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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa LL EL Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 179/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 284 del 28.9/9.10.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_1
Summa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli ed CP_1 elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale dell' in Bologna – Pt_2 appellato;
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Controparte_2
Scaringella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma – appellato;
trattata all'udienza collegiale del 22.5.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, in Controparte_2 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver ricevuto il 12.4.2022, dall'Agenzia delle Entrate (così indicata dalla parte, con denominazione propria in realtà dell'Amministrazione finanziaria), intimazione di pagamento per le cartelle e avvisi di addebito relativi a crediti contributivi dell' chiedendo CP_1 accertarsi l'estinzione dei crediti per prescrizione, in assenza di precedenti comunicazioni.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della società convenuta Agenzia delle
Entrate, qualificata l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. (deducendosi la prescrizione dei contributi previdenziali rivendicati con 16 avvisi di CP_1 addebito) e ritenuto che “la formazione e la notificazione dell'avviso di addebito sono curate direttamente dall' con la conseguenza che l'opposizione CP_1 avverso il predetto atto, anche per motivi attinenti alla sua notificazione, deve essere necessariamente rivolta nei confronti di quest'ultimo ente e semplicemente partecipata all'Agente della Riscossione ai fini di rendere opponibile a quest'ultimo eventuali sospensioni della sua riscossione”, disponeva ordinarsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. art. 102, comma 2, c.p.c. con l' CP_1
Su indicazione del costituito il Giudice, preso atto della irregolarità CP_1 della notifica effettuata erroneamente all'indirizzo
(proprio dell'Amministrazione finanziaria), Email_1 revocava la dichiarazione di contumacia di , Parte_1 invitando parte opponente a effettuare nuova notifica.
L , costituitasi in giudizio, eccepiva, in Parte_1 primo luogo, l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica del decreto originario di fissazione dell'udienza del 13.9.2022. Precisamente, “controparte non aveva evocato in giudizio né il Concessionario né l' ma solo un altro CP_1 soggetto, l'Amministrazione finanziaria, come risulta anche dalla nota di iscrizione (in cui compare Agenzia Entrate codice fiscale ). Inoltre, P.IVA_1 non risulta effettuata dal ricorrente alcuna notifica, entro i termini dell'art. 415
c.p.c e neanche dopo, del primo decreto di fissazione di udienza”. Rilevava la parte che all'esito della prima udienza del 13.9.2022, il Giudice aveva disposto rinvio per il deposito della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, provvedendo soltanto in tale occasione l'opponente a notificare detti atti (per la prima volta, il 20.9.2022) e comunque alla sola Pt_1 CP_3
[...] (Amministrazione finanziaria), senza alcuna richiesta di rimessione in termini e corrispondente autorizzazione del Tribunale.
Rilevava poi che “il presente giudizio è Parte_1 stato incardinato dal ricorrente nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria, come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo. Solo successivamente controparte avrebbe esteso il presente giudizio all' e poi ad CP_1 [...]
, che tuttavia non erano indicate nella nota di iscrizione e nei Controparte_4 cui confronti nessuna notifica era stata fatta (né chiesta la rimessione). In via subordinata all'eccezione sopra formulata, si deve rilevare che nei giudizi aventi ad oggetto crediti previdenziali, l'omessa chiamata, ab origine dell' CP_1 comporta l'inammissibilità della domanda senza possibilità di integrare il contraddittorio”, come indicato da Cass., S.U., 8.3.2022, n. 7514.
L formulava le ulteriori eccezioni meglio Parte_1 distinte nella memoria costitutiva di primo grado.
Il Giudice emetteva le seguenti statuizioni finali:
“1) Dichiara il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria
a conoscere della cartella di pagamento n. 13720160005673338000 e, per l'effetto, assegna alle parti il termine di mesi 6 per la riassunzione davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria.
2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 13720160005673338000 ed agli Avvisi di Addebito nn.
43720120001707355000, 43720130000468014000, 43720130001271753000,
43720140000400061000, 43720140001080072000, 43720140002132285000 e
43720150000856653000.
3) Dichiara che non è tenuto a pagare alcuna Controparte_2 delle somme di denaro indicate sulle cartelle di pagamento nn.
13720130000074385000 e 13720130000521391000.
4) Rigetta per il resto il ricorso”.
2. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni. “- in accoglimento del primo motivo di appello: riformare la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile e improcedibile il ricorso di primo grado, per tutti i motivi esposti, con ogni conseguente provvedimento;
- in (subordine) in accoglimento del secondo motivo di appello: accertare e dichiarare la validità ed efficacia del credito delle due cartelle di pagamento n. 13720130000074385000 n. 13720130000521391000, essendo stata, la prescrizione, interrotta e sospesa, per i motivi espositi”.
Si è costituito in giudizio l' aderendo alle conclusioni CP_1 dell'appellante.
3 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello.
3. Con il primo motivo¸ l' censura la sentenza nella parte in cui Pt_1 non ha esaminato la propria eccezione di improcedibilità del ricorso – comunque rilevabile d'ufficio – per non avere l'opponente “notificato né il ricorso né il decreto di fissazione di udienza a nessuno e, alla prima udienza del 13 settembre
2020, non aveva chiesto la rimessione in termini ma solo un termine per depositare la notifica. Dagli atti depositati dal ricorrente nel fascicolo di primo grado, risultava solo una notifica del 13 settembre 2020 delle ore 12 e 45 (dopo la prima udienza quindi) effettuata all'ufficio del fisco (la direzione provinciale) che non ha alcun collegamento con questo giudizio e che pure era indicata come unico contraddittore nella nota di iscrizione a ruolo dal ricorrente … Questa difesa, quindi, eccepiva l'improcedibilità del ricorso posto che il ricorrente risultava decaduto dal potere di notificare il ricorso e il decreto e, non avendo egli chiesto la rimessione in termini all'udienza del 13 settembre 2020, non avrebbe potuto neanche notificare (ex novo) il ricorso (notificato il giorno dell'udienza, dopo l'udienza). In ogni caso, controparte aveva evocato in giudizio un soggetto che non aveva alcun collegamento e legittimazione passiva e quindi il giudizio si sarebbe dovuto definire già all'udienza del 13 dicembre 2022, con dichiarazione di improcedibilità per omessa notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 13.9.2022, indicando peraltro come controparte, nella nota di iscrizione a ruolo, l' Pt_1 Controparte_5
, in assenza di una successiva istanza di rimessione in termini”.
[...]
L'appellante rileva poi di aver sollevato un'altra eccezione: “All'udienza di dicembre 2022, il Giudice dichiarando erroneamente la contumacia di
[...]
(invece, mai chiamata in causa), rilevava l'omessa Controparte_4 instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' mentre avrebbe dovuto CP_1 dichiarare l'improcedibilità del ricorso, disponendo invece l''integrazione del contradditorio e ordinando al ricorrente di chiamare l' Anche CP_1 quest'eccezione veniva sollevata da questa difesa (II paragrafo) nella propria memoria difensiva, nella quale si richiamava la nota pronunzia a sezioni Unite della Cassazione 7514 dell'8/03/2022, che ha chiarito la questione relativa all'improcedibilità del ricorso in materia di crediti previdenziali, nei casi di CP_ mancata chiamata in causa dell' affermando altresì che la mancata chiamata in causa comporta l'improcedibilità e il rigetto per carenza di legittimazione passiva e l'impossibilità di disporre l'integrazione del contraddittorio”.
4 Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto estinti per prescrizione alcuni dei crediti contributivi per cui è causa.
3. Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 12.7.2024, n. 19187) ha affermato, in consapevole evoluzione delle pronunce delle Sezioni Unite (nn.
20604 del 2008, 5700 e 9558 del 2014), che “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti” (Cass.
n. 1483 del 2015) posto che la fase introduttiva del giudizio non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione l'omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e, inoltre, non vi è esigenza (rispetto ad una controversia di lavoro in relazione alla quale non si è ancora instaurato il contraddittorio) di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso”.
Ora, deve ritenersi che l'invito rivolto dal Giudice all'opponente all'udienza del 13.9.2022 di documentare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza valesse anche quale implicita autorizzazione all'effettuazione di una notificazione, in linea con la previsione giurisprudenziale sopra richiamata, non avendo infatti il Tribunale svolto alcun rilievo, all'udienza del 15.11.2022, quando, preso atto della “prova cartacea” della notificazione – effettuata il 20.9.2022, quindi successivamente (e per la prima volta) alla prima udienza – aveva chiesto il deposito della prova della notificazione con modalità telematiche.
La possibilità implicitamente concessa di effettuare per la prima volta la notificazione dopo la prima udienza andava però sempre ricondotta dal Giudice ai principi enunciati sul punto dalla Corte di Cassazione (v. ad es. Cass., 7.4.2023, n.
9541), secondo cui:
“- qualora l'attore non provveda alla rinnovazione della citazione, il giudice istruttore deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue;
- la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere il divieto di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 14042/2005; Cass.
15062/2004; Cass. 13150/2002), salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile;
5 - l'onere di attivazione della parte nel procedimento notificatorio costituisce un principio risalente a Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N. 17352, che, in tema di notificazioni degli atti processuali, ha affermato che, qualora la notificazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio;
- anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, il notificante non deve richiedere ed attendere un provvedimento giudiziale, che comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento;
- il fatto che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc, è un'evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo (cfr., per esempio, Cass. n.
12183/2004, Cass. 11332/2005; in questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario);
- nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che, una volta rilevato che l'atto di opposizione era stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, il giudice doveva disporre l'ordine di rinnovazione della notifica;
- ha però errato nel reiterare l'ordine di rinnovazione della notifica per ben due volte in ragione del suo mancato perfezionamento (la prima volta perché
l'atto non risultava ritirato dal notificatario, la seconda volta perché la notifica era stata restituita al mittente) nonostante, dopo il primo ordine di rinotifica, si fosse consumato il potere del giudice di assegnare alla parte un ulteriore termine, non avendo il notificante dimostrato di essersi autonomamente attivato, prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice, per il rinnovo della citazione, limitandosi a richiedere, per ben due volte, la fissazione di ulteriore termine ed il rinvio dell'udienza per la notifica dell'atto di opposizione;
- trova quindi applicazione l'art. 291 c.p.c., comma 3, che prevede, nell'ipotesi in cui l'ordine di rinnovazione non sia eseguito, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio”.
Il Giudice – sulla premessa che l'interlocutore che l'opponente intendeva convenire in giudizio non era l'Agenzia delle Entrate quale Amministrazione finanziaria ma, evidentemente, l' , l'Ente autore Parte_1
6 dell'invio dell'intimazione di pagamento opposta – dopo aver implicitamente autorizzato l'opponente ad effettuare la notificazione alla controparte non avrebbe potuto, una volta preso atto, su indicazione dell' dell'erroneità CP_1 dell'indirizzo concedere un termine per Email_1 rinnovare l'incombente, trattandosi della terza notifica (la prima, omessa, in vista della prima udienza;
la seconda, dopo la prima udienza;
la terza, dopo la costituzione dell' . Il Giudice, come si è visto, può assegnare per una sola CP_1 volta la facoltà di effettuare la notifica omessa, non avendo il potere di assegnare un nuovo termine.
Il Giudice avrebbe dovuto dichiarare allora, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., improcedibile il ricorso, non sussistendo alcuna ipotesi di non imputabilità all'opponente dell'esito negativo del procedimento notificatorio.
4. In accoglimento del primo motivo di appello (con assorbimento del secondo), il ricorso introduttivo del giudizio va quindi dichiarato improcedibile.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano per l'assoluta peculiarità della vicenda, ricorrendo circostanze gravi ed eccezionali che hanno condotto alla pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa LL EL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa LL EL Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 179/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 284 del 28.9/9.10.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_1
Summa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli ed CP_1 elettivamente domiciliato presso la sede Provinciale dell' in Bologna – Pt_2 appellato;
nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Controparte_2
Scaringella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma – appellato;
trattata all'udienza collegiale del 22.5.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
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Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, in Controparte_2 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver ricevuto il 12.4.2022, dall'Agenzia delle Entrate (così indicata dalla parte, con denominazione propria in realtà dell'Amministrazione finanziaria), intimazione di pagamento per le cartelle e avvisi di addebito relativi a crediti contributivi dell' chiedendo CP_1 accertarsi l'estinzione dei crediti per prescrizione, in assenza di precedenti comunicazioni.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della società convenuta Agenzia delle
Entrate, qualificata l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. (deducendosi la prescrizione dei contributi previdenziali rivendicati con 16 avvisi di CP_1 addebito) e ritenuto che “la formazione e la notificazione dell'avviso di addebito sono curate direttamente dall' con la conseguenza che l'opposizione CP_1 avverso il predetto atto, anche per motivi attinenti alla sua notificazione, deve essere necessariamente rivolta nei confronti di quest'ultimo ente e semplicemente partecipata all'Agente della Riscossione ai fini di rendere opponibile a quest'ultimo eventuali sospensioni della sua riscossione”, disponeva ordinarsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. art. 102, comma 2, c.p.c. con l' CP_1
Su indicazione del costituito il Giudice, preso atto della irregolarità CP_1 della notifica effettuata erroneamente all'indirizzo
(proprio dell'Amministrazione finanziaria), Email_1 revocava la dichiarazione di contumacia di , Parte_1 invitando parte opponente a effettuare nuova notifica.
L , costituitasi in giudizio, eccepiva, in Parte_1 primo luogo, l'improcedibilità del ricorso per omessa notifica del decreto originario di fissazione dell'udienza del 13.9.2022. Precisamente, “controparte non aveva evocato in giudizio né il Concessionario né l' ma solo un altro CP_1 soggetto, l'Amministrazione finanziaria, come risulta anche dalla nota di iscrizione (in cui compare Agenzia Entrate codice fiscale ). Inoltre, P.IVA_1 non risulta effettuata dal ricorrente alcuna notifica, entro i termini dell'art. 415
c.p.c e neanche dopo, del primo decreto di fissazione di udienza”. Rilevava la parte che all'esito della prima udienza del 13.9.2022, il Giudice aveva disposto rinvio per il deposito della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, provvedendo soltanto in tale occasione l'opponente a notificare detti atti (per la prima volta, il 20.9.2022) e comunque alla sola Pt_1 CP_3
[...] (Amministrazione finanziaria), senza alcuna richiesta di rimessione in termini e corrispondente autorizzazione del Tribunale.
Rilevava poi che “il presente giudizio è Parte_1 stato incardinato dal ricorrente nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria, come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo. Solo successivamente controparte avrebbe esteso il presente giudizio all' e poi ad CP_1 [...]
, che tuttavia non erano indicate nella nota di iscrizione e nei Controparte_4 cui confronti nessuna notifica era stata fatta (né chiesta la rimessione). In via subordinata all'eccezione sopra formulata, si deve rilevare che nei giudizi aventi ad oggetto crediti previdenziali, l'omessa chiamata, ab origine dell' CP_1 comporta l'inammissibilità della domanda senza possibilità di integrare il contraddittorio”, come indicato da Cass., S.U., 8.3.2022, n. 7514.
L formulava le ulteriori eccezioni meglio Parte_1 distinte nella memoria costitutiva di primo grado.
Il Giudice emetteva le seguenti statuizioni finali:
“1) Dichiara il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria
a conoscere della cartella di pagamento n. 13720160005673338000 e, per l'effetto, assegna alle parti il termine di mesi 6 per la riassunzione davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria.
2) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 13720160005673338000 ed agli Avvisi di Addebito nn.
43720120001707355000, 43720130000468014000, 43720130001271753000,
43720140000400061000, 43720140001080072000, 43720140002132285000 e
43720150000856653000.
3) Dichiara che non è tenuto a pagare alcuna Controparte_2 delle somme di denaro indicate sulle cartelle di pagamento nn.
13720130000074385000 e 13720130000521391000.
4) Rigetta per il resto il ricorso”.
2. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni. “- in accoglimento del primo motivo di appello: riformare la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile e improcedibile il ricorso di primo grado, per tutti i motivi esposti, con ogni conseguente provvedimento;
- in (subordine) in accoglimento del secondo motivo di appello: accertare e dichiarare la validità ed efficacia del credito delle due cartelle di pagamento n. 13720130000074385000 n. 13720130000521391000, essendo stata, la prescrizione, interrotta e sospesa, per i motivi espositi”.
Si è costituito in giudizio l' aderendo alle conclusioni CP_1 dell'appellante.
3 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello.
3. Con il primo motivo¸ l' censura la sentenza nella parte in cui Pt_1 non ha esaminato la propria eccezione di improcedibilità del ricorso – comunque rilevabile d'ufficio – per non avere l'opponente “notificato né il ricorso né il decreto di fissazione di udienza a nessuno e, alla prima udienza del 13 settembre
2020, non aveva chiesto la rimessione in termini ma solo un termine per depositare la notifica. Dagli atti depositati dal ricorrente nel fascicolo di primo grado, risultava solo una notifica del 13 settembre 2020 delle ore 12 e 45 (dopo la prima udienza quindi) effettuata all'ufficio del fisco (la direzione provinciale) che non ha alcun collegamento con questo giudizio e che pure era indicata come unico contraddittore nella nota di iscrizione a ruolo dal ricorrente … Questa difesa, quindi, eccepiva l'improcedibilità del ricorso posto che il ricorrente risultava decaduto dal potere di notificare il ricorso e il decreto e, non avendo egli chiesto la rimessione in termini all'udienza del 13 settembre 2020, non avrebbe potuto neanche notificare (ex novo) il ricorso (notificato il giorno dell'udienza, dopo l'udienza). In ogni caso, controparte aveva evocato in giudizio un soggetto che non aveva alcun collegamento e legittimazione passiva e quindi il giudizio si sarebbe dovuto definire già all'udienza del 13 dicembre 2022, con dichiarazione di improcedibilità per omessa notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 13.9.2022, indicando peraltro come controparte, nella nota di iscrizione a ruolo, l' Pt_1 Controparte_5
, in assenza di una successiva istanza di rimessione in termini”.
[...]
L'appellante rileva poi di aver sollevato un'altra eccezione: “All'udienza di dicembre 2022, il Giudice dichiarando erroneamente la contumacia di
[...]
(invece, mai chiamata in causa), rilevava l'omessa Controparte_4 instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' mentre avrebbe dovuto CP_1 dichiarare l'improcedibilità del ricorso, disponendo invece l''integrazione del contradditorio e ordinando al ricorrente di chiamare l' Anche CP_1 quest'eccezione veniva sollevata da questa difesa (II paragrafo) nella propria memoria difensiva, nella quale si richiamava la nota pronunzia a sezioni Unite della Cassazione 7514 dell'8/03/2022, che ha chiarito la questione relativa all'improcedibilità del ricorso in materia di crediti previdenziali, nei casi di CP_ mancata chiamata in causa dell' affermando altresì che la mancata chiamata in causa comporta l'improcedibilità e il rigetto per carenza di legittimazione passiva e l'impossibilità di disporre l'integrazione del contraddittorio”.
4 Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto estinti per prescrizione alcuni dei crediti contributivi per cui è causa.
3. Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 12.7.2024, n. 19187) ha affermato, in consapevole evoluzione delle pronunce delle Sezioni Unite (nn.
20604 del 2008, 5700 e 9558 del 2014), che “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti” (Cass.
n. 1483 del 2015) posto che la fase introduttiva del giudizio non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione l'omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e, inoltre, non vi è esigenza (rispetto ad una controversia di lavoro in relazione alla quale non si è ancora instaurato il contraddittorio) di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso”.
Ora, deve ritenersi che l'invito rivolto dal Giudice all'opponente all'udienza del 13.9.2022 di documentare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza valesse anche quale implicita autorizzazione all'effettuazione di una notificazione, in linea con la previsione giurisprudenziale sopra richiamata, non avendo infatti il Tribunale svolto alcun rilievo, all'udienza del 15.11.2022, quando, preso atto della “prova cartacea” della notificazione – effettuata il 20.9.2022, quindi successivamente (e per la prima volta) alla prima udienza – aveva chiesto il deposito della prova della notificazione con modalità telematiche.
La possibilità implicitamente concessa di effettuare per la prima volta la notificazione dopo la prima udienza andava però sempre ricondotta dal Giudice ai principi enunciati sul punto dalla Corte di Cassazione (v. ad es. Cass., 7.4.2023, n.
9541), secondo cui:
“- qualora l'attore non provveda alla rinnovazione della citazione, il giudice istruttore deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue;
- la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere il divieto di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 14042/2005; Cass.
15062/2004; Cass. 13150/2002), salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile;
5 - l'onere di attivazione della parte nel procedimento notificatorio costituisce un principio risalente a Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N. 17352, che, in tema di notificazioni degli atti processuali, ha affermato che, qualora la notificazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio;
- anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, il notificante non deve richiedere ed attendere un provvedimento giudiziale, che comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento;
- il fatto che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc, è un'evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo (cfr., per esempio, Cass. n.
12183/2004, Cass. 11332/2005; in questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario);
- nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che, una volta rilevato che l'atto di opposizione era stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito, il giudice doveva disporre l'ordine di rinnovazione della notifica;
- ha però errato nel reiterare l'ordine di rinnovazione della notifica per ben due volte in ragione del suo mancato perfezionamento (la prima volta perché
l'atto non risultava ritirato dal notificatario, la seconda volta perché la notifica era stata restituita al mittente) nonostante, dopo il primo ordine di rinotifica, si fosse consumato il potere del giudice di assegnare alla parte un ulteriore termine, non avendo il notificante dimostrato di essersi autonomamente attivato, prima della scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice, per il rinnovo della citazione, limitandosi a richiedere, per ben due volte, la fissazione di ulteriore termine ed il rinvio dell'udienza per la notifica dell'atto di opposizione;
- trova quindi applicazione l'art. 291 c.p.c., comma 3, che prevede, nell'ipotesi in cui l'ordine di rinnovazione non sia eseguito, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio”.
Il Giudice – sulla premessa che l'interlocutore che l'opponente intendeva convenire in giudizio non era l'Agenzia delle Entrate quale Amministrazione finanziaria ma, evidentemente, l' , l'Ente autore Parte_1
6 dell'invio dell'intimazione di pagamento opposta – dopo aver implicitamente autorizzato l'opponente ad effettuare la notificazione alla controparte non avrebbe potuto, una volta preso atto, su indicazione dell' dell'erroneità CP_1 dell'indirizzo concedere un termine per Email_1 rinnovare l'incombente, trattandosi della terza notifica (la prima, omessa, in vista della prima udienza;
la seconda, dopo la prima udienza;
la terza, dopo la costituzione dell' . Il Giudice, come si è visto, può assegnare per una sola CP_1 volta la facoltà di effettuare la notifica omessa, non avendo il potere di assegnare un nuovo termine.
Il Giudice avrebbe dovuto dichiarare allora, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., improcedibile il ricorso, non sussistendo alcuna ipotesi di non imputabilità all'opponente dell'esito negativo del procedimento notificatorio.
4. In accoglimento del primo motivo di appello (con assorbimento del secondo), il ricorso introduttivo del giudizio va quindi dichiarato improcedibile.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano per l'assoluta peculiarità della vicenda, ricorrendo circostanze gravi ed eccezionali che hanno condotto alla pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa LL EL
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