Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 822 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , con l'avv. PILEGGI Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
ANTONIO appellante
E
con le avv.te RUBERTO ELGA FRANCESCA e ALOISIO Controparte_1
SILVANA,
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 605/2023, pubblicata in data 12/07/2023; nullità dei contratti individuali di lavoro per contrarietà a norma imperativa.
FATTO.
1. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_2
hanno convenuto davanti al Giudice del Lavoro di Catanzaro
[...] Controparte_1
esponendo:
-di aver stipulato in data 25.11.2010 contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e parziale con l'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.Fo.R.), con la qualifica, rispettivamente, di sorvegliante idraulico ( , , Controparte_2 Parte_9 Persona_1 Persona_2
, , Parte_6 Persona_3 Persona_4 Parte_7 Parte_1 [...]
, , , , Parte_5 Parte_3 Persona_5 Persona_6 Parte_2
1
, , e di digitalizzatore ( ); Per_9 Parte_8 Persona_10 Persona_11
-di essere stati tutti inquadrati nel IV° livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale.
Tanto esposto, hanno chiesto l' accertamento e conseguente declaratoria della nullità dei contratti , nella parte in cui veniva richiamato il suddetto CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, anziché il CCNL Regioni e Autonomie Locali.
2.Nella resistenza di il Tribunale di Catanzaro, ha accolto il ricorso solo Controparte_1
per la ricorrente , mentre per tutti gli altri ha rilevato che identica domanda era gia stata CP_2
dichiarata inammissibile con sentenza passata in cosa giudicata e ha dunque ritenuto che non potesse essere <….nuovamente esaminata nella presente sede, essendosi sulla stessa formato il giudicato sull'assenza di interesse ad agire, in assenza della deduzione di sopravvenienze idonee a configurare un diverso assetto di interessi delle parti. >.
3.I sopraepigrafati appellanti hanno censurato tale motivazione perché sostengono che una statuizione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire non è idonea ad integrare giudicato esterno e a precludere la riproposizione della domanda.
Hanno, pertanto, insistito nell'accoglimento della domanda.
4. L'appellata ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1 assumendone l'integrale infondatezza e ha, comunque, dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto - a seguito della L. R. 8 luglio 2024 n. 27 con cui è stata modificata della L.r. 25/13 sull'inquadramento del personale di sorveglianza idraulica – ha predisposto i contratti di lavoro, applicando il CCNL Regione ed Autonomie Locali, e tutti gli odierni appellanti hanno sottoscritto con decorrenza dal primo agosto 2024.
5.La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
6. Occorre premettere che gli appellanti, nelle note di trattazione scritta, hanno insistito nell'accoglimento dell'odierno gravame, evidenziando che La sopravvenuta legge regionale non ha però fatto cessare del tutto la materia del contendere perché soltanto a decorrere dal 1° agosto
2024 gli odierni appellanti sono stati assoggettati al CCNL comparto Funzioni Locali, mentre
l'accertamento della “nullità del contratto individuale di lavoro nella parte in cui rinvia, per la disciplina del rapporto, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in luogo del Contratto Collettivo Nazionale di
2 Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali” comporterà
l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali con effetto dalla data di assunzione, oltre che, naturalmente, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna alle spese di giudizio.>.
7. Non potendosi ritenere, pertanto, cessata la materia del contendere, e passando ad esaminare l'appello, rileva la Corte, difformemente dal Tribunale, che la domanda degli odierni lavoratori non
è preclusa dal giudicato che si è formato sulle sentenze che, all'esito dei diversi pregressi giudizi instaurati tra le medesime parti, hanno dichiarato l'inammissibilità di domande analoghe a quella oggi al vaglio.
E', invero, pacifico il principio secondo cui< La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.> ( Cass. Ordinanza 20636/2024; Cass. Sez.Un.
n.35110/2021).
8. La domanda, ammissibile per quanto detto, è da ritenersi fondata.
8.1-I contratti individuali di ciascuno degli odierni appellanti, nella parte in cui rinviano al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sono da considerarsi nulli, ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà a norma imperativa, costituita dall'art. 2, co. 3, D. Lgs. n. 165/2001, che individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rapporto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
- così come in precedenza l'A.Fo.R. (Cassazione n. 14530/2014) – Parte_10 quale ente pubblico non economico regionale è certamente un'amministrazione pubblica (art. 1
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), sicchè è vincolata alle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 2 Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Cassazione n. 10973/2015).
8.3-La nullità parziale delle disposizioni contrattuali determina l'inserimento automatico nel regolamento contrattuale (Cassazione n. 8247/2004) delle clausole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (artt. 1339
c.c. e 1419 c.c., art. 2, co. 3 bis, D. Lgs. n. 165/2001) quale fonte collettiva individuata a norma dell'art. 40 D. Lgs. n. 165/2001.
3 8.4-Ne consegue che, per gli odierni appellanti, dipendenti di deve Controparte_1
trovare applicazione - in considerazione della data di deposito del ricorso e ferma restando la natura dinamica del rinvio - il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (art. 1, co. 1) quale fonte collettiva legislativamente individuata.
9.La sentenza va quindi parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.
10.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , con ricorso depositato il 16/08/2023 , avverso la Pt_7 Parte_8 Parte_9
sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 605/2023 , pubblicata in data
12/07/2023 , così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la nullità dei contratti di lavoro sottoscritti dagli appellanti nella parte in cui rinviano, per la disciplina dei rapporti, al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, in luogo del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e
Autonomia Locale;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro
4000,00 e per il presente grado in euro 5000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/3/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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