Art. 1.
La proroga dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano, e' regolata in conformita' delle Note scambiate in data 25 febbraio 1949 e 28 giugno 1919, fra il Governo italiano ed il Governo francese ed allegate alla presente legge.
La proroga dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano, e' regolata in conformita' delle Note scambiate in data 25 febbraio 1949 e 28 giugno 1919, fra il Governo italiano ed il Governo francese ed allegate alla presente legge.