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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MONDELLO MICHELE , che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
STRADA PANORAMICA DELLO STRETTO, 30/A MESSINA presso lo studio dell'avv. CURRO' ALESSANDRA che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
ONFRONTI DI CP_2 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_3 per la carica presso la Casa Comunale in Patti (ME) P.zza Scaffidi nr. 1, cod. fisc. P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto: opposizione a precetto
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello alla sentenza del Giudice di Pace di Naso nr. 103/2018
1 emessa nell'ambito del procedimento nr. 86/2018 R.G. e depositata in cancelleria in data 31.05.2017, con cui ha rigettato l'opposizione all'intimazione di pagamento proposta dall'odierno appellante sul presupposto che nessuna prescrizione era intervenuta rispetto alle sole due cartelle impugnate unitamente all'intimazione di pagamento.
L'appellante ha premesso di avere convenuto la Controparte_1
e il innanzi al Giudice di Pace al fine di accogliere Controparte_3
l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento nr. 29520000005529966000 e nr. 29520020023838703000 sottese all'intimazione di pagamento nr. 29520179010818115000 in quanto il credito da esse portato doveva ritenersi prescritto.
L'appellante, nel presente giudizio, ha altresì eccepito l'intervenuta estinzione del credito portato dalla cartella nr. 29520000005529966000 ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018 come convertito in legge e comunque anche quello dall'altra cartella ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.L. 41/2021.
Si è costituita la contestando l'avverso atto di appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
L'appello non può trovare accoglimento per quanto di seguito.
In primo grado l'appellante aveva eccepito l'inesistenza della notifica delle due cartelle sottese all'intimazione di pagamento e la prescrizione del credito.
La , costituitasi, ha dato prova della notifica delle due CP_1 cartelle, rispettivamente in data 30.11.2000 e 31.7.2002, nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
Tra essi, l'iscrizione di ipoteca notificata il 2.7.2005 e il preavviso fermo beni mobili registrati notificato il 18.10.2008.
Sul punto giova rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di Primo grado, la prescrizione, per effetto dell'iscrizione ipotecaria, non resta sospesa, ma viene soltanto interrotta cosicché dall'evento interruttivo ricomincia a decorrere un nuovo termine prescrizionale (Cass. Civ. 18305/2020).
2 Atteso che il credito relativo alle due cartelle contestate non è riferibile a sanzioni per violazione del codice della strada ma di un credito tributario, la prescrizione è decennale, quanto meno per la pretesa relativa al capitale, mentre per sanzioni e interessi è quinquennale.
Poiché tra l'ultimo atto interruttivo del 3.1.2018 e il precedente del
18.10.2008 il termine prescrizionale non è maturato, il credito non può ritenersi prescritto.
Sicché deve ritenersi corretto il rigetto dell'opposizione operata dal primo giudice, seppur con motivazione errata.
Non può operare, nel caso di specie, lo stralcio ex lege, come invocato dall'appellante rispetto alla cartella nr. 29520000005529966000 ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/18, stante l'esclusione ai sensi del precedente comma
3 dei crediti erariali da essa portati.
Né, infine, può ritenersi applicabile al caso di specie il D.L. 41/2021.
Tale normativa prevede lo stralcio dei debiti fino a 5.000,00 portati dai ruoli affidati all'agente della riscossione tra il gennaio 2000 e il 31.12.2014
a condizione che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, la persona fisica abbia un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Nel caso in esame manca la prova reddituale, atteso che non può ritenersi tale la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'anno 2018 e riferita quindi ad un periodo di imposta diverso e anteriore rispetto a quello considerato dalla normativa in questione.
Per quanto precede l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al valore minimo in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_3
Rigetta l'appello per le causali di cui in motivazione;
3 Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita di € 852,00,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater TUSG.
Patti, 31/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MONDELLO MICHELE , che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
STRADA PANORAMICA DELLO STRETTO, 30/A MESSINA presso lo studio dell'avv. CURRO' ALESSANDRA che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
ONFRONTI DI CP_2 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_3 per la carica presso la Casa Comunale in Patti (ME) P.zza Scaffidi nr. 1, cod. fisc. P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto: opposizione a precetto
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello alla sentenza del Giudice di Pace di Naso nr. 103/2018
1 emessa nell'ambito del procedimento nr. 86/2018 R.G. e depositata in cancelleria in data 31.05.2017, con cui ha rigettato l'opposizione all'intimazione di pagamento proposta dall'odierno appellante sul presupposto che nessuna prescrizione era intervenuta rispetto alle sole due cartelle impugnate unitamente all'intimazione di pagamento.
L'appellante ha premesso di avere convenuto la Controparte_1
e il innanzi al Giudice di Pace al fine di accogliere Controparte_3
l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, annullare le cartelle di pagamento nr. 29520000005529966000 e nr. 29520020023838703000 sottese all'intimazione di pagamento nr. 29520179010818115000 in quanto il credito da esse portato doveva ritenersi prescritto.
L'appellante, nel presente giudizio, ha altresì eccepito l'intervenuta estinzione del credito portato dalla cartella nr. 29520000005529966000 ai sensi dell'art. 4 D.L. 119/2018 come convertito in legge e comunque anche quello dall'altra cartella ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.L. 41/2021.
Si è costituita la contestando l'avverso atto di appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
L'appello non può trovare accoglimento per quanto di seguito.
In primo grado l'appellante aveva eccepito l'inesistenza della notifica delle due cartelle sottese all'intimazione di pagamento e la prescrizione del credito.
La , costituitasi, ha dato prova della notifica delle due CP_1 cartelle, rispettivamente in data 30.11.2000 e 31.7.2002, nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
Tra essi, l'iscrizione di ipoteca notificata il 2.7.2005 e il preavviso fermo beni mobili registrati notificato il 18.10.2008.
Sul punto giova rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di Primo grado, la prescrizione, per effetto dell'iscrizione ipotecaria, non resta sospesa, ma viene soltanto interrotta cosicché dall'evento interruttivo ricomincia a decorrere un nuovo termine prescrizionale (Cass. Civ. 18305/2020).
2 Atteso che il credito relativo alle due cartelle contestate non è riferibile a sanzioni per violazione del codice della strada ma di un credito tributario, la prescrizione è decennale, quanto meno per la pretesa relativa al capitale, mentre per sanzioni e interessi è quinquennale.
Poiché tra l'ultimo atto interruttivo del 3.1.2018 e il precedente del
18.10.2008 il termine prescrizionale non è maturato, il credito non può ritenersi prescritto.
Sicché deve ritenersi corretto il rigetto dell'opposizione operata dal primo giudice, seppur con motivazione errata.
Non può operare, nel caso di specie, lo stralcio ex lege, come invocato dall'appellante rispetto alla cartella nr. 29520000005529966000 ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/18, stante l'esclusione ai sensi del precedente comma
3 dei crediti erariali da essa portati.
Né, infine, può ritenersi applicabile al caso di specie il D.L. 41/2021.
Tale normativa prevede lo stralcio dei debiti fino a 5.000,00 portati dai ruoli affidati all'agente della riscossione tra il gennaio 2000 e il 31.12.2014
a condizione che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, la persona fisica abbia un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Nel caso in esame manca la prova reddituale, atteso che non può ritenersi tale la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'anno 2018 e riferita quindi ad un periodo di imposta diverso e anteriore rispetto a quello considerato dalla normativa in questione.
Per quanto precede l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al valore minimo in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_3
Rigetta l'appello per le causali di cui in motivazione;
3 Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata costituita di € 852,00,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater TUSG.
Patti, 31/01/2025
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