo studio dell'avv. PIER ETTORE OLIVETTI RASON, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 2114/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
5.10.2020;
a cui è stata riunita la causa n° 1488/2022 RG promossa da:
(C.F. ) e già Controparte_1 P.IVA_1 CP_3 CP_2
(P. IVA , entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. BURGIO MANFREDI, che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_4 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARZUOLI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(C.F. ) CP_5 CodiceFiscale_2
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 393/2022 emessa dal Tribunale di e pubblicata in data 14/02/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previa integrale riforma delle sentenze del Tribunale di Firenze n. 2114/2020 del 5 ottobre
2020 e n. 393/2022 del 13-14 febbraio 2022, respingere le domande tutte proposte dal
Sig. contro le appellanti. Con vittoria di spese anche generali e Controparte_4 compenso di difesa”;
Per la parte appellata e appellante incidentale “In ordine all'appello CP_4 relativo alla sentenza non definitiva ( RG 2125/2020): Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, in via principale: respingere l'appello avanzato da Controparte_1
e e per l'effetto confermare la sentenza n. 2114/2020 del Tribunale di Controparte_2
Firenze pubblicata il 5.10.2020 sui punti oggetto del gravame presentato dagli appellanti in via principale;
In via incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2114/2020 del Tribunale di Firenze pubblicata il 5.10.2020, valutando in via equitativa, tenuto conto dei criteri orientativi pubblicati dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano, condannare e Controparte_1 CP_2 CP_5 al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione subito da
[...] [...] per i fatti di cui è causa nella misura di € 50.000,00 o comunque nella diversa CP_4 misura che sarà ritenuta di giustizia comunque superiore all'importo di € 10.000,00 stabilito nella sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante principale alle spese del grado di giudizio. In ordine all'appello relativo alla sentenza definitiva (RG
1488/2022): Dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n° 393/2022 del Tribunale di Firenze resa in data
[...]
13.02.2022 nella causa civile n° 1488/2022 RG, perchè del tutto generica ed indeterminata nell'individuazione dei motivi e delle specifiche questioni di fatto e di diritto, ed in contrasto con la norma di cui all'art. 392 c.p.c. Nel merito: Respingere perchè infondato in fatto e in diritto l'atto di impugnazione proposto da
[...] avverso la sentenza n° 393/2022 del Tribunale di Firenze e per Parte_1
l'effetto confermare in ogni suo punto la stessa sentenza n° 393/2022 resa in data
13.02.2022 dal Tribunale di Firenze seconda sezione civile, Con vittoria di spese ed onorari”; per parte appellata “affinché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, CP_5 previa integrale riforma della sentenza 5 ottobre 2020 n. 2114/2020 e previo rigetto dell'appello incidentale, rigettare integralmente le domande tutte avanzate dal Sig. nei confronti del Sig. in quanto infondate in fatto e in Controparte_4 CP_5 diritto per i motivi tutti esposti. In ogni caso: Con vittoria di spese anche generali e competenze ed onorari di difesa del doppio grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, unitamente a Controparte_6
(poi divenuta convenivano davanti alla Corte di Appello di Controparte_2 CP_3
Firenze e proponendo appello avverso la sentenza n. CP_5 Controparte_4
2114/2020 con la quale il Tribunale d Firenze, non definitivamente pronunciando, aveva condannato e , a corrispondere in Controparte_1 CP_2 CP_5 favore di l'importo di euro 10.000 a titolo di risarcimento del danno Controparte_4 alla reputazione (somma che era disposto venisse suddivisa quanto al 25% a carico di
, quanto al 50% a carico di ed il residuo 25% a carico di Controparte_1 CP_2
In particolare, il primo giudice, aveva affermato la responsabilità di CP_5
quale editore del quotidiano 'La Nazione', nonché di Controparte_1 CP_2
quale titolare del sito web www.lanazione.it e di , quale titolare
[...] CP_5 dell'omonimo profilo su facebook, per avere pubblicato la foto del mentre CP_4 stava urinando nel piazzale antistante il Duomo di Firenze la notte dell'ultimo dell'anno
2013/2014. Il Tribunale rilevava in tal senso che non vi era prova che l'attore avesse prestato il consenso ad essere ritratto nella foto e specificava che, pur non essendo questo necessario ai fini della riproduzione di un fatto svoltosi in pubblico, lo era senz'altro l'esposizione dell'immagine qualora, come nel caso in esame, fosse suscettibile di recare pregiudizio al decoro ed alla reputazione del soggetto ritratto.
Aggiungeva il primo giudice che, nella fattispecie, neppure poteva ritenersi sussistente la scriminante del c.d. diritto di cronaca in quanto, pur essendo il fatto vero e di interesse pubblico, non era rispettato il principio della continenza e della proporzionalità, nella misura in cui la foto era stata pubblicata con il volto dell'uomo, intento ad urinare, ben visibile e riconoscibile. Con riferimento poi al che dopo aver scattato la foto CP_5
l'aveva pubblicata nel suo profilo facebook tale scriminante neppure era invocabile. Era invece esclusa la responsabilità di e (la prima titolare del blog CP_7 Controparte_8 su La Nazione.it e la seconda autrice dell'articolo pubblicato accanto alla foto il 2.01.24), risultate completamente estranee alla pubblicazione della detta fotografia.
Contestualmente alla suddetta sentenza parziale la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza con cui si disponeva l'esame testimoniale e la CTU medico legale per quantificare l'eventuale danno all'integrità fisio psichica di cui l'attore aveva lamentato la lesione.
Esponevano gli appellanti principali che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione del consenso del ad essere ritratto nella fotografia in CP_4 oggetto, nonché alla sua successiva pubblicazione, come emergente dalle risultanze istruttorie, con conseguente legittimità della condotta ascritta;
2)errore nel non aver ritenuto la legittimità della pubblicazione della fotografia ai sensi dell'art. 97 co 1 L. 633/1941 in quanto posta a corredo di un'inchiesta giornalistica che non parlava dell'episodio in sé, posto in essere dal ma del degrado e degli CP_4 oltraggi sopportati dal centro storico di Firenze, con conseguente funzione di campagna di sensibilizzazione e dunque finalità didattico culturale;
errore nell'aver ritenuto che la pubblicazione della foto recasse pregiudizio al decoro ed alla reputazione della persona ritratta, non potendo trovare applicazione l'art. 97 co 2 L. 633/41 a fronte di una condotta volontaria del soggetto ritratto, che si era messo in posa, consapevole di essere fotografato dal fotografo professionista de La Nazione, come riferito dal teste
; errore nell'aver ritenuto l'illegittimità della pubblicazione della fotografia Tes_1 collegata a fatti e avvenimenti di interesse pubblico;
3) errore nel non aver ritenuto integrato il diritto di cronaca, essendo il fatto oltre che vero e di pubblico interesse, anche espresso con continenza dal momento che erano state oscurate le parti intime del giovane nell'atto di urinare e non ne era stato riportato il nome, essendo irrilevante che lo stesso fosse stato riconosciuto da chi già lo conosceva;
mancata considerazione che il aveva posto in essere il gesto CP_4 osceno davanti a migliaia di persone in uno dei luoghi più famosi al mondo, non potendo dolersi se tali soggetti terzi fossero aumentati per effetto della pubblicazione della sua fotografia in un luogo pubblico;
4) errore nell'aver ritenuto il danno subito dall'attore in re ipsa, nella misura in cui non si era considerato che l'attore non aveva dato alcuna prova del danno effettivamente patito alla propria immagine;
mancato rilievo che i commenti dei lettori a fronte della pubblicazione di detta fotografia non avevano mai trasceso il legittimo diritto di critica;
mancata considerazione del concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella liquidazione del danno.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure Controparte_4 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)erronea quantificazione del danno a immagine e reputazione che non teneva conto delle innumerevoli visualizzazioni della foto, dei commenti e della riconoscibilità che aveva portato rapidamente alla sua identificazione anche da parte delle Forze dell'Ordine che l'avevano denunciato per violazione dell'art. 724 c.p.
Si costituiva altresì che contestava le censure mosse dalla parte CP_5 appellante incidentale chiedendo che, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, fossero respinte tutte le domande proposte dal ciò faceva, tuttavia CP_4 senza formalizzare la proposizione di appello incidentale e senza formulare specifici motivi di appello intesi a contestare la sentenza di primo grado.
***
Con atto di appello ritualmente notificato e Controparte_6 CP_3 convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze e CP_5 Controparte_4 proponendo appello avverso la sentenza n. 393/22 con la quale il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, aveva condannato Controparte_1 CP_3 già e , a corrispondere in favore di l'importo CP_2 CP_5 Controparte_4 di euro 32.496,75 a titolo di risarcimento del danno psichico subito a seguito della pubblicazione, senza il suo consenso, della sua foto mentre urinava sul sagrato antistante il Duomo di Firenze, la notte di Capodanno 2014 (somma che era disposto venisse suddivisa quanto al 25% a carico di , quanto al 50% a carico Controparte_1 di già ed il residuo 25% a carico di . In proposito il CP_3 CP_2 CP_5
Tribunale rilevava come dall'istruttoria espletata fosse risultato che a seguito della pubblicazione della foto per cui è causa il era caduto in uno stato di CP_4 prostrazione, tanto che aveva smesso di uscire di casa, frequentare gli amici, effettuare le normali attività sportive, rivolgendosi prima ad uno psicoterapeuta e poi anche ad uno psichiatra, data la crisi di ansia reattiva da cui aveva cominciato ad essere attinto.
Il primo giudice aveva in proposito aderito alle conclusioni cui era pervenuto il CTU medico nominato che, pur escludendo la sussistenza di postumi permanenti tali da incidere sull'integrità psico fisica, riteneva che l'attore avesse subito una menomazione psico fisica temporanea per complessivi 180 giorni (da gennaio a luglio 2014) nella misura del 50%, di ulteriori 515 giorni (da agosto 2014 a dicembre 2015) nella misura del 25% ed infine per 1095 giorni (da gennaio 2016 a dicembre 2018) al 10%. Le parti convenute e odierne appellate erano inoltre condannate a rifondere all'attore le spese di lite e di CTU in applicazione del principio di soccombenza.
Esponevano gli appellanti principali che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erroneo risarcimento del danno alla salute sulla base di CTU fondata sulle dichiarazioni della parte;
errata interpretazione delle risultanze testimoniali;
2) errata condanna alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in detto secondo procedimento eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. e nel merito contestando le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di cui chiedeva la conferma.
I due appelli, concernenti impugnazioni di due sentenze (la prima parziale, la seconda definitiva) emesse nell'ambito del medesimo processo di primo grado, venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 20.12.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che nella notte del 31.12.2013, , allora studente Controparte_4 di 21 anni, veniva fotografato da , fotografo professionista del quotidiano CP_5
, mentre nel corso dei festeggiamenti dell'ultimo giorno dell'anno, stava CP_6 urinando nel piazzale antistante il Duomo di Firenze, proprio ai piedi della scalinata di accesso alla cattedrale. Altrettanto pacifica e documentata in atti è la circostanza che il giorno seguente, la foto del nell'atto di urinare davanti al Duomo di Firenze CP_4 era pubblicata nel sito web de e il giorno dopo (ovvero il 2 gennaio 2014) CP_6 compariva anche nell'edizione del quotidiano cartaceo , con l'oscuramento CP_6 delle sole parti intime, mentre il volto del giovane, rivolto con il volto a ¾ rispetto a chi scattava la foto, risultava riprodotto nelle pubblicazioni il modo del tutto riconoscibile.
La detta foto corredava un articolo a firma di (collocato a pag 12 del Controparte_8 quotidiano) intitolato 'Firenze, vergogna davanti al Duomo. Il sagrato usato come orinatoio. La grande Festa sporcata dai vandali. Rifiuti Dappertutto'. A margine della stessa pagina, dunque interamente dedicata allo stato di degrado in cui il centro di
Firenze era stato gettato da maleducazione e inappropriati festeggiamenti dell'ultimo giorno dell'anno, un ulteriore articolo di commento a firma di dal titolo Testimone_2
'Chieda scusa alla città'.
Il successivo 3 gennaio 2014 la medesima foto del intento ad urinare in CP_4 prossimità del Duomo era riproposta dal quotidiano La Nazione quale illustrazione di un articolo a firma di dal titolo 'Perché a Firenze e non a Parigi' con Controparte_9 sottotitolo: 'fare pipì sul sagrato del Duomo. Tra indignazione ed analisi storica'. Ancora il 4 gennaio 2014 La Nazione riprendeva il dibattito sugli atti vandalici commessi nel centro di Firenze la notte di Capodanno con un articolo a firma di Testimone_3 questa volta a corredo dell'articolo si trova però una diversa foto di un uomo che, dando le spalle a chi lo fotografa, urina sempre nelle scale del Duomo, proprio contro i preziosi marmi policromi della facciata. Ad introdurre l'articolo un breve trafiletto in cui si dà conto del dibattito scatenatosi a seguito della pubblicazione da parte de della CP_6 foto 'del giovane che senza vergogna a Capodanno, ha usato il sagrato del Duomo di
Firenze come un orinatoio', dandosi conto di tutti gli interventi di intellettuali ed esponenti di spicco del mondo culturale fiorentino e non.
La stessa fotografia del sempre con volto riconoscibile, era pubblicata anche CP_4 dal suo autore, il fotografo nel suo profilo facebook. CP_5
Nell'edizione dell'8 gennaio 2014 la Nazione pubblicava un articolo - questa volta corredato da una foto di giovani seduti sui gradini del Duomo – in cui dava la notizia che tramite i commenti sul web ed i vari post relativi alla foto del la Questura CP_4 di Firenze era riuscita ad identificare il giovane ritratto mentre faceva pipì davanti al
Duomo, notificandogli una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza.
Con ricorso in data 12.02.2013 il proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti CP_4 al Tribunale di Firenze per ottenere che fosse ordinato a Controparte_10 quale editore pro tempore del quotidiano e responsabile del relativo sito CP_6 web, nonché a l'inibizione all'utilizzo della foto ritraente il ricorrente CP_5 nell'atto di urinare in piazza Duomo a Firenze. Nel corso del detto procedimento cautelare dava atto di aver rimosso l'immagine dai propri Controparte_10 archivi, così come il fotografo dichiarava di aver spontaneamente provveduto a CP_5 cancellare la foto del dal proprio profilo facebook al momento della notifica CP_4 del ricorso. Sulla base delle suddette affermazioni il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere con spese a carico delle parti resistenti.
Non è infine contestato che la medesima foto del ricompariva il successivo 22 CP_4 aprile 2014a sul quotidiano La Nazione fianco di altro articolo relativo al degrado della città di Firenze.
Non è oggetto di controversia neppure la circostanza che la fotografia del CP_4 rimbalzava freneticamente nel web e il suo soggetto era bersaglio di commenti ed epiteti di ogni genere da parte di terzi. E' tuttavia passata il giudicato in quanto non oggetto di gravame l'esclusione della responsabilità di e per i contenuti pubblicati Controparte_1 Controparte_2 diversi dalla fotografia, nonché per le condotte poste in essere da terzi a seguito della detta pubblicazione (con riferimento sia alla ripubblicazione in altri siti o testate, sia ai post contenenti frasi aggressive e/o minacciose all'indirizzo del . CP_4
E' in particolare coperta da giudicato, per non essere oggetto di motivi di appello,
l'esclusione di ogni responsabilità delle giornaliste autrici di articoli su la Nazione ed il relativo sito.
Ugualmente passata in giudicato è l'affermazione della responsabilità del fotografo che, pur essendosi costituito nel proc 2125/20 con comparsa in cui ha CP_5 chiesto l'integrale riforma della sentenza, non ha articolato alcun appello incidentale, non strutturando alcun motivo di gravame e neppure un generico confronto critico con la sentenza parziale, limitandosi a ribadire le difese già spiegate in primo grado, prescindendo del tutto dalla sentenza parziale emessa.
Dunque nei confronti del controversa unicamente la quantificazione del danno CP_5 all'immagine in forza dell'appello incidentale proposto dal a tale proposito. CP_4
Quanto alla sentenza definitiva relativa alla condanna del danno psichico, invece, il neppure risulta costituito nel relativo procedimento, nè risulta aver proposto CP_5 alcun autonomo gravame avverso detta pronuncia, con conseguente passaggio in giudicato della relativa condanna nei suoi confronti, con riferimento alla percentuale di responsabilità a lui riconosciuta dal Tribunale e anche questa non impugnata. Tra gli appellanti e è infatti configurabile Controparte_1 CP_2 CP_5 non un litisconsorzio necessario, bensì facoltativo (essendo stati convenuti ciascuno per la propria autonoma condotta, ancorchè in funzione del risarcimento dell'unico danno arrecato dalla sommatoria delle stesse) con conseguente inoperatività dell'automatica estensione del gravame.
Non essendo controversa neppure la verità di quanto rappresentato dalla fotografia, la questione si incentra dunque sulla illiceità della condotta posta in essere dall' del CP_11 giornale e dal responsabile del suo sito internet, oltre alla sussistenza ed CP_6 alla relativa quantificazione dei danni subiti dal CP_4
2.Il primo ed il secondo motivo del primo appello principale: il consenso – Con il primo motivo di appello avverso la sentenza parziale n° 2114/2020
[...]
e hanno contestato l'esclusione della prova del consenso Controparte_1 Controparte_2 del a farsi ritrarre dal fotografo de La , come sarebbe dimostrato sia CP_4 CP_6 dal fatto che lo stesso si sarebbe messo 'in posa', sia dalle dichiarazioni del teste , che avrebbe confermato che il si era qualificato quale fotografo del Tes_1 CP_5 quotidiano, con conseguente evidente intento di pubblicazione degli scatti.
Con il secondo motivo del medesimo appello principale si sostiene che la pubblicazione della fotografia in questione sarebbe stata comunque legittima in quanto posta a corredo di una articolata inchiesta giornalistica su degrado e oltraggi sopportati dal centro di Firenze, dunque con finalità di campagna di sensibilizzazione didattico culturale.
I due motivi meritano trattazione congiunta in quanto entrambi si muovono attorno alla questione del consenso del soggetto ritratto in una immagine pubblicata e diffusa.
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: 'La pubblicazione della foto è avvenuta senza il consenso dell'interessato. Neppure comunque vi è prova che il medesimo avesse prestato il consenso allo scatto, non essendo sufficiente a dimostrare tale circostanza la dichiarazione testimoniale del teste , che si è limitato Testimone_4 ad affermare che il si era qualificato quale fotografo de La Nazione ma non ha CP_5 dichiarato che il medesimo avesse acquisito il consenso del Il consenso può CP_4 anche non essere dato per iscritto ma non può essere presunto. In ogni caso, come detto, il fatto illecito lesivo è costituito dalla pubblicazione della foto, pubblicazione che non era stata assolutamente consentita dall'attore. Pur non necessitando la riproduzione dell'immagine del consenso dell'interessato nel caso in cui la riproduzione sia collegata
a fatti svoltisi in pubblico (art. 97 c. 1 l. 633/1941) come nella fattispecie, non è ammessa l'esposizione quando questa può recare pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta (art. 97 c. 2 legge cit.). Non vi è dubbio che la pubblicazione della foto in questione rechi tale pregiudizio'.
Il motivo di appello in esame non è fondato e la statuizione sul punto merita integrale conferma.
Va premesso come il profilo di consenso rilevante ai fini della legittima diffusione di una immagine non deve tanto riguardare lo scatto della fotografia in sé, bensì la specifica diffusione della stessa su un organo di stampa, apparendo, conseguentemente, del tutto irrilevante la circostanza che le persone ritratte abbiano manifestato la propria disponibilità 'ad essere fotografate', ben potendo conservare la propria volontà contraria alla diffusione di tale fotografie su un organo ad ampia tiratura come un giornale quotidiano.
Nel caso in oggetto dall'esame della fotografia di cui è causa emerge come dato di fatto che il fotografo si trovava a pochi metri dal ragazzo intento a urinare, in quale era, a sua volta, posto frontalmente rispetto alla macchina fotografica, con nello sfondo altri giovani.
Nella sequenza fotografica degli scatti prodotta da (c.d. provinatura) si CP_5 osserva poi che subito dopo lo scatto del ragazzo che urinava, lo stesso, insieme ad altri giovani si prestavano a pose in foto di gruppo, evidentemente consapevoli e consenzienti ad essere ripresi.
Il teste che ha premesso di essere stato presente agli scatti Testimone_4 fotografici di cui è causa per aver accompagnato il fotografo della Nazione durante il suo servizio, ha dichiarato che il i era rivolto ad un gruppo di ragazzi presenti in CP_5 piazza Duomo la sera di Capodanno, dicendo: 'sono un fotografo della Nazione me la rifate questa azione?” . Infatti si erano messi con il sedere di fuori e poi si erano rivestiti.
Che fosse un fotografo si vedeva anche dalla macchina fotografica.' Spiegava quindi come dopo che il aveva proferito queste frasi, i ragazzi non avevano rifatto CP_5 davanti alla macchina fotografica l'azione poco prima posta in essere, ma uno degli stessi si era messo ad urinare davanti a loro. Confermava infine che i ragazzi avevano quindi acconsentito a farsi riprendere nelle foto di gruppo presenti nella 'provinatura'
(quelle che si è detto contenere una chiara 'messa in posa' degli stessi).
, che dichiarava di essere amico del si riconosceva in alcune Testimone_5 CP_4 delle foto scattate (facenti parte della detta 'provinatura'), ma negava di aver visto il cattare, affermando di non sapere chi fosse. Negava quindi che le foto fossero CP_5 state fatte dal con il loro consenso, tantomeno con quello del CP_5 CP_4
Dichiarazioni di analogo tenore erano rese dal teste , altro amico del Tes_6 presenti la sera di Capodanno in questione. Quest'ultimo spiegava come dagli CP_4 scatti appariva che il gruppo di amici guardasse l'obiettivo solo perché si stavano a loro volta scattando delle fotografie tra loro con il cellulare.
Pur nella contraddittorietà di alcune dichiarazioni, dalle suddette risultanze istruttorie può ritenersi provato che il che pacificamente si trovava in giro per un servizio CP_5 fotografico per sulla notte dell'ultimo dell'anno nel centro di Firenze, ha CP_6 scattato a distanza ravvicinata alcune foto ad un gruppo di ragazzi che dagli scatti appaiono vedere chiaramente – al di là della spiegazione dei c.d. scatti fotografici incrociati – che l'uomo con macchina fotografica professionale li stava riprendendo. Ciò tuttavia non comporta l'estensione della prova del consenso allo specifico scatto della fotografia del mentre urinava (comunque sia preceduta, sia seguita, nella CP_4 sequenza della 'provinatura' prodotta dal da foto del gruppo di amici chiaramente CP_5 rivolti verso il fotografo). In ogni caso, come detto, il consenso a farsi fotografare – ovvero la mancata opposizione davanti agli scatti di un fotografo, che come documentato furono molteplici davanti al che urinava - non implica affatto che il soggetto ritratto abbia dato CP_4 il suo consenso anche alla pubblicazione e diffusione della fotografia, neppure allorchè fosse stato edotto della qualità del fotografo professionista dipendente di un quotidiano.
E' infatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il suddetto consenso alla diffusione dell'immagine, che rende lecita la pubblicazione della fotografia, non può mai essere presunto, ma deve essere fornita la prova della sua esplicita ed univoca prestazione. E nel caso di specie tale prova del consenso espresso dal alla CP_4 pubblicazione della sua foto non emerge da alcunchè.
Va quindi verificato – in tal modo passando all'esame del secondo motivo di appello principale – se, nello specifico caso, vi fossero i presupposti per considerare lecita la pubblicazione e divulgazione della fotografia del anche a prescindere dal CP_4 relativo consenso del soggetto ritratto, proprio in considerazione del carattere educativo/divulgativo/culturale del servizio giornalistico cui ineriva.
Secondo l'art. 96, co. 1, della legge n. 633/41: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente”; il successivo art. 97 della legge n. 633/41 prevede:
“Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta”. Vi è poi l'art 10 c.c. che recita: “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Dunque, ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di informazione, ovvero esprima finalità didattico culturali (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016, Rv. 638444 –
01; v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 19515 del 16/06/2022, Rv. 664972 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 8880 del 13/05/2020, Rv. 657866 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1748 del
29/01/2016, Rv. 638444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015, Rv. 636902
- 01), nonché quando sia giustificata dall'interesse pubblico all'informazione, sempre chè però tale evento non derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona raffigurata, nel qual caso la riproduzione dell'immagine rimane illecita e la persona raffigurata ha diritto al conseguente risarcimento del danno.
Nel caso in oggetto non vi è dubbio che la pubblicazione della fotografia ritraente un giovane nell'atto di urinare davanti alla scalinata del Duomo di Firenze rispondeva ad esigenze di informazione, trattandosi di un atto di deturpamento commesso in uno dei contesti monumentali e artistici più famosi al mondo;
del pari è indubitabile che la pubblicazione della fotografia in esame fosse tutt'altro che gratuita e avente finalità di mera pubblicizzazione del quotidiano, essendo inserita in un ampio servizio giornalistico inerente il degrado del Centro storico di Firenze, con dibattito tra vari esponenti di spicco del modo intellettuale e culturale. Tuttavia ciò non basta a rendere lecita la pubblicazione della fotografia anche senza il consenso del soggetto ritratto. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, la divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a scopi didattico culturali e/o manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta (cfr. Cass. n° 2304/2023). E nel caso in esame non ci sono dubbi che la divulgazione e pubblicazione della fotografia del intento ad urinare davanti al Duomo di Firenze, ritraendo un gesto connotato CP_4 da particolare volgarità e scarso senso civico, senza dubbio era suscettibile di ledere l'onore ed il decoro del soggetto ritratto con un tale contegno. Né, in senso contrario rileva, come vorrebbero gli appellanti che il comportamento ritratto sia stato volontariamente posto in essere: la norma non contiene infatti limitazioni di sorta alla tutela di onore e decoro anche nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere consapevolmente condotte riprovevoli ed in un contesto pubblico;
nel bilanciamento di interessi che sempre deve caratterizzare l'applicazione delle leggi, infatti, l'interesse didattico culturale ed informativo, che rende legittima la pubblicazione dell'immagine, trova il suo limite nella tutela dell'onore e del decoro a cui ogni soggetto ha diritto. Il tenore della condotta tenuta dal soggetto pubblico ed il contesto in cui l'immagine è stata ripresa rileveranno semmai a livello del diverso aspetto della quantificazione del danno, di cui infra.
Per quanto detto dunque entrambi i primi due motivi di appello principale sono da ritenere infondati e come tali respinti.
3.Il terzo motivo del primo appello principale: l'esimente del diritto di cronaca
– Con il terzo motivo di gravame gli appellanti principali hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca. In proposito il primo giudice ha statuito: 'Né, nel caso, può ritenersi che la lesione del diritto all'immagine dell'attore sia giustificata o scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, poiché non ricorrono tutte le condizioni per l'esercizio legittimo di quest'ultimo.
Pur essendo il fatto vero e di interesse pubblico, la foto, così come pubblicata, con il volto del ben visibile, non rispetta il principio di continenza o proporzionalità. CP_4
Il diritto all'immagine può essere compresso a tutela dell'interesse pubblico nei rigorosi limiti in cui la pubblicazione sia funzionale a tale interesse. Era certamente di pubblico interesse il fatto in sé, l'atto incivile commesso dall'attore davanti ad un monumento simbolo della città di Firenze, come denota anche l'ampio dibattito che ne è conseguito, ma non vi era alcuno specifico e autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze della persona ritrattata (cfr. Cass. 18006/18), che avrebbero potuto essere modificate (per es. sgranando l'immagine del volto o altro) in modo da renderla non riconoscibile. Nel caso poi del convenuto che ha pubblicato la foto sul proprio CP_5 profilo Facebook, neppure è invocabile il diritto di cronaca'.
Gli appellanti hanno in proposito dedotto come la pubblicazione della foto, oltre a rappresentare un fatto vero e di pubblico interesse, era connotata, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, anche da continenza e proporzionalità, dal momento che erano state oscurate le parti intime del del quale non erano stati CP_4 comunque riportati né nome, né generalità, essendo irrilevante che lo stesso fosse stato riconosciuto da chi già lo conosceva.
Anche detto motivo non merita accoglimento.
Il diritto di cronaca, che costituisce esplicitazione del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art 21 Cost.), proprio in virtù del necessario bilanciamento con il diritto, di pari livello, all'onore ed alla reputazione, necessita, per operare, di particolari presupposti, ovvero: la verità oggettiva del fatto rappresentato, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (pertinenza), la correttezza formale delle modalità espressive e/o rappresentative del fatto (continenza e proporzionalità).
Nel caso in oggetto non è controverso che la fotografia ritraesse in modo fedele quanto effettivamente accaduto, né è contestato che il fatto in sé di un soggetto intento a urinare davanti al sagrato del Duomo a Firenze fosse un fatto di pubblico interesse svoltosi in luogo pubblico;
ciò di cui si discute è l'estensione dell'interesse pubblico anche alla specifica persona del nonché la mancanza di continenza nell'aver CP_4 pubblicato la foto in modo che lo stesso fosse chiaramente visibile e riconoscibile.
Certamente l'interesse pubblico a conoscere il fatto che un giovane, durante la festa di capodanno urinasse di fronte al Duomo di Firenze, non può ritenersi estendibile anche alla identità del medesimo giovane, che non era un personaggio pubblico e la cui riconoscibilità non incideva minimamente sul contenuto della notizia.
Conseguentemente, il fatto che la foto dello stesso sia stata pubblicata senza attuare gli accorgimenti necessari a non renderlo riconoscibile - tipo sgranamento della foto in corrispondenza del volto – deve ritenersi condotta esorbitante la continenza richiesta in funzione dell'esimente del diritto di cronaca. Questa rileva infatti sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicchè la pubblicazione della fotografia del tutto riconoscibile del non solo era inutile ai CP_4 fini della notizia (consistente nella commissione del gesto in uno dei luoghi più famosi al mondo e non nell'identità di chi lo stava commettendo), ma eccedeva quei limiti di correttezza che avrebbero imposto l'oscuramento delle parti atte alla identificazione del soggetto ritratto.
Né, infine in senso contrario può in questa sede assumere alcun rilievo, come suggeriscono invece gli appellanti, il testo dell'ordinanza emessa dal Tribunale a conclusione del procedimento ex art 700 c.p.c., nella parte in cui, prima di pervenire alla conclusione in termini di cessazione della materia del contendere, nel ricostruire la vicenda, ha affermato: 'Incidentalmente si rileva che la pubblicazione della fotografia, ai sensi dell'art. 97 della L. 633/1941, è in sé legittima, dato che trattasi di evento svoltosi in luogo pubblico e che nella normale diffusione della carta stampata essa non avrebbe di certo generato le abnormi conseguenze create dalla diffusione telematica'.
Si tratta all'evidenza di affermazione incidentale e comunque priva di valenza di giudicato in processo di merito avente peraltro oggetto del tutto differente rispetto alla inibizione dell'utilizzo della foto richiesta in via di urgenza.
4.Il quarto motivo del primo appello principale ed il motivo di appello incidentale: an e quantum del danno alla lesione di immagine e reputazione –
Con il quarto motivo di appello si è censurato il riconoscimento del danno da lesione dell'immagine e della reputazione del conseguente alla pubblicazione della CP_4 sua foto mentre urinava in prossimità della scalinata del . In particolare Controparte_12 gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia risarcito il danno alla lesione di onore e reputazione considerandolo in re ipsa, senza che fosse stata in alcun modo provata la sua specifica sussistenza. Aggiungevano che per poter ravvisare il suddetto danno non potevano considerarsi le azioni di soggetti terzi, quali coloro che, a seguito della pubblicazione della foto in esame, avevano postato commenti di vario genere nel web. Infine, con detto motivo di appello, censuravano comunque la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della quantificazione del danno, ritenendo che quest'ultimo avrebbe dovuto essere ridotto in relazione al concorso colposo del soggetto danneggiato che si era volontariamente esposto in pubblico nell'atto di urinare.
Il detto motivo merita trattazione congiunta con il motivo di appello incidentale con il quale il ha contestato la quantificazione del danno fatta in primo grado, CP_4 ritenendola insufficiente rispetto al clamore sopportato, alla diffusione della fotografia in relazione anche alle caratteristiche della pubblicazione.
4.1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposta dagli appellanti principali per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza che si intendeva appellare.
L'eccezione d'inammissibilità dell'atto d'appello per genericità dei motivi è infondata.
E' vero che l'appellante ha riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c. Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
4.2. Il merito del danno alla lesione di immagine e reputazione - A proposito del primo aspetto trattato, ovvero la sussistenza di un danno alla reputazione, nella sentenza parziale n° 2114/2020 il Tribunale ha così motivato: 'Anche il danno alla reputazione non può ritenersi sussistente in re ipsa ma deve essere allegato e provato
(tra le ultime Cass. 10596/20). A tale fine la prova può essere fornita anche in via presuntiva su elementi indiziari, diversi dal fatto in sé. Nella fattispecie i predetti elementi indiziari del danno alla reputazione possono evincersi dal clamore mediatico suscitato dalla pubblicazione e dal coro di riprovazione generale manifestato dai lettori
e frequentatori del sito web o del profilo facebook.'
La suddetta statuizione merita conferma e la relativa parte del quarto motivo di appello principale deve essere ritenuta infondata.
Invero il primo giudice ha correttamente ritenuto che, l'aver diffuso sia nella pubblicazione on line, sia in quella cartacea del quotidiano La Nazione, la fotografia in cui era chiaramente riconoscibile il ripreso mentre era intento ad urinare CP_4 davanti alla scalinata del Duomo, fosse tale da produrre, secondo l'id quod plerumque accidit, discredito in capo al medesimo Il gesto riprodotto era talmente CP_4 increscioso e amplificato dal contesto monumentale in cui era avvenuto, oltre che dal contrasto con la vocazione culturale del sito, da ledere obiettivamente ed inevitabilmente la reputazione del soggetto ritratto. D'altro canto, è orientamento consolidato in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come idonei parametri di riferimento la diffusione dell'immagine e/o dello scritto, la rilevanza della lesione e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. per tutte Cass. 9799/19). A fronte di tale quadro, dunque, avrebbero semmai dovuto essere gli appellanti a spiegare perché nonostante la portata del discredito derivante dalla diffusione di una tale immagine, il non CP_4 avrebbe subito alcun patema d'animo conseguente.
Passando dunque ad affrontare l'aspetto della quantificazione di un tale danno alla reputazione, devono valutarsi congiuntamente la seconda parte del quarto motivo di appello principale, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c., con il motivo di appello incidentale del che lamenta la non adeguatezza della quantificazione CP_4 del danno effettuata dal primo giudice.
Il Tribunale ha riconosciuto, per la pubblicazione della fotografia del sia sul CP_4 sito web della , sia alcune volte (almeno tre) sulla carta stampata a corredo di CP_6 articoli di giornale, la complessiva somma di euro 10.000, comprensiva anche del danno derivante dalla pubblicazione della stessa immagine nel profilo facebook del CP_5
(valutato nella percentuale del 25%), posizione quest'ultima che, come detto, in mancanza di proposizione di appello incidentale, è da ritenere coperta da giudicato.
La suddetta quantificazione del danno risulta essere stata così argomentata: 'La liquidazione del danno alla reputazione non può che farsi in via equitativa. Tenuto conto che la foto non era accompagnata dall'indicazione del nome della persona ritrattata e che quindi solo chi conosceva l'attore ha potuto riconoscerlo nell'immagine, il danno alla reputazione che ne è conseguito e che può essere addebitato ai convenuti sopra indicati deve ritenersi contenuto e quantificabile in € 10.000, somma onnicomprensiva di interessi e rivalutazione'.
La valutazione equitativa a cui si deve farsi necessariamente richiamo ha come riferimento le tabelle milanesi predisposte per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa, che nella versione vigente ratione temporis al momento della redazione della sentenza si articolava in cinque livelli di gravità: diffamazioni di tenue gravità (con danno liquidabile nell'importo da euro 1000 ad euro 10.000); diffamazione di modesta gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 11.000 ad euro 20.000); diffamazione di media gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 21.000 ad euro 30.000); diffamazione di elevata gravità (danno liquidabile nell'importo da euro 31.000 ad euro 50.000. Il danno liquidato da primo giudice si inserisce nel primo gradino delle suddette tabelle – utilizzabili per assimilazione del danno in questione – caratterizzata dai seguenti parametri: limitata/assente notorietà del diffamante, - tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, - minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, - minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria, - assente risonanza mediatica, - tenue intensità elemento soggettivo, - intervento riparatorio/rettifica del convenuto). Con l'appello incidentale il ha chiesto che, utilizzando i parametri CP_4 offerti dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, che riassumono gli orientamenti giurisprudenziali maturati nel triennio precedente, emerge come il danno subito sia incluso nella fascia di gravità elevata, con un danno quantificato nel range tra i
31.000,00 e i 50.000,00.
Il suddetto motivo di appello incidentale può essere accolto solo in parte: considerando la notorietà del diffamante, quotidiano di ampia diffusione, ma radicato solo in alcune specifiche aree geografiche, tenuto conto che le condotte di coloro che hanno fatto ulteriormente circolare la foto in siti e altri quotidiani o che hanno posto in essere condotte minacciose nei confronti del soggetto ritratto non sono suscettibili di essere imputate a non potendo essere nei loro confronti Controparte_13 configurata una sorta di responsabilità oggettiva anche per tutte le condotte ulteriori di terzi seguite alla pubblicazione della foto (come condivisibilmente affermato dal primo giudice con statuizione peraltro non impugnata); considerato che la pubblicazione della stessa foto risulta essere stata ripetuta per più volte e gli è stato riservato ampio spazio;
visto che all'epoca dei fatti il era un giovane studente di 21 anni e non CP_4 ricopriva nessuna carica pubblica, né aveva un ruolo istituzionale o professionale;
tenuto conto che il era ben visibile nella foto, ma che il giornale ha omesso di CP_4 indicare le sue generalità;
considerato che
la foto è stata ripubblicata ad aprile anche successivamente alla proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza di cessazione della materia del contendere per avere i resistenti dato atto di aver eliminato la foto;
tenuto conto di tutti i suddetti parametri, può ritenersi che il danno in questione possa essere liquidato facendo riferimento alla categoria di media gravità delle tabelle milanesi (connotata da media notorietà del diffamante, significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale, uno o più episodi diffamatori, media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio - diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento - eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale). Il danno andrà dunque liquidato applicando lo scaglione medio delle tabelle, ma facendo riferimento a quelle attualmente vigenti. A tale ultimo proposito, come chiarito dalla
Suprema Corte, se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr.
Cass. n. 11/05/2012 7272; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018 e Cass.
30516/19), posto che la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Sulla base di detti criteri il danno alla lesione di immagine e reputazione subito dal va dunque riquantificato in complessive euro 25.000 (scaglione di riferimento CP_4 per diffamazione di media entità delle tabelle aggiornate al 2024 da euro 23.489,00 ad euro 35.247,00).
Ciò posto, merita accoglimento anche la seconda parte del quarto motivo di appello principale, laddove e hanno invocato l'applicazione del Controparte_1 CP_2 concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c.
A tale proposito non può infatti non considerarsi che fu il a mettersi nella CP_4 condizione di essere visto in una affollata piazza Duomo mentre poneva volontariamente in essere l'increscioso gesto. L'essersi messo ad urinare davanti al Duomo in una piazza brulicante di gente in occasione del Capodanno ha costituito infatti indubbiamente un fatto gravemente colposo che ha, in larga parte, contribuito a cagionare il danno, consistente nell'essere il giovane stato ripreso dal fotografo professionista che si aggirava nella piazza, vista anche la peculiarità della condotta posta in essere dal giovane, come tale suscettibile di suscitare interesse giornalistico e divulgativo. A ciò si aggiunge che la condotta del era di tale gravità da integrare, almeno in CP_4 astratto, una condotta penalmente rilevante (non è documentato nello specifico se vi sia stato effettivamente un seguito procedimentale anche a livello penale e quale ne sia stato l'esito; soltanto in sede di CTU è riportato come riferito dal periziando che il detto processo si sarebbe concluso con l'applicazione di una sanzione amministrativa, dallo stesso pagata). Per tali motivi si riconosce un concorso colposo della parte danneggiata che appare congruo quantificare, per i motivi sopra esposti, nella misura dell'80%.
Tenuto conto di ciò, il danno risarcibile da parte di e Controparte_1 [...] in favore del è dunque risarcibile nella misura del residuo 20%, pari CP_2 CP_4
a complessive euro 5.000.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, alla data del fatto (euro 4142,50) e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 5.565,03.
Considerato che non è stato oggetto di impugnazione e deve pertanto ritenersi coperta da giudicato, la ripartizione interna delle percentuali di responsabilità tra i soggetti convenuti (50% 25% ciascuno e ) CP_2 Controparte_1 CP_5 gli odierni appellanti saranno tenuti a rifondere al il sopra indicato importo in CP_4 solido, ferma restando, nei rapporti interni, la ripartizione della responsabilità nelle suddette percentuali (mentre il che non ha proposto gravame, sarà tenuto a CP_5 risarcire il relativo danno nella percentuale a lui attribuita, del 25%, ma riferita al maggiore importo di euro 25.000, importo riquantificato in parziale accoglimento dell'appello incidentale del . CP_4
Su detto importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
5.Eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del secondo appello avverso la sentenza definitiva – L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del secondo CP_4 appello avverso la sentenza definitiva per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017;
Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, ed in particolare indicando quale avrebbe dovuto essere il diverso giudizio del Tribunale in punto di prova e quantificazione del danno biologico;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
6.Il primo motivo del secondo appello principale: an e quantum del danno alla salute – Con il primo motivo di appello avverso la sentenza definitiva n° 393/2022 del
Tribunale di Firenze e hanno contestato il CP_1 Controparte_1 Controparte_2 riconoscimento al anche di un danno da lesione della salute come CP_4 conseguenza della pubblicazione della foto di cui è causa. In particolare hanno lamentato la mancanza di prova di alcuna lesione della salute sul piano medico legale e comunque l'eccessività della relativa quantificazione del detto danno.
Il primo giudice ha sul punto così motivato: 'L'istruttoria ha posto in luce che CP_4 dal mese di gennaio 2014 ma soprattutto dalla fine del mese di aprile del 2014 (quando la foto venne nuovamente pubblicata il 22.4.2014) smise di uscire di casa, di frequentare gli amici, di allenarsi a rugby cui invece partecipava in modo assiduo, tanto da doversi rivolgere ad uno psicoterapeuta (dott. e financo ad uno psichiatra Per_1
(dott.ssa per un sostegno psicologico e perché gli venisse prescritta anche una Per_2 cura farmacologica che lo compensasse dalle crisi di ansia reattiva da cui cominciò ad essere attinto. A tale ultimo riguardo, il CTU dott. – alle cui conclusioni questo Per_3
Giudice intende aderire per l'esaustività e completezza del suo elaborato di consulenza
- ha dato atto che la situazione psicopatologica del sig. – già precaria - si era CP_4 aggravata e che si rese necessario il ricorso allo psicoterapeuta nel maggio 2014, presso il quale avviò un percorso psicoterapeutico con una seduta settimanale;
poi, CP_4 nel mese di novembre 2014, lo psicotrapeuta reputò necessario, per il persistere del quadro clinico, un intervento psicofarmacologico, per cui si dovette rivolgere CP_4 alla psichiatra che gli prescrisse un antidepressivo serotoninergico (Zoloft).
Attualmente, nonostante un miglioramento parziale del quadro clinico, il CTU ha dato atto che persistono elevazione della quota ansiosa (soprattutto in situazioni che richiamano l'evento), polarizzazione e ruminazioni su quanto accaduto, sentimenti di vergogna ed umiliazione con tendenza all'evitamento fobico, timore che si possano ripresentare situazioni analoghe o che la propria immagine possa essere utilizzata nuovamente a fini mediatici;
condizione che sebbene non abbia comportato l'insorgenza di postumi permanenti che incidano sull'integrità psichica della persona, al contempo comporta una menomazione dell'integrità psico-fisica temporanea dell'attore, che ha peraltro condotto a vere e proprie ripercussioni negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita della persona danneggiata, oltre che ad una sofferenza psichica derivante dal danno patito;
tale menomazione temporanea ha interessato
l'attore da gennaio 2014 a luglio 2014 (180 gg) nella misura del 50%, da agosto 2014 al dicembre 2015 (515 gg) 25%; da gennaio 2016 a dicembre 2018 (x 1.095 gg) al
10%'.
Sulla base di tali elementi il Tribunale, adottando il valore di euro 99 per ogni giorno di invalidità temporanea, sulla base delle tabelle milanesi, ha riconosciuto al un CP_4 danno biologico da invalidità temporanea pari a complessive euro 32.496,75.
Tanto premesso, il motivo è fondato per come di seguito specificato.
Il teste , che premetteva di essere stato l'allenatore di rugby Testimone_7 del sentito come testimone, riferiva: 'Posso dire che da gennaio 2014 dopo CP_4 la pubblicazione della foto il è sparito dalla nostra attività. Veniva tre volte la CP_4 settimana e poi è sparito all'improvviso'. Nulla sapeva dire sulle cause di questa improvvisa interruzione dell'attività sportiva, così come non sapeva dire se il CP_4 avesse avuto disturbi del sonno o quanto uscisse. Il medesimo teste spiegava quindi che quest'ultimo gli aveva riferito, verso la fine di gennaio 2014 'di avere timore di essere riconosciuto e di essere cercato da chi lo aveva minacciato sui social'.
, in sede di dichiarazioni testimoniali, riferiva di essere un amico del Testimone_8
e confermava che quest'ultimo, dal momento della pubblicazione della CP_4 fotografia in esame, 'non era più uscito o quasi', spiegando: 'Mi disse che non usciva perché aveva paura per le minacce ricevute. A suo tempo vidi gli screen sui commenti all'articolo'.
, padre del giovane, sentito come testimone, confermava di aver Testimone_9 accompagnato il figlio, verso il mese di maggio 2014, da uno psicologo, il dott. Per_1 il quale a sua volta aveva consigliato di andare da uno psichiatra, la dott.ssa Per_2
Confermava altresì che il figlio in quel periodo aveva assunto un farmaco denominato
Zoloft.
Veniva sentito come testimone anche il dott. , che confermava che nel Tes_10 mese di maggio 2014 aveva visitato il il quale lamentava episodi ansiosi, CP_4 riferendogli che 'in quel momento non riusciva a uscire di casa e si vergognava e temeva di essere riconosciuto. Riferiva anche insonnia, astenia e calo ponderale, oltre a difficoltà
a proseguire gli studi'. Il medesimo teste spiegava quindi: 'Con me ha fatto una serie di incontri di psicoterapia dal maggio al dicembre 2014. C'era stato un miglioramento della situazione psicologica del ma a dicembre permaneva una sindrome post CP_4 traumatica da stress. Aveva il terrore di avere una fedina penale sporca e uno stato di ansia perché temeva ritorsioni dal gruppo della Nazione avendo lui denunciato il gruppo stesso. Io consigliai il di sottoporsi anche a una visita psichiatrica con la dott. CP_4
questo ai fini di una terapia non solo di psicoterapia ma anche farmacologica, Per_2 per completare l'iter terapeutico'. A domanda del difensore dei convenuti il teste aggiungeva: 'il manifestava anche consapevolezza che il fatto dipendesse CP_4 anche dall'aver il medesimo compiuto il gesto oggetto della foto'.
La dott.ssa , anch'essa sentita come testimone, riconosceva la sua Testimone_11 prescrizione al di un farmaco antidepressivo, ma nulla ricordava delle visite CP_4 dello stesso.
Il CTU medico legale (dott. specialista in psichiatria) nominato per verificare Persona_4 la sussistenza di un danno alla salute di tipo psichico conseguente ai fatti di causa, ha affermato: 'A causa degli eventi stressanti sopra esposti, protrattisi per molti mesi a partire dal gennaio 2014, il Sig. ha sviluppato, in assenza di precedenti Controparte_4 di tipo psichiatrico nell'anamnesi personale, un grave Disturbo dell'Adattamento con
Ansia e Umore Depresso Misti', concludendo nei seguenti termini: 'Si ritiene, pertanto, che come diretta conseguenza di tale disturbo, si sia determinato un danno biologico di tipo temporaneo che può essere equamente “quantizzato” in un periodo di 5 mesi al
100% (relativo alla sospensione di tutte le attività di studio, sociali e sportive), seguito da un periodo di 6 mesi al 50%'. Veniva esclusi postumi di carattere permanente di qualsiasi natura.
Ciò posto, se si vanno ad esaminare i tipi di reazione esaminati dal CTU e considerati alla base del sovraindicato periodo di malattia psichica, si osserva come gli stessi siano descritti nei seguenti termini: 'forte disagio di uscire di casa, insieme alla totale incapacità di recarsi in luoghi pubblici. Si genera in lui un forte senso di colpa nei confronti dei genitori e dei nonni e un senso di vergogna nel relazionarsi con le altre persone. Egli inoltre viene subissato da continue minacce sul web'. E ancora di seguito:
'paura di avere una fedina penale sporca con ripercussioni sulla sua futura attività lavorativa, insieme al bisogno contrapposto di poter uscire “pulito” da questa situazione in cui lui non si riconosce. Infine egli teme che, all'interno dell'iter processuale da lui intentato nei confronti de e del fotografo, la sua immagine sia, ancora una CP_6 volta postata sui giornali e sui social networks'.
Si tratta, a ben vedere, di conseguenze di carattere psicologico non correlate né correlabili causalmente alla pubblicazione della fotografia con le sembianze del riconoscibili nell'atto di urinare, quanto piuttosto in gran parte alla intervenuta CP_4 comprensione da parte del ragazzo della gravità del gesto in sé, dunque del relativo senso di vergogna e di colpa;
tutti sentimenti che non sarebbero venuti meno se la fotografia fosse stata pubblicata in maniera che il soggetto non fosse individuabile da parte di terzi, ma certamente riconoscibile da parte del suo protagonista, che si sarebbe dunque comunque reso conto della gravità di quanto fatto. Per altra parte lo stato ansioso posto alla base della valutazione medica del CTU viene ricollegato a contenuti minacciosi di post seguiti alla pubblicazione della foto che, come detto, non sono ricollegabili alla condotta di per come peraltro Controparte_14 affermato già dal primo giudice con statuizione non impugnata. Anche dall'esame delle dichiarazioni testimoniali – peraltro per lo più contenenti dichiarazioni de relato ex parte actoris, come tali non aventi alcun valore probatorio relativamente al contenuto di quanto riferito dalla parte al teste – emerge come la tendenza all'isolamento manifestata dal dopo la pubblicazione della foto fosse correlata CP_4 massimamente ai contenuti minacciosi di alcun post, nonché alla vergogna per il gesto commesso, oltre alla paura delle conseguenze -sul piano penale e/o professionale - dello stesso, queste ultime circostanze correlabili in parte alla condotta posta in essere in sé (e dunque alle sue conseguenze sul piano processuale penale), in parte rientranti nelle normali conseguenze sul piano dinamico-relazione della lesione dell'immagine e del decoro, già oggetto di risarcimento per come sopra specificato.
Da quanto sopra emerge dunque che il periodo di malattia psichica indicato dal CTU non
è causalmente correlabile alla pubblicazione della fotografia da parte di
[...]
e , già Controparte_1 CP_3 Controparte_2
In accoglimento del detto motivo di appello deve pertanto essere riformata la sentenza
393/2022 del Tribunale di Firenze e respinta la richiesta di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico fisica del CP_4
7.Il secondo motivo del secondo appello principale: le spese di lite di primo grado – Stante l'accoglimento di alcuni dei motivi di appello (principale e incidentale) proposti, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, il terzo motivo di appello incidentale vertente sulle spese di lite di primo grado, rimane assorbito dalla caducazione della pronuncia sulle spese, le quali vengono nuovamente liquidate in base ai principi e nei modi esposti nel paragrafo che segue.
8.Le spese di lite - La riforma ancorché parziale del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Nel caso di specie, considerato il riconosciuto concorso colposo della parte danneggiata e il rigetto di una delle domande risarcitorie proposte, sussistono i presupposto per compensare le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3; per il restante terzo le stesse sono poste definitivamente a carico di , già Controparte_1 CP_3 CP_2
e , in solido, in applicazione del principio di prevalente soccombenza. CP_5
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum relativo all'esito finale del gravame (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
In applicazione dei medesimi principi le spese della CTU espletata in primo grado, liquidate come in atti, sono compensate tra le parti per 2/3 e per il restante 1/3 sono poste a carico di e già 125 Controparte_6 CP_3 Controparte_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale di parte avverso la CP_4 sentenza non definitiva n° 2114/2020 del Tribunale di Firenze, riquantifica il danno da questo complessivamente subito per la lesione di immagine e reputazione in euro
25.000; 2)in parziale accoglimento dell'appello principale di e Controparte_6 CP_3 già riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato pari all'80%, Controparte_2 condanna questi ultimi, in solido tra loro, a risarcire a il danno da Controparte_4 lesione dell'immagine e alla reputazione, pari alla somma di euro 5.565,03, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo, ferme restando nei rapporti interni le percentuali di responsabilità indicate nella sentenza impugnata, ovvero 50% per già 25% per condanna a CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_5 risarcire a il danno subito per la lesione di immagine e reputazione, Controparte_4 secondo la percentuale di responsabilità indicata nella sentenza impugnata nella misura del 25%, con riferimento all'importo di euro 25.000 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
3) respinge nel resto l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n°
2114/2020 del Tribunale di Firenze;
4) accoglie l'appello di e già avverso Controparte_6 CP_3 Controparte_2 la sentenza definitivo n° 393/2022 del Tribunale di Firenze e, in totale riforma della stessa, respinge la domanda di risarcimento del danno all'integrità psichica proposta dal nei confronti di e , già CP_4 Controparte_6 CP_3 Controparte_2
4) dichiara le spese di lite di entrambi i gradi compensate tra le parti nella misura di
2/3; condanna , già Controparte_6 CP_3 Controparte_2 CP_5
a rifondere a il restante 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi, che Controparte_4 si liquidano (con riferimento al suddetto 1/3): quanto al primo grado in complessivi €
1692,33 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 1322,00 da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) compensa le spese di CTU, liquidate come in atti, tra le parti, nella misura di 2/3 e per il restante 1/3 le pone a carico di , già Controparte_15 CP_3 CP_2
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.03.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni