Articolo 1 della Legge 25 giugno 1952, n. 860
Articolo 2
Versione
1 agosto 1952
Art. 1.
La proroga dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano, e' regolata in conformita' delle Note scambiate in data 25 febbraio 1949 e 28 giugno 1919, fra il Governo italiano ed il Governo francese ed allegate alla presente legge.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952