Decreto cautelare 19 aprile 2017
Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Sentenza 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01326/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2017, proposto da
Humana Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TO ZI in Lecce, piazzetta Montale 2;
A.M.I.U. Taranto Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Malandrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Taranto, prot. n. 54859 del 31.3.2017, avente ad oggetto diffida alla rimozione dei cassonetti per la raccolta di indumenti posizionati nelle aree urbane comunali;
- di ogni altro atto, anche non noto, preordinato, connesso e conseguente, ove occorra anche della nota Amiu SpA Taranto, prot. n. 1561/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di A.M.I.U. Taranto Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui il Comune di Taranto ha diffidato essa ricorrente a rimuovere entro giorni venti i contenitori per la raccolta di indumenti usati presenti lungo la viabilità urbana.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere per erronea presupposizione;
Incompetenza ed eccesso di potere per sviamento.
Si sono costituiti in giudizio A.M.I.U – Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A Taranto, nonché il Comune di Taranto, entrambi contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e comunque pervenirsi alla sua reiezione.
Con decreto presidenziale 192/2017 è stata respinta l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. proposta dalla ricorrente e con ordinanza di questo Tribunale – Sezione Terza n. 254/2017 è stata respinta l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.
All’udienza del 21 luglio 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
La Ditta individuale SC IC ha a suo tempo stipulato una convenzione con A.M.I.U. Taranto per avviare l’attività di raccolta di indumenti usati nel Comune di Taranto senza ulteriori oneri economici a carico dell’azienda.
La ricorrente è succeduta alla ditta SC nella gestione del servizio e di tale cessione A.M.I.U. ha preso atto con delibera n. 5/2005.
A seguito di ulteriori vicende, sfociate anche in un contenzioso giudiziario tra la società RE.MA.RI e A.M.I.U. presso il Tribunale di Taranto (definito con atto di transazione del 15.10.2007), il rapporto è stato prorogato per la durata di quattro anni fino al 15.10.2011 e successivamente, giusta nota di A.M.I.U. del 18.10.2011, per la durata di ulteriori quattro anni e con scadenza al 15.10.2015.
Nelle more la società RE.MA.RI. aveva ceduto il servizio di raccolta all’odierna ricorrente, dandone comunicazione sia al Comune di Taranto che all’A.M.I.U. con nota del 21 giugno 2007.
Con l’impugnato provvedimento il Comune di Taranto ha accertato il difetto di titolo in capo alla ricorrente, diffidando successivamente essa ricorrente a rimuovere i contenitori e a cessare il servizio.
Premesso in fatto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso in esame risulta inammissibile e improcedibile ancor prima che infondato.
Condivide infatti il Collegio l’eccezione in tal senso sollevata dalla difesa di A.M.I.U. Taranto, così come evidenziato nella motivazione del decreto cautelare monocratico e della successiva ordinanza cautelare collegiale.
Ed invero la ricorrente appare anzitutto priva di legittimazione, non essendo titolare del rapporto giuridico in virtù del quale pretende di agire, atteso che la convenzione stipulata in data 28.1.2005 e la transazione del 15.10.2007 sono intervenuti tra A.M.I.U. S.p.A e RE.MA.RI. srl.
Senza peraltro considerare che la comunicazione da parte di RE.MA.RI. di intervenuta cessione del servizio e della convenzione in favore della odierna ricorrente reca la data del 20.6.2007, dovendosi conseguentemente ritenere la nullità anche della successiva transazione del 15.10.2007, per difetto di titolo a transigere in capo a RE.MA.RI. srl.
Appare inoltre singolare che nella nota in data 15.11.2011 la predetta RE.MA.RI: srl si sia qualificata come titolare del servizio.
Da quanto sopra emerge comunque – e a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione – emerge comunque con evidenza l’assoluto difetto di titolo e di legittimazione in capo all’odierna ricorrente, senza peraltro considerare che, a seguito della nota del 20.6.2007 (con cui RE.MA.RI. comunicava la cessione del servizio in convenzione), né il Comune di Taranto né A.M.I.U. Taranto hanno mai manifestato presa d’atto o approvazione, con conseguente inefficacia della cessione medesima (qualora effettivamente intervenuta) nei loro confronti.
Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso.
Rileva inoltre il Collegio, sotto altro profilo, che la proroga del servizio è stata disposta fino al 15.10.2015, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse per cessazione di efficacia del titolo alla prosecuzione del servizio alla data di adozione dei provvedimenti impugnati.
La su riferita circostanza rende peraltro evidente anche la manifesta infondatezza del ricorso nel merito, atteso che – anche a voler prescindere da quanto sopra evidenziato – l’intervenuta decadenza della convenzione, e stante il divieto di rinnovo tacito del rapporto contrattuale, costituisce di per sé solo idoneo e sufficiente presupposto per disporre l’immediata cessazione dell’attività abusivamente svolta e la conseguente rimozione dei contenitori dal suolo pubblico.
Il ricorso va dunque, con priorità logica, dichiarato inammissibile e improcedibile.
Ricorrono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto IC Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO