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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7512/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Russo Bavisotto;
- parte ricorrente -
e
(p.i. Controparte_1 Parte_2
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Casella;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 luglio 2022 , infermiera professionale Parte_1
addetta al reparto di Medicina NU dell'Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello , ha contestato la nota 34004/1 del 9 dicembre 2021 (e i Parte_3 successivi atti comportamento esecutivi della medesima da parte del personale preposto), con cui l' ha vietato, a partire dal 15 dicembre 2021, l'accesso ai Controparte_1
luoghi di lavoro a tutto il personale non in possesso di certificazione attestante il completamento del ciclo vaccinale imposto dalle richiamate norme ed ha chiesto:
1 - in via pregiudiziale, 1) di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea al fine di ottenere una pronuncia sulla compatibilità degli artt. 9 comma 2 dl
52/21, 4 ter (vecchia formulazione), 4ter1 e 4 quater d.l. 44/2021 (e delle altre norme restrittive emergenziali richiamate in ricorso) con il divieto di discriminazione, sancito dal regolamento n. 953/2021, nonché, dalla Carta fondamentale dei diritti umani, e con il principio di proporzionalità delle norme in tema di divieto di accesso ai luoghi di lavoro;
2) di valutare la rilevanza e la non manifesta inammissibilità delle sollevate eccezioni di incostituzionalità ai fini del rinvio alla Corte Costituzionale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate);
- nel merito, 1) di annullare e/o dichiarare illegittimi, per il tempo della loro efficacia gli atti impugnati, accertando il diritto della ricorrente allo svolgimento del proprio lavoro di CPSI dipendente del Reparto di Medicina NU , Parte_2
dell' convenuta, con ogni provvedimento correlativo e Controparte_1
conseguenziale ed ordinando all'Amministrazione il ripristino giuridico ed economico del rapporto di lavoro, a partire dal 15 dicembre 2021 e sino alla riammissione in servizio;
2-a) di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a causa della “sospensione” impugnata, con ogni accessorio di legge, oltreché, al risarcimento del danno biologico, e morale patito per effetto della illegittimità dei provvedimenti impugnati e di quello esistenziale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al danno emergente per spese di tamponi ed ogni altra spesa o mancato guadagno che sarà dimostrato;
mentre, in subordine, 2-b) accertare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni dovute, nonché, al risarcimento del danno di cui sopra, con condanna ai relativi pagamenti, oltre accessori. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, ha dedotto che l'
[...]
, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 14 dicembre 2021 l'avrebbe obbligata CP_1
ad eseguire un tampone naso-faringeo ogni 48 ore e che dal 15 dicembre 2021 le avrebbe impedito di espletare la prestazione di lavoro a causa del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imposto a seguito della pandemia da covid 19. Con riferimento all'obbligo di eseguire il tampone, ha argomentato circa l'illegittimità della condotta dell'amministrazione sulla base dei seguenti assunti: 1) inidoneità del tampone quale strumento volto a provare l'assenza di malattia perché eseguito da soggetti per i quali non
2 vi è la prova del possesso dei titoli di cui al DPCM 17.6.2021; 2) illegittimità dell'onere imposto al lavoratore di esibire il risultato del test, dovendo l'amministrazione acquisirlo d'ufficio; 3) nullità della certificazione in quanto priva della dizione “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Con riferimento all'imposizione vaccinale, invece, ha dedotto, la illegittimità, in assenza di prova, dell'idoneità del farmaco ad impedire la prevenzione del contagio e dunque a perseguire la finalità per la quale era stato predisposto. A tal proposito, infatti, la ricorrente ha evidenziato che alla stessa non era stata fornita alcuna prescrizione medica, pur se richiesta, né la possibilità di esprimere un consenso al trattamento medico. Pertanto, sulla base delle superiori argomentazioni, ha dedotto che i provvedimenti di sospensione e divieto di accesso al lavoro impugnati erano non solo viziati sin dalla loro genesi per violazione di legge ed eccesso di potere ma anche discriminatori. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate)
Con la memoria di costituzione depositata il 24 dicembre 2024 l'Azienda
Ospedaliera – Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la sua tardività, inammissibilità ed infondatezza (cfr. memoria).
All'udienza del 13 giugno 2025 parte ricorrente ha confermato la rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese giudiziali, e la convenuta ha accettato, aderendovi, la superiore richiesta (cfr. verbale e precedenti note conclusionali).
In ossequio alle convergenti richieste delle parti, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7512/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Russo Bavisotto;
- parte ricorrente -
e
(p.i. Controparte_1 Parte_2
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Casella;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 luglio 2022 , infermiera professionale Parte_1
addetta al reparto di Medicina NU dell'Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello , ha contestato la nota 34004/1 del 9 dicembre 2021 (e i Parte_3 successivi atti comportamento esecutivi della medesima da parte del personale preposto), con cui l' ha vietato, a partire dal 15 dicembre 2021, l'accesso ai Controparte_1
luoghi di lavoro a tutto il personale non in possesso di certificazione attestante il completamento del ciclo vaccinale imposto dalle richiamate norme ed ha chiesto:
1 - in via pregiudiziale, 1) di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea al fine di ottenere una pronuncia sulla compatibilità degli artt. 9 comma 2 dl
52/21, 4 ter (vecchia formulazione), 4ter1 e 4 quater d.l. 44/2021 (e delle altre norme restrittive emergenziali richiamate in ricorso) con il divieto di discriminazione, sancito dal regolamento n. 953/2021, nonché, dalla Carta fondamentale dei diritti umani, e con il principio di proporzionalità delle norme in tema di divieto di accesso ai luoghi di lavoro;
2) di valutare la rilevanza e la non manifesta inammissibilità delle sollevate eccezioni di incostituzionalità ai fini del rinvio alla Corte Costituzionale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate);
- nel merito, 1) di annullare e/o dichiarare illegittimi, per il tempo della loro efficacia gli atti impugnati, accertando il diritto della ricorrente allo svolgimento del proprio lavoro di CPSI dipendente del Reparto di Medicina NU , Parte_2
dell' convenuta, con ogni provvedimento correlativo e Controparte_1
conseguenziale ed ordinando all'Amministrazione il ripristino giuridico ed economico del rapporto di lavoro, a partire dal 15 dicembre 2021 e sino alla riammissione in servizio;
2-a) di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a causa della “sospensione” impugnata, con ogni accessorio di legge, oltreché, al risarcimento del danno biologico, e morale patito per effetto della illegittimità dei provvedimenti impugnati e di quello esistenziale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al danno emergente per spese di tamponi ed ogni altra spesa o mancato guadagno che sarà dimostrato;
mentre, in subordine, 2-b) accertare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni dovute, nonché, al risarcimento del danno di cui sopra, con condanna ai relativi pagamenti, oltre accessori. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, ha dedotto che l'
[...]
, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 14 dicembre 2021 l'avrebbe obbligata CP_1
ad eseguire un tampone naso-faringeo ogni 48 ore e che dal 15 dicembre 2021 le avrebbe impedito di espletare la prestazione di lavoro a causa del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imposto a seguito della pandemia da covid 19. Con riferimento all'obbligo di eseguire il tampone, ha argomentato circa l'illegittimità della condotta dell'amministrazione sulla base dei seguenti assunti: 1) inidoneità del tampone quale strumento volto a provare l'assenza di malattia perché eseguito da soggetti per i quali non
2 vi è la prova del possesso dei titoli di cui al DPCM 17.6.2021; 2) illegittimità dell'onere imposto al lavoratore di esibire il risultato del test, dovendo l'amministrazione acquisirlo d'ufficio; 3) nullità della certificazione in quanto priva della dizione “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Con riferimento all'imposizione vaccinale, invece, ha dedotto, la illegittimità, in assenza di prova, dell'idoneità del farmaco ad impedire la prevenzione del contagio e dunque a perseguire la finalità per la quale era stato predisposto. A tal proposito, infatti, la ricorrente ha evidenziato che alla stessa non era stata fornita alcuna prescrizione medica, pur se richiesta, né la possibilità di esprimere un consenso al trattamento medico. Pertanto, sulla base delle superiori argomentazioni, ha dedotto che i provvedimenti di sospensione e divieto di accesso al lavoro impugnati erano non solo viziati sin dalla loro genesi per violazione di legge ed eccesso di potere ma anche discriminatori. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate)
Con la memoria di costituzione depositata il 24 dicembre 2024 l'Azienda
Ospedaliera – Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la sua tardività, inammissibilità ed infondatezza (cfr. memoria).
All'udienza del 13 giugno 2025 parte ricorrente ha confermato la rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese giudiziali, e la convenuta ha accettato, aderendovi, la superiore richiesta (cfr. verbale e precedenti note conclusionali).
In ossequio alle convergenti richieste delle parti, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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